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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 07/03/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 161/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 161 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 04.02.2025 da:
c.f. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Riva del Garda (TN), località Alboletta n. 4; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. MARCABRUNI LARA e dall'avv. DE SCOLARI BONATTI CLAUDIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in viale dei Tigli n. 14 38066 RIVA DEL
GARDA ITALIA;
e da
(c.f. ), nato a [...], Parte_2 C.F._2
l'11/12/1969 e residente a [...]; rappresentato e difeso
– giusta procura allegata all'atto di costituzione- dall'avv. MARCABRUNI LARA e dall'avv. DE
SCOLARI BONATTI CLAUDIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dei difensori in viale dei Tigli n. 14 38066 RIVA DEL GARDA ITALIA;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni
Parte attrice: come da note;
Parte convenuta: come da note;
pagina1 di 3 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 04.02.2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative
[...] all'affidamento e al mantenimento del figlio minore , nato il [...] ad [...] Persona_1
(TN), dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuto da entrambi i genitori.
2. In data 12.02.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per le conclusioni di cui al ricorso congiunto.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, in affido condiviso, con collocazione Per_1
paritaria e con residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
2) i signori e si impegnano a condividere le decisioni di maggior interesse che Pt_1 Pt_2
riguardano il figlio ed a reciprocamente tenersi informati sullo stato di salute, di istruzione e di progettualità che lo interessa;
mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente, a cura del genitore con il quale il figlio si trova in quel momento;
3) quanto al diritto di visita le parti stabiliscono che trascorrerà rispettivamente 3 giorni con la Per_1
madre e 3 giorni con il padre, a ripetersi, con alternanza tra i genitori della giornata della domenica.
pagina2 di 3 Nel periodo di sospensione scolastica il figlio trascorrerà con entrambi i genitori un periodo di 15 giorni, anche raggruppati in periodi non consecutivi. I genitori si comunicheranno reciprocamente, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di vacanza prescelto.
Quanto alle festività natalizie e pasquali, il figlio trascorrerà con ciascun genitore alternativamente la
Vigilia di Natale ed il giorno di Natale, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, nonché con ciascun genitore ad anni alterni, i giorni dal 26 al 31 dicembre ed i giorni dal 31 dicembre al 06 gennaio.
5) Ogni genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva Per_1
competenza e, pertanto, non vi è alcuna previsione di assegno di mantenimento di un genitore in favore dell'altro.
6) Le spese straordinarie per , come da protocollo CNF del 29.11.2017, saranno a carico di Per_1
entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno. Per quanto attiene le spese indicate nel protocollo
CNF quali “spesa extra assegno” saranno da concordarsi unicamente quelle superiori ad € 200,00= per singola voce complessiva di spesa.
7) l'assegno unico, così come eventuali ulteriori assegni o benefici di natura economica, saranno posti a favore della signora in misura del 100%; le deduzioni e detrazioni fiscali per il Parte_1
figlio saranno poste a favore di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
8) le parti si danno sin d'ora autorizzazione reciproca al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto in capo al figlio minore;
9) stante l'esigenza della signora di reperire un immobile in locazione adeguato ed Parte_1
idoneo condividere la quotidianità con il figlio , posto che quello attualmente condotto in Per_1
locazione ha una sola camera da letto, il signor si obbliga a versare alla Parte_2
signora le seguenti somme, secondo le seguenti modalità: Pt_1
• € 3.600,00 mediante bonifico bancario su c/c n.19/331396 acceso presso Cassa Rurale Alto
Garda e Rovereto, filiale di Riva del Garda, all'atto della stipula del nuovo contratto di locazione che dovrà avvenire entro il 31.12.2028;
• € 300,00 mensili, decorrenti dalla mensilità successiva al versamento della somma di €
3.600,00, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, su c/c n.19/331396 acceso presso Cassa Rurale
Alto Garda e Rovereto, filiale di Riva del Garda, per un periodo di 24 mesi;
10) le spese legali relative alla presente procedura sono ripartite equamente fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 06/03/2025.
Il presidente Giulio Adilardi
La giudice estensora Giulia Paoli
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 161 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 04.02.2025 da:
c.f. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Riva del Garda (TN), località Alboletta n. 4; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. MARCABRUNI LARA e dall'avv. DE SCOLARI BONATTI CLAUDIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in viale dei Tigli n. 14 38066 RIVA DEL
GARDA ITALIA;
e da
(c.f. ), nato a [...], Parte_2 C.F._2
l'11/12/1969 e residente a [...]; rappresentato e difeso
– giusta procura allegata all'atto di costituzione- dall'avv. MARCABRUNI LARA e dall'avv. DE
SCOLARI BONATTI CLAUDIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dei difensori in viale dei Tigli n. 14 38066 RIVA DEL GARDA ITALIA;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni
Parte attrice: come da note;
Parte convenuta: come da note;
pagina1 di 3 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 04.02.2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative
[...] all'affidamento e al mantenimento del figlio minore , nato il [...] ad [...] Persona_1
(TN), dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuto da entrambi i genitori.
2. In data 12.02.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per le conclusioni di cui al ricorso congiunto.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, in affido condiviso, con collocazione Per_1
paritaria e con residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
2) i signori e si impegnano a condividere le decisioni di maggior interesse che Pt_1 Pt_2
riguardano il figlio ed a reciprocamente tenersi informati sullo stato di salute, di istruzione e di progettualità che lo interessa;
mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente, a cura del genitore con il quale il figlio si trova in quel momento;
3) quanto al diritto di visita le parti stabiliscono che trascorrerà rispettivamente 3 giorni con la Per_1
madre e 3 giorni con il padre, a ripetersi, con alternanza tra i genitori della giornata della domenica.
pagina2 di 3 Nel periodo di sospensione scolastica il figlio trascorrerà con entrambi i genitori un periodo di 15 giorni, anche raggruppati in periodi non consecutivi. I genitori si comunicheranno reciprocamente, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di vacanza prescelto.
Quanto alle festività natalizie e pasquali, il figlio trascorrerà con ciascun genitore alternativamente la
Vigilia di Natale ed il giorno di Natale, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, nonché con ciascun genitore ad anni alterni, i giorni dal 26 al 31 dicembre ed i giorni dal 31 dicembre al 06 gennaio.
5) Ogni genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva Per_1
competenza e, pertanto, non vi è alcuna previsione di assegno di mantenimento di un genitore in favore dell'altro.
6) Le spese straordinarie per , come da protocollo CNF del 29.11.2017, saranno a carico di Per_1
entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno. Per quanto attiene le spese indicate nel protocollo
CNF quali “spesa extra assegno” saranno da concordarsi unicamente quelle superiori ad € 200,00= per singola voce complessiva di spesa.
7) l'assegno unico, così come eventuali ulteriori assegni o benefici di natura economica, saranno posti a favore della signora in misura del 100%; le deduzioni e detrazioni fiscali per il Parte_1
figlio saranno poste a favore di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
8) le parti si danno sin d'ora autorizzazione reciproca al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto in capo al figlio minore;
9) stante l'esigenza della signora di reperire un immobile in locazione adeguato ed Parte_1
idoneo condividere la quotidianità con il figlio , posto che quello attualmente condotto in Per_1
locazione ha una sola camera da letto, il signor si obbliga a versare alla Parte_2
signora le seguenti somme, secondo le seguenti modalità: Pt_1
• € 3.600,00 mediante bonifico bancario su c/c n.19/331396 acceso presso Cassa Rurale Alto
Garda e Rovereto, filiale di Riva del Garda, all'atto della stipula del nuovo contratto di locazione che dovrà avvenire entro il 31.12.2028;
• € 300,00 mensili, decorrenti dalla mensilità successiva al versamento della somma di €
3.600,00, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, su c/c n.19/331396 acceso presso Cassa Rurale
Alto Garda e Rovereto, filiale di Riva del Garda, per un periodo di 24 mesi;
10) le spese legali relative alla presente procedura sono ripartite equamente fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 06/03/2025.
Il presidente Giulio Adilardi
La giudice estensora Giulia Paoli
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