TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/06/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra NI Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 388/2025 promossa con ricorso depositato in data 04/04/2025 da
, C.F. , nato ad [...] Parte_1 C.F._1
Piceno il 28/04/1975 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marika Bianchini, e , C.F. Parte_2
, nata ad [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
(AP) in Via Roma n. 91, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Macchioni
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 14/05/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/04/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 07/10/2001 avevano contratto matrimonio in Folignano (AP), scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni – atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Folignano dell'anno 2001, numero 11, Parte II, Serie A,
Ufficio 1;
- dall'unione coniugale sono nati due figli: , in data 27/06/2002 Persona_1
in Ascoli Picano, C.F. , maggiorenne economicamente C.F._3
indipendente; , in data 24/09/2004 in Ascoli Piceno, C.F. Controparte_1
, maggiorenne, ma non autonomo economicamente;
egli C.F._4
attualmente svolge lavori saltuari e provvede al suo sostentamento economico;
- Il signor percepisce una pensione di € 1.062,06; Parte_1
- La signora svolge attività di operaia ed ha un reddito mensile di Parte_2
circa € 1.000,00;
- I signori e NI sono cointestatari del conto corrente acceso presso Parte_1
al n. 000003499752, ove confluisce anche la pensione di invalidità Controparte_2
del sig. ; Parte_1
- I coniugi unitamente ai figli hanno da sempre abitato in un immobile di proprietà della signora sito in Folignano (AP), alla Via Roma n. 91; Parte_2
- La sig.ra di comune accordo con il signor , Parte_2 Parte_1
al fine di far fronte alle esigenze familiari ed in particolar modo per far fronte alle spese per il completamento degli studi presso l'università di Roma della figlia Persona_1
, sottoscriveva con la Agos Ducato s.p.a. i seguenti contratti:
[...]
1) contratto di finanziamento n. 068493535 di € 11.122,00 importo rata € 154,00 dal
15/08/2022 al 15/07/2032; 2) contratto di finanziamento prestito n. 066233798 di € 14.045,20 rata mensile €
211,00 dal 20/07/2021 al 20/07/2028;
3) contratto di carta di credito ad opzione n. 066233911 di € 3.332,41 con rata mensile di € 87,00, scadenza ultima rata maggio 2028;
Le rate dei suindicati finanziamenti vengono addebitate sul conto corrente cointestato ai sig.ri e NI sopra meglio specificato;
Parte_1
- La sig.ra è proprietaria dell'autovettura Chevrolet EK267ZK, Parte_2
dell'autovettura Opel Karl TG FL847VA che viene utilizzata dal figlio P_
e di un motoveicolo Aprilia Scarabeo, targato CX38547;
[...]
- Nell'ultimo periodo il rapporto sentimentale tra i due coniugi è venuto irrimediabilmente meno così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pur sussistendo tra gli stessi reciproco rispetto, ha determinato i coniugi a separarsi consensualmente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto e secondo le norme del buon vivere civile;
2) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo non sono tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
3) La signora rimarrà nell'attuale abitazione coniugale, sita in Parte_2
Folignano (AP) in via Roma n. 91, di sua proprietà, nella quale continuerà ad abitare con il figlio mentre il signor si è già allontanato con P_ Parte_1
il consenso della signora NI presso l'abitazione, sita in Folignano alla via Gianni
Torsellini n. 9, dove ha trasferito la propria residenza;
4) In attesa che il figlio riesca a trovare un posto di lavoro Controparte_1
stabile che gli consenta la piena autonomia economica, al sostentamento del figlio ed alle spese ad egli necessarie provvederà esclusivamente la signora Parte_2
con la quale il ragazzo attualmente convive;
5) Il conto corrente cointestato tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
meglio specificato in premessa verrà estinto dopo la scadenza dell'ultima rata del finanziamento n. 068493535 ovvero successivamente al 15.07.2032. Dalla sottoscrizione del presente accordo, la sig.ra si obbliga a non ritirare Parte_2
alcuna somma di denaro in giacenza presso tale conto riconoscendo espressamente che le poste attive ivi presenti sono riconducibili esclusivamente al sig. Parte_1
e quindi di sua proprietà, con ogni conseguenza di legge in caso di violazione
[...]
di tale obbligo. Il sig. dichiara che la sig.ra Parte_1 Parte_2
ha provveduto a riconsegnargli la relativa carta di credito.
6) Sul conto corrente cointestato continueranno ad essere addebitate le rate dei finanziamenti meglio specificati in premessa. A tal riguardo i coniugi concordano che le rate relative ai finanziamenti n. 066233798 e n. 068493535 rimarranno a carico del sig. che con la sottoscrizione del presente accordo si obbliga Parte_1
ad estinguere i suddetti finanziamenti. Il contratto di carta di credito ad opzione n.
066233911 verrà, invece, estinto dalla sig.ra che si obbliga a versare Parte_2
entro il 10 di ogni mese sul conto corrente postale cointestato la somma di € 90,00 sino alla sua estinzione (maggio 2028).
7) La sig.ra cede a titolo gratuito al sig. la Parte_2 Parte_1
proprietà del motoveicolo Aprilia Scarabeo targato CX38547 dallo stesso ad oggi già detenuto eseguendo a proprie spese presso il competente ufficio il relativo passaggio di proprietà in capo al Sig. ; Parte_1
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Inoltre, le parti proponevano congiuntamente, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., domanda di divorzio e, pertanto, chiedevano che, decorsi sei mesi e previa rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore, questo Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo non sono tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
2) La signora rimarrà nell'attuale abitazione coniugale, sita in Parte_2
Folignano (AP) in via Roma n. 91, di sua proprietà, nella quale continuerà ad abitare con il figlio mentre il signor si è già allontanato con P_ Parte_1
il consenso della signora NI presso l'abitazione, sita in Folignano alla via Gianni
Torsellini n. 9, dove ha trasferito la propria residenza;
3) In attesa che il figlio riesca a trovare un posto di lavoro Controparte_1
stabile che gli consenta la piena autonomia economica, al sostentamento del figlio ed alle spese ad egli necessarie provvederà esclusivamente la signora Parte_2
con la quale il ragazzo attualmente convive;
4) Il conto corrente cointestato tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
meglio specificato in premessa verrà estinto dopo la scadenza dell'ultima rata del finanziamento n. 068493535 ovvero successivamente al 15.07.2032. Dalla sottoscrizione del presente accordo, la sig.ra si obbliga a non ritirare Parte_2
alcuna somma di denaro in giacenza presso tale conto riconoscendo espressamente che le poste attive ivi presenti sono riconducibili esclusivamente al sig. Parte_1
e quindi di sua proprietà, con ogni conseguenza di legge in caso di violazione
[...]
di tale obbligo. Il sig. dichiara che la sig.ra Parte_1 Parte_2
ha provveduto a riconsegnargli la relativa carta di credito.
5) Sul conto corrente cointestato continueranno ad essere addebitate le rate dei finanziamenti meglio specificati in premessa. A tal riguardo i coniugi concordano che le rate relative ai finanziamenti n. 066233798 e n. 068493535 rimarranno a carico del sig. che con la sottoscrizione del presente accordo si obbliga Parte_1
ad estinguere i suddetti finanziamenti. Il contratto di carta di credito ad opzione n.
066233911 verrà, invece, estinto dalla sig.ra che si obbliga a versare Parte_2 entro il 10 di ogni mese sul conto corrente postale cointestato la somma di € 90,00 sino alla sua estinzione (maggio 2028).
6) La sig.ra cede a titolo gratuito al sig. la Parte_2 Parte_1
proprietà del motoveicolo Aprilia Scarabeo targato CX38547 dallo stesso ad oggi già detenuto eseguendo a proprie spese presso il competente ufficio il relativo passaggio di proprietà in capo al Sig. ; Parte_1
7) I coniugi dichiarano che con il presente accordo (di separazione) hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Infine, i sig.ri e hanno dichiarato che le Parte_1 Parte_2
spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Il Presidente del Tribunale nominava quale Giudice relatore il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 27/05/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e del figlio P_
, maggiorenne ma non ancora pienamente indipendente economicamente.
[...]
Spese al definitivo.
Il presente giudizio dovrà essere rimesso sul ruolo del Giudice relatore per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, della domanda di divorzio pure proposta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede: 1) dichiara la separazione coniugale consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Folignano (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile di detto Comune dell'anno 2001, al Numero 11 Parte II Serie A Ufficio 1;
4) dispone, come da separata ordinanza, per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice relatore per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pure proposta dalle parti.
Ascoli Piceno, 13/06/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra NI Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 388/2025 promossa con ricorso depositato in data 04/04/2025 da
, C.F. , nato ad [...] Parte_1 C.F._1
Piceno il 28/04/1975 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marika Bianchini, e , C.F. Parte_2
, nata ad [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
(AP) in Via Roma n. 91, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Macchioni
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 14/05/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/04/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 07/10/2001 avevano contratto matrimonio in Folignano (AP), scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni – atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Folignano dell'anno 2001, numero 11, Parte II, Serie A,
Ufficio 1;
- dall'unione coniugale sono nati due figli: , in data 27/06/2002 Persona_1
in Ascoli Picano, C.F. , maggiorenne economicamente C.F._3
indipendente; , in data 24/09/2004 in Ascoli Piceno, C.F. Controparte_1
, maggiorenne, ma non autonomo economicamente;
egli C.F._4
attualmente svolge lavori saltuari e provvede al suo sostentamento economico;
- Il signor percepisce una pensione di € 1.062,06; Parte_1
- La signora svolge attività di operaia ed ha un reddito mensile di Parte_2
circa € 1.000,00;
- I signori e NI sono cointestatari del conto corrente acceso presso Parte_1
al n. 000003499752, ove confluisce anche la pensione di invalidità Controparte_2
del sig. ; Parte_1
- I coniugi unitamente ai figli hanno da sempre abitato in un immobile di proprietà della signora sito in Folignano (AP), alla Via Roma n. 91; Parte_2
- La sig.ra di comune accordo con il signor , Parte_2 Parte_1
al fine di far fronte alle esigenze familiari ed in particolar modo per far fronte alle spese per il completamento degli studi presso l'università di Roma della figlia Persona_1
, sottoscriveva con la Agos Ducato s.p.a. i seguenti contratti:
[...]
1) contratto di finanziamento n. 068493535 di € 11.122,00 importo rata € 154,00 dal
15/08/2022 al 15/07/2032; 2) contratto di finanziamento prestito n. 066233798 di € 14.045,20 rata mensile €
211,00 dal 20/07/2021 al 20/07/2028;
3) contratto di carta di credito ad opzione n. 066233911 di € 3.332,41 con rata mensile di € 87,00, scadenza ultima rata maggio 2028;
Le rate dei suindicati finanziamenti vengono addebitate sul conto corrente cointestato ai sig.ri e NI sopra meglio specificato;
Parte_1
- La sig.ra è proprietaria dell'autovettura Chevrolet EK267ZK, Parte_2
dell'autovettura Opel Karl TG FL847VA che viene utilizzata dal figlio P_
e di un motoveicolo Aprilia Scarabeo, targato CX38547;
[...]
- Nell'ultimo periodo il rapporto sentimentale tra i due coniugi è venuto irrimediabilmente meno così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pur sussistendo tra gli stessi reciproco rispetto, ha determinato i coniugi a separarsi consensualmente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto e secondo le norme del buon vivere civile;
2) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo non sono tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
3) La signora rimarrà nell'attuale abitazione coniugale, sita in Parte_2
Folignano (AP) in via Roma n. 91, di sua proprietà, nella quale continuerà ad abitare con il figlio mentre il signor si è già allontanato con P_ Parte_1
il consenso della signora NI presso l'abitazione, sita in Folignano alla via Gianni
Torsellini n. 9, dove ha trasferito la propria residenza;
4) In attesa che il figlio riesca a trovare un posto di lavoro Controparte_1
stabile che gli consenta la piena autonomia economica, al sostentamento del figlio ed alle spese ad egli necessarie provvederà esclusivamente la signora Parte_2
con la quale il ragazzo attualmente convive;
5) Il conto corrente cointestato tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
meglio specificato in premessa verrà estinto dopo la scadenza dell'ultima rata del finanziamento n. 068493535 ovvero successivamente al 15.07.2032. Dalla sottoscrizione del presente accordo, la sig.ra si obbliga a non ritirare Parte_2
alcuna somma di denaro in giacenza presso tale conto riconoscendo espressamente che le poste attive ivi presenti sono riconducibili esclusivamente al sig. Parte_1
e quindi di sua proprietà, con ogni conseguenza di legge in caso di violazione
[...]
di tale obbligo. Il sig. dichiara che la sig.ra Parte_1 Parte_2
ha provveduto a riconsegnargli la relativa carta di credito.
6) Sul conto corrente cointestato continueranno ad essere addebitate le rate dei finanziamenti meglio specificati in premessa. A tal riguardo i coniugi concordano che le rate relative ai finanziamenti n. 066233798 e n. 068493535 rimarranno a carico del sig. che con la sottoscrizione del presente accordo si obbliga Parte_1
ad estinguere i suddetti finanziamenti. Il contratto di carta di credito ad opzione n.
066233911 verrà, invece, estinto dalla sig.ra che si obbliga a versare Parte_2
entro il 10 di ogni mese sul conto corrente postale cointestato la somma di € 90,00 sino alla sua estinzione (maggio 2028).
7) La sig.ra cede a titolo gratuito al sig. la Parte_2 Parte_1
proprietà del motoveicolo Aprilia Scarabeo targato CX38547 dallo stesso ad oggi già detenuto eseguendo a proprie spese presso il competente ufficio il relativo passaggio di proprietà in capo al Sig. ; Parte_1
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Inoltre, le parti proponevano congiuntamente, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., domanda di divorzio e, pertanto, chiedevano che, decorsi sei mesi e previa rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore, questo Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo non sono tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
2) La signora rimarrà nell'attuale abitazione coniugale, sita in Parte_2
Folignano (AP) in via Roma n. 91, di sua proprietà, nella quale continuerà ad abitare con il figlio mentre il signor si è già allontanato con P_ Parte_1
il consenso della signora NI presso l'abitazione, sita in Folignano alla via Gianni
Torsellini n. 9, dove ha trasferito la propria residenza;
3) In attesa che il figlio riesca a trovare un posto di lavoro Controparte_1
stabile che gli consenta la piena autonomia economica, al sostentamento del figlio ed alle spese ad egli necessarie provvederà esclusivamente la signora Parte_2
con la quale il ragazzo attualmente convive;
4) Il conto corrente cointestato tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
meglio specificato in premessa verrà estinto dopo la scadenza dell'ultima rata del finanziamento n. 068493535 ovvero successivamente al 15.07.2032. Dalla sottoscrizione del presente accordo, la sig.ra si obbliga a non ritirare Parte_2
alcuna somma di denaro in giacenza presso tale conto riconoscendo espressamente che le poste attive ivi presenti sono riconducibili esclusivamente al sig. Parte_1
e quindi di sua proprietà, con ogni conseguenza di legge in caso di violazione
[...]
di tale obbligo. Il sig. dichiara che la sig.ra Parte_1 Parte_2
ha provveduto a riconsegnargli la relativa carta di credito.
5) Sul conto corrente cointestato continueranno ad essere addebitate le rate dei finanziamenti meglio specificati in premessa. A tal riguardo i coniugi concordano che le rate relative ai finanziamenti n. 066233798 e n. 068493535 rimarranno a carico del sig. che con la sottoscrizione del presente accordo si obbliga Parte_1
ad estinguere i suddetti finanziamenti. Il contratto di carta di credito ad opzione n.
066233911 verrà, invece, estinto dalla sig.ra che si obbliga a versare Parte_2 entro il 10 di ogni mese sul conto corrente postale cointestato la somma di € 90,00 sino alla sua estinzione (maggio 2028).
6) La sig.ra cede a titolo gratuito al sig. la Parte_2 Parte_1
proprietà del motoveicolo Aprilia Scarabeo targato CX38547 dallo stesso ad oggi già detenuto eseguendo a proprie spese presso il competente ufficio il relativo passaggio di proprietà in capo al Sig. ; Parte_1
7) I coniugi dichiarano che con il presente accordo (di separazione) hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Infine, i sig.ri e hanno dichiarato che le Parte_1 Parte_2
spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Il Presidente del Tribunale nominava quale Giudice relatore il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 27/05/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e del figlio P_
, maggiorenne ma non ancora pienamente indipendente economicamente.
[...]
Spese al definitivo.
Il presente giudizio dovrà essere rimesso sul ruolo del Giudice relatore per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, della domanda di divorzio pure proposta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede: 1) dichiara la separazione coniugale consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Folignano (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile di detto Comune dell'anno 2001, al Numero 11 Parte II Serie A Ufficio 1;
4) dispone, come da separata ordinanza, per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice relatore per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pure proposta dalle parti.
Ascoli Piceno, 13/06/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra NI