Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 17/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 17.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 172/2024 R.G., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Flora Savastano e Nicola Galeano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio;
ricorrente
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Patrizia Di Nunno, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.3.2024 (d'ora in poi la ricorrente o la Parte_1
preponente per semplicità) ha convenuto innanzi al Tribunale di Cremona Controparte_1
(d'ora in poi il ricorrente o l'agente per brevità).
La ricorrente opera nel settore della torrefazione e del commercio di caffè nonché del commercio di prodotti complementari alla vendita del caffè (vd. visura camerale sub doc. 1 fasc. ric.).
Il resistente ha intrattenuto con la ricorrente un rapporto di agenzia senza rappresentanza dal
10.1.2022 fino al 6.11.2023 (vd. contratto di agenzia concluso il 17.12.2021 sub doc. 2 fasc. ric. e doc. 1 fasc. resist. nonché lettera di recesso della preponente del 6.11.2023 sub doc. 6 fasc. ric. e fasc. resist.).
Il rapporto aveva ad oggetto la promozione, la vendita e la consegna da parte del resistente dei prodotti commercializzati dalla ricorrente, eccettuate “le macchine per la produzione di caffè, le
1
Horeca) (vd. art. 1 del contratto di agenzia).
L'agente si impegnava altresì “ad istituire un deposito per le merci di cui era incaricato di promuovere e concludere la vendita”, situato “come da richiesta dell'agente presso la
[...] in Chieve (CR)” e locato dalla preponente a sue spese. L'agente Controparte_2 si obbligava espressamente a “curare diligentemente la buona conservazione e la custodia, a norma di quanto previsto dall'articolo 1766 c.c.” e a “rispondere direttamente della merce inviata al proprio deposito fino alla vendita avvenuta”. Il preponente si riservava “il diritto di controllare a suo piacere, sia nella quantità che nelle modalità di stoccaggio, la merce presente all'interno del deposito, sia con visite preventivamente concordate sia con visite a sorpresa cui l'agente dovrà collaborare con la massima disponibilità. Eventuali ammanchi di merce verranno addebitati con regolare fattura” (vd. artt. 3 e 17 del contratto di agenzia e contratto di locazione prodotto dalla ricorrente il 2.12.2024 su ordine del giudice).
L'attività di promozione, vendita e consegna doveva essere svolta dall'agente esclusivamente in favore della resistente (cd. agente monomandatario) nelle zone di Lodi, Cremona e relative province ed era conferita a tempo indeterminato (vd. artt. 2, 5 e 14 del contratto di agenzia).
Il contratto di agenzia prevedeva, inoltre, la facoltà della preponente di “attivare o meno”, in caso di scioglimento del rapporto, un patto di non concorrenza di durata annuale e limitato alle zone affidate all'agente (cfr. art. 2 del contratto), dietro pagamento in favore del ricorrente di una indennità determinata con i criteri indicati nel contratto. Era poi pattuita una clausola penale che, in caso di inadempimento dell'agente agli obblighi originati dal patto di non concorrenza, quantificava il risarcimento del danno eventualmente dovuto dall'agente (vd. art. 8 del contratto di agenzia).
In data 15.2.2023 le parti modificavano la clausola del contratto di agenzia relativa alle provvigioni e ai rimborsi (art. 11) e confermavano le restanti clausole contrattuali (doc. 2 fasc. ric. e doc. 1 fasc. resist).
In data 25.9.2023 la preponente, in applicazione dell'art. 3 del contratto di agenzia, effettuava un sopralluogo della merce depositata presso l'area del deposito Controparte_2 utilizzata dall'agente – alla presenza del responsabile di zona –
[...] PA
riscontrando un ammanco di merce, puntualmente elencata nel verbale di controllo, sottoscritto dal responsabile di zona e dal resistente (vd. doc 3 fasc. ric.).
In data 2.11.2023 la ricorrente, per il tramite del responsabile di zona e del PA dipendente effettuava una seconda ispezione dell'area sopramenzionata, Controparte_4
accertando che erano aumentati gli ammanchi della merce, dettagliatamente indicata nel verbale di
2 controllo, sottoscritto (tra gli altri) dal responsabile di zona e dal resistente (vd. doc. 4 fasc. ric. e doc. 5 fasc. resist.).
In data 6.11.2023 la preponente comunicava all'agente il proprio recesso per giusta causa dal contratto di agenzia.
Di seguito si trascrive lo stralcio della comunicazione di recesso in cui sono elencati i fatti addebitati all'agente dalla preponente: “…In occasione del controllo dell'esistenza della merce presente nel suo deposito da parte del suo responsabile ns. incaricato signor è emerso un CP_3
ammanco di merce dal suo deposito sia di caffè sia di merce complementare alla vendita del caffè, come da esistenze di deposito da lei riconosciute. A fronte di tale ammanco complessivo, alleghiamo il dettaglio della valorizzazione di tutta la merce mancante pari a € 9.293,23 e le chiediamo di pagare tale valore con urgenza mediante bonifico bancario presso ns. Iban…in mancanza di ricezione del pagamento suddetto entro e non oltre 15 giorni dalla presente, CP_5
si riserva la possibilità di agire in ogni sede legale per il recupero del suo credito e di ogni
[...]
danno collegato senza tralasciare ogni iniziativa in ambito giudiziario sia civile che penale. Stanti suddetti gravi inadempimenti il nostro rapporto fiduciario decade immediatamente da adesso e con la presente Vi comunichiamo la revoca del nostro mandato di agenzia commerciale per giusta causa e con effetto immediato per cui il contratto di agenzia (con deposito e senza rappresentanza) tra noi cessa immediatamente…” (vd. doc. 6 fasc. ric. e fasc. resist.).
In data 16.11.2023 l'agente impugnava il recesso della preponente, sostenendo “In merito all'asserito e contestato ammanco di € 9.293,23 e la richiesta di pagamento della predetta somma” che “l'addebito è palesemente infondato per i seguenti motivi. In primis si deduce che l'accesso al deposito magazzino non è di esclusiva del mio cliente;
infatti nel magazzino accedono personale, clienti della proprietà dell'immobile, corrieri è anche vostro personale, quali capoarea signor
persone che potevano accedere in autonomia, anche in assenza del signor PA
. Inoltre si evidenzia che già a novembre 2022 e a febbraio 2023, il mio cliente, Controparte_1
come da documentazione in mio possesso, segnalava prontamente al proprio capoarea signora che nel magazzino sito in Chieve (CR) si verificavano ammanchi di prodotti. PA
Circostanza che conferma quanto sopra è il licenziamento di un dipendente della proprietà del magazzino-deposito, al quale venivano attribuiti degli ammanchi dei prodotti di Per tali CP_5
motivi non sussiste alcuna prova che tali ammanchi siano attribuiti al mio assistito il quale ha sempre operato con diligenza e correttezza segnalando tempestivamente al proprio capoarea gli ammanchi. Responsabilità che non potrà essere in alcun modo attribuita al mio assistito, in quanto nel magazzino a voi concesso in locazione, accedevano, come già indicato, diverse persone, tra cui
3 capo area del signor anche in assenza dello stesso, come potrà e verrà essere provato…” CP_1
(vd. doc. 8 fasc. ric. e doc. 7 fasc. resist.).
La ricorrente nell'atto introduttivo di questo giudizio ha invocato la responsabilità contrattuale dell'ex agente per la perdita patrimoniale subita a cagione della condotta negligente da egli posta in essere nella custodia delle merci, non rinvenute nel corso dei sopralluoghi di settembre e novembre 2023. Il resistente ha a sua volta formulato nei confronti della ricorrente varie domande riconvenzionali.
Si procede all'esame separato di ciascuna domanda.
1. Sulla domanda della preponente di risarcimento dei danni.
Come pocanzi anticipato, la ricorrente ha chiesto di condannare il resistente al pagamento della somma complessiva di euro 9.293,23, pari al valore della merce mancante, all'atto dei sopralluoghi di settembre e novembre 2023, determinato in base “ai listini di con Parte_1
l'applicazione dello sconto di produzione praticato ai clienti Ho.re.ca. di tipo non direzionale, per il territorio di competenza dell'agente” (vd. pag. 5 del ricorso e listini prodotti sub doc. 7 fasc. ric.).
Il resistente ha contestato la domanda risarcitoria, deducendo, in sostanza, che gli ammanchi non erano riconducibili alla sua condotta negligente, poiché: il deposito da egli utilizzato era situato
“in una parte all'interno di un magazzino di proprietà della avente ad Controparte_2 oggetto attività di logistica, pertanto accessibile anche a persone terze” nonché al “personale della
nello specifico il capoarea signor anche in assenza del signor Parte_1 PA
”; “la merce presso il magazzino” era consegnata anche “senza la supervisione Controparte_1 del resistente come comprovato da DDTT di consegna merce”, sottoscritti “dalla CP_1 proprietà del magazzino o dal solo signor ; nel periodo in cui è stato effettuato il CP_2 CP_3 primo sopralluogo un dipendente della “si era reso Controparte_2 responsabile di alcuni furti all'interno del magazzino, a causa dei quali veniva licenziato” e, per questa ragione, la preponente per gli ammanchi accertati nel mese di settembre 2023 “non prendeva alcun provvedimento nei confronti del signor in quanto ben sapeva che, tali ammanchi CP_1 non potevano in alcun modo essere attribuiti allo stesso”; nei mesi successivi al primo sopralluogo
“il signor dai controlli del proprio gestionale rilevava il continuo verificarsi di ammanchi, CP_1
per tale motivo si interfacciava, come da prassi, con il proprio capoarea, signor il quale CP_3 lo avrebbe rassicurato che avrebbe informato delle sue segnalazioni la società ; “La Parte_1 previsione nel mandato di agenzia del 17 dicembre 2021, dell'obbligo di istituire un deposito, non conferirebbe la qualifica di depositario da parte del resistente, ciò in quanto nel caso di specie, il contratto di deposito veniva di fatto stipulato tra la società ricorrente e la proprietà del magazzino, sede del deposito, di conseguenza, la custodia della merce e le relative obbligazioni sono
4 strettamente correlate al predetto contratto, di cui…il signor non ne era parte”; CP_1
“l'obbligazione di custodire ha natura meramente accessoria rispetto a quella dedotta in obbligazione, come nel caso di cui si tratta, l'obbligo di custodia deve essere adempiuto, ai sensi dell'art. 1177 c.c.; ne consegue che la responsabilità del prestatore d'opera sussiste soltanto se tale obbligo non sia stato adempiuto per mancanza di diligenza del buon padre di famiglia, ciò solo se non sono state adottate quel complesso di cure, cautele e attività che il debitore si medio impiega”.
Così ricostruite le contrapposte deduzioni delle parti in causa, deve rilevarsi che, invece, sono fatti pacifici sia l'esistenza tra le parti di un rapporto di agenzia a tempo indeterminato – come ricostruito nella premessa in fatto – sia l'esistenza degli ammanchi di merce riscontrati in data
25.9.2023 e 2.11.2023 e individuati nei relativi verbali di controllo.
Ora, secondo il contratto di agenzia stipulato l'agente assumeva, oltre all'obbligazione di promozione e vendita delle merci commercializzate dalla preponente, anche l'obbligazione di consegnare le predette merci e di custodirle dal momento di arrivo nel deposito a quello della vendita ai clienti.
Né l'obbligo di custodire la merce, espressamente pattuito nel contratto di agenzia unitamente alla correlata e conseguente responsabilità per la violazione di tale obbligo – cristallizzata tanto nell'art. 3 del contratto, a mente del quale “l'agente risponde direttamente della merce inviata al proprio deposito fino alla vendita avvenuta”, quanto nell'art. 17 del contratto medesimo, secondo cui
“l'agente risponde direttamente della merce consegnatagli fino alla vendita avvenuta” – può ritenersi non eseguibile a motivo del contratto concluso tra la ricorrente e la
[...]
Controparte_2
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, infatti, quello stipulato tra la ricorrente e la era un contratto d'affitto (tra l'altro) della “area Controparte_2 deposito 12 bancali” “sicura con telecamere e sistema antifurto perimetrale”, verso corrispettivo mensile di euro 120,00, oltre IVA (vd. doc. prodotto da parte ricorrente il 2.12.2024 su ordine del giudice).
La circostanza è corroborata dalla lettura della lettera dell'agente di impugnazione del recesso della preponente, nella quale si richiama espressamente “il magazzino a Voi (alla preponente, n.d.r.) concesso in locazione” (vd. doc. 8 fasc. ric. e doc. 7 fasc. resist. cit.).
Tanto brevemente chiarito, giova rammentare in diritto che l'art. 1177 c.c. stabilisce che
“l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna”.
A tale proposito nella giurisprudenza di legittimità è stato precisato che l'obbligo di custodire la cosa fino alla consegna sussiste ogni qual volta si è, per legge o per contratto, tenuti alla restituzione
5 o alla consegna della cosa pur quando la custodia non costituisca oggetto dell'obbligazione principale. L'obbligo di custodia consiste nel dovere di mantenere la cosa nello stesso stato in cui si trovava nel momento in cui la si è ricevuta in detenzione, evitando non solo le azioni od omissioni personali, ma anche impedendo che accadimenti esterni possano determinarne la perdita, il perimento o il deterioramento (vd. Cass. 1702 del 17.5.1969).
Più recentemente la Corte di Cassazione ha osservato, a proposito del contratto di mandato con deposito della cosa presso il mandatario: “che a carico di quest'ultimo sorge l'obbligo di custodia ex art. 1177 c.c.; che in queste ipotesi la causa del mandato concorre con quella del deposito, ancorché gli elementi di quest'ultimo contratto siano prevalenti, con la conseguenza che non sussiste incompatibilità tra l'art. 1780 c.c., (che disciplina la responsabilità del depositario in caso di perdita non imputabile della detenzione della cosa) e le norme che disciplinano il mandato
(Cass. 10 marzo 1979 n. 1494); che è ormai superata la risalente distinzione circa la diligenza nella custodia ove quest'ultima costituisca obbligazione principale od accessoria (Cass. 23 gennaio
1986 n. 430); che sia nel caso in cui l'obbligo di custodia è prestazione accessoria e funzionalmente voluta dalla legge per l'esecuzione della prestazione principale - art. 1177 c.c. - sia quando esso è
l'effetto tipico del relativo contratto - art. 1766 c.c. - la diligenza richiesta all'affidatario è comunque quella del buon padre di famiglia (Cass. 10 dicembre 1996 n. 10986); che siffatto tipo di diligenza comporta anche, in esplicazione del c.d. dovere di protezione, che il depositario predisponga quanto necessario per prevenire fatti esterni, fra i quali il furto, che possano determinare la perdita della cosa (Cass. 17 maggio 1969 n. 1702). Ma recentemente questa Corte, rimeditando l'intera problematica in ipotesi di furto di cosa affidata in comodato, con esplicito riferimento anche all'ipotesi di deposito, ha preso atto che, malgrado il disposto dell'art. 1768 c.c.,
(secondo cui il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia) correntemente si sostiene che in caso di perdita della cosa depositata, il depositario non si libera dalla responsabilità ex recepto provando solo di avere usato nella custodia della res la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dalla norma succitata, ma deve anche provare ex art. 1218
c.c., che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (Cass. 8 agosto 1997 n. 7363).
Ed approfondendo il rapporto fra l'art. 1768 c.c., e l'art. 1218 c.c., è giunta alla conclusione che il depositario, secondo i principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio in tema di inadempimento contrattuale, per evitare di incorrere in colpa per il furto subito, deve provare di avere posto in essere tutte le attività protettive che l'ordinaria diligenza suggerisce, non essendo sufficiente a farlo versare in colpa il solo fatto che il furto sia evento sempre astrattamente prevedibile ed evitabile. Si tratta di un accertamento da effettuare in concreto, con valutazione ex ante da parte del giudice di merito, e non sulla base di una presunzione astratta (Cass. 10
6 novembre 2003 n. 16826, citata per ampi stralci nella memoria del ricorrente). In altre parole, solo se il depositario si rende conto (o dovrebbe rendersi conto) al momento dell'adempimento della prestazione di custodia, che il soddisfacimento dell'interesse creditorio non è configurabile senza la produzione di uno sforzo maggiore rispetto a quello che ordinariamente comporterebbe la diligenza del buon padre di famiglia, è tenuto comunque a produrre tale sforzo particolare, versando altrimenti in colpa, nonostante che egli abbia custodito con la diligenza di cui sopra. E solo in questi termini ha un senso ritenere che la mera prova della diligenza del buon padre di famiglia nell'espletamento dell'attività di custodia, di cui al combinato disposto degli artt. 1176,
1177, 1768 c.c., non è idonea ad escludere la responsabilità per inadempimento del custode ex art.
1218 c.c., in caso di furto, che rimane pur sempre una responsabilità per colpa” (vd. Cass. n.
12089 del 24.5.2007 e, in senso conforme, Cass. n. 5736 del 10.3.2009, Cass. n. 20995 del
30.9.2009).
Segnatamente, in relazione alla fattispecie di perdita della cosa custodita non imputabile al depositario, ai sensi dell'art. 1780, comma 1, c.c. “se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione”. Sul punto la Corte di Cassazione ha osservato che
“...Nell'ipotesi in cui l'obbligo di custodia sia accessorio e strumentale all'adempimento di una prestazione relativa ad un altro contratto, nella specie, di prestazione d'opera, l'omessa immediata denuncia da parte del depositario della perdita della detenzione della cosa ancorché per fatto a lui non imputabile espone quest'ultimo, secondo il paradigma indicato dall'art. 1780 primo comma
c.c., all'obbligo del risarcimento del danno, da individuarsi, anche in questa peculiare ipotesi, nei danni che siano conseguenza immediata e diretta della perdita del bene, i quali possono consistere nel suo valore, avuto riguardo a tutte le circostanze, ciò anche in considerazione del diritto di surroga stabilito nell'art. 1780, secondo comma, c.c.” (vd. Cass. 1246 del 19.1.2018).
Ciò premesso, si ritiene che, a fronte della prova del titolo dell'obbligo di custodia dell'agente e dell'allegazione dell'inadempimento di tale obbligo, fornita dalla preponente, il resistente non abbia dato prova alcuna di avere custodito le merci ricevute in consegna con la diligenza richiesta dalle contingenze del caso, e anche solo del buon padre di famiglia, né che l'inadempimento sia derivato da causa a egli non imputabile per i motivi che seguono.
Primo.
Come emerge dall'art. 3 del contratto di agenzia, era stato l'agente a scegliere l'area nella quale dovevano essere consegnate e custodite le merci, evidentemente ritenendo che, nonostante
7 l'accessibilità di terzi e dipendenti della preponente all'area in questione, essa costituisse un adeguato e sicuro ricovero per la merce.
Ne consegue che il resistente non può andare esente da colpa invocando, peraltro in modo assolutamente generico, presunti plurimi accessi all'area di deposito a egli riferibile ad opera di terzi, dei dipendenti della ricorrente e del responsabile di zona, se è stato proprio il resistente a scegliere un'area con quelle caratteristiche, ossia un'area che consentisse l'accesso a soggetti diversi dall'agente.
Deve ritenersi, invece, che proprio la scelta di quell'area disveli la scarsa attenzione dell'agente nella scelta del luogo in cui custodire la merce;
questa condotta costituisce un primo indizio probatorio della colpa del resistente.
Secondo.
Anche ammettendo che – diversamente da quanto espressamente convenuto dalle parti nel contratto di agenzia – l'area adibita al deposito delle merci commercializzate dall'agente fosse stata scelta dalla preponente ovvero che le caratteristiche dell'area medesima (“telecamere e sistema antifurto perimetrale”) assicurassero un'adeguata tutela alle merci ivi ricoverate, si ritiene che il resistente comunque non abbia provato quello sforzo, richiesto in base alle contingenze del caso, necessario ad adempiere l'obbligo di custodia assunto.
E invero, premesso che il resistente non ha descritto l'area di deposito utilizzata – in modo da consentire una corretta ricostruzione della condotta esigibile – deve rilevarsi che, essendo l'area munita di “telecamere e sistema antifurto perimetrale” (la circostanza si apprende dalla lettura del contratto di locazione depositato il 2.12.2024), il resistente avrebbe dovuto, quantomeno, chiarire la ragione per cui tali sistemi non consentissero di risalire all'identità dei soggetti che accedevano all'area (terzi e dipendenti della ricorrente diversi dal responsabile di zona) e, in ogni caso, consentissero il libero accesso a soggetti differenti dall'agente all'area in questione. E soprattutto avrebbe dovuto dedurre la ragione per cui acconsentiva all'accesso di altri soggetti alla sua area di deposito e alla consegna della “merce presso il magazzino” “senza la sua supervisione”, posto che
“come comprovato da DDT di consegna merce” (vd. DDT della merce destinata al resistente sottoscritti “dalla proprietà del magazzino o dal solo signor e le due e-mail di CP_2 CP_3
ottobre 2023 segnalanti il ritiro della merce destinata al ricorrente ad opera del responsabile di zona, sub docc. 3 e 4 fasc. resist.) tale prassi risaliva quantomeno all'anno 2022 (si vedano i DDT prodotti sub doc. 3 fasc. resist. relativi all'anno 2022 e all'inizio dell'anno 2023).
Specificando queste circostanze il resistente avrebbe dimostrato di avere adottato quelle cautele necessarie a garantire l'esclusività dell'accesso presso il deposito e a rendere effettive le misure
8 adottate per assicurare la integrità delle merci custodite (id est “telecamere e sistema antifurto perimetrale”).
Diversamente, il fatto che l'agente – nonostante la testuale assunzione di responsabilità, da parte sua, sulla permanenza della merce nel deposito dal momento della consegna al momento della vendita – non si opponesse all'accesso di altri nell'area di deposito e alla consegna di merci in sua assenza, costituisce un ulteriore indizio probatorio della sua condotta colposa.
Terzo.
Quanto detto già basterebbe a ritenere sussistente la colpa dell'agente.
E ciò anche senza tenere conto che il resistente non ha puntualmente allegato, prima ancora che chiesto di provare, che l'ammanco di merce sia dipeso dalla condotta di un terzo, di un altro dipendente della ricorrente ovvero del responsabile di zona o, comunque, che l'ammanco di merce sia derivato da una causa a egli non imputabile.
A tale riguardo preme rilevare che sono tutte generiche le allegazioni svolte dalla parte resistente in merito ai supposti ammanchi rilevati dall'agente tra i mesi di settembre e novembre 2023; nulla è specificato circa il numero degli ammanchi rilevati, il tipo e il quantitativo di merci mancanti e le circostanze di modo, tempo e luogo in cui l'agente riferiva dei suddetti ammanchi al responsabile di zona.
Non vi è, quindi, nessuna prova che il resistente abbia informato la ricorrente degli ammanchi, da egli rilevati nel periodo successivo al primo sopralluogo, in attuazione del disposto di cui all'art. 1780, comma 1, c.c.
Ugualmente generiche sono le allegazioni relative al dipendente di Controparte_2
che avrebbe nel mese di settembre 2023 sottratto delle merci al datore di
[...] lavoro e, per questa ragione sarebbe stato licenziato. Null'altro, infatti, è riferito in merito alla vicenda narrata.
Né per attribuire un qualche rilievo alla vicenda in questione soccorre la considerazione che la ricorrente avrebbe deciso di non addebitare all'agente gli ammanchi accertati nel mese di settembre, essendo a conoscenza della responsabilità del dipendente di Controparte_2
in relazione ai predetti ammanchi.
[...]
Anche ammettendo che la ricorrente avesse dubitato che gli ammanchi di settembre 2023 fossero riconducibili alla condotta furtiva del dipendente licenziato, deve ritenersi che tale dubbio era certamente dissipato all'esito del secondo sopralluogo, del mese di novembre 2023, quando la preponente otteneva la conferma che, nonostante l'assenza del dipendente di
[...]
ormai licenziato per i fatti di settembre, gli ammanchi erano proseguiti. Controparte_2
9 A causa dello scarno ed equivoco quadro assertivo fornito dalla parte onerata dalla prova – come sin qui descritto – la prova orale richiesta dalla parte resistente non è stata ammessa.
A tutto voler concedere, e dunque anche ammettendo (in ipotesi) che l'obbligo di custodia richiesto all'agente fosse circoscritto all'adozione di “quel complesso di cure, cautele e attività che il debitore medio impiega”, e che tale obbligo sia stato adempiuto nel caso di specie (nonostante quanto osservato nei tre punti che precedono), si ritiene che la responsabilità del resistente trovi, in ogni caso, fondamento nel tenore letterale delle clausole di cui agli artt. 3 e 17 del contratto di agenzia.
E invero, nella fattispecie, le parti convenivano di disciplinare l'obbligazione di deposito/custodia stabilendo espressamente, negli artt. 3 e 17 del contratto di agenzia, che l'agente fosse responsabile della merce, dal suo arrivo presso l'area dedicata al deposito in uso all'agente alla sua vendita, senza distinguere, e quindi senza attribuire valore alla differenza, tra il fatto che la merce perisse o fosse sottratta o si deteriorasse. Quel che rilevava, dunque, era il sol fatto che l'agente sarebbe stato responsabile (ne avrebbe “risposto”) se la merce fosse risultata mancante.
Né può obiettarsi che il deposito fosse gratuito, poiché l'obbligo di custodire la merce e risponderne, in caso di sua assenza, deve essere interpretato alla luce delle intese raggiunte dalle parti, espressive del libero esercizio della loro autonomia negoziale e considerate nel loro complesso – giova rimarcare che la responsabilità dell'agente era affermata nell'art. 3 del contratto di agenzia e ribadita nell'art. 17 del contratto medesimo. Quello concluso dalle parti in causa, dunque, non è un contratto di deposito gratuito, ma un contratto di agenzia, nel quale, a fronte della provvigione così come determinata, e ritenuta adeguata, da entrambe le parti, erano previsti gli obblighi dell'agente di concludere affari per conto della preponente e di custodire la merce presso un deposito da egli scelto, per il quale peraltro la spesa era sostenuta dalla preponente.
Sulla scorta di quanto considerato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente è fondata.
Venendo alla quantificazione della pretesa risarcitoria, premesso che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare
l'erroneità dei conteggi” (Cass., Sez. Lav., n. 5949/2018), parte resistente ha specificamente contestato solo la debenza dell'importo di euro 4.662,84 del maggiore importo complessivamente richiesto dalla controparte (di euro 9.293,23), sostenendo “che alla pag. 1 del verbale del 02 novembre 2023, alla voce extra bar, viene indicata contrariamente da quanto dedotto da ricorrente nel ricorso, una differenza di 196, non preceduta dal segno negativo, come altre voci, di
10 conseguenza la somma valorizzata del suddetto prodotto in € 4.662,84, non appare provata come mancanza” (vd. pag. 5 della memoria di costituzione con riconvenzionale).
La ricorrente ha replicato che la circostanza che il valore di 196 kg sia di segno negativo (e che, quindi, sussista un ammanco di “extra bar” di 196 kg) emerge dal confronto tra il verbale del sopralluogo del 25.9.2023, nel quale già era stato riscontrato un ammanco di “extra bar” di 150 kg,
e quello del 2.11.2023, nel quale, appunto, l'ammanco di “extra bar” era aumentato a 196 kg (vd. docc. 3 e 4 fasc. ric. nonché doc. 5 fasc. resist.).
La resistente ha aggiunto che “Per una migliore comprensione ed interpretazione dei valori indicati nel verbale del 2.11.2023 e quindi a conferma che il valore di 196 kg è negativo, si precisa che: - la prima colonna identifica i prodotti;
- la seconda colonna i loro codici;
- la terza colonna la giacenza che risulta a al 01.10.2023 in deposito stante i carichi e le fatture emesse in Parte_1
precedenza; - la quarta colonna riporta i carichi di merce dalla sede al deposito quindi ha segno positivo rispetto al valore della terza colonna;
- la quinta colonna riporta i quantitativi fatturati quindi ha valore negativo rispetto alle due colonne precedenti, - la sesta colonna riporta gli omaggi concessi e quindi ha segno negativo rispetto alle colonne precedenti;
- la settima colonna riporta i valori che risultano a in base a quanto sopra (carichi meno fatture e meno Parte_1
omaggi); - l'ottava colonna riporta quanto il controllore trova nel deposito del prodotto corrispondente (zero per la miscela Extra Bar); - la nona colonna riporta la merce che si trova sul furgone in quel momento del prodotto in questione quindi è merce presente che non manca;
- la decima colonna riporta le fatture emesse dopo la n. 720 del 31.10.2023 (in alto a sinistra è scritta
l'ultima fattura emessa e risultante dalla trasmissione dei dati contabili nel gestionale). Si tratta di
Kg. che esistono e sono tracciati dalle fatture emesse dalla n. 720 in poi e che verranno trasmesse nel gestionale appena possibile. - L'undicesima colonna riporta eventuali Kg. usciti con ddt ufficiali firmati dal ricevente ed esibiti in cartaceo, ma non fatturati. - La dodicesima colonna riporta la somma dei Kg. trovati, in questo caso solo sul furgone e nelle fatture (Kg. 341). Per cui
l'ultima colonna riporta la differenza tra i Kg. che avrebbero dovuto esserci e quelli trovati: Kg.
537 - (215 + 126) = 196”.
Si tratta di motivazioni logiche e condivisibili, confermate dall'esame dei verbali di sopralluogo del
25.9.2023 e del 2.11.2023 (vd. doc. 4 fasc. ric. e doc. 5 fasc. resist.).
Ragion per cui l'eccezione del resistente è destituita di ogni fondamento.
Ne consegue che va accertato il diritto di al pagamento della somma Parte_1
complessiva di euro 9.293,23 da parte di . Controparte_1
2. Sulla domanda riconvenzionale di pagamento delle indennità sostitutiva del preavviso, suppletiva di clientela e meritocratica.
11 Il resistente ha chiesto di accertare la illegittimità del recesso della ricorrente e, per l'effetto, di condannare la ricorrente al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, suppletiva di clientela e meritocratica.
La ricorrente, nella memoria di replica alla domanda riconvenzionale, ha chiesto il rigetto di questa domanda e di tutte le altre domande riconvenzionali proposte dal resistente, in quanto totalmente generiche e sprovviste di qualsivoglia supporto assertivo e asseverativo – come attestato dalla presenza di dette domande solo nelle conclusioni della memoria di costituzione con riconvenzionale, e non nel corpo dell'atto difensivo.
Si osserva in diritto che nel contratto di agenzia il recesso può essere ordinario con preavviso (nei contratti a tempo indeterminato) oppure straordinario per giusta causa (sia nei contratti a tempo indeterminato che nei contratti a termine).
Il recesso del preponente senza preavviso dal contratto di agenzia è previsto dall'art. 1751, comma
2, c.c. come una delle cause che escludono il diritto dell'agente a percepire l'indennità di cessazione del rapporto quando il recesso sia giustificato da un'inadempienza imputabile all'agente.
L'art. 4 del d.lgs. 303/1991, modificando la formulazione dell'art. 1751 c.c. – ulteriormente rimaneggiato ad opera del d.lgs. 65/1999 – ha stabilito che, ai fini dell'esclusione del diritto all'indennità di cessazione del rapporto, deve essere valutata l'eventuale “inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”, con ciò richiamando il testo dell'art. 2119 c.c.
Pertanto, nonostante le differenze tra il contratto di agenzia e quello di lavoro subordinato, il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. può essere utilizzato per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto per un fatto imputabile all'agente – come nella prospettazione dell'odierna ricorrente – o al preponente, tale da impedire una prosecuzione, anche solo temporanea, della relazione lavorativa.
Secondo i principi generali previsti dagli artt. 1218 e 1455 c.c. la giusta causa di recesso può essere identificata solo con l'inadempimento colpevole e non di scarsa importanza dell'agente, che leda in misura considerevole l'interesse del preponente o, comunque, il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di agenzia.
Tali principi, tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, vanno contemperati con la natura peculiare del rapporto fiduciario che lega preponente e agente, in quanto “l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, c.c. è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle
12 finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata” (cfr. Cass. n. 11728/2014; in senso conforme vd. Cass. n.
11971/2016; n. 22285/2015; n. 19300/2015; n. 10934/2010; n. 14771/2008).
Tanto brevemente premesso e passando all'esame del caso concreto, ritiene il Tribunale che la ricorrente sia receduta dal contratto di agenzia per giusta causa.
Infatti, come dapprima osservato (nel paragrafo sub 1.), risulta provata la condotta inadempiente dell'agente, posta alla base del recesso per giusta causa della preponente.
Non solo.
Le pattuizioni contenute nelle clausole contrattuali di cui agli artt. 3 e 17 dimostrano in modo inequivoco la rilevanza dell'interesse della preponente alla tutela dell'integrità delle merci affidate all'agente dal momento della consegna a quest'ultimo fino a quello della vendita al cliente.
Sicché alla maggiore rilevanza dell'interesse manifestato dalla preponente per una determinata condotta corrisponde la maggiore consistenza dell'affidamento leso dalla condotta non satisfattiva di detto interesse.
Infine, non può non considerarsi la rilevanza del valore della merce mancante, pari a euro 9.293,23,
e l'aggravamento dell'ammanco nel brevissimo intervallo di tempo inferiore a due mesi.
La condotta addebitata all'agente, valutata alla luce della rilevanza dell'interesse della preponente leso (trasfuso nelle clausole di cui agli artt. 3 e 17 del contratto di agenzia), della notevole autonomia riconosciuta all'agente e dell'entità del danno subito dalla preponente, costituisce un inadempimento del contratto di agenzia colpevole e di non scarsa importanza, tale da minare irrimediabilmente il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di agenzia.
Ne consegue che il recesso senza preavviso della ricorrente si ritiene sorretto da giusta causa e che, pertanto, nulla è dovuto al resistente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, di clientela e meritocratica, che non spettano nel caso di recesso della prepotente giustificato da un'inadempienza imputabile all'agente.
In ogni caso, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, il resistente è incorso in un insanabile difetto di allegazione, non avendo provveduto ad allegare, in modo sufficientemente specifico e circostanziato, e, tantomeno, a provare la ricorrenza delle condizioni legittimanti l'erogazione delle indennità di interesse in ordine alle provvigioni maturate nell'arco di durata del rapporto, all'incremento del numero di clienti o all'incremento dello sviluppo degli affari con i clienti esistenti nonché la attuale persistenza, a vantaggio della preponente, di sostanziali vantaggi economici scaturenti dagli affari con i clienti ora menzionati.
13 Neppure è stato individuato e versato in atti l'accordo economico collettivo applicabile alla fattispecie e contenente la disciplina pattizia delle indennità di preavviso, suppletiva di clientela e di cessazione del rapporto.
3. Sulla domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità connessa al patto di non concorrenza.
La clausola 8 del contratto di agenzia prevedeva un patto di non concorrenza post contrattuale.
Di seguito si trascrive il contenuto della clausola:
“Le parti convengono che alla cessazione del rapporto, per un anno successivo, l'agente resti impegnato a non trattare né a svolgere in alcun modo, né direttamente né indirettamente, per conto proprio di terzi, in forma autonoma o subordinata, attività o affari comunque in concorrenza con
l'attività del preponente di produzione e commercializzazione del caffè e altri prodotti derivati e non. Questo limitatamente alla zona in cui l'agente svolge il suo mandato nel corso del rapporto, come indicata al punto n. 2). L'inosservanza di questo patto comporterà l'applicazione a carico dell'agente di una penale pari al 70% delle complessive provvigioni maturate nel corso dell'ultimo anno del rapporto oltre alla restituzione dell'indennità percepita per il rispetto del patto di non concorrenza fino al momento della contestata violazione, salvo il risarcimento di ogni maggior danno. Alla cessazione del rapporto sarà diritto del proponente, e a sua totale discrezione, attivare
o meno il patto di non concorrenza che in caso affermativo verrà remunerato con una indennità da liquidarsi dopo sei mesi dalla data di cessazione del rapporto. In caso l'importo da liquidarsi, se dovuto, sia superiore a euro 5000,00, lo stesso verrà corrisposto all'agente ratealmente, in rate trimestrali di euro 2000,00 cad., a partire dal sesto mese di cessazione del rapporto di agenzia.
Resta inteso fin d'ora che saranno esclusi dal pagamento dell'indennità per il rispetto del patto di non concorrenza post contrattuale i rapporti che cesseranno per pensionamento della gente o passaggio ad altro incarico con la preponente, restando comunque salvo il diritto della ponente a non considerare operativo il patto di non concorrenza, a sua discrezione, anche in qualsiasi altro caso.”.
Orbene, come è noto l'opzione determina la nascita di un diritto a favore dell'opzionario che conclude automaticamente il contratto, soltanto nel caso in cui venga esercitata. Si tratta, quindi, di un diritto potestativo, poiché ad esso corrisponde, dal lato passivo, una posizione di soggezione, dato che, ad esclusiva iniziativa dell'opzionario, il concedente può subire la conclusione del contratto finale. Lo schema di perfezionamento non è quello della proposta-accettazione, ma quello del contratto preparatorio di opzione, seguito dall'esercizio del suddetto diritto, mediante una dichiarazione unilaterale recettizia entro un termine fissato nel contratto stesso o, in mancanza, dal
14 giudice. E, dunque, scaduto tale termine, l'opzione viene meno, trattandosi di un termine di efficacia di un contratto e non di irrevocabilità della proposta (vd. Cass. n. 25462/2017).
Nella fattispecie parte resistente, che ha domandato il pagamento della indennità di cui al citato art. 8 del contratto di agenzia, non ha provato l'attivazione del patto di non concorrenza ad opera della preponente – attivazione che era “a sua totale discrezione”. Né, peraltro, una siffatta attivazione è desumibile dalla lettera di recesso della preponente (vd. doc. 6 fasc. ric. e resist.).
Mancando la prova dell'esercizio del diritto di opzione contestualmente alla cessazione del rapporto di agenzia, nulla è dovuto al resistente per il titolo in esame.
4. Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per ingiuriosità del recesso della preponente.
Deve essere respinta anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per la natura ingiuriosa del recesso, poiché oltremodo generica.
La parte resistente, onerata della prova, nulla ha dedotto, prima ancora che chiesto di provare, circa la condotta del danneggiante, il danno evento, i danni conseguenza e il nesso eziologico (materiale e giuridico), così precludendo lo svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria nonché la qualificazione e quantificazione degli asseriti danni conseguenza patiti dal resistente.
5. Sulla domanda riconvenzionale di pagamento del FIRR.
Il resistente ha chiesto il pagamento della indennità di risoluzione del rapporto (F.I.R.R.) relativa all'anno 2023, ossia all'ultimo anno del rapporto di agenzia, assommante a euro 500,66.
La ricorrente nulla ha specificamente replicato e contestato in proposito.
Pertanto, la ricorrente è tenuta a pagare al resistente il FIRR relativo all'anno 2023, in quanto il rapporto di agenzia è cessato in data 6.11.2023.
Ne discende che va riconosciuto il diritto di al pagamento della somma di Controparte_1
euro 500,66 a titolo di FIRR (vd. doc. 8 fasc. resist.).
Per tutto quanto detto, tenuto conto delle rispettive poste di dare e avere in essere tra le parti,
va condannato a pagare a la somma complessiva di Controparte_1 Parte_1
euro 8.792,57 (9.293,23 – 500,66), oltre agli interessi di cui al combinato disposto degli artt. 1284, comma 4, c.c. e 4 d.lgs. 231/2002 dalla data di deposito del ricorso (5.3.2024) sino al saldo. Non è dovuta la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, ultimo comma, c.p.c.
Considerata la fondatezza della sola domanda di pagamento della indennità di risoluzione del rapporto, le spese di giustizia, previa compensazione nella misura di un quinto (1/5), vanno poste a carico del resistente maggiormente soccombente, in applicazione del principio di causalità, in forza del quale le spese processuali sono imputabili alla parte che abbia dato causa in misura
15 prevalente agli oneri processuali (causati all'altra per aver avanzato pretese infondate) e alla quale, quindi, questi oneri siano in maggior misura imputabili (si vedano Cass. 14 ottobre 2016, n. 20838 e
Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438); tali spese si liquidano in dispositivo in ragione del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) in accoglimento del ricorso per quanto di ragione e della domanda riconvenzionale di pagamento del CP_6
condanna a pagare a la somma complessiva di euro Controparte_1 Parte_1
8.792,57, oltre agli interessi di cui al combinato disposto degli artt. 1284, comma 4, c.c. e art. 4
d.lgs. 231/2002 dalla data di deposito del ricorso (5.3.2024) sino al saldo;
2) rigetta le restanti domande riconvenzionali;
3) compensate le spese di giustizia nella misura di un quinto (1/5), condanna
[...]
a pagare a i restanti quattro quinti (4/5), che si liquidano in CP_1 Parte_1
complessivi euro 3.000,00, oltre spese di contributo unificato, rimborso forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 17.4.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino
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