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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/05/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 273/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Manuela Morrone Presidente rel.
Viviana Cusolito Consigliera
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in giudizio Parte_1 C.F._1 personalmente e con il patrocinio dell'avv. SCAGLIONE FRANCESCO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAGOTETA Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE ORAZIO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: “in riforma della sentenza impugnata, previa dichiarazione di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, a carico dell come Controparte_1
meglio formulato nelle conclusioni per il Tribunale, accogliere la domanda di risarcimento danni, con condanna alla somma rilevabile dalla perizia in sede di ATP, ovvero di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Rivalutazione monetaria ed interessi al tasso della normativa riguardante le imprese” per parte appellata: “- in via rescindente, rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
- in via rescissoria, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, accogliere le conclusioni già svolte in prime cure e qui di seguito ritrascritte:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva dell'attrice; per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità, o, quanto meno, rigettare ogni relativa domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'esponente, perché infondata in fatto ed in diritto,
e non provata;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva dell'esponente Società in relazione alla pretesa dedotta nella presente controversia con riguardo al ripristino della connessione alla rete elettrica a seguito del furto delle condutture dell'aprile 2008; per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità, o, quanto meno, rigettare ogni relativa domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'esponente, perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
- in via principale, nel merito, rigettare in ogni caso le domande dell'attrice, perché infondate in fatto ed in diritto, e non provate;
- in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, in applicazione dell'art. 1227 cod. civ., escludere e/o diminuire ogni ipotetico danno riconosciuto all'attrice secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nonché escludere ogni responsabilità dell'esponente
Società per i danni che essa attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, aveva Parte_1
convenuto in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua CP_1 azienda agricola, a causa dell'inadempimento al contratto di fornitura di energia elettrica e dell'illegittimo distacco operato da ed in particolare Controparte_1
insistendo nel ristoro dei danni oggetto di ATP. eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in quanto Controparte_1
l'inadempimento sarebbe da imputare al distributore, proprietario della rete, e nel merito riteneva infondata la domanda, chiedendo comunque di contenere il danno risarcibile escludendo la parte che il avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria Parte_1
diligenza.
pag. 2/10 Con sentenza n. 267/2020 il Tribunale di Locri rigettava la domanda dell'attore.
Con atto di citazione notificato il 25.5.2020, impugnava la Parte_1
sentenza predetta, ritenendo errata la decisione di prime cure, che si sarebbe concentrata sulla dimensione contrattuale della vicenda, senza tener conto della violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e nella fase precontrattuale da parte di comportamenti che aveva costretto Controparte_1
l'attuale appellante ad agire con ricorso cautelare (accolto) dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere la riattivazione della fornitura. Con il secondo motivo, l'appellante lamentava l'errata interpretazione delle prove documentali, che avrebbe dimostrato l'esistenza di una responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale dell' CP_1
desumibile dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui si ricavava agevolmente la malafede del fornitore.
Si costituiva , che eccepiva l'inammissibilità della domanda relativa Controparte_1
alla responsabilità extra contrattuale, in quanto domanda nuova, e chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato per il resto, insistendo nelle eccezioni preliminari non esaminate dal giudice di primo grado per l'ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Preliminarmente, occorre evidenziare che la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale, diversa da quella già articolata nell'atto di citazione ed avanzata solo nell'odierno gravame, costituisce domanda nuova ed è pertanto inammissibile.
La domanda originariamente proposta con l'atto di citazione, infatti, era chiaramente una domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale, e non venendo in considerazione un diritto autodeterminato, bensì etero determinato, il titolo di responsabilità non può essere modificato nel corso del giudizio.
La qualificazione della domanda operata dal giudice di primo grado corrisponde esattamente alla domanda proposta dall'attuale appellante, che aveva lamentato il pag. 3/10 comportamento inadempiente del fornitore rispetto alla riattivazione dell'utenza ed alla mancata fornitura del trasformatore, l'addebito illegittimo di fatture per il periodo in cui la linea non era attiva, l'illegittimo distacco avvenuto negli anni successivi. Si tratta di comportamenti legati al mancato rispetto degli obblighi contrattuali, sia in merito ai tempi della riattivazione della fornitura sia con riferimento alla individuazione della parte tenuta a fornire il nuovo trasformatore, sia infine per la verifica della correttezza della risoluzione contrattuale per inadempimento e della fatturazione.
La richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, rigettata in primo grado, è da ritenersi inammissibile in questa sede. Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione (Cass. Sez. 6, 04/04/2022,
n. 10767, Rv. 664646 - 01) Si precisa che, sebbene l'appellante avesse richiamato gli atti e le memorie depositate (quindi anche quelle in cui insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori), all'udienza di precisazione delle conclusioni la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie doveva essere espressamente reiterata, per consentire adeguata risposta da parte della controparte.
2.2. Con riferimento alla responsabilità contrattuale, si deve evidenziare che entrambi i motivi di appello si prospettano infondati. Poiché i due i motivi si sovrappongono
(anche nella esposizione dell'appellante) e fanno riferimento alla omessa o errata valutazione della medesima documentazione, sotto diversi profili, la trattazione può essere unitaria.
Giova premettere che il rapporto di somministrazione di energia elettrica in corso al momento del furto dei cavi e del danneggiamento del trasformatore era stato contratto dall' per la fornitura “in locali e luoghi diversi dalle Parte_2 abitazioni o usi agricoli” in data 13.8.1985 con la società (all'epoca in CP_1
regime di monopolio). Il contratto stabiliva che l'utente era proprietario della cabina di trasformazione e che la manutenzione e la responsabilità relativa all'esercizio dell'impianto erano imputabili all'azienda agricola.
pag. 4/10 In conseguenza delle disposizioni del D.Lgs. n. 79/99, l' era Parte_3 succeduta all' nel contratto di somministrazione dal 1999 ed a seguito del CP_1
D.L. 18 giugno 2007 n. 73, dal 1.1.2008 il contratto era stato attribuito ad Enel Servizio
Elettrico spa e, a seguito dell'aggiudicazione del servizio di salvaguardia da parte di dal 1.5.2008, si era instaurato un rapporto con il fornitore Controparte_1 CP_1
Sebbene al momento del furto dei cavi (aprile 2008) il rapporto con l'attuale
[...]
appellata non fosse ancora iniziato, certamente detto rapporto era esistente al momento della richiesta di ripristino della fornitura.
Irrilevante in questa fase di giudizio, ai fini della valutazione dell'inadempimento contrattuale, la posizione del distributore di energia elettrica, visto che il rapporto contrattuale per la fornitura viene instaurato dall'utente finale unicamente con il grossista. In tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del
"servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007, l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo".
A seguito del furto delle condutture in rame che collegavano l'elettrodotto principale alla cabina dell'azienda agricola, avvenuto nell'aprile 2008, le condutture rubate venivano ripristinate da a luglio 2008. Parte_3
L'appellante, verificato che nel periodo di interruzione della fornitura ignoti avevano rubato il trasformatore, inviava una prima lettera (datata 31.7.2008) evidenziando l'impossibilità di usufruire dell'utenza (che prevedeva la somministrazione a media tensione), l'alto costo dell'acquisto del trasformatore, e chiedendo la modifica del contratto di fornitura nei seguenti termini: “di fornirmi direttamente dal Vostro impianto la 380 V – energia elettrica trifase in bassa tensione”.
La richiesta veniva ribadita anche nella seconda missiva del 30.8.2008, in cui specificava che era disponibile alla stipula del nuovo contratto di fornitura a bassa tensione.
In difetto di riattivazione, l'avv. agiva con ricorso ex art. 700 c.p.c. per Parte_1 ottenere il ripristino della fornitura, ed a seguito dell'accoglimento del ricorso,
pag. 5/10 provvedeva all'acquisto del trasformatore, cui seguiva la tempestiva ripresa della somministrazione.
Tanto premesso, la Corte ritiene che la sentenza di prime cure abbia adeguatamente esaminato i documenti prodotti dall'attore, odierno appellante, escludendo la responsabilità dell' per la mancata riattivazione della fornitura fino al Controparte_1
settembre 2009.
L'appellante ritiene, infatti, che nonostante le ripetute richieste dell'azienda agricola, non avesse mai risposto e, soprattutto, non avesse chiarito che la Controparte_1 fornitura non poteva essere riattivata senza l'acquisto del trasformatore, e che questo passaggio sia sfuggito al giudice di prime cure. L'assunto è errato, in quanto nella sentenza si chiarisce che la necessità di provvedere all'acquisto del trasformatore fosse nota all'attore e che detta circostanza si poteva ricavare dalle stesse missive inviate dall'avv. nel 2008, dalle quali emergeva l'esistenza di una interlocuzione Parte_1
con la controparte proprio con riferimento alla necessità di acquisto del trasformatore e di sottoscrizione di contratto nel caso di variazione della tipologia di fornitura (si veda il paragrafo II.
2.1. della sentenza impugnata). La produzione di note interlocutorie antecedenti al ricorso del 2009 non era pertanto necessaria, visto che il presupposto del ripristino della fornitura o della variazione della stessa era noto all'utente e non era stato soddisfatto sino ad agosto 2009. La ripresa della somministrazione avveniva infatti non appena il fornitore aveva avuto conoscenza che il trasformatore era stato installato.
L'accoglimento del ricorso d'urgenza, pur essendo elemento valutabile ai fini probatorio, non ha valore di giudicato, per cui la differente valutazione del giudice di prime cure rispetto alla addebitabilità del ritardo nella riattivazione non costituisce vizio della sentenza, ed è legittimato dal maggiore approfondimento istruttorio e dalla compiuta difesa operata nel giudizio de quo rispetto all'azione cautelare (nella quale non risultavano prodotte le condizioni contrattuali ed il conseguente obbligo gravante sull'utente rispetto alla manutenzione della cabina). Peraltro, l'ordinanza di accoglimento era succintamente motivata rispetto al fumus boni iuris ed alle eccezioni sollevate dalla resistente, ed in particolare non prendeva posizione sulla esigenza tecnica relativa alla sostituzione del trasformatore, trattandosi di una decisione di tipo urgente nell'ambito del rito sommario.
pag. 6/10 La conclusione sopra illustrata vale anche rispetto alla richiesta di stipula di un nuovo contratto per la fornitura a bassa tensione, conseguenza logica della variazione del tipo di fornitura e conosciuta dalla parte, come si ricava dal tenore della lettera del
12.8.2008. La necessità di stipulare un contratto nuovo e non una semplice “appendice” del vecchio contratto discende dalla normativa prima citata, che prevede il mantenimento del servizio di salvaguardia finché l'utente non chieda l'attivazione di un nuovo contratto, quale deve ritenersi quello che riguarda la fornitura di energia a tensione diversa (ed esclusa dal servizio di salvaguardia).
La stigmatizzazione del comportamento dell' nella fase cautelare, da cui il giudice CP_1
di prime cure fa discendere conseguenze in tema di spese di lite, si riferisce alla mancata esecuzione immediata dell'ordine del giudice, ossia all'aver atteso l'acquisto del trasformatore da parte del invece di provvedervi direttamente (magari con Parte_1
utilizzo di un proprio trasformatore sino alla decisione in merito e salvo poi ripetere le spese sostenute per attività di competenza della controparte).
2.3. La ricostruzione dei fatti operata nel secondo motivo, poi, appare viziata da imprecisioni e non è aderente alla ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda.
Contrariamente a quanto enunciato dall'appellante, non era il Controparte_1
fornitore al momento del furto di energia, che difatti era denunciato da dipendente del distributore, la mancata erogazione di energia elettrica non era stata notata dal cliente per due mesi, per cui il disinteresse del nuovo fornitore era simmetrico a quello dell'utente, e dalla richiesta di ripristino (12 giugno 2008) alla posa dei nuovi cavi (8 luglio 2008) era trascorso meno di un mese, non vi era prova che il ritardo nella posa dei cavi abbia agevolato il furto del trasformatore, ed infine la inutilità della spesa di acquisto del nuovo trasformatore non era legata ad alcuna attività del fornitore ma ad una valutazione personale dell'utente dei rischi di nuovo furto.
Si deve, inoltre, evidenziare che lo scambio epistolare viene esposto in modo impreciso dall'appellante, che imputa ad l'attività e le risposte degli altri soggetti Controparte_1
a cui ha trasmesso le sue missive, senza tener conto che trattasi di società diverse.
Le prime missive sono state inviate dall'avv. ad Enel Servizio Elettrico Parte_1
(ossia al precedente fornitore) ed indicano un numero utente riferito appunto al precedente rapporto, e che alla richiesta di attivazione di fornitura a bassa tensione pag. 7/10 rispondeva (missiva del 12.8.2008), illustrando le modalità di Parte_3
stipula del nuovo contratto per i clienti che rientrano nel servizio di salvaguardia ed invitando l'azienda a rivolgersi al fornitore ( ). La successiva missiva Controparte_1
del 30 agosto era diretta, tra le altre, anche ad ed in questa fase Controparte_1
l'appellante prendeva atto della necessità di stipulare un nuovo contratto.
A questo punto interveniva la prima risposta di , che affermava di non Controparte_1 riconoscere l'utenza indicata, invitando il richiedente a identificare il suo fornitore.
Se un appunto può essere mosso ad , è la risposta a questa missiva, che Controparte_1
effettivamente riporta un codice cliente e di fornitura diverso da quello risultante dalle bollette emesse da maggio 2008 in poi, ma indica anche il pod ed altri elementi
(bollette) tramite le quali avrebbe potuto indentificare il cliente. La risposta, tuttavia, può essere giustificata dal fatto che l'avv. allegava alla lettera la nota del Parte_1
12.8.2008 di ed una vecchia bolletta emessa da Enel Servizio Parte_3
Elettrico, riportante il vecchio numero cliente.
invece ribadiva la risposta del 12.8.2008, non avendo infatti alcun Parte_3
rapporto residuo rispetto alla fornitura in esame.
L'avv. diffidava ancora una volta alla attivazione della Parte_1 CP_1
fornitura di energia elettrica a bassa tensione con lettera del marzo del 2009, contestando la fatturazione nelle more pervenuta, senza ricevere alcuna risposta.
Il comportamento tenuto da in occasione del ricevimento delle due Controparte_1
missive non costituisce inadempimento, visto che il servizio di salvaguardia non contempla la fornitura di energia a bassa tensione e non ha l'obbligo di predisporre un nuovo contratto in tal senso. Certamente può essere ritenuto contrario all'obbligo di correttezza e buona fede nell'ambito dei rapporti contrattuali la assenza di risposta chiarificatrice in tale senso, sulla falsariga di quanto già comunicato da
[...]
in data 12.8.2008. Questa violazione, tuttavia, non appare grave rispetto Parte_3 all'andamento del rapporto, alla luce della conoscenza degli obblighi gravanti sull'utente da parte dell'avv. , già comunicati con le precedenti Parte_1
comunicazioni e ricavabili dalle stesse disposizioni legislative.
Le missive del 2019 di testimoniano, inoltre, che la riattivazione Parte_3
della precedente fornitura sarebbe stata possibile una volta ripristinata la cabina con pag. 8/10 trasformatore, mentre la nuova fornitura avrebbe richiesto la stipula di apposito contratto e l'adeguamento dell'impianto, adempimenti non effettuati dall'avv.
. Parte_1
2.4. Anche la contestazione delle fatture relative al periodo in cui la somministrazione era interrotta non appare fondata, in quanto la mancata riattivazione da luglio 2008 ad agosto 2009 è imputabile – come visto nel precedente paragrafo – alla mancata collaborazione dell'utente, e le somme addebitate non si riferiscono a consumi ma ai costi fissi, indipendenti dalla fornitura. A titolo di esempio, la fattura di maggio 2008 comprende il pagamento dei costi fissi per uso delle reti e deposito cauzionale, nonché oneri di dispacciamento. Le ulteriori fatture riportano solo i costi fissi per uso reti.
Le contestazioni relative alle fatture successive al rispristino della fornitura ed alla stipula dei nuovi contratti appaiono generiche, e non risulta documentata la riduzione delle fatturazioni precedenti, ma solo l'emissione di fatture di conguaglio a credito dell'utente, superate in seguito dall'accumularsi di ulteriori fatture per consumi.
Anche i distacchi appaiono giustificati, in quanto il pagamento delle fatture successivamente alla risoluzione del contratto non impongono il rispristino della precedente situazione contrattuale, ma costituiscono adempimento delle obbligazioni nascenti dal preceedente rapporto, cui segue la stipula di un nuovo contratto.
In conclusione, l'analisi sintetica della documentazione in atti effettuata dal giudice di prime cure appare accurata e priva dei vizi lamentati dall'appellante.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 7.160,00 (€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 267/2020 Parte_1
così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del doppio grado/del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 7/05/2025.
La Presidente est.
Manuela Morrone
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 273/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Manuela Morrone Presidente rel.
Viviana Cusolito Consigliera
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in giudizio Parte_1 C.F._1 personalmente e con il patrocinio dell'avv. SCAGLIONE FRANCESCO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAGOTETA Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE ORAZIO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: “in riforma della sentenza impugnata, previa dichiarazione di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, a carico dell come Controparte_1
meglio formulato nelle conclusioni per il Tribunale, accogliere la domanda di risarcimento danni, con condanna alla somma rilevabile dalla perizia in sede di ATP, ovvero di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Rivalutazione monetaria ed interessi al tasso della normativa riguardante le imprese” per parte appellata: “- in via rescindente, rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
- in via rescissoria, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, accogliere le conclusioni già svolte in prime cure e qui di seguito ritrascritte:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva dell'attrice; per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità, o, quanto meno, rigettare ogni relativa domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'esponente, perché infondata in fatto ed in diritto,
e non provata;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva dell'esponente Società in relazione alla pretesa dedotta nella presente controversia con riguardo al ripristino della connessione alla rete elettrica a seguito del furto delle condutture dell'aprile 2008; per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità, o, quanto meno, rigettare ogni relativa domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'esponente, perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
- in via principale, nel merito, rigettare in ogni caso le domande dell'attrice, perché infondate in fatto ed in diritto, e non provate;
- in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, in applicazione dell'art. 1227 cod. civ., escludere e/o diminuire ogni ipotetico danno riconosciuto all'attrice secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nonché escludere ogni responsabilità dell'esponente
Società per i danni che essa attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, aveva Parte_1
convenuto in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua CP_1 azienda agricola, a causa dell'inadempimento al contratto di fornitura di energia elettrica e dell'illegittimo distacco operato da ed in particolare Controparte_1
insistendo nel ristoro dei danni oggetto di ATP. eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in quanto Controparte_1
l'inadempimento sarebbe da imputare al distributore, proprietario della rete, e nel merito riteneva infondata la domanda, chiedendo comunque di contenere il danno risarcibile escludendo la parte che il avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria Parte_1
diligenza.
pag. 2/10 Con sentenza n. 267/2020 il Tribunale di Locri rigettava la domanda dell'attore.
Con atto di citazione notificato il 25.5.2020, impugnava la Parte_1
sentenza predetta, ritenendo errata la decisione di prime cure, che si sarebbe concentrata sulla dimensione contrattuale della vicenda, senza tener conto della violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e nella fase precontrattuale da parte di comportamenti che aveva costretto Controparte_1
l'attuale appellante ad agire con ricorso cautelare (accolto) dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere la riattivazione della fornitura. Con il secondo motivo, l'appellante lamentava l'errata interpretazione delle prove documentali, che avrebbe dimostrato l'esistenza di una responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale dell' CP_1
desumibile dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui si ricavava agevolmente la malafede del fornitore.
Si costituiva , che eccepiva l'inammissibilità della domanda relativa Controparte_1
alla responsabilità extra contrattuale, in quanto domanda nuova, e chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato per il resto, insistendo nelle eccezioni preliminari non esaminate dal giudice di primo grado per l'ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Preliminarmente, occorre evidenziare che la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale, diversa da quella già articolata nell'atto di citazione ed avanzata solo nell'odierno gravame, costituisce domanda nuova ed è pertanto inammissibile.
La domanda originariamente proposta con l'atto di citazione, infatti, era chiaramente una domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale, e non venendo in considerazione un diritto autodeterminato, bensì etero determinato, il titolo di responsabilità non può essere modificato nel corso del giudizio.
La qualificazione della domanda operata dal giudice di primo grado corrisponde esattamente alla domanda proposta dall'attuale appellante, che aveva lamentato il pag. 3/10 comportamento inadempiente del fornitore rispetto alla riattivazione dell'utenza ed alla mancata fornitura del trasformatore, l'addebito illegittimo di fatture per il periodo in cui la linea non era attiva, l'illegittimo distacco avvenuto negli anni successivi. Si tratta di comportamenti legati al mancato rispetto degli obblighi contrattuali, sia in merito ai tempi della riattivazione della fornitura sia con riferimento alla individuazione della parte tenuta a fornire il nuovo trasformatore, sia infine per la verifica della correttezza della risoluzione contrattuale per inadempimento e della fatturazione.
La richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, rigettata in primo grado, è da ritenersi inammissibile in questa sede. Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione (Cass. Sez. 6, 04/04/2022,
n. 10767, Rv. 664646 - 01) Si precisa che, sebbene l'appellante avesse richiamato gli atti e le memorie depositate (quindi anche quelle in cui insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori), all'udienza di precisazione delle conclusioni la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie doveva essere espressamente reiterata, per consentire adeguata risposta da parte della controparte.
2.2. Con riferimento alla responsabilità contrattuale, si deve evidenziare che entrambi i motivi di appello si prospettano infondati. Poiché i due i motivi si sovrappongono
(anche nella esposizione dell'appellante) e fanno riferimento alla omessa o errata valutazione della medesima documentazione, sotto diversi profili, la trattazione può essere unitaria.
Giova premettere che il rapporto di somministrazione di energia elettrica in corso al momento del furto dei cavi e del danneggiamento del trasformatore era stato contratto dall' per la fornitura “in locali e luoghi diversi dalle Parte_2 abitazioni o usi agricoli” in data 13.8.1985 con la società (all'epoca in CP_1
regime di monopolio). Il contratto stabiliva che l'utente era proprietario della cabina di trasformazione e che la manutenzione e la responsabilità relativa all'esercizio dell'impianto erano imputabili all'azienda agricola.
pag. 4/10 In conseguenza delle disposizioni del D.Lgs. n. 79/99, l' era Parte_3 succeduta all' nel contratto di somministrazione dal 1999 ed a seguito del CP_1
D.L. 18 giugno 2007 n. 73, dal 1.1.2008 il contratto era stato attribuito ad Enel Servizio
Elettrico spa e, a seguito dell'aggiudicazione del servizio di salvaguardia da parte di dal 1.5.2008, si era instaurato un rapporto con il fornitore Controparte_1 CP_1
Sebbene al momento del furto dei cavi (aprile 2008) il rapporto con l'attuale
[...]
appellata non fosse ancora iniziato, certamente detto rapporto era esistente al momento della richiesta di ripristino della fornitura.
Irrilevante in questa fase di giudizio, ai fini della valutazione dell'inadempimento contrattuale, la posizione del distributore di energia elettrica, visto che il rapporto contrattuale per la fornitura viene instaurato dall'utente finale unicamente con il grossista. In tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del
"servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007, l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo".
A seguito del furto delle condutture in rame che collegavano l'elettrodotto principale alla cabina dell'azienda agricola, avvenuto nell'aprile 2008, le condutture rubate venivano ripristinate da a luglio 2008. Parte_3
L'appellante, verificato che nel periodo di interruzione della fornitura ignoti avevano rubato il trasformatore, inviava una prima lettera (datata 31.7.2008) evidenziando l'impossibilità di usufruire dell'utenza (che prevedeva la somministrazione a media tensione), l'alto costo dell'acquisto del trasformatore, e chiedendo la modifica del contratto di fornitura nei seguenti termini: “di fornirmi direttamente dal Vostro impianto la 380 V – energia elettrica trifase in bassa tensione”.
La richiesta veniva ribadita anche nella seconda missiva del 30.8.2008, in cui specificava che era disponibile alla stipula del nuovo contratto di fornitura a bassa tensione.
In difetto di riattivazione, l'avv. agiva con ricorso ex art. 700 c.p.c. per Parte_1 ottenere il ripristino della fornitura, ed a seguito dell'accoglimento del ricorso,
pag. 5/10 provvedeva all'acquisto del trasformatore, cui seguiva la tempestiva ripresa della somministrazione.
Tanto premesso, la Corte ritiene che la sentenza di prime cure abbia adeguatamente esaminato i documenti prodotti dall'attore, odierno appellante, escludendo la responsabilità dell' per la mancata riattivazione della fornitura fino al Controparte_1
settembre 2009.
L'appellante ritiene, infatti, che nonostante le ripetute richieste dell'azienda agricola, non avesse mai risposto e, soprattutto, non avesse chiarito che la Controparte_1 fornitura non poteva essere riattivata senza l'acquisto del trasformatore, e che questo passaggio sia sfuggito al giudice di prime cure. L'assunto è errato, in quanto nella sentenza si chiarisce che la necessità di provvedere all'acquisto del trasformatore fosse nota all'attore e che detta circostanza si poteva ricavare dalle stesse missive inviate dall'avv. nel 2008, dalle quali emergeva l'esistenza di una interlocuzione Parte_1
con la controparte proprio con riferimento alla necessità di acquisto del trasformatore e di sottoscrizione di contratto nel caso di variazione della tipologia di fornitura (si veda il paragrafo II.
2.1. della sentenza impugnata). La produzione di note interlocutorie antecedenti al ricorso del 2009 non era pertanto necessaria, visto che il presupposto del ripristino della fornitura o della variazione della stessa era noto all'utente e non era stato soddisfatto sino ad agosto 2009. La ripresa della somministrazione avveniva infatti non appena il fornitore aveva avuto conoscenza che il trasformatore era stato installato.
L'accoglimento del ricorso d'urgenza, pur essendo elemento valutabile ai fini probatorio, non ha valore di giudicato, per cui la differente valutazione del giudice di prime cure rispetto alla addebitabilità del ritardo nella riattivazione non costituisce vizio della sentenza, ed è legittimato dal maggiore approfondimento istruttorio e dalla compiuta difesa operata nel giudizio de quo rispetto all'azione cautelare (nella quale non risultavano prodotte le condizioni contrattuali ed il conseguente obbligo gravante sull'utente rispetto alla manutenzione della cabina). Peraltro, l'ordinanza di accoglimento era succintamente motivata rispetto al fumus boni iuris ed alle eccezioni sollevate dalla resistente, ed in particolare non prendeva posizione sulla esigenza tecnica relativa alla sostituzione del trasformatore, trattandosi di una decisione di tipo urgente nell'ambito del rito sommario.
pag. 6/10 La conclusione sopra illustrata vale anche rispetto alla richiesta di stipula di un nuovo contratto per la fornitura a bassa tensione, conseguenza logica della variazione del tipo di fornitura e conosciuta dalla parte, come si ricava dal tenore della lettera del
12.8.2008. La necessità di stipulare un contratto nuovo e non una semplice “appendice” del vecchio contratto discende dalla normativa prima citata, che prevede il mantenimento del servizio di salvaguardia finché l'utente non chieda l'attivazione di un nuovo contratto, quale deve ritenersi quello che riguarda la fornitura di energia a tensione diversa (ed esclusa dal servizio di salvaguardia).
La stigmatizzazione del comportamento dell' nella fase cautelare, da cui il giudice CP_1
di prime cure fa discendere conseguenze in tema di spese di lite, si riferisce alla mancata esecuzione immediata dell'ordine del giudice, ossia all'aver atteso l'acquisto del trasformatore da parte del invece di provvedervi direttamente (magari con Parte_1
utilizzo di un proprio trasformatore sino alla decisione in merito e salvo poi ripetere le spese sostenute per attività di competenza della controparte).
2.3. La ricostruzione dei fatti operata nel secondo motivo, poi, appare viziata da imprecisioni e non è aderente alla ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda.
Contrariamente a quanto enunciato dall'appellante, non era il Controparte_1
fornitore al momento del furto di energia, che difatti era denunciato da dipendente del distributore, la mancata erogazione di energia elettrica non era stata notata dal cliente per due mesi, per cui il disinteresse del nuovo fornitore era simmetrico a quello dell'utente, e dalla richiesta di ripristino (12 giugno 2008) alla posa dei nuovi cavi (8 luglio 2008) era trascorso meno di un mese, non vi era prova che il ritardo nella posa dei cavi abbia agevolato il furto del trasformatore, ed infine la inutilità della spesa di acquisto del nuovo trasformatore non era legata ad alcuna attività del fornitore ma ad una valutazione personale dell'utente dei rischi di nuovo furto.
Si deve, inoltre, evidenziare che lo scambio epistolare viene esposto in modo impreciso dall'appellante, che imputa ad l'attività e le risposte degli altri soggetti Controparte_1
a cui ha trasmesso le sue missive, senza tener conto che trattasi di società diverse.
Le prime missive sono state inviate dall'avv. ad Enel Servizio Elettrico Parte_1
(ossia al precedente fornitore) ed indicano un numero utente riferito appunto al precedente rapporto, e che alla richiesta di attivazione di fornitura a bassa tensione pag. 7/10 rispondeva (missiva del 12.8.2008), illustrando le modalità di Parte_3
stipula del nuovo contratto per i clienti che rientrano nel servizio di salvaguardia ed invitando l'azienda a rivolgersi al fornitore ( ). La successiva missiva Controparte_1
del 30 agosto era diretta, tra le altre, anche ad ed in questa fase Controparte_1
l'appellante prendeva atto della necessità di stipulare un nuovo contratto.
A questo punto interveniva la prima risposta di , che affermava di non Controparte_1 riconoscere l'utenza indicata, invitando il richiedente a identificare il suo fornitore.
Se un appunto può essere mosso ad , è la risposta a questa missiva, che Controparte_1
effettivamente riporta un codice cliente e di fornitura diverso da quello risultante dalle bollette emesse da maggio 2008 in poi, ma indica anche il pod ed altri elementi
(bollette) tramite le quali avrebbe potuto indentificare il cliente. La risposta, tuttavia, può essere giustificata dal fatto che l'avv. allegava alla lettera la nota del Parte_1
12.8.2008 di ed una vecchia bolletta emessa da Enel Servizio Parte_3
Elettrico, riportante il vecchio numero cliente.
invece ribadiva la risposta del 12.8.2008, non avendo infatti alcun Parte_3
rapporto residuo rispetto alla fornitura in esame.
L'avv. diffidava ancora una volta alla attivazione della Parte_1 CP_1
fornitura di energia elettrica a bassa tensione con lettera del marzo del 2009, contestando la fatturazione nelle more pervenuta, senza ricevere alcuna risposta.
Il comportamento tenuto da in occasione del ricevimento delle due Controparte_1
missive non costituisce inadempimento, visto che il servizio di salvaguardia non contempla la fornitura di energia a bassa tensione e non ha l'obbligo di predisporre un nuovo contratto in tal senso. Certamente può essere ritenuto contrario all'obbligo di correttezza e buona fede nell'ambito dei rapporti contrattuali la assenza di risposta chiarificatrice in tale senso, sulla falsariga di quanto già comunicato da
[...]
in data 12.8.2008. Questa violazione, tuttavia, non appare grave rispetto Parte_3 all'andamento del rapporto, alla luce della conoscenza degli obblighi gravanti sull'utente da parte dell'avv. , già comunicati con le precedenti Parte_1
comunicazioni e ricavabili dalle stesse disposizioni legislative.
Le missive del 2019 di testimoniano, inoltre, che la riattivazione Parte_3
della precedente fornitura sarebbe stata possibile una volta ripristinata la cabina con pag. 8/10 trasformatore, mentre la nuova fornitura avrebbe richiesto la stipula di apposito contratto e l'adeguamento dell'impianto, adempimenti non effettuati dall'avv.
. Parte_1
2.4. Anche la contestazione delle fatture relative al periodo in cui la somministrazione era interrotta non appare fondata, in quanto la mancata riattivazione da luglio 2008 ad agosto 2009 è imputabile – come visto nel precedente paragrafo – alla mancata collaborazione dell'utente, e le somme addebitate non si riferiscono a consumi ma ai costi fissi, indipendenti dalla fornitura. A titolo di esempio, la fattura di maggio 2008 comprende il pagamento dei costi fissi per uso delle reti e deposito cauzionale, nonché oneri di dispacciamento. Le ulteriori fatture riportano solo i costi fissi per uso reti.
Le contestazioni relative alle fatture successive al rispristino della fornitura ed alla stipula dei nuovi contratti appaiono generiche, e non risulta documentata la riduzione delle fatturazioni precedenti, ma solo l'emissione di fatture di conguaglio a credito dell'utente, superate in seguito dall'accumularsi di ulteriori fatture per consumi.
Anche i distacchi appaiono giustificati, in quanto il pagamento delle fatture successivamente alla risoluzione del contratto non impongono il rispristino della precedente situazione contrattuale, ma costituiscono adempimento delle obbligazioni nascenti dal preceedente rapporto, cui segue la stipula di un nuovo contratto.
In conclusione, l'analisi sintetica della documentazione in atti effettuata dal giudice di prime cure appare accurata e priva dei vizi lamentati dall'appellante.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 7.160,00 (€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 267/2020 Parte_1
così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del doppio grado/del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 7/05/2025.
La Presidente est.
Manuela Morrone
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