Articolo 3 della Legge 17 agosto 1960, n. 907
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 settembre 1960
Art. 3.
La somministrazione dei mutui avviene in base a stati di avanzamento delle opere muniti del visto di approvazione dell'Ufficio del genio civile di Ancona.
I mutui sono ammortizzabili in trenta annualita' comprensive di capitale ed interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti. L'ammortamento decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della parziale od integrale somministrazione dei mutui.
Gli interessi dovuti sulle somministrazioni effettuate nel periodo che precede la messa in ammortamento dei mutui, sono capitalizzati.
Entrata in vigore il 15 settembre 1960