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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/07/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giovanna
Manca, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia rubricata al N° 3763/2021 RG. prendente
tra
(C.F. ) rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatrore Lamarina, elettivamente dom.to in Latiano alla via C. Argentieri 4,
attore
contro
AVV. (C.F. ), rappr. e dif. dagli avv.ti CP_1 CP_2 C.F._2
Fernando Pagliara e Mariaelisa Longo, elettivamente dom.ta in Latiano alla via F.
D'ippolito 48,
convenuta
nonché
, in persona del suo l.r.p.t., (C.F. Controparte_3 P.IVA_1 rappr. e dif. dall'avv. Giovanni Bassi, elettivamente dom.ta in Milano alla via Crocifisso n.
3;
terza chiamata in causa
nonché contro . in persona del suo l.r.p.t., (cf. ), rappr. e dif. dagli Controparte_4 P.IVA_2 avv.ti Giovanni Bottazzoli e Mariachiara Brunetti, elettivamente dom.ta in Milano alla via
Brianza n. 30;
terzo chiamato in causa
contro
( ) e Controparte_5 C.F._3 Controparte_6
( ) C.F._4
Terzi chiamati contumaci
Conclusioni: come rassegnate all' udienza del 27.3.2025 e nei rispettivi scritti difensivi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 18.10.2021 ha adito il Parte_1
Tribunale di Brindisi al fine di sentire accogliere nei riguardi di le seguenti Controparte_7 conclusioni: “1) ritenere e dichiarare che la resistente è venuta meno ai doveri di custode impostile dalla legge per tutte le considerazioni in fatto e diritto svolte nel presente atto;
2) conseguentemente, ritenere e dichiarare la resistente tenuta a risarcire tutti i danni patiti dal ricorrente così come individuati e quantificati dal CTU nell'ambito dell'ATP, nonché quelli rivenienti dal costo della CTU del predetto ATP e dal costo dell'attività del sequestratario e, per lo effetto, condannarla al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 58.986,53 o della maggiore/minore somma che codesto Ill.mo Tribunale vorrà ritenere;
3) vinte le spese e competenze del presente giudizio”.
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato: 1) di essersi aggiudicato, Pt_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 119/2016 R.G. del Tribunale di Brindisi,
l'immobile sito in Ostuni, frazione di Villanova, alla via Libertini 36, giusto decreto di trasferimento n. 27/2020, cron. 367/2020 del 18.2.2020, e di aver chiesto, con comunicazione via pec del 28.5.2020 al custode giudiziario, avv. , notizie circa lo sgombero Controparte_7 del citato immobile da parte degli occupanti;
2) che l'avv. , nella sua qualità di CP_7 custode, in riscontro alle sue richieste in pari data comunicava, in primo luogo, l'impossibilità dell'immissione in possesso a causa della pandemia da covid 19 e, successivamente in data
01.6.2020, rappresentava di aver notificato in data 25.11.2019 all'occupante dell'immobile una diffida al rilascio entro il 17 dicembre 2019, cui aveva fatto seguito la risposta da parte degli pag. 2/14 occupanti di una disponibilità alla liberazione dell'immobile subito dopo le festività natalizie;
3) di aver comunicato al custode con nota pec del 10.7.2020, che l'immobile aggiudicato aveva subito trasformazioni, mediante rimozione delle strutture adibite a porticato in legno che lo aveva reso difforme da quello descritto nella perizia effettuata nell'ambito della procedura esecutiva e ciò in danno del suo diritto di aggiudicatario ad ottenere la consegna dell'immobile così come descritto nella perizia resa nella procedura esecutiva;
4) di aver rifiutato, in occasione della convocazione da parte del detto custode, la consegna dell'immobile e delle sue chiavi, ritenendo che lo stesso immobile aveva subito rilevanti danneggiamenti;
5) che a seguito di nota pec del 4.11.2020 con cui il custode lo diffidava a ricevere le chiavi del detto immobile, rappresentò con nota pec in pari data gli atti di vandalismo, asportazioni e danneggiamenti che erano stati perpetrati in danno dell'immobile in questione;
7) che contestando ancora l'assunto dello stesso aggiudicatario l'avv. , nella sua qualità di custode giudiziario, Pt_1 CP_7 in data 3.12.2020 gli inviò formale offerta reale di consegna dell'immobile per il giorno
17.12.2020 per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Brindisi, 8) di aver promosso, in ragione dell'imminente consegna del bene immobile, giudizio di accertamento tecnico preventivo nei confronti dell'avv. al fine di verificare lo stato dei Controparte_7 luoghi, della qualità e condizioni dell'immobile in questione e per l'accertamento di tutte le differenze tra lo stato dell'immobile descritto nella perizia disposta nell'ambito del procedimento esecutivo e quello in cui si trovava al momento della consegna, nonché per la determinazione dei costi necessari a rendere l'immobile nello stesso stato originario secondo quanto descritto nella stessa perizia estimativa.
A seguito della espletata CTU nell'ambito del giudizio per l'atp rubricato al nrg. 3869/20 del
Tribunale di Brindisi e sul ritenuto presupposto che erano state accertate difformità tra le condizioni dell'immobile al tempo della perizia estimativa disposta nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare e quelle accertate in prossimità della consegna all'aggiudicatario nonché sulla scorta della stima dei danni quantificati in complessivi € 55.900,00, oltre IVA, pari al valore dei lavori necessari alla riduzione in pristino, ha convenuto in Parte_1 giudizio l'avv. al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali patiti, Controparte_7 quantificati nella misura di € 58.986,53 (comprese le spese dovute per il compenso dovuto al sequestratario e le spese dell'ATP) cagionati a sua dire dalla condotta del custode giudiziario che era venuto meno ai “doveri impostile dalla legge, avendo svolto il suo compito con negligenza ed imperizia e non secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Conseguentemente, in forza di detta omissione,
pag. 3/14 la resistente è tenuta al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente (art. 67 cpc)” (v. pag. 5 del ricorso introduttivo).
Instaurato il contraddittorio, previa fissazione dell'udienza di comparizione, Controparte_7 si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 29.12.21, contestando integralmente in fatto ed in diritto le domande spiegate nei suoi confronti e, al contempo, instando per la chiamata in causa di e nonché di e Controparte_8 Controparte_5 Controparte_4
La resistente ha concluso chiedendo: “Preliminarmente in rito: 1) Controparte_9
Autorizzare la chiamata in causa, ex 106 c.p.c. e 702 bis, 5° comma, della Sig.ra (c.f. Controparte_8
) e del Sig. (c.f. ), affinché ne sia C.F._4 Controparte_5 C.F._3 accertata la responsabilità diretta ed esclusiva e, quindi, affinché siano condannati direttamente e personalmente - in luogo della resistente – al risarcimento dei danni subiti dal Sig. ovvero, in via subordinata Parte_1 affinché sia riconosciuto il diritto della resistente ad esercitare l'azione di regresso nei confronti dei suddetti chiamati - CP_ quali responsabili esclusivi del danno - per l'intera somma pagata e, quindi, affinché i Sig.ri e siano CP_8 condannati a rifondere l'Avv. di qualsivoglia conseguenza economica pregiudizievole conseguente CP_7 all'accoglimento, anche parziale, della domanda del ricorrente;
2) Autorizzare, altresì, la chiamata in causa, ex 106
c.p.c. e 702 bis, 5° comma, c.p.c. della società affinché, in esecuzione delle Controparte_9 obbligazioni rinvenienti dal contratto di assicurazione n. GT0C048447P-LB e nei limiti in cui sia riconosciuto il credito risarcitorio vantato dal Sig. sia condannata a garantire e manlevare l'Avv. Parte_1 [...]
da ogni esborso, connesso o accessorio, comunque causato da qualsivoglia sua condotta illecita imputabile o CP_7 rinveniente dalla eventuale sentenza di condanna emessa in favore di parte ricorrente;
3) Autorizzare, inoltre, la chiamata in causa, ex 106 c.p.c. e 702 bis, 5° comma, c.p.c. della società affinché in esecuzione Controparte_4 delle obbligazioni rinvenienti dal contratto di assicurazione n. IPA0005710 e per l'ipotesi – subordinata - in cui non sia operante la garanzia assicurativa prestata dalla sia condannata a Controparte_9 garantire e manlevare l'Avv. da ogni esborso, connesso o accessorio, comunque causato da Controparte_7 qualsivoglia sua condotta illecita imputabile o rinveniente dalla eventuale sentenza di condanna emessa in favore di parte ricorrente;
4) Per l'effetto, ai sensi del 5° comma, dell'art. 702 bis c.p.c., differire l'udienza fissata per il
10.02.22 e fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione dei terzi. Nel merito (e, ove occorra, previo mutamento di rito e fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.) 5) Accertare, dichiarare e riconoscere inammissibile, improcedibile, nulla, senza causa e priva di fondamento in fatto e diritto, sia l'azione proposta che tutte le richieste avanzate dal ricorrente e, per l'effetto - nonché previo accoglimento di tutte le ragioni, deduzioni ed eccezioni gradatamente esposte e proposte nella presente comparsa - 26 26 rigettare integralmente tutte le pretese azionate dal Sig. nei confronti dell'Avv. per 6) Parte_1 Controparte_7 Parte_2
Accertare, dichiarare e riconoscere che il Sig. ha tenuto una condotta causalmente rilevante ex Parte_1
pag. 4/14 art. 1227, 2° comma, c.c. rispetto alla produzione dei danni e che tale condotta è idonea ad essere qualificata quale fattore causale esclusivo idoneo ad escludere la responsabilità del custode e/o ad integrare il caso fortuito;
ovvero, in via subordinata, accertare, dichiarare e riconoscere - ex art. 1227, 1° co. c.c. - il concorrente ma preminente rilievo causale della condotta tenuta dal rispetto alla genesi ed all'ammontare dei danni. 7) Accertare, dichiarare e Pt_1 riconoscere che i Sig.ri e sono gli unici effettivi ed esclusivi responsabili di Controparte_8 Controparte_5 tutti i danni subiti dall'immobile stagito e, per l'effetto, dichiararli tenuti in via esclusiva a rifondere direttamente il
Sig. di tutti i danni da questi subiti, se ed in quanto risarcibili. 8) Dichiarare e riconoscere che l'Avv. Pt_1
ha diritto di esercitare l'azione di regresso nei confronti dei Sig.ri e Controparte_7 Controparte_8 [...]
quali esclusivi responsabili dei danni per cui è causa e, per l'effetto, condannare i terzi chiamati a CP_5 rifondere alla chiamante di qualsivoglia conseguenza economica pregiudizievole conseguente all'accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dal Sig. In ogni caso 9) Nella non temuta ipotesi in cui il Giudice Pt_1 dovesse accogliere, anche parzialmente, le domande proposte dal Sig. ritenere e dichiarare che la Parte_1 compagnia assicuratrice è tenuta a garantire e manlevare l'Avv. Controparte_9 [...]
in forza del contratto n. GT0C048447P-LB. 10) Per l'effetto condannare la CP_7 Controparte_9 che ha assunto il rischio derivante dal Contratto di Assicurazione n. GT0C048447P-LB, a
[...] versare direttamente all'avente diritto le somme eventualmente liquidate dal Giudice a titolo di risarcimento danno ovvero condannare i medesimi a manlevare e tenere indenne l'Avv. di quanto I'll.mo Giudice dovesse porre CP_7
a carico della resistente. 11) In via subordinata e per la denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi operante la garanzia assicurativa prestata dalla , ritenere e dichiarare che la compagnia Controparte_9 assicuratrice è tenuta a garantire e manlevare l'Avv. in forza della polizza n. CP_4 Controparte_7
IPA0005710 e, per l'effetto, condannare la predetta società a versare direttamente all'avente diritto le somme eventualmente liquidate dal Giudice a titolo di risarcimento danno;
ovvero condannare detta compagnia a manlevare e tenere indenne l'Avv. di quanto I'll.mo Giudice dovesse porre a carico della resistente. 12) Condannare CP_7 parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore dei procuratori anticipatori. 13) Fare salvo ogni diritto di parte resistente nel più ampio senso, anche in ordine alle ulteriori e successive modifiche ed integrazioni della domanda e delle eccezioni, nonché alla richiesta dei mezzi istruttori ed all'esperimento delle iniziative processuali 27 27 che saranno resi necessari dalla condotta processuale del ricorrente e dei terzi chiamati. Con ogni ulteriore riserva”.
In particolare, la convenuta ha contestato nel merito l'addebito di Controparte_7 responsabilità, osservando, intanto, che il custode può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da un immobile, in quanto abbia potuto esercitare di fatto un potere di controllo sul bene e che tale presupposto, quindi, non sussiste quando il debitore permane nella disponibilità dell'immobile. Sulla base di detti rilievi ed in assenza di una relazione pag. 5/14 materiale con il bene, non era configurabile in capo al custode del bene staggito alcuna responsabilità di tipo oggettivo, non potendo ravvisarsi alcuna condotta esigibile in relazione a comportamenti posti in essere dal detentore dell'immobile sino a quando quest'ultimo rimanga nella detenzione del medesimo o da soggetti terzi, posto che non è realizzabile alcuna condotta del custode idonea a impedire i danneggiamenti al bene.
In particolare la resistente ha dedotto nel merito: - di essersi attivata per ottenere la materiale disponibilità dell'immobile inviando una serie di diffide, ragione per la quale i danni lamentati non potevano ritenersi in rapporto eziologico con la omessa tempestiva liberazione dell'immobile da parte del custode, poiché, “secondo una normale sequenza causale, non può ritenersi che la condotta omessa avrebbe impedito comunque l'evento doloso (danneggiamento per cui
è causa) da parte di soggetti terzi, non prevedibile ed evitabile con l'utilizzo della normale diligenza”.(v. pag. 11 comparsa di risposta) tenuto conto peraltro che l'attore era ben consapevole che l'immobile era occupato dai debitori sin dalla data della sua aggiudicazione;
- che nella fattispecie doveva ritenersi comunque integrato il caso fortuito, che esclude la responsabilità ex art. 1218 c.c, rappresentato tanto dalla condotta dolosa del detentore effettivo del bene immobile in questione, quale evento interruttivo del nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno, e comprensivo sia del fatto del terzo che di quello dello stesso danneggiato, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed eccezionalità.
Ed in specie la resistente ha contestato che l'aggiudicatario non si era CP_7 Pt_1 avvalso del titolo esecutivo (ndr. decreto di trasferimento) di cui disponeva per evitare che l'immobile venisse ulteriormente danneggiato o vandalizzato e, pertanto, ciò costituiva una condotta colposa del danneggiato idonea ad atteggiarsi come fattore causale esclusivo ex art. 1227, 2° co., c.c., escludendo del tutto la responsabilità del custode.
Sulla base di quanto dedotto ed ai fini della eventuale rivalsa, la resistente ha CP_7 domandato di essere autorizzata a chiamare in causa e Controparte_5 CP_8
quali occupanti l'immobile ritenuti unici responsabili dei danneggiamenti subiti dal
[...] bene stagito prima della sua liberazione, nonché la e CP_4 Controparte_9
quali compagnie assicurative della responsabilità professionale, al fine di ottenere
[...] da quest'ultime la manleva in ipotesi di soccombenza nella lite.
pag. 6/14 Autorizzata la chiamata in causa si è costituita in giudizio ., contestando CP_4 quanto dedotto ex adverso, poiché destituito di fondamento sia in fatto che in diritto, instando per l'accogliento delle seguenti conclusioni: “ In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa, in virtù della polizza prodotta, per le ragioni tutte esposte nel corpo del presente atto;
in via subordinata e nel merito: rigettare le domande come formulate dalle altre parti del presente giudizio in quanto infondate in fatto e in diritto;
subordinatamente nel denegato caso di mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, accertare e dichiare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva proposta dall'Avv. , CP_7 tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, franchigie ed eventuali scoperti di polizza”.
A sostegno delle sue difese la compagnia assicurativa ha dedotto: 1) in via CP_4 preliminare la inoperatività della polizza (di tipo claims made) per essere stato il sinistro già denunciato alla Compagnia con la quale l'Avv. aveva polizza assicurativa CP_9 CP_7 che scadeva il 23.03.2021 e nel caso di specie la polizza applicabile era da ritenere quella sussistente al momento della prima denuncia ed invero della prima richiesta ricevuta ossia, nel caso de quo, quella avvenuta il giorno 03.02.2021; ragione per la quale la polizza Co assicurativa non era operativa e l'eventuale copertura della eventuale responsabilità dell'Avv. avrebbe dovuto porsi a carico dell'impresa di assicurazioni - CP_7 CP_9
2) sempre in via preliminare l'inoperatività della polizza per la conoscenza pregressa da parte dell'assicurato della richiesta risarcitoria taciuta in fase di conclusione del contratto in violazione delle condizioni di polizza, tenuto conto che se la Compagnia fosse stata informata della circostanza e del fatto che l'altra polizza non avrebbe potuto operare, non avrebbe certamente concluso la polizza oppure l'avrebbe stipulata a condizioni differenti e con premio maggiore visto il rischio assunto;
3) nell'ipotesi di ritenuta operatività della Con polizza comunque andavano applicati gli ulteriori limiti di polizza quanto alle condizioni, al massimale, alle eventuali franchigie ed agli scoperti di polizza nonché alla tipologia dei danni reclamati.
Con Nel merito, ed in ogni caso, la convenuta compagnia ha contestato l'an ed il quantum della domanda attorea denunciando l'insussistenza della responsabilità dell'assicurata avv.
e concludendo per il suo rigetto. CP_7
La convenuta altra chiamata in causa dalla resistente avv. CP_9 Controparte_9
, si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta del 21.4.2021, resistendo alla CP_7
pag. 7/14 domanda e così concludendo: “In via principale: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti,
l'inammissibilità/improcedibilità e/o infondatezza delle domande formulate da parte ricorrente e l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'Avv. per i fatti di causa e, pertanto, respingere tutte le Controparte_7 domande proposte nei confronti della stessa in quanto infondate nell'an e nel quantum debeatur, con assorbimento in ogni caso della domanda di manleva e indennizzo dalla stessa avanzata e con vittoria di spese legali a carico di parte ricorrente anche a favore dell'odierna esponente. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate nei confronti della resistente chiamante in causa i e di CP_9 qualsivoglia responsabilità in capo all'Avv. , accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inoperatività Controparte_7 della polizza n. GT0C048447P-LB, per i motivi tutti esposti in atti;
In via di ulteriore subordine: nella CP_9 denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate da parte ricorrente nei confronti dell'Avv. nonché di accertamento dell'operatività della garanzia assicurativa azionata, Controparte_7 condannare i sottoscrittori della polizza n. GT0C048447P-LB, a manlevare e tenere indenne solo ed CP_9 esclusivamente l' Avv. - previo accertamento del grado di responsabilità attribuito a quest'ultima e Controparte_7 rideterminazione del quantum risarcitorio ex adverso richiesto - anche in ragione di quanto disposto dagli artt. 1227
e/o 2056 c.c. per il concorso colposo del danneggiato - solo ed esclusivamente di quanto la stessa sarà tenuto a pagare
a titolo di danno in favore di parte ricorrente, importo questo che dovrà essere in ogni caso diminuito stante il pregiudizio sofferto dai ex art. 1915, comma 2, c.c. a seguito del comportamento omissivo tenuto CP_9 dall'Assicurata, nei limiti di polizza e tenuto conto del massimale di € 1.000.000,00 e della franchigia, pari ad €
1.000,00, il tutto, eventualmente, in regime di coassicurazione indiretta ex art. 1910 c.c. con le altre compagnie coinvolte. In ogni caso: con vittoria di spese, di spese, diritti ed onorari di causa”.
In particolare, la compagnia assicurativa ha dedotto: 1) in via Controparte_9 principale, l'infondatezza della domanda attorea sul presupposto della insussistenza della responsabilità custodiale della assicurata avv. , che, in ogni caso, era esclusa in CP_10 specie dalla condotta del D'Aversa, quale unico fattore causale e, comunque, prevalente nella produzione dei danni lamentati per non aver dato esecuzione forzata al decreto di aggiudicazione quale unico titolare dello stesso titolo esecutivo;
2) la non opponibilità del giudizio di cui all'ATP svoltosi tra il e l'avv. , quale assicurata dei Pt_1 CP_7
in assenza del contraddittorio con quest'ultima compagnia di assicurazione;
3) la CP_9 decadenza dal diritto all'indennizzo o, comunque, la proporzionale riduzione dello stesso, dal momento che la denuncia di sinistro era stata inoltrata oltre il termine previsto dalle condizioni di polizza;
4) che nell'eventualità di ritenuta operatività della polizza, era necessario dare applicazione ai limiti (massimale assicurato di €1.000.000,00) e alle franchigie (€ 1.000,00 in capo all'assicurato per ciascun sinistro) espressamente ivi previste. pag. 8/14 e nonostante rituale notifica dell'atto di chiamata Controparte_5 Controparte_8 in causa avvenuta in data 28.01.2022, non si sono costituiti in giudizio e se n'è dichiarata la contumacia.
Disposto il mutamento del rito sommario in ordinario di cognizione, la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio per l'ATP rubricato al nrg. 3869/20 del Tribunale di Brindisi, svoltosi tra e l'avv. Parte_1 CP_7
, le prodizioni documentali e prova orale.
[...]
Precisate le conclusioni la causa, all'udienza del 27.3.2025, è stata riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc (ratione temporis) per le difese conclusionali ed eventuali repliche.
La domanda è infondata e non merita l'accoglimento.
Va premesso che tutte le doglianze che ha mosso contro l'operato della Pt_1 professionista convenuta avv. ineriscono all'asserita responsabilità della Controparte_7 stessa per non aver custodito, a suo dire, con la dovuta diligenza l'immobile, che al era stato trasferito in proprietà nel corso della procedura esecutiva immobiliare Pt_1 rubricata al nrge 119/16 pendente innanzi al Tribunale di Brindisi nei confronti degli esecutati e (v. pag. 4 ricorso introduttivo: “il Controparte_5 Controparte_8 risarcimento di tutti i danni patiti a seguito della negligenza della Custode nei doveri di custodia impostile dalla legge”). Ed, in particolare, sul presupposto che nelle more dell'immissione in suo possesso detto immobile avesse subito modifiche, trasformazioni ed alterazioni che si erano tradotti in veri e propri danneggiamenti dello stato dello stesso bene da parte degli occupanti, ovvero i debitori esecutati e , l'attore ha convenuto in giudizio CP_5 CP_8 Pt_1
l'avv. al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali lamentati, CP_7 invocando la sua responsabilità custodiale ed invero ritenendo responsabile del fatto denunciato il custode giudiziario al quale era stata affidata la cura e sorveglianza dell'immobile. (v. pag.4 ricorso introduttivo: “Senza considerare che quest'ultima attività avrebbe dovuto certamente costituire sentore delle ulteriori illecite iniziative che avrebbero preso gli occupanti dell'immobile, prima di rilasciarlo, tanto che, come emerso dalla CTU, lo stesso è stato completamente ed appositamente vandalizzato”.)
In punto di diritto, sebbene numerose siano le questioni problematiche che involgono i rapporti tra il custode nominato dal giudice, l'aggiudicatario dei beni immobili staggiti oppure i pag. 9/14 terzi confinanti, allorché la nomina sia intervenuta nell'ambito di una procedura esecutiva oppure di un sequestro giudiziario o conservativo, e pur considerando che con l'entrata in vigore della riforma del Codice di procedura civile la figura del custode giudiziario, con particolare riferimento alle vendite forzate immobiliari, è stata notevolmente potenziata, anche dal punto di vista degli obblighi posti a carico del soggetto, tuttavia nella fattispecie in questione assume rilevanza il rapporto tra l'art. 2043 c.c., concernente l'obbligo di risarcimento posto a carico di colui che determina un danno ingiusto, e l'art. 2051 c.c. che, invece, pone la responsabilità del danno provocato alle cose a carico di colui che ne ha la custodia, salvo che sia provato il caso fortuito, che esclude la responsabilità ex art. 1218 c.c, rappresentato tanto dalla condotta dolosa del detentore effettivo del bene immobile in questione, quale evento interruttivo del nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno, e comprensivo sia del fatto del terzo che di quello dello stesso danneggiato, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed eccezionalità.
Nel caso in esame, in disparte la natura del procedimento nel corso del quale si è pervenuti alla nomina del custode giudiziario, rileva in primo luogo la circostanza che la disponibilità dell'immobile non era stata affidata esclusivamente al custode in quanto lo stesso era abitato dai debitori e, quindi, in minor misura sottoposto a vigile sorveglianza ed, in secondo luogo, che la verificazione dei danni – o meglio l'alterazione dello stato originario dell'immobile a carattere abitativo – è di tutta evidenza riferibile alla condotta – con ogni probabilità dolosa - dei detentori effettivi del bene immobile in questione, ovverosia degli esecutati CP_5
e che, come detto, si trovavano ancora ad abitare lo stesso
[...] Controparte_8 immobile.
Ebbene appare evidente come l'attore, nella sua prospettazione fondata sulla mera analisi delle difformità delle condizioni dell'immobile tra la data in cui fu effettuata la c.t.u. nel procedimento esecutivo e quelle successivamente verificate al momento della sua immissione in possesso, abbia del tutto trascurato di considerare che il potere di fatto sulla cosa non era connesso alla custodia giudiziale del bene, che materialmente, non era nella piena ed effettiva disponibilità della convenuta. E' invero provato in via documentale che i debitori e CP_8 sono i soggetti che, siccome residenti nell'immobile staggito, ne avevano la materiale CP_5 disponibilità ed erano stati costituiti custodi (ex art. 599, 1° comma, c.p.c.) sin dal 15.4.16 (data di notifica dell'atto di pignoramento ) e sino alla data in cui l'immobile è stato liberato (in pag. 10/14 assenza di contrarie disposizione del Giudice dell'esecuzione) allorchè avvenne la consegna delle chiavi al custode (29.10.20) il quale non ne aveva mai avuto prima la disponibilità.
Al riguardo va ribadito che in base all'art. 559 comma 1 c.p.c. c.p.c. (sia nel testo antecedente, che in quello successivo alle novelle della L. 80/2005) col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati;
sicché per l'inizio della custodia è sufficiente la notifica del pignoramento, in quanto è con la notifica che avviene l'ingiunzione al debitore da parte dell'ufficiale giudiziario a non disporre delle cose pignorate e si verifica quindi quella compressione delle facoltà dominicali che sostanzia la custodia.
Dal che deriva che gli occupanti dell'immobile in questione, gli odierni terzi chiamati e CP_8
non solo sono da considerarsi gli effettivi e unici responsabili di tutti i CP_5 danneggiamenti subiti dal bene staggito prima della sua liberazione, in quanto custodi di fatto ma ancor più in quanto autori della condotta materiale che nella fattispecie deve ritenersi integrante il caso fortuito, che esclude la responsabilità ex art. 1218 c.c., del custode giudiziario, rappresentato, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, “..da un fatto naturale o del terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c.” (ex multis: Cass. n. 2482/2018). Del resto, non potendosi in via analogica ritenersi sensatamente prevedibile o, comunque, evitabile la condotta dolosa del detentore effettivo del bene immobile in questione, vale il principio secondo cui “il caso fortuito atto a escludere la responsabilità oggettiva del custode è costituito da un evento interruttivo del nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno, comprensivo sia del fatto del terzo che di quello dello stesso danneggiato, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed eccezionalità” (ex plurimis: Cass n. 26524/20). Il custode ad ogni buon conto può essere tenuto a rispondere dei danni solo se ed in quanto tali danni siano causalmente riferibili al suo comportamento negligente e, dunque, può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da un immobile solo ed esclusivamente in quanto abbia potuto esercitare di fatto un potere di controllo sul bene. Tale presupposto, come poc'anzi precisato, nel caso di specie non sussiste, considerato che i debitori sono rimasti anche successivamente all'assegnazione del bene all'attore nella disponibilità dell'immobile.
Pertanto, non è configurabile in capo al custode del bene alcuna responsabilità di tipo oggettivo, non potendo ravvisarsi alcuna condotta esigibile in relazione a comportamenti dolosi pag. 11/14 posti in essere dal soggetto detentore dell'immobile sino a quando quest'ultimo rimanga nella detenzione del medesimo o da soggetti terzi, posto che non è realizzabile alcuna condotta del custode idonea a impedire i danneggiamenti al bene.
Ne consegue che, in assenza di una relazione materiale con il bene come dimostrato dall'istruttoria del giudizio, in nessuna omissione e/o negligenza nella custodia dell'immobile dell'attore è incorsa la convenuta avv. in qualità di custode giudiziario, la Pt_1 CP_7 quale è da ritenere del tutto estranea alle conseguenze dannose derivanti dai comportamenti tenuti dagli occupanti dell'immobile de quo, il e la appunto. CP_5 CP_8
In altri termini va ribadito che i danni lamentati non sono da ritenersi causalmente collegati alla omessa liberazione dell'immobile da parte del custode convenuto, avv. , tantomeno, CP_7 nella prospettazione avanzata dall'attore del ritardo nella liberazione dello stesso bene che, per come dedotto dall'attore, è stato causato dal custode convenuto.
Per il vero, sulla base dei puntuali e documentati elementi offerti dalla convenuta avv.
emerge al contrario a confutazione della tesi attorea, che la convenuta si sia attivata CP_7 domandando più volte la liberazione dell'immobile (v. fascicolo avv. : atto di diffida del CP_7
25.11.19; decreto di trasferimento del 18.2.20; atto di diffida del 4.3.20; PEC aggiudicatario del 28.5.20; PEC custode del 01.6.20; PEC aggiudicatario del10.7.20; atto di diffida del 15.7.20; denuncia querela del custode;
atto di diffida del 13.10.20; PEC richiesta forza pubblica del 21.10.20; verbale di consegna immobile del 29.10.20; rilievo fotografico del 29.10.20; verbale di mancata consegna all'aggiudicatario del 29.10.20; PEC custode del
4.11.20; PEC di riscontro del 6.11.20; istanza al GE del 6.11.20 e autorizzazione;
intimazione per offerta reale del 3.12.20; verbale Ufficiale Giudiziario del 17.12.20; istanza ex art. 70 notificata il 12.1.21; ordinanza di nomina del sequestratario del 26.1.21); ragione per la quale va escluso che qualsivoglia diversa condotta del custode giudiziario, rispetto a quella diligentemente tenuta, avrebbe impedito comunque l'evento doloso (danneggiamento per cui è causa) da parte di soggetti terzi, non prevedibile ed evitabile con l'utilizzo della normale diligenza.
Preme rimarcare che in termini di probabilità il danneggiamento dell'immobile si sarebbe potuto anche evitare ove lo stesso mostrando di non condividere l'operato del Pt_1 custode giudiziario (e rispetto alla cui condotta si ravvisa una adeguata e congrua rispondenza ai canoni di diligenza ed osservanza delle norme di legge) avesse autonomamente azionato il titolo esecutivo di cui senza dubbio disponeva (ndr. il decreto di trasferimento del 18.2.20). In altri termini, se avvedutosi dei danni al suo immobile e consapevole delle possibili Pt_1
pag. 12/14 ulteriori conseguenze, non avesse tenuto una condotta attendista ma al contrario si fosse attivato con i canoni di una persona dotata di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c. ed il comune buon senso, con ogni probabilità avrebbe potuto impedire l'aggravamento degli stessi.
Accertata la causa dei danni ed esclusa responsabilità del custode in ordine alla verificazione degli stessi per le considerazioni fin qui svolte, la domanda attorea va rigettata.
Tutte le ulteriori questioni sono assorbite.
Le spese processuali debbono seguire il principio della soccombenza, anche con riguardo ai terzi chiamati in causa.
Giova al riguardo rammentare che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. n. 31889/2019), ipotesi non ravvisabile nella vicenda in esame.
Ne discende che l'attore va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta e dei terzi chiamati in causa, anche con riguardo alle spese di cui al giudizio per l'ATP rubricato al nrg. 3869/20 del Tribunale di Brindisi, che devono liquidarsi nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, e succ. mod. ridotti nella misura del 50% in ragione della assenza di particolari questioni di fatto e diritto, per le attività difensive effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_7
, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1) Rigetta la domanda promossa da nei confronti della convenuta Parte_1 avv. ; Controparte_7
pag. 13/14 2) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_7 processuali del presente giudizio, che si liquidano in € 7052,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forf., CAP e IVA,. ed in € 1914,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forf., CAP e IVA, per il giudizio di l'ATP rubricato al nrg. 3869/20 del Tribunale di
Brindisi, con distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari;
3) condanna al pagamento in favore dei terzi chiamati Parte_1 CP_4
[...
e dei delle spese processuali del presente giudizio, che Controparte_9 si liquidano per ciascuno in € 7052,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forf.,
CAP e IVA,.
4) pone definitivamente a carico di le spese della CTU di cui al Parte_1 giudizio per l'ATP rubricato al nrg. 3869/20 del Tribunale di Brindisi, nella misura già liquidata.
Brindisi, lì 22.07.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De Cataldo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
pag. 14/14
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giovanna
Manca, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia rubricata al N° 3763/2021 RG. prendente
tra
(C.F. ) rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatrore Lamarina, elettivamente dom.to in Latiano alla via C. Argentieri 4,
attore
contro
AVV. (C.F. ), rappr. e dif. dagli avv.ti CP_1 CP_2 C.F._2
Fernando Pagliara e Mariaelisa Longo, elettivamente dom.ta in Latiano alla via F.
D'ippolito 48,
convenuta
nonché
, in persona del suo l.r.p.t., (C.F. Controparte_3 P.IVA_1 rappr. e dif. dall'avv. Giovanni Bassi, elettivamente dom.ta in Milano alla via Crocifisso n.
3;
terza chiamata in causa
nonché contro . in persona del suo l.r.p.t., (cf. ), rappr. e dif. dagli Controparte_4 P.IVA_2 avv.ti Giovanni Bottazzoli e Mariachiara Brunetti, elettivamente dom.ta in Milano alla via
Brianza n. 30;
terzo chiamato in causa
contro
( ) e Controparte_5 C.F._3 Controparte_6
( ) C.F._4
Terzi chiamati contumaci
Conclusioni: come rassegnate all' udienza del 27.3.2025 e nei rispettivi scritti difensivi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 18.10.2021 ha adito il Parte_1
Tribunale di Brindisi al fine di sentire accogliere nei riguardi di le seguenti Controparte_7 conclusioni: “1) ritenere e dichiarare che la resistente è venuta meno ai doveri di custode impostile dalla legge per tutte le considerazioni in fatto e diritto svolte nel presente atto;
2) conseguentemente, ritenere e dichiarare la resistente tenuta a risarcire tutti i danni patiti dal ricorrente così come individuati e quantificati dal CTU nell'ambito dell'ATP, nonché quelli rivenienti dal costo della CTU del predetto ATP e dal costo dell'attività del sequestratario e, per lo effetto, condannarla al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 58.986,53 o della maggiore/minore somma che codesto Ill.mo Tribunale vorrà ritenere;
3) vinte le spese e competenze del presente giudizio”.
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato: 1) di essersi aggiudicato, Pt_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 119/2016 R.G. del Tribunale di Brindisi,
l'immobile sito in Ostuni, frazione di Villanova, alla via Libertini 36, giusto decreto di trasferimento n. 27/2020, cron. 367/2020 del 18.2.2020, e di aver chiesto, con comunicazione via pec del 28.5.2020 al custode giudiziario, avv. , notizie circa lo sgombero Controparte_7 del citato immobile da parte degli occupanti;
2) che l'avv. , nella sua qualità di CP_7 custode, in riscontro alle sue richieste in pari data comunicava, in primo luogo, l'impossibilità dell'immissione in possesso a causa della pandemia da covid 19 e, successivamente in data
01.6.2020, rappresentava di aver notificato in data 25.11.2019 all'occupante dell'immobile una diffida al rilascio entro il 17 dicembre 2019, cui aveva fatto seguito la risposta da parte degli pag. 2/14 occupanti di una disponibilità alla liberazione dell'immobile subito dopo le festività natalizie;
3) di aver comunicato al custode con nota pec del 10.7.2020, che l'immobile aggiudicato aveva subito trasformazioni, mediante rimozione delle strutture adibite a porticato in legno che lo aveva reso difforme da quello descritto nella perizia effettuata nell'ambito della procedura esecutiva e ciò in danno del suo diritto di aggiudicatario ad ottenere la consegna dell'immobile così come descritto nella perizia resa nella procedura esecutiva;
4) di aver rifiutato, in occasione della convocazione da parte del detto custode, la consegna dell'immobile e delle sue chiavi, ritenendo che lo stesso immobile aveva subito rilevanti danneggiamenti;
5) che a seguito di nota pec del 4.11.2020 con cui il custode lo diffidava a ricevere le chiavi del detto immobile, rappresentò con nota pec in pari data gli atti di vandalismo, asportazioni e danneggiamenti che erano stati perpetrati in danno dell'immobile in questione;
7) che contestando ancora l'assunto dello stesso aggiudicatario l'avv. , nella sua qualità di custode giudiziario, Pt_1 CP_7 in data 3.12.2020 gli inviò formale offerta reale di consegna dell'immobile per il giorno
17.12.2020 per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Brindisi, 8) di aver promosso, in ragione dell'imminente consegna del bene immobile, giudizio di accertamento tecnico preventivo nei confronti dell'avv. al fine di verificare lo stato dei Controparte_7 luoghi, della qualità e condizioni dell'immobile in questione e per l'accertamento di tutte le differenze tra lo stato dell'immobile descritto nella perizia disposta nell'ambito del procedimento esecutivo e quello in cui si trovava al momento della consegna, nonché per la determinazione dei costi necessari a rendere l'immobile nello stesso stato originario secondo quanto descritto nella stessa perizia estimativa.
A seguito della espletata CTU nell'ambito del giudizio per l'atp rubricato al nrg. 3869/20 del
Tribunale di Brindisi e sul ritenuto presupposto che erano state accertate difformità tra le condizioni dell'immobile al tempo della perizia estimativa disposta nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare e quelle accertate in prossimità della consegna all'aggiudicatario nonché sulla scorta della stima dei danni quantificati in complessivi € 55.900,00, oltre IVA, pari al valore dei lavori necessari alla riduzione in pristino, ha convenuto in Parte_1 giudizio l'avv. al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali patiti, Controparte_7 quantificati nella misura di € 58.986,53 (comprese le spese dovute per il compenso dovuto al sequestratario e le spese dell'ATP) cagionati a sua dire dalla condotta del custode giudiziario che era venuto meno ai “doveri impostile dalla legge, avendo svolto il suo compito con negligenza ed imperizia e non secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Conseguentemente, in forza di detta omissione,
pag. 3/14 la resistente è tenuta al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente (art. 67 cpc)” (v. pag. 5 del ricorso introduttivo).
Instaurato il contraddittorio, previa fissazione dell'udienza di comparizione, Controparte_7 si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 29.12.21, contestando integralmente in fatto ed in diritto le domande spiegate nei suoi confronti e, al contempo, instando per la chiamata in causa di e nonché di e Controparte_8 Controparte_5 Controparte_4
La resistente ha concluso chiedendo: “Preliminarmente in rito: 1) Controparte_9
Autorizzare la chiamata in causa, ex 106 c.p.c. e 702 bis, 5° comma, della Sig.ra (c.f. Controparte_8
) e del Sig. (c.f. ), affinché ne sia C.F._4 Controparte_5 C.F._3 accertata la responsabilità diretta ed esclusiva e, quindi, affinché siano condannati direttamente e personalmente - in luogo della resistente – al risarcimento dei danni subiti dal Sig. ovvero, in via subordinata Parte_1 affinché sia riconosciuto il diritto della resistente ad esercitare l'azione di regresso nei confronti dei suddetti chiamati - CP_ quali responsabili esclusivi del danno - per l'intera somma pagata e, quindi, affinché i Sig.ri e siano CP_8 condannati a rifondere l'Avv. di qualsivoglia conseguenza economica pregiudizievole conseguente CP_7 all'accoglimento, anche parziale, della domanda del ricorrente;
2) Autorizzare, altresì, la chiamata in causa, ex 106
c.p.c. e 702 bis, 5° comma, c.p.c. della società affinché, in esecuzione delle Controparte_9 obbligazioni rinvenienti dal contratto di assicurazione n. GT0C048447P-LB e nei limiti in cui sia riconosciuto il credito risarcitorio vantato dal Sig. sia condannata a garantire e manlevare l'Avv. Parte_1 [...]
da ogni esborso, connesso o accessorio, comunque causato da qualsivoglia sua condotta illecita imputabile o CP_7 rinveniente dalla eventuale sentenza di condanna emessa in favore di parte ricorrente;
3) Autorizzare, inoltre, la chiamata in causa, ex 106 c.p.c. e 702 bis, 5° comma, c.p.c. della società affinché in esecuzione Controparte_4 delle obbligazioni rinvenienti dal contratto di assicurazione n. IPA0005710 e per l'ipotesi – subordinata - in cui non sia operante la garanzia assicurativa prestata dalla sia condannata a Controparte_9 garantire e manlevare l'Avv. da ogni esborso, connesso o accessorio, comunque causato da Controparte_7 qualsivoglia sua condotta illecita imputabile o rinveniente dalla eventuale sentenza di condanna emessa in favore di parte ricorrente;
4) Per l'effetto, ai sensi del 5° comma, dell'art. 702 bis c.p.c., differire l'udienza fissata per il
10.02.22 e fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione dei terzi. Nel merito (e, ove occorra, previo mutamento di rito e fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.) 5) Accertare, dichiarare e riconoscere inammissibile, improcedibile, nulla, senza causa e priva di fondamento in fatto e diritto, sia l'azione proposta che tutte le richieste avanzate dal ricorrente e, per l'effetto - nonché previo accoglimento di tutte le ragioni, deduzioni ed eccezioni gradatamente esposte e proposte nella presente comparsa - 26 26 rigettare integralmente tutte le pretese azionate dal Sig. nei confronti dell'Avv. per 6) Parte_1 Controparte_7 Parte_2
Accertare, dichiarare e riconoscere che il Sig. ha tenuto una condotta causalmente rilevante ex Parte_1
pag. 4/14 art. 1227, 2° comma, c.c. rispetto alla produzione dei danni e che tale condotta è idonea ad essere qualificata quale fattore causale esclusivo idoneo ad escludere la responsabilità del custode e/o ad integrare il caso fortuito;
ovvero, in via subordinata, accertare, dichiarare e riconoscere - ex art. 1227, 1° co. c.c. - il concorrente ma preminente rilievo causale della condotta tenuta dal rispetto alla genesi ed all'ammontare dei danni. 7) Accertare, dichiarare e Pt_1 riconoscere che i Sig.ri e sono gli unici effettivi ed esclusivi responsabili di Controparte_8 Controparte_5 tutti i danni subiti dall'immobile stagito e, per l'effetto, dichiararli tenuti in via esclusiva a rifondere direttamente il
Sig. di tutti i danni da questi subiti, se ed in quanto risarcibili. 8) Dichiarare e riconoscere che l'Avv. Pt_1
ha diritto di esercitare l'azione di regresso nei confronti dei Sig.ri e Controparte_7 Controparte_8 [...]
quali esclusivi responsabili dei danni per cui è causa e, per l'effetto, condannare i terzi chiamati a CP_5 rifondere alla chiamante di qualsivoglia conseguenza economica pregiudizievole conseguente all'accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dal Sig. In ogni caso 9) Nella non temuta ipotesi in cui il Giudice Pt_1 dovesse accogliere, anche parzialmente, le domande proposte dal Sig. ritenere e dichiarare che la Parte_1 compagnia assicuratrice è tenuta a garantire e manlevare l'Avv. Controparte_9 [...]
in forza del contratto n. GT0C048447P-LB. 10) Per l'effetto condannare la CP_7 Controparte_9 che ha assunto il rischio derivante dal Contratto di Assicurazione n. GT0C048447P-LB, a
[...] versare direttamente all'avente diritto le somme eventualmente liquidate dal Giudice a titolo di risarcimento danno ovvero condannare i medesimi a manlevare e tenere indenne l'Avv. di quanto I'll.mo Giudice dovesse porre CP_7
a carico della resistente. 11) In via subordinata e per la denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi operante la garanzia assicurativa prestata dalla , ritenere e dichiarare che la compagnia Controparte_9 assicuratrice è tenuta a garantire e manlevare l'Avv. in forza della polizza n. CP_4 Controparte_7
IPA0005710 e, per l'effetto, condannare la predetta società a versare direttamente all'avente diritto le somme eventualmente liquidate dal Giudice a titolo di risarcimento danno;
ovvero condannare detta compagnia a manlevare e tenere indenne l'Avv. di quanto I'll.mo Giudice dovesse porre a carico della resistente. 12) Condannare CP_7 parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore dei procuratori anticipatori. 13) Fare salvo ogni diritto di parte resistente nel più ampio senso, anche in ordine alle ulteriori e successive modifiche ed integrazioni della domanda e delle eccezioni, nonché alla richiesta dei mezzi istruttori ed all'esperimento delle iniziative processuali 27 27 che saranno resi necessari dalla condotta processuale del ricorrente e dei terzi chiamati. Con ogni ulteriore riserva”.
In particolare, la convenuta ha contestato nel merito l'addebito di Controparte_7 responsabilità, osservando, intanto, che il custode può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da un immobile, in quanto abbia potuto esercitare di fatto un potere di controllo sul bene e che tale presupposto, quindi, non sussiste quando il debitore permane nella disponibilità dell'immobile. Sulla base di detti rilievi ed in assenza di una relazione pag. 5/14 materiale con il bene, non era configurabile in capo al custode del bene staggito alcuna responsabilità di tipo oggettivo, non potendo ravvisarsi alcuna condotta esigibile in relazione a comportamenti posti in essere dal detentore dell'immobile sino a quando quest'ultimo rimanga nella detenzione del medesimo o da soggetti terzi, posto che non è realizzabile alcuna condotta del custode idonea a impedire i danneggiamenti al bene.
In particolare la resistente ha dedotto nel merito: - di essersi attivata per ottenere la materiale disponibilità dell'immobile inviando una serie di diffide, ragione per la quale i danni lamentati non potevano ritenersi in rapporto eziologico con la omessa tempestiva liberazione dell'immobile da parte del custode, poiché, “secondo una normale sequenza causale, non può ritenersi che la condotta omessa avrebbe impedito comunque l'evento doloso (danneggiamento per cui
è causa) da parte di soggetti terzi, non prevedibile ed evitabile con l'utilizzo della normale diligenza”.(v. pag. 11 comparsa di risposta) tenuto conto peraltro che l'attore era ben consapevole che l'immobile era occupato dai debitori sin dalla data della sua aggiudicazione;
- che nella fattispecie doveva ritenersi comunque integrato il caso fortuito, che esclude la responsabilità ex art. 1218 c.c, rappresentato tanto dalla condotta dolosa del detentore effettivo del bene immobile in questione, quale evento interruttivo del nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno, e comprensivo sia del fatto del terzo che di quello dello stesso danneggiato, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed eccezionalità.
Ed in specie la resistente ha contestato che l'aggiudicatario non si era CP_7 Pt_1 avvalso del titolo esecutivo (ndr. decreto di trasferimento) di cui disponeva per evitare che l'immobile venisse ulteriormente danneggiato o vandalizzato e, pertanto, ciò costituiva una condotta colposa del danneggiato idonea ad atteggiarsi come fattore causale esclusivo ex art. 1227, 2° co., c.c., escludendo del tutto la responsabilità del custode.
Sulla base di quanto dedotto ed ai fini della eventuale rivalsa, la resistente ha CP_7 domandato di essere autorizzata a chiamare in causa e Controparte_5 CP_8
quali occupanti l'immobile ritenuti unici responsabili dei danneggiamenti subiti dal
[...] bene stagito prima della sua liberazione, nonché la e CP_4 Controparte_9
quali compagnie assicurative della responsabilità professionale, al fine di ottenere
[...] da quest'ultime la manleva in ipotesi di soccombenza nella lite.
pag. 6/14 Autorizzata la chiamata in causa si è costituita in giudizio ., contestando CP_4 quanto dedotto ex adverso, poiché destituito di fondamento sia in fatto che in diritto, instando per l'accogliento delle seguenti conclusioni: “ In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa, in virtù della polizza prodotta, per le ragioni tutte esposte nel corpo del presente atto;
in via subordinata e nel merito: rigettare le domande come formulate dalle altre parti del presente giudizio in quanto infondate in fatto e in diritto;
subordinatamente nel denegato caso di mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, accertare e dichiare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva proposta dall'Avv. , CP_7 tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, franchigie ed eventuali scoperti di polizza”.
A sostegno delle sue difese la compagnia assicurativa ha dedotto: 1) in via CP_4 preliminare la inoperatività della polizza (di tipo claims made) per essere stato il sinistro già denunciato alla Compagnia con la quale l'Avv. aveva polizza assicurativa CP_9 CP_7 che scadeva il 23.03.2021 e nel caso di specie la polizza applicabile era da ritenere quella sussistente al momento della prima denuncia ed invero della prima richiesta ricevuta ossia, nel caso de quo, quella avvenuta il giorno 03.02.2021; ragione per la quale la polizza Co assicurativa non era operativa e l'eventuale copertura della eventuale responsabilità dell'Avv. avrebbe dovuto porsi a carico dell'impresa di assicurazioni - CP_7 CP_9
2) sempre in via preliminare l'inoperatività della polizza per la conoscenza pregressa da parte dell'assicurato della richiesta risarcitoria taciuta in fase di conclusione del contratto in violazione delle condizioni di polizza, tenuto conto che se la Compagnia fosse stata informata della circostanza e del fatto che l'altra polizza non avrebbe potuto operare, non avrebbe certamente concluso la polizza oppure l'avrebbe stipulata a condizioni differenti e con premio maggiore visto il rischio assunto;
3) nell'ipotesi di ritenuta operatività della Con polizza comunque andavano applicati gli ulteriori limiti di polizza quanto alle condizioni, al massimale, alle eventuali franchigie ed agli scoperti di polizza nonché alla tipologia dei danni reclamati.
Con Nel merito, ed in ogni caso, la convenuta compagnia ha contestato l'an ed il quantum della domanda attorea denunciando l'insussistenza della responsabilità dell'assicurata avv.
e concludendo per il suo rigetto. CP_7
La convenuta altra chiamata in causa dalla resistente avv. CP_9 Controparte_9
, si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta del 21.4.2021, resistendo alla CP_7
pag. 7/14 domanda e così concludendo: “In via principale: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti,
l'inammissibilità/improcedibilità e/o infondatezza delle domande formulate da parte ricorrente e l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'Avv. per i fatti di causa e, pertanto, respingere tutte le Controparte_7 domande proposte nei confronti della stessa in quanto infondate nell'an e nel quantum debeatur, con assorbimento in ogni caso della domanda di manleva e indennizzo dalla stessa avanzata e con vittoria di spese legali a carico di parte ricorrente anche a favore dell'odierna esponente. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate nei confronti della resistente chiamante in causa i e di CP_9 qualsivoglia responsabilità in capo all'Avv. , accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inoperatività Controparte_7 della polizza n. GT0C048447P-LB, per i motivi tutti esposti in atti;
In via di ulteriore subordine: nella CP_9 denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate da parte ricorrente nei confronti dell'Avv. nonché di accertamento dell'operatività della garanzia assicurativa azionata, Controparte_7 condannare i sottoscrittori della polizza n. GT0C048447P-LB, a manlevare e tenere indenne solo ed CP_9 esclusivamente l' Avv. - previo accertamento del grado di responsabilità attribuito a quest'ultima e Controparte_7 rideterminazione del quantum risarcitorio ex adverso richiesto - anche in ragione di quanto disposto dagli artt. 1227
e/o 2056 c.c. per il concorso colposo del danneggiato - solo ed esclusivamente di quanto la stessa sarà tenuto a pagare
a titolo di danno in favore di parte ricorrente, importo questo che dovrà essere in ogni caso diminuito stante il pregiudizio sofferto dai ex art. 1915, comma 2, c.c. a seguito del comportamento omissivo tenuto CP_9 dall'Assicurata, nei limiti di polizza e tenuto conto del massimale di € 1.000.000,00 e della franchigia, pari ad €
1.000,00, il tutto, eventualmente, in regime di coassicurazione indiretta ex art. 1910 c.c. con le altre compagnie coinvolte. In ogni caso: con vittoria di spese, di spese, diritti ed onorari di causa”.
In particolare, la compagnia assicurativa ha dedotto: 1) in via Controparte_9 principale, l'infondatezza della domanda attorea sul presupposto della insussistenza della responsabilità custodiale della assicurata avv. , che, in ogni caso, era esclusa in CP_10 specie dalla condotta del D'Aversa, quale unico fattore causale e, comunque, prevalente nella produzione dei danni lamentati per non aver dato esecuzione forzata al decreto di aggiudicazione quale unico titolare dello stesso titolo esecutivo;
2) la non opponibilità del giudizio di cui all'ATP svoltosi tra il e l'avv. , quale assicurata dei Pt_1 CP_7
in assenza del contraddittorio con quest'ultima compagnia di assicurazione;
3) la CP_9 decadenza dal diritto all'indennizzo o, comunque, la proporzionale riduzione dello stesso, dal momento che la denuncia di sinistro era stata inoltrata oltre il termine previsto dalle condizioni di polizza;
4) che nell'eventualità di ritenuta operatività della polizza, era necessario dare applicazione ai limiti (massimale assicurato di €1.000.000,00) e alle franchigie (€ 1.000,00 in capo all'assicurato per ciascun sinistro) espressamente ivi previste. pag. 8/14 e nonostante rituale notifica dell'atto di chiamata Controparte_5 Controparte_8 in causa avvenuta in data 28.01.2022, non si sono costituiti in giudizio e se n'è dichiarata la contumacia.
Disposto il mutamento del rito sommario in ordinario di cognizione, la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio per l'ATP rubricato al nrg. 3869/20 del Tribunale di Brindisi, svoltosi tra e l'avv. Parte_1 CP_7
, le prodizioni documentali e prova orale.
[...]
Precisate le conclusioni la causa, all'udienza del 27.3.2025, è stata riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc (ratione temporis) per le difese conclusionali ed eventuali repliche.
La domanda è infondata e non merita l'accoglimento.
Va premesso che tutte le doglianze che ha mosso contro l'operato della Pt_1 professionista convenuta avv. ineriscono all'asserita responsabilità della Controparte_7 stessa per non aver custodito, a suo dire, con la dovuta diligenza l'immobile, che al era stato trasferito in proprietà nel corso della procedura esecutiva immobiliare Pt_1 rubricata al nrge 119/16 pendente innanzi al Tribunale di Brindisi nei confronti degli esecutati e (v. pag. 4 ricorso introduttivo: “il Controparte_5 Controparte_8 risarcimento di tutti i danni patiti a seguito della negligenza della Custode nei doveri di custodia impostile dalla legge”). Ed, in particolare, sul presupposto che nelle more dell'immissione in suo possesso detto immobile avesse subito modifiche, trasformazioni ed alterazioni che si erano tradotti in veri e propri danneggiamenti dello stato dello stesso bene da parte degli occupanti, ovvero i debitori esecutati e , l'attore ha convenuto in giudizio CP_5 CP_8 Pt_1
l'avv. al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali lamentati, CP_7 invocando la sua responsabilità custodiale ed invero ritenendo responsabile del fatto denunciato il custode giudiziario al quale era stata affidata la cura e sorveglianza dell'immobile. (v. pag.4 ricorso introduttivo: “Senza considerare che quest'ultima attività avrebbe dovuto certamente costituire sentore delle ulteriori illecite iniziative che avrebbero preso gli occupanti dell'immobile, prima di rilasciarlo, tanto che, come emerso dalla CTU, lo stesso è stato completamente ed appositamente vandalizzato”.)
In punto di diritto, sebbene numerose siano le questioni problematiche che involgono i rapporti tra il custode nominato dal giudice, l'aggiudicatario dei beni immobili staggiti oppure i pag. 9/14 terzi confinanti, allorché la nomina sia intervenuta nell'ambito di una procedura esecutiva oppure di un sequestro giudiziario o conservativo, e pur considerando che con l'entrata in vigore della riforma del Codice di procedura civile la figura del custode giudiziario, con particolare riferimento alle vendite forzate immobiliari, è stata notevolmente potenziata, anche dal punto di vista degli obblighi posti a carico del soggetto, tuttavia nella fattispecie in questione assume rilevanza il rapporto tra l'art. 2043 c.c., concernente l'obbligo di risarcimento posto a carico di colui che determina un danno ingiusto, e l'art. 2051 c.c. che, invece, pone la responsabilità del danno provocato alle cose a carico di colui che ne ha la custodia, salvo che sia provato il caso fortuito, che esclude la responsabilità ex art. 1218 c.c, rappresentato tanto dalla condotta dolosa del detentore effettivo del bene immobile in questione, quale evento interruttivo del nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno, e comprensivo sia del fatto del terzo che di quello dello stesso danneggiato, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed eccezionalità.
Nel caso in esame, in disparte la natura del procedimento nel corso del quale si è pervenuti alla nomina del custode giudiziario, rileva in primo luogo la circostanza che la disponibilità dell'immobile non era stata affidata esclusivamente al custode in quanto lo stesso era abitato dai debitori e, quindi, in minor misura sottoposto a vigile sorveglianza ed, in secondo luogo, che la verificazione dei danni – o meglio l'alterazione dello stato originario dell'immobile a carattere abitativo – è di tutta evidenza riferibile alla condotta – con ogni probabilità dolosa - dei detentori effettivi del bene immobile in questione, ovverosia degli esecutati CP_5
e che, come detto, si trovavano ancora ad abitare lo stesso
[...] Controparte_8 immobile.
Ebbene appare evidente come l'attore, nella sua prospettazione fondata sulla mera analisi delle difformità delle condizioni dell'immobile tra la data in cui fu effettuata la c.t.u. nel procedimento esecutivo e quelle successivamente verificate al momento della sua immissione in possesso, abbia del tutto trascurato di considerare che il potere di fatto sulla cosa non era connesso alla custodia giudiziale del bene, che materialmente, non era nella piena ed effettiva disponibilità della convenuta. E' invero provato in via documentale che i debitori e CP_8 sono i soggetti che, siccome residenti nell'immobile staggito, ne avevano la materiale CP_5 disponibilità ed erano stati costituiti custodi (ex art. 599, 1° comma, c.p.c.) sin dal 15.4.16 (data di notifica dell'atto di pignoramento ) e sino alla data in cui l'immobile è stato liberato (in pag. 10/14 assenza di contrarie disposizione del Giudice dell'esecuzione) allorchè avvenne la consegna delle chiavi al custode (29.10.20) il quale non ne aveva mai avuto prima la disponibilità.
Al riguardo va ribadito che in base all'art. 559 comma 1 c.p.c. c.p.c. (sia nel testo antecedente, che in quello successivo alle novelle della L. 80/2005) col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati;
sicché per l'inizio della custodia è sufficiente la notifica del pignoramento, in quanto è con la notifica che avviene l'ingiunzione al debitore da parte dell'ufficiale giudiziario a non disporre delle cose pignorate e si verifica quindi quella compressione delle facoltà dominicali che sostanzia la custodia.
Dal che deriva che gli occupanti dell'immobile in questione, gli odierni terzi chiamati e CP_8
non solo sono da considerarsi gli effettivi e unici responsabili di tutti i CP_5 danneggiamenti subiti dal bene staggito prima della sua liberazione, in quanto custodi di fatto ma ancor più in quanto autori della condotta materiale che nella fattispecie deve ritenersi integrante il caso fortuito, che esclude la responsabilità ex art. 1218 c.c., del custode giudiziario, rappresentato, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, “..da un fatto naturale o del terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c.” (ex multis: Cass. n. 2482/2018). Del resto, non potendosi in via analogica ritenersi sensatamente prevedibile o, comunque, evitabile la condotta dolosa del detentore effettivo del bene immobile in questione, vale il principio secondo cui “il caso fortuito atto a escludere la responsabilità oggettiva del custode è costituito da un evento interruttivo del nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno, comprensivo sia del fatto del terzo che di quello dello stesso danneggiato, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed eccezionalità” (ex plurimis: Cass n. 26524/20). Il custode ad ogni buon conto può essere tenuto a rispondere dei danni solo se ed in quanto tali danni siano causalmente riferibili al suo comportamento negligente e, dunque, può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da un immobile solo ed esclusivamente in quanto abbia potuto esercitare di fatto un potere di controllo sul bene. Tale presupposto, come poc'anzi precisato, nel caso di specie non sussiste, considerato che i debitori sono rimasti anche successivamente all'assegnazione del bene all'attore nella disponibilità dell'immobile.
Pertanto, non è configurabile in capo al custode del bene alcuna responsabilità di tipo oggettivo, non potendo ravvisarsi alcuna condotta esigibile in relazione a comportamenti dolosi pag. 11/14 posti in essere dal soggetto detentore dell'immobile sino a quando quest'ultimo rimanga nella detenzione del medesimo o da soggetti terzi, posto che non è realizzabile alcuna condotta del custode idonea a impedire i danneggiamenti al bene.
Ne consegue che, in assenza di una relazione materiale con il bene come dimostrato dall'istruttoria del giudizio, in nessuna omissione e/o negligenza nella custodia dell'immobile dell'attore è incorsa la convenuta avv. in qualità di custode giudiziario, la Pt_1 CP_7 quale è da ritenere del tutto estranea alle conseguenze dannose derivanti dai comportamenti tenuti dagli occupanti dell'immobile de quo, il e la appunto. CP_5 CP_8
In altri termini va ribadito che i danni lamentati non sono da ritenersi causalmente collegati alla omessa liberazione dell'immobile da parte del custode convenuto, avv. , tantomeno, CP_7 nella prospettazione avanzata dall'attore del ritardo nella liberazione dello stesso bene che, per come dedotto dall'attore, è stato causato dal custode convenuto.
Per il vero, sulla base dei puntuali e documentati elementi offerti dalla convenuta avv.
emerge al contrario a confutazione della tesi attorea, che la convenuta si sia attivata CP_7 domandando più volte la liberazione dell'immobile (v. fascicolo avv. : atto di diffida del CP_7
25.11.19; decreto di trasferimento del 18.2.20; atto di diffida del 4.3.20; PEC aggiudicatario del 28.5.20; PEC custode del 01.6.20; PEC aggiudicatario del10.7.20; atto di diffida del 15.7.20; denuncia querela del custode;
atto di diffida del 13.10.20; PEC richiesta forza pubblica del 21.10.20; verbale di consegna immobile del 29.10.20; rilievo fotografico del 29.10.20; verbale di mancata consegna all'aggiudicatario del 29.10.20; PEC custode del
4.11.20; PEC di riscontro del 6.11.20; istanza al GE del 6.11.20 e autorizzazione;
intimazione per offerta reale del 3.12.20; verbale Ufficiale Giudiziario del 17.12.20; istanza ex art. 70 notificata il 12.1.21; ordinanza di nomina del sequestratario del 26.1.21); ragione per la quale va escluso che qualsivoglia diversa condotta del custode giudiziario, rispetto a quella diligentemente tenuta, avrebbe impedito comunque l'evento doloso (danneggiamento per cui è causa) da parte di soggetti terzi, non prevedibile ed evitabile con l'utilizzo della normale diligenza.
Preme rimarcare che in termini di probabilità il danneggiamento dell'immobile si sarebbe potuto anche evitare ove lo stesso mostrando di non condividere l'operato del Pt_1 custode giudiziario (e rispetto alla cui condotta si ravvisa una adeguata e congrua rispondenza ai canoni di diligenza ed osservanza delle norme di legge) avesse autonomamente azionato il titolo esecutivo di cui senza dubbio disponeva (ndr. il decreto di trasferimento del 18.2.20). In altri termini, se avvedutosi dei danni al suo immobile e consapevole delle possibili Pt_1
pag. 12/14 ulteriori conseguenze, non avesse tenuto una condotta attendista ma al contrario si fosse attivato con i canoni di una persona dotata di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c. ed il comune buon senso, con ogni probabilità avrebbe potuto impedire l'aggravamento degli stessi.
Accertata la causa dei danni ed esclusa responsabilità del custode in ordine alla verificazione degli stessi per le considerazioni fin qui svolte, la domanda attorea va rigettata.
Tutte le ulteriori questioni sono assorbite.
Le spese processuali debbono seguire il principio della soccombenza, anche con riguardo ai terzi chiamati in causa.
Giova al riguardo rammentare che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. n. 31889/2019), ipotesi non ravvisabile nella vicenda in esame.
Ne discende che l'attore va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta e dei terzi chiamati in causa, anche con riguardo alle spese di cui al giudizio per l'ATP rubricato al nrg. 3869/20 del Tribunale di Brindisi, che devono liquidarsi nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, e succ. mod. ridotti nella misura del 50% in ragione della assenza di particolari questioni di fatto e diritto, per le attività difensive effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_7
, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1) Rigetta la domanda promossa da nei confronti della convenuta Parte_1 avv. ; Controparte_7
pag. 13/14 2) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_7 processuali del presente giudizio, che si liquidano in € 7052,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forf., CAP e IVA,. ed in € 1914,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forf., CAP e IVA, per il giudizio di l'ATP rubricato al nrg. 3869/20 del Tribunale di
Brindisi, con distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari;
3) condanna al pagamento in favore dei terzi chiamati Parte_1 CP_4
[...
e dei delle spese processuali del presente giudizio, che Controparte_9 si liquidano per ciascuno in € 7052,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forf.,
CAP e IVA,.
4) pone definitivamente a carico di le spese della CTU di cui al Parte_1 giudizio per l'ATP rubricato al nrg. 3869/20 del Tribunale di Brindisi, nella misura già liquidata.
Brindisi, lì 22.07.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De Cataldo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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