CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Marina Tafuri Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 1032/2024 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio”
TRA
, nato a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PUOPOLO MARIA , studio in CORSO C.F._2
DELLA RESISTENZA, N°. 128 80011 ACERRA, come da procura in atti,
Email_1
appellante
E
, nata a [...] il [...] ), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'avv. COZZOLINO DANIELA ), studio in VIA IANNELLI 45/A C.F._4
NAPOLI, come da mandato in atti, Email_2 appellato
Con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto recepirsi l'accordo tra loro concluso.
P.G.: Ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza del 17 novembre 2023, depositata il 2 gennaio 2024, il Tribunale così provvide: a) pronunciò lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Napoli il Parte_1 CP_1
13 gennaio 2005; b) affidò i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione della alla quale assegnò la casa coniugale;
d) regolamentò gli incontri dei figli con il CP_1 padre;
e) pose a carico del un assegno di contribuzione al mantenimento della prole di € Pt_1 825,00 mensili, da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie, come individuate nel protocollo di intesa stipulato dal tribunale di Napoli ed il locale COA;
f) compensò le spese processuali nella misura di un terzo e condannò il ricorrente al pagamento della restante quota.
Avverso la sentenza ha proposto appello il con ricorso depositato il 5 marzo 2024 e ha Pt_1 chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia disporre la riduzione dell'assegno mensile a € 300,00 nonché la vendita della casa coniugale, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore antistatario.
costituitasi in giudizio con comparsa del 15 luglio 2024, ha resistito nel merito, CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
Depositate le note di trattazione scritta la Corte ha riservato la decisione con ordinanza del 25 giugno
2025.
In data 20 giugno 2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
<< 1.Il Sig. ad integrazione delle previsioni economiche sul mantenimento, al fine Parte_1 di assicurare una maggiore stabilità economica alla prole e come condizione degli accordi divorzili, si obbliga a trasferire entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente atto, con atto notarile a titolo definitivo, la sua quota di proprietà pari a 500/1000 dell'immobile sito in Napoli, al Vico Paradisiello n.
29, alla Sig.ra riservandone alla stessa l'usufrutto a vita. Quest'ultima, ad effetto del CP_1 trasferimento rinuncerà retroattivamente, con vincolo reciproco corrispondente ed accettazione anche da parte del signor , a qualsiasi rendicontazione o pretesa di conguaglio al riguardo Parte_1 dei pagamenti fatti in conto mutuo nel periodo pregresso sia dall'una che dall'altra parte, dall'inizio del rapporto e sino alla data del trasferimento immobiliare in questione costitutivo del detto usufrutto. Nel regolamento dell'usufrutto le parti inoltre stabiliscono con il presente atto sin da ora che sarà riconosciuto e garantito tassativamente in ogni caso il diritto di abitazione dei figli conformemente al provvedimento di assegnazione della casa coniugale stabilito in funzione della prole ed a tutela della stessa, di cui alla sentenza resa dal Tribunale di Napoli menzionata in premessa. Le spese di tale atto di trasferimento cederanno integralmente a carico del Sig. Al raggiungimento della Parte_1 maggiore età dell'ultimo dei due figli della coppia ( la Sig.ra entro il termine di Per_1 CP_1 quattro mesi, si obbliga a trasferire l'intera proprietà dell'immobile come sopra già individuato, ai figli nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Controparte_2 Persona_2 riservandosene l'usufrutto, tanto con atto notarile, le cui spese saranno a carico esclusivo della stessa;
2.La signora a fronte dell'impegno inderogabile assunto dal Sig. al CP_1 Pt_1 trasferimento del la sua quota dell'immobile, di cui sopra si obbliga in via definitiva a pagare tutte le rate residue del mutuo ipotecario presso il Monte dei Paschi di Siena Fil. di Napoli Via Chioccarelli contratto unitamente dalle parti, avente ad oggetto l'unità immobiliare già casa coniugale da allora cointestata agli stessi ubicata in Napoli, al Vico Paradisiello 29, scala U, Piano 1 e censita catastalmente presso il NCEU del Comune di Napoli con gli estremi Sez SCA Fol 21 P.lla 227 sub 15 fino all'estinzione del mutuo medesimo. Con la precisazione che il mutuo per espressa volontà delle parti formalmente sebbene resterà intestato ad entrambe, l'effettivo onere economico cadrà ad esclusivo carico della Sig.ra che dovrà dimostrare periodicamente, almeno una volta l'anno al CP_1 signor e comunque ad ogni sua richiesta il puntuale ed esatto versamento delle rate Parte_1 con obbligo di esibizione ricadente a suo carico, alla scadenza finale, dei certificati di avvenuta estinzione con liberatoria e di cancellazione della trascrizione ipotecaria, previa autorizzazione da parte della banca erogatrice;
3. La signora si impegna peraltro, una volta conseguita una posizione lavorativa di tipo CP_1 stabile a tempo indeterminato ad avviare le pratiche con la banca finalizzate ad intestarsi in via esclusiva il residuo mutuo, estromettendone il signor , previa liberatoria di quest'ultimo da Parte_1 parte della banca mutuante. In tal caso al raggiungimento dello scopo liberatorio verranno meno gli obblighi di rendicontazione, di informativa e di prova dei puntuali pagamenti, nonché, di avvenuta estinzione di cui al precedente capo, stabiliti a favore del signor in ragione della Parte_1 cointestazione ad evidente scopo di garanzia;
4. Le parti si obbligano reciprocamente a rimettere le rispettive querele relative ai procedimenti che dovessero risultare ancora in essere a carico dell'uno e dell'altra presso tribunale penale di Napoli, rinunciando in via definitiva a coltivare nel prosieguo in qualsiasi modo le reciproche iniziative formalizzate in sede penale. In particolare, il signor dovrà dichiararsi soddisfatto e Parte_1 confermare in ogni sede di null'altro a pretendere per quanto riguarda la tenuta conto e gli esborsi in passato dallo stesso sostenuti per l'acquisto, la ristrutturazione e quant'altro occorso onde assicurare alla famiglia la casa coniugale, per intervenuta transazione economica conclusa tra le parti con reciproca soddisfazione, mentre, dal canto suo la signora dovrà rimettere le querele rinunciabili e CP_1 per quanto invece non rimettibile dovrà dichiarare alle Autorità competenti, e quindi obbligandosi a presentarsi innanzi al Tribunale Penale di Napoli, 6^ sez. ex Dott. Pellecchia, il giorno 24.06.2005 giorno in cui verrà celebrato il processo a carico del coniuge, Sig. , al fine di Parte_1 dichiarare di essere stata pienamente soddisfatta e che alcuna pendenza risulta da parte del marito per i capi di imputazione per cui si sta procedendo, non avendo null'altro a pretendere dallo stesso.
Comunque in ogni sede che il signor ha assolto ai propri obblighi di mantenimento, Parte_1 di assistenza e di contribuzione, ordinaria e straordinaria, nei confronti dei figli e CP_2 [...]
e che da questo punto di vista non vi è nulla da versare essendo tra le parti intervenuto Per_2 accordo tombale al riguardo del corrente e degli eventuali arretrati, nulla avendo entrambi i genitori mai fatto mancare ai propri figli dall'inizio della crisi coniugale alla data di conclusione del presente accordo.
Le parti si impegnano, in virtù del presente accordo a non coltivare le ulteriori azioni giudiziarie attualmente in corso, con espresso riferimento anche al procedimento R.G.10300/2022, Dott. Maria
Balletti 14^SEZ. Tribunale di NAPOLI, attualmente riservato;
tale giudizio di opposizione al precetto che sarà non coltivato, rinunciato e/lasciato estinguere per inattività fino alla cancellazione della causa dal ruolo o, comunque non sarà posto in esecuzione;
5. Le intestate parti con la sottoscrizione della presente scrittura accettano i patti e le condizioni stabiliti liberamente e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra che possa essere collegato e/o connesso direttamente e/o indirettamente alla separazione, al divorzi o ed al regime coniugale post divorzile tra loro: pertanto provvederanno a depositare le intervenute intese nel procedimento di appello pendente tra il signor e la signora innanzi alla Corte di Parte_1 CP_1
Appello di Napoli ivi recante R.G.C. n° 103272024 avente ad oggetto gravame avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n° 3/2024 (R.G. n° 15535/2020) chiedendo congiuntamente la cessata materia del contendere in virtù del recepimento del presente accordo in quanto adeguato e congruo, le cui pattuizioni risultano in linea e non incompatibili con le disposizioni inderogabili di legge vigenti in materia;
6. Ad effetto di quanto previsto nel precedente articolo dovrà ritenersi consolidato, ed espressamente richiamato per tutto il resto, quanto già deciso dal Tribunale di Napoli nella sentenza di divorzio più volte ante richiamata con particolare riguardo, stante l'espressa comune volontà delle parti in tal senso al regime ivi previsto per il mantenimento della prole ed a tutto quanto ivi recepito (ad esito della Ctu svoltasi nel corso del Giudizio di I grado) e disposto, in ordine alle frequentazioni dei figli con il padre.
In ordine all'importo del mantenimento per la prole e all'adeguamento istat dell'assegno di mantenimento in favore dei minori, in modifica di quanto determinato nella sopra richiamata sentenza di divorzio, le parti di comune accordo rideterminano lo stesso nell'importo di euro 800,00 mensili (
400,00 per ciascun figlio); esse parti convengono che tale importo sia automaticamente adeguato secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di Corte
d'Appello di Napoli, nel giudizio rg. 1032/2024 che recepisce il presente accordo
7. Le parti si concedono reciprocamente il consenso alla richiesta ed al rilascio del passaporto per sé e per i figli nonché a richiedere ognuna in proprio favore al 50% la corresponsione dell'AUU per i figli a carico, sussistendone le condizioni;
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le disposizioni derogabili ed inderogabili previste dal codice civile e dalla legge speciale in materia;
9. Gli avvocati delle parti con la sottoscrizione della presente, oltre ad autenticare le firme delle parti rappresentate, rinunciano al vincolo di solidarietà ex art. 13 L. Professionale >>.
Osserva la Corte che la pattuizione di cui al punto 6 non appare contraria a norme inderogabili e conforme all'interesse della prole nell'ambito di una complessiva regolamentazione patrimoniale, di cui la Corte dà solo atto, attinendo a questioni accessorie al divorzio. Atteso l'esito della controversia le spese processuali del doppio grado del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli depositata il 2 gennaio 2024, così provvede: CP_1
1. In parziale accoglimento dell'impugnazione, pone a carico del a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat a decorrere dal giugno 2026, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
2. Dichiara compensate le spese del doppio grado del giudizio.
Napoli, 25 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Marina Tafuri Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 1032/2024 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio”
TRA
, nato a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PUOPOLO MARIA , studio in CORSO C.F._2
DELLA RESISTENZA, N°. 128 80011 ACERRA, come da procura in atti,
Email_1
appellante
E
, nata a [...] il [...] ), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'avv. COZZOLINO DANIELA ), studio in VIA IANNELLI 45/A C.F._4
NAPOLI, come da mandato in atti, Email_2 appellato
Con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto recepirsi l'accordo tra loro concluso.
P.G.: Ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza del 17 novembre 2023, depositata il 2 gennaio 2024, il Tribunale così provvide: a) pronunciò lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Napoli il Parte_1 CP_1
13 gennaio 2005; b) affidò i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione della alla quale assegnò la casa coniugale;
d) regolamentò gli incontri dei figli con il CP_1 padre;
e) pose a carico del un assegno di contribuzione al mantenimento della prole di € Pt_1 825,00 mensili, da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie, come individuate nel protocollo di intesa stipulato dal tribunale di Napoli ed il locale COA;
f) compensò le spese processuali nella misura di un terzo e condannò il ricorrente al pagamento della restante quota.
Avverso la sentenza ha proposto appello il con ricorso depositato il 5 marzo 2024 e ha Pt_1 chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia disporre la riduzione dell'assegno mensile a € 300,00 nonché la vendita della casa coniugale, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore antistatario.
costituitasi in giudizio con comparsa del 15 luglio 2024, ha resistito nel merito, CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
Depositate le note di trattazione scritta la Corte ha riservato la decisione con ordinanza del 25 giugno
2025.
In data 20 giugno 2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
<< 1.Il Sig. ad integrazione delle previsioni economiche sul mantenimento, al fine Parte_1 di assicurare una maggiore stabilità economica alla prole e come condizione degli accordi divorzili, si obbliga a trasferire entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente atto, con atto notarile a titolo definitivo, la sua quota di proprietà pari a 500/1000 dell'immobile sito in Napoli, al Vico Paradisiello n.
29, alla Sig.ra riservandone alla stessa l'usufrutto a vita. Quest'ultima, ad effetto del CP_1 trasferimento rinuncerà retroattivamente, con vincolo reciproco corrispondente ed accettazione anche da parte del signor , a qualsiasi rendicontazione o pretesa di conguaglio al riguardo Parte_1 dei pagamenti fatti in conto mutuo nel periodo pregresso sia dall'una che dall'altra parte, dall'inizio del rapporto e sino alla data del trasferimento immobiliare in questione costitutivo del detto usufrutto. Nel regolamento dell'usufrutto le parti inoltre stabiliscono con il presente atto sin da ora che sarà riconosciuto e garantito tassativamente in ogni caso il diritto di abitazione dei figli conformemente al provvedimento di assegnazione della casa coniugale stabilito in funzione della prole ed a tutela della stessa, di cui alla sentenza resa dal Tribunale di Napoli menzionata in premessa. Le spese di tale atto di trasferimento cederanno integralmente a carico del Sig. Al raggiungimento della Parte_1 maggiore età dell'ultimo dei due figli della coppia ( la Sig.ra entro il termine di Per_1 CP_1 quattro mesi, si obbliga a trasferire l'intera proprietà dell'immobile come sopra già individuato, ai figli nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Controparte_2 Persona_2 riservandosene l'usufrutto, tanto con atto notarile, le cui spese saranno a carico esclusivo della stessa;
2.La signora a fronte dell'impegno inderogabile assunto dal Sig. al CP_1 Pt_1 trasferimento del la sua quota dell'immobile, di cui sopra si obbliga in via definitiva a pagare tutte le rate residue del mutuo ipotecario presso il Monte dei Paschi di Siena Fil. di Napoli Via Chioccarelli contratto unitamente dalle parti, avente ad oggetto l'unità immobiliare già casa coniugale da allora cointestata agli stessi ubicata in Napoli, al Vico Paradisiello 29, scala U, Piano 1 e censita catastalmente presso il NCEU del Comune di Napoli con gli estremi Sez SCA Fol 21 P.lla 227 sub 15 fino all'estinzione del mutuo medesimo. Con la precisazione che il mutuo per espressa volontà delle parti formalmente sebbene resterà intestato ad entrambe, l'effettivo onere economico cadrà ad esclusivo carico della Sig.ra che dovrà dimostrare periodicamente, almeno una volta l'anno al CP_1 signor e comunque ad ogni sua richiesta il puntuale ed esatto versamento delle rate Parte_1 con obbligo di esibizione ricadente a suo carico, alla scadenza finale, dei certificati di avvenuta estinzione con liberatoria e di cancellazione della trascrizione ipotecaria, previa autorizzazione da parte della banca erogatrice;
3. La signora si impegna peraltro, una volta conseguita una posizione lavorativa di tipo CP_1 stabile a tempo indeterminato ad avviare le pratiche con la banca finalizzate ad intestarsi in via esclusiva il residuo mutuo, estromettendone il signor , previa liberatoria di quest'ultimo da Parte_1 parte della banca mutuante. In tal caso al raggiungimento dello scopo liberatorio verranno meno gli obblighi di rendicontazione, di informativa e di prova dei puntuali pagamenti, nonché, di avvenuta estinzione di cui al precedente capo, stabiliti a favore del signor in ragione della Parte_1 cointestazione ad evidente scopo di garanzia;
4. Le parti si obbligano reciprocamente a rimettere le rispettive querele relative ai procedimenti che dovessero risultare ancora in essere a carico dell'uno e dell'altra presso tribunale penale di Napoli, rinunciando in via definitiva a coltivare nel prosieguo in qualsiasi modo le reciproche iniziative formalizzate in sede penale. In particolare, il signor dovrà dichiararsi soddisfatto e Parte_1 confermare in ogni sede di null'altro a pretendere per quanto riguarda la tenuta conto e gli esborsi in passato dallo stesso sostenuti per l'acquisto, la ristrutturazione e quant'altro occorso onde assicurare alla famiglia la casa coniugale, per intervenuta transazione economica conclusa tra le parti con reciproca soddisfazione, mentre, dal canto suo la signora dovrà rimettere le querele rinunciabili e CP_1 per quanto invece non rimettibile dovrà dichiarare alle Autorità competenti, e quindi obbligandosi a presentarsi innanzi al Tribunale Penale di Napoli, 6^ sez. ex Dott. Pellecchia, il giorno 24.06.2005 giorno in cui verrà celebrato il processo a carico del coniuge, Sig. , al fine di Parte_1 dichiarare di essere stata pienamente soddisfatta e che alcuna pendenza risulta da parte del marito per i capi di imputazione per cui si sta procedendo, non avendo null'altro a pretendere dallo stesso.
Comunque in ogni sede che il signor ha assolto ai propri obblighi di mantenimento, Parte_1 di assistenza e di contribuzione, ordinaria e straordinaria, nei confronti dei figli e CP_2 [...]
e che da questo punto di vista non vi è nulla da versare essendo tra le parti intervenuto Per_2 accordo tombale al riguardo del corrente e degli eventuali arretrati, nulla avendo entrambi i genitori mai fatto mancare ai propri figli dall'inizio della crisi coniugale alla data di conclusione del presente accordo.
Le parti si impegnano, in virtù del presente accordo a non coltivare le ulteriori azioni giudiziarie attualmente in corso, con espresso riferimento anche al procedimento R.G.10300/2022, Dott. Maria
Balletti 14^SEZ. Tribunale di NAPOLI, attualmente riservato;
tale giudizio di opposizione al precetto che sarà non coltivato, rinunciato e/lasciato estinguere per inattività fino alla cancellazione della causa dal ruolo o, comunque non sarà posto in esecuzione;
5. Le intestate parti con la sottoscrizione della presente scrittura accettano i patti e le condizioni stabiliti liberamente e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra che possa essere collegato e/o connesso direttamente e/o indirettamente alla separazione, al divorzi o ed al regime coniugale post divorzile tra loro: pertanto provvederanno a depositare le intervenute intese nel procedimento di appello pendente tra il signor e la signora innanzi alla Corte di Parte_1 CP_1
Appello di Napoli ivi recante R.G.C. n° 103272024 avente ad oggetto gravame avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n° 3/2024 (R.G. n° 15535/2020) chiedendo congiuntamente la cessata materia del contendere in virtù del recepimento del presente accordo in quanto adeguato e congruo, le cui pattuizioni risultano in linea e non incompatibili con le disposizioni inderogabili di legge vigenti in materia;
6. Ad effetto di quanto previsto nel precedente articolo dovrà ritenersi consolidato, ed espressamente richiamato per tutto il resto, quanto già deciso dal Tribunale di Napoli nella sentenza di divorzio più volte ante richiamata con particolare riguardo, stante l'espressa comune volontà delle parti in tal senso al regime ivi previsto per il mantenimento della prole ed a tutto quanto ivi recepito (ad esito della Ctu svoltasi nel corso del Giudizio di I grado) e disposto, in ordine alle frequentazioni dei figli con il padre.
In ordine all'importo del mantenimento per la prole e all'adeguamento istat dell'assegno di mantenimento in favore dei minori, in modifica di quanto determinato nella sopra richiamata sentenza di divorzio, le parti di comune accordo rideterminano lo stesso nell'importo di euro 800,00 mensili (
400,00 per ciascun figlio); esse parti convengono che tale importo sia automaticamente adeguato secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di Corte
d'Appello di Napoli, nel giudizio rg. 1032/2024 che recepisce il presente accordo
7. Le parti si concedono reciprocamente il consenso alla richiesta ed al rilascio del passaporto per sé e per i figli nonché a richiedere ognuna in proprio favore al 50% la corresponsione dell'AUU per i figli a carico, sussistendone le condizioni;
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le disposizioni derogabili ed inderogabili previste dal codice civile e dalla legge speciale in materia;
9. Gli avvocati delle parti con la sottoscrizione della presente, oltre ad autenticare le firme delle parti rappresentate, rinunciano al vincolo di solidarietà ex art. 13 L. Professionale >>.
Osserva la Corte che la pattuizione di cui al punto 6 non appare contraria a norme inderogabili e conforme all'interesse della prole nell'ambito di una complessiva regolamentazione patrimoniale, di cui la Corte dà solo atto, attinendo a questioni accessorie al divorzio. Atteso l'esito della controversia le spese processuali del doppio grado del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli depositata il 2 gennaio 2024, così provvede: CP_1
1. In parziale accoglimento dell'impugnazione, pone a carico del a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat a decorrere dal giugno 2026, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
2. Dichiara compensate le spese del doppio grado del giudizio.
Napoli, 25 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente