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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott.ssa Elvira Maltese Presidente
dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 95/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Giorgio Spatola;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del , rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, Controparte_2
dall'Avvocatura dello Stato di Catania;
Appellato
OGGETTO: avviamento obbligatorio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto il 21.11.2019 al Tribunale di Siracusa, Parte_1
chiedeva di disporre in via preliminare e d'urgenza la propria immediata assunzione nei ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria come soggetto disabile ai sensi della legge n. 68/99, essendo risultato idoneo all'esito del colloquio sostenuto o, in subordine, di sospendere l'assunzione di altri in sua sostituzione;
nel merito, di dichiarare illegittimo il rifiuto dell'Amministrazione Penitenziaria, con conseguente ordine di procedervi con effetto dalla comunicazione dell'idoneità, avvenuta il 13.9.2019, e condanna al pagamento delle retribuzioni dovute dalla stessa data. Chiedeva altresì di condannare l'Amministrazione a versargli “un'indennità” a titolo di risarcimento del danno morale subito.
A sostegno del ricorso esponeva di essere stato avviato dal Pt_1 CP_3
di Siracusa - essendo il primo nella graduatoria dei “disabili per la
[...]
qualifica di impiegato d'ordine” relativa all'anno 2016 - per partecipare alla selezione di un'unità da adibire alle mansioni di “Operatore – Area II F1 – categoria giuridica B1” presso il Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria, che lo convocava, in Roma, per il giorno 11.09.2019 ai fini dell'accertamento dell'idoneità a svolgere le mansioni. Allegava che, prima del colloquio, in data 3.09.2019, aveva inviato la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà nella quale, tra l'altro, aveva dichiarato “…di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti…”; che il colloquio aveva avuto esito positivo;
che, tuttavia, con successiva nota del
23.09.2019 l'Amministrazione aveva comunicato che “…All'esito degli accertamenti previsti dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 su quanto dichiarato dalla
S. V. il 03.09.2019, sono emersi provvedimenti, per i reati di cui art. 648 del c.p. senza che la S.V. ne facesse menzione…Posto quanto sopra, non può darsi corso all'assunzione della S. V. nei ruoli di questo Dipartimento…”; che di conseguenza aveva richiesto alla Procura della Repubblica di Siracusa il certificato dei carichi pendenti e quello generale del Casellario Giudiziale, i quali davano entrambi esito negativo;
che aveva invitato, pertanto, l'Amministrazione
a rivedere, in autotutela, le proprie determinazioni, ma la stessa ribadiva l'applicabilità delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e rilevava che ricorrevano le condizioni ostative all'assunzione di cui all'art. 35 comma 6 d.lgs. 165/2001.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, rigettata l'istanza cautelare, con sentenza n. 1164/2022, pubblicata il 17.11.2022, dichiarava la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Roma, ma, al contempo, dichiarava anche l'infondatezza nel merito della domanda, compensando le spese di lite.
Il decidente, atteso che domanda attorea mirava a far sorgere un rapporto di lavoro ancora inesistente, non riteneva applicabili al caso in esame i criteri di competenza di cui all'art. 413 commi 2 e 5 c.p.c. e declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Roma.
Riteneva poi non contestato l'assunto che il avesse riportato quattro Pt_1
condanne penali, tutte per il medesimo reato di ricettazione (art. 648 c.p.), come risultante dal certificato del casellario giudiziale prodotto dall'Amministrazione.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 13.2.2023, proponeva appello
; resisteva al gravame il . Parte_1 CP_1
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Roma.
Rileva che, nel caso di specie, si tratta dell'assunzione di un disabile dagli elenchi del di Siracusa, da adibire alle mansioni di operatore Controparte_3
Area II, F1, categoria B1, a copertura degli obblighi occupazionali previsti dalla
L. n. 68/99 presso la Casa Circondariale di Siracusa.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. 11043/2001), secondo la quale “per la determinazione del Foro del luogo di insorgenza del rapporto di lavoro, doveva intendersi, in caso di avviamento obbligatorio, ai sensi della L. n. 482/68, quello del “…luogo in cui è avvenuto l'avviamento o si trovi la dipendenza dell'azienda presso la quale avrebbe dovuto costituirsi il rapporto di lavoro…”, afferma che la tutela delle persone invalide prevista dalla suddetta legge nel sistema di collocamento obbligatorio ha come presupposto indefettibile l'assunzione nella provincia di appartenenza, così da evitare che i lavoratori appartenenti alle categorie protette siano costretti a lavorare in una provincia diversa da quella in cui risiedono, con conseguente illegittimità della relativa assunzione.
2.Con il secondo motivo di appello si duole della valutazione di infondatezza nel merito della domanda, effettuata dal primo decidente, nonostante la propria dichiarata incompetenza.
Deduce che, essendosi dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Roma il giudice non poteva spingersi a valutazioni di merito, ma era tenuto a rispettare il principio costituzionale del Giudice naturale precostituito per legge.
Sostiene, altresì, che nel merito la domanda dell'odierno appellante meritava accoglimento. Rileva, infatti, che all'esito della prova sostenuta l'11.09.2019 egli era risultato idoneo all'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione e che le dichiarazioni rese in fase di colloquio erano conformi ai certificati del Casellario
Giudiziale e dei carichi pendenti, che riportavano rispettivamente le diciture
“nulla” e “non risultano carichi pendenti”.
Con riferimento al possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'assunzione, ossia moralità e condotta incensurabile, rileva che per costante giurisprudenza esso deve essere oggetto di adeguata valutazione in relazione alla concreta situazione di fatto. Evidenzia, a tal fine, che nel caso di specie nessun rilievo poteva attribuirsi alle remote condanne penali, trattandosi di assunzione di un disabile, ai sensi della L. n. 68/ 99, da adibire alle mansioni di “operatore Area II F1 – categoria B1”, cioè di mera collaborazione amministrativa e/o tecnica, quali attività di smistamento di telecomunicazioni per mezzo di una postazione telefonica, attività di reperimento, riordino ed elementare classificazione dei fascicoli, atti e documenti, attività di manutenzione e riparazione di guasti con l'utilizzo di apparecchiature di tipo semplice.
Rileva, ancora, di avere 57 anni e di essere iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio sin dal 17.10.1987 con una percentuale di invalidità pari al 75%, di essere idoneo all'assunzione e di essere stato escluso per reati commessi nel 2002
e 2003, per avere tentato, in buona fede, di incassare assegni ricevuti per lavori effettuati, assegni risultati poi rubati.
3.Il primo motivo di appello è fondato, dovendosi affermare la competenza del tribunale adito.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - nella pronuncia correttamente richiamata dall'appellante (ord. 11043/2001), peraltro ribadita nella successiva ord. N. 16536/2002 – hanno affermato il principio di diritto secondo cui “Anche rispetto alla domanda proposta da lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente
e diretta alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione, operano in modo alternativo e concorrente tutti e tre i fori previsti dall'art. 413 cod. proc. civ., dovendosi stabilire un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, la cui costituzione rappresenti tuttavia l'oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie, con la conseguenza, da un lato, che il primo dei fori indicati dalla norma va identificato in relazione alla sede dell'ufficio del lavoro che ha emesso il provvedimento di avviamento (atto che, pur non determinando "de jure" il sorgere del rapporto, è il titolo costitutivo dell'obbligo del datore di lavoro) e, dall'altro, che è consentita l'utilizzazione anche del foro della dipendenza aziendale, in relazione alla quale il servizio del collocamento, nella sua competente articolazione locale, ha emesso quel provvedimento”.
Si osserva, inoltre, al fine di stabilire, agli effetti dell'art. 413 comma 5 cpc, un'equazione tra il rapporto di lavoro già costituito e il rapporto di lavoro virtuale
(Cass. 10697/2015), che è documentato che la sede di lavoro nella quale l'appellante sarebbe stato assunto, nel caso di esito positivo della procedura, sarebbe ricaduta nell'ambito territoriale del circondario del Tribunale di Siracusa, posto che nella lettera di convocazione del 3.9.2019 l'Amministrazione precisava:
“Successivamente all'acquisizione dell'idoneità all'assunzione… la S.V. sarà assegnata in una sede di servizio nella Provincia di Siracusa”.
4.Dovendo quindi questa Corte pronunciare nel merito della domanda - non rientrando l'accoglimento del motivo sulla competenza territoriale del Tribunale nei casi di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. - si osserva che è pacifico che l'appellante ha reso false dichiarazioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dello stato di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000, avendo dichiarato di non avere subìto condanne penali mentre, come affermato anche nello stesso atto di appello, erano stati emessi a suo carico due decreti penali di condanna e due sentenze di applicazione pena, tutti per il reato di ricettazione;
è altrettanto pacifico che, a prescindere dalle risultanze formali del casellario giudiziale reso al cittadino, l'appellante è stato attinto dai richiamati provvedimenti penali, come ammesso anche nell'atto di appello e documentalmente dimostrato dalla parte appellata mediante la produzione del certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica di
Siracusa all'Amministrazione.
4.1 Quanto al primo aspetto, si rileva che la falsa autocertificazione produce automaticamente l'effetto caducatorio in virtù delle disposizioni legislative contenute nel DPR n. 445 del 2000, non in quanto sia violato il vincolo fiduciario, ma in quanto la falsità della dichiarazione rende palese la mancanza del requisito oggettivo richiesto per l'assunzione.
La produzione di dichiarazioni non veritiere è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Sicché, prima che il contratto sia stipulato, rendono legittimo il rifiuto all'assunzione per la mancanza del requisito richiesto. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. civile sez. lav. n.
32574/2021 e altre pronunce ivi richiamate) che questa Corte condivide “Il D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, art. 75 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) stabilisce che, in caso di "non veridicità del contenuto della dichiarazione", emersa in sede di controllo da parte dell'Amministrazione procedente, e ferma restando la rilevanza penale del fatto, con le relative conseguenze, "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera". Risulta chiaro, già ad una prima lettura della norma, che essa collega direttamente la sanzione della decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, e il provvedimento alla (non veritiera) dichiarazione resa, in quanto "emanato sulla base" della stessa. E' stato di conseguenza e ripetutamente precisato che la norma in questione si applica, nel settore del pubblico impiego privatizzato, allorquando
l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti l'assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A.; ciò che assume rilievo è, in altri termini, l'oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità): con la conseguenza che è la falsità di dati decisivi per l'assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione”.
La non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta infatti la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del
D.P.R. n. 445 del 2000, indipendentemente da ogni indagine circa l'elemento soggettivo del dichiarante, ponendosi non come sanzione, ma quale effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti: “La disposizione di cui all'art. 75 d.P.R. n. 445/2000 non disciplina una sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso. L'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) può essere rilevante sotto altri profili, quale la verifica della sussistenza di un eventuale reato, ma non rileva per le conseguenze decadenziali legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione. (cfr. Cass. 18719/2016).
Irrilevante pertanto è il riferimento alla propria buona fede fatto dall'appellante.
4.2. Sotto il diverso profilo della causa ostativa all'accesso all'impiego, premesso che il requisito della “buona condotta” di cui all'art. 2, n. 3, del d.p.r. n.
3 del 1957 è stato eliminato dalla legge n. 732 del 1984 e che attualmente in via generale operano i limiti previsti dall'art. 2, co. 3, del d.p.r. n. 487 del 1994, si osserva che per l'accesso ad alcuni particolari settori della PA operano limiti più stringenti, in considerazione delle particolari funzioni che si è chiamati a svolgere.
In particolare, l'art. 35, co. 6, del d. lgs. n. 165 del 2001 prevede che “ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Ministero degli affari della cooperazione internazionale e le CP_4
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile
e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni”; quest'ultima norma poi stabilisce che “per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria”; l'art. 16 legge 121/1981, a sua volta, al secondo comma prevede: “Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia…” ; l'art. 2, co. 2 lett. b-bis) del d. lgs. n. 160 del 2006 ha previsto che per l'accesso alla magistratura ordinaria
- e quindi agli altri impieghi che richiedono analoghi requisiti in forza dei succitati richiami normativi, tra cui quello oggetto di causa - il candidato deve “essere di condotta incensurabile”.
Come rilevato da Cass. n. 30577/2024, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “quelle richieste per l'accesso alla magistratura ordinaria, sono «qualità morali e di condotta» (art. 26 legge 53/1989cit.) che … esprimono, pur nell'ampiezza del concetto, un giudizio più generale sulle modalità di comportamento nell'ambito della collettività e costituiscono il parametro dirimente per l'accesso a impieghi come quello oggetto di causa anche per l'esigenza (Cons. Stato, sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5817; Cons, Stato, sez. II, 17 gennaio 2023, n. 605) di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che devono contraddistinguere le future funzioni”.
La stessa pronuncia afferma che il giudizio sulle qualità morali e di condotta addirittura prescinde dalle condanne penali, perché attiene alla “incensurabilità” della condotta stessa, che è concetto diverso e più ampio e che non può ritenersi sussistente nel caso di specie, essendo stata accertata, con provvedimenti definitivi, la responsabilità dell'appellante per il reato di ricettazione da due decreti penali di condanna e avendo lo stesso appellante patteggiato due volte la pena per il medesimo reato.
5. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 4.996,00. A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott.ssa Elvira Maltese Presidente
dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 95/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Giorgio Spatola;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del , rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, Controparte_2
dall'Avvocatura dello Stato di Catania;
Appellato
OGGETTO: avviamento obbligatorio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto il 21.11.2019 al Tribunale di Siracusa, Parte_1
chiedeva di disporre in via preliminare e d'urgenza la propria immediata assunzione nei ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria come soggetto disabile ai sensi della legge n. 68/99, essendo risultato idoneo all'esito del colloquio sostenuto o, in subordine, di sospendere l'assunzione di altri in sua sostituzione;
nel merito, di dichiarare illegittimo il rifiuto dell'Amministrazione Penitenziaria, con conseguente ordine di procedervi con effetto dalla comunicazione dell'idoneità, avvenuta il 13.9.2019, e condanna al pagamento delle retribuzioni dovute dalla stessa data. Chiedeva altresì di condannare l'Amministrazione a versargli “un'indennità” a titolo di risarcimento del danno morale subito.
A sostegno del ricorso esponeva di essere stato avviato dal Pt_1 CP_3
di Siracusa - essendo il primo nella graduatoria dei “disabili per la
[...]
qualifica di impiegato d'ordine” relativa all'anno 2016 - per partecipare alla selezione di un'unità da adibire alle mansioni di “Operatore – Area II F1 – categoria giuridica B1” presso il Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria, che lo convocava, in Roma, per il giorno 11.09.2019 ai fini dell'accertamento dell'idoneità a svolgere le mansioni. Allegava che, prima del colloquio, in data 3.09.2019, aveva inviato la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà nella quale, tra l'altro, aveva dichiarato “…di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti…”; che il colloquio aveva avuto esito positivo;
che, tuttavia, con successiva nota del
23.09.2019 l'Amministrazione aveva comunicato che “…All'esito degli accertamenti previsti dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 su quanto dichiarato dalla
S. V. il 03.09.2019, sono emersi provvedimenti, per i reati di cui art. 648 del c.p. senza che la S.V. ne facesse menzione…Posto quanto sopra, non può darsi corso all'assunzione della S. V. nei ruoli di questo Dipartimento…”; che di conseguenza aveva richiesto alla Procura della Repubblica di Siracusa il certificato dei carichi pendenti e quello generale del Casellario Giudiziale, i quali davano entrambi esito negativo;
che aveva invitato, pertanto, l'Amministrazione
a rivedere, in autotutela, le proprie determinazioni, ma la stessa ribadiva l'applicabilità delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e rilevava che ricorrevano le condizioni ostative all'assunzione di cui all'art. 35 comma 6 d.lgs. 165/2001.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, rigettata l'istanza cautelare, con sentenza n. 1164/2022, pubblicata il 17.11.2022, dichiarava la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Roma, ma, al contempo, dichiarava anche l'infondatezza nel merito della domanda, compensando le spese di lite.
Il decidente, atteso che domanda attorea mirava a far sorgere un rapporto di lavoro ancora inesistente, non riteneva applicabili al caso in esame i criteri di competenza di cui all'art. 413 commi 2 e 5 c.p.c. e declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Roma.
Riteneva poi non contestato l'assunto che il avesse riportato quattro Pt_1
condanne penali, tutte per il medesimo reato di ricettazione (art. 648 c.p.), come risultante dal certificato del casellario giudiziale prodotto dall'Amministrazione.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 13.2.2023, proponeva appello
; resisteva al gravame il . Parte_1 CP_1
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Roma.
Rileva che, nel caso di specie, si tratta dell'assunzione di un disabile dagli elenchi del di Siracusa, da adibire alle mansioni di operatore Controparte_3
Area II, F1, categoria B1, a copertura degli obblighi occupazionali previsti dalla
L. n. 68/99 presso la Casa Circondariale di Siracusa.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. 11043/2001), secondo la quale “per la determinazione del Foro del luogo di insorgenza del rapporto di lavoro, doveva intendersi, in caso di avviamento obbligatorio, ai sensi della L. n. 482/68, quello del “…luogo in cui è avvenuto l'avviamento o si trovi la dipendenza dell'azienda presso la quale avrebbe dovuto costituirsi il rapporto di lavoro…”, afferma che la tutela delle persone invalide prevista dalla suddetta legge nel sistema di collocamento obbligatorio ha come presupposto indefettibile l'assunzione nella provincia di appartenenza, così da evitare che i lavoratori appartenenti alle categorie protette siano costretti a lavorare in una provincia diversa da quella in cui risiedono, con conseguente illegittimità della relativa assunzione.
2.Con il secondo motivo di appello si duole della valutazione di infondatezza nel merito della domanda, effettuata dal primo decidente, nonostante la propria dichiarata incompetenza.
Deduce che, essendosi dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Roma il giudice non poteva spingersi a valutazioni di merito, ma era tenuto a rispettare il principio costituzionale del Giudice naturale precostituito per legge.
Sostiene, altresì, che nel merito la domanda dell'odierno appellante meritava accoglimento. Rileva, infatti, che all'esito della prova sostenuta l'11.09.2019 egli era risultato idoneo all'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione e che le dichiarazioni rese in fase di colloquio erano conformi ai certificati del Casellario
Giudiziale e dei carichi pendenti, che riportavano rispettivamente le diciture
“nulla” e “non risultano carichi pendenti”.
Con riferimento al possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'assunzione, ossia moralità e condotta incensurabile, rileva che per costante giurisprudenza esso deve essere oggetto di adeguata valutazione in relazione alla concreta situazione di fatto. Evidenzia, a tal fine, che nel caso di specie nessun rilievo poteva attribuirsi alle remote condanne penali, trattandosi di assunzione di un disabile, ai sensi della L. n. 68/ 99, da adibire alle mansioni di “operatore Area II F1 – categoria B1”, cioè di mera collaborazione amministrativa e/o tecnica, quali attività di smistamento di telecomunicazioni per mezzo di una postazione telefonica, attività di reperimento, riordino ed elementare classificazione dei fascicoli, atti e documenti, attività di manutenzione e riparazione di guasti con l'utilizzo di apparecchiature di tipo semplice.
Rileva, ancora, di avere 57 anni e di essere iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio sin dal 17.10.1987 con una percentuale di invalidità pari al 75%, di essere idoneo all'assunzione e di essere stato escluso per reati commessi nel 2002
e 2003, per avere tentato, in buona fede, di incassare assegni ricevuti per lavori effettuati, assegni risultati poi rubati.
3.Il primo motivo di appello è fondato, dovendosi affermare la competenza del tribunale adito.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - nella pronuncia correttamente richiamata dall'appellante (ord. 11043/2001), peraltro ribadita nella successiva ord. N. 16536/2002 – hanno affermato il principio di diritto secondo cui “Anche rispetto alla domanda proposta da lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente
e diretta alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione, operano in modo alternativo e concorrente tutti e tre i fori previsti dall'art. 413 cod. proc. civ., dovendosi stabilire un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, la cui costituzione rappresenti tuttavia l'oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie, con la conseguenza, da un lato, che il primo dei fori indicati dalla norma va identificato in relazione alla sede dell'ufficio del lavoro che ha emesso il provvedimento di avviamento (atto che, pur non determinando "de jure" il sorgere del rapporto, è il titolo costitutivo dell'obbligo del datore di lavoro) e, dall'altro, che è consentita l'utilizzazione anche del foro della dipendenza aziendale, in relazione alla quale il servizio del collocamento, nella sua competente articolazione locale, ha emesso quel provvedimento”.
Si osserva, inoltre, al fine di stabilire, agli effetti dell'art. 413 comma 5 cpc, un'equazione tra il rapporto di lavoro già costituito e il rapporto di lavoro virtuale
(Cass. 10697/2015), che è documentato che la sede di lavoro nella quale l'appellante sarebbe stato assunto, nel caso di esito positivo della procedura, sarebbe ricaduta nell'ambito territoriale del circondario del Tribunale di Siracusa, posto che nella lettera di convocazione del 3.9.2019 l'Amministrazione precisava:
“Successivamente all'acquisizione dell'idoneità all'assunzione… la S.V. sarà assegnata in una sede di servizio nella Provincia di Siracusa”.
4.Dovendo quindi questa Corte pronunciare nel merito della domanda - non rientrando l'accoglimento del motivo sulla competenza territoriale del Tribunale nei casi di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. - si osserva che è pacifico che l'appellante ha reso false dichiarazioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dello stato di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000, avendo dichiarato di non avere subìto condanne penali mentre, come affermato anche nello stesso atto di appello, erano stati emessi a suo carico due decreti penali di condanna e due sentenze di applicazione pena, tutti per il reato di ricettazione;
è altrettanto pacifico che, a prescindere dalle risultanze formali del casellario giudiziale reso al cittadino, l'appellante è stato attinto dai richiamati provvedimenti penali, come ammesso anche nell'atto di appello e documentalmente dimostrato dalla parte appellata mediante la produzione del certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica di
Siracusa all'Amministrazione.
4.1 Quanto al primo aspetto, si rileva che la falsa autocertificazione produce automaticamente l'effetto caducatorio in virtù delle disposizioni legislative contenute nel DPR n. 445 del 2000, non in quanto sia violato il vincolo fiduciario, ma in quanto la falsità della dichiarazione rende palese la mancanza del requisito oggettivo richiesto per l'assunzione.
La produzione di dichiarazioni non veritiere è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Sicché, prima che il contratto sia stipulato, rendono legittimo il rifiuto all'assunzione per la mancanza del requisito richiesto. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. civile sez. lav. n.
32574/2021 e altre pronunce ivi richiamate) che questa Corte condivide “Il D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, art. 75 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) stabilisce che, in caso di "non veridicità del contenuto della dichiarazione", emersa in sede di controllo da parte dell'Amministrazione procedente, e ferma restando la rilevanza penale del fatto, con le relative conseguenze, "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera". Risulta chiaro, già ad una prima lettura della norma, che essa collega direttamente la sanzione della decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, e il provvedimento alla (non veritiera) dichiarazione resa, in quanto "emanato sulla base" della stessa. E' stato di conseguenza e ripetutamente precisato che la norma in questione si applica, nel settore del pubblico impiego privatizzato, allorquando
l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti l'assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A.; ciò che assume rilievo è, in altri termini, l'oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità): con la conseguenza che è la falsità di dati decisivi per l'assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione”.
La non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta infatti la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del
D.P.R. n. 445 del 2000, indipendentemente da ogni indagine circa l'elemento soggettivo del dichiarante, ponendosi non come sanzione, ma quale effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti: “La disposizione di cui all'art. 75 d.P.R. n. 445/2000 non disciplina una sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso. L'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) può essere rilevante sotto altri profili, quale la verifica della sussistenza di un eventuale reato, ma non rileva per le conseguenze decadenziali legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione. (cfr. Cass. 18719/2016).
Irrilevante pertanto è il riferimento alla propria buona fede fatto dall'appellante.
4.2. Sotto il diverso profilo della causa ostativa all'accesso all'impiego, premesso che il requisito della “buona condotta” di cui all'art. 2, n. 3, del d.p.r. n.
3 del 1957 è stato eliminato dalla legge n. 732 del 1984 e che attualmente in via generale operano i limiti previsti dall'art. 2, co. 3, del d.p.r. n. 487 del 1994, si osserva che per l'accesso ad alcuni particolari settori della PA operano limiti più stringenti, in considerazione delle particolari funzioni che si è chiamati a svolgere.
In particolare, l'art. 35, co. 6, del d. lgs. n. 165 del 2001 prevede che “ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
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amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile
e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni”; quest'ultima norma poi stabilisce che “per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria”; l'art. 16 legge 121/1981, a sua volta, al secondo comma prevede: “Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia…” ; l'art. 2, co. 2 lett. b-bis) del d. lgs. n. 160 del 2006 ha previsto che per l'accesso alla magistratura ordinaria
- e quindi agli altri impieghi che richiedono analoghi requisiti in forza dei succitati richiami normativi, tra cui quello oggetto di causa - il candidato deve “essere di condotta incensurabile”.
Come rilevato da Cass. n. 30577/2024, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “quelle richieste per l'accesso alla magistratura ordinaria, sono «qualità morali e di condotta» (art. 26 legge 53/1989cit.) che … esprimono, pur nell'ampiezza del concetto, un giudizio più generale sulle modalità di comportamento nell'ambito della collettività e costituiscono il parametro dirimente per l'accesso a impieghi come quello oggetto di causa anche per l'esigenza (Cons. Stato, sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5817; Cons, Stato, sez. II, 17 gennaio 2023, n. 605) di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che devono contraddistinguere le future funzioni”.
La stessa pronuncia afferma che il giudizio sulle qualità morali e di condotta addirittura prescinde dalle condanne penali, perché attiene alla “incensurabilità” della condotta stessa, che è concetto diverso e più ampio e che non può ritenersi sussistente nel caso di specie, essendo stata accertata, con provvedimenti definitivi, la responsabilità dell'appellante per il reato di ricettazione da due decreti penali di condanna e avendo lo stesso appellante patteggiato due volte la pena per il medesimo reato.
5. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 4.996,00. A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese