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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…2413 /2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2413/2021 R.G.,
promossa da
(C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
TASSONE BRUNO
PARTE APPELLANTE
contro OGGETTO: (C.F. ), con l'avv. CASTIONI SPEDIZIONE- CP_1 P.IVA_1
MATTEO CP_2
INTERNAZIONALE, PARTE APPELLATA
, Controparte_3
CONCLUSIONI:
..) CP_4
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data 10.10.2024, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 13.1.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, in qualità di cessionaria del credito, ha chiesto la riforma della sentenza della sentenza 859/2020 del giudice di pace, con la quale era stata rigettata la richiesta di condanna al pagamento del risarcimento dovuto ai cedenti a seguito di ritardo del vettore convenuto, avendo accolto il giudice di prime cure l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, articolata dalla convenuta odierna appellata.
Nelle more del procedimento di impugnazione, parte appellata ha rinunciato all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, accolta in primo grado, ma ha insistito per il rigetto nel merito dell'appello, osservando come, fin dalla costituzione in primo grado, la compagnia avesse dedotto che il ritardo nella effettuazione del volo era stato cagionato dalla necessità di garantire l'incolumità dei passeggeri, e, in particolare, dalla necessità, dovuta a maltempo, di dirottare il velivolo su altro aeroporto.
Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti.
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno articolata dalla cedente, odierna parte appellante.
Deve osservarsi, infatti, che, come puntualmente dedotto dalla compagnia e già tempestivamente allegato nella comparsa di costituzione in primo grado (cfr. fascicolo di primo grado prodotto in appello), risulta dagli atti del fascicolo che “ … in data 15 agosto
2018, il volo FR 9779 su cui erano prenotati i passeggeri veniva cancellato (e successivamente riprogrammato con partenza dall'aeroporto di Bari) a causa delle avverse condizioni metereologiche presenti sull'aeroporto di Brindisi, in particolare a causa delle piogge e dei temporali che si abbattevano sullo scalo
(docc. 19-24). Tale circostanza veniva espressamente confermata
2 dalla dichiarazione dell'Aeroporto di Brindisi che attestava e certificava che il volo: “è stato cancellato per avverse condizioni meteo sullo scalo di Brindisi” (doc. 6). Se ciò non fosse sufficiente, occorre evidenziare che il volo che ci occupa avrebbe dovuto essere operato dall'aeromobile contraddistinto con la sigla EI-DWD eseguendo il volo immediatamente precedente (FR 9778), era costretto al dirottamento a causa dell'impossibilità di garantire un atterraggio in sicurezza a Brindisi e dirottato sull'aeroporto di Bari
(doc. 23). …” (così, la comparsa di costituzione in appello).
Tali allegazioni non sono state oggetto di contestazione.
Deve essere, quindi, rigettata la domanda di pagamento articolata dalla parte appellante.
Sussistono i presupposti, avuto riguardo ai diversi orientamenti giurisprudenziali che nel tempo si sono succeduti in ordine alla questione della giurisdizione su vicende analoghe a quella per cui è causa, e che da ultimo hanno trovato composizione nella recentissima sentenza resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, n.
8802/2025, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta l'appello e rigetta la domanda di pagamento articolata dalla parte appellante.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per la condanna della parte appellante al pagamento del doppio contributo unificato.
3 Così deciso in Pisa, il 09/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
4
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…2413 /2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2413/2021 R.G.,
promossa da
(C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
TASSONE BRUNO
PARTE APPELLANTE
contro OGGETTO: (C.F. ), con l'avv. CASTIONI SPEDIZIONE- CP_1 P.IVA_1
MATTEO CP_2
INTERNAZIONALE, PARTE APPELLATA
, Controparte_3
CONCLUSIONI:
..) CP_4
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data 10.10.2024, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 13.1.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, in qualità di cessionaria del credito, ha chiesto la riforma della sentenza della sentenza 859/2020 del giudice di pace, con la quale era stata rigettata la richiesta di condanna al pagamento del risarcimento dovuto ai cedenti a seguito di ritardo del vettore convenuto, avendo accolto il giudice di prime cure l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, articolata dalla convenuta odierna appellata.
Nelle more del procedimento di impugnazione, parte appellata ha rinunciato all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, accolta in primo grado, ma ha insistito per il rigetto nel merito dell'appello, osservando come, fin dalla costituzione in primo grado, la compagnia avesse dedotto che il ritardo nella effettuazione del volo era stato cagionato dalla necessità di garantire l'incolumità dei passeggeri, e, in particolare, dalla necessità, dovuta a maltempo, di dirottare il velivolo su altro aeroporto.
Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti.
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno articolata dalla cedente, odierna parte appellante.
Deve osservarsi, infatti, che, come puntualmente dedotto dalla compagnia e già tempestivamente allegato nella comparsa di costituzione in primo grado (cfr. fascicolo di primo grado prodotto in appello), risulta dagli atti del fascicolo che “ … in data 15 agosto
2018, il volo FR 9779 su cui erano prenotati i passeggeri veniva cancellato (e successivamente riprogrammato con partenza dall'aeroporto di Bari) a causa delle avverse condizioni metereologiche presenti sull'aeroporto di Brindisi, in particolare a causa delle piogge e dei temporali che si abbattevano sullo scalo
(docc. 19-24). Tale circostanza veniva espressamente confermata
2 dalla dichiarazione dell'Aeroporto di Brindisi che attestava e certificava che il volo: “è stato cancellato per avverse condizioni meteo sullo scalo di Brindisi” (doc. 6). Se ciò non fosse sufficiente, occorre evidenziare che il volo che ci occupa avrebbe dovuto essere operato dall'aeromobile contraddistinto con la sigla EI-DWD eseguendo il volo immediatamente precedente (FR 9778), era costretto al dirottamento a causa dell'impossibilità di garantire un atterraggio in sicurezza a Brindisi e dirottato sull'aeroporto di Bari
(doc. 23). …” (così, la comparsa di costituzione in appello).
Tali allegazioni non sono state oggetto di contestazione.
Deve essere, quindi, rigettata la domanda di pagamento articolata dalla parte appellante.
Sussistono i presupposti, avuto riguardo ai diversi orientamenti giurisprudenziali che nel tempo si sono succeduti in ordine alla questione della giurisdizione su vicende analoghe a quella per cui è causa, e che da ultimo hanno trovato composizione nella recentissima sentenza resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, n.
8802/2025, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta l'appello e rigetta la domanda di pagamento articolata dalla parte appellante.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per la condanna della parte appellante al pagamento del doppio contributo unificato.
3 Così deciso in Pisa, il 09/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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