TRIB
Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/10/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 5520/2024 promosso ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n.
115/2002 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIUSTI Parte_1 C.F._1
GIORGIO, dell'Avv. GIUSTI GUIDO e dell'Avv. BARILA' MARIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Barilà Mario in Vicenza, Contrà della Misericordia n. 12
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CAPUIS GIORGIO Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia – Mestre, Via Verdi n. 33
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIARETTA Controparte_2 C.F._3
CO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, via San Biagio n. 25
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CARRETTA Parte_2 C.F._4
RENATO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Contrà Porti n. 13,
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_3 C.F._5
AS PI RL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Piazza
Duomo n. 5
(C.F. . ), con il patrocinio dell'Avv. RODELLA Controparte_3 C.F._6
AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Contrà Santa Barbara n. 27
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di discussione pagina 1 di 9 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2024 proponeva opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CT Ing.
AR. (d'ora in avanti, anche solo il CT), a lei comunicato dalla Cancelleria del Controparte_1
Tribunale in data 06.12.2024 (doc. A ricorrente), emesso nel giudizio di merito iscritto innanzi a questo
Tribunale al n. R.G. 4163/2022.
Il giudizio così promosso veniva iscritto al n. R.G. 5520/2024.
1.1. Con decreto del 10.01.2025, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del CT (che si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso) e delle ulteriori parti del giudizio di merito
( , e ), che si costituivano Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Controparte_3 parimenti in giudizio, rimettendosi a giustizia quanto alla domanda spiegata dalla ricorrente.
1.2. All'esito dell'udienza del 22.04.2025, con ordinanza del 24.04.2025 veniva assegnato termine a parte attrice per il deposito degli allegati della relazione peritale e il giudizio veniva quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1.3. All'udienza del 20.06.2025, all'uopo fissata, le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
La ricorrente, in particolare, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già spiegate nel ricorso introduttivo, che qui si ritrascrivono: “sospendere il presente giudizio fino all'esito di quello pendente avanti il Tribunale di Vicenza al n. 4163/2022 R. G. – Giudice dott. Massimiliano De
Giovanni, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- in via principale: salva ed impregiudicata ogni definitiva decisione all'esito dell'istanza di revoca del CT e del giudizio pendente, liquidare il compenso del C.T.U. nella complessiva somma di € 16.537,27, ovvero nella diversa misura che si riterrà dovuta in termini di congruità, senza l'applicazione di alcuna maggiorazione ex art. 52 D.P.R.
30 maggio 2002, n.115, in ogni ipotesi inferiore all'importo liquidato, per tutti i motivi dedotti in narrativa, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- in via istruttoria: si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della causa pendente avanti il Tribunale di Vicenza al n. 4163/2022 R.G. Si chiede disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'arch. di tutta la Persona_1 documentazione in suo possesso, ove non allegata in atti e, nello specifico, elaborati e rilievi dei beni immobili oggetto del giudizio, mappe catastali, indicazioni delle difformità urbanistiche a supporto della relativa dichiarazione circa la loro esistenza espressa nella bozza peritale, ed in ogni caso quelle acquisizioni proprie o derivanti da pubblici uffici inerenti al caso, di evidente assoluta rilevanza al fine delle valutazioni delle prestazioni e, quindi, della liquidazione a favore dell'arch. (…) Controparte_1
pagina 2 di 9 Con vittoria nelle spese e nei compensi”.
Il CT si riportava a propria volta alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, come segue: “rigettarsi le domande ed eccezioni avversarie e per l'effetto confermarsi il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal giudice Dott. De Giovanni, dichiarando lo stesso esecutivo;
accertarsi e dichiararsi la fondatezza della liquidazione del credito del professor contenuta nel CP_1 decreto emesso dal giudice Dott. De Giovanni;
in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da parte ricorrente, quantificare il compenso dovuto al professor CP_1
secondo diritto, e comunque con applicazione dell'art. 52 d.m. 30.5.2002 In ogni caso con
[...] vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Su tali conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3
c.p.c.
*
2. Va preliminarmente rilevato che la ricorrente ha chiesto la sospensione del presente giudizio nell'attesa della definizione del giudizio di merito iscritto al n. R.G. 4163/2022.
In proposito, varrà segnalare che tra i due giudizi non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, dal momento che il presente giudizio ha ad oggetto la verifica della legittimità di un provvedimento sì emesso nel giudizio iscritto al n. R.G. 4163/2022, ma esecutivo ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. n.
115/2002, passibile di passare in giudicato se non opposto (Cass. civ. n. 4545/2017, tra le molte) e per l'appunto soggetto (esclusivamente) all'opposizione di cui all'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002: un provvedimento, detto altrimenti, il cui perfezionamento e la cui efficacia non dipendono dalla conclusione e dall'esito del giudizio di merito.
L'istanza di sospensione va dunque rigettata.
2.1. Va parimenti rigettata l'istanza avanzata dalla ricorrente per l'acquisizione dell'intero fascicolo del giudizio iscritto al n. R.G. 4163/2022.
Posto che ai sensi dell'art. 15, co. 5 del D. Lgs. n. 150/2011 nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico è possibile l'acquisizione anche ex officio degli atti, dei documenti e delle informazioni rilevanti ai fini della decisione, la presente decisione può essere assunta avendo riguardo al contenuto della relazione peritale predisposta dal CT e ai relativi allegati - non avendo per altro la ricorrente precisato quale atto o documento o informazione del giudizio di merito avrebbe potuto specificamente rilevare ai fini che qui ci occupano.
2.2. Il giudizio di opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 non può d'altro canto divenire
“luogo” di sindacato, nel merito, della bontà, o meno, delle conclusioni rassegnate dal CT - e ciò in ossequio al principio per il quale “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a pagina 3 di 9 favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale”, essendo per conto esclusa dall'accertamento “la valutazione circa
l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede” (Cass. civ. n. 36396/2021).
Quanto ora rilevato conduce, allora, al rigetto dell'ulteriore istanza avanzata dalla ricorrente, che ha invocato l'art. 210 c.p.c. per ottenere dall'AR. (già nominato CT nel Persona_2 giudizio di merito e poi revocato, con conseguente nomina dell'Ing. AR. : tanto si apprende CP_1 dagli atti delle parti e trova conferma nel decreto di sostituzione del CT emesso nel giudizio di merito in data 25.03.2024: doc. 6 l'esibizione di “tutta la documentazione in suo possesso, Controparte_2 ove non allegata in atti e, nello specifico, elaborati e rilievi dei beni immobili oggetto del giudizio, mappe catastali, indicazioni delle difformità urbanistiche a supporto della relativa dichiarazione circa la loro esistenza espressa nella bozza peritale, ed in ogni caso quelle acquisizioni proprie o derivanti da pubblici uffici inerenti al caso, di evidente assoluta rilevanza al fine delle valutazioni delle prestazioni e, quindi, della liquidazione a favore dell'AR. ” (così la ricorrente, nelle Controparte_1 conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo).
Si tratta di istanza che la ricorrente ha avanzato in relazione alle generiche deduzioni di cui al ricorso introduttivo, ove si legge che il CT nell'effettuazione dell'accertamento peritale potrebbe forse aver recepito “anche solo in parte l'attività dell'arch. , il quale, in ogni caso, aveva Per_1 attribuito al compendio immobiliare oggetto di causa un valore inferiore rispetto a quello stimato dal
CT (ricorso, pagg. 2 e 4).
L'una deduzione, al pari dell'altra non rilevano ai fini della decisione.
Sarebbe stato in effetti onere della ricorrente allegare, qui, se e come il CT si sia avvalso dell'operato del precedente consulente tecnico, in modalità tale da giustificare una decurtazione del suo compenso (questa la tesi della ricorrente). Tale onere non è stato in alcun modo assolto e ciò rende l'istanza ex art. 210 c.p.c. manifestamente esplorativa.
D'altro canto, è agevole rilevare che le conclusioni rassegnate da un consulente tecnico revocato
(e che per questo non ha depositato in giudizio alcuna relazione) non possono aver alcun rilievo nel presente giudizio e, a fortiori, non possono qui valere quale parametro di valutazione dell'operato del resistente.
L'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dalla ricorrente va dunque rigettata.
* pagina 4 di 9 3. Nel merito, il ricorso merita accoglimento, per le ragioni e nei limiti che verranno ora indicati.
3.1. Il Giudice ha affidato al CT l'incarico di predisporre un progetto divisionale dei beni in comunione tra le parti e, dunque, di procedere preliminarmente alla stima del valore dei beni (doc. 6 resistente ). CP_1
3.2. In ossequio ai principi sopra rammentati, quanto alla valutazione dell'operato del CT va qui rilevato che l'Ing. AR. ha svolto tutti gli accertamenti a lui affidati dal Giudice, licenziando CP_1 una relazione che ha fornito risposta a tutti i quesiti a lui sottoposti.
Diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, dunque, la relazione peritale non può dirsi incompleta in ragione del fatto che il CT avrebbe delineato un solo progetto divisionale “senza individuare alcuna possibile alternativa” e non avrebbe proceduto ai frazionamenti e ad ulteriori adempimenti in tesi prodromici alla trascrizione della sentenza (ricorso, pagg. 3 e 8). Il Giudice, infatti, ha affidato al CT l'incarico di predisporre “uno o più progetti divisionali” e, al contempo, non ha affidato al CT lo svolgimento di nessun'altra operazione e adempimento in tesi prodromici alla futura trascrizione della sentenza.
3.3. Ciò detto, i compensi spettanti al CT vanno liquidati in applicazione dell'art. 13, co. 1 delle Tabelle allegate al D.M 30 maggio 2002 – essendo quella di stima l'attività svolta dal CT in maniera preponderante.
Nel decreto impugnato, i compensi sono stati in effetti liquidati in applicazione dell'art. 13, co.
1, computando, tuttavia, uno specifico compenso per molte delle unità immobiliari facenti parte del complessivo compendio oggetto della domanda di divisione.
Si tratta di modalità di determinazione del compenso che merita riforma, in ragione del fatto che essa finisce per scindere in uno fascio di accertamenti distinti un accertamento che, per contro, è stato e deve essere qui valutato come unitario.
Secondo consolidato approdo interpretativo, in effetti, “in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi” (cui corrisponde l'unitarietà, o meno, del compenso da liquidare in favore del CT) “dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario” - sì che “ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l'indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive (…) l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari pagina 5 di 9 rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni”
(Cass. civ. n. 28417/2018).
Tale principio, calato nella fattispecie dell'accertamento peritale avente ad oggetto la stima del valore di una pluralità di beni, conduce all'affermazione dell'ulteriore principio per il quale “in favore del consulente tecnico cui sia stato affidato l'incarico di procedere ad attività di estimo di più immobili si deve liquidare (…) un compenso che faccia riferimento all'importo stimato diviso per scaglioni”, con la precisazione che laddove la stima abbia ad oggetto “immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, l'importo stimato atterrà alla stima cumulativa dell'insieme, mentre, in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi dovrà procedersi ad un'autonoma determinazione”
(Cass. civ. n. 6892/2009).
3.4. Ebbene, nel caso di specie il CT è stato incaricato di stimare il valore di beni immobili sì numerosi, ma agevolmente raggruppabili in gruppi omogenei.
Secondo quanto consta dalla relazione peritale, in effetti, il CT ha stimato:
i) quanto al c.d. Blocco 1 (comprensivo di beni tutti siti in Vicenza, alla via Vittorio Veneto): 3 uffici e
1 appartamento posti in un medesimo edificio, “con le relative parti comuni e area verde”, e “alcuni posti auto non accatastati” (relazione, pag. 10);
ii) quanto al c.d. Blocco 2 (comprensivo di beni tutti siti in Vicenza, “con doppio affaccio in Via
Vittorio Veneto e Via Contrà Canove Nuove”): 3 uffici e 3 appartamenti posti in un medesimo edificio e 4 garage (relazione, pagg. 10 e 11);
iii) quanto al c.d. Blocco 3 (esso stesso comprensivo di beni tutti siti in Vicenza, “con doppio affaccio in Via Vittorio Veneto e Via Contrà Canove Nuove”): 2 uffici e 3 appartamenti posti in un medesimo edificio, 3 garage e 2 locali censiti quali depositi (relazione, pagg. 10 e 11); iv) quanto al c.d. Blocco 4 (comprensivo di beni posti nelle vicinanze dei precedenti: si legge infatti nella relazione, alla pag. 8, che tutti i beni di causa sono “associabili” a 3 indirizzi nel centro storico di
Vicenza: via Contrà Canove n. 17, via Vittorio Veneto n. 33-35, via Vittorio Veneto n. 58): 13 garage;
v) quanto al c.d. Blocco 5: 5 fondi catastalmente qualificati quali bosco ceduo e prato (relazione, pag.
12).
Si legge nella relazione peritale, alla pag. 14, che il CT, all'esito dell'incontro del 9 luglio
2024 (che, per quanto consta, è avvenuto dopo l'effettuazione di 3 sopralluoghi, in data 19.04.2024, nel giugno del 2024 e nel luglio del 2024: relazione, pag. 4) ha stabilito:
- di quantificare in euro 2.500 m/q il valore dell'unico appartamento di cui al Blocco 1;
- di quantificare in euro 1.800 / 2.300 m/q il valore degli ulteriori appartamenti e degli uffici di cui al pagina 6 di 9 Blocco 1, al Blocco 2 e al Blocco 3;
- di stimare “non più a mq ma a corpo” tutti i garage e i posti auto di cui ai Blocchi 1, 2, 3 e 4.
Il predetto rilievo conferma che la stima dei beni immobili è stata operata dal CT effettuando, previamente, una valutazione della posizione, delle caratteristiche e dello stato manutentivo degli edifici cui afferiscono i singoli cespiti (relazione, pagg. 16 e 17); addivenendo, quindi, ad un giudizio sintetico di stima degli edifici medesimi;
applicando poi per la quantificazione del valore dei singoli beni il criterio di stima così individuato.
Tanto equivale a dire che il CT ha valutato beni omogenei ed aventi caratteristiche analoghe.
3.5. Il compenso del CT per l'accertamento avente ad oggetto la stima del valore dei beni va dunque quantificato applicando il criterio dettato dall'art. 13, co. 1 delle Tabelle, non certo avendo riguardo al complessivo valore del compendio (ciò comporterebbe, in effetti, il radicale svilimento dell'attività svolta dal CT), ma avendo riguardo a singoli raggruppamenti di beni omogenei.
In applicazione dell'art. 13, co. 1 delle Tabelle (e, in particolare, facendo applicazione del compenso massimo liquidabile a norma di tale articolo) e guardando ai valori di stima indicati nella relazione peritale alle pagg. 21 e ss., il compenso del CT va dunque quantificato:
1) quanto agli uffici di cui al Blocco 1, il cui valore è pari ad € 522.000,00: in € 2.271,76;
2) quanto all'appartamento di cui al Blocco 1, il cui valore è pari ad € 406.550,00: in € 2.167,68;
3) quanto ai posti auto di cui al Blocco 1, il cui valore è pari ad € 250.000,00: in € 1.980,45;
4) quanto alle residue aree di cui al Blocco 1, il cui valore è pari ad € 78.300,00: in € 957,15;
5) quanto agli appartamenti di Blocco 2, il cui valore è pari ad € 1.062.000,00: in € 2.271,76;
6) quanto agli uffici di cui al Blocco 2, il cui valore è pari ad € 563.800,00: in € 2.271,76;
7) quanto ai garage di cui al Blocco 2, il cui valore è pari ad € 240.000,00: in € 1.923,61;
8) quanto agli appartamenti di cui Blocco 3, il cui valore è pari ad € 706.900,00: in € 2.271,76;
9) quanto agli uffici di cui al Blocco 3, il cui valore è pari ad € 684.000,00: in € 2.271,76;
10) quanto ai garage e ai locali deposito di cui al Blocco 3, il cui valore è pari ad € 315.900: in €
2.081,83;
11) quanto ai garage di cui al Blocco 4, il cui valore è pari ad € 570.000,00: in € 2.271,76;
12) quanto ai beni di cui al Blocco 5, il cui valore è pari ad € 322.820,00: in € 2.088,39.
Si giunge, così, al complessivo importo di € 24.829,67, che la scrivente ritiene passibile di aumento nella misura del 50% a norma dell'art. 52, co. 1 del D.P.R. n. 115/2002, in ragione del fatto che, oggettivamente, il CT ha stimato un compendio immobiliare assai vasto, dall'ingente valore complessivo di € 5.722.270,00 (relazione, pag. 26).
Il compenso spettante al CT per l'accertamento avente ad oggetto la stima dei beni oggetto di pagina 7 di 9 causa va dunque quantificato in € 37.244,50 (importo, merita rilevarlo, la cui congruita può essere apprezzata anche sol considerando che esso è pari allo 0,65% del valore del compendio stimato).
*
4. Il compenso come ora liquidato non può essere ritenuto esaustivo.
4.1. Effettuata la stima dei beni, in effetti, il CT ha proceduto alla predisposizione di un progetto divisionale, a tal fine verificando (relazione, pag. 35 e ss.) le richieste avanzate dalle parti in giudizio;
gli accordi medio tempore intercorsi; le spese (sostenute e da sostenere) per migliorie degli immobili;
la conformità dei beni immobili.
Si è trattato di attività assai complessa e laboriosa, che il CT ha svolto anche con approccio marcatamente volto all'ascolto dei bisogni e delle richieste delle parti, coinvolte nella divisione di un vasto patrimonio di indubbio valore e pregio.
In relazione a tale attività va dunque liquidato uno specifico compenso.
4.2. Ciò detto, ritiene questo Giudice che alla liquidazione dell'ulteriore compenso debba addivenirsi non facendo partitamente applicazione dell'art. 12 delle Tabelle allegate al D.M. 30 maggio
2002 (applicato nel decreto opposto e che potrebbe invero essere pertinente alla sola attività di verifica della regolarità dei beni) e del criterio delle vacazioni (proposto dal CT quanto all'attività di effettiva predisposizione del progetto divisionale), poiché tanto equivarrebbe, nuovamente, a liquidare distinti compensi per accertamenti che, ancorché compositi, sono stati interconnessi e sostanzialmente unitari
(Cass. civ. n. 16768/2023).
Piuttosto, considerando che l'accertamento del CT è stato per l'appunto sostanzialmente unitario e che in esso l'attività preponderante è stata quella di stima, che ha fornito al CT il patrimonio di conoscenza che egli ha posto alla base della predisposizione del progetto divisionale, alla liquidazione dell'ulteriore compenso deve addivenirsi aumentando ai sensi dell'art. 52, co. 1 del D.P.R.
n. 115/2002 di un ulteriore 25% (e dunque quanto ad € 6.207,41) il compenso base già liquidato per l'attività di stima.
4.3. Si giunge, così, ad un complessivo compenso di € 43.451,92 (€ 24.829,67 + 75%).
*
5. In conclusione, per l'accertamento a lui affidato nel corso del giudizio iscritto al n. R.G.
4163/2022 e concluso con il deposito della relazione peritale del 30.11.2024, vanno liquidati in favore del CT Ing. AR. l'importo di € 315,00 per spese (nulla è stato opposto sul punto) e Controparte_1
l'importo di € 43.451,92 per compensi, oltre accessori di legge (importo, questo, che deve intendersi comprensivo di eventuali fondi spese già assegnati in corso di causa).
6. La predetta statuizione definisce il presente giudizio che verte, esclusivamente, sul decreto di pagina 8 di 9 liquidazione dei compensi e nel quale non possono dunque trovare ingresso accertamenti vertenti sugli effetti che la rideterminazione dei compensi liquidati in favore del CT può, o meno, dispiegare nei rapporti intercorrenti tra il CT medesimo e le parti su cui grava l'obbligo di pagare il suo compenso.
*
7. Il giudizio vede l'accoglimento della domanda della ricorrente (ma con liquidazione in favore del CT di un compenso ampiamente superiore rispetto a quello quantificato in ricorso) e, al contempo, la soccombenza della ricorrente sulle difese ed eccezioni tutte che ella ha spiegato al fine di introdurre nel presente giudizio un inammissibile sindacato sull'operato del CT – nonché al fine di introdurre nel presente giudizio nei confronti delle parti resistenti temi e questioni invero pacificamente afferenti al merito della causa iscritta al n. R.G. 4163/2022.
Tanto appalesa la sussistenza di giustificati motivi per addivenire alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 5520/2024:
1) accoglie parzialmente l'opposizione; per l'effetto,
2) liquida in favore del CT Ing. AR. per l'accertamento a lui affidato nel corso del Controparte_1 giudizio iscritto al n. R.G. 4163/2022, concluso con il deposito della relazione peritale del 30.11.2024,
l'importo di € 315,00 per spese e l'importo di € 43.451,92 per compensi, oltre accessori di legge
(importo da intendersi comprensivo di eventuali fondi spese già assegnati in corso di causa, da detrarre ove già corrisposti);
3) compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Vicenza, 18/10/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 5520/2024 promosso ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n.
115/2002 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIUSTI Parte_1 C.F._1
GIORGIO, dell'Avv. GIUSTI GUIDO e dell'Avv. BARILA' MARIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Barilà Mario in Vicenza, Contrà della Misericordia n. 12
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CAPUIS GIORGIO Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia – Mestre, Via Verdi n. 33
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIARETTA Controparte_2 C.F._3
CO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, via San Biagio n. 25
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CARRETTA Parte_2 C.F._4
RENATO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Contrà Porti n. 13,
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_3 C.F._5
AS PI RL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Piazza
Duomo n. 5
(C.F. . ), con il patrocinio dell'Avv. RODELLA Controparte_3 C.F._6
AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Contrà Santa Barbara n. 27
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di discussione pagina 1 di 9 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2024 proponeva opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CT Ing.
AR. (d'ora in avanti, anche solo il CT), a lei comunicato dalla Cancelleria del Controparte_1
Tribunale in data 06.12.2024 (doc. A ricorrente), emesso nel giudizio di merito iscritto innanzi a questo
Tribunale al n. R.G. 4163/2022.
Il giudizio così promosso veniva iscritto al n. R.G. 5520/2024.
1.1. Con decreto del 10.01.2025, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del CT (che si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso) e delle ulteriori parti del giudizio di merito
( , e ), che si costituivano Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Controparte_3 parimenti in giudizio, rimettendosi a giustizia quanto alla domanda spiegata dalla ricorrente.
1.2. All'esito dell'udienza del 22.04.2025, con ordinanza del 24.04.2025 veniva assegnato termine a parte attrice per il deposito degli allegati della relazione peritale e il giudizio veniva quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1.3. All'udienza del 20.06.2025, all'uopo fissata, le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
La ricorrente, in particolare, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già spiegate nel ricorso introduttivo, che qui si ritrascrivono: “sospendere il presente giudizio fino all'esito di quello pendente avanti il Tribunale di Vicenza al n. 4163/2022 R. G. – Giudice dott. Massimiliano De
Giovanni, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- in via principale: salva ed impregiudicata ogni definitiva decisione all'esito dell'istanza di revoca del CT e del giudizio pendente, liquidare il compenso del C.T.U. nella complessiva somma di € 16.537,27, ovvero nella diversa misura che si riterrà dovuta in termini di congruità, senza l'applicazione di alcuna maggiorazione ex art. 52 D.P.R.
30 maggio 2002, n.115, in ogni ipotesi inferiore all'importo liquidato, per tutti i motivi dedotti in narrativa, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- in via istruttoria: si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della causa pendente avanti il Tribunale di Vicenza al n. 4163/2022 R.G. Si chiede disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'arch. di tutta la Persona_1 documentazione in suo possesso, ove non allegata in atti e, nello specifico, elaborati e rilievi dei beni immobili oggetto del giudizio, mappe catastali, indicazioni delle difformità urbanistiche a supporto della relativa dichiarazione circa la loro esistenza espressa nella bozza peritale, ed in ogni caso quelle acquisizioni proprie o derivanti da pubblici uffici inerenti al caso, di evidente assoluta rilevanza al fine delle valutazioni delle prestazioni e, quindi, della liquidazione a favore dell'arch. (…) Controparte_1
pagina 2 di 9 Con vittoria nelle spese e nei compensi”.
Il CT si riportava a propria volta alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, come segue: “rigettarsi le domande ed eccezioni avversarie e per l'effetto confermarsi il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal giudice Dott. De Giovanni, dichiarando lo stesso esecutivo;
accertarsi e dichiararsi la fondatezza della liquidazione del credito del professor contenuta nel CP_1 decreto emesso dal giudice Dott. De Giovanni;
in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da parte ricorrente, quantificare il compenso dovuto al professor CP_1
secondo diritto, e comunque con applicazione dell'art. 52 d.m. 30.5.2002 In ogni caso con
[...] vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Su tali conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3
c.p.c.
*
2. Va preliminarmente rilevato che la ricorrente ha chiesto la sospensione del presente giudizio nell'attesa della definizione del giudizio di merito iscritto al n. R.G. 4163/2022.
In proposito, varrà segnalare che tra i due giudizi non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, dal momento che il presente giudizio ha ad oggetto la verifica della legittimità di un provvedimento sì emesso nel giudizio iscritto al n. R.G. 4163/2022, ma esecutivo ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. n.
115/2002, passibile di passare in giudicato se non opposto (Cass. civ. n. 4545/2017, tra le molte) e per l'appunto soggetto (esclusivamente) all'opposizione di cui all'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002: un provvedimento, detto altrimenti, il cui perfezionamento e la cui efficacia non dipendono dalla conclusione e dall'esito del giudizio di merito.
L'istanza di sospensione va dunque rigettata.
2.1. Va parimenti rigettata l'istanza avanzata dalla ricorrente per l'acquisizione dell'intero fascicolo del giudizio iscritto al n. R.G. 4163/2022.
Posto che ai sensi dell'art. 15, co. 5 del D. Lgs. n. 150/2011 nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico è possibile l'acquisizione anche ex officio degli atti, dei documenti e delle informazioni rilevanti ai fini della decisione, la presente decisione può essere assunta avendo riguardo al contenuto della relazione peritale predisposta dal CT e ai relativi allegati - non avendo per altro la ricorrente precisato quale atto o documento o informazione del giudizio di merito avrebbe potuto specificamente rilevare ai fini che qui ci occupano.
2.2. Il giudizio di opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 non può d'altro canto divenire
“luogo” di sindacato, nel merito, della bontà, o meno, delle conclusioni rassegnate dal CT - e ciò in ossequio al principio per il quale “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a pagina 3 di 9 favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale”, essendo per conto esclusa dall'accertamento “la valutazione circa
l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede” (Cass. civ. n. 36396/2021).
Quanto ora rilevato conduce, allora, al rigetto dell'ulteriore istanza avanzata dalla ricorrente, che ha invocato l'art. 210 c.p.c. per ottenere dall'AR. (già nominato CT nel Persona_2 giudizio di merito e poi revocato, con conseguente nomina dell'Ing. AR. : tanto si apprende CP_1 dagli atti delle parti e trova conferma nel decreto di sostituzione del CT emesso nel giudizio di merito in data 25.03.2024: doc. 6 l'esibizione di “tutta la documentazione in suo possesso, Controparte_2 ove non allegata in atti e, nello specifico, elaborati e rilievi dei beni immobili oggetto del giudizio, mappe catastali, indicazioni delle difformità urbanistiche a supporto della relativa dichiarazione circa la loro esistenza espressa nella bozza peritale, ed in ogni caso quelle acquisizioni proprie o derivanti da pubblici uffici inerenti al caso, di evidente assoluta rilevanza al fine delle valutazioni delle prestazioni e, quindi, della liquidazione a favore dell'AR. ” (così la ricorrente, nelle Controparte_1 conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo).
Si tratta di istanza che la ricorrente ha avanzato in relazione alle generiche deduzioni di cui al ricorso introduttivo, ove si legge che il CT nell'effettuazione dell'accertamento peritale potrebbe forse aver recepito “anche solo in parte l'attività dell'arch. , il quale, in ogni caso, aveva Per_1 attribuito al compendio immobiliare oggetto di causa un valore inferiore rispetto a quello stimato dal
CT (ricorso, pagg. 2 e 4).
L'una deduzione, al pari dell'altra non rilevano ai fini della decisione.
Sarebbe stato in effetti onere della ricorrente allegare, qui, se e come il CT si sia avvalso dell'operato del precedente consulente tecnico, in modalità tale da giustificare una decurtazione del suo compenso (questa la tesi della ricorrente). Tale onere non è stato in alcun modo assolto e ciò rende l'istanza ex art. 210 c.p.c. manifestamente esplorativa.
D'altro canto, è agevole rilevare che le conclusioni rassegnate da un consulente tecnico revocato
(e che per questo non ha depositato in giudizio alcuna relazione) non possono aver alcun rilievo nel presente giudizio e, a fortiori, non possono qui valere quale parametro di valutazione dell'operato del resistente.
L'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dalla ricorrente va dunque rigettata.
* pagina 4 di 9 3. Nel merito, il ricorso merita accoglimento, per le ragioni e nei limiti che verranno ora indicati.
3.1. Il Giudice ha affidato al CT l'incarico di predisporre un progetto divisionale dei beni in comunione tra le parti e, dunque, di procedere preliminarmente alla stima del valore dei beni (doc. 6 resistente ). CP_1
3.2. In ossequio ai principi sopra rammentati, quanto alla valutazione dell'operato del CT va qui rilevato che l'Ing. AR. ha svolto tutti gli accertamenti a lui affidati dal Giudice, licenziando CP_1 una relazione che ha fornito risposta a tutti i quesiti a lui sottoposti.
Diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, dunque, la relazione peritale non può dirsi incompleta in ragione del fatto che il CT avrebbe delineato un solo progetto divisionale “senza individuare alcuna possibile alternativa” e non avrebbe proceduto ai frazionamenti e ad ulteriori adempimenti in tesi prodromici alla trascrizione della sentenza (ricorso, pagg. 3 e 8). Il Giudice, infatti, ha affidato al CT l'incarico di predisporre “uno o più progetti divisionali” e, al contempo, non ha affidato al CT lo svolgimento di nessun'altra operazione e adempimento in tesi prodromici alla futura trascrizione della sentenza.
3.3. Ciò detto, i compensi spettanti al CT vanno liquidati in applicazione dell'art. 13, co. 1 delle Tabelle allegate al D.M 30 maggio 2002 – essendo quella di stima l'attività svolta dal CT in maniera preponderante.
Nel decreto impugnato, i compensi sono stati in effetti liquidati in applicazione dell'art. 13, co.
1, computando, tuttavia, uno specifico compenso per molte delle unità immobiliari facenti parte del complessivo compendio oggetto della domanda di divisione.
Si tratta di modalità di determinazione del compenso che merita riforma, in ragione del fatto che essa finisce per scindere in uno fascio di accertamenti distinti un accertamento che, per contro, è stato e deve essere qui valutato come unitario.
Secondo consolidato approdo interpretativo, in effetti, “in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi” (cui corrisponde l'unitarietà, o meno, del compenso da liquidare in favore del CT) “dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario” - sì che “ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l'indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive (…) l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari pagina 5 di 9 rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni”
(Cass. civ. n. 28417/2018).
Tale principio, calato nella fattispecie dell'accertamento peritale avente ad oggetto la stima del valore di una pluralità di beni, conduce all'affermazione dell'ulteriore principio per il quale “in favore del consulente tecnico cui sia stato affidato l'incarico di procedere ad attività di estimo di più immobili si deve liquidare (…) un compenso che faccia riferimento all'importo stimato diviso per scaglioni”, con la precisazione che laddove la stima abbia ad oggetto “immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, l'importo stimato atterrà alla stima cumulativa dell'insieme, mentre, in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi dovrà procedersi ad un'autonoma determinazione”
(Cass. civ. n. 6892/2009).
3.4. Ebbene, nel caso di specie il CT è stato incaricato di stimare il valore di beni immobili sì numerosi, ma agevolmente raggruppabili in gruppi omogenei.
Secondo quanto consta dalla relazione peritale, in effetti, il CT ha stimato:
i) quanto al c.d. Blocco 1 (comprensivo di beni tutti siti in Vicenza, alla via Vittorio Veneto): 3 uffici e
1 appartamento posti in un medesimo edificio, “con le relative parti comuni e area verde”, e “alcuni posti auto non accatastati” (relazione, pag. 10);
ii) quanto al c.d. Blocco 2 (comprensivo di beni tutti siti in Vicenza, “con doppio affaccio in Via
Vittorio Veneto e Via Contrà Canove Nuove”): 3 uffici e 3 appartamenti posti in un medesimo edificio e 4 garage (relazione, pagg. 10 e 11);
iii) quanto al c.d. Blocco 3 (esso stesso comprensivo di beni tutti siti in Vicenza, “con doppio affaccio in Via Vittorio Veneto e Via Contrà Canove Nuove”): 2 uffici e 3 appartamenti posti in un medesimo edificio, 3 garage e 2 locali censiti quali depositi (relazione, pagg. 10 e 11); iv) quanto al c.d. Blocco 4 (comprensivo di beni posti nelle vicinanze dei precedenti: si legge infatti nella relazione, alla pag. 8, che tutti i beni di causa sono “associabili” a 3 indirizzi nel centro storico di
Vicenza: via Contrà Canove n. 17, via Vittorio Veneto n. 33-35, via Vittorio Veneto n. 58): 13 garage;
v) quanto al c.d. Blocco 5: 5 fondi catastalmente qualificati quali bosco ceduo e prato (relazione, pag.
12).
Si legge nella relazione peritale, alla pag. 14, che il CT, all'esito dell'incontro del 9 luglio
2024 (che, per quanto consta, è avvenuto dopo l'effettuazione di 3 sopralluoghi, in data 19.04.2024, nel giugno del 2024 e nel luglio del 2024: relazione, pag. 4) ha stabilito:
- di quantificare in euro 2.500 m/q il valore dell'unico appartamento di cui al Blocco 1;
- di quantificare in euro 1.800 / 2.300 m/q il valore degli ulteriori appartamenti e degli uffici di cui al pagina 6 di 9 Blocco 1, al Blocco 2 e al Blocco 3;
- di stimare “non più a mq ma a corpo” tutti i garage e i posti auto di cui ai Blocchi 1, 2, 3 e 4.
Il predetto rilievo conferma che la stima dei beni immobili è stata operata dal CT effettuando, previamente, una valutazione della posizione, delle caratteristiche e dello stato manutentivo degli edifici cui afferiscono i singoli cespiti (relazione, pagg. 16 e 17); addivenendo, quindi, ad un giudizio sintetico di stima degli edifici medesimi;
applicando poi per la quantificazione del valore dei singoli beni il criterio di stima così individuato.
Tanto equivale a dire che il CT ha valutato beni omogenei ed aventi caratteristiche analoghe.
3.5. Il compenso del CT per l'accertamento avente ad oggetto la stima del valore dei beni va dunque quantificato applicando il criterio dettato dall'art. 13, co. 1 delle Tabelle, non certo avendo riguardo al complessivo valore del compendio (ciò comporterebbe, in effetti, il radicale svilimento dell'attività svolta dal CT), ma avendo riguardo a singoli raggruppamenti di beni omogenei.
In applicazione dell'art. 13, co. 1 delle Tabelle (e, in particolare, facendo applicazione del compenso massimo liquidabile a norma di tale articolo) e guardando ai valori di stima indicati nella relazione peritale alle pagg. 21 e ss., il compenso del CT va dunque quantificato:
1) quanto agli uffici di cui al Blocco 1, il cui valore è pari ad € 522.000,00: in € 2.271,76;
2) quanto all'appartamento di cui al Blocco 1, il cui valore è pari ad € 406.550,00: in € 2.167,68;
3) quanto ai posti auto di cui al Blocco 1, il cui valore è pari ad € 250.000,00: in € 1.980,45;
4) quanto alle residue aree di cui al Blocco 1, il cui valore è pari ad € 78.300,00: in € 957,15;
5) quanto agli appartamenti di Blocco 2, il cui valore è pari ad € 1.062.000,00: in € 2.271,76;
6) quanto agli uffici di cui al Blocco 2, il cui valore è pari ad € 563.800,00: in € 2.271,76;
7) quanto ai garage di cui al Blocco 2, il cui valore è pari ad € 240.000,00: in € 1.923,61;
8) quanto agli appartamenti di cui Blocco 3, il cui valore è pari ad € 706.900,00: in € 2.271,76;
9) quanto agli uffici di cui al Blocco 3, il cui valore è pari ad € 684.000,00: in € 2.271,76;
10) quanto ai garage e ai locali deposito di cui al Blocco 3, il cui valore è pari ad € 315.900: in €
2.081,83;
11) quanto ai garage di cui al Blocco 4, il cui valore è pari ad € 570.000,00: in € 2.271,76;
12) quanto ai beni di cui al Blocco 5, il cui valore è pari ad € 322.820,00: in € 2.088,39.
Si giunge, così, al complessivo importo di € 24.829,67, che la scrivente ritiene passibile di aumento nella misura del 50% a norma dell'art. 52, co. 1 del D.P.R. n. 115/2002, in ragione del fatto che, oggettivamente, il CT ha stimato un compendio immobiliare assai vasto, dall'ingente valore complessivo di € 5.722.270,00 (relazione, pag. 26).
Il compenso spettante al CT per l'accertamento avente ad oggetto la stima dei beni oggetto di pagina 7 di 9 causa va dunque quantificato in € 37.244,50 (importo, merita rilevarlo, la cui congruita può essere apprezzata anche sol considerando che esso è pari allo 0,65% del valore del compendio stimato).
*
4. Il compenso come ora liquidato non può essere ritenuto esaustivo.
4.1. Effettuata la stima dei beni, in effetti, il CT ha proceduto alla predisposizione di un progetto divisionale, a tal fine verificando (relazione, pag. 35 e ss.) le richieste avanzate dalle parti in giudizio;
gli accordi medio tempore intercorsi; le spese (sostenute e da sostenere) per migliorie degli immobili;
la conformità dei beni immobili.
Si è trattato di attività assai complessa e laboriosa, che il CT ha svolto anche con approccio marcatamente volto all'ascolto dei bisogni e delle richieste delle parti, coinvolte nella divisione di un vasto patrimonio di indubbio valore e pregio.
In relazione a tale attività va dunque liquidato uno specifico compenso.
4.2. Ciò detto, ritiene questo Giudice che alla liquidazione dell'ulteriore compenso debba addivenirsi non facendo partitamente applicazione dell'art. 12 delle Tabelle allegate al D.M. 30 maggio
2002 (applicato nel decreto opposto e che potrebbe invero essere pertinente alla sola attività di verifica della regolarità dei beni) e del criterio delle vacazioni (proposto dal CT quanto all'attività di effettiva predisposizione del progetto divisionale), poiché tanto equivarrebbe, nuovamente, a liquidare distinti compensi per accertamenti che, ancorché compositi, sono stati interconnessi e sostanzialmente unitari
(Cass. civ. n. 16768/2023).
Piuttosto, considerando che l'accertamento del CT è stato per l'appunto sostanzialmente unitario e che in esso l'attività preponderante è stata quella di stima, che ha fornito al CT il patrimonio di conoscenza che egli ha posto alla base della predisposizione del progetto divisionale, alla liquidazione dell'ulteriore compenso deve addivenirsi aumentando ai sensi dell'art. 52, co. 1 del D.P.R.
n. 115/2002 di un ulteriore 25% (e dunque quanto ad € 6.207,41) il compenso base già liquidato per l'attività di stima.
4.3. Si giunge, così, ad un complessivo compenso di € 43.451,92 (€ 24.829,67 + 75%).
*
5. In conclusione, per l'accertamento a lui affidato nel corso del giudizio iscritto al n. R.G.
4163/2022 e concluso con il deposito della relazione peritale del 30.11.2024, vanno liquidati in favore del CT Ing. AR. l'importo di € 315,00 per spese (nulla è stato opposto sul punto) e Controparte_1
l'importo di € 43.451,92 per compensi, oltre accessori di legge (importo, questo, che deve intendersi comprensivo di eventuali fondi spese già assegnati in corso di causa).
6. La predetta statuizione definisce il presente giudizio che verte, esclusivamente, sul decreto di pagina 8 di 9 liquidazione dei compensi e nel quale non possono dunque trovare ingresso accertamenti vertenti sugli effetti che la rideterminazione dei compensi liquidati in favore del CT può, o meno, dispiegare nei rapporti intercorrenti tra il CT medesimo e le parti su cui grava l'obbligo di pagare il suo compenso.
*
7. Il giudizio vede l'accoglimento della domanda della ricorrente (ma con liquidazione in favore del CT di un compenso ampiamente superiore rispetto a quello quantificato in ricorso) e, al contempo, la soccombenza della ricorrente sulle difese ed eccezioni tutte che ella ha spiegato al fine di introdurre nel presente giudizio un inammissibile sindacato sull'operato del CT – nonché al fine di introdurre nel presente giudizio nei confronti delle parti resistenti temi e questioni invero pacificamente afferenti al merito della causa iscritta al n. R.G. 4163/2022.
Tanto appalesa la sussistenza di giustificati motivi per addivenire alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 5520/2024:
1) accoglie parzialmente l'opposizione; per l'effetto,
2) liquida in favore del CT Ing. AR. per l'accertamento a lui affidato nel corso del Controparte_1 giudizio iscritto al n. R.G. 4163/2022, concluso con il deposito della relazione peritale del 30.11.2024,
l'importo di € 315,00 per spese e l'importo di € 43.451,92 per compensi, oltre accessori di legge
(importo da intendersi comprensivo di eventuali fondi spese già assegnati in corso di causa, da detrarre ove già corrisposti);
3) compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Vicenza, 18/10/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 9 di 9