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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 247/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 247/2024 promossa da:
- (C.F.: ; Passaporto brasiliano n° Parte_1 C.F._1
), nata in [...] il [...], residente nello Stato di Sao Paolo-BR; Numer_1
- (C.F.: ; Passaporto brasiliano Parte_2 C.F._2
n° , nato in [...] il [...], residente nello Stato di Sao Paolo-BR; Numer_2
- (C.F.: ; Passaporto brasiliano n° Parte_3 C.F._3
FP663355), nato in [...] il [...], residente nello Stato di Sao Paolo-BR;
- (C.F.: Passaporto brasiliano n° Parte_4 C.F._4
, nato in [...] il [...], residente nello Stato di Sao Paolo-BR; Numer_3
- (C.F.: ; Passaporto brasiliano n° Parte_5 C.F._5
GB626883), nata in [...] il [...], residente nello Stato di Sao Paolo-BR;
- (C.F.: ; Passaporto brasiliano n° Parte_6 C.F._6
, nato in [...] il [...], residente nello stato di Sao Paolo-BR; Numer_4
- (C.F.: ; Passaporto Parte_7 C.F._7 brasiliano n° , nato in [...] il [...], Residente nello Stato di San Paolo- Numer_5
BR;
1 - (Passaporto brasiliano n° , nata in [...] il Parte_8 Numer_6
15.02.2008 e (Passaporto brasiliano n° , nata Parte_9 Numer_7 in Brasile il 05.05.2010, entrambe minorenni e rappresentate dai genitori Parte_3
(anche ricorrente in proprio) e , tutti residenti nello
[...] Controparte_1
Stato di Sao Paolo-BR,
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alfiero Costantini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito in Velletri, alla Via V. Marandola n° 5, giuste procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore. Controparte_2
-Resistente non costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il 30 gennaio 2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_2 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano Per_1
, nato il giorno 15 agosto 1883, a Polistena, Provincia di Reggio Calabria, figlio di
[...]
e di (Cfr. certificato di nascita, rilasciato dal Comune di Persona_2 Persona_3
Polistena - doc. in atti n° 1).
In particolare, la ricorrente chiedeva la cittadinanza italiana iure Parte_1 matrimonii, ai sensi dell'art. 10 della legge n° 555/1912, “posto che la stessa si è coniugata con il
Sig. in data 02.12.1972, nel vigore del citato articolo di legge”. Persona_4
Proseguendo con la linea di discendenza, , dopo essere emigrato in Brasile, aveva Persona_1 sposato, il 29 maggio 1912, (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano – doc. Persona_5 in atti n° 3), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Certificato negativo di naturalizzazione brasiliano – doc. in atti n° 2).
Dall'unione matrimoniale tra e era nato, in Brasile, il Persona_1 Persona_5
30 settembre 1915, (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 4), il quale, Persona_6
2 aveva sposato, in Brasile, il 26 dicembre 1943, (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano Persona_7
– doc. in atti n° 5).
Dall'unione matrimoniale tra e erano nati, in Brasile, tre figli: Parte_10 Persona_5
• , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in Persona_8 atti n° 6);
• , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in Parte_11 atti n° 7);
• , nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano Persona_4
– doc. in atti n° 8).
• In particolare, sulla discendenza di (nipote dell'avo Persona_8 Per_1
).
[...]
Il 22 maggio 1965, aveva sposato, in Brasile, (Cfr. Persona_8 Persona_9
Certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 9) e, da questa unione, erano nati, in Brasile, due figli: nato il 15 marzo1967 (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in Persona_10 atti n° 10) e odierno ricorrente e bisnipote dell'avo Parte_12
nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° Persona_1
11).
Il 19 settembre 1992, aveva sposato, in Brasile, Persona_10 Persona_11
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 12) e, in costanza di matrimonio, era nato, in Brasile, il 6 ottobre 1994, , odierno ricorrente e Parte_7 tris nipote dell'avo (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 13). Persona_1
• In particolare, sulla discendenza di (nipote dell'avo Persona_8 Per_1
).
[...]
Il 3 gennaio 1960, aveva sposato, in Brasile, Parte_11 Persona_12
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 14) e, da questa unione, erano nato,
[...] in Brasile, l'11 settembre 1973, odierno ricorrente e Parte_3 bisnipote dell'avo (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 15). Persona_1
Il 22 ottobre 2005, aveva sposato, in Brasile, Parte_3 Persona_13
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 16) e, in costanza di matrimonio,
[...] erano nate, in Brasile, due figlie, entrambe minorenni, odierne ricorrenti e trisnipoti dell'avo
: , nata il [...] (Cfr. Certificato Persona_1 Parte_8 di nascita brasiliano – doc. in atti n° 17) e , nata il 05 maggio Parte_9
3 2010 (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 18).
• In particolare, sulla discendenza di (nipote dell'avo Persona_4
). Persona_1
Il 2 dicembre 1972, aveva sposato, in Brasile, Persona_4 CP_3
odierna ricorrente, nata il [...] (Cfr. Certificato di matrimonio
[...] brasiliano e Certificato di nascita brasiliano di – docc. in atti n° 19 e 20) e, Controparte_3 da questa unione, erano nati, in Brasile, 3 figli, odierni ricorrenti e bisnipoti dell'avo Per_1
: , nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita
[...] Parte_4 brasiliano – doc. in atti n° 21), , nata il [...] (Cfr. Parte_5
Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 22) e , nato il 21 Parte_6 maggio 1979 (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 23).
Il 17 dicembre 2005 il Sig. aveva sposato Parte_4 Persona_14
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 24) ed il 12 maggio 2011 Parte_5
Aveva sposato (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti
[...] Persona_15
n° 25)
In particolare, sull'interesse ad agire dei ricorrenti, la difesa ha evidenziato che, nonostante avessero più volte tentato di presentare richiesta di convocazione presso il a San Paolo, Parte_13 attraverso il portale telematico “Prenot@mi”, secondo l'unica modalità di prenotazione prevista (Cfr. docc. in atti dal n° 26 al n° 33), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non avevano ricevuto alcun riscontro, evidenziando, oltretutto, che “Fermo restando che, ad oggi, il
a San Paolo sta innanzitutto evadendo le richieste inserite nella precedente lista di attesa Pt_13 fino agli anni 2013 e 2014 (all. 34), lasciando quindi del tutto presagire che, anche laddove l'utente riuscisse attualmente a prenotare un appuntamento, questo verosimilmente verrebbe ad essere fissato ben oltre il termine di legge di 730 giorni” (Cfr. docc. in atti n° 34 e n° 35)
Pertanto, i ricorrenti concludevano che “L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, l'assai probabile decorso lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando
l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.”.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica, non si costituiva in giudizio, pertanto è da Controparte_2
4 dichiarare contumace.
Attraverso il deposito di note scritte autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., avvenuto il 10 febbraio 2025, la difesa dei ricorrenti, insisteva nell'accoglimento del ricorso, riportandosi al contenuto del proprio atto introduttivo e precisava “che ad oggi il a San Paolo sta ancora convocando gli iscritti Pt_13 nelle precedenti liste di attesa relativamente agli anni 2016 e 2017”
Alla scadenza del termine concesso per il deposito delle note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del 14 marzo 2025, il Giudice tratteneva la causa in riserva.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche laddove le generalità del capostipite , Persona_1 nel tempo possano essere state tramutate in , o , o Persona_1 Persona_16 Per_17
o o o , presso l'Anagrafe di Stato
[...] Persona_18 Persona_19 Persona_4
Civile Brasiliana, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e della data e del luogo di nascita.
Stesso dicasi per tutti gli altri soggetti coinvolti nella discendenza, i quali risultano essere puntualmente indentificati.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_4 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_4
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va
5 ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da avo italiano, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del
1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
6 Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_2
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente LA brasiliano.
Hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il LA NO (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi - Cfr. doc. n° 33 ), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando,
7 invece, dimostrazione di tempi di attesa di oltre 9 anni, indicando sul proprio sito istituzionale che,
“Dal 30 giugno al 28 luglio 2023 i richiedenti i cui nominativi figurano nella LISTA D'ATTESA
PER GLI ANNI 2013 E 20214 potranno confermare il proprio interesse a proseguire l'iter di riconoscimento della cittadinanza seguendo le linee guida presenti su questo sito” (Cfr. doc. in atti n° 34).
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti n° 36) si è evinto che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione effettuato dai ricorrenti, in più tentativi, nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e dicembre 2023 e, attraverso il servizio consolare telematico
“Prenot@mi”, ha risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, il mese successivo, un nuovo tentativo di prenotazione.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del LA NO in San Paolo del Brasile, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi,
i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda sono di circa 7 anni. Da tale inerzia del
LA italiano competente ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la
8 natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato il giorno 15 agosto 1883, a Polistena, Persona_1
Provincia di Reggio Calabria e deceduto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n° 1 e n°3).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
05/07/2023, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia
e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “NON CONSTA, fino alla presente data, registro di naturalizzazione a nome di o o Persona_1 Persona_1 Per_16
o o o o , figlio
[...] Persona_17 Persona_18 Persona_19 Persona_4 di e di , nato in , il 15/08/1883”. Persona_3 Persona_2 Pt_13
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana iure sanguinis veniva trasmessa da padre a figlio, senza interruzione da ai propri figli e ai relativi discendenti. Persona_1
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti, con Controparte_2 esclusione della ricorrente coniuge del ricorrente Controparte_3 Persona_4
.
[...]
Con riferimento al riconoscimento iure matrimonii della cittadinanza italiana nei confronti della ricorrente nata in [...] il [...] (Cfr. Certificato di nascita Controparte_3 brasiliano – doc. in atti n° 20), in quanto coniuge del ricorrente e Persona_4 con lui sposatosi con matrimonio celebrato il 2 dicembre1972 (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 19) si rappresenta che, allo stato, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento. Nella specie, non è dimostrato che la ricorrente abbia, adito preliminarmente la via amministrativa, inoltrando la propria richiesta alla competente Autorità Consolare italiana, attraverso il portale del . Sul punto, si rappresenta che la predetta richiesta di cittadinanza Controparte_2 avrebbe dovuto avere come necessario presupposto la dichiarata cittadinanza italiana del marito che formalmente verrà adottata in questa sede in via giudiziale per le ragioni ampiamente argomentate.
Inoltre, solo per completezza espositiva si rammenta che per presentare la domanda è necessario che ricorrano i seguenti ed ulteriori requisiti: 1) la residenza legale, continuativa e ininterrotta;
2) la conoscenza della lingua italiana provata da uno titolo valido – come richiesto dalla legge di
9 conversione n. 132/2018 del D.L. n. 113/2018 – ; 3) il matrimonio o unione civile se è stato celebrato all'estero, deve essere trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza;
4) al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, il vincolo matrimoniale o di unione civile deve persistere, quindi non deve essere intercorso scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale. Una volta incardinato il procedimento amministrativo così come previsto per legge, la pubblica amministrazione potrà rigettare la domanda oltre che per carenza dei sopracitati requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica o in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all' 6 della n. 91/1992.
E' vero che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 91 del 1992, il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
e non sussista la separazione personale dei coniugi;
ma è anche vero, a parere di questo Giudice, che la coniuge ricorrente sarà titolare di un vero e proprio diritto soggettivo, Controparte_3 solo nel momento in cui il marito verrà dichiarato cittadino italiano e la pubblica amministrazione non eserciti il suo potere discrezionale, valutando l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica che ostino a detto acquisto. Sul punto, si precisa che l'unica causa preclusiva, demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione, è quella di cui all'art. 6 comma 1 lett. c), L. 5 febbraio 1992 n. 91, ossia i "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica" precisando che, per giurisprudenza costate, la pretesa di un diritto soggettivo risulterà affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo. In tutti gli altri casi, la causa va instaurata dinanzi al giudice civile.
Si precisa, altresì, che l'acquisto della cittadinanza iure matrimonii, in base a tale disciplina, non si produce quale automatica conseguenza del matrimonio accompagnato dalla presenza dei requisiti richiesti dalla legge, poiché è necessario l'intervento formalmente espresso da parte dell'amministrazione, la quale dovrà verificare il concorso di tali requisiti, che dovranno essere non valutati, ma semplicemente accertati. Va da sé che l'autorità amministrativa ha spazi di valutazione discrezionale soltanto rispetto alla sussistenza di comprovati motivi di sicurezza che ostino al riconoscimento della cittadinanza. Solo nel momento in cui la predetta procedura verrà avviata e la pubblica amministrazione risulterà silente alla legittima richiesta della parte interessata, ci sarà la violazione di un diritto soggettivo facendo sorgere, così, un interesse ad agire per la via giudiziaria.
Pertanto, nel caso di specie, con riferimento alla sola ricorrente coniuge Controparte_3
10 del ricorrente , il ricorso dovrà essere rigettato perché allo stato non Persona_4 sussiste in capo al predetto l'interesse ad agire. Infatti, per legge la richiesta della parte dovrà essere preliminarmente vagliata ed evasa in via amministrativa, anche circa il profilo della non sussistenza di comprovati motivi di sicurezza, allegando alla pubblica amministrazione la documentazione necessaria, così come richiesta dalla legislazione italiana. Documentazione che nell'ambito del presente procedimento, non veniva allegata.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 [...]
e , il diritto alla cittadinanza Parte_8 Parte_9 italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– rigetta il ricorso e, per l'effetto, non riconosce in capo alla ricorrente Controparte_3 la cittadinanza italiana stante allo stato la carenza dell'interesse ad agire per tutti i motivi dedotti
[...] in narrativa;
11 – compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso il 12 aprile 2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani.
12
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 247/2024 promossa da:
- (C.F.: ; Passaporto brasiliano n° Parte_1 C.F._1
), nata in [...] il [...], residente nello Stato di Sao Paolo-BR; Numer_1
- (C.F.: ; Passaporto brasiliano Parte_2 C.F._2
n° , nato in [...] il [...], residente nello Stato di Sao Paolo-BR; Numer_2
- (C.F.: ; Passaporto brasiliano n° Parte_3 C.F._3
FP663355), nato in [...] il [...], residente nello Stato di Sao Paolo-BR;
- (C.F.: Passaporto brasiliano n° Parte_4 C.F._4
, nato in [...] il [...], residente nello Stato di Sao Paolo-BR; Numer_3
- (C.F.: ; Passaporto brasiliano n° Parte_5 C.F._5
GB626883), nata in [...] il [...], residente nello Stato di Sao Paolo-BR;
- (C.F.: ; Passaporto brasiliano n° Parte_6 C.F._6
, nato in [...] il [...], residente nello stato di Sao Paolo-BR; Numer_4
- (C.F.: ; Passaporto Parte_7 C.F._7 brasiliano n° , nato in [...] il [...], Residente nello Stato di San Paolo- Numer_5
BR;
1 - (Passaporto brasiliano n° , nata in [...] il Parte_8 Numer_6
15.02.2008 e (Passaporto brasiliano n° , nata Parte_9 Numer_7 in Brasile il 05.05.2010, entrambe minorenni e rappresentate dai genitori Parte_3
(anche ricorrente in proprio) e , tutti residenti nello
[...] Controparte_1
Stato di Sao Paolo-BR,
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alfiero Costantini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito in Velletri, alla Via V. Marandola n° 5, giuste procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore. Controparte_2
-Resistente non costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il 30 gennaio 2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_2 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano Per_1
, nato il giorno 15 agosto 1883, a Polistena, Provincia di Reggio Calabria, figlio di
[...]
e di (Cfr. certificato di nascita, rilasciato dal Comune di Persona_2 Persona_3
Polistena - doc. in atti n° 1).
In particolare, la ricorrente chiedeva la cittadinanza italiana iure Parte_1 matrimonii, ai sensi dell'art. 10 della legge n° 555/1912, “posto che la stessa si è coniugata con il
Sig. in data 02.12.1972, nel vigore del citato articolo di legge”. Persona_4
Proseguendo con la linea di discendenza, , dopo essere emigrato in Brasile, aveva Persona_1 sposato, il 29 maggio 1912, (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano – doc. Persona_5 in atti n° 3), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Certificato negativo di naturalizzazione brasiliano – doc. in atti n° 2).
Dall'unione matrimoniale tra e era nato, in Brasile, il Persona_1 Persona_5
30 settembre 1915, (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 4), il quale, Persona_6
2 aveva sposato, in Brasile, il 26 dicembre 1943, (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano Persona_7
– doc. in atti n° 5).
Dall'unione matrimoniale tra e erano nati, in Brasile, tre figli: Parte_10 Persona_5
• , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in Persona_8 atti n° 6);
• , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in Parte_11 atti n° 7);
• , nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano Persona_4
– doc. in atti n° 8).
• In particolare, sulla discendenza di (nipote dell'avo Persona_8 Per_1
).
[...]
Il 22 maggio 1965, aveva sposato, in Brasile, (Cfr. Persona_8 Persona_9
Certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 9) e, da questa unione, erano nati, in Brasile, due figli: nato il 15 marzo1967 (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in Persona_10 atti n° 10) e odierno ricorrente e bisnipote dell'avo Parte_12
nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° Persona_1
11).
Il 19 settembre 1992, aveva sposato, in Brasile, Persona_10 Persona_11
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 12) e, in costanza di matrimonio, era nato, in Brasile, il 6 ottobre 1994, , odierno ricorrente e Parte_7 tris nipote dell'avo (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 13). Persona_1
• In particolare, sulla discendenza di (nipote dell'avo Persona_8 Per_1
).
[...]
Il 3 gennaio 1960, aveva sposato, in Brasile, Parte_11 Persona_12
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 14) e, da questa unione, erano nato,
[...] in Brasile, l'11 settembre 1973, odierno ricorrente e Parte_3 bisnipote dell'avo (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 15). Persona_1
Il 22 ottobre 2005, aveva sposato, in Brasile, Parte_3 Persona_13
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 16) e, in costanza di matrimonio,
[...] erano nate, in Brasile, due figlie, entrambe minorenni, odierne ricorrenti e trisnipoti dell'avo
: , nata il [...] (Cfr. Certificato Persona_1 Parte_8 di nascita brasiliano – doc. in atti n° 17) e , nata il 05 maggio Parte_9
3 2010 (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 18).
• In particolare, sulla discendenza di (nipote dell'avo Persona_4
). Persona_1
Il 2 dicembre 1972, aveva sposato, in Brasile, Persona_4 CP_3
odierna ricorrente, nata il [...] (Cfr. Certificato di matrimonio
[...] brasiliano e Certificato di nascita brasiliano di – docc. in atti n° 19 e 20) e, Controparte_3 da questa unione, erano nati, in Brasile, 3 figli, odierni ricorrenti e bisnipoti dell'avo Per_1
: , nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita
[...] Parte_4 brasiliano – doc. in atti n° 21), , nata il [...] (Cfr. Parte_5
Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 22) e , nato il 21 Parte_6 maggio 1979 (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 23).
Il 17 dicembre 2005 il Sig. aveva sposato Parte_4 Persona_14
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 24) ed il 12 maggio 2011 Parte_5
Aveva sposato (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti
[...] Persona_15
n° 25)
In particolare, sull'interesse ad agire dei ricorrenti, la difesa ha evidenziato che, nonostante avessero più volte tentato di presentare richiesta di convocazione presso il a San Paolo, Parte_13 attraverso il portale telematico “Prenot@mi”, secondo l'unica modalità di prenotazione prevista (Cfr. docc. in atti dal n° 26 al n° 33), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non avevano ricevuto alcun riscontro, evidenziando, oltretutto, che “Fermo restando che, ad oggi, il
a San Paolo sta innanzitutto evadendo le richieste inserite nella precedente lista di attesa Pt_13 fino agli anni 2013 e 2014 (all. 34), lasciando quindi del tutto presagire che, anche laddove l'utente riuscisse attualmente a prenotare un appuntamento, questo verosimilmente verrebbe ad essere fissato ben oltre il termine di legge di 730 giorni” (Cfr. docc. in atti n° 34 e n° 35)
Pertanto, i ricorrenti concludevano che “L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, l'assai probabile decorso lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando
l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.”.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica, non si costituiva in giudizio, pertanto è da Controparte_2
4 dichiarare contumace.
Attraverso il deposito di note scritte autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., avvenuto il 10 febbraio 2025, la difesa dei ricorrenti, insisteva nell'accoglimento del ricorso, riportandosi al contenuto del proprio atto introduttivo e precisava “che ad oggi il a San Paolo sta ancora convocando gli iscritti Pt_13 nelle precedenti liste di attesa relativamente agli anni 2016 e 2017”
Alla scadenza del termine concesso per il deposito delle note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del 14 marzo 2025, il Giudice tratteneva la causa in riserva.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche laddove le generalità del capostipite , Persona_1 nel tempo possano essere state tramutate in , o , o Persona_1 Persona_16 Per_17
o o o , presso l'Anagrafe di Stato
[...] Persona_18 Persona_19 Persona_4
Civile Brasiliana, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e della data e del luogo di nascita.
Stesso dicasi per tutti gli altri soggetti coinvolti nella discendenza, i quali risultano essere puntualmente indentificati.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_4 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_4
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va
5 ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da avo italiano, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del
1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
6 Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_2
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente LA brasiliano.
Hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il LA NO (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi - Cfr. doc. n° 33 ), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando,
7 invece, dimostrazione di tempi di attesa di oltre 9 anni, indicando sul proprio sito istituzionale che,
“Dal 30 giugno al 28 luglio 2023 i richiedenti i cui nominativi figurano nella LISTA D'ATTESA
PER GLI ANNI 2013 E 20214 potranno confermare il proprio interesse a proseguire l'iter di riconoscimento della cittadinanza seguendo le linee guida presenti su questo sito” (Cfr. doc. in atti n° 34).
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti n° 36) si è evinto che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione effettuato dai ricorrenti, in più tentativi, nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e dicembre 2023 e, attraverso il servizio consolare telematico
“Prenot@mi”, ha risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, il mese successivo, un nuovo tentativo di prenotazione.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del LA NO in San Paolo del Brasile, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi,
i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda sono di circa 7 anni. Da tale inerzia del
LA italiano competente ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la
8 natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato il giorno 15 agosto 1883, a Polistena, Persona_1
Provincia di Reggio Calabria e deceduto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n° 1 e n°3).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
05/07/2023, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia
e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “NON CONSTA, fino alla presente data, registro di naturalizzazione a nome di o o Persona_1 Persona_1 Per_16
o o o o , figlio
[...] Persona_17 Persona_18 Persona_19 Persona_4 di e di , nato in , il 15/08/1883”. Persona_3 Persona_2 Pt_13
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana iure sanguinis veniva trasmessa da padre a figlio, senza interruzione da ai propri figli e ai relativi discendenti. Persona_1
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti, con Controparte_2 esclusione della ricorrente coniuge del ricorrente Controparte_3 Persona_4
.
[...]
Con riferimento al riconoscimento iure matrimonii della cittadinanza italiana nei confronti della ricorrente nata in [...] il [...] (Cfr. Certificato di nascita Controparte_3 brasiliano – doc. in atti n° 20), in quanto coniuge del ricorrente e Persona_4 con lui sposatosi con matrimonio celebrato il 2 dicembre1972 (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 19) si rappresenta che, allo stato, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento. Nella specie, non è dimostrato che la ricorrente abbia, adito preliminarmente la via amministrativa, inoltrando la propria richiesta alla competente Autorità Consolare italiana, attraverso il portale del . Sul punto, si rappresenta che la predetta richiesta di cittadinanza Controparte_2 avrebbe dovuto avere come necessario presupposto la dichiarata cittadinanza italiana del marito che formalmente verrà adottata in questa sede in via giudiziale per le ragioni ampiamente argomentate.
Inoltre, solo per completezza espositiva si rammenta che per presentare la domanda è necessario che ricorrano i seguenti ed ulteriori requisiti: 1) la residenza legale, continuativa e ininterrotta;
2) la conoscenza della lingua italiana provata da uno titolo valido – come richiesto dalla legge di
9 conversione n. 132/2018 del D.L. n. 113/2018 – ; 3) il matrimonio o unione civile se è stato celebrato all'estero, deve essere trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza;
4) al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, il vincolo matrimoniale o di unione civile deve persistere, quindi non deve essere intercorso scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale. Una volta incardinato il procedimento amministrativo così come previsto per legge, la pubblica amministrazione potrà rigettare la domanda oltre che per carenza dei sopracitati requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica o in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all' 6 della n. 91/1992.
E' vero che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 91 del 1992, il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
e non sussista la separazione personale dei coniugi;
ma è anche vero, a parere di questo Giudice, che la coniuge ricorrente sarà titolare di un vero e proprio diritto soggettivo, Controparte_3 solo nel momento in cui il marito verrà dichiarato cittadino italiano e la pubblica amministrazione non eserciti il suo potere discrezionale, valutando l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica che ostino a detto acquisto. Sul punto, si precisa che l'unica causa preclusiva, demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione, è quella di cui all'art. 6 comma 1 lett. c), L. 5 febbraio 1992 n. 91, ossia i "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica" precisando che, per giurisprudenza costate, la pretesa di un diritto soggettivo risulterà affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo. In tutti gli altri casi, la causa va instaurata dinanzi al giudice civile.
Si precisa, altresì, che l'acquisto della cittadinanza iure matrimonii, in base a tale disciplina, non si produce quale automatica conseguenza del matrimonio accompagnato dalla presenza dei requisiti richiesti dalla legge, poiché è necessario l'intervento formalmente espresso da parte dell'amministrazione, la quale dovrà verificare il concorso di tali requisiti, che dovranno essere non valutati, ma semplicemente accertati. Va da sé che l'autorità amministrativa ha spazi di valutazione discrezionale soltanto rispetto alla sussistenza di comprovati motivi di sicurezza che ostino al riconoscimento della cittadinanza. Solo nel momento in cui la predetta procedura verrà avviata e la pubblica amministrazione risulterà silente alla legittima richiesta della parte interessata, ci sarà la violazione di un diritto soggettivo facendo sorgere, così, un interesse ad agire per la via giudiziaria.
Pertanto, nel caso di specie, con riferimento alla sola ricorrente coniuge Controparte_3
10 del ricorrente , il ricorso dovrà essere rigettato perché allo stato non Persona_4 sussiste in capo al predetto l'interesse ad agire. Infatti, per legge la richiesta della parte dovrà essere preliminarmente vagliata ed evasa in via amministrativa, anche circa il profilo della non sussistenza di comprovati motivi di sicurezza, allegando alla pubblica amministrazione la documentazione necessaria, così come richiesta dalla legislazione italiana. Documentazione che nell'ambito del presente procedimento, non veniva allegata.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 [...]
e , il diritto alla cittadinanza Parte_8 Parte_9 italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– rigetta il ricorso e, per l'effetto, non riconosce in capo alla ricorrente Controparte_3 la cittadinanza italiana stante allo stato la carenza dell'interesse ad agire per tutti i motivi dedotti
[...] in narrativa;
11 – compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso il 12 aprile 2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani.
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