Articolo 1 della Legge 10 novembre 1970, n. 934
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25 dicembre 1970
Art. 1. Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 362 , e' sostituito dal seguente:
"Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attivita' turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonche' al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo complessivo non superiore al dieci per cento della consistenza patrimoniale del Fondo stesso".

Entrata in vigore il 25 dicembre 1970