Sentenza 23 giugno 2021
Sentenza 21 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 21/11/2023, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/11/2023
N. 00930/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00834/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 834 del 2020, proposto da
LO - OV Trasporto Viaggiatori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Sante Ricci e Umberto Michielin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Michielin in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 68;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;
nei confronti
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Grandi Stazioni Rail S.p.A., non costituite in giudizio;
IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giulio Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 30 luglio 2020 n. 142, comunicata il 31 luglio 2020, per la parte in cui è stato con tale atto respinto il reclamo presentato da LO-OV Trasporto Viaggiatori S.p.A. ai sensi dell’articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 avente ad oggetto l’assegnazione di spazi in stazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e di IA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società LO – OV Trasporto viaggiatori (di seguito: LO) ha formulato nei mesi di febbraio e marzo 2019 a Rete Ferroviaria Italiana (RF) e Grandi Stazioni Rail S.p.A (GS) richiesta di assegnazione di spazi aggiuntivi nelle stazioni di Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella e Verona Porta Nuova, da adibire a biglietterie tradizionali o automatiche (BSS).
A supporto dell’istanza, LO ha rappresentato ai Gestori le ragioni rivenienti dal costante e rilevante ampliamento dell’offerta commerciale della Società, frutto di ingenti investimenti sostenuti nel corso degli anni – pari a un incremento del 75% della flotta commerciale rispetto al triennio precedente – e dalla connessa esigenza di incrementare gli spazi all’interno delle stazioni.
GS ha rigettato le istanze concernenti l’incremento degli spazi destinati a biglietteria tradizionale e/o biglietterie self service (BSS) nelle stazioni di Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella e Verona Porta Nuova sul rilievo della mancanza di spazi aggiuntivi e della piena conformità al principio della proporzionalità dell’attuale allocazione degli spazi disponibili (rispetto al traffico commerciale e, in particolare, rispetto al numero dei treni in servizio).
In data 14.10.2019 (e con successiva integrazione del 21.04.2020) LO ha, quindi, adito con procedura di reclamo, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 112/2015, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (qui di seguito: ART) chiedendo di accertare l’illegittimità del rigetto da parte di RF e GS delle istanze formulate da LO per l’assegnazione di spazi aggiuntivi per servizi di biglietteria tradizionale e tramite BSS nelle stazioni di Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella e Verona Porta Nuova, sanzionandone la condotta, nonché di ordinare ai gestori di procedere senza dilazione all’assegnazione degli spazi richiesti, impartendo all’uopo le prescrizioni opportune.
In esito all’ iter procedimentale, ART ha adottato la delibera n. 142 del 30 luglio 2020 con cui ha disposto, tra l’altro, di non dare ulteriore corso al reclamo di LO nella parte in cui lamenta una discriminazione da parte di RF e GS nell’assegnazione di spazi all’interno delle stazioni di Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella e Verona Porta Nuova in ragione dell’applicazione del criterio di mera proporzionalità.
Segnatamente, l’Autorità ha rappresentato che, con riferimento alle doglianze con cui viene lamentata una discriminazione operata dai gestori a beneficio dell’impresa ferroviaria incumbent nell’assegnazione di nuovi spazi in stazione, l’aumento del traffico commerciale invocato da LO non può, da solo, giustificare il diritto di LO ad ottenere un numero superiore di BSS; né il criterio del segmento di mercato può utilmente essere invocato, in quanto finirebbe paradossalmente per tutelare maggiormente le imprese che operano in più segmenti, come IA.
LO ha promosso rituale impugnativa avverso la delibera dell’Autorità affidando il gravame ad un unico mezzo di ricorso nel quale lamenta la violazione degli artt. 13, comma 2, lett. a) e 37, comma 9 del D.lgs. n. 112/2015, nonché l’eccesso di potere sub specie erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, l’illogicità manifesta e il difetto istruttorio e motivazionale.
La ricorrente ha invocato, in particolare, la falsa applicazione del criterio di “ più che proporzionalità ”, recepito dalle delibere n. 70/2014 e n. 130/2019 nel dare concreta attuazione alle nozioni di pari e adeguata visibilità fissate dal diritto dell’Unione, e l’indebita pretermissione del dato fattuale addotto dalla ricorrente circa il significativo incremento della propria offerta commerciale, connessa ai robusti investimenti di allargamento della flotta.
In data 18.11.2020 si è costituita in giudizio l’Autorità di Regolazione dei Trasporti per resistere al ricorso.
Con sentenza del 23 giugno 2021 n. 646, il T.A.R. MO, Sezione Prima, ha accolto il ricorso proposto da LO in ragione delle “ lacune istruttorie e motivazionali ” ed ha quindi annullato la delibera n. 142 del 2020 per la parte contestata dalla Società.
La sentenza n. 646/2021 è stata impugnata da IA S.p.A. (non evocata nel giudizio n. di R.G. 834/2020) con ricorso per opposizione di terzo proposto dinanzi al T.A.R. MO (R.G. n. 944/2021).
All’esito del giudizio promosso da IA, il T.A.R. MO, con sentenza 30 maggio 2022 n. 527:
a) in via pregiudiziale, ha dichiarato l’ammissibilità del ricorso per opposizione di terzo proposto da IA (assumendo quindi che IA rivestisse la veste di controinteressata pretermessa nell’ambito del giudizio n. di R.G. 834/2020);
b) nel merito della questione, ha comunque respinto le censure di IA ed ha quindi confermato l’annullamento in parte qua della delibera ART n. 142 del 2020, originariamente disposto dal T.A.R. MO con la sentenza n. 646/2021 opposta da IA in primo grado.
Anche quest’ultima sentenza è stata impugnata da IA, con appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato con il n. di R.G. 7593/2022.
All’esito del giudizio di appello, con sentenza 21 novembre 2022 n. 10198, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha:
a) respinto l’appello incidentale proposto da LO avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’ammissibilità del rimedio dell’opposizione di terzo;
b) accolto il secondo motivo di appello di IA, affermando che il T.A.R MO, una volta dichiarata l’ammissibilità dell’opposizione di terzo, avrebbe erroneamente pronunciato nel corso del giudizio stesso sul merito della questione (illegittimità della delibera ART n. 142 del 2020), laddove invece avrebbe dovuto ordinare la ripetizione del giudizio;
c) annullato, quindi, la sentenza n. 527/2022, oggetto di opposizione di terzo (unitamente agli atti ad essa collegati, ivi inclusa la sentenza del T.A.R. MO n. 646/2021);
d) disposto la rimessione degli atti al T.A.R. MO, il quale è chiamato, quindi, nuovamente pronunciarsi sul ricorso proposto da LO avverso la delibera n. 142 del 2020, previa notifica del ricorso stesso nei confronti di IA.
In ragione delle statuizioni contenute nella predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 10198/2022, integrato il contraddittorio nei confronti di IA, LO ha proceduto, ai sensi dell’art. 105, comma 3, c.p.a., alla riassunzione del giudizio già proposto dinanzi a questo Tribunale avverso la delibera n. 142 del 2020, insistendo per l’accoglimento delle domande già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Le parti costituite hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.
La questione controversa concerne la possibile sussistenza di una asserita condotta discriminatoria, in violazione del criterio della pari e adeguata visibilità e accessibilità per i viaggiatori, posta in essere dai gestori GS e RF ai danni della società ricorrente nell’assegnazione di maggiori spazi all’interno delle stazioni, sia con riferimento all’allocazione delle biglietterie tradizionali (nelle stazioni di Roma Termini e Verona Porta Nuova, ove LO disporrebbe di biglietterie aventi rispettivamente una superficie di 75 e di 14 mq a fronte di locali disponibili ad uso biglietteria per complessivi 395 mq a Roma e per 260 mq a Verona; cfr. nota di LO del 06.02.2019 e riscontro di GS del 08.05.2019), sia con riferimento all’installazione di biglietterie self-service (nelle stazioni di Roma Termini e di Firenze Santa Maria Novella).
Per una corretta impostazione della questione, occorre muovere dall’analisi del contesto normativo unionale e nazionale.
Valga, innanzitutto, evidenziare che la disciplina in materia di accesso ai servizi de quibus si ancora sul principio di “ pari e adeguata visibilità e accessibilità per i viaggiatori ” delle imprese ferroviarie concorrenti, declinato a livello unionale con la Direttiva 2012/34/UE, istitutiva di uno spazio ferroviario europeo unico e volta a promuovere lo sviluppo delle infrastrutture mediante la definizione delle condizioni che permettano alla concorrenza di affermarsi sul mercato dei servizi di trasporto ferroviario. Nello specifico, la citata Direttiva, all’art. 13, sancisce – in tema di condizioni di accesso ai servizi – il rispetto del principio di non discriminazione da parte dei gestori degli impianti nell’accesso ai servizi a beneficio delle imprese ferroviarie, servizi tra i quali figurano gli “ spazi adeguati per i servizi di biglietteria ” (allegato II, punto 2).
Siffatto principio ha trovato poi ulteriore enunciazione e declinazione in sede di recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale attraverso il D.lgs. n. 112 del 2015, il quale, all’art. 13, comma 2, stabilisce che “ gli operatori degli impianti di servizio forniscono, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l’accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, … agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ”.
Peraltro, già prima dell’emanazione del D.lgs. n. 112 del 2015, con delibera 31 ottobre 2014 n. 70 l’ART nell’esercizio della propria potestà di regolazione aveva adottato una serie di misure di “ Regolazione dell’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie ”; ciò in attuazione delle previsioni contenute nell’allora vigente D.lgs. 8 luglio 2003 n. 188.
Tra le diverse disposizioni dettate, l’Autorità aveva previsto una serie di misure di regolazione in materia di assegnazione di spazi in stazione ( id est : spazi pubblicitari, desk informativi, aree per la fornitura di servizi automatizzati alla clientela, biglietteria tradizionale) finalizzate a garantire: (i) il corretto uso delle stazioni ferroviarie in conformità alla loro destinazione prevalente (e cioè quali beni strumentali al trasporto ferroviario) e (ii) l’attuazione del principio di parità di trattamento delle imprese utilizzatrici (cfr. punto 10 dell’allegato tecnico alla delibera ART n. 70 del 2014).
In particolare, l’ART nel documento tecnico allegato alla delibera n. 70 del 2014, dopo aver richiamato il principio per il quale l’assegnazione degli spazi e servizi disponibili in stazione deve rispettare il criterio della pari e adeguata visibilità e accessibilità per i viaggiatori, aveva testualmente chiarito (punto 10.5, rubricato “ Valutazioni dell’Autorità ”) che “ il criterio di proporzionalità […] non appare idoneo nella declinazione attuale ad assicurare agli operatori anche pari e adeguata visibilità e accessibilità. Si ritiene allora che il criterio della proporzionalità possa essere interpretato in senso migliorativo per far sì che ad ogni singolo operatore sia garantita la possibilità di offrire i propri servizi in stazioni con pari visibilità e accessibilità... Questo, in taluni casi, potrebbe voler dire il superamento del principio di proporzionalità, dal momento che l’obiettivo di raggiungere un comparabile livello di visibilità necessita dell’assegnazione di un’adeguata quantità dello spazio a disposizione, e ciò potrebbe condurre ad una assegnazione di una quota ad una IF più che proporzionale al traffico servito dalla stessa ”. La delibera n. 70 del 2014 ha, quindi, stabilito che “ Ad ogni impresa ferroviaria operante nei servizi passeggeri deve essere garantita una ripartizione degli spazi e dei servizi disponibili sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori, presso la stazione in cui rende o intende rendere il proprio servizio, per l’offerta ai propri clienti di servizi di biglietteria (BSS e non), servizi di accoglienza e assistenza ai passeggeri e desk informativi. Tali criteri devono garantire a tutte le imprese ferroviarie presenti in stazione pari e adeguata visibilità e accessibilità per i viaggiatori ” (cfr. misura 10.6.1).
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 agosto 2019, n. 5534 – confermando la sentenza di primo grado del TAR MO, Sez. II, 24 agosto 2017, n. 1025 – ha riconosciuto la piena legittimità della predetta misura, chiarendo che essa “ non prescrive l’obbligo per il gestore di assegnare la medesima quantità di spazi per tali servizi, a prescindere dai rispettivi bacini di utenza ” e che “ si impone invece, in funzione pro-concorrenziale, la messa a disposizione di spazi in quantità ‘più che proporzionale’ al proprio bacino di utenza ”, dal momento che “ la ripartizione degli spazi basata sul parametro del traffico, renderebbe le concorrenti dell’incumbent del tutto invisibili ”.
Con la delibera n. 130 del 01.10.2019 l’Autorità ha aggiornato il proprio quadro regolatorio in conformità alla normativa europea ed italiana medio tempore intervenuta.
La citata delibera n. 130/2019, da un lato, ha abrogato la misura di regolazione 10.6.1 della delibera n. 70/2014 (facendo comunque salvo il principio della “ pari e adeguata visibilità ”), e, dall’altro lato, ha stabilito quanto segue:
i) “ Ad ogni impresa operante nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari deve essere garantita una ripartizione degli spazi e servizi disponibili, sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori, presso la stazione in cui rende o intende rendere il proprio servizio, per l’offerta ai propri clienti di servizi di biglietteria (automatica e non), servizi di accoglienza e assistenza ai passeggeri e desk informativi. Tali criteri devono garantire a tutte le imprese interessate pari e adeguata visibilità e accessibilità per i viaggiatori ” (cfr. misura 11.1 della delibera n. 130/2019);
ii) “ Nel caso in cui il gestore di stazione passeggeri respinga una richiesta di specifici spazi per l’erogazione di servizi di biglietteria, assistenza, accoglienza e desk informativi, in quanto in conflitto con un’altra richiesta o riguardante spazi già allocati, ed il richiedente presenta reclamo all’Autorità ai sensi dell’articolo 13, comma 7, del d.lgs. 112/2015, nell’esame del reclamo l’Autorità prende in particolare in considerazione, se pertinenti, oltre agli elementi di cui all’articolo 14 del Regolamento:
- l’ubicazione, l’estensione ed il grado di utilizzo (in termini di numero e valore dei titoli di viaggio venduti e numero di passeggeri serviti) di spazi già eventualmente assegnati al richiedente nella stessa stazione;
- l’ubicazione, l’estensione ed il grado di utilizzo di spazi già eventualmente assegnati ad altre imprese operanti nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari che prestano servizio nella stessa stazione cui si riferisce il reclamo;
- il numero e l’estensione di spazi richiesti ed ottenuti in altre stazioni sul territorio nazionale, sia dal richiedente che da altre imprese operanti nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari che prestano servizio nella stessa stazione cui si riferisce il reclamo, ed il grado di utilizzo degli stessi ” (cfr. misura 11.5 della delibera n. 130/2019).
Con specifico riferimento alla proposta di precisare che l’assegnazione degli spazi “ dovrà avvenire in ossequio al principio di più che proporzionalità rispetto al traffico fornito ”, l’Autorità ha rilevato che, “ come evidenziato nella parte motivazionale della delibera n. 70/2014 (paragrafo 10.5), (…) il superamento del principio di proporzionalità potrebbe essere necessario in taluni casi per raggiungere un comparabile livello di visibilità tra le imprese ferroviarie. Non si può tuttavia sostenere che la “non proporzionalità” tra spazi e bacino di utenza sia sempre necessaria, essendo soltanto funzionale a garantire il principio di pari visibilità ” (cfr. pag. 32 della relazione istruttoria allegata alla delibera n. 130/2019).
La richiamata delibera è stata impugnata sotto profili diversi sia da IA che da LO.
In entrambi i casi il T.A.R. per il MO con le sentenze n. 87/2021 e n. 901/2020 ha confermato la legittimità delle misure, precisando, tra l’altro, con la sentenza da ultimo menzionata, che non risulta “ condivisibile l’ulteriore affermazione di LO secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe determinato il superamento del principio dell’assegnazione di spazi in stazione più che proporzionale al traffico servito, di cui alla precedente delibera n. 70/2014, senza tuttavia che ciò fosse giustificato da una corrispondente modificazione del quadro normativo di riferimento. A ben vedere, la delibera n. 130/2019 non oblitera in alcun modo tale principio, ma si limita, ben diversamente, ad escluderne l’applicazione obbligatoria anche nei casi in cui l’accesso equo e non discriminatorio e la pari visibilità possano essere in concreto garantiti senza ricorrere a tale “correttivo” ”.
Ciò posto, con la gravata delibera n. 142/2020, l’Autorità, pur citando nelle premesse la delibera n. 130/2019 del 1° ottobre 2019 (e segnatamente le misure 11.1 e 11.5), non ha applicato tali criteri in sede di istruttoria, né ha argomentato con riguardo ai medesimi nella motivazione del provvedimento.
In particolare, l’ART ha trascurato di valutare l’ubicazione, l’estensione ed il grado di utilizzo (in termini di numero e valore dei titoli di viaggio venduti e numero di passeggeri serviti) degli spazi assegnati alla ricorrente, in raffronto a quelli assegnati ad altre imprese ferroviarie nella stessa stazione.
Tali criteri richiamano un dato qualitativo (l’ubicazione, che può incidere sulle scelte dei viaggiatori in funzione della maggiore visibilità degli ambienti di stazione in cui sono collocate le BSS o sono localizzate le biglietterie non automatiche), un dato quantitativo (l’estensione di superficie assegnata) e infine un dato proprio di un’analisi efficientista da condursi secondo il criterio del quantum prodest di ciascuna impresa ferroviaria (ovverosia, fondata sulla quantità di spazi di cui ha bisogno un’impresa ferroviaria per erogare in modo efficiente il servizio di vendita dei biglietti ai propri clienti).
Con riferimento a quest’ultimo profilo, sarebbe stato necessario, ad esempio, valutare se le biglietterie self-service dell’impresa incumbent nelle aree contese siano state sottoutilizzate rispetto alle BSS di LO; infatti, la sottoutilizzazione costituirebbe un indice dell’eventuale posizione di dominanza in termini di visibilità assunta dall’impresa ferroviaria incumbent per finalità pubblicitarie o escludenti. Quanto alle aree contese delle biglietterie tradizionali, neppure menzionate nei “ considerato ” del provvedimento impugnato, sarebbe stato opportuno confrontare il grado di utilizzo medio al mq delle stesse in relazione alla singola stazione in cui si colloca l’area contesa, tenendo conto, ad esempio, di parametri quali la media del numero dei titoli venduti e la media dei ricavi rivenienti dalla vendita dei titoli.
Di siffatta analisi qualitativa e quantitativa, da condursi in base a un apprezzamento tecnico-discrezionale, non vi è traccia nella motivazione del provvedimento gravato, che si limita a osservare che “ l’aumento del traffico commerciale invocato da LO a sostegno delle proprie richieste di maggiori spazi in stazione non può, da solo, giustificare il diritto di LO ad ottenere un numero superiore di BSS ”. Non risulta che l’ART, attraverso l’istruttoria, che ha preceduto l’adozione della delibera n. 142/2020, abbia approfondito tali profili in contraddittorio con le imprese ferroviarie; piuttosto l’ART ha aderito in modo eccessivamente pedissequo al criterio di mera proporzionalità sulla base dei volumi di traffico complessivi.
Né può trovare accoglimento la difesa articolata dall’ART, in base alla quale la rinnovazione dell’istruttoria avrebbe confermato (a posteriori) la legittimità della delibera oggetto del presente giudizio, in quanto avrebbe dimostrato sia che nelle stazioni prese in esame con il reclamo a suo tempo proposto da LO (Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella e Verona Porta Nuova) non vi sarebbero spazi non presidiati da BSS di LO e di IA, sia che entrambe tali imprese ferroviarie avrebbero un numero di BSS idoneo a soddisfare le richieste degli utenti.
In primo luogo, giova osservare che i vizi di istruttoria e di motivazione che inficiano la delibera impugnata non possono essere sanati dall’istruttoria avviata dall’Autorità in ottemperanza alla sentenza n. 646/2021, in quanto il procedimento avviato con la delibera n. 130/2021 non si è concluso e pertanto i relativi atti istruttori sono stati posti nel nulla in conseguenza dell’intervenuta archiviazione, disposta dall’ART con la delibera n. 245/2022 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 10198/2022 pronunciata nel giudizio di opposizione di terzo; in altri termini, gli accertamenti ora richiamati dall’ART, oltre a costituire riprova del difetto di istruttoria e di motivazione, devono ritenersi inutilmente espletati e ciò, a maggior ragione, in quanto nella fattispecie il Consiglio di Stato con la sentenza n. 10198/2022 ha espressamente statuito che l’annullamento con essa pronunciato si estende “ anche agli ulteriori provvedimenti emessi nel prosieguo del giudizio di ottemperanza in applicazione della regola di cui all’art. 336, co. 2, c.p.c. che è espressione di un principio generale del processo e, come tale, applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39, co. 1, c.p.a. ” (cfr. par. 10.1 della sentenza citata). Inoltre, occorre evidenziare che gli atti successivamente posti in essere dall’Autorità non possono sanare la carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 2023, n. 6392; Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 1096; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 14 luglio 2021, n. 689; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 9 luglio 2021, n. 4742).
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della delibera n. 142/2020, limitatamente alla parte della stessa che è stata oggetto di gravame, salva la riedizione del potere amministrativo.
La specificità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite – fermo il diritto della parte ricorrente alla refusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua l’atto impugnato nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate – fermo il diritto della parte ricorrente alla refusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO