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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/05/2025, n. 4443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4443 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48376 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. ssa Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numeri di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 30.11.2021 da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elena Giussani, come da procura alle liti in atti con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Caronno Pertusella, Corso di Porta Vittoria 916
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Carmeli, come da procura alle liti in atti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Cassano d'Adda Via Monte Grappa 3
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale, nel merito, previa ogni altra declaratoria di rito: - Accertato il diritto di proprietà della vettura Ferrari T Cabrio, a targa CP_2
VAB87300 in capo a previa ogni necessaria declaratoria e pronuncia circa la Parte_1
1 simulazione e quindi circa la vendita fittizia effettuata da in favore di con CP_1 CP_1 conseguente pronuncia di nullità/annullabilità/inefficacia anche dell'avvenuta trascrizione del fittizio trasferimento di proprietà della vettura presso il Pubblico Registro Automobilistico, condannare CP_1
e in via fra di loro solidale ovvero alternativa, alla restituzione della predetta vettura,
[...] CP_1
in perfetto stato di manutenzione così come era alla data del 1.7.2017, al sig. Parte_1 prevedendo per ogni giorno di ritardo nella consegna del bene la somma di € 250,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, autorizzando quindi a provvedere alla trascrizione del proprio diritto di proprietà del veicolo Parte_1
presso il Pubblico Registro Automobilistico;
in via subordinata, nel merito: - Nell'ipotesi che, nelle more di questo giudizio, la vettura venga venduta/ceduta/rubata/perisca o comunque non sia restituibile, condannare e CP_1 CP_1
in via fra di loro solidale ovvero alternativa, a corrispondere a il valore attuale di Parte_1 mercato, pari ad € 65.000,00, oltre interessi sino al saldo effettivo da calcolarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o da accertarsi tramite CTU, qualora le quotazioni versate in atti non venissero ritenute sufficienti a fornire la prova del valore;
in via ulteriormente subordinata, nel merito: - nella denegata ipotesi in cui non venisse riconosciuto il diritto di proprietà della vettura in capo a ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 Parte_1
c.c., condannare alla restituzione in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
23.770 oltre interessi sino al saldo effettivo da calcolarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 c. 4
c.c. o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via istruttoria: - si formula istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. con riferimento ai libri contabili/registro Iva, degli anni 2017-2021 di in cui sono annotate le fatture emesse e ricevute;
CP_1 si insta inoltre per l'interrogatorio formale dei convenuti sulle circostanze di cui in narrativa. Ove se ne ravvisasse la necessità, si insta perché venga ammessa Consulenza tecnica d'Ufficio, volta a quantificare il valore attuale di mercato della vettura. Ad ogni modo, ci si riserva ulteriore deduzione e capitolazione nelle forme e nei termini di legge, con richiesta sin d'ora della concessione dei termini per le memorie di cui all'art. 183 6° co. c.p.c.. Si insta, inoltre, ad essere ammessi a prova contraria sulle eventuali istanze istruttorie avversarie. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge
2 per e CP_1 CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: In via principale: ➢ accertata e dichiarata l'infondatezza e l'illegittimità delle pretese dell'Avv. per tutti i motivi addotti nella comparsa di costituzione e risposta del Parte_1
20.05.2022 e nei successivi atti difensivi, respingere integralmente le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata e riconvenzionale: ➢ nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di condannare i convenuti alla restituzione dell'autovettura in favore dell'attore, accertare e dichiarare che i convenuti non hanno mai percepito alcuna somma da parte dell'attore e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al contestuale pagamento del valore dell'autovettura in favore dei convenuti nella misura di € 65.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa;
➢ nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attore dell'importo da quest'ultimo richiesto, o comunque di qualunque altro importo eventualmente determinato, voglia l'Ill.mo Giudice adito compensare anche parzialmente l'importo richiesto dall'attore con il credito vantato dal IG. per CP_1
l'esecuzione dei lavori di giardinaggio nonché con le somme dovute per il godimento dell'autovettura protrattosi per otto anni consecutivi (comprensive dei costi sostenuti dal IG. per il CP_1
pagamento dei relativi bolli), nella misura che verrà accertata in corso di causa o da determinarsi in via equitativa da parte del Giudice;
➢ rigettare, per il resto, tutte le domande/eccezioni/deduzioni svolte e sollevate dall'attore, per infondatezza in fatto e in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria ➢ Richiamandosi integralmente a tutto quanto dedotto ed eccepito nei precedenti atti difensivi, i convenuti chiedono ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dal “Vero che”: 1) In data 25.06.2009 il IG. concludeva con Parte_2
l'Avv. un contratto di vendita avente ad oggetto l'autovettura T Parte_1 Controparte_3
Cabrio targata VAB87300; 2) Tale autovettura era all'epoca di proprietà del IG. 3) Tale CP_1 autovettura veniva consegnata dal IG. all'Avv. contestualmente Parte_2 Parte_1
alla sottoscrizione del contratto in data 25.06.2009; 4) Il IG. nel corso del periodo CP_1
25.06.2009 – 01.07.2017, ha provveduto al pagamento dei bolli relativi all'autovettura sopra indicata;
5)
3 Negli anni 2009-2010 il IG. ha svolto attività di giardinaggio in favore dell'Avv. CP_1
in particolare tale attività è consistita nella fornitura e posa di piante presso i Parte_1
giardini di Deiva Marina, Limbiate e Caronno Pertusella nonché nella potatura di piante ad alto fusto;
6)
A fronte dello svolgimento di tale attività di giardinaggio, il IG. ha maturato nei CP_1 confronti dell'Avv. un credito pari ad € 29.458,00 + IVA;
7) Per il pagamento del Parte_1 prezzo della l'Avv. consegnava al IG. alcuni effetti CP_3 Parte_1 Parte_2
cambiari, i quali risultavano insoluti;
8) In data 01.07.2017 il IG. si recava presso CP_1
l'abitazione dell'Avv. al fine di ottenere la restituzione dell'autovettura Ferrari Parte_1 targata VAB87300 di sua proprietà; 9) In tale occasione e per restituire la citata automobile, l'Avv. insisteva affinché il IG. sottoscrivesse il documento datato Parte_1 CP_1
01.07.2017 (rif. doc. 3 atto di citazione) predisposto unilateralmente dal primo;
10) L'autovettura targata
VAB87300 è rimasta nella piena disponibilità ed utilizzo dell'Avv. dal 25.06.2009 Parte_1
al 01.07.2017. Si indicano a testi: 1) IG. via Monza n. 10, OR (MI); 2) IG. Parte_2
c/o Floricoltura Merone, via Monza n. 10, OR (MI); 3) IG. c/o Tes_1 Testimone_2
Floricoltura Merone, via Monza n. 10, OR (MI); 4) IG.ra , via Monza n. 10, Testimone_3
OR (MI). Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente dedotti dall'attore ed ammessi. ➢ Ci si oppone all'ordine di esibizione invocato da controparte ex art. 210 c.p.c. in ordine “…ai libri contabili, al libro cespiti e ai registri Iva, degli anni dal 2017 al 2021 di
.”, in quanto la relativa richiesta, oltre che essere immotivata, è esplorativa e generica e appare CP_1 altresì del tutto irrilevante. 4 ➢ I convenuti, richiamandosi a tutte le deduzioni ed eccezioni svolte nei propri atti difensivi, si oppongono alla CTU richiesta da controparte, ritenuta esplorativa e generica. In caso di accoglimento della stessa, tuttavia, la difesa scrivente chiede che l'indagine tecnica non sia limitata, come richiesto dall'attore, a individuare il valore di mercato attuale dell'autovettura in questione, ma sia, inoltre, estesa ai seguenti aspetti: - quantificazione del valore di mercato dell'autovettura al tempo della sottoscrizione della scrittura del 25.06.2009 tra il IG. Parte_2
e l'Avv. contestualmente alla quale l'autovettura venne consegnata all'attore; - determinazione Pt_1
del valore economico delle indennità spettanti per la detenzione e il godimento della citata automobile da parte dell'attore per 8 anni (dal 25.06.2009 al 01.07.2017), tenuto conto del valore dell'autoveicolo e dell'utilizzo fattone da controparte.
4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ha chiesto accertarsi la sussistenza in capo a Parte_1
sé della proprietà della autovettura Cabrio, targata VAB87300 e dichiarare la Controparte_4
simulazione della successiva vendita effettuata da in favore di con conseguente Persona_1 CP_1
Contr nullità della trascrizione del trasferimento di proprietà a e con restituzione della autovettura a sè; in subordine, in caso di mancata restituzione della autovettura, ha chiesto condannare i convenuti in via solidale o alternativa a corrispondere all'attore la somma di euro 65.000,00 pari al valore attuale della autovettura oltre interessi;
in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi in cui non venisse accertato il diritto di proprietà della autovettura in capo all'attore, ha chiesto ex art. 2033 cc la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo, versato quale corrispettivo dell'acquisto, di Persona_1
euro 23.770,00 oltre interessi sino al saldo.
Esponeva di avere stipulato in data 25.6.2009 un contratto di compravendita avente ad oggetto la autovettura Ferrari Mondial T Cabrio, targata VAB87300, che gli era stata ceduta al prezzo di euro
28.500,00 dal sig. il bene, in realtà di proprietà del sig. che ne aveva Persona_2 Persona_1
“ratificato” l'acquisto, era stato consegnato all'attore unitamente alle chiavi;
l'attore provvedeva quindi al versamento della quasi totalità del prezzo al sig. per euro 23.770. Persona_1
Lamentava l'attore che, benchè sollecitato più volte, non aveva mai trascritto al PRA il Persona_1 trasferimento di proprietà e che in data 1.7.2017 il convenuto aveva ritirato l'autovettura con un pretesto e poi l'aveva venduta, questa volta trascrivendo al PRA il trasferimento, alla società ad un CP_1
prezzo irrisorio. Segnalava che era società di famiglia del sig. atteso che legale CP_1 Per_1 rappresentante era la moglie e la sede legale presso l'abitazione coniugale del sig. e del coniuge. Per_1
Rappresentava che era stato proposto un separato giudizio da parte di , società di famiglia Controparte_5 del presso la quale l'autovettura era rimasta in esposizione negli anni, al fine di ottenere la Pt_1 restituzione dell'importo di euro 23.770,00, che benchè di rigetto aveva accertato che l'acquirente della autovettura era il sig. Parte_1
Insisteva quindi nelle domande formulate nei confronti dei due convenuti.
Si costituivano con un'unica comparsa sia il sig. sia ontestando la ricostruzione Persona_1 CP_1
avversaria e chiedendo il rigetto delle domande svolte.
Affermavano che la proprietà della autovettura era sempre originariamente stata in capo al sig. e CP_1
non al sig. che mai era stato versato il prezzo nelle mani di che la Persona_2 Persona_1
5 “regolarizzazione” del trasferimento non era mai avvenuto stante i buoni rapporti tra le parti e l'esecuzione da parte dei in favore del di svariati lavori di giardinaggio e che Per_1 Pt_1
l'intenzione del convenuto era quella di riottenere la restituzione della autovettura disciplinando Per_1
anche come monetizzare il godimento del bene da parte del per circa 8 anni e come ottenere il Pt_1
pagamento dei lavori di giardinaggio. Poiché tuttavia con il tempo i rapporti tra le parti si erano deteriorati sia in ragione del mancato pagamento integrale del prezzo di compravendita sia per altre cause ( legati ai lavori di giardinaggio) il primo luglio 2017 si era recato presso l'abitazione dell'attore Persona_1
e aveva ritirato l'autovettura, sottoscrivendo una dichiarazione che tuttavia non aveva né bene letto né compreso.
I convenuti quindi contestavano la legittimazione passiva di alle richieste di Persona_1
adempimento essendo il venditore, pur a non domino, il padre sig. e protestavano la legittimità Pt_2
della vendita della autovettura a D&D in assenza di elementi a favore della allegata simulazione.
Entrambi rilevavano che il aveva versato nel tempo la somma di euro 23.770,00 in Parte_1
favore del sig. e non in favore del convenuto il quale dunque non poteva Persona_2 CP_1
ritenersi tenuto alla restituzione della anzidetta somma. Quanto a doc 3 ( scrittura del 1.7.2017 ) ne stigmatizzavano la “irregolarità” e la non corrispondenza a verità; in ogni caso il prezzo di vendita non era mai stato integralmente versato e la scrittura del 1.7.2017 al più aveva effetti obbligatori ma non era ricognitiva di alcun trasferimento di proprietà; la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano nel processo introdotto da era intervenuta tra diverse parti e dunque conteneva un accertamento CP_5
non opponibile.
Osservavano in ogni caso che il mancato pagamento integrale del prezzo aveva impedito al contratto di vendita di assumere le caratteristiche di validità ed efficacia tra le parti e ribadiva la inefficacia della scrittura privata del 1.7.2017 perché contenente espressioni e dichiarazioni non corrispondenti a verità ( come già riconosciuto nella sentenza emessa dal Tribunale di Milano avuto riguardo alla richiesta di restituzione dell'importo di euro 23.770,00).
La causa veniva trattata senza svolgimento di attività istruttoria, ritenuta inammissibile per essere i capitoli di prova riferiti a circostanze articolate in modo generico, documentale o pacifiche.
Esaurita la trattazione della causa le parti precisavano le conclusioni all'udienza dell'11.12.2024 (udienza che veniva fissata dal nuovo giudice assegnatario del fascicolo dopo alcuni rinvii disposti dal precedente giudice assegnatario della causa).
6 3. La domanda principale svolta dall'attore di accertamento della proprietà dell'autoveicolo in capo all'attore è fondata.
La scrittura privata del 25.6.2009 consente di ritenere che vi sia stato lo scambio dei consensi volto alla vendita ed all'acquisto del bene mobile registrato in argomento ( l'uno dichiara di vendere e l'altro di acquistare, con regolamentazione di pagamento del prezzo anche in rate successive) e consenta di ritenere che sia il proprietario dell'autovettura ancorchè il venditore non sia legittimo proprietario ma Pt_1
appaia esserlo.
Si condivide infatti il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui se un bene mobile, pur dovendosi iscrivere in pubblici registri, non è stato invece ancora iscritto, ai sensi dell'art. 815 Cod. Civ., si applica l'art. 1153 Cod. Civ. e non già l'art. 1156 Cod. Civ.; e pertanto, se colui al quale viene alienato tale bene, da chi appare legittimato, è in buona fede al tempo dell'acquisto - da presumersi (art. 1147 Cod. Civ.) e non esclusa dalla mancanza dei documenti necessari per utilizzarlo - ne acquista la proprietà mediante il possesso (Cass. 6/10/1997, n. 9714 Cass. 16/5/1997, n. 4328).
Ora unitamente alle autovettura il ricevette nel giugno 2009 anche le doppie chiavi e lo stretto Pt_1
rapporto di parentela tra consegnatario del bene ed effettivo titolare (unitamente alla circostanza che i pagamenti successivi vennero effettuati nelle mani del figlio effettivo titolare) consentono di affermare che la compravendita si sia regolarmente perfezionata tra le parti.
Del resto i comportamenti adesivi mostrati dall'effettivo proprietario nel prosieguo, in costanza di stabile e pacifico possesso della autovettura in capo all'attore mai contestato nonostante i rapporti Pt_1
quotidiani e la recezione di una parte considerevole del prezzo di vendita ( come indubitabilmente risulta dalla lettera sottoscritta da in data 1.7.2021 non disconosciuta e dunque riferibile alla Persona_1
parte convenuta nella parte in cui riconosce di avere ricevuto personalmente la somma di euro 23.770,00 quale pagamento parziale della autovettura), ben potrebbero costituire manifestazione di ratifica successiva della vendita a non domino.
Verificatosi l'effetto traslativo (e rimanendo il mancato integrale pagamento del prezzo fatto che avrebbe potuto giustificare la risoluzione del contratto da parte del venditore, azione mai non prospettata dal convenuto neppure in questo giudizio) deve osservarsi che, sebbene la trascrizione al PRA non sia requisito di efficacia della vendita, essa è preordinata al fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore ( cfr Cass. sez.1, sent.n.
4489 del 28.9.2006).
7 Ora il conflitto sussistente tra attore e convenuta in ordine alla effettiva attuale proprietà della CP_1 autovettura deve risolversi in favore di quest'ultima, che vanta infatti un acquisto anche trascritto al PRA derivante da chi risultava, a detta data, il proprietario sulla base dalle risultanze del PRA.
Viceversa nessun elemento di prova è stato offerto dall'attore, se non mere presunzioni del tutto assertive, in ordine alla simulazione della vendita ( peraltro nell'incertezza del negozio dissimulato).
Ne consegue che pur avendo acquistato la proprietà della autovettura con la scrittura Parte_1
privata del giugno 2009, il terzo acquirente ha attualmente titolo per ritenere il bene che risulta Pt_3
acquistato da soggetto risultante dai registri quale proprietario.
Tanto premesso non può essere accolta la domanda attorea di restituzione del bene, ma solo quella risarcitoria.
Il danno direttamente collegabile alla fattispecie in esame non può che essere limitato alla somma di denaro versata dall'attore in relazione all'acquisto della autovettura essendo rimasto del tutto sprovvisto di prova il maggior valore attribuito alla autovettura, acquistata solo otto anni prima al minor valore di euro 28.500,00.
Vale in ultimo soggiungere che non può essere accolta neppure la domanda di parte convenuta Per_1 volta alla condanna dell'attore al pagamento di un indennizzo per utilizzo del bene negli otto
[...] anni di pacifico possesso di esso atteso che l'accertamento della proprietà in capo all'attore, ne giustifica il legittimo possesso ( in assenza del resto di richieste di pagamento precedenti).
Allo stesso modo è rimasta del tuto sfornita di prova la sussistenza di un credito del sig. nei Per_1 confronti dell'attore per lavori di giardinaggio eseguiti in suo favore. Né del resto la prova poteva essere fornita con l'espletamento della istruttoria data la genericità dlele circostanze di prova e l'assenza di un principio di prova scritta in ordine alla esecuzione delle prestazioni, genericamente allegate.
IN definitiva nella svariata congerie di domande proposte dalle parti reciprocamente nel presente giudizio, l'unica che può essere accolta è quella risarcitoria dell'attore per la minor somma di euro
23.770,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, a carico di Persona_1
4. La regolamentazione delle spese deve tenere conto delle reciproche soccombenze atteso che parte attrice è vittoriosa sulla domanda di condanna al risarcimento del danno ma soccombente sulla domanda di accertamento della simulazione e di conseguente restituzione del bene.
Parti convenute sono dal canto loro soccombenti in relazione alla domanda di indennizzo e di condanna al pagamento della somma di euro 65.000,00.
8 Le spese di lite vanno dunque compensate.
PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: in parziale accoglimento della domanda attorea svolta in via subordinata, condanna al Persona_1 pagamento in favore dell'attore della somma di euro 23.770,00 oltre interessi al Parte_1
tasso legale dalla domanda al saldo;
respinge tutte le restanti domande.
Spese compensate
Così deciso in Milano il 31 maggio 2025
Il giudice
(Valentina Boroni)
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. ssa Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numeri di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 30.11.2021 da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elena Giussani, come da procura alle liti in atti con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Caronno Pertusella, Corso di Porta Vittoria 916
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Carmeli, come da procura alle liti in atti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Cassano d'Adda Via Monte Grappa 3
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale, nel merito, previa ogni altra declaratoria di rito: - Accertato il diritto di proprietà della vettura Ferrari T Cabrio, a targa CP_2
VAB87300 in capo a previa ogni necessaria declaratoria e pronuncia circa la Parte_1
1 simulazione e quindi circa la vendita fittizia effettuata da in favore di con CP_1 CP_1 conseguente pronuncia di nullità/annullabilità/inefficacia anche dell'avvenuta trascrizione del fittizio trasferimento di proprietà della vettura presso il Pubblico Registro Automobilistico, condannare CP_1
e in via fra di loro solidale ovvero alternativa, alla restituzione della predetta vettura,
[...] CP_1
in perfetto stato di manutenzione così come era alla data del 1.7.2017, al sig. Parte_1 prevedendo per ogni giorno di ritardo nella consegna del bene la somma di € 250,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, autorizzando quindi a provvedere alla trascrizione del proprio diritto di proprietà del veicolo Parte_1
presso il Pubblico Registro Automobilistico;
in via subordinata, nel merito: - Nell'ipotesi che, nelle more di questo giudizio, la vettura venga venduta/ceduta/rubata/perisca o comunque non sia restituibile, condannare e CP_1 CP_1
in via fra di loro solidale ovvero alternativa, a corrispondere a il valore attuale di Parte_1 mercato, pari ad € 65.000,00, oltre interessi sino al saldo effettivo da calcolarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o da accertarsi tramite CTU, qualora le quotazioni versate in atti non venissero ritenute sufficienti a fornire la prova del valore;
in via ulteriormente subordinata, nel merito: - nella denegata ipotesi in cui non venisse riconosciuto il diritto di proprietà della vettura in capo a ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 Parte_1
c.c., condannare alla restituzione in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
23.770 oltre interessi sino al saldo effettivo da calcolarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 c. 4
c.c. o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via istruttoria: - si formula istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. con riferimento ai libri contabili/registro Iva, degli anni 2017-2021 di in cui sono annotate le fatture emesse e ricevute;
CP_1 si insta inoltre per l'interrogatorio formale dei convenuti sulle circostanze di cui in narrativa. Ove se ne ravvisasse la necessità, si insta perché venga ammessa Consulenza tecnica d'Ufficio, volta a quantificare il valore attuale di mercato della vettura. Ad ogni modo, ci si riserva ulteriore deduzione e capitolazione nelle forme e nei termini di legge, con richiesta sin d'ora della concessione dei termini per le memorie di cui all'art. 183 6° co. c.p.c.. Si insta, inoltre, ad essere ammessi a prova contraria sulle eventuali istanze istruttorie avversarie. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge
2 per e CP_1 CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: In via principale: ➢ accertata e dichiarata l'infondatezza e l'illegittimità delle pretese dell'Avv. per tutti i motivi addotti nella comparsa di costituzione e risposta del Parte_1
20.05.2022 e nei successivi atti difensivi, respingere integralmente le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata e riconvenzionale: ➢ nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di condannare i convenuti alla restituzione dell'autovettura in favore dell'attore, accertare e dichiarare che i convenuti non hanno mai percepito alcuna somma da parte dell'attore e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al contestuale pagamento del valore dell'autovettura in favore dei convenuti nella misura di € 65.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa;
➢ nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attore dell'importo da quest'ultimo richiesto, o comunque di qualunque altro importo eventualmente determinato, voglia l'Ill.mo Giudice adito compensare anche parzialmente l'importo richiesto dall'attore con il credito vantato dal IG. per CP_1
l'esecuzione dei lavori di giardinaggio nonché con le somme dovute per il godimento dell'autovettura protrattosi per otto anni consecutivi (comprensive dei costi sostenuti dal IG. per il CP_1
pagamento dei relativi bolli), nella misura che verrà accertata in corso di causa o da determinarsi in via equitativa da parte del Giudice;
➢ rigettare, per il resto, tutte le domande/eccezioni/deduzioni svolte e sollevate dall'attore, per infondatezza in fatto e in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria ➢ Richiamandosi integralmente a tutto quanto dedotto ed eccepito nei precedenti atti difensivi, i convenuti chiedono ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dal “Vero che”: 1) In data 25.06.2009 il IG. concludeva con Parte_2
l'Avv. un contratto di vendita avente ad oggetto l'autovettura T Parte_1 Controparte_3
Cabrio targata VAB87300; 2) Tale autovettura era all'epoca di proprietà del IG. 3) Tale CP_1 autovettura veniva consegnata dal IG. all'Avv. contestualmente Parte_2 Parte_1
alla sottoscrizione del contratto in data 25.06.2009; 4) Il IG. nel corso del periodo CP_1
25.06.2009 – 01.07.2017, ha provveduto al pagamento dei bolli relativi all'autovettura sopra indicata;
5)
3 Negli anni 2009-2010 il IG. ha svolto attività di giardinaggio in favore dell'Avv. CP_1
in particolare tale attività è consistita nella fornitura e posa di piante presso i Parte_1
giardini di Deiva Marina, Limbiate e Caronno Pertusella nonché nella potatura di piante ad alto fusto;
6)
A fronte dello svolgimento di tale attività di giardinaggio, il IG. ha maturato nei CP_1 confronti dell'Avv. un credito pari ad € 29.458,00 + IVA;
7) Per il pagamento del Parte_1 prezzo della l'Avv. consegnava al IG. alcuni effetti CP_3 Parte_1 Parte_2
cambiari, i quali risultavano insoluti;
8) In data 01.07.2017 il IG. si recava presso CP_1
l'abitazione dell'Avv. al fine di ottenere la restituzione dell'autovettura Ferrari Parte_1 targata VAB87300 di sua proprietà; 9) In tale occasione e per restituire la citata automobile, l'Avv. insisteva affinché il IG. sottoscrivesse il documento datato Parte_1 CP_1
01.07.2017 (rif. doc. 3 atto di citazione) predisposto unilateralmente dal primo;
10) L'autovettura targata
VAB87300 è rimasta nella piena disponibilità ed utilizzo dell'Avv. dal 25.06.2009 Parte_1
al 01.07.2017. Si indicano a testi: 1) IG. via Monza n. 10, OR (MI); 2) IG. Parte_2
c/o Floricoltura Merone, via Monza n. 10, OR (MI); 3) IG. c/o Tes_1 Testimone_2
Floricoltura Merone, via Monza n. 10, OR (MI); 4) IG.ra , via Monza n. 10, Testimone_3
OR (MI). Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente dedotti dall'attore ed ammessi. ➢ Ci si oppone all'ordine di esibizione invocato da controparte ex art. 210 c.p.c. in ordine “…ai libri contabili, al libro cespiti e ai registri Iva, degli anni dal 2017 al 2021 di
.”, in quanto la relativa richiesta, oltre che essere immotivata, è esplorativa e generica e appare CP_1 altresì del tutto irrilevante. 4 ➢ I convenuti, richiamandosi a tutte le deduzioni ed eccezioni svolte nei propri atti difensivi, si oppongono alla CTU richiesta da controparte, ritenuta esplorativa e generica. In caso di accoglimento della stessa, tuttavia, la difesa scrivente chiede che l'indagine tecnica non sia limitata, come richiesto dall'attore, a individuare il valore di mercato attuale dell'autovettura in questione, ma sia, inoltre, estesa ai seguenti aspetti: - quantificazione del valore di mercato dell'autovettura al tempo della sottoscrizione della scrittura del 25.06.2009 tra il IG. Parte_2
e l'Avv. contestualmente alla quale l'autovettura venne consegnata all'attore; - determinazione Pt_1
del valore economico delle indennità spettanti per la detenzione e il godimento della citata automobile da parte dell'attore per 8 anni (dal 25.06.2009 al 01.07.2017), tenuto conto del valore dell'autoveicolo e dell'utilizzo fattone da controparte.
4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ha chiesto accertarsi la sussistenza in capo a Parte_1
sé della proprietà della autovettura Cabrio, targata VAB87300 e dichiarare la Controparte_4
simulazione della successiva vendita effettuata da in favore di con conseguente Persona_1 CP_1
Contr nullità della trascrizione del trasferimento di proprietà a e con restituzione della autovettura a sè; in subordine, in caso di mancata restituzione della autovettura, ha chiesto condannare i convenuti in via solidale o alternativa a corrispondere all'attore la somma di euro 65.000,00 pari al valore attuale della autovettura oltre interessi;
in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi in cui non venisse accertato il diritto di proprietà della autovettura in capo all'attore, ha chiesto ex art. 2033 cc la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo, versato quale corrispettivo dell'acquisto, di Persona_1
euro 23.770,00 oltre interessi sino al saldo.
Esponeva di avere stipulato in data 25.6.2009 un contratto di compravendita avente ad oggetto la autovettura Ferrari Mondial T Cabrio, targata VAB87300, che gli era stata ceduta al prezzo di euro
28.500,00 dal sig. il bene, in realtà di proprietà del sig. che ne aveva Persona_2 Persona_1
“ratificato” l'acquisto, era stato consegnato all'attore unitamente alle chiavi;
l'attore provvedeva quindi al versamento della quasi totalità del prezzo al sig. per euro 23.770. Persona_1
Lamentava l'attore che, benchè sollecitato più volte, non aveva mai trascritto al PRA il Persona_1 trasferimento di proprietà e che in data 1.7.2017 il convenuto aveva ritirato l'autovettura con un pretesto e poi l'aveva venduta, questa volta trascrivendo al PRA il trasferimento, alla società ad un CP_1
prezzo irrisorio. Segnalava che era società di famiglia del sig. atteso che legale CP_1 Per_1 rappresentante era la moglie e la sede legale presso l'abitazione coniugale del sig. e del coniuge. Per_1
Rappresentava che era stato proposto un separato giudizio da parte di , società di famiglia Controparte_5 del presso la quale l'autovettura era rimasta in esposizione negli anni, al fine di ottenere la Pt_1 restituzione dell'importo di euro 23.770,00, che benchè di rigetto aveva accertato che l'acquirente della autovettura era il sig. Parte_1
Insisteva quindi nelle domande formulate nei confronti dei due convenuti.
Si costituivano con un'unica comparsa sia il sig. sia ontestando la ricostruzione Persona_1 CP_1
avversaria e chiedendo il rigetto delle domande svolte.
Affermavano che la proprietà della autovettura era sempre originariamente stata in capo al sig. e CP_1
non al sig. che mai era stato versato il prezzo nelle mani di che la Persona_2 Persona_1
5 “regolarizzazione” del trasferimento non era mai avvenuto stante i buoni rapporti tra le parti e l'esecuzione da parte dei in favore del di svariati lavori di giardinaggio e che Per_1 Pt_1
l'intenzione del convenuto era quella di riottenere la restituzione della autovettura disciplinando Per_1
anche come monetizzare il godimento del bene da parte del per circa 8 anni e come ottenere il Pt_1
pagamento dei lavori di giardinaggio. Poiché tuttavia con il tempo i rapporti tra le parti si erano deteriorati sia in ragione del mancato pagamento integrale del prezzo di compravendita sia per altre cause ( legati ai lavori di giardinaggio) il primo luglio 2017 si era recato presso l'abitazione dell'attore Persona_1
e aveva ritirato l'autovettura, sottoscrivendo una dichiarazione che tuttavia non aveva né bene letto né compreso.
I convenuti quindi contestavano la legittimazione passiva di alle richieste di Persona_1
adempimento essendo il venditore, pur a non domino, il padre sig. e protestavano la legittimità Pt_2
della vendita della autovettura a D&D in assenza di elementi a favore della allegata simulazione.
Entrambi rilevavano che il aveva versato nel tempo la somma di euro 23.770,00 in Parte_1
favore del sig. e non in favore del convenuto il quale dunque non poteva Persona_2 CP_1
ritenersi tenuto alla restituzione della anzidetta somma. Quanto a doc 3 ( scrittura del 1.7.2017 ) ne stigmatizzavano la “irregolarità” e la non corrispondenza a verità; in ogni caso il prezzo di vendita non era mai stato integralmente versato e la scrittura del 1.7.2017 al più aveva effetti obbligatori ma non era ricognitiva di alcun trasferimento di proprietà; la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano nel processo introdotto da era intervenuta tra diverse parti e dunque conteneva un accertamento CP_5
non opponibile.
Osservavano in ogni caso che il mancato pagamento integrale del prezzo aveva impedito al contratto di vendita di assumere le caratteristiche di validità ed efficacia tra le parti e ribadiva la inefficacia della scrittura privata del 1.7.2017 perché contenente espressioni e dichiarazioni non corrispondenti a verità ( come già riconosciuto nella sentenza emessa dal Tribunale di Milano avuto riguardo alla richiesta di restituzione dell'importo di euro 23.770,00).
La causa veniva trattata senza svolgimento di attività istruttoria, ritenuta inammissibile per essere i capitoli di prova riferiti a circostanze articolate in modo generico, documentale o pacifiche.
Esaurita la trattazione della causa le parti precisavano le conclusioni all'udienza dell'11.12.2024 (udienza che veniva fissata dal nuovo giudice assegnatario del fascicolo dopo alcuni rinvii disposti dal precedente giudice assegnatario della causa).
6 3. La domanda principale svolta dall'attore di accertamento della proprietà dell'autoveicolo in capo all'attore è fondata.
La scrittura privata del 25.6.2009 consente di ritenere che vi sia stato lo scambio dei consensi volto alla vendita ed all'acquisto del bene mobile registrato in argomento ( l'uno dichiara di vendere e l'altro di acquistare, con regolamentazione di pagamento del prezzo anche in rate successive) e consenta di ritenere che sia il proprietario dell'autovettura ancorchè il venditore non sia legittimo proprietario ma Pt_1
appaia esserlo.
Si condivide infatti il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui se un bene mobile, pur dovendosi iscrivere in pubblici registri, non è stato invece ancora iscritto, ai sensi dell'art. 815 Cod. Civ., si applica l'art. 1153 Cod. Civ. e non già l'art. 1156 Cod. Civ.; e pertanto, se colui al quale viene alienato tale bene, da chi appare legittimato, è in buona fede al tempo dell'acquisto - da presumersi (art. 1147 Cod. Civ.) e non esclusa dalla mancanza dei documenti necessari per utilizzarlo - ne acquista la proprietà mediante il possesso (Cass. 6/10/1997, n. 9714 Cass. 16/5/1997, n. 4328).
Ora unitamente alle autovettura il ricevette nel giugno 2009 anche le doppie chiavi e lo stretto Pt_1
rapporto di parentela tra consegnatario del bene ed effettivo titolare (unitamente alla circostanza che i pagamenti successivi vennero effettuati nelle mani del figlio effettivo titolare) consentono di affermare che la compravendita si sia regolarmente perfezionata tra le parti.
Del resto i comportamenti adesivi mostrati dall'effettivo proprietario nel prosieguo, in costanza di stabile e pacifico possesso della autovettura in capo all'attore mai contestato nonostante i rapporti Pt_1
quotidiani e la recezione di una parte considerevole del prezzo di vendita ( come indubitabilmente risulta dalla lettera sottoscritta da in data 1.7.2021 non disconosciuta e dunque riferibile alla Persona_1
parte convenuta nella parte in cui riconosce di avere ricevuto personalmente la somma di euro 23.770,00 quale pagamento parziale della autovettura), ben potrebbero costituire manifestazione di ratifica successiva della vendita a non domino.
Verificatosi l'effetto traslativo (e rimanendo il mancato integrale pagamento del prezzo fatto che avrebbe potuto giustificare la risoluzione del contratto da parte del venditore, azione mai non prospettata dal convenuto neppure in questo giudizio) deve osservarsi che, sebbene la trascrizione al PRA non sia requisito di efficacia della vendita, essa è preordinata al fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore ( cfr Cass. sez.1, sent.n.
4489 del 28.9.2006).
7 Ora il conflitto sussistente tra attore e convenuta in ordine alla effettiva attuale proprietà della CP_1 autovettura deve risolversi in favore di quest'ultima, che vanta infatti un acquisto anche trascritto al PRA derivante da chi risultava, a detta data, il proprietario sulla base dalle risultanze del PRA.
Viceversa nessun elemento di prova è stato offerto dall'attore, se non mere presunzioni del tutto assertive, in ordine alla simulazione della vendita ( peraltro nell'incertezza del negozio dissimulato).
Ne consegue che pur avendo acquistato la proprietà della autovettura con la scrittura Parte_1
privata del giugno 2009, il terzo acquirente ha attualmente titolo per ritenere il bene che risulta Pt_3
acquistato da soggetto risultante dai registri quale proprietario.
Tanto premesso non può essere accolta la domanda attorea di restituzione del bene, ma solo quella risarcitoria.
Il danno direttamente collegabile alla fattispecie in esame non può che essere limitato alla somma di denaro versata dall'attore in relazione all'acquisto della autovettura essendo rimasto del tutto sprovvisto di prova il maggior valore attribuito alla autovettura, acquistata solo otto anni prima al minor valore di euro 28.500,00.
Vale in ultimo soggiungere che non può essere accolta neppure la domanda di parte convenuta Per_1 volta alla condanna dell'attore al pagamento di un indennizzo per utilizzo del bene negli otto
[...] anni di pacifico possesso di esso atteso che l'accertamento della proprietà in capo all'attore, ne giustifica il legittimo possesso ( in assenza del resto di richieste di pagamento precedenti).
Allo stesso modo è rimasta del tuto sfornita di prova la sussistenza di un credito del sig. nei Per_1 confronti dell'attore per lavori di giardinaggio eseguiti in suo favore. Né del resto la prova poteva essere fornita con l'espletamento della istruttoria data la genericità dlele circostanze di prova e l'assenza di un principio di prova scritta in ordine alla esecuzione delle prestazioni, genericamente allegate.
IN definitiva nella svariata congerie di domande proposte dalle parti reciprocamente nel presente giudizio, l'unica che può essere accolta è quella risarcitoria dell'attore per la minor somma di euro
23.770,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, a carico di Persona_1
4. La regolamentazione delle spese deve tenere conto delle reciproche soccombenze atteso che parte attrice è vittoriosa sulla domanda di condanna al risarcimento del danno ma soccombente sulla domanda di accertamento della simulazione e di conseguente restituzione del bene.
Parti convenute sono dal canto loro soccombenti in relazione alla domanda di indennizzo e di condanna al pagamento della somma di euro 65.000,00.
8 Le spese di lite vanno dunque compensate.
PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: in parziale accoglimento della domanda attorea svolta in via subordinata, condanna al Persona_1 pagamento in favore dell'attore della somma di euro 23.770,00 oltre interessi al Parte_1
tasso legale dalla domanda al saldo;
respinge tutte le restanti domande.
Spese compensate
Così deciso in Milano il 31 maggio 2025
Il giudice
(Valentina Boroni)
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