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10 marzo 1948
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13 febbraio 1953
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1 luglio 1960
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11 maggio 1983
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1 gennaio 2007
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Art. 8. ((Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate,. ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.
Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 5 gennaio 1953, n. 21 , ha disposto (con l'art.2) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1952. ------------------ AGGIORNAMENTO (2a) La L. 13 aprile 1983, n. 122 , ha disposto (con l'art.5) che la modifica decorre dal 1 gennaio 1983.
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate,. ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.
Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 5 gennaio 1953, n. 21 , ha disposto (con l'art.2) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1952. ------------------ AGGIORNAMENTO (2a) La L. 13 aprile 1983, n. 122 , ha disposto (con l'art.5) che la modifica decorre dal 1 gennaio 1983.
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- 1. IMU Esenzione agricola per i terreni ubicati in Comuni montani o parzialmente montani.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
La Corte Costituzionale si esprime con sentenza n.17/2018 sull'esenzione agricola dell'IMU per i terreni ubicati in Comuni montani o parzialmente montani, ove posseduti o condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Oggetto: Imposte e tasse – Imposta municipale propria [IMU] – Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2015 – Applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), del decreto legislativo n. 504 del 1992 ai fondi ubicati nei Comuni classificati totalmente o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica [ISTAT] – …
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Giurisprudenza • 29
- 1. Corte Cost., sentenza 12/03/2015, n. 31Provvedimento: […] integrazione, od anche solo interpretazione di norme statutarie (quale, nel caso di specie, l'art. 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948) non potrebbe che essere affidata a disposizioni di pari rango nella gerarchia delle fonti, ovvero alle norme di attuazione statutaria; […]Leggi di più...
- assorbimento di ulteriori profili di censura.·
- inammissibilità.·
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