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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4678 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere rel. ed est. Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2018/2022 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.Parte 1
, rappresentata e difesa dall'Avv. AN P.IVA 1 - P.IVA P.IVA 2
وelettivamente domiciliata presso il suo studio TA CF: C.F. 1
sito in Roma, viale XXI Aprile n. 26, in virtù di mandato in atti;
Appellante
E
'Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., CF P.IVA 3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo De Santis (C.F.: C.F. 2 e
), con domicilio eletto presso dall'avv. Rosita Leone (C.F.: C.F. 3
l'Ufficio Legale della società sito a Napoli, Piazza Matteotti, n. 2, in virtù di procura in atti;
Appellato
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte 1
Controparte_1 , spiegando leconveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, seguenti testuali conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa, accertate le contraffazioni e le alterazioni sugli assegni bancari non trasferibili n. 8238234298, 8238247030, 8238141125, 8238327993,
8200093343, 8200092501 e 8200088413; accertare e dichiarare la responsabilità della spa CP_1 ex articolo art. 1218 e 1228 c.c., nonché ex art. 2043 e 2049
c.c. e, ex art. 43 legge assegno, e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della somma pari ad € 8.773,48, oltre gli interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in favore della di tutti i danni cagionati dall'istituto di Parte 1
credito in parola, da quantificarsi in via equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il 15 % di spese forfettarie di cui all'art. 15 L.P., oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo: "-in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del giudizio per carenza dei requisiti richiesti degli artt. 163 e
164 c.p.c.; - nel merito, rigettare le domande proposte nei confronti di Controparte_1
[...] perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, con ogni consequenziale pronuncia".
Con sentenza n. 8992/2021 il Tribunale di Napoli così provvedeva: “Rigetta la domanda e condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali liquidate in € 4.200,00 per compensi, ai sensi del D.M. Giustizia
10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Il Giudizio di appello
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 02/05/2022, la Parte 2
[...] proponeva appello avverso la suddetta sentenza al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: "riformare la sentenza n. 8992/2021 emessa dal Tribunale civile di Napoli per erronea valutazione delle prove documentali acquisite al processo nonché per erronea interpretazione ed applicazione del portato normativo degli articoli 43 Legge Assegni e 1176 secondo comma c.c. e, per l'effetto, accertare che gli assegni bancari di traenza non trasferibili nn. 8238234298, 8238247030, 8238141125,
8238327993, 8200093343, 8200092501 e 8200088413 sono stati contraffatti ed incassati presso CP 1 da soggetti diversi dai legittimi beneficiari;
dichiarare
Controparte 1 in persona del tenuta e conseguentemente condannare la società
legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui sopra al pagamento, in favore
Controparte_2 della somma pari ad € 8.773,48, oltre interessi legali dal giorno di del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. Si chiede altresì alla Corte di condannare a restituire alla Parte 1 quanto da questa eventualmente CP 1
corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari, IVA, CPA, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario".
L'appellante evidenziava, con la proposta impugnazione, i seguenti motivi di doglianza:
1. Erronea valutazione da parte del Giudicante in ordine alle contraffazioni presenti sugli assegni per cui è causa e, conseguentemente, in merito all'assolvimento da parte dell'istituto negoziatore delle proprie obbligazioni secondo la diligenza richiesta dagli artt. 1176, comma 2, c.c. e 43 Legge Assegni;
In particolare, evidenti e macroscopiche anomalie dei titoli e del contesto della negoziazione;
2. Erronea valutazione da parte del Giudice dell'incidenza, ai fini della verificazione del danno, dell'inoltro dei titoli a mezzo posta;
3. Mancato deposito degli originali dei titoli oggetto di causa e, di conseguenza, mancato accoglimento della richiesta di ctu tecnica sui supporti cartacei dei titoli.
Controparte_1 la quale chiedeva all'adita Corte di Si costituiva l'appellata و
"rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 8992/2021 emessa dal Tribunale civile di Napoli, accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: "in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del giudizio per carenza dei requisiti richiesti degli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito, rigettare le domande proposte nei confronti di Controparte_1 perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio".
In corso di giudizio veniva fatto ordine alla società appellata di esibire ex art 210 cpc gli originali degli assegni per cui è causa, ma a tanto non provvedeva la suddetta parte, la quale dichiarava che i titoli successivamente alla loro negoziazione non venivano conservati. All'udienza del 22.05.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art 190 cpc.
I motivi della decisione
In via preliminare, deve ritenersi che l'impugnazione è da considerarsi rispettosa di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, "Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (pt. Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Dall'esame dell'atto di appello è ben possibile desumere chiaramente quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione gravata e all'accoglimento della domanda proposta in primo grado dall'odierna appellante.
L'appello merita accoglimento nel merito per le argomentazioni innanzi illustrate.
La fattispecie de qua riguarda la negoziazione di assegni circolari non trasferibili a persona diversa dall'effettivo beneficiario ex art. 43 secondo comma L.A.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con le sentenze nn. 12477 e 12478 del 21 maggio 2018, sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione di diritto attinente all'interpretazione della L.A., art. 43, comma 2, che stabilisce che "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento", con la precisazione che la previsione, cui espressamente rinviano la L.A., art. 86, comma 1 e L.A. art. 100, va estesa anche alle ipotesi in cui siano pagati a persona diversa dal prenditore un assegno circolare o un assegno bancario libero della Banca d'Italia non trasferibili, nonchè (secondo quanto già affermato da Cass. S.U. 26/06/2007, n. 14712) un assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità.
Con le suddette sentenze le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: "ai sensi della legge assegni, art. 43, comma 2, (R.D. 21 dicembre 1933, n.
1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo dal pagamento di assegno
-
bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., 2 comma". In particolare le Sezioni Unite hanno ribadito il principio già dalle medesime enunciato nella pronuncia n. 14712 del 2007, secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dalla legge assegni, art. 43 (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736),
l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, si configura nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Le Sezioni Unite hanno, altresì, osservato che "una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato - inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. non appare
-
più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore".
Hanno, infatti, evidenziato che "una responsabilità oggettiva può infatti concepirsi solo laddove difetti un rapporto in senso lato "contrattuale" fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno" e che "è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il criterio che presiede alla valutazione della responsabilità da contatto sociale qualificato è quello delineato dagli artt. 1176, 2118 c.c.". Pertanto, ad avviso delle Sezioni Unite: "nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve".
Dunque, la responsabilità ex art. 43 Legge assegni della banca negoziatrice, in caso di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, non ha carattere speciale assimilabile ad una forma di responsabilità oggettiva, ma rientra nell'ambito della ordinaria responsabilità contrattuale con conseguente applicazione del regime probatorio ordinario di cui all'art. 1218 cc. Ne consegue che alla banca negoziatrice è consentito fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli sia imputabile con la sola precisazione che la stessa essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art. 1176 comma 2 cc in ragione della sua qualità di operatore professionale - risponde del danno anche in ipotesi di colpa lieve, ove non abbia fornito la prova liberatoria di aver assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta da parte dell'accorto banchiere (cfr Cass. civ. n. 24905 del
21.08.2023).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la parte appellata non abbia fomito la dimostrazione di aver avuto, nel pagamento degli assegni per cui è causa, l'adeguato grado di diligenza imposto all'operatore professionale dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1176 comma 2 cc e, quindi, difetta la dimostrazione da parte dell'appellata di aver tenuto una condotta senza profili di colpa neppure lieve. CP_1Al riguardo, va evidenziato che non ha depositato spontaneamente gli originali degli assegni negoziati e non ha provveduto a tanto neanche a seguito dell'ordine di esibizione ex art 210 cpc alla stessa impartito nel presente giudizio.
L'odierna appellata non ha così consentito di procedere all'indagine circa la sussistenza o meno di evidenti elementi indicativi della falsificazione materiale degli assegni in questione, da compiersi necessariamente sugli originali di detti titoli, anche perché
l'appellante ha specificamente individuato numerose anomalie che sarebbero rilevabili visivamente e al tatto. Al riguardo, occorre aggiungere che il giudizio di non manifesta contraffazione delle copie dei titoli negoziati di cui alla sentenza impugnata non risulta sufficientemente circostanziato, non essendo stati in alcun modo individuati da parte del primo giudice gli elementi specifici e concreti di apprezzamento sul piano oggettivo.
Le conseguenze sul piano probatorio della mancanza degli originali degli assegni negoziati, che, si ribadisce, non sono stati depositati da CP_1, ricadono sfavorevolmente a carico della società appellata, la quale deve ritenersi non aver offerto in giudizio prova liberatoria in grado di escludere la colpa nel pagamento degli assegni per cui è causa (Cass. 14/05/2021, n.13148; 12/02/2021, n.3649).
Non solo l'appellata non ha fornito dimostrazione che la falsificazione degli assegni negoziati non fosse rilevabile in base alla diligenza media riferibile ai dipendenti addetti allo sportello, stante la natura dell'attività esercitata e l'obbligo di verifica visiva e tattile di quanto esibito loro, benché gli stessi non fossero tenuti a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né a mostrare le qualità di un esperto grafologo, ma ricorrono anche evidenti anomalie già all'esame delle copie degli assegni negoziati, in atti, tali da fondare di per sé il legittimo sospetto della contraffazione degli assegni in questione.
E', infatti, immediatamente percepibile la disomogeneità cromatica soprattutto delle linee presenti sul fronte degli assegni, che hanno diversa intensità in quanto alcuni segmenti sono più scuri e altri sbiaditi. Inoltre, il nome del beneficiario Parte_3
[...] risulta dattiloscritto non con la stessa dimensione dell'indicazione dell'importo. Ne deriva che l'operatore avrebbe ben potuto dubitare della genuinità dei relativi titoli per una verosimile alterazione dell'importo e/o dell'indicazione del beneficiario.
Tanto sopra rilevato e considerato, occorre evidenziare che 1 Parte 1 ha dedotto, sin dall'atto introduttivo di giudizio, l'inoltro dei titoli in esame ai beneficiari a mezzo del servizio postale, precisando che soltanto gli assegni nn. 8238234298 e 8238247030, per una complessiva somma di euro 2.328,48, erano stati spediti tramite posta raccomandata (rispettivamente n. 00010885405999 del 06.04.2012 e n.
00010883981990 del 12.04.2012).
Orbene, la scelta di spedire cinque dei sette assegni per cui è causa tramite posta ordinaria è censurabile alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 9769/20, secondo cui "la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) [...] si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa dell'evento dannoso".
Nel caso concreto, deve stimarsi ricorrere un concorso colposo, ai sensi dell'art 1227 primo comma c.c., nella misura quantomeno della metà, dell'odierna appellante, la quale, avvalendosi per cinque assegni della posta ordinaria, non ha consentito di averne alcun controllo e, in particolare, di seguire lo stato di lavorazione del plico e il suo percorso sino alla consegna come per la posta raccomandata, con conseguente esposizione volontariamente ad un rischio di sottrazione (e alterazione) superiore alla norma, in violazione di regole comportamentali di comune prudenza.
Ne consegue che spetta all CP 3 a somma originaria di euro 3222,5 per gli assegni spediti a mezzo posta ordinaria, già sottratta la metà della stessa somma in ragione della misura del concorso colposo dell'appellante nella produzione dell'evento dannoso, nonché l'intera somma originaria di euro 2.328,48 per gli assegni spediti a mezzo posta raccomandata (beneficiario effettivo Pt 4 e Per 1 ). Spetta all Parte 1 anche la rivalutazione delle somme originarie da calcolarsi, sulla base degli indici Istat Foi generale, sino al momento della presente decisione dalla data della negoziazione dei singoli assegni in questione (che si individua come di seguito: -23 aprile 2012 per l'assegno di euro 1693,44 e 24 aprile 2012 per l'assegno di euro 635,04 e sui predetti due importi per intero;
-23 aprile 2012 per l'assegno di euro 1380,00; 28 aprile 2012 per l'assegno di euro 2875,00; 30 giugno 2012 per l'assegno di euro 790; 30 giugno
2012 per i restanti due assegni di euro 700,00 ciascuno e sui predetti cinque importi per la metà), oltre agli interessi al tasso codicistico sulle somme originarie via via rivalutate anno per anno dalla data del pagamento degli assegni in oggetto sino alla data della presente decisione. Dalla data della presente decisione gli interessi vanno calcolati sulle somme originarie sopra indicate da rivalutarsi all'attualità sino al soddisfo (cfr Cass Sezioni Unite n.1712/95). Come chiarito dalla Suprema Corte, “In tematema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli" (cfr. da ultimo Cass. n. 37798/2022; ma anche Cass. nn.
7948/2020, 1627/2022 e 26202/2022).
Ed, invero, in caso di pagamento dell'assegno non trasferibile in favore di un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, la domanda di rimborso del relativo importo proposta dal traente o dal richiedente nei confronti della banca trattaria o negoziatrice non ha natura cambiaria, ma risarcitoria, in quanto trova fondamento non già nell'inadempimento del debito incorporato nel titolo, al cui pagamento la banca è tenuta esclusivamente nei confronti del prenditore, ma nella violazione dell'obbligo di procedere all'identificazione di colui che ha presentato il titolo all'incasso, previsto dall'art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933 a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo (cfr. Cass., Sez. Un., 26/06/2007, n. 14712; Cass., Sez. III,
22/05/2015, n. 10534). Ne consegue che il danno che ne deriva - nel caso dell'assegno di traenza potendo lo stesso essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dell'indebito pagamento del titolo (cfr. Cass., Sez. III, 10/03/2008,
n. 6291) è un debito di valore rispetto al quale al creditore spetta, oltre agli interessi, la rivalutazione monetaria. Le spese processuali
Stante l'esito finale del giudizio occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del doppio grado, che vanno poste a carico dell'odierna appellata in favore dell'appellante. Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022 con attribuzione delle spese di secondo grado al procuratore dell'appellante, Avv.
TA AN, per dichiarazione di fattone anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
Controparte_11) In accoglimento dell'appello per quanto di ragione, condanna
[...], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., della. Parte 1
complessiva somma originaria di euro 5.550,98 da rivalutarsi all'attualità, oltre interessi al tasso legale codicistico da calcolarsi come indicato in parte motiva;
2) Condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al ノ
pagamento, in favore della CP 4 in persona del legale rappresentante
,
p.t., delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 264,00 per esborsi e in euro 4.237,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 382,50 per esborsi e in euro 4.888,00 per compensi professionali, oltre sulle predette spese il rimborso delle spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione delle spese di secondo grado all'avv AN TA dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 18/09/2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere rel. ed est. Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2018/2022 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.Parte 1
, rappresentata e difesa dall'Avv. AN P.IVA 1 - P.IVA P.IVA 2
وelettivamente domiciliata presso il suo studio TA CF: C.F. 1
sito in Roma, viale XXI Aprile n. 26, in virtù di mandato in atti;
Appellante
E
'Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., CF P.IVA 3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo De Santis (C.F.: C.F. 2 e
), con domicilio eletto presso dall'avv. Rosita Leone (C.F.: C.F. 3
l'Ufficio Legale della società sito a Napoli, Piazza Matteotti, n. 2, in virtù di procura in atti;
Appellato
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte 1
Controparte_1 , spiegando leconveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, seguenti testuali conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa, accertate le contraffazioni e le alterazioni sugli assegni bancari non trasferibili n. 8238234298, 8238247030, 8238141125, 8238327993,
8200093343, 8200092501 e 8200088413; accertare e dichiarare la responsabilità della spa CP_1 ex articolo art. 1218 e 1228 c.c., nonché ex art. 2043 e 2049
c.c. e, ex art. 43 legge assegno, e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della somma pari ad € 8.773,48, oltre gli interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in favore della di tutti i danni cagionati dall'istituto di Parte 1
credito in parola, da quantificarsi in via equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il 15 % di spese forfettarie di cui all'art. 15 L.P., oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo: "-in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del giudizio per carenza dei requisiti richiesti degli artt. 163 e
164 c.p.c.; - nel merito, rigettare le domande proposte nei confronti di Controparte_1
[...] perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, con ogni consequenziale pronuncia".
Con sentenza n. 8992/2021 il Tribunale di Napoli così provvedeva: “Rigetta la domanda e condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali liquidate in € 4.200,00 per compensi, ai sensi del D.M. Giustizia
10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Il Giudizio di appello
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 02/05/2022, la Parte 2
[...] proponeva appello avverso la suddetta sentenza al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: "riformare la sentenza n. 8992/2021 emessa dal Tribunale civile di Napoli per erronea valutazione delle prove documentali acquisite al processo nonché per erronea interpretazione ed applicazione del portato normativo degli articoli 43 Legge Assegni e 1176 secondo comma c.c. e, per l'effetto, accertare che gli assegni bancari di traenza non trasferibili nn. 8238234298, 8238247030, 8238141125,
8238327993, 8200093343, 8200092501 e 8200088413 sono stati contraffatti ed incassati presso CP 1 da soggetti diversi dai legittimi beneficiari;
dichiarare
Controparte 1 in persona del tenuta e conseguentemente condannare la società
legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui sopra al pagamento, in favore
Controparte_2 della somma pari ad € 8.773,48, oltre interessi legali dal giorno di del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. Si chiede altresì alla Corte di condannare a restituire alla Parte 1 quanto da questa eventualmente CP 1
corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari, IVA, CPA, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario".
L'appellante evidenziava, con la proposta impugnazione, i seguenti motivi di doglianza:
1. Erronea valutazione da parte del Giudicante in ordine alle contraffazioni presenti sugli assegni per cui è causa e, conseguentemente, in merito all'assolvimento da parte dell'istituto negoziatore delle proprie obbligazioni secondo la diligenza richiesta dagli artt. 1176, comma 2, c.c. e 43 Legge Assegni;
In particolare, evidenti e macroscopiche anomalie dei titoli e del contesto della negoziazione;
2. Erronea valutazione da parte del Giudice dell'incidenza, ai fini della verificazione del danno, dell'inoltro dei titoli a mezzo posta;
3. Mancato deposito degli originali dei titoli oggetto di causa e, di conseguenza, mancato accoglimento della richiesta di ctu tecnica sui supporti cartacei dei titoli.
Controparte_1 la quale chiedeva all'adita Corte di Si costituiva l'appellata و
"rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 8992/2021 emessa dal Tribunale civile di Napoli, accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: "in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del giudizio per carenza dei requisiti richiesti degli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito, rigettare le domande proposte nei confronti di Controparte_1 perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio".
In corso di giudizio veniva fatto ordine alla società appellata di esibire ex art 210 cpc gli originali degli assegni per cui è causa, ma a tanto non provvedeva la suddetta parte, la quale dichiarava che i titoli successivamente alla loro negoziazione non venivano conservati. All'udienza del 22.05.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art 190 cpc.
I motivi della decisione
In via preliminare, deve ritenersi che l'impugnazione è da considerarsi rispettosa di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, "Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (pt. Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Dall'esame dell'atto di appello è ben possibile desumere chiaramente quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione gravata e all'accoglimento della domanda proposta in primo grado dall'odierna appellante.
L'appello merita accoglimento nel merito per le argomentazioni innanzi illustrate.
La fattispecie de qua riguarda la negoziazione di assegni circolari non trasferibili a persona diversa dall'effettivo beneficiario ex art. 43 secondo comma L.A.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con le sentenze nn. 12477 e 12478 del 21 maggio 2018, sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione di diritto attinente all'interpretazione della L.A., art. 43, comma 2, che stabilisce che "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento", con la precisazione che la previsione, cui espressamente rinviano la L.A., art. 86, comma 1 e L.A. art. 100, va estesa anche alle ipotesi in cui siano pagati a persona diversa dal prenditore un assegno circolare o un assegno bancario libero della Banca d'Italia non trasferibili, nonchè (secondo quanto già affermato da Cass. S.U. 26/06/2007, n. 14712) un assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità.
Con le suddette sentenze le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: "ai sensi della legge assegni, art. 43, comma 2, (R.D. 21 dicembre 1933, n.
1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo dal pagamento di assegno
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bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., 2 comma". In particolare le Sezioni Unite hanno ribadito il principio già dalle medesime enunciato nella pronuncia n. 14712 del 2007, secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dalla legge assegni, art. 43 (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736),
l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, si configura nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Le Sezioni Unite hanno, altresì, osservato che "una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato - inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. non appare
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più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore".
Hanno, infatti, evidenziato che "una responsabilità oggettiva può infatti concepirsi solo laddove difetti un rapporto in senso lato "contrattuale" fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno" e che "è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il criterio che presiede alla valutazione della responsabilità da contatto sociale qualificato è quello delineato dagli artt. 1176, 2118 c.c.". Pertanto, ad avviso delle Sezioni Unite: "nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve".
Dunque, la responsabilità ex art. 43 Legge assegni della banca negoziatrice, in caso di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, non ha carattere speciale assimilabile ad una forma di responsabilità oggettiva, ma rientra nell'ambito della ordinaria responsabilità contrattuale con conseguente applicazione del regime probatorio ordinario di cui all'art. 1218 cc. Ne consegue che alla banca negoziatrice è consentito fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli sia imputabile con la sola precisazione che la stessa essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art. 1176 comma 2 cc in ragione della sua qualità di operatore professionale - risponde del danno anche in ipotesi di colpa lieve, ove non abbia fornito la prova liberatoria di aver assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta da parte dell'accorto banchiere (cfr Cass. civ. n. 24905 del
21.08.2023).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la parte appellata non abbia fomito la dimostrazione di aver avuto, nel pagamento degli assegni per cui è causa, l'adeguato grado di diligenza imposto all'operatore professionale dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1176 comma 2 cc e, quindi, difetta la dimostrazione da parte dell'appellata di aver tenuto una condotta senza profili di colpa neppure lieve. CP_1Al riguardo, va evidenziato che non ha depositato spontaneamente gli originali degli assegni negoziati e non ha provveduto a tanto neanche a seguito dell'ordine di esibizione ex art 210 cpc alla stessa impartito nel presente giudizio.
L'odierna appellata non ha così consentito di procedere all'indagine circa la sussistenza o meno di evidenti elementi indicativi della falsificazione materiale degli assegni in questione, da compiersi necessariamente sugli originali di detti titoli, anche perché
l'appellante ha specificamente individuato numerose anomalie che sarebbero rilevabili visivamente e al tatto. Al riguardo, occorre aggiungere che il giudizio di non manifesta contraffazione delle copie dei titoli negoziati di cui alla sentenza impugnata non risulta sufficientemente circostanziato, non essendo stati in alcun modo individuati da parte del primo giudice gli elementi specifici e concreti di apprezzamento sul piano oggettivo.
Le conseguenze sul piano probatorio della mancanza degli originali degli assegni negoziati, che, si ribadisce, non sono stati depositati da CP_1, ricadono sfavorevolmente a carico della società appellata, la quale deve ritenersi non aver offerto in giudizio prova liberatoria in grado di escludere la colpa nel pagamento degli assegni per cui è causa (Cass. 14/05/2021, n.13148; 12/02/2021, n.3649).
Non solo l'appellata non ha fornito dimostrazione che la falsificazione degli assegni negoziati non fosse rilevabile in base alla diligenza media riferibile ai dipendenti addetti allo sportello, stante la natura dell'attività esercitata e l'obbligo di verifica visiva e tattile di quanto esibito loro, benché gli stessi non fossero tenuti a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né a mostrare le qualità di un esperto grafologo, ma ricorrono anche evidenti anomalie già all'esame delle copie degli assegni negoziati, in atti, tali da fondare di per sé il legittimo sospetto della contraffazione degli assegni in questione.
E', infatti, immediatamente percepibile la disomogeneità cromatica soprattutto delle linee presenti sul fronte degli assegni, che hanno diversa intensità in quanto alcuni segmenti sono più scuri e altri sbiaditi. Inoltre, il nome del beneficiario Parte_3
[...] risulta dattiloscritto non con la stessa dimensione dell'indicazione dell'importo. Ne deriva che l'operatore avrebbe ben potuto dubitare della genuinità dei relativi titoli per una verosimile alterazione dell'importo e/o dell'indicazione del beneficiario.
Tanto sopra rilevato e considerato, occorre evidenziare che 1 Parte 1 ha dedotto, sin dall'atto introduttivo di giudizio, l'inoltro dei titoli in esame ai beneficiari a mezzo del servizio postale, precisando che soltanto gli assegni nn. 8238234298 e 8238247030, per una complessiva somma di euro 2.328,48, erano stati spediti tramite posta raccomandata (rispettivamente n. 00010885405999 del 06.04.2012 e n.
00010883981990 del 12.04.2012).
Orbene, la scelta di spedire cinque dei sette assegni per cui è causa tramite posta ordinaria è censurabile alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 9769/20, secondo cui "la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) [...] si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa dell'evento dannoso".
Nel caso concreto, deve stimarsi ricorrere un concorso colposo, ai sensi dell'art 1227 primo comma c.c., nella misura quantomeno della metà, dell'odierna appellante, la quale, avvalendosi per cinque assegni della posta ordinaria, non ha consentito di averne alcun controllo e, in particolare, di seguire lo stato di lavorazione del plico e il suo percorso sino alla consegna come per la posta raccomandata, con conseguente esposizione volontariamente ad un rischio di sottrazione (e alterazione) superiore alla norma, in violazione di regole comportamentali di comune prudenza.
Ne consegue che spetta all CP 3 a somma originaria di euro 3222,5 per gli assegni spediti a mezzo posta ordinaria, già sottratta la metà della stessa somma in ragione della misura del concorso colposo dell'appellante nella produzione dell'evento dannoso, nonché l'intera somma originaria di euro 2.328,48 per gli assegni spediti a mezzo posta raccomandata (beneficiario effettivo Pt 4 e Per 1 ). Spetta all Parte 1 anche la rivalutazione delle somme originarie da calcolarsi, sulla base degli indici Istat Foi generale, sino al momento della presente decisione dalla data della negoziazione dei singoli assegni in questione (che si individua come di seguito: -23 aprile 2012 per l'assegno di euro 1693,44 e 24 aprile 2012 per l'assegno di euro 635,04 e sui predetti due importi per intero;
-23 aprile 2012 per l'assegno di euro 1380,00; 28 aprile 2012 per l'assegno di euro 2875,00; 30 giugno 2012 per l'assegno di euro 790; 30 giugno
2012 per i restanti due assegni di euro 700,00 ciascuno e sui predetti cinque importi per la metà), oltre agli interessi al tasso codicistico sulle somme originarie via via rivalutate anno per anno dalla data del pagamento degli assegni in oggetto sino alla data della presente decisione. Dalla data della presente decisione gli interessi vanno calcolati sulle somme originarie sopra indicate da rivalutarsi all'attualità sino al soddisfo (cfr Cass Sezioni Unite n.1712/95). Come chiarito dalla Suprema Corte, “In tematema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli" (cfr. da ultimo Cass. n. 37798/2022; ma anche Cass. nn.
7948/2020, 1627/2022 e 26202/2022).
Ed, invero, in caso di pagamento dell'assegno non trasferibile in favore di un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, la domanda di rimborso del relativo importo proposta dal traente o dal richiedente nei confronti della banca trattaria o negoziatrice non ha natura cambiaria, ma risarcitoria, in quanto trova fondamento non già nell'inadempimento del debito incorporato nel titolo, al cui pagamento la banca è tenuta esclusivamente nei confronti del prenditore, ma nella violazione dell'obbligo di procedere all'identificazione di colui che ha presentato il titolo all'incasso, previsto dall'art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933 a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo (cfr. Cass., Sez. Un., 26/06/2007, n. 14712; Cass., Sez. III,
22/05/2015, n. 10534). Ne consegue che il danno che ne deriva - nel caso dell'assegno di traenza potendo lo stesso essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dell'indebito pagamento del titolo (cfr. Cass., Sez. III, 10/03/2008,
n. 6291) è un debito di valore rispetto al quale al creditore spetta, oltre agli interessi, la rivalutazione monetaria. Le spese processuali
Stante l'esito finale del giudizio occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del doppio grado, che vanno poste a carico dell'odierna appellata in favore dell'appellante. Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022 con attribuzione delle spese di secondo grado al procuratore dell'appellante, Avv.
TA AN, per dichiarazione di fattone anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
Controparte_11) In accoglimento dell'appello per quanto di ragione, condanna
[...], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., della. Parte 1
complessiva somma originaria di euro 5.550,98 da rivalutarsi all'attualità, oltre interessi al tasso legale codicistico da calcolarsi come indicato in parte motiva;
2) Condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al ノ
pagamento, in favore della CP 4 in persona del legale rappresentante
,
p.t., delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 264,00 per esborsi e in euro 4.237,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 382,50 per esborsi e in euro 4.888,00 per compensi professionali, oltre sulle predette spese il rimborso delle spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione delle spese di secondo grado all'avv AN TA dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 18/09/2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio