Articolo 86 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 85Articolo 73
Versione
22 marzo 1913
Art. 86.

Terranno l'ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o, in mancanza, chi ne fa le veci.

Per la validita' delle deliberazioni e' necessario l'intervento almeno della meta' dei notari appartenenti al collegio; se alla prima convocazione non interviene la meta' dei notari, si fara' una seconda convocazione, ed in questa seconda il collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913