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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1408/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Dai Checchi Elisa Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1408/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Montanari (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Rimini, Via Bramante n. 3/5, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Caroli Stefano (C.F. ), elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo studio in Riccione, Viale Ceccarini n. 118, PEC:
giusta procura in atti;
Email_2
-resistente
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 25.11.2025, qui da intendersi integralmente trascritto e richiamato
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno ha intrattenuto una relazione CP_1 Controparte_2 sentimentale stabile ed una convivenza more uxorio e dalla loro unione è nato una figlia, , Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori.
Con ricorso depositato il 30.05.2025 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio per la CP_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale della figlia naturale, alle condizioni ivi formulate, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente Sig. , formulando condizioni CP_2 difformi e come meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.10.2025.
Dal punto di vista procedimentale all'udienza di prima comparizione del 25.11.2025, a seguito di interlocuzione con il Giudice Relatore, le parti hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni.
Il Giudice Relatore ha pertanto, previa rinuncia dei termini per note conclusive, rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 27.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge
n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
pagina 2 di 4 Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico. Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore e rispettose della sua esigenza Per_1 di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“-affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
Persona_2
-la minore resterà con il padre a weekend alternati, durante la settimana le visite con il padre saranno rimesse all'accordo delle parti compatibilmente con gli impegni, gli interessi e il volere di in ordine alle festività le parti Per_1 faranno rinvio al criterio dell'alternanza;
-il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento della figlia la somma mensile di euro CP_2 CP_1
200,00, attualizzabile secondo indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
-le parti concordano che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
-il sig. corrisponderà una tantum la somma di euro 600,00 con riferimento al periodo pregresso alla CP_2 pubblicazione della sentenza;
-spese di lite compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, nella causa promossa dalla sig.ra CP_1 nei confronti del sig. , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza
[...] Controparte_2 disattesa:
➢ Dispone l'affidamento e il mantenimento della figlia minore alle Persona_2 condizioni concordi formulate dalle parti, qui da intendersi integralmente ritrascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Dai Checchi Elisa Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1408/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Montanari (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Rimini, Via Bramante n. 3/5, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Caroli Stefano (C.F. ), elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo studio in Riccione, Viale Ceccarini n. 118, PEC:
giusta procura in atti;
Email_2
-resistente
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 25.11.2025, qui da intendersi integralmente trascritto e richiamato
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno ha intrattenuto una relazione CP_1 Controparte_2 sentimentale stabile ed una convivenza more uxorio e dalla loro unione è nato una figlia, , Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori.
Con ricorso depositato il 30.05.2025 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio per la CP_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale della figlia naturale, alle condizioni ivi formulate, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente Sig. , formulando condizioni CP_2 difformi e come meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.10.2025.
Dal punto di vista procedimentale all'udienza di prima comparizione del 25.11.2025, a seguito di interlocuzione con il Giudice Relatore, le parti hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni.
Il Giudice Relatore ha pertanto, previa rinuncia dei termini per note conclusive, rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 27.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge
n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
pagina 2 di 4 Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico. Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore e rispettose della sua esigenza Per_1 di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“-affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
Persona_2
-la minore resterà con il padre a weekend alternati, durante la settimana le visite con il padre saranno rimesse all'accordo delle parti compatibilmente con gli impegni, gli interessi e il volere di in ordine alle festività le parti Per_1 faranno rinvio al criterio dell'alternanza;
-il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento della figlia la somma mensile di euro CP_2 CP_1
200,00, attualizzabile secondo indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
-le parti concordano che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
-il sig. corrisponderà una tantum la somma di euro 600,00 con riferimento al periodo pregresso alla CP_2 pubblicazione della sentenza;
-spese di lite compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, nella causa promossa dalla sig.ra CP_1 nei confronti del sig. , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza
[...] Controparte_2 disattesa:
➢ Dispone l'affidamento e il mantenimento della figlia minore alle Persona_2 condizioni concordi formulate dalle parti, qui da intendersi integralmente ritrascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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