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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2259/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Simonetta Bruno, presidente
Dott. Gianluigi Canali, giudice relatore
Dott.ssa Angelina Augusta Baldissera, giudice ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 2259 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 e promossa da assistito dall'avv. Valerio Noventa Parte_1
ATTORE contro assistita dall'avv. Iside Pasini Controparte_1
CONVENUTA
Fatto e diritto.
conveniva in giudizio ed esponeva che parte Parte_1 Controparte_1 convenuta gli aveva notificato, in forza della sentenza della Corte di Appello di
Brescia n. 1523/2022, atto di precetto con cui gli intimava il pagamento di euro
43.306,04; che, nel determinare la somma in questione, la convenuta non aveva pagina 1 di 6 tenuto conto del controcredito di euro 8.389,94 derivante da riconoscimento di debito;
che l'intimante non aveva tenuto conto che dall'inizio della causa di separazione l'attore aveva versato la somma di euro 116.582,99 e non la somma di euro 112.582,99; che, pertanto, il credito della convenuta era pari ad euro
33.916,10.
si costituiva in giudizio e proponeva, in via preliminare, querela di Controparte_1 falso avverso la procura alle liti conferita dall'opponente all'avv. Noventa.
Nel merito, la convenuta rilevava che il credito di euro 8.389,90 era maturato prima della pronuncia della sentenza della Corte di Appello e che, pertanto, l'eccezione di compensazione avrebbe dovuto essere proposto nell'ambito di quel giudizio.
Quanto alla sussistenza di ulteriori pagamenti rispetto a quelli conteggiati nella redazione dell'atto di precetto, la convenuta ne contestava la sussistenza.
La resistente dava atto che in data 17.2.2023 il marito le aveva versato la somma di euro 5.000,00 e chiedeva che il pagamento fosse imputato a crediti sorti dopo la notifica del precetto.
Nel corso del giudizio era esperita ctu grafica volta a verificare la veridicità della sottoscrizione apposta in calce alla procura.
All'udienza del 18.11.2024, la causa era posta in decisione.
- - - - - -
Parte convenuta ha proposto querela di falso avverso la procura alle liti apparentemente rilasciata da all'avv. Valerio Noventa. Parte_1
, all'udienza del 29.6.2023, ha dichiarato che la firma apposta in Parte_1 calce gli apparteneva.
La dichiarazione, che nell'ambito del diritto sostanziale avrebbe potuto essere considerata anche una ratifica dell'operato del procuratore, nel diritto processuale non ha alcuna valenza.
La Corte di legittimità ha, infatti, stabilito che “ la falsità materiale della procura alle liti non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invalidità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto introduttivo del giudizio, che incide sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la pagina 2 di 6 produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria” (Cass.
n. 38735 del 06/12/2021).
Di conseguenza, nel corso del giudizio è stata esperita ctu volta a verificare se la sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti appartenga o meno alla mano di
. Parte_1
Il ctu ha accertato che la firma apposta in calce alla procura appartiene alla mano di
. Parte_1
Parte convenuta ha mosso rilievi critici alla ctu e il consulente ha risposto alle censure mosse confermando la propria conclusione.
La consulenza tecnica affidata a un esperto nominato dal Giudice è stata svolta con metodologie scientifiche rigorose e conforme ai criteri stabiliti dalla comunità tecnico-scientifica di riferimento.
L'esperto grafologo ha analizzato con attenzione le scritture comparative fornite dalle parti, incluse firme autografe acquisite da documenti ufficiali di indubbia provenienza, al fine di stabilire la compatibilità tra queste e la firma oggetto di contestazione.
In particolare, la perizia ha preso in esame elementi quali la pressione, la fluidità del tratto, la coerenza stilistica e le microvariazioni individuali, caratteristici di ogni soggetto scrivente. L'analisi, effettuata attraverso strumenti di ingrandimento ottico e comparazione digitale, ha evidenziato una corrispondenza piena e precisa tra la firma contestata e le firme comparative.
A conclusione dell'analisi, il consulente tecnico ha affermato, senza margini di dubbio, che la firma apposta sul documento in esame è autentica e riconducibile alla mano del soggetto indicato. Tale conclusione si basa su un esame approfondito, svolto senza alcuna interferenza o pregiudizio, e rappresenta un risultato di elevata affidabilità.
Il Tribunale ritiene il contenuto della perizia grafica del tutto condivisibile, rilevando che essa è stata condotta con un rigore scientifico che non lascia spazio a contestazioni. La relazione, corredata da dettagliate spiegazioni e documentazioni fotografiche, esclude l'ipotesi di falsificazione e conferma che la firma in oggetto è stata genuinamente tracciata dal soggetto interessato. pagina 3 di 6 In virtù di quanto sopra, il Giudice considera l'autenticità della firma comprovata in modo inequivocabile, rigettando ogni eccezione sollevata dalla convenuta.
, con un primo motivo di opposizione a precetto, ha rilevato che la Parte_1 convenuta, nel determinare il proprio credito, non aveva tenuto conto del controcredito di euro 8.389,94 derivante da riconoscimento di debito del
19.11.2019.
La resistente ha rilevato l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione.
Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che “la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito”( Cass. 9912/2007).
Nel caso in esame, poiché il titolo esecutivo è costituito da sentenza emessa in data
19.12.2022, è evidente che il controcredito eccepito in compensazione dall'opponente è sorto in epoca anteriore alla formazione del titolo esecutivo giudiziale e che, pertanto, l'eccezione di compensazione è inammissibile.
Con un secondo motivo di opposizione, l'attore ha dedotto di avere eseguito in favore della moglie pagamenti ulteriori rispetto a quelli da quest'ultima conteggiati per determinare il proprio credito e che, pertanto, il proprio debito era inferiore a quello indicato in precetto.
Parte convenuta ha contestato la circostanza ed ha rilevato che il documento prodotto dall'attore non sia idoneo a dimostrare la sussistenza dei pagamenti indicati.
Parte attrice, per provare i pagamenti, ha prodotto un estratto del proprio conto corrente.
pagina 4 di 6 Il documento prodotto è inidoneo a dimostrare che i pagamenti indicati siano stati effettivamente eseguiti.
Per fornire la prova dei fatti allegati, parte attrice avrebbe dovuto depositare i documenti relativi alle poste contabile registrate in conto corrente (ad es. gli assegni circolari emessi in favore della moglie o i bonifici eseguiti).
La mancata produzione dei titoli di credito e dei mandati di pagamento non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto estintivo dedotto.
La resistente dava atto che in data 17.2.2023 il marito le aveva versato la somma di euro 5.000,00 e chiedeva che il pagamento fosse imputato a crediti sorti dopo la notifica del precetto.
In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195
c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore.
Nel caso in esame, a fronte dell'imputazione del creditore, il debitore non ha dimostrato né di avere dichiarato quali debiti intendeva soddisfare né di avere estinto in altro modo i crediti maturati successivamente alla notifica del precetto.
Di conseguenza, anche questo motivo di opposizione è infondato.
Le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente nel corso del giudizio non vengono in questa sede esaminate, in quanto tardivamente formulate.
Per le ragioni esposte l'opposizione è respinta.
Le spese di lite sono poste a carico dell'attore e sono liquidate in € 919,00 per la fase di studio, in € 777,00 per la fase introduttiva, in € 1.680,00 per la fase di trattazione e in € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
Le spese di ctu sono poste a carico di parte convenuta che ne ha reso necessario l'espletamento e che sul punto è risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pagina 5 di 6 respinge l'opposizione; condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in Parte_1 Controparte_1 motivazione;
pone definitivamente a carico di le spese di ctu, così come liquidate Controparte_1 dal giudice istruttore.
Così deciso in Brescia il 30.12.2024
Il giudice estensore
Gianluigi canali
Il presidente
Simonetta Bruno
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Simonetta Bruno, presidente
Dott. Gianluigi Canali, giudice relatore
Dott.ssa Angelina Augusta Baldissera, giudice ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 2259 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 e promossa da assistito dall'avv. Valerio Noventa Parte_1
ATTORE contro assistita dall'avv. Iside Pasini Controparte_1
CONVENUTA
Fatto e diritto.
conveniva in giudizio ed esponeva che parte Parte_1 Controparte_1 convenuta gli aveva notificato, in forza della sentenza della Corte di Appello di
Brescia n. 1523/2022, atto di precetto con cui gli intimava il pagamento di euro
43.306,04; che, nel determinare la somma in questione, la convenuta non aveva pagina 1 di 6 tenuto conto del controcredito di euro 8.389,94 derivante da riconoscimento di debito;
che l'intimante non aveva tenuto conto che dall'inizio della causa di separazione l'attore aveva versato la somma di euro 116.582,99 e non la somma di euro 112.582,99; che, pertanto, il credito della convenuta era pari ad euro
33.916,10.
si costituiva in giudizio e proponeva, in via preliminare, querela di Controparte_1 falso avverso la procura alle liti conferita dall'opponente all'avv. Noventa.
Nel merito, la convenuta rilevava che il credito di euro 8.389,90 era maturato prima della pronuncia della sentenza della Corte di Appello e che, pertanto, l'eccezione di compensazione avrebbe dovuto essere proposto nell'ambito di quel giudizio.
Quanto alla sussistenza di ulteriori pagamenti rispetto a quelli conteggiati nella redazione dell'atto di precetto, la convenuta ne contestava la sussistenza.
La resistente dava atto che in data 17.2.2023 il marito le aveva versato la somma di euro 5.000,00 e chiedeva che il pagamento fosse imputato a crediti sorti dopo la notifica del precetto.
Nel corso del giudizio era esperita ctu grafica volta a verificare la veridicità della sottoscrizione apposta in calce alla procura.
All'udienza del 18.11.2024, la causa era posta in decisione.
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Parte convenuta ha proposto querela di falso avverso la procura alle liti apparentemente rilasciata da all'avv. Valerio Noventa. Parte_1
, all'udienza del 29.6.2023, ha dichiarato che la firma apposta in Parte_1 calce gli apparteneva.
La dichiarazione, che nell'ambito del diritto sostanziale avrebbe potuto essere considerata anche una ratifica dell'operato del procuratore, nel diritto processuale non ha alcuna valenza.
La Corte di legittimità ha, infatti, stabilito che “ la falsità materiale della procura alle liti non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invalidità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto introduttivo del giudizio, che incide sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la pagina 2 di 6 produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria” (Cass.
n. 38735 del 06/12/2021).
Di conseguenza, nel corso del giudizio è stata esperita ctu volta a verificare se la sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti appartenga o meno alla mano di
. Parte_1
Il ctu ha accertato che la firma apposta in calce alla procura appartiene alla mano di
. Parte_1
Parte convenuta ha mosso rilievi critici alla ctu e il consulente ha risposto alle censure mosse confermando la propria conclusione.
La consulenza tecnica affidata a un esperto nominato dal Giudice è stata svolta con metodologie scientifiche rigorose e conforme ai criteri stabiliti dalla comunità tecnico-scientifica di riferimento.
L'esperto grafologo ha analizzato con attenzione le scritture comparative fornite dalle parti, incluse firme autografe acquisite da documenti ufficiali di indubbia provenienza, al fine di stabilire la compatibilità tra queste e la firma oggetto di contestazione.
In particolare, la perizia ha preso in esame elementi quali la pressione, la fluidità del tratto, la coerenza stilistica e le microvariazioni individuali, caratteristici di ogni soggetto scrivente. L'analisi, effettuata attraverso strumenti di ingrandimento ottico e comparazione digitale, ha evidenziato una corrispondenza piena e precisa tra la firma contestata e le firme comparative.
A conclusione dell'analisi, il consulente tecnico ha affermato, senza margini di dubbio, che la firma apposta sul documento in esame è autentica e riconducibile alla mano del soggetto indicato. Tale conclusione si basa su un esame approfondito, svolto senza alcuna interferenza o pregiudizio, e rappresenta un risultato di elevata affidabilità.
Il Tribunale ritiene il contenuto della perizia grafica del tutto condivisibile, rilevando che essa è stata condotta con un rigore scientifico che non lascia spazio a contestazioni. La relazione, corredata da dettagliate spiegazioni e documentazioni fotografiche, esclude l'ipotesi di falsificazione e conferma che la firma in oggetto è stata genuinamente tracciata dal soggetto interessato. pagina 3 di 6 In virtù di quanto sopra, il Giudice considera l'autenticità della firma comprovata in modo inequivocabile, rigettando ogni eccezione sollevata dalla convenuta.
, con un primo motivo di opposizione a precetto, ha rilevato che la Parte_1 convenuta, nel determinare il proprio credito, non aveva tenuto conto del controcredito di euro 8.389,94 derivante da riconoscimento di debito del
19.11.2019.
La resistente ha rilevato l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione.
Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che “la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito”( Cass. 9912/2007).
Nel caso in esame, poiché il titolo esecutivo è costituito da sentenza emessa in data
19.12.2022, è evidente che il controcredito eccepito in compensazione dall'opponente è sorto in epoca anteriore alla formazione del titolo esecutivo giudiziale e che, pertanto, l'eccezione di compensazione è inammissibile.
Con un secondo motivo di opposizione, l'attore ha dedotto di avere eseguito in favore della moglie pagamenti ulteriori rispetto a quelli da quest'ultima conteggiati per determinare il proprio credito e che, pertanto, il proprio debito era inferiore a quello indicato in precetto.
Parte convenuta ha contestato la circostanza ed ha rilevato che il documento prodotto dall'attore non sia idoneo a dimostrare la sussistenza dei pagamenti indicati.
Parte attrice, per provare i pagamenti, ha prodotto un estratto del proprio conto corrente.
pagina 4 di 6 Il documento prodotto è inidoneo a dimostrare che i pagamenti indicati siano stati effettivamente eseguiti.
Per fornire la prova dei fatti allegati, parte attrice avrebbe dovuto depositare i documenti relativi alle poste contabile registrate in conto corrente (ad es. gli assegni circolari emessi in favore della moglie o i bonifici eseguiti).
La mancata produzione dei titoli di credito e dei mandati di pagamento non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto estintivo dedotto.
La resistente dava atto che in data 17.2.2023 il marito le aveva versato la somma di euro 5.000,00 e chiedeva che il pagamento fosse imputato a crediti sorti dopo la notifica del precetto.
In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195
c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore.
Nel caso in esame, a fronte dell'imputazione del creditore, il debitore non ha dimostrato né di avere dichiarato quali debiti intendeva soddisfare né di avere estinto in altro modo i crediti maturati successivamente alla notifica del precetto.
Di conseguenza, anche questo motivo di opposizione è infondato.
Le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente nel corso del giudizio non vengono in questa sede esaminate, in quanto tardivamente formulate.
Per le ragioni esposte l'opposizione è respinta.
Le spese di lite sono poste a carico dell'attore e sono liquidate in € 919,00 per la fase di studio, in € 777,00 per la fase introduttiva, in € 1.680,00 per la fase di trattazione e in € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
Le spese di ctu sono poste a carico di parte convenuta che ne ha reso necessario l'espletamento e che sul punto è risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pagina 5 di 6 respinge l'opposizione; condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in Parte_1 Controparte_1 motivazione;
pone definitivamente a carico di le spese di ctu, così come liquidate Controparte_1 dal giudice istruttore.
Così deciso in Brescia il 30.12.2024
Il giudice estensore
Gianluigi canali
Il presidente
Simonetta Bruno
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