CASS
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/11/2024, n. 28824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28824 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14984/2022 R.G. proposto da: NI GI, elettivamente domiciliato in ZI- MESTRE, VIA TORINO N. 180, presso lo studio dell’avvocato GI IE ([...]), che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA, in persona del Presidente Francesca Boschetti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO DE CRISTOFORO N. 40, presso lo studio dell’avvocato AGNESE ZZ ([...]), rappresentato e difeso Civile Sent. Sez. 2 Num. 28824 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PICARO VINCENZO Data pubblicazione: 08/11/2024 2 di 16 dall'avvocato ALESSANDRO MOSCATELLI ([...]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonchè contro NO IN ENZA, elettivamente domiciliata in BELLUNO VIA GARIBALDI N. 78, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO PANIZ ([...]), che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso con ricorso incidentale autonomo, -ricorrente incidentale- nonché contro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ZI, CONSIGLIO NOTARILE DI VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA, -intimata- avverso l’ORDINANZA della CORTE D'APPELLO di ZI n.363/2021 depositata il 15.2.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.10.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Il 17.11.2018 moriva improvvisamente e prematuramente il notaio FR GO, con studio in Lonigo (VI), via G. Pontedera n. 21, presso un immobile di proprietà della moglie, signora RO Cristina, che glielo aveva locato nel 2005. Il 18.11.2018 l'allora Presidente del Consiglio notarile di Vicenza e Bassano del Grappa, recatasi insieme ad altri due notai a casa della 3 di 16 vedova RO, a seguito di una riunione anche con le ex segretarie del notaio GO, data la rappresentata necessità di offrire assistenza ai clienti del professionista defunto, si era offerta di contattare i colleghi notai che si fossero resi disponibili a stipulare gli atti relativi alle pratiche già istruite dal defunto notaio GO. La vedova RO, insieme al figlio, il 29.11.2018, costituiva una società per assumere le ex dipendenti del marito affinché potessero lavorare per la liquidazione dello studio, società poi sciolta e messa in liquidazione il 30.1.2019, e venivano stipulati da diversi notai dettisi disponibili (tra i quali anche MO GI, notaio in Verona, per 7 atti, e NO EN NA, notaio in Altavilla Vicentina, per 11 atti) gli atti notarili relativi alle pratiche già istruite dal defunto notaio GO. Il 22.1.2019 il notaio NO comunicava al Consiglio Notarile l'apertura di un ufficio secondario in Lonigo, via G. Pontedera n. 21, ossia presso lo studio del defunto notaio GO, e lo stesso faceva il 31.1.2019 il notaio MO, dichiarando che avrebbe aperto dall'1.2.2019. L'1.2.2019 i notai NO e MO costituivano un'associazione professionale denominata "Studio notarile associato NO – MO" per lo svolgimento in comune dell'attività notarile presso lo studio secondario sito in Lonigo, ed in pari data il notaio MO, in rappresentanza dell'associazione professionale, stipulava con la vedova del notaio GO un contratto di locazione relativo all'immobile di Lonigo, via G. Pontedera n. 21, (ex studio del notaio GO) per la durata di sei anni al canone mensile di €3.900,00, immobile nel quale comunque erano rimasti la cassaforte e le attrezzature dello studio del notaio GO. A seguito dell'esposto di due notai di Lonigo, nel giugno 2019 veniva aperto un procedimento disciplinare a carico dei notai MO GI e NO NA EN per la violazione dell'art. 4 di 16 147 lettera b) della legge notarile e dell'art. 31 lettera g) dei Principi di Deontologia dei notai, per avere violato il dovere di imparzialità rilevando a titolo oneroso lo studio notarile del defunto notaio FR GO, con richiesta da parte del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa di applicare ai due notai la sanzione disciplinare della sospensione per un mese. La CO.RE.DI. del Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia e Veneto con la decisione n. 24/2021 dell'1.12.2020/27.1.2021, espletata CTU per determinare il canone di locazione di mercato dell'immobile di Lonigo, via G. Pontedera n.21, ad uso ufficio notarile, con determinazione separata dell'incidenza degli arredi e delle attrezzature, riconosceva la sussistenza dell'illecito disciplinare contestato, e ritenuta la sussistenza di circostanze attenuanti generiche e specifiche, condannava il notaio MO ed il notaio NO alla sanzione pecuniaria di € 2.500,00 ciascuno, previa sostituzione ex art. 138 bis della legge notarile della sanzione della sospensione. Proposto reclamo principale ex art. 26 D. Lgs. n. 150/2011 dai due notai sanzionati, e reclamo incidentale dal Consiglio Notarile Distrettuale dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, la Corte d'Appello di Venezia con l'ordinanza n. 461/2022 del 13.1/15.2.2022, rigettava i reclami e condannava i due notai alle spese processuali. La Corte d'Appello, per quanto ancora rileva, riteneva integrato l'illecito disciplinare del rilievo dello studio notarile del notaio FR GO a titolo oneroso, in quanto il canone di locazione pattuito dall'associazione professionale costituita appositamente dai notai sanzionati per la gestione della loro sede secondaria di Lonigo (VI) con la vedova del notaio defunto, di €3.900,00 mensili, era risultato abbondantemente superiore a quello di mercato stimato dal CTU in € 1.600,00 mensili, da maggiorare eventualmente di € 600,00 mensili per le attrezzature dello studio (comunque non 5 di 16 menzionate nel contratto di locazione), e per la differenza doveva quindi ritenersi destinato a compensare la cessione dell'avviamento dello studio del notaio GO in rapporto alla durata del contratto inizialmente prevista in sei anni, anche se poi dopo circa nove mesi, a seguito della pendenza del procedimento disciplinare, era intervenuta la risoluzione anticipata, significativamente coincidente con la cessazione dell'associazione professionale dei due notai sanzionati. A riprova dell'avviamento ottenuto dallo studio del notaio GO rilevato, la Corte d'Appello osservava che in appena nove mesi il notaio MO aveva concluso presso la sede secondaria di Lonigo 135 atti (circa 1/3 degli atti complessivamente rogati) ed il notaio NO 126 atti. La Corte d'Appello riteneva poi che l'imputazione per violazione non occasionale, fosse giustificata dal fatto che i notai sanzionati avevano dapprima costituito un'associazione professionale per la gestione dell'ex studio notarile del notaio GO, poi concluso il contratto di locazione, e quindi fruito, per oltre nove mesi, di quello studio, continuando a pagare un canone mensile ampiamente superiore a quello di mercato, cessando poi contemporaneamente l'associazione professionale e la locazione. Nella decisione impugnata veniva poi respinta l'eccezione di prescrizione del procedimento disciplinare, in quanto i termini di ultimazione della fase amministrativa erano meramente ordinatori ed il loro prolungamento nel caso di specie era stato giustificato dall'espletamento della CTU e dall'emergenza Covid, che aveva avuto ripercussioni ben superiori alla durata della sospensione delle attività e dei termini processuali prevista dal D.L. n. 9/2000. Veniva infine esclusa la richiesta di diversificazione delle sanzioni disciplinari inflitte al notaio MO ed al notaio NO per il ruolo solo marginale di quest'ultima nella conclusione del contratto di locazione delle mura dello studio del defunto notaio GO, in quanto la condotta si era articolata attraverso la costituzione da 6 di 16 parte di entrambi i notai sanzionati dell'associazione professionale, finalizzata proprio alla gestione in comune dell'attività notarile presso lo studio secondario sito in Lonigo, la conclusione da parte di detta associazione del contratto di locazione con la vedova del notaio GO a condizioni evidentemente note anche al notaio NO, che aveva concorso nei nove mesi successivi al pagamento del canone pattuito, ed il successivo prolungato svolgimento dell'attività notarile in quello studio. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso principale MO GI, affidandosi a sei motivi, mentre NO NA EN ha notificato controricorso con ricorso incidentale autonomo con due motivi, e resiste con separati controricorsi il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Stefano Pepe, ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale autonomo. Le parti nell'imminenza dell'udienza in camera di consiglio partecipata hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col primo motivo il ricorrente principale lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., ed in subordine ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., la violazione degli articoli 111 comma 6° della Costituzione e degli articoli 132 e 134 c.p.c. Si duole il notaio MO della motivazione meramente apparente resa dall'ordinanza impugnata sull'eccezione di estinzione per prescrizione del procedimento amministrativo davanti alla CO.RE.DI., motivazione censurata anche come insufficiente. Tale motivo é infondato, in quanto l'ordinanza impugnata, trattando l'undicesimo motivo di reclamo, ha spiegato che il 7 di 16 procedimento amministrativo disciplinare a carico del notaio MO, iniziato il 18.7.2019 é finito il 25.1.2021, che il termine di cui all'art. 153 comma 2° della legge notarile, che prevede che il procedimento sia promosso senza indugio, é meramente ordinatorio (vedi in tal senso Cass. n. 7051/2021 e Cass. n.9041/2016) e che comunque il prolungarsi del procedimento nel caso di specie é stato giustificato dalla ravvisata necessità di espletamento nel corso del procedimento disciplinare di una CTU e poi dalla sospensione delle attività processuali e delle udienze dovuta all'emergenza Covid, andata ben oltre il periodo di sospensione previsto dal D.L. n. 9/2000, per cui certamente non é stata resa una motivazione meramente grafica ed inidonea a spiegare le ragioni della decisione, mentre dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non é più censurabile la motivazione insufficiente. Quanto all'invocata sentenza n. 161 del 12.7.2021 della Corte Costituzionale, il richiamo é inconferente, in quanto essa non si riferisce alla durata del procedimento disciplinare notarile, ma al procedimento ex art. 18 L. n. 689/1989. 2) Col secondo motivo il ricorrente principale lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. ed in subordine all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., la violazione dell'art. 147 lettera b) della legge notarile. Si duole il notaio MO che sia stata ritenuta la non occasionalità della violazione del dovere di imparzialità attraverso il rilievo a titolo oneroso dello studio notarile del defunto notaio GO ancorché sia stato stipulato con la vedova del notaio un unico contratto di locazione, a seguito del quale il godimento dello studio del notaio defunto si é poi protratto per nove mesi. Il secondo motivo é inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha motivato la non occasionalità facendo riferimento alla costituzione dell'associazione professionale tra i due notai sanzionati per la gestione della loro 8 di 16 sede secondaria di Lonigo (VI) nello studio già utilizzato dal defunto notaio Gulin, alla stipulazione da parte di detta associazione del contratto di locazione delle mura di quello studio con pagamento di un canone ampiamente superiore a quello di mercato ed alla conclusione grazie all'avviamento dello studio del notaio Gulin di numerosi atti notarili da parte del notaio MO con pagamento continuato per ben nove mesi di un canone ampiamente superiore a quello di mercato, per l'eccedenza riferibile alla remunerazione dell'avviamento acquisito, e quindi non solo come censurato dal MO alla conclusione del contratto di locazione. La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, riferisce la non occasionalità richiesta dall'art. 147 lettera b) della legge notarile alle modalità della condotta e non alle violazioni, reputando sanzionabili anche comportamenti riferibili ad un'unica prestazione professionale notarile che tuttavia si sia svolta in varie fasi e condotte sequenziali tali da occupare un intervallo temporale apprezzabile (vedi Cass. 22.2.2021 n. 4645; Cass. n. 29456/2015) e nella specie la complessa condotta sanzionata si é protratta per circa nove mesi col compimento di una pluralità di atti. In ogni caso il giudizio espresso dalla Corte d'Appello sulla non occasionalità, é un giudizio di fatto, non censurabile in sede di legittimità. 3) Col terzo motivo il ricorrente principale lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., ed in subordine all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., la violazione dell'art. 31 dei Principi di deontologia dei notai e quindi dell'art. 147 lettera b) della legge notarile per avere l'ordinanza impugnata ritenuto che la locazione dell'immobile equivalga a cessione dello studio del notaio, e dell'art. 1471 cod. civ., per avere sostenuto quella tesi ancorché la conclusione da parte di un notaio di un contratto di locazione di un immobile già adibito a studio di un altro notaio non rientri nell'ambito dei divieti di cessione di beni di quell'articolo. 9 di 16 Il terzo motivo é infondato, in quanto l'art. 31 lettera g) dei Principi di deontologia dei notai parla di "rilievo dello studio notarile a titolo oneroso", senza riferirsi alla cessione da parte di un altro notaio, collegando la violazione del dovere d'imparzialità all'acquisizione dei clienti dello studio di un altro notaio dietro corrispettivo, e nella specie la Corte d'Appello ha accertato il pagamento per ben nove mesi di un canone ampiamente superiore a quello di mercato per la locazione dell'immobile già adibito a studio del notaio GO, appena due mesi dopo la sua morte, da parte di un'associazione professionale costituita dai due notai sanzionati per lo svolgimento in comune dell'attività notarile nella sede secondaria di Lonigo (VI) proprio nell'ex studio del notaio GO, ha accertato il rilevante numero di atti notarili rogati dai notai sanzionati (261 complessivi) nei nove mesi di utilizzo di quello studio ancorchè i notai suddetti avessero altrove la propria sede principale, ha sottolineato la contemporaneità della cessazione dell'associazione professionale e della locazione, ed ha quindi ricondotto l'eccedenza dei canoni di locazione dovuti per i previsti sei anni di durata del contratto di locazione, poi anticipatamente risolto per la pendenza del procedimento disciplinare, a remunerazione dell'avviamento dello studio notarile GO rilevato. Del tutto inconferente é poi il richiamo all'art. 1471 cod. civ., in quanto non si sta qui trattando di un divieto di acquisto, ma di una condotta di rilievo da parte di un notaio di uno studio notarile altrui a titolo oneroso, che non é in assoluto vietata dall'ordinamento, ma sanzionata sul piano disciplinare dall'ordinamento professionale dei notai perché lesiva della loro imparzialità. 4) Col quarto motivo il ricorrente principale lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., ed in subordine n. 5) c.p.c., la violazione dell'art. 31 lettera g) dei Principi di deontologia e dunque dell'art. 147 lettera b) della legge notarile, per avere la Corte d'Appello ritenuto che la cessione dello studio del notaio 10 di 16 sanzionata possa avvenire da parte di un soggetto diverso dal notaio stesso. Ritiene il MO che il richiamato art. 31 vieti al notaio di subentrare nell'avviamento di un altro notaio a titolo oneroso e quindi non la cessione, o locazione in sé di un immobile adibito a studio notarile, essendo rilevante la persona che conduce lo studio notarile, avviamento venuto meno con la morte del notaio GO, e sostiene quindi che tale articolo non possa trovare applicazione in casi, come quello in esame, in cui a disporre dell'immobile già adibito a studio notarile, sia un soggetto diverso dal notaio, intendendosi solo garantire che il notaio acquisisca i propri clienti per via della sua professionalità. Il quarto motivo é infondato, in quanto l'art. 31 lettera g) dei Principi di deontologia parla "rilievo dello studio notarile a titolo oneroso" senza riferirlo alla cessione da parte del notaio, collegando la violazione del dovere d'imparzialità all'acquisizione dei clienti dello studio notarile dietro corrispettivo quale che sia lo strumento tecnico utilizzato allo scopo. La Corte d'Appello ha accertato in fatto che il canone di locazione pattuito dall'associazione professionale dei notai sanzionati con la vedova del notaio GO per sei anni, notevolmente superiore a quello di mercato stimato dal CTU, a poca distanza di tempo dalla morte del notaio GO, é andato per la differenza a retribuire l'avviamento dello studio del suddetto notaio, del quale i notai sanzionati hanno evidentemente fruito nei nove mesi in cui ha avuto esecuzione il contratto di locazione concluso dalla loro associazione professionale con la vedova del notaio, posto che in tale periodo, hanno concluso ben 261 atti notarili complessivi presso la sede di Lonigo, per loro secondaria, ed il notaio MO ben 135 atti, pari a circa 1/3 di quelli complessivamente rogati. 5) Col quinto motivo il ricorrente principale lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., ed in subordine n. 5) c.p.c., 11 di 16 la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'Appello impedito al notaio MO di difendersi provando l'avvenuta dispersione dell'avviamento dello studio del notaio Gulin prima che gli fosse locato dalla vedova dello stesso. Tale motivo é inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha sostenuto che la prova testimoniale articolata dal notaio MO, sulla dispersione dell'avviamento dello studio del notaio GO, non era in grado di superare il dato di fatto già acquisito, e peraltro pacifico, dei numerosissimi atti notarili che erano stati rogati dal suddetto nell'arco dei nove mesi di durata del contratto di locazione presso la sede secondaria di Lonigo, nella quale il notaio medesimo non svolgeva la propria attività principale, che dimostrava come il notaio MO avesse beneficiato dell'avviamento dello studio del notaio GO, deceduto solo poco più di due mesi prima del rilievo del suo studio da parte dei notai sanzionati. 6) Col sesto motivo il MO lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., ed in subordine n. 5) c.p.c., la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1322 cod. civ., per non avere ritenuto vincolante la Corte d'Appello il canone di locazione pattuito di € 3.900,00, così violando il principio di autonomia contrattuale dell'art. 1322 cod. civ.. Anche questo motivo non coglie la ratio dell'ordinanza impugnata, che non ha certamente negato che l'associazione professionale dei notai sanzionati e la vedova del notaio GO nell'esercizio della loro autonomia contrattuale potessero liberamente stabilire l'ammontare del canone di locazione, anche in misura superiore al canone di mercato stimato dal CTU, ma semplicemente ha ritenuto, con valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, e sulla base della costituzione a poca distanza temporale dal decesso del notaio GO dell'associazione professionale per lo svolgimento dell'attività notarile comune nell'ex studio del notaio GO, poi 12 di 16 cessata per la pendenza del procedimento disciplinare in contemporanea alla risoluzione anticipata del contratto di locazione di quello studio, e dei numerosissimi atti notarili rogati in circa nove mesi dai notai sanzionati presso la sede secondaria di Lonigo (VI), e quindi non presso la loro sede principale, che la differenza tra il canone pattuito per la locazione e quello di mercato sia stata in effetti destinata a retribuire la vedova del notaio GO per la fruizione da parte dei notai subentranti dell'avviamento del notaio defunto, risultando quindi integrato il rilievo a titolo oneroso dello studio del notaio GO. 7) Passando all'esame del ricorso incidentale autonomo di NO NA EN, col primo motivo la stessa lamenta cumulativamente: 1) in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 31 lettera g) del codice deontologico e dell'art. 147 lettera b) della legge notarile, nonché degli articoli 1322, 1362 e 1363 cod. civ., degli articoli 2729, 2238, 2697 cod. civ. e dell'artt. 12 delle preleggi;
2) in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. ed agli articoli 112 e 132 c.p.c., la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza di motivazione;
3) in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. ed agli articoli 132 e 112 c.p.c. ed all'art. 111 della Costituzione, l'omessa motivazione, la motivazione apparente e l'esistenza di affermazioni contrastanti ed obiettivamente incomprensibili;
4) in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (la costituzione in data 29.11.2018 della società di servizi GOi Servizi SAS di GO ER & C. avente lo scopo di gestire la chiusura dello studio del notaio GO da parte della vedova dello stesso e la chiusura della stessa;
la conclusione del contratto di locazione dell'1.2.2019 tra la vedova del notaio GO ed il notaio MO in rappresentanza dell'associazione professionale dei notai sanzionati oltre due mesi dopo la morte del notaio GO e l'interruzione del precedente contratto di locazione del 24.1.2005 13 di 16 concluso dal notaio defunto con la moglie RO Cristina, proprietaria delle mura dello studio notarile). Tale motivo é inammissibile per eterogeneità ed incompatibilità delle doglianze cumulativamente proposte in relazione all'art. 360 comma primo n.3), 4) e 5), dirette talora a censurare violazioni di legge che presuppongono validamente accertati gli elementi di fatto, talaltra a censurare l'omessa considerazione di circostanze di fatto, peraltro multiple e neppure decisive volte invece ad ottenere una rivalutazione del fatto, e talaltra a censurare la motivazione addotta dall'ordinanza impugnata con conseguente sua nullità, con rimessione alla Corte del compito di selezionare, nella confusa congerie di doglianze, quelle tecnicamente accoglibili (vedi sull'inammissibilità del ricorso in caso di doglianze incompatibili cumulativamente proposte Cass. 23.10.2018 n.26874). Il primo motivo di ricorso incidentale autonomo, in effetti, risulta complessivamente diretto, al di là delle violazione di legge lamentate, ad ottenere inammissibilmente, in sede di legittimità, una diversa ricostruzione in fatto che neghi continuità tra l'attività svolta dai notai subentrati nella sede secondaria di Lonigo e l'attività dello studio del defunto notaio GO. 8) Col secondo motivo di ricorso incidentale autonomo la NO lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. ed agli articoli 112 e 132 c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. ed agli articoli 132 e 112 c.p.c. ed all'art. 111 della Costituzione l'omessa motivazione, la motivazione apparente e l'effettuazione di affermazioni contrastanti ed obiettivamente incomprensibili, ed in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Si duole la NO che l'ordinanza impugnata abbia giudicato sproporzionato il canone di locazione dell'immobile presso il quale il defunto notaio GO aveva svolto la sua attività di € 3.900,00 14 di 16 mensili, rispetto al canone ritenuto congruo di € 1.600,00 (eventualmente maggiorato di € 600,00 mensili per gli arredi), riferendolo apoditticamente, per la differenza dovuta per i mesi di durata originariamente prevista della locazione (sei anni), alla retribuzione per il rilievo dell'avviamento dello studio del notaio GO, non considerando lo scioglimento anticipato del contratto di locazione (indicato come avvenuto dopo un anno), e non considerando il canone di locazione dello studio pattuito dalla RO col marito, notaio GO, nel 2005, pari ad € 2.500,00 mensili, che per il rapporto familiare era semmai inferiore a quello di mercato, e rivalutato e maggiorato dal canone relativo agli arredi (€ 600,00) avrebbe portato ad un canone di € 3.500,00 mensili, vicino a quello pattuito dalla RO con l'associazione professionale dei notai sanzionati. Tale ultimo motivo é infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha chiarito le ragioni per le quali con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto sproporzionato il canone di locazione di € 3.900,00 mensili pattuito dall'associazione professionale dei notai sanzionati con la proprietaria dell'immobile già adibito a studio del notaio GO, RO Cristina, rispetto al canone di mercato di €1.600,00 (eventualmente maggiorato di € 600,00 mensili per gli arredi anche se formalmente non inclusi nel contratto di locazione in questione), che era stato determinato da un CTU allo scopo incaricato, e tenendo conto del breve intervallo temporale intercorso tra la morte del notaio GO e l'assunzione della gestione del suo ex studio da parte dei notai sanzionati previa costituzione di apposita associazione professionale, cessata a seguito della pendenza del procedimento disciplinare in concomitanza con la risoluzione anticipata della locazione, della durata (sei anni) originariamente prevista nel contratto di locazione e dell'altissimo numero di atti rogati dai due notai sanzionati presso la sede secondaria di Lonigo in appena nove mesi, ha ricondotto la 15 di 16 differenza tra il canone pattuito e quello di mercato a remunerazione dell'acquisito dell'avviamento dello studio del defunto notaio GO. Ragionevolmente la Corte d'Appello ha fatto riferimento ai fini della determinazione del compenso pattuito per la cessione tramite locazione dello studio, utilizzato fino alla morte dal notaio GO, alla durata prevista di tale locazione (sei anni) e non alla circostanza che successivamente, proprio per via della pendenza del procedimento disciplinare, il contratto sia stato anticipatamente risolto dopo circa nove mesi. Quanto alla circostanza che il notaio GO nel 2005 avesse concluso con la moglie un contratto di locazione per fruire dell'immobile adibito a studio notarile al canone mensile di €2.500,00, contratto poi cessato per la morte improvvisa del notaio GO, l'impugnata ordinanza non l'ha considerata ai fini della determinazione del canone di mercato esigibile per lo stesso immobile nel febbraio 2019, in ragione del rapporto familiare tra gli stessi esistente, basandosi piuttosto sull'accertamento del canone di mercato demandato al CTU, per cui non si é trattato di una circostanza di fatto non considerata dalla Corte d'Appello, bensì di una circostanza che é stata valutata e motivatamente ritenuta ininfluente sulla determinazione del canone di mercato. Peraltro non si poteva procedere semplicisticamente alla rivalutazione Istat del canone di locazione stabilito nel 2005 al febbraio 2019, essendo notoria la crisi del mercato immobiliare verificatasi in quell'intervallo temporale. In base al principio della soccombenza MO GI e NO NA EN vanno condannati in solido al pagamento in favore del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte del MO 16 di 16 e della NO di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso principale ed il ricorso incidentale autonomo e condanna in solido MO GI e NO NA EN al pagamento in favore del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed €3.200,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Visto l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del MO e della NO di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio partecipata del 3.10.2024
2) in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. ed agli articoli 112 e 132 c.p.c., la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza di motivazione;
3) in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. ed agli articoli 132 e 112 c.p.c. ed all'art. 111 della Costituzione, l'omessa motivazione, la motivazione apparente e l'esistenza di affermazioni contrastanti ed obiettivamente incomprensibili;
4) in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (la costituzione in data 29.11.2018 della società di servizi GOi Servizi SAS di GO ER & C. avente lo scopo di gestire la chiusura dello studio del notaio GO da parte della vedova dello stesso e la chiusura della stessa;
la conclusione del contratto di locazione dell'1.2.2019 tra la vedova del notaio GO ed il notaio MO in rappresentanza dell'associazione professionale dei notai sanzionati oltre due mesi dopo la morte del notaio GO e l'interruzione del precedente contratto di locazione del 24.1.2005 13 di 16 concluso dal notaio defunto con la moglie RO Cristina, proprietaria delle mura dello studio notarile). Tale motivo é inammissibile per eterogeneità ed incompatibilità delle doglianze cumulativamente proposte in relazione all'art. 360 comma primo n.3), 4) e 5), dirette talora a censurare violazioni di legge che presuppongono validamente accertati gli elementi di fatto, talaltra a censurare l'omessa considerazione di circostanze di fatto, peraltro multiple e neppure decisive volte invece ad ottenere una rivalutazione del fatto, e talaltra a censurare la motivazione addotta dall'ordinanza impugnata con conseguente sua nullità, con rimessione alla Corte del compito di selezionare, nella confusa congerie di doglianze, quelle tecnicamente accoglibili (vedi sull'inammissibilità del ricorso in caso di doglianze incompatibili cumulativamente proposte Cass. 23.10.2018 n.26874). Il primo motivo di ricorso incidentale autonomo, in effetti, risulta complessivamente diretto, al di là delle violazione di legge lamentate, ad ottenere inammissibilmente, in sede di legittimità, una diversa ricostruzione in fatto che neghi continuità tra l'attività svolta dai notai subentrati nella sede secondaria di Lonigo e l'attività dello studio del defunto notaio GO. 8) Col secondo motivo di ricorso incidentale autonomo la NO lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. ed agli articoli 112 e 132 c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. ed agli articoli 132 e 112 c.p.c. ed all'art. 111 della Costituzione l'omessa motivazione, la motivazione apparente e l'effettuazione di affermazioni contrastanti ed obiettivamente incomprensibili, ed in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Si duole la NO che l'ordinanza impugnata abbia giudicato sproporzionato il canone di locazione dell'immobile presso il quale il defunto notaio GO aveva svolto la sua attività di € 3.900,00 14 di 16 mensili, rispetto al canone ritenuto congruo di € 1.600,00 (eventualmente maggiorato di € 600,00 mensili per gli arredi), riferendolo apoditticamente, per la differenza dovuta per i mesi di durata originariamente prevista della locazione (sei anni), alla retribuzione per il rilievo dell'avviamento dello studio del notaio GO, non considerando lo scioglimento anticipato del contratto di locazione (indicato come avvenuto dopo un anno), e non considerando il canone di locazione dello studio pattuito dalla RO col marito, notaio GO, nel 2005, pari ad € 2.500,00 mensili, che per il rapporto familiare era semmai inferiore a quello di mercato, e rivalutato e maggiorato dal canone relativo agli arredi (€ 600,00) avrebbe portato ad un canone di € 3.500,00 mensili, vicino a quello pattuito dalla RO con l'associazione professionale dei notai sanzionati. Tale ultimo motivo é infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha chiarito le ragioni per le quali con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto sproporzionato il canone di locazione di € 3.900,00 mensili pattuito dall'associazione professionale dei notai sanzionati con la proprietaria dell'immobile già adibito a studio del notaio GO, RO Cristina, rispetto al canone di mercato di €1.600,00 (eventualmente maggiorato di € 600,00 mensili per gli arredi anche se formalmente non inclusi nel contratto di locazione in questione), che era stato determinato da un CTU allo scopo incaricato, e tenendo conto del breve intervallo temporale intercorso tra la morte del notaio GO e l'assunzione della gestione del suo ex studio da parte dei notai sanzionati previa costituzione di apposita associazione professionale, cessata a seguito della pendenza del procedimento disciplinare in concomitanza con la risoluzione anticipata della locazione, della durata (sei anni) originariamente prevista nel contratto di locazione e dell'altissimo numero di atti rogati dai due notai sanzionati presso la sede secondaria di Lonigo in appena nove mesi, ha ricondotto la 15 di 16 differenza tra il canone pattuito e quello di mercato a remunerazione dell'acquisito dell'avviamento dello studio del defunto notaio GO. Ragionevolmente la Corte d'Appello ha fatto riferimento ai fini della determinazione del compenso pattuito per la cessione tramite locazione dello studio, utilizzato fino alla morte dal notaio GO, alla durata prevista di tale locazione (sei anni) e non alla circostanza che successivamente, proprio per via della pendenza del procedimento disciplinare, il contratto sia stato anticipatamente risolto dopo circa nove mesi. Quanto alla circostanza che il notaio GO nel 2005 avesse concluso con la moglie un contratto di locazione per fruire dell'immobile adibito a studio notarile al canone mensile di €2.500,00, contratto poi cessato per la morte improvvisa del notaio GO, l'impugnata ordinanza non l'ha considerata ai fini della determinazione del canone di mercato esigibile per lo stesso immobile nel febbraio 2019, in ragione del rapporto familiare tra gli stessi esistente, basandosi piuttosto sull'accertamento del canone di mercato demandato al CTU, per cui non si é trattato di una circostanza di fatto non considerata dalla Corte d'Appello, bensì di una circostanza che é stata valutata e motivatamente ritenuta ininfluente sulla determinazione del canone di mercato. Peraltro non si poteva procedere semplicisticamente alla rivalutazione Istat del canone di locazione stabilito nel 2005 al febbraio 2019, essendo notoria la crisi del mercato immobiliare verificatasi in quell'intervallo temporale. In base al principio della soccombenza MO GI e NO NA EN vanno condannati in solido al pagamento in favore del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte del MO 16 di 16 e della NO di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso principale ed il ricorso incidentale autonomo e condanna in solido MO GI e NO NA EN al pagamento in favore del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed €3.200,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Visto l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del MO e della NO di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio partecipata del 3.10.2024