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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/08/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 5 agosto 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 268 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024,
vertente
TRA
(C.F. ), res.te in Grosseto ed ivi elett.te Parte_1 C.F._1
dom.to in Viale Ombrone n.44, presso e nello studio dell'Avv. Marco Picchi, dal quale è
rappresentato e difeso, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dal dr. Gabriele Marini, dalla dott.ssa Costanza Caroti e dal dr.
Lorenzo Felicioni, funzionari delegati dell'USR . CP_3
CONVENUTO
OGGETTO: sanzione disciplinare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: "Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa: - in tesi, accertare e dichiarare la illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per giorni due irrogata al ricorrente con provvedimento in data
17.07.2023 e, per l'effetto, disporne l'annullamento;
- in subordine, accertare e dichiarare che i fatti contestati sono riconducibili alle fattispecie di cui
all'art.493 D.Lgs. 297/1994, adottando ogni conseguente provvedimento.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso, con conseguente
rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria in ordine alle
spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2 aprile 2024, ha impugnato la sanzione Parte_1
disciplinare conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due giorni, irrogata in suo danno con provvedimento dirigenziale a firma
[...]
del 17 luglio 2023 (doc. 4 ric in atti). Per_1
Cont
2. Si è costituito il prendendo posizione in ordine alle sanzioni e contestando la fondatezza delle doglianze di parte ricorrente, sia in ordine alle presunte carenze formali,
sia in ordine al merito delle vicende. Evidenziava la correttezza del proprio operato nei confronti del docente sanzionato, chiedendo il rigetto del ricorso stante la legittimità e proporzionalità delle misure conservative oggetto d'impugnazione.
3. Escussi i testi ammessi alle udienze del 12 marzo e del 6 maggio 2025 (quest'ultima in relazione alla sola, residua, teste , all'odierna udienza - svoltasi nelle forme della Tes_1
trattazione scritta e previo deposito di memorie conclusive - la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata nel sistema telematico.
*** 4. Il ricorso è fondato.
5. Parte resistente ha dato atto che il docente è stato sanzionato solamente sulla Pt_1
base delle condotte contestate limitatamente ai punti 1 e 3 dell'originaria contestazione disciplinare in atti prodotta (ovvero, rispettivamente, per ”Utilizzo di un linguaggio non
consono all'ambiente scolastico e di termini dispregiativi e volgari come “ebreo, handicappato,
nero, omosessuale, privo di figura paterna, rompicoglioni, rompipalle” e per “Utilizzo indebito
della mail “istituzionale “assegnatagli dalla scuola, con la quale interagisce con le famiglie degli
alunni e con tutti i colleghi, in quanto nel campo di firma inserisce il solo riferimento all'attività
lavorativa privata svolta al di fuori dell'orario scolastico omettendo la “firma istituzionale”). Non
è stato quindi valutata la contestazione di cui al punto 2 (“Rivolge agli alunni
comportamenti vessatori, umiliazioni e mortificazioni tali da ingenerare un profondo turbamento
nella classe”) e l'originaria contestazione di cui al punto 4 (già ab origine espressa in forma dubitativa nella contestazione stessa).
Le eccezioni di genericità della contestazione operate da parte ricorrente relativamente ai presunti “comportamenti vessatori…” (punto 2) sono prive di rilievo in quanto superate per effetto della suddetta limitazione della condotta rilevante ai soli punti 1 e 3 della contestazione.
Quanto alla contestazione rivolta al di aver usato un linguaggio non consono Pt_1
all'ambiente scolastico e di termini dispregiativi e volgari con espressioni come “ebreo,
handicappato, nero, omosessuale, privo di figura paterna, rompicoglioni, rompipalle”, l'analoga eccezione di genericità è infondata.
Dalla contestazione risulta chiaro il richiamo al contenuto della segnalazione del
Dirigente scolastico dott. rot. 1763/2023 ed è pacifico che il ricorrente, prima di Per_2
predisporre le sue difese in sede disciplinare, abbia avuto accesso a tutti gli atti del procedimento, documenti dalla cui lettura emergono i comportamenti contestati, la classe interessata dagli stessi e l'arco temporale di riferimento. Tant'è che il professore ha fatto riferimento compiuto nelle proprie difese, sin dalla fase amministrativa, sia alle espressioni che avrebbe utilizzato, spiegandone contesto e rilevanza negli intenti, sia,
nello specifico, all'episodio avvenuto a Siena durante un'uscita didattica nell'aprile del
2023. Il che esclude la violazione del diritto di difesa a cui tutela è posto l'obbligo di specifica contestazione degli addebiti, atteso che al ricorrente risultano fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità, i fatti nei quali il datore di lavoro ha ravvisato le infrazioni disciplinari (cfr., ad esempio, Cass.
19263/2019 e Cass. 448/2019). Il ricorrente è stato dunque messo in condizione di difendersi attraverso il richiamo ad atti nel suo patrimonio di conoscenza e ciò nel contesto del generale principio di ammissibilità della contestazione per relationem.
Risultano quindi rispettati i canoni di correttezza e garanzia del contraddittorio.
6. Nel merito, si ritiene che l'istruttoria svolta abbia idoneamente chiarito come le singole parole richiamate nel provvedimento (“ebreo, handicappato, nero, omosessuale, privo di figura
paterna”; appresso si dirà delle residue – “rompipalle, rompicoglioni” - in quanto riferite alla specifica vicenda accaduta in Siena) non fossero in alcun modo volte a offendere o discriminare uno o più studenti.
Si rileva innanzitutto come risulti dato incontestato (peraltro confermato all'esito dell'istruttoria svolta) che lo stesso Professor nello stesso contesto temporale di Pt_1
cui si discute, si sia attivato a difesa di un ragazzo vittima di bullismo, oggetto di epiteti quale “nero” e “drogato” da parte dei compagni. Il ricorrente ha segnalato la vicenda alla scuola, sollecitando l'attivazione del supporto psicologico in favore del ragazzo discriminato. Il che appare già di per sé contrastante con la figura di un professore che a sua volta utilizza certi termini con finalità discriminatorie.
(teste addotto da parte resistente, sulla quale, come è noto, gravava Testimone_2
l'onere di comprovare i fatti di rilievo disciplinare, ex alunno della classe 4H che ha dato l'input alla vicenda con la segnalazione al dirigente scolastico) ha riferito che il professore avrebbe usato quelle espressioni per far comprendere ai ragazzi che in realtà
essi sono tutti uguali (cfr. deposizione del teste . Quindi è lo stesso ragazzo, Tes_2 segnalato come il più attivo o uno di quelli più attivi nel muovere contestazioni al proprio docente, che ha chiarito come l'intento fosse tutt'altro che offensivo (ADR Quanto
all'espressione handicappati, cui aggiungo altre quali “ebrei, omosessuali, portatori di occhiali e
privi di figura paterna” lui abitualmente le usava in classe, soprattutto le prime a suo dire in
maniera sarcastica per farci capire che in realtà eravamo tutti uguali. ADR Non sempre
accompagnava queste espressioni con una spiegazione dell'intento che lui avrebbe perseguito
dicendole. Ricordo che “privi di figura paterna” era un'espressione che utilizzava, ad esempio, per
riprenderci quando ci alzavamo senza permesso;
aggiungendo che se eravamo privi di figura
paterna non poteva lui supplire a tale mancanza….”).
Il che vale di per sé a escludere la rilevanza concreta della contestazione mossa per carenza di disvalore alcuno.
Del resto i testi indicati da parte ricorrente, gli ex colleghi , Testimone_3 Tes_4
e hanno riferito (i) d'essere
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
rimasti sorpresi allorché, in occasione del consiglio di classe del 22 marzo 2023, il dirigente scolastico bbe a contestare al le doglianze sollevate nei suoi Per_2 Pt_1
confronti da alcuni alunni della classe 4H; (ii) che il è docente esigente ma Pt_1
corretto nei comportamenti;
(iii) che mai in precedenza gli studenti avevano rappresentato simili doglianze e (iv) che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, il mostrò sorpresa di fronte alle accuse e al contempo interesse verso Pt_1
quanto indicato, sebbene precisando che, a suo avviso, si trattava di problematiche esclusivamente didattiche.
Particolarmente chiara e illuminante rispetto al retroterra dell'intera vicenda è la deposizione della teste ex insegnante di italiano e latino presso il liceo scientifico Tes_1
Pietro Aldi di Grosseto, tanto che vale la pena riportarla per intero. Interrogata in
Cont controprova sui capitoli indicati nella memoria di costituzione del , la ha Tes_1
infatti così dichiarato:
Cap. 1 (numerazione qui aggiunta): Vero Cap. 2: vero. Ricordo che sia il dirigente he la vice, evidenziavano le difficoltà di Per_2 Per_3
quella classe, che appariva fragile e la severità di giudizio del prof. Ricordo che fu Pt_1
menzionato l'episodio del tentato suicidio.
Cap. 3: Io insegnavo in quella classe e non mi ero accorta di queste problematiche. FU un fulmine
a ciel sereno. Per esperienza diretta, anche attraverso i miei figli, ho sempre avuto infatti una
percezione più che positiva del prof. certo professore esigente, ma preparato e mai Pt_1
sospettabile di comportamenti non corretti. Ripeto fu quindi una sorpresa apprendere di certe
lamentele. Sorpresa che fu anche del il quale non si disinteressò delle questioni sollevate, Pt_1
ma replicò nel merito. Ricordo per esempio che rispose sul punto relativo alla “accusa” di far
eseguire troppi compiti in classe, dicendo che le verifiche in realtà erano facoltative e utili per chi
doveva recuperare. Devo dire che il clima era di sconcerto, quasi surreale. ADR: Gli alunni con
me, a parte la questione della severità, mai avevano evidenziato problematiche comportamentali
del Devo dire che si parla di una quarta e come altre quarte dell'a.s. 2022/2023 Pt_1
presentava problematicità in gran parte ascrivibile al fatto che avevano svolto il biennio in DAD.
Quella classe in particolare, a differenza ai altre, non aveva recuperato le lacune durante il terzo
anno e ciò a causa dell'episodio del tentato suicidio (il ragazzo era stato tra la vita e la morte dopo
essersi lanciato da una finestra). Diciamo che a causa di ciò tutto il consiglio dei docenti si era
orientato verso una certa indulgenza nei confronti della classe durante il terzo anno. Motivo per
cui le lacune si erano aggravate e protratte anche nell'a.s. 2022/2023. Io ho preso la classe proprio
in quarta dopo che gli alunni avevano manifestato opposizione a mantenere l'insegnante di
italiano e latino che avevano avuto in terza. Non è usuale assegnare un insegnante in quarta. Lo
stesso avevano fatto con l'insegnante di scienze. Ricordo che quando mi sono presentata in classe il
primo giorno, ho fatto presente ai ragazzi che ero la nuova insegnante di italiano e latino e gli
stessi mi risposero che lo sapevano già perché “avevano fatto fuori” l'insegnante precedente.
Compresi che era un terreno scivoloso e che era prassi di quella classe tentare di allontanare gli
insegnanti non graditi, tant'è che, contrariamente alle mie abitudini, non mi aprii molto con
quella classe, cerando di parlare lo stretto indispensabile. Le lacune di quella classe sono state
evidenziate in tutti i verbali, erano note. Loro a differenza di altre classi avevano un atteggiamento
fortemente antagonista rispetto a quei docenti che non manifestavano indulgenza nei loro confronti. RIcordo che proprio nel famoso consiglio di classe del 22.3.2023, la prof. ssa di arte si
lamentò del fatto che i ragazzi non avevano ancora elaborato le tavole assegnate loro prima di
Natale. E ciò fece sbottando di fronte alla richiesta del preside di conoscere quale fosse l'impegno
della classe, impegno che, appunto, era effettivamente molto limitato. ADR: Ricordo che nel
maggio successivo, durante una pausa , il Prof. mostrò a me e ad altri colleghi un foglio Pt_1
contenente accuse nei suoi confronti (di aver usato espressioni non consone e addirittura epiteti
razziali). Il Professore era scosso, tant'è che gli proposi di fare uno scambio d'orario. Mi recai
quindi nella classe in questione al posto del Rappresentai ai ragazzi di aver visto il Pt_1
molto scosso e quindi decisi di tentare di comprendere e comporre i dissidi. Manifestai Pt_1
loro la mia incredulità di fronte all'accusa di turpiloquio o razzismo (avrei potuto comprendere
quella di severità). Loro mi risposero che a volte poteva capitare che facesse una battuta. Io chiesi
loro se fossero sicuri che fosse turpiloquio o razzismo piuttosto che una innocua battuta. Di fronte
alle loro titubanze , compreso che loro stessi si erano in qualche modo resi conto di aver detto una
cosa non esatta, dissi ai ragazzi di proporre al di sostituire il compito in classe con uno Pt_1
spazio di discussione e confronto tra loro e il professore stesso e mi proposi di fare da mediatrice. I
ragazzi accolsero la proposta e addirittura cominciarono a buttar giù una sorta di verbale dove
dichiaravano di essersi ricreduti sul turpiloquio e le accuse razziali, sostanzialmente ritrattando le
accuse. Si offrirono di farmi leggere lo scritto, cosa che non feci nel rispetto della loro autonomia.
Ricordo però che nel pomeriggio nella chat mi arrivò la decisione dei ragazzi di non aderire alla
mia proposta stante l'assenza di alcuni quel giorno in classe. Ho ritrovato quei WhatsApp sul mio
telefono, ricordo che hanno scritto che non erano tutti presenti e quindi poi ne avevano riparlato e
in mancanza di unanimità (e in particolare, a loro dire, stante la contrarietà manifestata dagli
assenti), avevano deciso di desistere dalla proposta. La mattina successiva fui convocata in
vicepresidenza e la mi disse di non “impicciarmi” della vicenda, che non poteva essere più Per_3
composta in quanto ormai erano stati coinvolti gli avvocati. ADR: Ricordo che tra i più agguerriti
c'era e la madre di quest'ultimo, che era una presenza “fissa” a scuola. Testimone_2
Cap. 4: In quarta no, l'anno precedente immagino di sì, ma non sono sicura.” Oltre ad aver confermato i profili caratterizzanti la figura del quale docente (la Pt_1
preparazione, la severità, l'essere esigente etc.), la teste ha chiarito come egli si fosse distinto per non aver assecondato una certa indulgenza nei confronti di quella classe,
colpita dall'evento doloroso del tentativo di suicidio da parte di un loro compagno. Ha
riferito che la classe manifestava evidenti difficoltà e lacune sul piano didattico, in parte retaggio della DAD. Soprattutto ha riferito di un certo atteggiamento della classe
(definito fortemente antagonista) rispetto a quei docenti non disponibili a mostrare indulgenza e comprensione;
atteggiamento che si spingeva al punto di cercare di allontanarli attraverso un attacco mirato nei loro confronti (indicando nel nella Tes_2
di lui madre due figure che spiccavano in tal senso). Soprattutto la teste ha confermato come i ragazzi avessero espressamente dato atto di aver compreso (come del resto ha riferito lo stesso il senso di talune parole usate dal professore, tutt'altro che Tes_2
miranti a offenderli.
Quella della è una deposizione che deve essere particolarmente apprezzata in Tes_1
questa sede poiché spicca per coerenza, ricchezza di dettagli e puntualità
nell'argomentazione.
La contestazione sul punto è dunque infondata.
7. Quanto all'episodio avvenuto durante l'uscita didattica a Siena nell'aprile del 2023,
l'accusa rivolta al è di aver usato un linguaggio volgare (“rompipalle, Pt_1
rompicoglioni”).
Il teste ha riferito che il personale del ristorante ove la comitiva, composta da Tes_2
alunni e professori, stava consumando il pasto o nei cui pressi si riposava, ebbe a lamentarsi del comportamento dei ragazzi. In quel contesto il professore – a detta del
MA – utilizzò le suddette due parole (rompipalle, rompicoglioni).
La docente che aveva accompagnato gli studenti insieme al ha Tes_5 Pt_1
confermato che un gruppo di ragazzi aveva abusivamente occupato alcuni tavoli esterni del ristorante, per cui la titolare si lamentò del loro comportamento minacciando che se non fossero intervenuti i professori avrebbe chiamato i carabinieri (la teste ha così
riferito: ADR Ero a Siena durante il PCTO presso l'università di fisica. Ricordo che io, il Pt_1
e un professore dell'Università insieme a tre studenti mangiammo al ristorante. Un gruppo di
ragazzi si accomodò nei tavoli del ristorante (nonostante ci fosse un cartello che espressamente
vietava di sedersi se non clienti) a consumare il pranzo che si erano portati dietro, quindi la
titolare venne a lamentarsi con noi del loro comportamento;
ricordo che ci disse che se non fossimo
intervenuti si trovava costretta a chiamare i carabinieri. Andammo a riferire ai ragazzi, anche se io
rimasi un po' indietro, comunque vedevo sia i miei ragazzi che quelli che si erano seduti
indebitamente al tavolo. ADR: sentivo sia i ragazzi che il ho sentito il professore Pt_1
rimproverarli, non ricordo le parole esatte che usò, ma non ha utilizzato espressioni quali
“rompicoglioni” o “rompipalle”).
Quindi la teste ha confermato che il fu costretto a intervenire a causa del Pt_1
comportamento indisciplinato dei ragazzi e che li rimproverò per il loro comportamento,
ma ha negato che il professore usò le espressioni “rompicoglioni” o “rompipalle”.
Ebbene, a prescindere dalla circostanza se fosse un'espressione rivolta direttamente ai ragazzi o una colorita manifestazione di disappunto per essere stato costretto a intervenire, è evidente che nel contesto dato difetta la prova certa del ricorso da parte del alle dette espressioni nella singola, specifica, occasione senese e ciò a tacere del Pt_1
fatto se - circoscritto a un solo episodio - esso possa rivestire la rilevanza disciplinare che gli viene attribuita (come si trattasse di un uso abituale di un linguaggio volgare) e soprattutto se la reazione datoriale fosse proporzionata al fatto che espressamente si assume isolato.
8. Residua la contestazione dell'indebito utilizzo della mail “istituzionale“ per aver, il inserito nel campo riservato alla firma digitale il riferimento all'attività Pt_1
lavorativa privata svolta al di fuori dell'orario scolastico. Parte ricorrente in merito ha dedotto (e controparte non ha contestato) come abitualmente il docente fosse solito inserire nello spazio delle comunicazioni riservato alla firma digitale la consueta informativa relativa al trattamento dei dati sulla privacy,
contenente anche i propri riferimenti personali. La circostanza, ben nota alla scuola, mai aveva destato perplessità, obiezioni o determinato segnalazioni. Ha precisato inoltre che il numero di telefono indicato nella mail è quello personale che il professore è solito comunicare agli studenti e alle famiglie per le comunicazioni istituzionali. Ha dedotto e documentalmente comprovato, infine, come la circostanza che il volgesse anche Pt_1
attività libero professionale era nota dal momento che lo stesso Istituto scolastico vi aveva fatto espresso riferimento a fini formativi e divulgativi in occasione della pubblicizzazione di alcune iniziative didattiche (cfr. doc. 8 ric.).
Ne deriva l'integrale irrilevanza disciplinare di tale residua contestazione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (la controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore;
così, tra le altre, Cass.
ord. n. 24979/2018).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due giorni comminata al ricorrente con l'impugnato provvedimento dirigenziale del 17 luglio 2023; - condanna parte resistente, come rappresentata, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in € 4.629 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie, I.V.A. e CPA come per legge.
Grosseto, 5 agosto 2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Grosso