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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/07/2025, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
dott. Silvia Brat Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 659/2024 promossa da:
, GIÀ Controparte_1 Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso il difensore avv.
AVVOCATURA STATO MILANO
APPELLANTE/I
contro
IN QUALITA' DI UNICO EREDE DELL'EREDITA' CP_2 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. PASANISI BERNARDINO, elettivamente domiciliato in
[...]
CORSO UMBERTO, 129 74121 TARANTO presso il difensore avv. PASANISI BERNARDINO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
pagina 1 di 20 Per il GIÀ Controparte_1 [...]
Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente atto in riassunzione proposto e richiamando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza di rinvio n° 34536/2023 pronunziata nel procedimento R.G.31968/2020 e pubblicata in data 11.12.2023, condannare , Parte_3 anche nella sua qualità di unico erede di , al risarcimento in favore del Parte_2 [...]
dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ai fatti accertati dal Controparte_1
Tribunale penale di Milano con sentenza n° 8250/2014, passata in giudicato, a carico di tutti gli altri coimputati nel procedimento , nella misura che verrà determinata in corso di causa, e comunque pari ad € 90.863.416,43 per danno Patrimoniale oltre interessi e rivalutazione dal versamento dei singoli contributi al saldo, ed euro 10 milioni, da liquidare anche in via equitativa, a titolo di quota di corresponsabilità di nella maggior condanna per danno non patrimoniale già inflitta in Parte_2 sede penale a tutti gli altri coimputati, ivi compreso in proprio. Con vittoria di Parte_3 spese, diritti ed onorari.”
Per IN QUALITA' DI UNICO EREDE DELL'EREDITA' GIACENTE VA CP_2
MI VA
“Voglia La Corte d'Appello, nel merito:
Rigettare tutte le richieste del attore in primo grado ed in applicazione dei principi statuiti dalla CP_3
S.C. nella sentenza che ha dato luogo al giudizio di rinvio, ritenere interamente fondate, accogliendole tutte le censure proposte da nell'atto di appello che abbiansi per reiterate e trascritte;
CP_4
Condannare il alle spese di tutti i gradi di lite. CP_3
In via istruttoria:
ove ritenuto necessario la Corte d'Appello potrà disporre CTU per la valutazione dei beni confiscati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11.3.2014, la Repubblica di Milano chiedeva il giudizio immediato per Parte_4 [...]
, in concorso con altri coimputati, ( , , e Pt_2 Parte_3 Controparte_5 Controparte_6
quest'ultima ai sensi della legge 231/2001) per i reati di cui agli artt. 416 c.p. Pt_3 CP_7
(associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e di reati fiscali), e
640 bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato, per aver percepito indebitamente ingenti contributi statali, mediante l'artificiosa costituzione della società svizzera ). I fatti di reato, contestati a CP_8
pagina 2 di 20 , in concorso con , , e, ai sensi della Parte_2 Parte_3 Controparte_6 Controparte_5 legge 231/2001, la società Riva Fire s.p.a., riguardavano l'indebita percezione di finanziamenti per il credito al commercio, ottenuti ai sensi della c.d. “Legge Ossola”, per un importo di € 90.863.416,43.
In data 29.4.2014, decedeva, di talché la sua posizione veniva stralciata, ed il relativo Parte_2 procedimento veniva definito con sentenza n° 4805/14 del 13.5.2014, che dichiarava l'estinzione del reato per morte del reo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (d'ora in avanti “SE”) si costituiva parte civile nel procedimento penale R.G.N.R. n° 12674/2014 (derivante dai procedimenti 20857/13 e 11825/19) -
R.G. Tribunale n° 5197/14, a carico di (odierno appellato) e degli altri coimputati Parte_3 con , chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (quest'ultimo ai Parte_2 sensi dell'art. 2059 c.c.).
Il processo si concludeva in primo grado (sentenza del Tribunale di Milano, emessa in data 21.7.2014
n° 8250 - doc. 5 del fascicolo SE di primo grado), con l'accertamento della sussistenza dei reati e condanna di tutti gli imputati, oltre alla pena detentiva, anche al risarcimento dei danni subiti da SE, costituito parte civile. Al SE era riconosciuta una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad €
15.000.000,00; era disposta la confisca per equivalente dei beni già preventivamente sequestrati agli imputati condannati. La sentenza era confermata dalla Corte d'Appello di Milano (Sez. IV Penale, sentenza n° 4759/15 - doc. 7 del fascicolo SE di primo grado), e diveniva definitiva in data
27.9.2016, essendo stata confermata in Cassazione, come da dispositivo depositato in data 1.10.2016
(sentenza n° 52316/2016).
In seguito al decesso di (chiamato originariamente a rispondere a titolo di concorso), e Parte_2 della rinunzia di tutti i chiamati all'eredità, il Tribunale di Varese, competente per territorio, dichiarava aperta la procedura di eredità giacente e nominava un curatore.
Con ricorso ai sensi dell'art 669 bis c.p.c., SE chiedeva al Tribunale di Milano di autorizzare il sequestro conservativo dei beni relitti da , a garanzia dell'instauranda azione risarcitoria, e Parte_2 fino alla concorrenza dell'importo di € 15.000.000,00, corrispondente alla provvisionale riconosciuta dal Tribunale penale a carico dei coimputati. Il Tribunale di Milano autorizzava detto sequestro, con provvedimento del 3/10.3.2015 (doc 6 del fascicolo SE di primo grado), che veniva eseguito su conti correnti, e disponibilità finanziarie, intestati a . Parte_2
pagina 3 di 20 Il presente giudizio era stato instaurato dal SE, avanti il Tribunale civile di Milano, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi degli artt. 2043, 2055 e 2059 c.c. nei confronti dell'eredità giacente, che si costituiva, contestando la responsabilità di . Parte_2
Nelle more del giudizio, il curatore dell'eredità giacente apriva la procedura di liquidazione. Tra i beni appresi alla procedura, peraltro, erano comprese anche le disponibilità finanziare oggetto del sequestro, eseguito, in sede civile, su iniziativa del SE, sulle disponibilità bancarie di . Parte_2
, dopo avere originariamente rinunciato all'eredità del padre , la accettava Parte_3 Pt_2 puramente e semplicemente, in data 5.12.2016, divenendo unico erede di . Parte_2
Con sentenza n° 1142/2017, depositata in data 30 gennaio 2017, il Tribunale Civile di Milano statuiva come segue: “Condanna l'eredità giacente di a pagare al ministero attoreo la somma di Parte_2
Euro 90.864.416, oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo il criterio di cui alla sent Cass.
SSUU nr 1712/1995, dall'erogazione dei contributi alla presente sentenza ed interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo, oltre all'importo di Euro 10.000.000,00, a titolo di danno non patrimoniale, già comprensivo di interessi e rivalutazione dalla data odierna, oltre interessi dalla presente sentenza al saldo”. Venivano inoltre riconosciute al SE le spese di lite.
Successivamente, in data 11 aprile 2017, dopo l'approvazione da parte di del rendiconto Parte_3 della procedura relativa all' eredità giacente di , essa veniva chiusa e tutti i beni acquisiti Parte_2 dal Curatore venivano assegnati a . Questi, dunque, diveniva debitore del SE sia in Parte_3 proprio, a seguito della pronunzia di condanna emessa in sede penale, divenuta definitiva in data
27.9.2016, sia in qualità di erede di , restando obbligato a rispondere del debito accertato Parte_2 anche a carico del proprio dante causa, anche con i beni acquisiti al suo patrimonio iure hereditario.
proponeva appello contro la sentenza n° 1142/2017 del Tribunale Civile di Milano, Parte_3 chiedendo la riforma della medesima, come segue:
- chiedeva la detrazione, dalla quantificazione globale del danno, pari ad € 90.864.416,93, dell'importo dei beni confiscati, pari asseritamente ad € 84.712.233,03, salvo diversa valorizzazione , con conseguente condanna dell'appellante al pagamento, in favore del SE, della sola differenza risultante;
- in via subordinata, chiedeva la detrazione in sede esecutiva del valore dei beni confiscati;
- chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, svolta da SE, con annullamento del capo di condanna che, a tale titolo, aveva liquidato, in favore del SE, la somma ulteriore di € 10.000.000,00; pagina 4 di 20 - chiedeva la determinazione del danno patrimoniale risarcibile, applicando, all'importo globale da riconoscere, la sola rivalutazione, ma non gli interessi legali.
Il SE si costituiva sostenendo:
- che aveva proposto appello in qualità di erede che aveva accettato l'eredità giacente Parte_3 del padre , con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio, da parte Parte_2 dell'appellante, non poteva che avvenire nello stato e grado del giudizio d'appello;
- che, di conseguenza, era inibita all'appellante l'introduzione di domande nuove, rispetto alle quali SE rifiutava il contraddittorio;
tra le domande nuove erano quelle volte a ridimensionare la responsabilità, in violazione delle statuizioni della decisione resa in sede penale, passata in giudicato. In particolare, si era già formato il giudicato penale sulla debenza del danno non patrimoniale a carico di per l'importo di €. 15.000.000,00; il fatto che avesse Parte_3 acquisito anche la qualità di erede di e fosse stato condannato in sede civile a Parte_2 pagare il minor importo di euro 10.000.000,00, non poteva avere conseguenze sul maggior debito risarcitorio stabilito, definitivamente, in sede penale.
- che era tenuto anche al risarcimento del danno patrimoniale (sotto forma di Parte_3 restituzione del contributo indebitamente percepito, nella misura, accertata in sede penale, di
€.90.863.416,43); in sede esecutiva sarebbero state detratte le somme che già il CP_1 avesse eventualmente incassato per il medesimo titolo. In proposito richiamava il principio per cui la confisca non ha natura risarcitoria, e non deve essere confusa con il riconoscimento del risarcimento del danno in favore della parte civile.
- che vi era difetto di competenza del giudice civile a pronunziare sull'esecuzione della confisca penale;
in ogni caso, in via meramente subordinata, eccepiva che il valore dei beni confiscati non risultava provato.
Pertanto, il SE chiedeva dichiararsi inammissibili le domande ed eccezioni di , sia Parte_3 in quanto domande nuove, mai proposte in primo grado, sia perché coperte dal giudicato penale, e per l'effetto respingere l'appello perché infondato.
Con sentenza n° 750/2020 dell'11.3.2020, la Corte d'Appello richiamava Cass. Pen 39874/2018 (“la confisca, sia diretta che per equivalente, incide sul patrimonio dell'imputato condannato e trasferisce
l'utilità all'erario, mentre il risarcimento rimedia la lesione patrimoniale subita dall'erogatore del contributo pubblico, nel cui solo interesse viene riconosciuto, attribuendogli in diritto di ricevere prestazione pecuniaria equivalente e maggiorata di accessori a quella ottenuta dal debitore in violazione di norma di legge e della regolamentazione del procedimento di erogazione”). Sulla base del pagina 5 di 20 predetto principio, statuito dalla Cassazione, respingeva l'appello di affermando quanto segue: Pt_3
“Non vi è dunque duplicazione di sanzioni, trattandosi di disposizioni aventi diverse funzioni. In sede esecutiva vanno detratte soltanto le somme che il abbia incassato per il medesimo titolo.” CP_1
In particolare, la Corte d'Appello statuiva:
- che la confisca, ai sensi dell' art. 322 ter c.p., ha natura sanzionatoria;
per tale ragione non interferisce con il risarcimento del danno;
- che il danno non patrimoniale era stato correttamente riconosciuto e liquidato, sull'assunto che la truffa era di rilevante gravità, che il soggetto leso è lo Stato e che il reato ha ricadute sulla credibilità dell'azione di governo;
- che gli interessi risarcivano il pregiudizio da ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, proponeva ricorso in Cassazione, in data Pt_3
29.11.2020, articolando 4 motivi, con cui reiterava le argomentazioni dell'appello.
In particolare, : Parte_3
- con il secondo motivo, sosteneva la violazione di legge, ai sensi dell' art. 360 n 3 c.p., in relazione all'art 322 ter c.p. ed all'art 1223 c.c., nel capo in cui la Corte d'Appello aveva affermato che, in caso di risarcimento del danno a favore dell'Erario, in conseguenza di un fatto costituente reato, la confisca per equivalente non andasse valutata come posta da detrarre dall'ammontare del risarcimento dovuto, perché la funzione dell'istituto non sarebbe solo sanzionatoria ma anche risarcitoria, e perché, se non si tiene conto dei beni confiscati, si viola il principio del risarcimento del solo danno effettivo (art. 1233 c.c.);
- con il terzo motivo, sosteneva l'illegittimità dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di allegazioni di parte attrice, per violazione degli artt.
185 c.p. e 2059 c.c., essendo stato riconosciuto un danno, senza che ne ricorressero i requisiti;
inoltre, sosteneva l'erroneità dell'applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere il giudice d'appello riconosciuto il danno-conseguenza, in assenza di indizi gravi precisi e concordanti;
- con il quarto motivo, censurava il capo di sentenza che aveva riconosciuto, in aggiunta alla rivalutazione, anche gli interessi, a titolo di lucro cessante, in assenza di allegazioni e prove di tale componente di danno.
Il SE si costituiva con controricorso, resistendo a tutti i motivi;
in particolare, con riguardo al secondo motivo, relativo al rapporto fra confisca e risarcimento del danno, richiamava la sentenza pagina 6 di 20 Cass. Pen. SSUU n° 31617 del 26.6.2016, che afferma la natura sanzionatoria della confisca, e la differenza con il risarcimento del danno a favore dell'Ente pubblico, depauperato per effetto delle condotte criminose accertate in sede penale. In dettaglio, secondo il SE, la confisca per equivalente è una sanzione penale, il cui scopo è quello di porre il reo nella medesima situazione patrimoniale in cui si trovava prima della commissione del resto;
ha natura giuridica differente rispetto al rimedio civilistico del risarcimento del danno;
nel caso in cui il danno sia stato cagionato ad un ente pubblico, il rimedio risarcitorio potrà essere esercitato in sede contabile oppure in sede civile;
il divieto di duplicazioni risarcitorie opera tra istituti giuridici omogenei (azione risarcitoria in sede contabile e in sede civile), non tra confisca per equivalente e risarcimento del danno;
l'imposizione della confisca non può impedire al soggetto danneggiato di ricevere l'integrale ristoro del danno, subito a causa dell'illecito penale;
le somme confiscate non sono destinate all'Amministrazione danneggiata (nella specie, il SE), ma confluiscono al Fondo Unico Giustizia che fa capo al ed Controparte_9 al . Controparte_10
La Procura Generale presentava conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso, ed in senso conforme al controricorso del SE.
La Corte di Cassazione, con sentenza n° 34536/2023, pubblicata in data 11.12.2023, decideva come segue: “accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigettando il primo motivo, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti;
rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
In particolare, sul secondo motivo di ricorso di accolto, la Cassazione, richiamando plurime Pt_3 sentenze di legittimità (Cass. Pen. n. 44189 del 2022, Cass. Pen. n. 10120 del 2010, Cass. Pen. n. 39874 del 2018 e Cass. Pen. n. 45054 del 2011), valorizzava, nella disciplina della confisca del profitto del reato, per l'equivalente economico delle erogazioni indebitamente percepite, di cui all'art. 19 d. lgs. n.
231 del 2001, l'inciso: «salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato». Infatti, tale inciso costituisce “la chiave di volta per l'inquadramento del rapporto fra la confisca in sede penale, ai sensi delle norme citate, ed il risarcimento del danno, avente ad oggetto le erogazioni elargite dalla
Amministrazione dello Stato. La giurisprudenza penale di questa Corte riconosce che, proprio perché la confisca ha ad oggetto il profitto del reato, il suo limite è il profitto che il danneggiato può restituire”. La confisca, disciplinata dall'art. 322 ter c.p., costituisce una sanzione;
ha lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso, e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti;
in ciò è diversa dalla condanna al risarcimento del danno, che persegue l'effetto di pagina 7 di 20 reintegrare il patrimonio del soggetto pubblico leso dalle erogazioni indebite. Tuttavia, ai sensi dell'art. 322 c.p. e dell'art. 19 D. Lgs 231/01, quanto ai rapporti tra la confisca emessa in sede penale ed eventuali provvedimenti risarcitori, emessi in altro procedimento civile o amministrativo in favore di un ente pubblico, che sia stato danneggiato dal reato, e dall'illecito commesso dalla persona giuridica, giudicata responsabile, l' autonomia del corso dei giudizi, eventualmente contestuali, non si risolve anche in reciproca indifferenza dei rispettivi esiti decisori;
al contrario, nel determinare l'ammontare pecuniario, sino a concorrenza del quale confiscare in sede penale i beni del condannato e della persona giuridica, è necessario tenere conto della già avvenuta totale o parziale restituzione o corresponsione all'ente danneggiato di eventuali somme di denaro, da scomputare dal totale del profitto del reato, che va considerato, non al momento della percezione illecita, ma all'atto della decisione. Perciò, la confisca deve essere disposta soltanto per quella parte del profitto del reato presupposto che non possa essere restituito al danneggiato;
di conseguenza, è da escludere la confiscabilità della somma sequestrata per equivalente, ove tale somma o parte di essa abbia già formato oggetto di restituzione. Richiamando precedente decisione (Cass. pen. n. 44446 del 2013), ha affermato che, in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la confisca del profitto non può essere disposta, nel caso di restituzione integrale all'erario della somma anticipata dallo Stato, giacché tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria, che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante con i principi dettati dagli articoli 3, 23 e 25 Cost., ai quali l'interpretazione dell'art. 640 quater c. p. deve conformarsi. Pertanto, la ripetizione dell'importo corrisposto senza causa preclude, nei limiti di quanto restituito, la confisca. Alla stessa conseguenza deve pervenirsi, laddove l'azione promossa è di tipo risarcitorio, ed il danno allegato corrisponde alle erogazioni indebite, in relazione alle quali sia già intervenuta la confisca. Riconoscere un danno risarcibile, in favore dell'Erario, violerebbe il principio di effettività del danno, una volta che la confisca abbia avuto ad oggetto proprio il valore che viene preteso a titolo risarcitorio, e quando fatto costitutivo della confisca e del danno è la medesima condotta pregiudizievole ai danni dell'Amministrazione pubblica.
La Suprema Corte ha precisato che non si tratta del mero coordinamento dei due titoli in sede esecutiva, perché il coordinamento, sulla base del principio sotteso all'art. 19 d. lgs. n. 231 del 2001, si impone già sul piano dei valori giuridici.
Pertanto, accogliendo il secondo motivo di ricorso, formulato da , la Cassazione affermava Parte_3 che il giudice del rinvio, nella liquidazione del danno risarcibile, deve computare il valore economico dell'oggetto della confisca, attenendosi al seguente principio di diritto: “ove sia intervenuta confisca avente ad oggetto il profitto del reato ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., ovvero ai sensi dell'art. 19 d.
pagina 8 di 20 lgs. n. 231 del 2001, deve tenersi conto nella quantificazione del danno risarcibile in favore del soggetto pubblico, danno costituito da quanto indebitamente percepito dall'autore del reato, del valore economico dell'oggetto della disposta confisca”.
Quanto all'accoglimento del terzo motivo di ricorso, la Cassazione ha motivato la cassazione con rinvio, affermando che:
- “la motivazione del Tribunale ha un tono meramente assertivo e non esplicativo in quanto assume gli indici fatti propri dal Tribunale e poi ne predica la congruità e il carattere non sproporzionato, senza illustrare, in relazione all'importo liquidato, la ragione di una siffatta valutazione” […]. Essa “è apparente e non è idonea ad integrare il requisito motivazionale previsto dalla norma costituzionale”;
- infine, “irrilevante è poi il giudizio di sufficienza motivazionale, posto che il controllo del giudice di appello non è di legittimità, ma di merito”.
Quanto all'accoglimento del quarto motivo di ricorso di , la Suprema Corte, richiamando Parte_3 consolidata giurisprudenza di legittimità, ha affermato che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”. Pertanto, “il risarcimento del mancato guadagno deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi ai sensi dell'art. 2056 comma 2 cod. civ”. Non avendo il Giudice di merito svolto alcuna verifica sulla prova del danno, anche per presunzioni, ha violato tali principi di diritto.
Riassumeva il giudizio avanti a questa Corte il SE. Si costituiva . Parte_3
All'esito della prima udienza del 12.11.2024, il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 15.04.2025, poi rinviata al 1.7.2025, per la rimessione della causa in decisione. Depositati gli scritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 9.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il , appellante in riassunzione, sulla quantificazione del danno risarcibile e sui rapporti fra CP_1 confisca e risarcimento del danno (cioè su quanto statuito dalla Cassazione, sul secondo motivo di ricorso di , ha ribadito di non avere richiesto alcuna duplicazione del danno;
di avere invece Pt_3 pagina 9 di 20 chiesto l'accertamento del danno da reato di truffa ai danni dello Stato, commesso da , per i Parte_2 fatti oggetto del giudizio penale, conclusosi in via definitiva, richiamando la giurisprudenza della
Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, che rinvia alla fase esecutiva penale la valutazione dell'effettiva consistenza dei beni confiscati, la verifica del risarcimento alla parte civile, e la restituzione a quest'ultima del profitto del reato.
Ha preso atto del mutamento di orientamento della Suprema Corte che, dopo avere costantemente affermato la differente natura della confisca rispetto al risarcimento del danno, nel caso odierno sosterrebbe che debba essere ridotto il risarcimento del danno alla parte civile, vittima della truffa aggravata, se vi è stato un provvedimento di confisca, e non viceversa;
e che il giudizio su tale eventuale diminuzione del danno risarcibile debba essere svolto in sede civile e non in sede di esecuzione penale, ove l'entità di beni confiscati, e le eventuali vicende relative all'effettiva esecuzione delle confische, sarebbe più agevolmente conoscibile, perché il giudice dell'esecuzione penale ha l'intero fascicolo dell'esecuzione. Infatti, in sede di esecuzione penale, si può verificare se il valore stimato in sede di sequestro, e successiva confisca, sia differente da quello effettivamente realizzato;
se tra i beni confiscati ve ne siano di proprietà di terzi, pertanto da restituire, a discapito del compendio confiscato.
Ha affermato che l'onere della prova del valore dei beni confiscati è a carico esclusivo dell'appellato in riassunzione, che non vi ha adempiuto, neppure con il deposito di prospetto, redatto dalla Guardia di
Finanza nel 2016 sulla base di una prima stima dei beni confiscati. Pertanto, il quantum, corrispondente asseritamente al valore dei beni confiscati, che ha chiesto scomputarsi dalla somma stabilita come Pt_3 risarcimento del danno, pari ad euro 84.712.233,07, non sarebbe provato.
Ha affermato che il soggetto, a cui favore è stata disposta la confisca (Fondo Unico Giustizia, che fa capo al e al ), è diverso dal soggetto in cui favore è stato Controparte_9 Controparte_10 disposto il risarcimento del danno (SE, ora denominato ), a Controparte_1 cui non possono essere opposte in compensazione le somme confiscate, confluite nel Fondo Unico
Giustizia.
Ha ribadito che l'importo del contributo erogato dal SE, € 90.863.416,43, non è mai stato restituito, neppure parzialmente, e che mai l'appellato ha allegato una, seppure parziale, restituzione;
pertanto, nell'applicare il principio di diritto statuito dalla Cassazione, questa Corte d'Appello non potrà sottrarre alcuna somma dall'importo stabilito in sede penale, e dunque dovrà liquidare il danno patrimoniale nell'intero ammontare di € 90.863.416,43, tenendo conto anche del fatto che i beni confiscati non sono pagina 10 di 20 stati attribuiti al esponente, ma a soggetto diverso dal danneggiato, a cui non è mai stato CP_1 restituito alcunché dei contributi percepiti illecitamente. In subordine, al fine di permettere l'accertamento del valore dei beni confiscati, SE ha versato in atti documentazione, proveniente dalla
Guardia di Finanza (doc.5 fasc. SE), deposito che sarebbe ammissibile (sulla scorta di plurime decisioni della Corte di legittimità, quali Cass. SSUU n° 3349 del 20.11.1971; Cass. Ord n°21401 del
30.8.2018; Cass. Civ. n° 19424 del 30.9.2015) perché documento sopravvenuto, riguardante situazioni di fatto sopravvenute, rispetto all'istaurazione del giudizio. Da tale documentazione risulterebbe provato non solo che il valore dei beni confiscati deve essere stimato in euro 61.326.742,05, e non in euro 84.712.233,03; ma anche che tale somma, su accordo tra Controparte_11
Straordinaria e la Procura della Repubblica, è stata destinata a ripianare un prestito obbligazionario concesso dallo Stato alla stessa , nell'interesse di quest'ultima, e non alla restituzione al SE CP_8 delle somme illecitamente percepite. Lo scomputo, richiesto da avrebbe come conseguenza Pt_3 paradossale che il ripianamento del debito di nei confronti dello Stato avverrebbe con il provento CP_8 della truffa perpetrata ai danni di quest'ultimo.
Inoltre, nell'ottobre 2020 è stata notificata all'Avvocatura dello Stato, quale domiciliatario dell'
[...]
, l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano n° 250/20 SIGE del 18.9/30.9.2020, con la CP_12 quale la Corte ha revocato parzialmente la confisca, disposta su immobili di proprietà delle società
DI (società di proprietà dei figli di , ed Parte_5 Parte_3 CP_13
CP_1
), confisca inizialmente disposta ritenendo pieno proprietario degli immobili. Avverso Parte_3 tale provvedimento, l'Avvocatura dello Stato proponeva ricorso in Cassazione: la Suprema Corte decideva, con sentenza n 9328 dell'8.3.2021, limitando la confisca al solo usufrutto, dichiarando la nuda proprietà essere in capo alle due società semplici, intestate ai figli di e libera da Parte_3 vincoli (doc 4 fasc. SE). Pertanto, anche in virtù di tali vicende, il valore dei beni confiscati deve considerarsi inferiore a quanto affermato da . Parte_3
, costituitosi, ha premesso che questa Corte deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica Parte_3 enunciata dalla Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza della Suprema Corte, in contrasto col principio di intangibilità della stessa. Pertanto, le questioni sollevate dal SE con la riassunzione, volte ad escludere gli effetti della pronuncia della Cassazione, in particolare con pagina 11 di 20 riferimento al secondo motivo di ricorso accolto, relativo al danno patrimoniale, sarebbero precluse, dovendosi salvaguardare l'efficacia della sentenza di legittimità, e la sua portata di giudicato sui presupposti espliciti ed impliciti.
In particolare:
- la Cassazione avrebbe implicitamente vagliato la circostanza che le somme confiscate siano confluite nel FUG e non nel SE, e deciso, implicitamente, che non vi è distinzione tra FUG e SE, dato che il danneggiato è in ogni caso lo Stato italiano.
CP
- la tesi della utilizzazione delle somme per il finanziamento del prestito obbligazionario di in
Amministrazione sarebbe inammissibile, sia perché mai dedotta nelle precedenti fasi di CP_15 merito, sia perché implicitamente esclusa dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso di Pt_3 avanti la Cassazione;
essa, nella sua sentenza, avrebbe presupposto che tali somme non abbiano avuto una destinazione incompatibile con l'elisione del danno;
- non vi sarebbero sentenze di condanna nei confronti di nei procedimenti penali citati da Parte_3
SE (“ambiente svenduto” ed altri);
- la tesi del SE, volta a vedere ridotto il valore dei beni confiscati, dalla somma di € 84.712.233,03 a quella di € 61.326.742,05, sarebbe preclusa dal giudicato interno, perché la sentenza che ha disposto il rinvio non ha segnato alcun limite ed ha disposto che l'intero valore di confisca venga posto in detrazione, senza esclusione di alcuna posta;
sarebbe inoltre infondata, perché non vi sarebbe ragione per limitare la detrazione;
- il SE non avrebbe contestato il contenuto della nota della Guardia di Finanza del 2016, versata in atti dall'appellato.
La Corte osserva che, ai sensi dell'art. 384 cpc, essa è tenuta ad applicare il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione. Deve, pertanto, darsi luogo alla sottrazione, dalle somme per le quali è stato stabilito il risarcimento da a SE (euro 90.864.413,16) del valore dei beni confiscati, così Parte_3 come risulta al momento della decisione.
Premesso ciò, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto da , non sussiste alcun Parte_3 giudicato, implicito o esplicito, di accertamento della somma sottoposta a confisca. Infatti, il Tribunale non è stato investito della questione, proposta per la prima volta in appello;
la Corte di Appello, nella sentenza riformata dalla Cassazione, avendo in radice escluso che il valore dei beni confiscati sia da sottrarsi dall'importo del risarcimento, nulla ha verificato circa la congruità dell'importo di cui ha Pt_3
pagina 12 di 20 chiesto la sottrazione. Trattandosi di questione di fatto, non esaminata nel merito dalla Corte di
Appello, non si è formato alcun giudicato implicito;
non vi è stata, inoltre alcuna statuizione, esplicita o implicita, al riguardo nella sentenza della Cassazione. Peraltro, si ricorda come la domanda di è Pt_3 stata proposta per la prima volta in appello, di talché essa mai è stata esaminata in primo grado.
E' necessario, dunque che questa Corte accerti, al fine di applicare il principio di diritto formulato dalla
Cassazione, quale sia l'entità del secondo elemento della sottrazione che deve essere effettuata, e cioè il valore dei beni confiscati al momento della decisione.
Al riguardo si rileva come, solo nel precedente grado di giudizio in appello, abbia Parte_3 depositato un documento, costituito dalla prima stima effettuata dalla Guardia di Finanza, nel 2016, dei beni confiscati. Il SE ha contestato, già nel primo grado in appello, tempestivamente, sia l'ammissibilità di tale documento, perché tardivo, sia la domanda relativa, sia l' attualità di quanto affermato nel documento, poiché trattasi di prima stima dell'entità dei beni confiscati, che deve essere corretta secondo quanto emerge dalle successive vicende di tali beni, in sede di esecuzione penale. A tale riguardo, SE ha depositato, agli atti del presente giudizio di rinvio, altro documento, redatto nel febbraio del 2024 dalla Guardia di Finanza, pertanto successivo sia al primo grado di giudizio in appello, sia al grado di giudizio in Cassazione. Da tale documento si evince che la consistenza ed il valore dei beni confiscati sono diversi da quelli indicati nel documento del 2016, depositato da Pt_3 perché sono intervenute, medio tempore, vicende relative all'accertamento del compendio confiscato;
vicende relative all'accertamento della legittimità della confisca di alcuni dei beni immobili inizialmente confiscati;
vicende relative alla destinazione di alcuni di tali beni, destinazione diversa sia dal conferimento al FUG, sia dalla restituzione, per equivalente, al SE, in qualità del danneggiato.
Quanto al documento, versato in atti sub doc. 5 da SE nel presente grado del giudizio, e consistente in relazione della Guardia di Finanza, aggiornata al 7.2.2024, sulla situazione relativa alla consistenza dei beni confiscati nell'ambito del procedimento cd. “Ossola”, si rileva come non ne abbia Parte_3 contestato, nella comparsa di costituzione e risposta nel presente grado del giudizio, né l'ammissibilità, per tardività del deposito, né il contenuto.
Il deposito del documento deve ritenersi ammissibile, in primo luogo perché trattasi di documento formatosi dopo l'inizio del presente grado del giudizio;
in secondo luogo, perché, come stabilito da costante giurisprudenza della Cassazione (ex multis, Cass. Civ. 19424/2015), “La configurazione del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa preclude l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, […]salvo che la loro produzione non sia
pagina 13 di 20 giustificata da fatti sopravvenuti afferenti alla controversia indecisione, da esigenze istruttorie nascenti dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha pronunciato l'annullamento o dall'impossibilità di produrlo in precedenza per cause di forza maggiore”.
Nel caso odierno, sussistono esigenze istruttorie (e cioè di accertamento del valore dei beni confiscati, da sottrarre alla somma riconosciuta a titolo risarcitorio a favore di SE e a carico dell'odierno appellato), sorte per la prima volta in conseguenza della sentenza della Corte di Cassazione che ha cassato, con rinvio, la sentenza della Corte di Appello.
In particolare, dal documento della Guardia di Finanza del 7.2.2024 (non contestato da né quanto Pt_3 alla provenienza, né quanto alla correttezza e veridicità del contenuto), emerge che:
- il valore del compendio dei beni confiscati (mobili ed immobili) è stato rideterminato, dopo la prima stima e alla luce di verifiche e rogatorie anche internazionali, di modo che esso è stato determinato in euro 61.326.742,05, e non in euro 84.712.233,03;
- nel 2018, la somma di euro 58.000.000,00, corrispondente all'intero compendio dei beni mobili confiscati nell'ambito del procedimento penale cd “Ossola”, su accordo tra
[...]
e la Procura della Repubblica di Taranto, è stata destinata a Controparte_16 ripianare un prestito obbligazionario, concesso dallo Stato alla stessa Controparte_17 nell'interesse di quest'ultima, e non alla restituzione a SE delle somme illecitamente percepite nel contesto delle erogazioni relative alla “legge Ossola”. Pertanto, la somma di 58 milioni di euro è stata versata da a , che la ha poi versata Controparte_18 Controparte_17 all'Erario, a titolo di restituzione di prestito obbligazionario concesso dallo Stato. Il titolo di tale corresponsione è pertanto diverso dalla restituzione delle erogazioni ottenute illecitamente, di cui al processo “Ossola”, erogazioni ottenute da soggetto diverso da in (cioè CP_8 CP_17 dalla società di diritto svizzero ), e per le quali è sorto il debito risarcitorio di CP_8 Pt_3
e di altri nei confronti del SE;
[...]
- successivamente, la Suprema Corte limitava, con sentenza n 9328 dell'8.3.2021, la confisca dei diritti sul residuo compendio confiscato, quello ancora costituito dai beni immobili, relativamente ai due beni siti in Milano, e già considerati di piena proprietà di , al Parte_3 solo usufrutto, accertando che la nuda proprietà degli immobili è nella titolarità delle due società semplici, intestate ai figli di , ed è libera da vincoli (doc 4 fasc. SE). Parte_3
Da quanto sopra esposto risulta provato, senza che peraltro abbia allegato o provato Parte_3 circostanze a contrario, che dei beni inizialmente confiscati nel procedimento penale, relativo alla truffa sui contributi della “legge Ossola”, non residuano beni mobili;
residuano beni immobili, dalla pagina 14 di 20 consistenza incerta, se non per l'usufrutto sui due immobili di cui al periodo che precede. , Parte_3 tuttavia, nulla ha allegato né provato relativamente al valore residuo di tali beni, nonostante che l'onere di provare la consistenza dei beni confiscati, nell'an e nel quantum, gravi su di lui, che ha svolto la relativa domanda.
Si deve, in conclusione, osservare:
- che la sottrazione del valore dei beni confiscati dalla somma disposta a titolo risarcitorio, disposta dalla Cassazione, necessita di istruzione relativamente all'an ed al quantum della sussistenza di un valore relitto dei beni confiscati, poiché altrimenti nessuna sottrazione può avere luogo;
- che non risulta allegato, né tantomeno provato, che alcuna restituzione delle somme, erogate in applicazione della “legge” Ossola”, sia avvenuta, né al SE né in generale all'Erario;
- che l'onere della prova, sia sull'an che sul quantum, della consistenza dei beni confiscati al momento attuale, in cui deve effettuarsi tale sottrazione, grava su , che ha svolto la Parte_3 relativa domanda;
- che l'allegazione di rispetto a tale consistenza (circa euro 84 milioni) risulta smentita da Pt_3 fatti sopravvenuti, allegati da SE, e provati tramite il documento, emesso dalla Guardia di
Finanza nel 2024, e relativi allegati, che non è stato contestato da e che pertanto deve Pt_3 ritenersi formare prova dei fatti in esso evidenziati.
- che, in conseguenza di tali fatti sopravvenuti, il valore dei beni confiscati è sicuramente di molto inferiore alla somma allegata da dato che la somma di euro 58.000.000,00 è stata, Pt_3 da Equitalia Giustizia spa, versata (in data 17.4.2018) alla di Controparte_16
(società di diritto italiano, soggetto diverso dalla , società di diritto svizzero, CP_11 CP_8 che ha percepito le erogazioni illecitamente ottenute in applicazione della “legge Ossola”), la quale la ha usata per estinguere un suo debito, nei confronti dello Stato, diverso da quello risarcitorio di cui è causa e per sottoscrivere obbligazioni di in A.S., ai sensi dell'art. 3 CP_11 co.1 del D.L. 1/2015 convertito in L. 20/2015 (doc. 5 fasc. SE pag.3). Le somme versate da a in A.S. risultano, dall'allegato 4 al doc. 5 depositato da SE Controparte_18 CP_11
(attestazione di del 7.3.2018), corrispondenti alle somme ricavate dalla Controparte_18 liquidazione di tutti i beni mobili (giacenze di conti correnti, titoli, ecc.) confiscati in relazione al procedimento penale “cd. Ossola”
- che risultano residuare beni immobili, confiscati nel processo “Ossola”, sia a che ad Parte_3 altri soggetti;
pagina 15 di 20 - che, tuttavia, la titolarità di parte di tali beni confiscati, e in particolare la nuda proprietà dei due immobili siti in Milano, è stata riconosciuta, con sentenza della Cassazione penale del 2021, passata in giudicato, essere in capo a soggetti diversi da (e cioè alle società semplici Parte_3
e ”), con la conseguenza che la confisca, per Parte_5 Parte_5 tale nuda proprietà è stata revocata. Pertanto, la valorizzazione effettuata nel 2016 dalla Guardia di Finanza dei beni confiscati deve essere diminuita con riferimento ai beni immobili, a seguito della sopravvenuta sentenza della Cassazione penale sopra richiamata;
tuttavia non è stato allegato, né provato da , su cui incombe il relativo onere, quale sia il valore residuo Parte_3 ancora sottoposto a confisca dell'usufrutto di tali immobili.
- che, pertanto, non ha assolto all'onere, che sullo stesso incombe, di provare un Parte_3 eventuale valore relitto dei beni inizialmente confiscati.
Non essendo stato né allegato, né provato, nell'an e nel quantum, tale ultimo valore, il cui importo deve essere sottratto all'importo riconosciuto a titolo risarcitorio al SE, né che sono state restituite, separatamente, al SE, somme ottenute truffaldinamente ai sensi della “legge Ossola”, al fine di effettuare la sottrazione di cui alla decisione della Cassazione e al principio di diritto ivi espresso, si deve giungere alla conclusione che l'intero importo riconosciuto a titolo risarcitorio deve essere versato da . Infatti, non potendosi, aritmeticamente, effettuare la sottrazione demandata dalla Parte_3
Cassazione, per mancata determinazione e prova del fattore da sottrarre, l'intero (pari a euro
90.864.413,16) risulta dovuto.
Quanto alla statuizione della Suprema Corte sul terzo motivo di ricorso di (sull'onere di Parte_3 motivazione relativo alla quantificazione del danno non patrimoniale), SE afferma che, per sua natura, il danno non patrimoniale da reato, nei confronti di una Pubblica Amministrazione, non è suscettibile di una dettagliata commisurazione, e pertanto deve essere valutato (secondo prevalente orientamento giurisprudenziale), in base a parametri quali:
- l'entità del danno patrimoniale (rapportando il danno non patrimoniale ad una percentuale di quello patrimoniale, generalmente di circa il 30%, mentre nel caso odierno la percentuale riconosciuta è del 10%);
- l' importanza del soggetto leso (anche in connessione con il fatto che le erogazioni di denaro pubblico possono indurre distorsioni nella concorrenza, favorendo alcune imprese a scapito di altre);
- le ricadute della credibilità dell'azione amministrativa (l'indebita erogazione ad negli CP_8 anni 2008-2013, di quasi un centinaio di milioni di Euro, sulla base di un meccanismo pagina 16 di 20 truffaldino che simulava la cessione in Svizzera dei prodotti di Ilva, intacca la credibilità delle
Istituzioni);
- il clamore mediatico della vicenda, e la conseguente immagine di vulnerabilità dell'Amministrazione rispetto alla sofisticata e diffusa capacità criminogena dei vertici del gruppo , anche a livello internazionale, (peraltro nel contesto delle vicende che hanno CP_8 coinvolto il Gruppo Riva ed i suoi vertici in numerose vicende di rilievo penale anche gravissime quali il processo “ambiente svenduto” per le vicende dell' di Taranto, ed il CP_8 processo per le rilevantissime frodi fiscali del gruppo).
Quanto all'entità del danno, SE rimarca come la sentenza definitiva di condanna in sede penale della
Corte di Cassazione n° 52316/2016, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del
21.7.2014 n° 8250, ha cristallizzato il riconoscimento di un risarcimento del danno non patrimoniale pari a 15 milioni di euro, stabilito come provvisionale in primo grado, a carico, tra gli altri, di
[...]
. Tale è, pertanto, il risarcimento dovuto da , sia in proprio, che come Parte_3 Parte_3 erede di . Poiché, secondo quanto disposto dall'art 651 c.p.p. la sentenza penale di Parte_2 condanna ha efficacia vincolante “nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale", qualora il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale, quanto accertato in sede penale fa stato anche nell'eventuale giudizio civile successivo. Pertanto, stante il coinvolgimento di nella truffa, il risarcimento del danno non Parte_2 patrimoniale non può essere disposto per somma inferiore a quella decisa definitivamente in sede penale. In definitiva, il SE ha chiesto la condanna dell'appellato al pagamento di somma non inferiore a quella disposta in sede penale, a titolo di risarcimento ai danni non patrimoniali, o quantomeno, in misura non inferiore a euro 10.000.000.00, stante la concorrenza di , di cui è Parte_2 Parte_3 erede, nella commissione dell'illecito, e la condanna, divenuta definitiva, di e degli altri Parte_3 corresponsabili al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 15.000.000.00.
L'appellato ha replicato:
- che la condanna provvisionale per sua natura non sarebbe suscettibile di passaggio in giudicato;
- che la pronuncia della Suprema Corte non aprirebbe nuovamente uno spazio di valutazione pieno (come in caso di censura ai sensi dell' art. 360 n 5 c.p.c.), ma porrebbe al giudice del rinvio una questione di valutazione ed interpretazione della domanda giudiziale, alla luce della sentenza della Suprema Corte;
pagina 17 di 20 - che il giudice del gravame, in sede di rinvio, non dovrebbe fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio della citazione introduttiva;
- che, se pure si ritenesse che la riassunzione possa sanare la nullità della domanda, SE non lo avrebbe fatto, reiterando pedissequamente quanto affermato nelle fasi precedenti.
La Corte osserva che il SE non ha assolto, quanto al danno non patrimoniale, all'onere di allegazione e prova, seppure per presunzioni, che sullo stesso incombe. Secondo quanto ricordato dalla stessa
Cassazione remittente, il danno non patrimoniale non può essere considerato come risarcibile in quanto danno in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, come danno-conseguenza rispetto al fatto illecito.
Il si è limitato ad addurre circostanze generiche, relative, ad esempio, ad un apparente danno CP_1 all'immagine (con riferimento alla credibilità anche internazionale delle istituzioni statali), senza tuttavia indicare elementi concreti di prova, sufficienti, almeno come indizi, a ritenere suffragate tali asserzioni. Le conseguenze dannose del fatto illecito, dal punto di vista del danno non patrimoniale, sono state quindi affermate in modo totalmente generico, senza riferimento ad alcun fatto concreto, identificato nel tempo e nello spazio, da cui si possa inferire la sussistenza del danno non patrimoniale, da imputarsi a come erede di . Ad esempio, il non ha prodotto alcun Parte_3 Parte_2 CP_1 elemento probatorio (come, a puro titolo esemplificativo, articoli di stampa) relativo alla asserita perdita di credibilità internazionale dello Stato italiano per la vicenda di cui è causa;
nulla ha allegato, né tantomeno provato, il SE, su cui incombe il relativo onere, quanto alla determinazione del danno non patrimoniale nel quantum, neanche, ad esempio, con riferimento ad una delle Tabelle in uso nel nostro ordinamento come guida per la liquidazione del danno non patrimoniale Di conseguenza, non può ritenersi provato tale danno, e la relativa domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Quanto all'accoglimento, da parte della Suprema Corte, del quarto motivo di ricorso di , il Parte_3
SE, richiamando i principi di diritto, stabiliti dalla Suprema Corte, relativamente alla prova del danno, da risarcire tramite riconoscimento degli interessi compensativi, anche per presunzioni, ha affermato che, nel caso di specie, il danno, costituito dalla mancata disponibilità, dalla data dell'illecito, delle somme illecitamente percepite dell'appellato, dovrebbe essere risarcito tramite il riconoscimento di interessi compensativi, anche in considerazione del fatto che, a causa del disavanzo statale, a cui i fatti di causa hanno contribuito, lo Stato avrebbe dovuto emettere titoli obbligazionari, su cui deve pagare interessi. Pertanto, il riconoscimento della sola rivalutazione monetaria non sarebbe sufficiente a ripristinare il patrimonio del SE nello stato in cui sarebbe, se non fosse stato perpetrato l'illecito.
Ha chiesto, pertanto, il riconoscimento degli interessi compensativi, nella misura che sarà ritenuta equa.
pagina 18 di 20 ha replicato che la tesi, secondo la quale gli interessi sarebbero dovuti, perché idonei a Parte_3 ristorare il danno da emissione di buoni fruttiferi, necessari al finanziamento dello Stato, sarebbe nuova e pertanto inammissibile, oltre che infondata, perché consentirebbe, se accolta, di introdurre una espressa deroga al principio stabilito dalla Corte Suprema, sin dalla sentenza Cass. Civ. SSUU nr
1712/95, in tutte le obbligazioni che vedano lo Stato come parte creditrice. Inoltre, sarebbe inammissibile, perché la Corte di Cassazione ha implicitamente escluso che lo Stato possa godere, in tema di tale componente risarcitoria, di uno statuto speciale.
La Corte osserva, al riguardo, che, già dalla sentenza Cass. Civ. SSUU 1712/1995, la Suprema Corte ha stabilito che gli interessi compensativi sono dovuti, oltre alla rivalutazione monetaria, ma solo se vi è la relativa domanda del danneggiato, e questi abbia allegato e provato il danno che tali interessi vanno a risarcire. Gli interessi cosiddetti compensativi, infatti, costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.
La Cassazione ha più volte ribadito che tale danno può essere riconosciuto, anche tramite la modalità liquidatoria degli interessi compensativi, al saggio che deve essere deciso secondo equità, qualora il danneggiato abbia provato che “la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella a cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.” (ex multis, Cass. Civ. 7216/2015).
Nel caso odierno, SE non ha offerto tale prova, limitandosi ad allegare generiche circostanze a sostegno della sua domanda. Pertanto, non essendo stato provato il danno che gli interessi compensativi dovrebbero risarcire, la domanda di SE deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Stante la soccombenza di nella misura del 70% e quella Pt_3 reciproca delle parti nel presente grado del giudizio, stimata nella misura del 30%, si stima equo compensare le spese di lite, nella misura del 30%, e condannare a rifondere le spese, in favore di Pt_3
SE, nella misura del 70%, per il presente grado del giudizio, per quello avanti la Corte di Cassazione, per il primo giudizio avanti alla Corte di Appello, e per quello davanti al Tribunale. Le spese sono liquidate in applicazione dell'art. 16 del DM 55/14, come modificato col DM 147/22, sulla base del pagina 19 di 20 decisum, con esclusione, per i gradi avanti alla Corte di Appello, delle spese per la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento delle domande proposte nell'atto di citazione in riassunzione, ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale Civile di Milano 1142/2017, depositata in data 30 gennaio 2017;
condanna a versare a (già Ministero Parte_3 Controparte_1 dello Sviluppo Economico) la somma di euro 90.864.416, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria;
rigetta la domanda del , relativa al riconoscimento degli Controparte_1 interessi compensativi sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio;
rigetta la domanda del relativa al risarcimento del danno Controparte_1 non patrimoniale;
compensa le spese di lite tra le parti per tutti i gradi del giudizio nella misura del 30%;
condanna alla rifusione, in favore del del , delle Parte_3 CP_1 Controparte_1 CP_1 spese di lite del presente e dei precedenti gradi del giudizio, nella misura del 70%, già presa in considerazione, come segue: euro 128.230,00,00, oltre accessori tariffari fiscali, e previdenziali di legge, per il giudizio di primo grado;
euro 81.309,2 oltre accessori tariffari fiscali, e previdenziali di legge, per il primo grado del giudizio avanti la Corte d'Appello; euro 61.517,4 oltre accessori tariffari fiscali, e previdenziali di legge, per il giudizio avanti la Corte di Cassazione;
euro 81.309,2, oltre accessori tariffari fiscali, e previdenziali di legge, per il presente grado del giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere Relatore
Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Caterina Chiulli
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
dott. Silvia Brat Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 659/2024 promossa da:
, GIÀ Controparte_1 Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso il difensore avv.
AVVOCATURA STATO MILANO
APPELLANTE/I
contro
IN QUALITA' DI UNICO EREDE DELL'EREDITA' CP_2 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. PASANISI BERNARDINO, elettivamente domiciliato in
[...]
CORSO UMBERTO, 129 74121 TARANTO presso il difensore avv. PASANISI BERNARDINO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
pagina 1 di 20 Per il GIÀ Controparte_1 [...]
Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente atto in riassunzione proposto e richiamando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza di rinvio n° 34536/2023 pronunziata nel procedimento R.G.31968/2020 e pubblicata in data 11.12.2023, condannare , Parte_3 anche nella sua qualità di unico erede di , al risarcimento in favore del Parte_2 [...]
dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ai fatti accertati dal Controparte_1
Tribunale penale di Milano con sentenza n° 8250/2014, passata in giudicato, a carico di tutti gli altri coimputati nel procedimento , nella misura che verrà determinata in corso di causa, e comunque pari ad € 90.863.416,43 per danno Patrimoniale oltre interessi e rivalutazione dal versamento dei singoli contributi al saldo, ed euro 10 milioni, da liquidare anche in via equitativa, a titolo di quota di corresponsabilità di nella maggior condanna per danno non patrimoniale già inflitta in Parte_2 sede penale a tutti gli altri coimputati, ivi compreso in proprio. Con vittoria di Parte_3 spese, diritti ed onorari.”
Per IN QUALITA' DI UNICO EREDE DELL'EREDITA' GIACENTE VA CP_2
MI VA
“Voglia La Corte d'Appello, nel merito:
Rigettare tutte le richieste del attore in primo grado ed in applicazione dei principi statuiti dalla CP_3
S.C. nella sentenza che ha dato luogo al giudizio di rinvio, ritenere interamente fondate, accogliendole tutte le censure proposte da nell'atto di appello che abbiansi per reiterate e trascritte;
CP_4
Condannare il alle spese di tutti i gradi di lite. CP_3
In via istruttoria:
ove ritenuto necessario la Corte d'Appello potrà disporre CTU per la valutazione dei beni confiscati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11.3.2014, la Repubblica di Milano chiedeva il giudizio immediato per Parte_4 [...]
, in concorso con altri coimputati, ( , , e Pt_2 Parte_3 Controparte_5 Controparte_6
quest'ultima ai sensi della legge 231/2001) per i reati di cui agli artt. 416 c.p. Pt_3 CP_7
(associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e di reati fiscali), e
640 bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato, per aver percepito indebitamente ingenti contributi statali, mediante l'artificiosa costituzione della società svizzera ). I fatti di reato, contestati a CP_8
pagina 2 di 20 , in concorso con , , e, ai sensi della Parte_2 Parte_3 Controparte_6 Controparte_5 legge 231/2001, la società Riva Fire s.p.a., riguardavano l'indebita percezione di finanziamenti per il credito al commercio, ottenuti ai sensi della c.d. “Legge Ossola”, per un importo di € 90.863.416,43.
In data 29.4.2014, decedeva, di talché la sua posizione veniva stralciata, ed il relativo Parte_2 procedimento veniva definito con sentenza n° 4805/14 del 13.5.2014, che dichiarava l'estinzione del reato per morte del reo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (d'ora in avanti “SE”) si costituiva parte civile nel procedimento penale R.G.N.R. n° 12674/2014 (derivante dai procedimenti 20857/13 e 11825/19) -
R.G. Tribunale n° 5197/14, a carico di (odierno appellato) e degli altri coimputati Parte_3 con , chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (quest'ultimo ai Parte_2 sensi dell'art. 2059 c.c.).
Il processo si concludeva in primo grado (sentenza del Tribunale di Milano, emessa in data 21.7.2014
n° 8250 - doc. 5 del fascicolo SE di primo grado), con l'accertamento della sussistenza dei reati e condanna di tutti gli imputati, oltre alla pena detentiva, anche al risarcimento dei danni subiti da SE, costituito parte civile. Al SE era riconosciuta una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad €
15.000.000,00; era disposta la confisca per equivalente dei beni già preventivamente sequestrati agli imputati condannati. La sentenza era confermata dalla Corte d'Appello di Milano (Sez. IV Penale, sentenza n° 4759/15 - doc. 7 del fascicolo SE di primo grado), e diveniva definitiva in data
27.9.2016, essendo stata confermata in Cassazione, come da dispositivo depositato in data 1.10.2016
(sentenza n° 52316/2016).
In seguito al decesso di (chiamato originariamente a rispondere a titolo di concorso), e Parte_2 della rinunzia di tutti i chiamati all'eredità, il Tribunale di Varese, competente per territorio, dichiarava aperta la procedura di eredità giacente e nominava un curatore.
Con ricorso ai sensi dell'art 669 bis c.p.c., SE chiedeva al Tribunale di Milano di autorizzare il sequestro conservativo dei beni relitti da , a garanzia dell'instauranda azione risarcitoria, e Parte_2 fino alla concorrenza dell'importo di € 15.000.000,00, corrispondente alla provvisionale riconosciuta dal Tribunale penale a carico dei coimputati. Il Tribunale di Milano autorizzava detto sequestro, con provvedimento del 3/10.3.2015 (doc 6 del fascicolo SE di primo grado), che veniva eseguito su conti correnti, e disponibilità finanziarie, intestati a . Parte_2
pagina 3 di 20 Il presente giudizio era stato instaurato dal SE, avanti il Tribunale civile di Milano, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi degli artt. 2043, 2055 e 2059 c.c. nei confronti dell'eredità giacente, che si costituiva, contestando la responsabilità di . Parte_2
Nelle more del giudizio, il curatore dell'eredità giacente apriva la procedura di liquidazione. Tra i beni appresi alla procedura, peraltro, erano comprese anche le disponibilità finanziare oggetto del sequestro, eseguito, in sede civile, su iniziativa del SE, sulle disponibilità bancarie di . Parte_2
, dopo avere originariamente rinunciato all'eredità del padre , la accettava Parte_3 Pt_2 puramente e semplicemente, in data 5.12.2016, divenendo unico erede di . Parte_2
Con sentenza n° 1142/2017, depositata in data 30 gennaio 2017, il Tribunale Civile di Milano statuiva come segue: “Condanna l'eredità giacente di a pagare al ministero attoreo la somma di Parte_2
Euro 90.864.416, oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo il criterio di cui alla sent Cass.
SSUU nr 1712/1995, dall'erogazione dei contributi alla presente sentenza ed interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo, oltre all'importo di Euro 10.000.000,00, a titolo di danno non patrimoniale, già comprensivo di interessi e rivalutazione dalla data odierna, oltre interessi dalla presente sentenza al saldo”. Venivano inoltre riconosciute al SE le spese di lite.
Successivamente, in data 11 aprile 2017, dopo l'approvazione da parte di del rendiconto Parte_3 della procedura relativa all' eredità giacente di , essa veniva chiusa e tutti i beni acquisiti Parte_2 dal Curatore venivano assegnati a . Questi, dunque, diveniva debitore del SE sia in Parte_3 proprio, a seguito della pronunzia di condanna emessa in sede penale, divenuta definitiva in data
27.9.2016, sia in qualità di erede di , restando obbligato a rispondere del debito accertato Parte_2 anche a carico del proprio dante causa, anche con i beni acquisiti al suo patrimonio iure hereditario.
proponeva appello contro la sentenza n° 1142/2017 del Tribunale Civile di Milano, Parte_3 chiedendo la riforma della medesima, come segue:
- chiedeva la detrazione, dalla quantificazione globale del danno, pari ad € 90.864.416,93, dell'importo dei beni confiscati, pari asseritamente ad € 84.712.233,03, salvo diversa valorizzazione , con conseguente condanna dell'appellante al pagamento, in favore del SE, della sola differenza risultante;
- in via subordinata, chiedeva la detrazione in sede esecutiva del valore dei beni confiscati;
- chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, svolta da SE, con annullamento del capo di condanna che, a tale titolo, aveva liquidato, in favore del SE, la somma ulteriore di € 10.000.000,00; pagina 4 di 20 - chiedeva la determinazione del danno patrimoniale risarcibile, applicando, all'importo globale da riconoscere, la sola rivalutazione, ma non gli interessi legali.
Il SE si costituiva sostenendo:
- che aveva proposto appello in qualità di erede che aveva accettato l'eredità giacente Parte_3 del padre , con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio, da parte Parte_2 dell'appellante, non poteva che avvenire nello stato e grado del giudizio d'appello;
- che, di conseguenza, era inibita all'appellante l'introduzione di domande nuove, rispetto alle quali SE rifiutava il contraddittorio;
tra le domande nuove erano quelle volte a ridimensionare la responsabilità, in violazione delle statuizioni della decisione resa in sede penale, passata in giudicato. In particolare, si era già formato il giudicato penale sulla debenza del danno non patrimoniale a carico di per l'importo di €. 15.000.000,00; il fatto che avesse Parte_3 acquisito anche la qualità di erede di e fosse stato condannato in sede civile a Parte_2 pagare il minor importo di euro 10.000.000,00, non poteva avere conseguenze sul maggior debito risarcitorio stabilito, definitivamente, in sede penale.
- che era tenuto anche al risarcimento del danno patrimoniale (sotto forma di Parte_3 restituzione del contributo indebitamente percepito, nella misura, accertata in sede penale, di
€.90.863.416,43); in sede esecutiva sarebbero state detratte le somme che già il CP_1 avesse eventualmente incassato per il medesimo titolo. In proposito richiamava il principio per cui la confisca non ha natura risarcitoria, e non deve essere confusa con il riconoscimento del risarcimento del danno in favore della parte civile.
- che vi era difetto di competenza del giudice civile a pronunziare sull'esecuzione della confisca penale;
in ogni caso, in via meramente subordinata, eccepiva che il valore dei beni confiscati non risultava provato.
Pertanto, il SE chiedeva dichiararsi inammissibili le domande ed eccezioni di , sia Parte_3 in quanto domande nuove, mai proposte in primo grado, sia perché coperte dal giudicato penale, e per l'effetto respingere l'appello perché infondato.
Con sentenza n° 750/2020 dell'11.3.2020, la Corte d'Appello richiamava Cass. Pen 39874/2018 (“la confisca, sia diretta che per equivalente, incide sul patrimonio dell'imputato condannato e trasferisce
l'utilità all'erario, mentre il risarcimento rimedia la lesione patrimoniale subita dall'erogatore del contributo pubblico, nel cui solo interesse viene riconosciuto, attribuendogli in diritto di ricevere prestazione pecuniaria equivalente e maggiorata di accessori a quella ottenuta dal debitore in violazione di norma di legge e della regolamentazione del procedimento di erogazione”). Sulla base del pagina 5 di 20 predetto principio, statuito dalla Cassazione, respingeva l'appello di affermando quanto segue: Pt_3
“Non vi è dunque duplicazione di sanzioni, trattandosi di disposizioni aventi diverse funzioni. In sede esecutiva vanno detratte soltanto le somme che il abbia incassato per il medesimo titolo.” CP_1
In particolare, la Corte d'Appello statuiva:
- che la confisca, ai sensi dell' art. 322 ter c.p., ha natura sanzionatoria;
per tale ragione non interferisce con il risarcimento del danno;
- che il danno non patrimoniale era stato correttamente riconosciuto e liquidato, sull'assunto che la truffa era di rilevante gravità, che il soggetto leso è lo Stato e che il reato ha ricadute sulla credibilità dell'azione di governo;
- che gli interessi risarcivano il pregiudizio da ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, proponeva ricorso in Cassazione, in data Pt_3
29.11.2020, articolando 4 motivi, con cui reiterava le argomentazioni dell'appello.
In particolare, : Parte_3
- con il secondo motivo, sosteneva la violazione di legge, ai sensi dell' art. 360 n 3 c.p., in relazione all'art 322 ter c.p. ed all'art 1223 c.c., nel capo in cui la Corte d'Appello aveva affermato che, in caso di risarcimento del danno a favore dell'Erario, in conseguenza di un fatto costituente reato, la confisca per equivalente non andasse valutata come posta da detrarre dall'ammontare del risarcimento dovuto, perché la funzione dell'istituto non sarebbe solo sanzionatoria ma anche risarcitoria, e perché, se non si tiene conto dei beni confiscati, si viola il principio del risarcimento del solo danno effettivo (art. 1233 c.c.);
- con il terzo motivo, sosteneva l'illegittimità dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di allegazioni di parte attrice, per violazione degli artt.
185 c.p. e 2059 c.c., essendo stato riconosciuto un danno, senza che ne ricorressero i requisiti;
inoltre, sosteneva l'erroneità dell'applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere il giudice d'appello riconosciuto il danno-conseguenza, in assenza di indizi gravi precisi e concordanti;
- con il quarto motivo, censurava il capo di sentenza che aveva riconosciuto, in aggiunta alla rivalutazione, anche gli interessi, a titolo di lucro cessante, in assenza di allegazioni e prove di tale componente di danno.
Il SE si costituiva con controricorso, resistendo a tutti i motivi;
in particolare, con riguardo al secondo motivo, relativo al rapporto fra confisca e risarcimento del danno, richiamava la sentenza pagina 6 di 20 Cass. Pen. SSUU n° 31617 del 26.6.2016, che afferma la natura sanzionatoria della confisca, e la differenza con il risarcimento del danno a favore dell'Ente pubblico, depauperato per effetto delle condotte criminose accertate in sede penale. In dettaglio, secondo il SE, la confisca per equivalente è una sanzione penale, il cui scopo è quello di porre il reo nella medesima situazione patrimoniale in cui si trovava prima della commissione del resto;
ha natura giuridica differente rispetto al rimedio civilistico del risarcimento del danno;
nel caso in cui il danno sia stato cagionato ad un ente pubblico, il rimedio risarcitorio potrà essere esercitato in sede contabile oppure in sede civile;
il divieto di duplicazioni risarcitorie opera tra istituti giuridici omogenei (azione risarcitoria in sede contabile e in sede civile), non tra confisca per equivalente e risarcimento del danno;
l'imposizione della confisca non può impedire al soggetto danneggiato di ricevere l'integrale ristoro del danno, subito a causa dell'illecito penale;
le somme confiscate non sono destinate all'Amministrazione danneggiata (nella specie, il SE), ma confluiscono al Fondo Unico Giustizia che fa capo al ed Controparte_9 al . Controparte_10
La Procura Generale presentava conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso, ed in senso conforme al controricorso del SE.
La Corte di Cassazione, con sentenza n° 34536/2023, pubblicata in data 11.12.2023, decideva come segue: “accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigettando il primo motivo, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti;
rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
In particolare, sul secondo motivo di ricorso di accolto, la Cassazione, richiamando plurime Pt_3 sentenze di legittimità (Cass. Pen. n. 44189 del 2022, Cass. Pen. n. 10120 del 2010, Cass. Pen. n. 39874 del 2018 e Cass. Pen. n. 45054 del 2011), valorizzava, nella disciplina della confisca del profitto del reato, per l'equivalente economico delle erogazioni indebitamente percepite, di cui all'art. 19 d. lgs. n.
231 del 2001, l'inciso: «salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato». Infatti, tale inciso costituisce “la chiave di volta per l'inquadramento del rapporto fra la confisca in sede penale, ai sensi delle norme citate, ed il risarcimento del danno, avente ad oggetto le erogazioni elargite dalla
Amministrazione dello Stato. La giurisprudenza penale di questa Corte riconosce che, proprio perché la confisca ha ad oggetto il profitto del reato, il suo limite è il profitto che il danneggiato può restituire”. La confisca, disciplinata dall'art. 322 ter c.p., costituisce una sanzione;
ha lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso, e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti;
in ciò è diversa dalla condanna al risarcimento del danno, che persegue l'effetto di pagina 7 di 20 reintegrare il patrimonio del soggetto pubblico leso dalle erogazioni indebite. Tuttavia, ai sensi dell'art. 322 c.p. e dell'art. 19 D. Lgs 231/01, quanto ai rapporti tra la confisca emessa in sede penale ed eventuali provvedimenti risarcitori, emessi in altro procedimento civile o amministrativo in favore di un ente pubblico, che sia stato danneggiato dal reato, e dall'illecito commesso dalla persona giuridica, giudicata responsabile, l' autonomia del corso dei giudizi, eventualmente contestuali, non si risolve anche in reciproca indifferenza dei rispettivi esiti decisori;
al contrario, nel determinare l'ammontare pecuniario, sino a concorrenza del quale confiscare in sede penale i beni del condannato e della persona giuridica, è necessario tenere conto della già avvenuta totale o parziale restituzione o corresponsione all'ente danneggiato di eventuali somme di denaro, da scomputare dal totale del profitto del reato, che va considerato, non al momento della percezione illecita, ma all'atto della decisione. Perciò, la confisca deve essere disposta soltanto per quella parte del profitto del reato presupposto che non possa essere restituito al danneggiato;
di conseguenza, è da escludere la confiscabilità della somma sequestrata per equivalente, ove tale somma o parte di essa abbia già formato oggetto di restituzione. Richiamando precedente decisione (Cass. pen. n. 44446 del 2013), ha affermato che, in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la confisca del profitto non può essere disposta, nel caso di restituzione integrale all'erario della somma anticipata dallo Stato, giacché tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria, che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante con i principi dettati dagli articoli 3, 23 e 25 Cost., ai quali l'interpretazione dell'art. 640 quater c. p. deve conformarsi. Pertanto, la ripetizione dell'importo corrisposto senza causa preclude, nei limiti di quanto restituito, la confisca. Alla stessa conseguenza deve pervenirsi, laddove l'azione promossa è di tipo risarcitorio, ed il danno allegato corrisponde alle erogazioni indebite, in relazione alle quali sia già intervenuta la confisca. Riconoscere un danno risarcibile, in favore dell'Erario, violerebbe il principio di effettività del danno, una volta che la confisca abbia avuto ad oggetto proprio il valore che viene preteso a titolo risarcitorio, e quando fatto costitutivo della confisca e del danno è la medesima condotta pregiudizievole ai danni dell'Amministrazione pubblica.
La Suprema Corte ha precisato che non si tratta del mero coordinamento dei due titoli in sede esecutiva, perché il coordinamento, sulla base del principio sotteso all'art. 19 d. lgs. n. 231 del 2001, si impone già sul piano dei valori giuridici.
Pertanto, accogliendo il secondo motivo di ricorso, formulato da , la Cassazione affermava Parte_3 che il giudice del rinvio, nella liquidazione del danno risarcibile, deve computare il valore economico dell'oggetto della confisca, attenendosi al seguente principio di diritto: “ove sia intervenuta confisca avente ad oggetto il profitto del reato ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., ovvero ai sensi dell'art. 19 d.
pagina 8 di 20 lgs. n. 231 del 2001, deve tenersi conto nella quantificazione del danno risarcibile in favore del soggetto pubblico, danno costituito da quanto indebitamente percepito dall'autore del reato, del valore economico dell'oggetto della disposta confisca”.
Quanto all'accoglimento del terzo motivo di ricorso, la Cassazione ha motivato la cassazione con rinvio, affermando che:
- “la motivazione del Tribunale ha un tono meramente assertivo e non esplicativo in quanto assume gli indici fatti propri dal Tribunale e poi ne predica la congruità e il carattere non sproporzionato, senza illustrare, in relazione all'importo liquidato, la ragione di una siffatta valutazione” […]. Essa “è apparente e non è idonea ad integrare il requisito motivazionale previsto dalla norma costituzionale”;
- infine, “irrilevante è poi il giudizio di sufficienza motivazionale, posto che il controllo del giudice di appello non è di legittimità, ma di merito”.
Quanto all'accoglimento del quarto motivo di ricorso di , la Suprema Corte, richiamando Parte_3 consolidata giurisprudenza di legittimità, ha affermato che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”. Pertanto, “il risarcimento del mancato guadagno deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi ai sensi dell'art. 2056 comma 2 cod. civ”. Non avendo il Giudice di merito svolto alcuna verifica sulla prova del danno, anche per presunzioni, ha violato tali principi di diritto.
Riassumeva il giudizio avanti a questa Corte il SE. Si costituiva . Parte_3
All'esito della prima udienza del 12.11.2024, il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 15.04.2025, poi rinviata al 1.7.2025, per la rimessione della causa in decisione. Depositati gli scritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 9.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il , appellante in riassunzione, sulla quantificazione del danno risarcibile e sui rapporti fra CP_1 confisca e risarcimento del danno (cioè su quanto statuito dalla Cassazione, sul secondo motivo di ricorso di , ha ribadito di non avere richiesto alcuna duplicazione del danno;
di avere invece Pt_3 pagina 9 di 20 chiesto l'accertamento del danno da reato di truffa ai danni dello Stato, commesso da , per i Parte_2 fatti oggetto del giudizio penale, conclusosi in via definitiva, richiamando la giurisprudenza della
Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, che rinvia alla fase esecutiva penale la valutazione dell'effettiva consistenza dei beni confiscati, la verifica del risarcimento alla parte civile, e la restituzione a quest'ultima del profitto del reato.
Ha preso atto del mutamento di orientamento della Suprema Corte che, dopo avere costantemente affermato la differente natura della confisca rispetto al risarcimento del danno, nel caso odierno sosterrebbe che debba essere ridotto il risarcimento del danno alla parte civile, vittima della truffa aggravata, se vi è stato un provvedimento di confisca, e non viceversa;
e che il giudizio su tale eventuale diminuzione del danno risarcibile debba essere svolto in sede civile e non in sede di esecuzione penale, ove l'entità di beni confiscati, e le eventuali vicende relative all'effettiva esecuzione delle confische, sarebbe più agevolmente conoscibile, perché il giudice dell'esecuzione penale ha l'intero fascicolo dell'esecuzione. Infatti, in sede di esecuzione penale, si può verificare se il valore stimato in sede di sequestro, e successiva confisca, sia differente da quello effettivamente realizzato;
se tra i beni confiscati ve ne siano di proprietà di terzi, pertanto da restituire, a discapito del compendio confiscato.
Ha affermato che l'onere della prova del valore dei beni confiscati è a carico esclusivo dell'appellato in riassunzione, che non vi ha adempiuto, neppure con il deposito di prospetto, redatto dalla Guardia di
Finanza nel 2016 sulla base di una prima stima dei beni confiscati. Pertanto, il quantum, corrispondente asseritamente al valore dei beni confiscati, che ha chiesto scomputarsi dalla somma stabilita come Pt_3 risarcimento del danno, pari ad euro 84.712.233,07, non sarebbe provato.
Ha affermato che il soggetto, a cui favore è stata disposta la confisca (Fondo Unico Giustizia, che fa capo al e al ), è diverso dal soggetto in cui favore è stato Controparte_9 Controparte_10 disposto il risarcimento del danno (SE, ora denominato ), a Controparte_1 cui non possono essere opposte in compensazione le somme confiscate, confluite nel Fondo Unico
Giustizia.
Ha ribadito che l'importo del contributo erogato dal SE, € 90.863.416,43, non è mai stato restituito, neppure parzialmente, e che mai l'appellato ha allegato una, seppure parziale, restituzione;
pertanto, nell'applicare il principio di diritto statuito dalla Cassazione, questa Corte d'Appello non potrà sottrarre alcuna somma dall'importo stabilito in sede penale, e dunque dovrà liquidare il danno patrimoniale nell'intero ammontare di € 90.863.416,43, tenendo conto anche del fatto che i beni confiscati non sono pagina 10 di 20 stati attribuiti al esponente, ma a soggetto diverso dal danneggiato, a cui non è mai stato CP_1 restituito alcunché dei contributi percepiti illecitamente. In subordine, al fine di permettere l'accertamento del valore dei beni confiscati, SE ha versato in atti documentazione, proveniente dalla
Guardia di Finanza (doc.5 fasc. SE), deposito che sarebbe ammissibile (sulla scorta di plurime decisioni della Corte di legittimità, quali Cass. SSUU n° 3349 del 20.11.1971; Cass. Ord n°21401 del
30.8.2018; Cass. Civ. n° 19424 del 30.9.2015) perché documento sopravvenuto, riguardante situazioni di fatto sopravvenute, rispetto all'istaurazione del giudizio. Da tale documentazione risulterebbe provato non solo che il valore dei beni confiscati deve essere stimato in euro 61.326.742,05, e non in euro 84.712.233,03; ma anche che tale somma, su accordo tra Controparte_11
Straordinaria e la Procura della Repubblica, è stata destinata a ripianare un prestito obbligazionario concesso dallo Stato alla stessa , nell'interesse di quest'ultima, e non alla restituzione al SE CP_8 delle somme illecitamente percepite. Lo scomputo, richiesto da avrebbe come conseguenza Pt_3 paradossale che il ripianamento del debito di nei confronti dello Stato avverrebbe con il provento CP_8 della truffa perpetrata ai danni di quest'ultimo.
Inoltre, nell'ottobre 2020 è stata notificata all'Avvocatura dello Stato, quale domiciliatario dell'
[...]
, l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano n° 250/20 SIGE del 18.9/30.9.2020, con la CP_12 quale la Corte ha revocato parzialmente la confisca, disposta su immobili di proprietà delle società
DI (società di proprietà dei figli di , ed Parte_5 Parte_3 CP_13
CP_1
), confisca inizialmente disposta ritenendo pieno proprietario degli immobili. Avverso Parte_3 tale provvedimento, l'Avvocatura dello Stato proponeva ricorso in Cassazione: la Suprema Corte decideva, con sentenza n 9328 dell'8.3.2021, limitando la confisca al solo usufrutto, dichiarando la nuda proprietà essere in capo alle due società semplici, intestate ai figli di e libera da Parte_3 vincoli (doc 4 fasc. SE). Pertanto, anche in virtù di tali vicende, il valore dei beni confiscati deve considerarsi inferiore a quanto affermato da . Parte_3
, costituitosi, ha premesso che questa Corte deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica Parte_3 enunciata dalla Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza della Suprema Corte, in contrasto col principio di intangibilità della stessa. Pertanto, le questioni sollevate dal SE con la riassunzione, volte ad escludere gli effetti della pronuncia della Cassazione, in particolare con pagina 11 di 20 riferimento al secondo motivo di ricorso accolto, relativo al danno patrimoniale, sarebbero precluse, dovendosi salvaguardare l'efficacia della sentenza di legittimità, e la sua portata di giudicato sui presupposti espliciti ed impliciti.
In particolare:
- la Cassazione avrebbe implicitamente vagliato la circostanza che le somme confiscate siano confluite nel FUG e non nel SE, e deciso, implicitamente, che non vi è distinzione tra FUG e SE, dato che il danneggiato è in ogni caso lo Stato italiano.
CP
- la tesi della utilizzazione delle somme per il finanziamento del prestito obbligazionario di in
Amministrazione sarebbe inammissibile, sia perché mai dedotta nelle precedenti fasi di CP_15 merito, sia perché implicitamente esclusa dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso di Pt_3 avanti la Cassazione;
essa, nella sua sentenza, avrebbe presupposto che tali somme non abbiano avuto una destinazione incompatibile con l'elisione del danno;
- non vi sarebbero sentenze di condanna nei confronti di nei procedimenti penali citati da Parte_3
SE (“ambiente svenduto” ed altri);
- la tesi del SE, volta a vedere ridotto il valore dei beni confiscati, dalla somma di € 84.712.233,03 a quella di € 61.326.742,05, sarebbe preclusa dal giudicato interno, perché la sentenza che ha disposto il rinvio non ha segnato alcun limite ed ha disposto che l'intero valore di confisca venga posto in detrazione, senza esclusione di alcuna posta;
sarebbe inoltre infondata, perché non vi sarebbe ragione per limitare la detrazione;
- il SE non avrebbe contestato il contenuto della nota della Guardia di Finanza del 2016, versata in atti dall'appellato.
La Corte osserva che, ai sensi dell'art. 384 cpc, essa è tenuta ad applicare il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione. Deve, pertanto, darsi luogo alla sottrazione, dalle somme per le quali è stato stabilito il risarcimento da a SE (euro 90.864.413,16) del valore dei beni confiscati, così Parte_3 come risulta al momento della decisione.
Premesso ciò, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto da , non sussiste alcun Parte_3 giudicato, implicito o esplicito, di accertamento della somma sottoposta a confisca. Infatti, il Tribunale non è stato investito della questione, proposta per la prima volta in appello;
la Corte di Appello, nella sentenza riformata dalla Cassazione, avendo in radice escluso che il valore dei beni confiscati sia da sottrarsi dall'importo del risarcimento, nulla ha verificato circa la congruità dell'importo di cui ha Pt_3
pagina 12 di 20 chiesto la sottrazione. Trattandosi di questione di fatto, non esaminata nel merito dalla Corte di
Appello, non si è formato alcun giudicato implicito;
non vi è stata, inoltre alcuna statuizione, esplicita o implicita, al riguardo nella sentenza della Cassazione. Peraltro, si ricorda come la domanda di è Pt_3 stata proposta per la prima volta in appello, di talché essa mai è stata esaminata in primo grado.
E' necessario, dunque che questa Corte accerti, al fine di applicare il principio di diritto formulato dalla
Cassazione, quale sia l'entità del secondo elemento della sottrazione che deve essere effettuata, e cioè il valore dei beni confiscati al momento della decisione.
Al riguardo si rileva come, solo nel precedente grado di giudizio in appello, abbia Parte_3 depositato un documento, costituito dalla prima stima effettuata dalla Guardia di Finanza, nel 2016, dei beni confiscati. Il SE ha contestato, già nel primo grado in appello, tempestivamente, sia l'ammissibilità di tale documento, perché tardivo, sia la domanda relativa, sia l' attualità di quanto affermato nel documento, poiché trattasi di prima stima dell'entità dei beni confiscati, che deve essere corretta secondo quanto emerge dalle successive vicende di tali beni, in sede di esecuzione penale. A tale riguardo, SE ha depositato, agli atti del presente giudizio di rinvio, altro documento, redatto nel febbraio del 2024 dalla Guardia di Finanza, pertanto successivo sia al primo grado di giudizio in appello, sia al grado di giudizio in Cassazione. Da tale documento si evince che la consistenza ed il valore dei beni confiscati sono diversi da quelli indicati nel documento del 2016, depositato da Pt_3 perché sono intervenute, medio tempore, vicende relative all'accertamento del compendio confiscato;
vicende relative all'accertamento della legittimità della confisca di alcuni dei beni immobili inizialmente confiscati;
vicende relative alla destinazione di alcuni di tali beni, destinazione diversa sia dal conferimento al FUG, sia dalla restituzione, per equivalente, al SE, in qualità del danneggiato.
Quanto al documento, versato in atti sub doc. 5 da SE nel presente grado del giudizio, e consistente in relazione della Guardia di Finanza, aggiornata al 7.2.2024, sulla situazione relativa alla consistenza dei beni confiscati nell'ambito del procedimento cd. “Ossola”, si rileva come non ne abbia Parte_3 contestato, nella comparsa di costituzione e risposta nel presente grado del giudizio, né l'ammissibilità, per tardività del deposito, né il contenuto.
Il deposito del documento deve ritenersi ammissibile, in primo luogo perché trattasi di documento formatosi dopo l'inizio del presente grado del giudizio;
in secondo luogo, perché, come stabilito da costante giurisprudenza della Cassazione (ex multis, Cass. Civ. 19424/2015), “La configurazione del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa preclude l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, […]salvo che la loro produzione non sia
pagina 13 di 20 giustificata da fatti sopravvenuti afferenti alla controversia indecisione, da esigenze istruttorie nascenti dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha pronunciato l'annullamento o dall'impossibilità di produrlo in precedenza per cause di forza maggiore”.
Nel caso odierno, sussistono esigenze istruttorie (e cioè di accertamento del valore dei beni confiscati, da sottrarre alla somma riconosciuta a titolo risarcitorio a favore di SE e a carico dell'odierno appellato), sorte per la prima volta in conseguenza della sentenza della Corte di Cassazione che ha cassato, con rinvio, la sentenza della Corte di Appello.
In particolare, dal documento della Guardia di Finanza del 7.2.2024 (non contestato da né quanto Pt_3 alla provenienza, né quanto alla correttezza e veridicità del contenuto), emerge che:
- il valore del compendio dei beni confiscati (mobili ed immobili) è stato rideterminato, dopo la prima stima e alla luce di verifiche e rogatorie anche internazionali, di modo che esso è stato determinato in euro 61.326.742,05, e non in euro 84.712.233,03;
- nel 2018, la somma di euro 58.000.000,00, corrispondente all'intero compendio dei beni mobili confiscati nell'ambito del procedimento penale cd “Ossola”, su accordo tra
[...]
e la Procura della Repubblica di Taranto, è stata destinata a Controparte_16 ripianare un prestito obbligazionario, concesso dallo Stato alla stessa Controparte_17 nell'interesse di quest'ultima, e non alla restituzione a SE delle somme illecitamente percepite nel contesto delle erogazioni relative alla “legge Ossola”. Pertanto, la somma di 58 milioni di euro è stata versata da a , che la ha poi versata Controparte_18 Controparte_17 all'Erario, a titolo di restituzione di prestito obbligazionario concesso dallo Stato. Il titolo di tale corresponsione è pertanto diverso dalla restituzione delle erogazioni ottenute illecitamente, di cui al processo “Ossola”, erogazioni ottenute da soggetto diverso da in (cioè CP_8 CP_17 dalla società di diritto svizzero ), e per le quali è sorto il debito risarcitorio di CP_8 Pt_3
e di altri nei confronti del SE;
[...]
- successivamente, la Suprema Corte limitava, con sentenza n 9328 dell'8.3.2021, la confisca dei diritti sul residuo compendio confiscato, quello ancora costituito dai beni immobili, relativamente ai due beni siti in Milano, e già considerati di piena proprietà di , al Parte_3 solo usufrutto, accertando che la nuda proprietà degli immobili è nella titolarità delle due società semplici, intestate ai figli di , ed è libera da vincoli (doc 4 fasc. SE). Parte_3
Da quanto sopra esposto risulta provato, senza che peraltro abbia allegato o provato Parte_3 circostanze a contrario, che dei beni inizialmente confiscati nel procedimento penale, relativo alla truffa sui contributi della “legge Ossola”, non residuano beni mobili;
residuano beni immobili, dalla pagina 14 di 20 consistenza incerta, se non per l'usufrutto sui due immobili di cui al periodo che precede. , Parte_3 tuttavia, nulla ha allegato né provato relativamente al valore residuo di tali beni, nonostante che l'onere di provare la consistenza dei beni confiscati, nell'an e nel quantum, gravi su di lui, che ha svolto la relativa domanda.
Si deve, in conclusione, osservare:
- che la sottrazione del valore dei beni confiscati dalla somma disposta a titolo risarcitorio, disposta dalla Cassazione, necessita di istruzione relativamente all'an ed al quantum della sussistenza di un valore relitto dei beni confiscati, poiché altrimenti nessuna sottrazione può avere luogo;
- che non risulta allegato, né tantomeno provato, che alcuna restituzione delle somme, erogate in applicazione della “legge” Ossola”, sia avvenuta, né al SE né in generale all'Erario;
- che l'onere della prova, sia sull'an che sul quantum, della consistenza dei beni confiscati al momento attuale, in cui deve effettuarsi tale sottrazione, grava su , che ha svolto la Parte_3 relativa domanda;
- che l'allegazione di rispetto a tale consistenza (circa euro 84 milioni) risulta smentita da Pt_3 fatti sopravvenuti, allegati da SE, e provati tramite il documento, emesso dalla Guardia di
Finanza nel 2024, e relativi allegati, che non è stato contestato da e che pertanto deve Pt_3 ritenersi formare prova dei fatti in esso evidenziati.
- che, in conseguenza di tali fatti sopravvenuti, il valore dei beni confiscati è sicuramente di molto inferiore alla somma allegata da dato che la somma di euro 58.000.000,00 è stata, Pt_3 da Equitalia Giustizia spa, versata (in data 17.4.2018) alla di Controparte_16
(società di diritto italiano, soggetto diverso dalla , società di diritto svizzero, CP_11 CP_8 che ha percepito le erogazioni illecitamente ottenute in applicazione della “legge Ossola”), la quale la ha usata per estinguere un suo debito, nei confronti dello Stato, diverso da quello risarcitorio di cui è causa e per sottoscrivere obbligazioni di in A.S., ai sensi dell'art. 3 CP_11 co.1 del D.L. 1/2015 convertito in L. 20/2015 (doc. 5 fasc. SE pag.3). Le somme versate da a in A.S. risultano, dall'allegato 4 al doc. 5 depositato da SE Controparte_18 CP_11
(attestazione di del 7.3.2018), corrispondenti alle somme ricavate dalla Controparte_18 liquidazione di tutti i beni mobili (giacenze di conti correnti, titoli, ecc.) confiscati in relazione al procedimento penale “cd. Ossola”
- che risultano residuare beni immobili, confiscati nel processo “Ossola”, sia a che ad Parte_3 altri soggetti;
pagina 15 di 20 - che, tuttavia, la titolarità di parte di tali beni confiscati, e in particolare la nuda proprietà dei due immobili siti in Milano, è stata riconosciuta, con sentenza della Cassazione penale del 2021, passata in giudicato, essere in capo a soggetti diversi da (e cioè alle società semplici Parte_3
e ”), con la conseguenza che la confisca, per Parte_5 Parte_5 tale nuda proprietà è stata revocata. Pertanto, la valorizzazione effettuata nel 2016 dalla Guardia di Finanza dei beni confiscati deve essere diminuita con riferimento ai beni immobili, a seguito della sopravvenuta sentenza della Cassazione penale sopra richiamata;
tuttavia non è stato allegato, né provato da , su cui incombe il relativo onere, quale sia il valore residuo Parte_3 ancora sottoposto a confisca dell'usufrutto di tali immobili.
- che, pertanto, non ha assolto all'onere, che sullo stesso incombe, di provare un Parte_3 eventuale valore relitto dei beni inizialmente confiscati.
Non essendo stato né allegato, né provato, nell'an e nel quantum, tale ultimo valore, il cui importo deve essere sottratto all'importo riconosciuto a titolo risarcitorio al SE, né che sono state restituite, separatamente, al SE, somme ottenute truffaldinamente ai sensi della “legge Ossola”, al fine di effettuare la sottrazione di cui alla decisione della Cassazione e al principio di diritto ivi espresso, si deve giungere alla conclusione che l'intero importo riconosciuto a titolo risarcitorio deve essere versato da . Infatti, non potendosi, aritmeticamente, effettuare la sottrazione demandata dalla Parte_3
Cassazione, per mancata determinazione e prova del fattore da sottrarre, l'intero (pari a euro
90.864.413,16) risulta dovuto.
Quanto alla statuizione della Suprema Corte sul terzo motivo di ricorso di (sull'onere di Parte_3 motivazione relativo alla quantificazione del danno non patrimoniale), SE afferma che, per sua natura, il danno non patrimoniale da reato, nei confronti di una Pubblica Amministrazione, non è suscettibile di una dettagliata commisurazione, e pertanto deve essere valutato (secondo prevalente orientamento giurisprudenziale), in base a parametri quali:
- l'entità del danno patrimoniale (rapportando il danno non patrimoniale ad una percentuale di quello patrimoniale, generalmente di circa il 30%, mentre nel caso odierno la percentuale riconosciuta è del 10%);
- l' importanza del soggetto leso (anche in connessione con il fatto che le erogazioni di denaro pubblico possono indurre distorsioni nella concorrenza, favorendo alcune imprese a scapito di altre);
- le ricadute della credibilità dell'azione amministrativa (l'indebita erogazione ad negli CP_8 anni 2008-2013, di quasi un centinaio di milioni di Euro, sulla base di un meccanismo pagina 16 di 20 truffaldino che simulava la cessione in Svizzera dei prodotti di Ilva, intacca la credibilità delle
Istituzioni);
- il clamore mediatico della vicenda, e la conseguente immagine di vulnerabilità dell'Amministrazione rispetto alla sofisticata e diffusa capacità criminogena dei vertici del gruppo , anche a livello internazionale, (peraltro nel contesto delle vicende che hanno CP_8 coinvolto il Gruppo Riva ed i suoi vertici in numerose vicende di rilievo penale anche gravissime quali il processo “ambiente svenduto” per le vicende dell' di Taranto, ed il CP_8 processo per le rilevantissime frodi fiscali del gruppo).
Quanto all'entità del danno, SE rimarca come la sentenza definitiva di condanna in sede penale della
Corte di Cassazione n° 52316/2016, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del
21.7.2014 n° 8250, ha cristallizzato il riconoscimento di un risarcimento del danno non patrimoniale pari a 15 milioni di euro, stabilito come provvisionale in primo grado, a carico, tra gli altri, di
[...]
. Tale è, pertanto, il risarcimento dovuto da , sia in proprio, che come Parte_3 Parte_3 erede di . Poiché, secondo quanto disposto dall'art 651 c.p.p. la sentenza penale di Parte_2 condanna ha efficacia vincolante “nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale", qualora il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale, quanto accertato in sede penale fa stato anche nell'eventuale giudizio civile successivo. Pertanto, stante il coinvolgimento di nella truffa, il risarcimento del danno non Parte_2 patrimoniale non può essere disposto per somma inferiore a quella decisa definitivamente in sede penale. In definitiva, il SE ha chiesto la condanna dell'appellato al pagamento di somma non inferiore a quella disposta in sede penale, a titolo di risarcimento ai danni non patrimoniali, o quantomeno, in misura non inferiore a euro 10.000.000.00, stante la concorrenza di , di cui è Parte_2 Parte_3 erede, nella commissione dell'illecito, e la condanna, divenuta definitiva, di e degli altri Parte_3 corresponsabili al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 15.000.000.00.
L'appellato ha replicato:
- che la condanna provvisionale per sua natura non sarebbe suscettibile di passaggio in giudicato;
- che la pronuncia della Suprema Corte non aprirebbe nuovamente uno spazio di valutazione pieno (come in caso di censura ai sensi dell' art. 360 n 5 c.p.c.), ma porrebbe al giudice del rinvio una questione di valutazione ed interpretazione della domanda giudiziale, alla luce della sentenza della Suprema Corte;
pagina 17 di 20 - che il giudice del gravame, in sede di rinvio, non dovrebbe fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio della citazione introduttiva;
- che, se pure si ritenesse che la riassunzione possa sanare la nullità della domanda, SE non lo avrebbe fatto, reiterando pedissequamente quanto affermato nelle fasi precedenti.
La Corte osserva che il SE non ha assolto, quanto al danno non patrimoniale, all'onere di allegazione e prova, seppure per presunzioni, che sullo stesso incombe. Secondo quanto ricordato dalla stessa
Cassazione remittente, il danno non patrimoniale non può essere considerato come risarcibile in quanto danno in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, come danno-conseguenza rispetto al fatto illecito.
Il si è limitato ad addurre circostanze generiche, relative, ad esempio, ad un apparente danno CP_1 all'immagine (con riferimento alla credibilità anche internazionale delle istituzioni statali), senza tuttavia indicare elementi concreti di prova, sufficienti, almeno come indizi, a ritenere suffragate tali asserzioni. Le conseguenze dannose del fatto illecito, dal punto di vista del danno non patrimoniale, sono state quindi affermate in modo totalmente generico, senza riferimento ad alcun fatto concreto, identificato nel tempo e nello spazio, da cui si possa inferire la sussistenza del danno non patrimoniale, da imputarsi a come erede di . Ad esempio, il non ha prodotto alcun Parte_3 Parte_2 CP_1 elemento probatorio (come, a puro titolo esemplificativo, articoli di stampa) relativo alla asserita perdita di credibilità internazionale dello Stato italiano per la vicenda di cui è causa;
nulla ha allegato, né tantomeno provato, il SE, su cui incombe il relativo onere, quanto alla determinazione del danno non patrimoniale nel quantum, neanche, ad esempio, con riferimento ad una delle Tabelle in uso nel nostro ordinamento come guida per la liquidazione del danno non patrimoniale Di conseguenza, non può ritenersi provato tale danno, e la relativa domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Quanto all'accoglimento, da parte della Suprema Corte, del quarto motivo di ricorso di , il Parte_3
SE, richiamando i principi di diritto, stabiliti dalla Suprema Corte, relativamente alla prova del danno, da risarcire tramite riconoscimento degli interessi compensativi, anche per presunzioni, ha affermato che, nel caso di specie, il danno, costituito dalla mancata disponibilità, dalla data dell'illecito, delle somme illecitamente percepite dell'appellato, dovrebbe essere risarcito tramite il riconoscimento di interessi compensativi, anche in considerazione del fatto che, a causa del disavanzo statale, a cui i fatti di causa hanno contribuito, lo Stato avrebbe dovuto emettere titoli obbligazionari, su cui deve pagare interessi. Pertanto, il riconoscimento della sola rivalutazione monetaria non sarebbe sufficiente a ripristinare il patrimonio del SE nello stato in cui sarebbe, se non fosse stato perpetrato l'illecito.
Ha chiesto, pertanto, il riconoscimento degli interessi compensativi, nella misura che sarà ritenuta equa.
pagina 18 di 20 ha replicato che la tesi, secondo la quale gli interessi sarebbero dovuti, perché idonei a Parte_3 ristorare il danno da emissione di buoni fruttiferi, necessari al finanziamento dello Stato, sarebbe nuova e pertanto inammissibile, oltre che infondata, perché consentirebbe, se accolta, di introdurre una espressa deroga al principio stabilito dalla Corte Suprema, sin dalla sentenza Cass. Civ. SSUU nr
1712/95, in tutte le obbligazioni che vedano lo Stato come parte creditrice. Inoltre, sarebbe inammissibile, perché la Corte di Cassazione ha implicitamente escluso che lo Stato possa godere, in tema di tale componente risarcitoria, di uno statuto speciale.
La Corte osserva, al riguardo, che, già dalla sentenza Cass. Civ. SSUU 1712/1995, la Suprema Corte ha stabilito che gli interessi compensativi sono dovuti, oltre alla rivalutazione monetaria, ma solo se vi è la relativa domanda del danneggiato, e questi abbia allegato e provato il danno che tali interessi vanno a risarcire. Gli interessi cosiddetti compensativi, infatti, costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.
La Cassazione ha più volte ribadito che tale danno può essere riconosciuto, anche tramite la modalità liquidatoria degli interessi compensativi, al saggio che deve essere deciso secondo equità, qualora il danneggiato abbia provato che “la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella a cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.” (ex multis, Cass. Civ. 7216/2015).
Nel caso odierno, SE non ha offerto tale prova, limitandosi ad allegare generiche circostanze a sostegno della sua domanda. Pertanto, non essendo stato provato il danno che gli interessi compensativi dovrebbero risarcire, la domanda di SE deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Stante la soccombenza di nella misura del 70% e quella Pt_3 reciproca delle parti nel presente grado del giudizio, stimata nella misura del 30%, si stima equo compensare le spese di lite, nella misura del 30%, e condannare a rifondere le spese, in favore di Pt_3
SE, nella misura del 70%, per il presente grado del giudizio, per quello avanti la Corte di Cassazione, per il primo giudizio avanti alla Corte di Appello, e per quello davanti al Tribunale. Le spese sono liquidate in applicazione dell'art. 16 del DM 55/14, come modificato col DM 147/22, sulla base del pagina 19 di 20 decisum, con esclusione, per i gradi avanti alla Corte di Appello, delle spese per la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento delle domande proposte nell'atto di citazione in riassunzione, ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale Civile di Milano 1142/2017, depositata in data 30 gennaio 2017;
condanna a versare a (già Ministero Parte_3 Controparte_1 dello Sviluppo Economico) la somma di euro 90.864.416, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria;
rigetta la domanda del , relativa al riconoscimento degli Controparte_1 interessi compensativi sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio;
rigetta la domanda del relativa al risarcimento del danno Controparte_1 non patrimoniale;
compensa le spese di lite tra le parti per tutti i gradi del giudizio nella misura del 30%;
condanna alla rifusione, in favore del del , delle Parte_3 CP_1 Controparte_1 CP_1 spese di lite del presente e dei precedenti gradi del giudizio, nella misura del 70%, già presa in considerazione, come segue: euro 128.230,00,00, oltre accessori tariffari fiscali, e previdenziali di legge, per il giudizio di primo grado;
euro 81.309,2 oltre accessori tariffari fiscali, e previdenziali di legge, per il primo grado del giudizio avanti la Corte d'Appello; euro 61.517,4 oltre accessori tariffari fiscali, e previdenziali di legge, per il giudizio avanti la Corte di Cassazione;
euro 81.309,2, oltre accessori tariffari fiscali, e previdenziali di legge, per il presente grado del giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere Relatore
Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Caterina Chiulli
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