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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/05/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
P.U. N. 211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente est.
Dott. Bruno Malagoli Giudice
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo P.U. 211/2024 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di di , in qualità di titolare dell'impresa individuale Full Persona_1 C.F._1
Financial Services, con sede in Iglesias, Via Valverde, Palazzo Sagittarius;
proposta da tramite Controparte_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4.12.2024, ha richiesto l'apertura della liquidazione Controparte_1 giudiziale nei confronti di titolare dell'impresa individuale Full Financial Service, Persona_1 ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta.
2. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
Il resistente, dalla documentazione agli atti, risulta essere imprenditore commerciale (esercita l'attività di intermediazione finanziaria, vedasi visura in atti), come tale sottoposto alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, non si è costituito e nulla ha dimostrato circa Persona_1
l'insussistenza dei requisiti dimensionali.
Peraltro, si può osservare che nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi che consentano di escludere con certezza che il resistente sia un imprenditore minore.
Si consideri, infatti, che risulta provato come abbia debiti nei confronti dell'Erario per Persona_1 circa 220.000,00 euro (vedasi informativa dell'Agenzia delle Entrate in atti), nei confronti della ricorrente per circa 240.000,00 euro e nei confronti dell'INPS per circa 47.000,00 euro (vedasi informativa INPS in atti).
Deve ritenersi dunque provata la sussistenza dei requisiti dimensionali necessari per l'assoggettamento della resistente alla procedura di liquidazione giudiziale.
3. Quanto allo stato d'insolvenza, lo stesso può essere desunto da indici sintomatici, ossia fatti esteriori che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.
Detti indici sintomatici sussistono e, precisamente sono: a) la forte esposizione debitoria nei confronti dell'Erario; b) l'incapacità di assolvere le proprie obbligazioni nei confronti del ricorrente;
c)
l'esposizione debitoria, anche assai risalente (2014) nei confronti dell'INPS.
5. Accertata la sussistenza dello stato di insolvenza, si osserva che risulta superato anche il limite di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, d.lgs. 14 del 2019, posto che il resistente risulta gravato da debiti scaduti per oltre 30.000,00 euro (vedasi la già ricordata esposizione nei confronti dell' ). Controparte_3
6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di , Persona_1 C.F._1 in qualità di titolare dell'impresa individuale Full Financial Services, con sede in Iglesias, Via Valverde, Palazzo Sagittarius;
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore il dott.
[...]
; Per_2
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
-ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
-ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
-ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 30.9.2005, ore 10:10, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 21 maggio 2025
Il Presidente est. dott. Gaetano Savona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente est.
Dott. Bruno Malagoli Giudice
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo P.U. 211/2024 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di di , in qualità di titolare dell'impresa individuale Full Persona_1 C.F._1
Financial Services, con sede in Iglesias, Via Valverde, Palazzo Sagittarius;
proposta da tramite Controparte_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4.12.2024, ha richiesto l'apertura della liquidazione Controparte_1 giudiziale nei confronti di titolare dell'impresa individuale Full Financial Service, Persona_1 ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta.
2. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
Il resistente, dalla documentazione agli atti, risulta essere imprenditore commerciale (esercita l'attività di intermediazione finanziaria, vedasi visura in atti), come tale sottoposto alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, non si è costituito e nulla ha dimostrato circa Persona_1
l'insussistenza dei requisiti dimensionali.
Peraltro, si può osservare che nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi che consentano di escludere con certezza che il resistente sia un imprenditore minore.
Si consideri, infatti, che risulta provato come abbia debiti nei confronti dell'Erario per Persona_1 circa 220.000,00 euro (vedasi informativa dell'Agenzia delle Entrate in atti), nei confronti della ricorrente per circa 240.000,00 euro e nei confronti dell'INPS per circa 47.000,00 euro (vedasi informativa INPS in atti).
Deve ritenersi dunque provata la sussistenza dei requisiti dimensionali necessari per l'assoggettamento della resistente alla procedura di liquidazione giudiziale.
3. Quanto allo stato d'insolvenza, lo stesso può essere desunto da indici sintomatici, ossia fatti esteriori che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.
Detti indici sintomatici sussistono e, precisamente sono: a) la forte esposizione debitoria nei confronti dell'Erario; b) l'incapacità di assolvere le proprie obbligazioni nei confronti del ricorrente;
c)
l'esposizione debitoria, anche assai risalente (2014) nei confronti dell'INPS.
5. Accertata la sussistenza dello stato di insolvenza, si osserva che risulta superato anche il limite di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, d.lgs. 14 del 2019, posto che il resistente risulta gravato da debiti scaduti per oltre 30.000,00 euro (vedasi la già ricordata esposizione nei confronti dell' ). Controparte_3
6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di , Persona_1 C.F._1 in qualità di titolare dell'impresa individuale Full Financial Services, con sede in Iglesias, Via Valverde, Palazzo Sagittarius;
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore il dott.
[...]
; Per_2
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
-ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
-ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
-ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 30.9.2005, ore 10:10, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 21 maggio 2025
Il Presidente est. dott. Gaetano Savona