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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
*****
In funzione di Giudice di appello in composizione monocratica
*****
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 48658 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. all'udienza del giorno 13 febbraio
2025, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Stefano Parte_1
Capece;
APPELLANTE
E
, in persona del prefetto p.t., con l'avv. Salvatore Garozzo dell'avvocatura CP_1
capitolina;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 24977/2022 depositata in CP_1
data 03/04/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso per opposizione a verbale di accertamento ex art. 204 bis Cod. Strada,
[...]
ricorreva avverso n. 58 verbali di accertamento di violazione al CdS, che erano stato Parte_1 elevati da per la stessa presunta violazione dell'art. 7/9-14 del Cds, ossia per accesso CP_1
nella ZTL, presuntivamente senza la prescritta autorizzazione, deducendo: 1) l'attività di servizio di trasporto scolastico privato;
2) l'accessibilità alla zrl anello ferroviario;
3) l'omessa
1 indicazione apparecchio di videoripresa;
4) la nullità dei verbali ex art. 8 bis legge n. 689/1981; 5) veicoli ncc autorizzati ex L. 21/1992. si costituiva a mezzo funzionario delegato, opponendosi alla domanda. CP_1
Il Giudice di Pace respingeva l'opposizione con la sentenza indicata in epigrafe, compensando le spese di lite. interponeva appello per la riforma integrale della sentenza, deducendo Parte_1
l'erroneità della motivazione per i seguenti motivi: 1) veicoli autorizzati ad accesso ztl af1 vam;
2) servizio scolastico;
3) veicoli ncc autorizzato ex l.21/1992; 4) omessa determinazione dell'importo della sanzione. resisteva al gravame. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione con termini di legge per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLE DECISIONE
1. I primi tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione loico – giuridica.
1.1. In primo luogo, occorre osservare che la L. n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) individua le competenze regionali e quelle comunali per la normazione in materia.
In particolare, l'art. 5, nel delineare le competenze comunali, prevede che tali amministrazioni possano con regolamenti definire "le modalità per lo svolgimento del servizio" (lett. b). L'art. 11
C.d.S., stabilisce poi al comma 1 che "i veicoli o natanti adibiti al servizio taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali".
Va, poi, menzionato l'art. 5bis, co. 1, del D.L.vo n. 21/1992 (introdotto dall'art. 29, 1° comma quater, del D.L. n. 207/2008), a mente del quale “Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione,
l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso”.
Sulla scorta della ricognizione normativa sopra esposta, se non è possibile precludere l'accesso alle ztl alle vetture a noleggio con autista, anche con licenza rilasciata da altro comune, è tuttavia consentito regolamentare tale accesso, principalmente tramite sistemi di pagamento, come statuito dalla citata giurisprudenza di legittimità.
2 I comuni, pertanto, operano nell'ambito della legge quando “regolamentano” l'accesso alle zone a traffico limitato e alle corsie preferenziali da parte delle vetture a noleggio con autista, ritenendo, peraltro, di utilizzare sistemi automatici di controllo degli accessi regolarmente autorizzati, allo scopo di favorire un agevole controllo (e sanzione) di coloro che non sono autorizzati a tali accessi.
In ultimo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 29727/2023) ha precisato che <In tema di noleggio con conducente, la circolazione nelle zone a traffico illimitato nel periodo in cui
l'applicazione del d.l. n. 5 del 2009, conv. con modif. dalla l. 9 aprile 2009, n. 33, era sospesa, non era libera, giacché i commi 1 e 3 dell'art. 11 della l. n. 21 del 1992 dovevano ritenersi vigenti al tempo della indicata sospensione, sicché non era riconosciuto agli esercenti il servizio di autonoleggio con conducente il transito nelle zone a traffico limitato senza condizioni o limiti, rinviando la legge per la disciplina concreta di tale esercizio alla potestà regolamentare del comune>>.
1.2. Ciò premesso in punto di diritto, va rilevato che, in sede di costituzione di primo grado, ha prodotto la deliberazione n. 55/2018 dell'Assemblea Capitolina contenente il CP_1 regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus all'interno delle zone ZTL.
Invero, a far data dal 01.01.2019, l'accesso e la circolazione nella ZTL da parte dei bus turistici del tipo corrispondente ai veicoli sanzionati (cfr. art. 8, che espressamente contempla il servizio di trasporto scolastico privato) è stata assoggettata al Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 55 del 15/08/2018 ed alle relative procedure operative di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 643/2018 emanata dal competente Dipartimento Mobilità e
Trasporti, che hanno determinato una modifica nella vigenza dei permessi, non più di durata annuale, ma emessi con validità giornaliera o multi-giornaliera oppure per n. di ingressi “a carnet”
(50-100-200-300 ingressi), acquistabili on-line e presso gli appositi checkpoint (Aurelia, Ponte
Mammolo e Laurentina).
Orbene, come già sottolineato nel giudizio di primo grado, dalle verifiche condotte dall'Amministrazione risulta che, per i giorni in cui sono state contestate le infrazioni, la società non avesse richiesto alcun permesso per i veicoli oggetto della presente causa, risultando pertanto del tutto legittima l'elevazione dei relativi V.A.V. e la conseguente irrogazione delle sanzioni.
A questo punto va rilevata l'irrilevanza delle normative richiamate in sede di contestazione, atteso che <In tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei termini della contestazione rispetto all'originario verbale di accertamento della violazione non è causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio qualora riguardi soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'accertamento, sulla cui base l'ente irrogatore abbia ritenuto di passare dalla contestazione di
3 un illecito a quella di un altro, purché, a fondamento del rettificato addebito, non sia stato posto alcun fatto nuovo, atteso che, in tale evenienza, va esclusa la violazione del diritto di difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio>> (cfr. Cass. nn. 4725/2016 e
24082/2021).
Invero, la contestazione della vicenda fattuale è rimasta inalterata e non è di per sé oggetto di contestazione.
2. Anche l'ultimo motivo di appello, relativo all'indeterminatezza della sanzione applicata, atteso che l'importo di ogni violazione era stato già determinato da nel minimo CP_1
edittale ed è stato confermato dalla pronuncia impugnata.
3. Conclusivamente tutti i motivi di appello non sono apparsi fondati ed il gravame va integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 55/2014, tenendo conto del carattere documentale della causa.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del
30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228 (“Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrata in vigore in data 1.01.2013 ed applicabile dall'1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado di appello dal 31.01.2013.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite, che liquida in € 1.400,00, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg.
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma, addì 13 febbraio 2025.
Il Giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
*****
In funzione di Giudice di appello in composizione monocratica
*****
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 48658 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. all'udienza del giorno 13 febbraio
2025, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Stefano Parte_1
Capece;
APPELLANTE
E
, in persona del prefetto p.t., con l'avv. Salvatore Garozzo dell'avvocatura CP_1
capitolina;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 24977/2022 depositata in CP_1
data 03/04/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso per opposizione a verbale di accertamento ex art. 204 bis Cod. Strada,
[...]
ricorreva avverso n. 58 verbali di accertamento di violazione al CdS, che erano stato Parte_1 elevati da per la stessa presunta violazione dell'art. 7/9-14 del Cds, ossia per accesso CP_1
nella ZTL, presuntivamente senza la prescritta autorizzazione, deducendo: 1) l'attività di servizio di trasporto scolastico privato;
2) l'accessibilità alla zrl anello ferroviario;
3) l'omessa
1 indicazione apparecchio di videoripresa;
4) la nullità dei verbali ex art. 8 bis legge n. 689/1981; 5) veicoli ncc autorizzati ex L. 21/1992. si costituiva a mezzo funzionario delegato, opponendosi alla domanda. CP_1
Il Giudice di Pace respingeva l'opposizione con la sentenza indicata in epigrafe, compensando le spese di lite. interponeva appello per la riforma integrale della sentenza, deducendo Parte_1
l'erroneità della motivazione per i seguenti motivi: 1) veicoli autorizzati ad accesso ztl af1 vam;
2) servizio scolastico;
3) veicoli ncc autorizzato ex l.21/1992; 4) omessa determinazione dell'importo della sanzione. resisteva al gravame. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione con termini di legge per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLE DECISIONE
1. I primi tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione loico – giuridica.
1.1. In primo luogo, occorre osservare che la L. n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) individua le competenze regionali e quelle comunali per la normazione in materia.
In particolare, l'art. 5, nel delineare le competenze comunali, prevede che tali amministrazioni possano con regolamenti definire "le modalità per lo svolgimento del servizio" (lett. b). L'art. 11
C.d.S., stabilisce poi al comma 1 che "i veicoli o natanti adibiti al servizio taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali".
Va, poi, menzionato l'art. 5bis, co. 1, del D.L.vo n. 21/1992 (introdotto dall'art. 29, 1° comma quater, del D.L. n. 207/2008), a mente del quale “Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione,
l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso”.
Sulla scorta della ricognizione normativa sopra esposta, se non è possibile precludere l'accesso alle ztl alle vetture a noleggio con autista, anche con licenza rilasciata da altro comune, è tuttavia consentito regolamentare tale accesso, principalmente tramite sistemi di pagamento, come statuito dalla citata giurisprudenza di legittimità.
2 I comuni, pertanto, operano nell'ambito della legge quando “regolamentano” l'accesso alle zone a traffico limitato e alle corsie preferenziali da parte delle vetture a noleggio con autista, ritenendo, peraltro, di utilizzare sistemi automatici di controllo degli accessi regolarmente autorizzati, allo scopo di favorire un agevole controllo (e sanzione) di coloro che non sono autorizzati a tali accessi.
In ultimo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 29727/2023) ha precisato che <In tema di noleggio con conducente, la circolazione nelle zone a traffico illimitato nel periodo in cui
l'applicazione del d.l. n. 5 del 2009, conv. con modif. dalla l. 9 aprile 2009, n. 33, era sospesa, non era libera, giacché i commi 1 e 3 dell'art. 11 della l. n. 21 del 1992 dovevano ritenersi vigenti al tempo della indicata sospensione, sicché non era riconosciuto agli esercenti il servizio di autonoleggio con conducente il transito nelle zone a traffico limitato senza condizioni o limiti, rinviando la legge per la disciplina concreta di tale esercizio alla potestà regolamentare del comune>>.
1.2. Ciò premesso in punto di diritto, va rilevato che, in sede di costituzione di primo grado, ha prodotto la deliberazione n. 55/2018 dell'Assemblea Capitolina contenente il CP_1 regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus all'interno delle zone ZTL.
Invero, a far data dal 01.01.2019, l'accesso e la circolazione nella ZTL da parte dei bus turistici del tipo corrispondente ai veicoli sanzionati (cfr. art. 8, che espressamente contempla il servizio di trasporto scolastico privato) è stata assoggettata al Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 55 del 15/08/2018 ed alle relative procedure operative di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 643/2018 emanata dal competente Dipartimento Mobilità e
Trasporti, che hanno determinato una modifica nella vigenza dei permessi, non più di durata annuale, ma emessi con validità giornaliera o multi-giornaliera oppure per n. di ingressi “a carnet”
(50-100-200-300 ingressi), acquistabili on-line e presso gli appositi checkpoint (Aurelia, Ponte
Mammolo e Laurentina).
Orbene, come già sottolineato nel giudizio di primo grado, dalle verifiche condotte dall'Amministrazione risulta che, per i giorni in cui sono state contestate le infrazioni, la società non avesse richiesto alcun permesso per i veicoli oggetto della presente causa, risultando pertanto del tutto legittima l'elevazione dei relativi V.A.V. e la conseguente irrogazione delle sanzioni.
A questo punto va rilevata l'irrilevanza delle normative richiamate in sede di contestazione, atteso che <In tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei termini della contestazione rispetto all'originario verbale di accertamento della violazione non è causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio qualora riguardi soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'accertamento, sulla cui base l'ente irrogatore abbia ritenuto di passare dalla contestazione di
3 un illecito a quella di un altro, purché, a fondamento del rettificato addebito, non sia stato posto alcun fatto nuovo, atteso che, in tale evenienza, va esclusa la violazione del diritto di difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio>> (cfr. Cass. nn. 4725/2016 e
24082/2021).
Invero, la contestazione della vicenda fattuale è rimasta inalterata e non è di per sé oggetto di contestazione.
2. Anche l'ultimo motivo di appello, relativo all'indeterminatezza della sanzione applicata, atteso che l'importo di ogni violazione era stato già determinato da nel minimo CP_1
edittale ed è stato confermato dalla pronuncia impugnata.
3. Conclusivamente tutti i motivi di appello non sono apparsi fondati ed il gravame va integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 55/2014, tenendo conto del carattere documentale della causa.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del
30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228 (“Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrata in vigore in data 1.01.2013 ed applicabile dall'1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado di appello dal 31.01.2013.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite, che liquida in € 1.400,00, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg.
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma, addì 13 febbraio 2025.
Il Giudice
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