Articolo 3 della Legge 2 marzo 1954, n. 27
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 marzo 1954
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 19 marzo 1954