Art. 2.
I commi primo , secondo , terzo , quarto e settimo dell'articolo 4 della legge 19 marzo 1942, n. 365 , e successive modificazioni, sono abrogati.
Organi dell'Ente sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori.
I commi primo , secondo , terzo , quarto e settimo dell'articolo 4 della legge 19 marzo 1942, n. 365 , e successive modificazioni, sono abrogati.
Organi dell'Ente sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori.