Articolo 2 della Legge 14 dicembre 1978, n. 836
Articolo 1Articolo 3
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13 gennaio 1979
Art. 2.
I commi primo , secondo , terzo , quarto e settimo dell'articolo 4 della legge 19 marzo 1942, n. 365 , e successive modificazioni, sono abrogati.
Organi dell'Ente sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1979