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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/11/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2027/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa SC Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 2027/2024
tra
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IN SC IA, con domicilio eletto in Bassano del Grappa, Largo Parolini, n. 54/8
RICORRENTE
e
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
1 Vicenza.
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
CONCLUSIONI DELL'INTRVENIENTE: “Visto, si conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.5.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia: • tenuto conto delle esposte sopravvenute
circostanze, modificare le condizioni fissate con il decreto di accoglimento n. 12033/2021 del
12/10/2021, emesso dal Tribunale di Vicenza e di conseguenza • disporre l'affidamento
rafforzato o super esclusivo del minore alla ricorrente, confermando la Persona_1
fissazione della residenza presso la madre, per tutte le motivazioni esposte in narrativa,
autorizzando la stessa ad esercitare ogni potere decisionale nell'interesse del minore senza la
consultazione e il consenso del signor e ciò con particolare riferimento a tutte Controparte_1
le decisioni, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione e/o in tutti i casi che l'intestato
Tribunale ritenesse necessari nell'esclusivo interesse del minore;
• condannare il padre a
corrispondere a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma già Persona_1
stabilita, pari alla somma di € 200,00/mensili e/o la somma ritenuta di giustizia, oltre a
corrispondere il 50 % delle spese straordinarie;
• pronunciare come in premessa in ordine al
regime di visite e di incontri tra il minore e il padre sig. Persona_1 Controparte_1
prevedendo eventualmente visite in regime protetto per il figlio minore, ovvero
[...]
Per_ assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, escludendo che il piccolo
pernotti presso il padre, per le motivazioni tutte esposte».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere instaurato una relazione more
uxorio con parte resistente, da cui è nato, in data 19.1.2018, ; 2) il Persona_1
riconoscimento del figlio da parte di ambedue i genitori;
3) la rottura di tale relazione nel
2 novembre 2018, a causa di inadempimenti riferibili a parte resistente;
4) di avere conseguentemente adìto l'intestato Tribunale per richiedere l'affido esclusivo del minore;
5)
come tale procedimento, giusto anche decreto del 12.10.2021, si sia concluso in via bonaria nei seguenti termini: “Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, così
provvede: a) affida il minore ad entrambi i genitori secondo la regola Persona_1
dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
dà atto che il resistente si
impegna formalmente a rendersi immediatamente disponibile, su richiesta della madre, a
sottoscrivere le autorizzazioni necessarie ad assumere le decisioni di interesse per il figlio;
b)
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: - il
mercoledì dalle 17 alle 20, con obbligo del padre di comunicare eventuali cambiamenti di orario
entro le 20 del martedì precedente;
- un weekend ogni 15 giorni dalle 14 del sabato alle 17 della
domenica; c) fa obbligo a di contribuire al mantenimento Controparte_1
Per_ del figlio con la somma di € 200,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da
versare ad entro il giorno 5 di ogni mese e di farsi carico del 50 % Parte_1
delle spese straordinarie relative al minore, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
d)
compensa le spese”; 6) come parte resistente, a seguito della pronuncia di tale provvedimento,
abbia disatteso i punti b) e c) gli accordi raggiunti, manifestando un sostanziale disinteresse per la vita del figlio e offrendo, nelle rare occasioni di incontro, un ambiente familiare pregiudizievole per gli interessi del minore.
Nell'agire così per la modifica delle condizioni stabilite nel richiamato decreto dell'ottobre 2021,
ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
A dispetto di regolare notifica, parte resistente è rimasta contumace.
Seguiva appendice di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.17 c.p.c.
Originariamente, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del
25.2.2025.
3 Successivamente, giusta ordinanza collegiale del 25.3.2025, per i motivi ivi esposti, la causa è
stata rimessa in istruttoria onde conferire incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio di monitorare gli atteggiamenti ed i comportamenti della coppia genitoriale, di esaminare entrambi i genitori ed i relativi contesti familiari e di vita e di valutare le capacità genitoriali delle parti.
Seguiva deposito in data 30.9.2025 di relazione a cura dei Servizi sociali di Bassano del Grappa.
Previo deposito di note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza di discussione del 28.10.2025,
la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
Il PM ha rassegnato le proprie conclusioni, come in epigrafe riportate, in data 10.11.2025.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte a conseguire la modifica degli accordi contenuti nel decreto pronunciato dall'intestato
Tribunale nell'ottobre 2021.
E tanto onde conseguire, in via principale, l'affido cd. “super esclusivo” del minore e l'instaurazione di un regime di visite da parte del padre – anche eventualmente in regime
Per_
“protetto” – che non contempli il pernotto del figlio presso la casa paterna.
Le domande attoree devono ritenersi fondate, nei soli termini che seguono.
*
L'art. 337 ter c.c. sancisce il diritto alla bigenitorialità da parte del minore, che si traduce nel regime di affido condiviso «che si traduce nel regime dell'affido condiviso, attuato in prevalenza
con collocazione presso uno dei genitori ed ampio diritto di visita del genitore non collocatario,
salvo soluzioni, generalmente concordate, che prevedono una collocazione o equivalente o quasi
equivalente.» (Cass.,9.9.2025, n. 24876).
Il comma terzo della disposizione in esame definisce poi il contenuto della responsabilità
genitoriale che, nell'affido condiviso, è esercitata da entrambi i genitori.
4 Tale regime ordinario conosce un'ipotesi derogatoria – l'affido esclusivo – che trova positiva disciplina nel successivo art. 337 quater c.c.
Per tale evenienza eccezionale, l'esercizio della responsabilità spetta ad uno solo dei genitori ma le decisioni di maggior interesse, delineate nel sopra citato terzo comma dell'art. 337 ter c.c.,
vengono invece assunte da entrambi i genitori.
Secondo la norma, tuttavia, tale ipotesi derogatoria non è frutto di una decisione discrezionale del
Giudice ma risponde ad un criterio formalizzato dal primo comma dell'art. 337 ter c.c.: la contrarietà all'interesse del minore.
Valutazione da compiersi alla stregua di: «un accertamento rigoroso della contrarietà
all'interesse del minore, come stabilito nell'art. 337 quater c.c., fondato sull'oggettivo riscontro
probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito
di legge, a carattere prevalentemente oggettivo» (così Cass., 9.9.2025, n. 24876).
Per concludere, la decisione in ordine all'affidamento della prole impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'affidamento esclusivo può essere quindi eccezionalmente disposto solo nei casi in cui, all'esito di un rigoroso accertamento, l'affido condiviso si rivela dannoso per il minore o emerga una grave inidoneità
educativa da parte di uno dei genitori.
Ed infatti: «In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei
genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere
sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori,
ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento
avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli» (Cass., 6.7.2022, n. 21425).
Il cd. “affido super-esclusivo” si compendia invece in un istituto di matrice giurisprudenziale, in cui anche le decisioni di maggior interesse vengono prese dal genitore unico affidatario, salvo
5 diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del Giudice. Il genitore non affidatario vigila sulla istruzione ed educazione del minore e può rivolgersi al Giudice quando siano assunte dal genitore affidatario in via esclusiva decisioni contrarie al suo interesse.
Trattasi di ipotesi: «dai contorni non predeterminati dalla norma nemmeno come clausola
generale. Ciò, da un lato, ne consiglia un uso davvero residuale, essendo in gioco la limitazione
di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona sia del minore che del genitore, ovvero il
diritto alla bigenitorialità; dall'altro ne impone un accertamento rigoroso dei presupposti,
tenendo conto della maggiore rilevanza del profilo soggettivo nei provvedimenti conformativi
della responsabilità genitoriale, quale deve ritenersi anche l'affido super esclusivo, non
potendosi escludere dall'esercizio della genitorialità la madre o il padre senza l'accertamento di
condotte pregiudizievoli di non modesta entità. Ciò perché, ove le gravi difficoltà di esercizio
della bigenitorialità rivestano, all'esito di rigoroso accertamento, carattere oggettivo, c'è lo
strumento normativo dell'affido esclusivo che non conserva al genitore non affidatario le
decisioni di maggior interesse e ben può essere modulato dal giudice del merito con riferimento
a conflittualità, lontananza (attualmente in gran parte superamento con comunicazione
telematica) e atteggiamento del minore» (Cass., 9.9.2025, n. 24876).
*
Spostando le considerazioni al caso di specie, gli elementi rifluiti in atti consentono di apprezzare
Per_ come l'originario concordato regime di affidamento condiviso del minore si sia rivelato pregiudizievole per costui, tanto da rendere preferibile il suo affidamento esclusivo alla madre.
E tanto in ragione: 1) del disinteresse manifestato dal padre, il quale non solo non si è costituito in giudizio ma anche non ha fornito elementi probatori onde dimostrare l'avvenuto adempimento all'obbligo di mantenimento cui è astretto (v. anche docc. 10 e 11 ricorso); 2) di come tale disinteresse si sia ripercosso negativamente nella sfera emotiva del minore (v. doc. 6 ricorso); 3)
di come lo stesso resistente abbia dichiarato agli assistenti sociali non solo di avere assecondato
6 la maternità della ricorrente con un minore coinvolgimento emotivo, in quanto già padre di tre figli (v. pag. 1 della relazione del 30.9.2025) ma anche di non avere mai instaurato contatti con
Per_ le maestre o il pediatra di (v. pag. 3 della relazione del 30.9.2025).
Proprio con riferimento a tale documento, il suo complessivo esame consente di apprezzare come la gestione del minore sia sbilanciata a favore di parte ricorrente la quale, con responsabilità, si
Per_ occupa degli aspetti sanitari, educativi ed economici del figlio . Il rapporto di quest'ultimo con il padre rimane in ogni caso positivo, benché limitato alla sfera affettiva e ludico-ricreativa
(v. in particolare pagg. 5 e 6 della relazione del 30.9.2025).
Le concrete circostanze di fatto così sunteggiate consentono quindi di ritenere preferibile,
nell'interesse morale e materiale di , il suo affido esclusivo alla madre Sig.ra Persona_1
. Parte_1
Con salvezza dei diritti del minore a favore del padre, da concretarsi anche nella possibilità per quest'ultimo di potere vedere il figlio: 1) ogni mercoledì dalle 17 alle 20, con obbligo del resistente di comunicare eventuali cambiamenti di orario entro le ore 20 del lunedì precedente;
2)
un sabato o una domenica ogni quindici giorni, dalle ore 14 alle ore 20, con obbligo del resistente di comunicare eventuali cambiamenti di orario entro le ore 20 del giovedì precedente.
La riscontrata incertezza della situazione abitativa del resistente (attestata dalla stessa relazione del settembre 2025, v. sul punto pagg. 5 e 6 in cui si riferisce inoltre come per il resistente non sia prioritaria la creazione di un menage famigliare contrassegnato da stabilità abitativa) ritiene preferibile, sempre nell'interesse del minore, escludere il pernotto di costui presso l'abitazione paterna.
Da ultimo, anche in conseguenza degli accertamenti sin qui compiuti, il Collegio di ritenere di confermare l'obbligo di mantenimento a carico del padre, nei termini già indicati al punto c) del decreto pronunciato in data 12.10.2021.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché degli adempimenti processuali compiuti nonché
delle prescrizioni di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, dispone l'affido esclusivo di a favore di parte ricorrente;
Persona_1
2) Per quanto in motivazione, dispone che parte resistente possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: 1) ogni mercoledì dalle 17 alle 20, con obbligo del resistente di comunicare eventuali cambiamenti di orario entro le ore 20 del lunedì
precedente; 2) un sabato o una domenica ogni quindici giorni, dalle ore 14 alle ore 20, con obbligo del resistente di comunicare eventuali cambiamenti di orario entro le ore 20 del giovedì precedente;
3) Per quanto in motivazione, condanna parte resistente a corrispondere a favore di parte ricorrente, a titolo di mantenimento del figlio, la somma mensile di € 200,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a parte ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e di farsi carico del 50 % delle spese straordinarie relative al minore, come da
Protocollo del Tribunale di Vicenza;
4) Condanna parte resistente a rifondere a favore di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre accessori e spese di contributo unificato come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 11.11.2025.
Il Relatore Il Presidente Estensore
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa SC Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 2027/2024
tra
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IN SC IA, con domicilio eletto in Bassano del Grappa, Largo Parolini, n. 54/8
RICORRENTE
e
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
1 Vicenza.
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
CONCLUSIONI DELL'INTRVENIENTE: “Visto, si conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.5.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia: • tenuto conto delle esposte sopravvenute
circostanze, modificare le condizioni fissate con il decreto di accoglimento n. 12033/2021 del
12/10/2021, emesso dal Tribunale di Vicenza e di conseguenza • disporre l'affidamento
rafforzato o super esclusivo del minore alla ricorrente, confermando la Persona_1
fissazione della residenza presso la madre, per tutte le motivazioni esposte in narrativa,
autorizzando la stessa ad esercitare ogni potere decisionale nell'interesse del minore senza la
consultazione e il consenso del signor e ciò con particolare riferimento a tutte Controparte_1
le decisioni, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione e/o in tutti i casi che l'intestato
Tribunale ritenesse necessari nell'esclusivo interesse del minore;
• condannare il padre a
corrispondere a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma già Persona_1
stabilita, pari alla somma di € 200,00/mensili e/o la somma ritenuta di giustizia, oltre a
corrispondere il 50 % delle spese straordinarie;
• pronunciare come in premessa in ordine al
regime di visite e di incontri tra il minore e il padre sig. Persona_1 Controparte_1
prevedendo eventualmente visite in regime protetto per il figlio minore, ovvero
[...]
Per_ assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, escludendo che il piccolo
pernotti presso il padre, per le motivazioni tutte esposte».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere instaurato una relazione more
uxorio con parte resistente, da cui è nato, in data 19.1.2018, ; 2) il Persona_1
riconoscimento del figlio da parte di ambedue i genitori;
3) la rottura di tale relazione nel
2 novembre 2018, a causa di inadempimenti riferibili a parte resistente;
4) di avere conseguentemente adìto l'intestato Tribunale per richiedere l'affido esclusivo del minore;
5)
come tale procedimento, giusto anche decreto del 12.10.2021, si sia concluso in via bonaria nei seguenti termini: “Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, così
provvede: a) affida il minore ad entrambi i genitori secondo la regola Persona_1
dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
dà atto che il resistente si
impegna formalmente a rendersi immediatamente disponibile, su richiesta della madre, a
sottoscrivere le autorizzazioni necessarie ad assumere le decisioni di interesse per il figlio;
b)
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: - il
mercoledì dalle 17 alle 20, con obbligo del padre di comunicare eventuali cambiamenti di orario
entro le 20 del martedì precedente;
- un weekend ogni 15 giorni dalle 14 del sabato alle 17 della
domenica; c) fa obbligo a di contribuire al mantenimento Controparte_1
Per_ del figlio con la somma di € 200,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da
versare ad entro il giorno 5 di ogni mese e di farsi carico del 50 % Parte_1
delle spese straordinarie relative al minore, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
d)
compensa le spese”; 6) come parte resistente, a seguito della pronuncia di tale provvedimento,
abbia disatteso i punti b) e c) gli accordi raggiunti, manifestando un sostanziale disinteresse per la vita del figlio e offrendo, nelle rare occasioni di incontro, un ambiente familiare pregiudizievole per gli interessi del minore.
Nell'agire così per la modifica delle condizioni stabilite nel richiamato decreto dell'ottobre 2021,
ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
A dispetto di regolare notifica, parte resistente è rimasta contumace.
Seguiva appendice di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.17 c.p.c.
Originariamente, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del
25.2.2025.
3 Successivamente, giusta ordinanza collegiale del 25.3.2025, per i motivi ivi esposti, la causa è
stata rimessa in istruttoria onde conferire incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio di monitorare gli atteggiamenti ed i comportamenti della coppia genitoriale, di esaminare entrambi i genitori ed i relativi contesti familiari e di vita e di valutare le capacità genitoriali delle parti.
Seguiva deposito in data 30.9.2025 di relazione a cura dei Servizi sociali di Bassano del Grappa.
Previo deposito di note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza di discussione del 28.10.2025,
la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
Il PM ha rassegnato le proprie conclusioni, come in epigrafe riportate, in data 10.11.2025.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte a conseguire la modifica degli accordi contenuti nel decreto pronunciato dall'intestato
Tribunale nell'ottobre 2021.
E tanto onde conseguire, in via principale, l'affido cd. “super esclusivo” del minore e l'instaurazione di un regime di visite da parte del padre – anche eventualmente in regime
Per_
“protetto” – che non contempli il pernotto del figlio presso la casa paterna.
Le domande attoree devono ritenersi fondate, nei soli termini che seguono.
*
L'art. 337 ter c.c. sancisce il diritto alla bigenitorialità da parte del minore, che si traduce nel regime di affido condiviso «che si traduce nel regime dell'affido condiviso, attuato in prevalenza
con collocazione presso uno dei genitori ed ampio diritto di visita del genitore non collocatario,
salvo soluzioni, generalmente concordate, che prevedono una collocazione o equivalente o quasi
equivalente.» (Cass.,9.9.2025, n. 24876).
Il comma terzo della disposizione in esame definisce poi il contenuto della responsabilità
genitoriale che, nell'affido condiviso, è esercitata da entrambi i genitori.
4 Tale regime ordinario conosce un'ipotesi derogatoria – l'affido esclusivo – che trova positiva disciplina nel successivo art. 337 quater c.c.
Per tale evenienza eccezionale, l'esercizio della responsabilità spetta ad uno solo dei genitori ma le decisioni di maggior interesse, delineate nel sopra citato terzo comma dell'art. 337 ter c.c.,
vengono invece assunte da entrambi i genitori.
Secondo la norma, tuttavia, tale ipotesi derogatoria non è frutto di una decisione discrezionale del
Giudice ma risponde ad un criterio formalizzato dal primo comma dell'art. 337 ter c.c.: la contrarietà all'interesse del minore.
Valutazione da compiersi alla stregua di: «un accertamento rigoroso della contrarietà
all'interesse del minore, come stabilito nell'art. 337 quater c.c., fondato sull'oggettivo riscontro
probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito
di legge, a carattere prevalentemente oggettivo» (così Cass., 9.9.2025, n. 24876).
Per concludere, la decisione in ordine all'affidamento della prole impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'affidamento esclusivo può essere quindi eccezionalmente disposto solo nei casi in cui, all'esito di un rigoroso accertamento, l'affido condiviso si rivela dannoso per il minore o emerga una grave inidoneità
educativa da parte di uno dei genitori.
Ed infatti: «In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei
genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere
sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori,
ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento
avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli» (Cass., 6.7.2022, n. 21425).
Il cd. “affido super-esclusivo” si compendia invece in un istituto di matrice giurisprudenziale, in cui anche le decisioni di maggior interesse vengono prese dal genitore unico affidatario, salvo
5 diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del Giudice. Il genitore non affidatario vigila sulla istruzione ed educazione del minore e può rivolgersi al Giudice quando siano assunte dal genitore affidatario in via esclusiva decisioni contrarie al suo interesse.
Trattasi di ipotesi: «dai contorni non predeterminati dalla norma nemmeno come clausola
generale. Ciò, da un lato, ne consiglia un uso davvero residuale, essendo in gioco la limitazione
di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona sia del minore che del genitore, ovvero il
diritto alla bigenitorialità; dall'altro ne impone un accertamento rigoroso dei presupposti,
tenendo conto della maggiore rilevanza del profilo soggettivo nei provvedimenti conformativi
della responsabilità genitoriale, quale deve ritenersi anche l'affido super esclusivo, non
potendosi escludere dall'esercizio della genitorialità la madre o il padre senza l'accertamento di
condotte pregiudizievoli di non modesta entità. Ciò perché, ove le gravi difficoltà di esercizio
della bigenitorialità rivestano, all'esito di rigoroso accertamento, carattere oggettivo, c'è lo
strumento normativo dell'affido esclusivo che non conserva al genitore non affidatario le
decisioni di maggior interesse e ben può essere modulato dal giudice del merito con riferimento
a conflittualità, lontananza (attualmente in gran parte superamento con comunicazione
telematica) e atteggiamento del minore» (Cass., 9.9.2025, n. 24876).
*
Spostando le considerazioni al caso di specie, gli elementi rifluiti in atti consentono di apprezzare
Per_ come l'originario concordato regime di affidamento condiviso del minore si sia rivelato pregiudizievole per costui, tanto da rendere preferibile il suo affidamento esclusivo alla madre.
E tanto in ragione: 1) del disinteresse manifestato dal padre, il quale non solo non si è costituito in giudizio ma anche non ha fornito elementi probatori onde dimostrare l'avvenuto adempimento all'obbligo di mantenimento cui è astretto (v. anche docc. 10 e 11 ricorso); 2) di come tale disinteresse si sia ripercosso negativamente nella sfera emotiva del minore (v. doc. 6 ricorso); 3)
di come lo stesso resistente abbia dichiarato agli assistenti sociali non solo di avere assecondato
6 la maternità della ricorrente con un minore coinvolgimento emotivo, in quanto già padre di tre figli (v. pag. 1 della relazione del 30.9.2025) ma anche di non avere mai instaurato contatti con
Per_ le maestre o il pediatra di (v. pag. 3 della relazione del 30.9.2025).
Proprio con riferimento a tale documento, il suo complessivo esame consente di apprezzare come la gestione del minore sia sbilanciata a favore di parte ricorrente la quale, con responsabilità, si
Per_ occupa degli aspetti sanitari, educativi ed economici del figlio . Il rapporto di quest'ultimo con il padre rimane in ogni caso positivo, benché limitato alla sfera affettiva e ludico-ricreativa
(v. in particolare pagg. 5 e 6 della relazione del 30.9.2025).
Le concrete circostanze di fatto così sunteggiate consentono quindi di ritenere preferibile,
nell'interesse morale e materiale di , il suo affido esclusivo alla madre Sig.ra Persona_1
. Parte_1
Con salvezza dei diritti del minore a favore del padre, da concretarsi anche nella possibilità per quest'ultimo di potere vedere il figlio: 1) ogni mercoledì dalle 17 alle 20, con obbligo del resistente di comunicare eventuali cambiamenti di orario entro le ore 20 del lunedì precedente;
2)
un sabato o una domenica ogni quindici giorni, dalle ore 14 alle ore 20, con obbligo del resistente di comunicare eventuali cambiamenti di orario entro le ore 20 del giovedì precedente.
La riscontrata incertezza della situazione abitativa del resistente (attestata dalla stessa relazione del settembre 2025, v. sul punto pagg. 5 e 6 in cui si riferisce inoltre come per il resistente non sia prioritaria la creazione di un menage famigliare contrassegnato da stabilità abitativa) ritiene preferibile, sempre nell'interesse del minore, escludere il pernotto di costui presso l'abitazione paterna.
Da ultimo, anche in conseguenza degli accertamenti sin qui compiuti, il Collegio di ritenere di confermare l'obbligo di mantenimento a carico del padre, nei termini già indicati al punto c) del decreto pronunciato in data 12.10.2021.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché degli adempimenti processuali compiuti nonché
delle prescrizioni di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, dispone l'affido esclusivo di a favore di parte ricorrente;
Persona_1
2) Per quanto in motivazione, dispone che parte resistente possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: 1) ogni mercoledì dalle 17 alle 20, con obbligo del resistente di comunicare eventuali cambiamenti di orario entro le ore 20 del lunedì
precedente; 2) un sabato o una domenica ogni quindici giorni, dalle ore 14 alle ore 20, con obbligo del resistente di comunicare eventuali cambiamenti di orario entro le ore 20 del giovedì precedente;
3) Per quanto in motivazione, condanna parte resistente a corrispondere a favore di parte ricorrente, a titolo di mantenimento del figlio, la somma mensile di € 200,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a parte ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e di farsi carico del 50 % delle spese straordinarie relative al minore, come da
Protocollo del Tribunale di Vicenza;
4) Condanna parte resistente a rifondere a favore di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre accessori e spese di contributo unificato come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 11.11.2025.
Il Relatore Il Presidente Estensore
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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