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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 06/10/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2279/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2279/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN OD ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via
Spinello, n. 33
e da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CINZIA Parte_2 C.F._2
SCOTTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via Malpighi, n.
51
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso congiunto depositato in data 17.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 17.09.2025, i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio attualmente in essere tra le parti.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il
Tribunale si pronunci in conformità: “voglia modificare le condizioni c) e d) del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio che ha dato luogo alla sentenza n. 1866/2016 del Tribunale di Firenze disponendo che il sig. nulla debba versare a Parte_1
titolo di assegno divorzile alla ex moglie, sig.ra e nulla debba versare a titolo Parte_3 di contribuzione al mantenimento del proprio figlio Andrea.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 17.09.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
2 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2279/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN OD ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via
Spinello, n. 33
e da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CINZIA Parte_2 C.F._2
SCOTTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via Malpighi, n.
51
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso congiunto depositato in data 17.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 17.09.2025, i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio attualmente in essere tra le parti.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il
Tribunale si pronunci in conformità: “voglia modificare le condizioni c) e d) del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio che ha dato luogo alla sentenza n. 1866/2016 del Tribunale di Firenze disponendo che il sig. nulla debba versare a Parte_1
titolo di assegno divorzile alla ex moglie, sig.ra e nulla debba versare a titolo Parte_3 di contribuzione al mantenimento del proprio figlio Andrea.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 17.09.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
2 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
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