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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 718/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
2) dott. Vincenzo Accardo Giudice rel. est.
3) dott.ssa Serena Berenato Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 275 bis c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 718/2024 R.G., avente ad oggetto ricorso ex artt. 70 d.lgs n. 267/00 e
22 d.lgs. 150/2011 per la declaratoria di incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere comunale ex art. 14 l.r. siciliana n. 31/86”,
PROMOSSA DA
(C.F.: ), nato a Gela il [...], in proprio, in [...] Parte_1 C.F._1
di candidato al Consiglio Comunale e di elettore presso il Comune di Gela, elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Gela alla via Rossini n.21, in autodifesa;
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettore presso il Comune di Gela, rappresentato e difeso dall'avv. giusta procura in atti Parte_1
presso il cui studio, sito in Gela alla via Rossini n. 21, è elettivamente domiciliato;
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettore Parte_3 C.F._3 presso il comune di Gela, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. presso il Parte_1
cui studio sito in Gela alla via Rossini n. 21 è elettivamente domiciliato;
– ricorrenti –
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti dagli avv.ti Giovanni
Francesco Fidone e Massimo Cavaleri ed elettivamente domiciliata in Catania, via O. Scammacca
n.23/c;
1 – resistente –
E NEI CONFRONTI DI
, (C.F.: ), nato a [...] il 24 Controparte_2 C.F._5 gennaio 1975, elettore presso il Comune di Gela, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. presso il cui studio sito in Gela alla via Rossini n. 21 è elettivamente domiciliato;
Parte_1
- interveniente -
( , in persona del sindaco pro tempore; CP_3 P.IVA_1
– convenuto contumace –
CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
**************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex artt. 70 d.lgs n. 267/00 e 22 d.lgs. 150/2011, , Parte_1 Parte_2
e hanno proposto azione popolare per incompatibilità ex art. 14 l.r. siciliana n. 31/86, Parte_3
volta ad ottenere la decadenza dalla carica di consigliere comunale del Comune di Gela di Cosentino
Grazia Rita, eletta alle elezioni comunale svoltesi l'8 e 9 giugno 2024 (primo turno) e 23 e 24 giugno
2024 (ballottaggio) e proclamata con delibera del Consiglio Comunale di convalida degli eletti, con conseguente accertamento del diritto di alla surroga nella carica. Parte_1
A sostegno dell'azione popolare, assumono i ricorrenti l'incompatibilità di Controparte_1
con la carica di consigliere comunale atteso il ruolo di dipendente, nominata “Responsabile della
[...] gestione del servizio rifiuti”, della Impianti Srr ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.L, società controllata dalla SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud Sr.l., a sua volta interamente partecipata dai comuni del territorio meridionale nisseno, e affidataria in house del contratto di appalto per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti del per la cui gestione la CP_3
stessa è stata nominata RUP.
Secondo la ricostruzione attorea, l'incarico aziendale conferito determinerebbe l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 2 L.R. 31/1986, poiché la convenuta esercita poteri di coordinamento del servizio oggetto di appalto, così da manifestare una posizione di conflitto di interessi tra la società appaltatrice di cui è dipendente e il comune appaltante, per il quale riveste la carica consiliare.
Si è costituita , eccependo, in rito, l'inammissibilità del ricorso, in Controparte_1
quanto la declaratoria di incompatibilità sarebbe atto di spettanza esclusiva del Consiglio Comunale.
2 Inoltre, ha affermato che è “tutt'altro che pacifica o scontata” l'attribuzione in surroga a Parte_1
della carica di consigliere comunale in caso di declaratoria di decadenza, con ciò essendo necessario l'integrazione del contradditorio con i “potenziali candidati non eletti appartenenti alle liste collegate al sindaco non eletto miglior perdente”.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle pretese avverse, deducendo l'assenza della prospettata causa d'incompatibilità, come anche confermato dalla votazione del Consiglio Comunale di Gela n.
58 del 12 luglio 2024, in occasione della quale l'organo ha valutato l'insussistenza di casi di incompatibilità.
Con atto d'intervento depositato il 24 ottobre 2024, è intervenuto in giudizio l'elettore
[...] chiedendo l'accoglimento delle domande attoree, esprimendo le stesse ragioni Controparte_2
già esposte nel ricorso introduttivo del giudizio.
Sebbene ritualmente evocato, il non si è costituito in giudizio. CP_3
Il ricorso è stato ritualmente notificato al Pubblico Ministero, parte necessaria delle controversie elettorali come previsto dall'art. 22 Dlgs 150/2010.
A seguito di assegnazione alle parti del termine per deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e di ulteriori 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, all'udienza del 4 marzo 2025 le parti presenti hanno concluso innanzi al Collegio come da verbale in atti. La causa è stata dunque rimessa in decisione e viene decisa con la presente sentenza.
2. Sull'integrità del contradditorio.
Va preliminarmente esaminata e rigettata l'eccezione della parte resistente volta alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali candidati non eletti appartenenti alle liste collegate al sindaco non eletto miglior perdente.
Come emerge dalla lettura del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale del 28 giugno
2024, al gruppo di liste collegate al sindaco eletto sono stati assegnati n. 15 seggi al Consiglio
Comunale, mentre alle liste di minoranza sono sati assegnati n. 9 seggi (cfr. pagg. 112 ss. dell'all. 27 al ricorso). Di questi 9 seggi, uno è stato attribuito in prededuzione a , in Controparte_1 applicazione dell'art. 4 della L.R. n. 35/1997, i cui commi 3 ter e 7 prevedono rispettivamente: “3 ter. Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7… 7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla
3 carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti”.
Ora, in assenza della norma eccezionale citata, il seggio assegnato in prededuzione al candidato sindaco miglior perdente sarebbe spettato a , e ciò in conformità alla previsione Parte_1 di cui al comma 4 dell'art. 4, della L.R. n. 35/1997, il quale stabilisce che “…per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria…”.
Invero, applicando la metodologia di calcolo prevista dalla norma, il nono seggio di minoranza sarebbe spettato alla lista del ricorrente , che ha ottenuto il Parte_4
quoziente più basso tra tutte le liste di minoranza che avevano superato la soglia di sbarramento tra loro concorrenti nella ripartizione dei seggi, avendo ottenuto 2053 voti a fronte dell'ultimo quoziente utile di 2402 voti, e superiore alla soglia di sbarramento del 5 per cento (cfr. anche prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi di cui all'all. 28 al ricorso).
Il dato in commento è pacifico tra le parti, mentre è controverso se, in caso di dichiarazione di decadenza, il seggio assegnato in prededuzione sia da attribuire al ricorrente, con la conseguente assegnazione di un seggio a una lista non collegata al candidato sindaco miglior perdente, anche in ragione dell'assenza di una previsione legislativa che stabilisca le modalità di surroga in caso di rinuncia o di decadenza del soggetto nominato in prededuzione.
Ciò posto, ritiene il Collegio di condividere l'interpretazione offerta dalla circolare n. 24 del
25 novembre 2020 emessa dall' Controparte_4
, recante come oggetto “Attribuzione del seggio di cui all'art. 2, comma 4 bis e dell'art. 4,
[...]
comma 7, della L.R. n. 35/1997 – Attribuzione del seggio resosi vacante a seguito delle dimissioni da consigliere comunale del candidato Sindaco “miglior perdente” – Chiarimenti”, e richiamata anche dal ricorrente. Nella circolare è affermato che, in caso di rinuncia o dimissioni dall'organo consiliare del candidato Sindaco non eletto “miglior perdente”, il seggio debba essere assegnato “attraverso la regolare procedura della surroga, al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto della lista che, tra quelle collegate al candidato Sindaco miglior perdente dimissionario o non collegate, ha riportato il quoziente più alto fra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi”.
Tale impostazione è, in realtà, aderente alla giurisprudenza amministrativa, già chiamata a pronunciarsi sul punto. Si confronti, per tutte, la sent. del CGA n. 761/2019, secondo la quale “La
4 prededuzione del seggio deve precedere l'attribuzione dei seggi alle liste di minoranza. L'art. 4 della
l. rg. 35/1997, co. 3 ter e co. 7, e nell'inciso al co. 6, nonché l'art. 73 del d.lg. 267/2000, privilegiano una interpretazione che trova conferma nel comma 3-bis, che definisce l'operazione in termini di
«detrazione» di un seggio (fra quelli da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto) e non già di mera priorità nell'attribuzione di uno dei seggi spettanti alle liste non collegate al candidato sindaco eletto”. Ma, soprattutto, è l'unica soluzione conforme allo spirito della norma. Infatti, una volta venuta meno la possibilità del candidato sindaco miglior perdente di ricoprire la carica di consigliere comunale, viene a mancare la ragione delle prededuzione prevista dalla legge, e quindi troveranno applicazione i normali criteri di calcolo previsti per l'assegnazione dei seggi. Non avrebbe infatti alcuna ragionevolezza, per contro, assegnare il seggio in surroga al candidato della stessa lista del soggetto decaduto o rinunciatario che ha ricevuto meno voti di altro candidato di altra lista.
Da quanto precede, discende che non sono individuabili altri soggetti controinteressati che potrebbero anche potenzialmente vantare il diritto a subentrare nella carica in luogo della resistente.
3. Merito.
3.1 Inquadramento sistematico.
Come osservato in premessa, parte ricorrente deduce l'incompatibilità della resistente con l'incarico di consigliere comunale in applicazione dell'art. 10 co. 1 n.2 della legge della regione
Sicilia 24 giugno 1986, n. 31. La norma in parola stabilisce, nella parte qui d'interesse, che non può ricoprire la carica di consigliere comunale “…2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della
Regione”.
La disposizione è pressoché identica a quella contenuta dall'art. 63 co. 1 n. 2 d.lgs. n. 267 del
2000 (c.d. TUEL), prima prevista dall'art. 3 comma 1 n. 2 della legge 23 aprile 1981 n. 154. Pertanto, come correttamente affermato dalla parti in causa, gli indirizzi giurisprudenziali espressi con riferimento alla legge nazionale sono validi nell'esegesi del caso di specie.
Ebbene, dal punto di vista sistematico, è stato chiarito che le cause di “incompatibilità di interessi” di cui all'art. 63 del TUEL, quale quella contestata nel caso di specie, sono previste al fine di assicurare il corretto adempimento del mandato elettivo da parte dell'eletto alla carica pubblica e, quindi, prevalentemente, di garantire la realizzazione degli interessi tutelati dall'art. 97 comma 1
Cost., secondo cui “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
5 assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione” (cfr. Cass. 550/2004). La ratio dunque della causa di incompatibilità in esame “consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità”
(così, Corte Costituzionale, sent. n. 44 del 1997; cfr. anche sentt. nn. 450 del 2000 e 220 del 2003).
Peraltro, già in termini generali, l'art. 78 comma 1 del TUEL, nel disciplinare lo status degli amministratori locali (quali individuati nel precedente art. 77 commi 1 e 2) e, più in particolare, i loro
“doveri”, sancisce, che il loro comportamento, “nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione”. Inoltre il successivo comma 5 stabilisce che ai consiglieri comunali “è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province”.
E' stato anche individuato il fondamento costituzionale della previsione delle cause di incompatibilità di interessi all'esercizio della carica di amministratore locale, oltreché nell'art. 97 comma 1, anche nell'art. 51 comma 1 primo periodo Cost., secondo il quale “tutti i cittadini dell'uno
e dell'altro sesso possono accedere... alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. Ciò significa che il diritto di accesso alle cariche elettive non è incondizionato, ma si realizza e può essere esercitato solo in presenza di detti requisiti. In ogni caso, la giurisprudenza della Corte costituzionale è ferma nel ritenere che il diritto di elettorato passivo - quale diritto politico fondamentale, intangibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile tra quelli
“inviolabili”, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost. - può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali parimenti fondamentali e generali (quali, appunto, quelli tutelati dall' art. 97 comma 1 Cost.: cfr. ex multis Corte costituzionale, sentt. nn. 235 del 1988, 539 del 1990 e 141 del 1996). Pertanto, ogni limitazione al diritto medesimo ha carattere di “eccezione” rispetto al generale e fondamentale principio del libero accesso, in condizioni di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive (cfr. sentt. nn. 166 del
1972 e 1020 del 1988), sicché il legislatore, nello stabilire i requisiti di eleggibilità, è tenuto a tipizzarli con determinatezza e precisione, sufficienti ad evitare, quanto più possibile, situazioni di persistente incertezza, troppo frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata, pari capacità elettorale passiva dei cittadini (cfr. sent. n. 166 del 1972). Fermo il divieto di interpretazione analogica in materia di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, le relative disposizioni possono, tuttavia, essere interpretate, nel rispetto del canone della ragionevolezza, in senso “estensivo” rispetto alla mera littera legis (cfr. la fattispecie di incompatibilità di interessi esaminata dalla Corte costituzionale nella sent. n. 44 del
6 1997 cit., segnatamente nel n. 5 del Considerato in diritto). Tali principi sono stati recepiti dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr. sentt. nn. 489 del 2000 e 1073 del 2001), che ha confermato la legittimità del ricorso alla interpretazione “estensiva” delle disposizioni che stabiliscono cause di ineleggibilità.
Ora, l'art. 63 comma 1 n. 2 del TUEL, nello stabilire la descritta causa di “incompatibilità di interessi”, pone, ai fini della sua sussistenza, una duplice, concorrente condizione: la prima, di natura soggettiva;
la seconda, di natura oggettiva (cfr. Cass. n.550/2004 già cit.).
Quanto alla condizione soggettiva, è necessario che il soggetto - di cui si sostiene l'incompatibilità all'esercizio della carica elettiva - rivesta la qualità di “titolare” (ad es., di impresa individuale), o di “amministratore” (ad es., di società di persone o di capitali), ovvero di “dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento.
In secondo luogo, il legislatore prevede - come condizione “oggettiva”, che deve necessariamente concorrere con quella “soggettiva” per la sussistenza della causa di "incompatibilità di interessi" - che il soggetto, rivestito di una della predette qualità, in tanto è incompatibile, in quanto
“ha parte... in servizi, nell'interesse del comune”.
Con riferimento all'interpretazione del senso normativo di tale espressione, la giurisprudenza di legittimità ha ormai raggiunti esiti esegetici consolidati, sviluppati attraverso l'analisi delle locuzioni che la compongono.
In tal senso, è stato affermato che, se si pone l'accento sul termine “parte” della locuzione
“aver parte” e lo si correla alla successiva locuzione “nell'interesse del comune”, appare chiaro che la locuzione “aver parte” allude alla contrapposizione tra interesse “particolare” del soggetto, in ipotesi incompatibile, ed interesse del comune, istituzionalmente “generale”, in relazione alle funzioni attribuitegli (cfr., ad es., art. 13 del TUEL), e, quindi, allude alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all'esercizio “imparziale” della carica elettiva. In altri termini se, per la fattispecie qui d'interesse, un dipendente “ha parte”, nel senso ora indicato, in un servizio o appalto al quale l'ente locale è “interessato”, lo stesso non è idoneo, secondo la previsione tipica del legislatore, ad adempiere “imparzialmente” i doveri connessi all'esercizio della carica elettiva.
Inoltre, la più complessa locuzione “aver parte in [qualche cosa]” non può assumere altro senso - “fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” (art. 12 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale) - che quello di “parteciparvi insieme con altri”,
“prendervi parte”, mentre - com'è noto - la diversa locuzione “esser parte di [qualche cosa]” vuol dire esserne uno degli elementi costitutivi (ad es., "parte" di un contratto).
7 Ancora, l'espressione “avere parte” è stata intesa in una connotazione e un senso il più possibile esteso e flessibile al fine di potervi ricomprendere forme di partecipazione eterogenee e attività che l'amministrazione comunale fa e considera proprie anche se non implicano l'esercizio di potestà autoritative. Sicché, il servizio svolto nell'interesse del comune, in questa prospettiva, può comprendere una qualsiasi attività istituzionale o una fase di essa organizzata in servizio. Ciò ha condotto a ritenere che “Una valutazione che non può essere fuorviata dalla imposizione di limiti categoriali non previsti dal legislatore, come quello della intensità e organicità dell'inserimento nel servizio ovvero della soggezione o meno a direttive da parte del titolare di esso o ancora alla utilizzazione di strutture e risorse proprie dell'amministrazione comunale. A ben vedere si tratta, in tutti i casi, di connotati dell'esercizio dell'attività, qualificabile come servizio in quanto
l'amministrazione decide di farla e considerarla propria o, come avviene nel caso in esame, potrà successivamente decidere di farla propria all'esito di una sua valutazione di merito. La sussistenza di tali connotati è irrilevante ai fini dell'indagine che qui interessa, la quale si fonda, come si è detto, sull'esigenza di accertare se l'attività svolta sia in grado di porre il soggetto, a cui l'attività deve essere attribuita, in condizione di conflitto potenziale con l'esercizio imparziale della carica elettiva
a cui è stato successivamente chiamato” (così Cass. n. 28504/2011).
Detto altrimenti, non può essere esclusa l'incompatibilità se il soggetto partecipa al servizio in una sua fase di programmazione e non può assumere autonomamente decisioni vincolanti, ma presta una qualche attività con la quale contribuisce allo svolgimento di una fase del servizio.
In definitiva, dunque, la disposizione in esame (“colui che ha parte in servizi nell'interesse del comune”) si riferisce al soggetto che, rivestito di una delle predette qualità soggettive, partecipi - eventualmente insieme con altri soggetti, anche pubblici - ad un “servizio pubblico”, così inteso, come portatore di un proprio specifico e “particolare” interesse contrapposto a quello “generale” dell'ente locale e, quindi, potenzialmente confliggente con l'esercizio "imparziale" della carica elettiva. Accertamento chiaramente riservato al giudice, che è tenuto a vagliare le circostanze della concreta fattispecie sottopostagli, anche tenuto conto del particolare servizio pubblico e della modalità di “partecipazione” ad esso del soggetto della cui assunta incompatibilità si discute.
3.2 Caso di specie.
In armonia con i principi che precedono, il Collegio ritiene integrata, nei confronti dell'odierna resistente, la situazione di incompatibilità di interessi tipizzata dalla disposizione in esame.
Risultano, invero, in via documentale le seguenti circostanze:
- , giusta Determinazione Amministratore Unico n. 227 del 29 marzo Controparte_1
2022 e contratto di lavoro del'1 aprile 2022, è stata assunta come Responsabile Tecnico dell'Impianti
8 Srr ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l., inquadrata al livello 8°, Area Tecnico-amministrativa, del “CCNL Nettezza Urbana Aziende Municipalizzate”;
- segnatamente, il CCNL in parola prevede che appartengano a tale inquadramento i
“Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la direzione e/o con
i quadri. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello 7, con ampia autonomia decisionale e un alto grado di competenze specialistiche sono preposti alla guida, al coordinamento e al controllo di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale” (cfr. all. 19 al ricorso);
- la resistente, stante l'inquadramento contrattuale, è stata nominata dall'Amministratore
Unico della Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.L., “Responsabile Persona_1
Unico del procedimento del sevizio di gestione integrata dei rifiuti per tutti i Comuni dell'ambito, in prosecuzione dell'attività già svolta” (cfr. all. 12 al ricorso);
- la stessa, infatti, rivestiva l'incarico di RUP quando era Dirigente del , CP_3 CP_3
distaccata per un anno presso la Srr ATO 4 Caltanissetta provincia Sud S.r.L., prima dell'assunzione presso la Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.L.;
- il e la SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.L. hanno sottoscritto CP_3
contratto di affidamento diretto del servizio in favore della Impianti SSR ATO 4 Caltanissetta
Provincia Sud S.r.L., cioè della società di cui è dipendente (cfr. contratto Controparte_1 attuativo di cui all'all. 6, nonché proposta e delibera di presa d'atto del di cui agli CP_3
all,.ti 8 e 9 al ricorso);
- la resistente svolge attualmente la funzione di RUP per i servizi di gestione dei rifiuti dei comuni del territorio dell'ATO 4 (cfr., a titolo esemplificativo, determine di cui agli all.ti 37, 40, 42,
44 e 45 alla comparsa di costituzione dell'elettore . Controparte_2
Dalle evidenze documentali riportate, ad onta delle generiche deduzioni espresse dalla resistente, emerge che la resistente riveste la carica di RUP nei processi di gestione di tutti i servizi svolti in favore dei comuni del territorio, quindi anche del Comune di Gela. Peraltro, l'attribuzione dell'incarico di RUP è ammessa dalla stessa resistente in seno alla propria memoria (cfr. pag. 14).
Mentre il riferimento alla presenza di altro soggetto dipendente del comune, segnatamente PE
, con la stessa carica di RUP, oltre a non essere circostanziata, non esclude lo svolgimento
[...] dell'incarico da parte della ricorrente, come dimostrato dalla produzione documentale citata.
Ciò posto, osserva il Tribunale che il nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 36/2023 ha introdotto all'art. 15 la figura del Responsabile Unico del Progetto, il c.d. “RUP”, il quale, ai sensi del comma 5, “…assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che
9 siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi”. A sua volta, l'art. 6 dell'allegato
I.2 precisa che “Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori”; mentre l'art. 8 stabilisce i “Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione”, finalizzati alla corretta esecuzione dell'appalto.
Ora, alla luce delle caratteristiche delle attività lavorative svolte dalla resistente, risulta del tutto evidente la sussistenza della condizione soggettiva e di quella oggettiva di incompatibilità
d'interessi con la carica di consigliere comunale.
Invero, attesa la nomina a RUP, appare evidente che la resistente, già al momento della tornata elettorale in questione, versava in una situazione di incompatibilità con la carica di consigliere comunale, sussistendo la condizione soggettiva rappresentata dall'essere dipendente della società appaltatrice del servizio di raccolta dell'esercizio con poteri di coordinamento delle attività aziendali attinenti allo svolgimento di un servizio pubblico reso nei confronti del CP_3
Quanto al profilo oggettivo, la “partecipazione” al servizio reso in favore del CP_3
Parte è evidente, svolgendo la stessa i compiti propri del senza che declini in senso avverso la circostanza che le proprie determinazioni debbano poi essere avallate dall'amministratore della
Impianti SRR ATO 4, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità ricordata. Tale posizione, dunque, manifesta un conflitto, anche solo potenziale, tra gli interessi particolari del “partecipante” eletto alla carica di consigliere comunale e quelli generali connessi all'esercizio della carica stessa. Mentre non coglie nel segno l'osservazione della resistente secondo la quale l'interesse antagonista dovrebbe essere “personale”, posto che, come ampiamente illustrato, l'istituto dell'incompatibilità è diretto a evitare situazioni, ancorché astratte, di concorrenza tra interesse dell'ente pubblico e quello della società di cui si è dipendenti.
Del resto, appare irrilevante la natura della società appaltatrice del servizio, posto che
“l'esigenza dell'imparzialità e trasparenza dell'attività dell'eletto per l'amministrazione, di cui all'art.
97 Cost., va garantita pure quando la partecipazione alla gestione dei servizi nell'interesse del si realizzi attraverso una società con capitale pubblico appartenente in parte allo stesso ente CP_3 locale nel quale è stato eletto l'amministratore” (Cass., sez. I, 4 dicembre 2003, n. 18513), indirizzo che si pone nel solco della costante interpretazione in senso estensivo delle norme relative alle cause di incompatibilità, nell'ottica di valorizzarne la ratio, e per ciò di impedire a soggetti che si pongano nei confronti dell'ente locale in posizione di conflitto di interessi analoga a quella normativamente prevista di conservare la carica elettiva (cfr. Cass. civ. Sez. I. n. 11959/2003).
10 Peraltro, che possa sussistente un pericolo che le attività di consigliere comunale possano entrare in contrasto con quelle della datrice di lavoro appare ancora più evidente alla luce del dettato dell'art. 42 TUEL, che affida al consiglio comunale, tra le sue prerogative, quella di “indirizzo e controllo” della “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” (cfr. lett. e).
Né, infine, a confutazione, potrebbe venire in soccorso la disciplina relativa al dovere di astensione degli amministratori locali, dettata dall'art. 78 comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000, ed alle relative deroghe, come accennato in memoria da . Infatti, posto che tale Controparte_1
disposizione stabilisce che gli amministratori locali “devono astenersi dal prender parte alla discussione ed alla votazione di delibera riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado” e che “l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”, è del tutto evidente che il conflitto di interessi quivi previsto attiene a specifiche situazioni di incompatibilità che possono eventualmente verificarsi nel corso dello svolgimento delle funzioni pubbliche connesse all'esercizio della carica elettiva (cfr., ad es. e da ultimo, Cons. St., sez.
IV, n. 2826 del 2003). Invece, il conflitto d'interessi disciplinato dalla disposizione applicabile alla fattispecie riguarda una situazione di potenziale incompatibilità di interessi che esiste già al momento della elezione e che ha carattere non occasionale, ma stabile, e che, quindi, è considerata dal legislatore come ragione di “inquinamento originario rispetto allo stesso esercizio imparziale della carica” (cfr. Cass n. 550/2004, già cit.).
4. Conclusioni e spese.
Alla luce delle motivazioni che precedono, va dichiarata la decadenza della resistente dalla carica di consigliere comunale del in conseguenza della sussistenza della dedotta CP_3
incompatibilità ex art. 10 co. 1 n. 2 l.r. Sicilia n. 31/86; nonché il diritto alla surroga in capo al ricorrente, . Parte_1
In proposito, non è pregevole l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente in relazione alla competenza del Consiglio Comunale di declaratoria d'incompatibilità, essendo la stessa normativa, all'art. 14 co.
7 - come peraltro riconosciuto dall'omologo art. 70 TUEL
-, a riconoscere il diritto di proporre al Tribunale l'azione di decadenza. Né esiste alcuna ragione giuridica che vieti l'accertamento giudiziale del diritto di altro candidato a surrogare il consigliere decaduto nella carica.
11 Le spese di lite, stante la complessità della controversia, sia in fatto che in diritto, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Gela, in composizione collegiale, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso;
dichiara la decadenza di dalla carica di consigliere comunale del Controparte_1
; CP_3 CP_3
dichiara il diritto di a subentrare nella carica di consigliere Comunale per la quale Parte_1
è stata proclamata la predetta resistente;
condanna il ad assumere gli atti consequenziali necessari alla surroga di CP_3
come consigliere comunale. Parte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e per la trasmissione in copia la presente sentenza al Sindaco di Gela, siccome previsto dall'art.22 co. 6 d.lgs. n. 150/2011.
Così deciso in Gela, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Accardo dott.ssa Maria Rosaria Carlà
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
2) dott. Vincenzo Accardo Giudice rel. est.
3) dott.ssa Serena Berenato Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 275 bis c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 718/2024 R.G., avente ad oggetto ricorso ex artt. 70 d.lgs n. 267/00 e
22 d.lgs. 150/2011 per la declaratoria di incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere comunale ex art. 14 l.r. siciliana n. 31/86”,
PROMOSSA DA
(C.F.: ), nato a Gela il [...], in proprio, in [...] Parte_1 C.F._1
di candidato al Consiglio Comunale e di elettore presso il Comune di Gela, elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Gela alla via Rossini n.21, in autodifesa;
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettore presso il Comune di Gela, rappresentato e difeso dall'avv. giusta procura in atti Parte_1
presso il cui studio, sito in Gela alla via Rossini n. 21, è elettivamente domiciliato;
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettore Parte_3 C.F._3 presso il comune di Gela, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. presso il Parte_1
cui studio sito in Gela alla via Rossini n. 21 è elettivamente domiciliato;
– ricorrenti –
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti dagli avv.ti Giovanni
Francesco Fidone e Massimo Cavaleri ed elettivamente domiciliata in Catania, via O. Scammacca
n.23/c;
1 – resistente –
E NEI CONFRONTI DI
, (C.F.: ), nato a [...] il 24 Controparte_2 C.F._5 gennaio 1975, elettore presso il Comune di Gela, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. presso il cui studio sito in Gela alla via Rossini n. 21 è elettivamente domiciliato;
Parte_1
- interveniente -
( , in persona del sindaco pro tempore; CP_3 P.IVA_1
– convenuto contumace –
CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
**************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex artt. 70 d.lgs n. 267/00 e 22 d.lgs. 150/2011, , Parte_1 Parte_2
e hanno proposto azione popolare per incompatibilità ex art. 14 l.r. siciliana n. 31/86, Parte_3
volta ad ottenere la decadenza dalla carica di consigliere comunale del Comune di Gela di Cosentino
Grazia Rita, eletta alle elezioni comunale svoltesi l'8 e 9 giugno 2024 (primo turno) e 23 e 24 giugno
2024 (ballottaggio) e proclamata con delibera del Consiglio Comunale di convalida degli eletti, con conseguente accertamento del diritto di alla surroga nella carica. Parte_1
A sostegno dell'azione popolare, assumono i ricorrenti l'incompatibilità di Controparte_1
con la carica di consigliere comunale atteso il ruolo di dipendente, nominata “Responsabile della
[...] gestione del servizio rifiuti”, della Impianti Srr ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.L, società controllata dalla SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud Sr.l., a sua volta interamente partecipata dai comuni del territorio meridionale nisseno, e affidataria in house del contratto di appalto per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti del per la cui gestione la CP_3
stessa è stata nominata RUP.
Secondo la ricostruzione attorea, l'incarico aziendale conferito determinerebbe l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 2 L.R. 31/1986, poiché la convenuta esercita poteri di coordinamento del servizio oggetto di appalto, così da manifestare una posizione di conflitto di interessi tra la società appaltatrice di cui è dipendente e il comune appaltante, per il quale riveste la carica consiliare.
Si è costituita , eccependo, in rito, l'inammissibilità del ricorso, in Controparte_1
quanto la declaratoria di incompatibilità sarebbe atto di spettanza esclusiva del Consiglio Comunale.
2 Inoltre, ha affermato che è “tutt'altro che pacifica o scontata” l'attribuzione in surroga a Parte_1
della carica di consigliere comunale in caso di declaratoria di decadenza, con ciò essendo necessario l'integrazione del contradditorio con i “potenziali candidati non eletti appartenenti alle liste collegate al sindaco non eletto miglior perdente”.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle pretese avverse, deducendo l'assenza della prospettata causa d'incompatibilità, come anche confermato dalla votazione del Consiglio Comunale di Gela n.
58 del 12 luglio 2024, in occasione della quale l'organo ha valutato l'insussistenza di casi di incompatibilità.
Con atto d'intervento depositato il 24 ottobre 2024, è intervenuto in giudizio l'elettore
[...] chiedendo l'accoglimento delle domande attoree, esprimendo le stesse ragioni Controparte_2
già esposte nel ricorso introduttivo del giudizio.
Sebbene ritualmente evocato, il non si è costituito in giudizio. CP_3
Il ricorso è stato ritualmente notificato al Pubblico Ministero, parte necessaria delle controversie elettorali come previsto dall'art. 22 Dlgs 150/2010.
A seguito di assegnazione alle parti del termine per deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e di ulteriori 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, all'udienza del 4 marzo 2025 le parti presenti hanno concluso innanzi al Collegio come da verbale in atti. La causa è stata dunque rimessa in decisione e viene decisa con la presente sentenza.
2. Sull'integrità del contradditorio.
Va preliminarmente esaminata e rigettata l'eccezione della parte resistente volta alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali candidati non eletti appartenenti alle liste collegate al sindaco non eletto miglior perdente.
Come emerge dalla lettura del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale del 28 giugno
2024, al gruppo di liste collegate al sindaco eletto sono stati assegnati n. 15 seggi al Consiglio
Comunale, mentre alle liste di minoranza sono sati assegnati n. 9 seggi (cfr. pagg. 112 ss. dell'all. 27 al ricorso). Di questi 9 seggi, uno è stato attribuito in prededuzione a , in Controparte_1 applicazione dell'art. 4 della L.R. n. 35/1997, i cui commi 3 ter e 7 prevedono rispettivamente: “3 ter. Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7… 7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla
3 carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti”.
Ora, in assenza della norma eccezionale citata, il seggio assegnato in prededuzione al candidato sindaco miglior perdente sarebbe spettato a , e ciò in conformità alla previsione Parte_1 di cui al comma 4 dell'art. 4, della L.R. n. 35/1997, il quale stabilisce che “…per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria…”.
Invero, applicando la metodologia di calcolo prevista dalla norma, il nono seggio di minoranza sarebbe spettato alla lista del ricorrente , che ha ottenuto il Parte_4
quoziente più basso tra tutte le liste di minoranza che avevano superato la soglia di sbarramento tra loro concorrenti nella ripartizione dei seggi, avendo ottenuto 2053 voti a fronte dell'ultimo quoziente utile di 2402 voti, e superiore alla soglia di sbarramento del 5 per cento (cfr. anche prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi di cui all'all. 28 al ricorso).
Il dato in commento è pacifico tra le parti, mentre è controverso se, in caso di dichiarazione di decadenza, il seggio assegnato in prededuzione sia da attribuire al ricorrente, con la conseguente assegnazione di un seggio a una lista non collegata al candidato sindaco miglior perdente, anche in ragione dell'assenza di una previsione legislativa che stabilisca le modalità di surroga in caso di rinuncia o di decadenza del soggetto nominato in prededuzione.
Ciò posto, ritiene il Collegio di condividere l'interpretazione offerta dalla circolare n. 24 del
25 novembre 2020 emessa dall' Controparte_4
, recante come oggetto “Attribuzione del seggio di cui all'art. 2, comma 4 bis e dell'art. 4,
[...]
comma 7, della L.R. n. 35/1997 – Attribuzione del seggio resosi vacante a seguito delle dimissioni da consigliere comunale del candidato Sindaco “miglior perdente” – Chiarimenti”, e richiamata anche dal ricorrente. Nella circolare è affermato che, in caso di rinuncia o dimissioni dall'organo consiliare del candidato Sindaco non eletto “miglior perdente”, il seggio debba essere assegnato “attraverso la regolare procedura della surroga, al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto della lista che, tra quelle collegate al candidato Sindaco miglior perdente dimissionario o non collegate, ha riportato il quoziente più alto fra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi”.
Tale impostazione è, in realtà, aderente alla giurisprudenza amministrativa, già chiamata a pronunciarsi sul punto. Si confronti, per tutte, la sent. del CGA n. 761/2019, secondo la quale “La
4 prededuzione del seggio deve precedere l'attribuzione dei seggi alle liste di minoranza. L'art. 4 della
l. rg. 35/1997, co. 3 ter e co. 7, e nell'inciso al co. 6, nonché l'art. 73 del d.lg. 267/2000, privilegiano una interpretazione che trova conferma nel comma 3-bis, che definisce l'operazione in termini di
«detrazione» di un seggio (fra quelli da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto) e non già di mera priorità nell'attribuzione di uno dei seggi spettanti alle liste non collegate al candidato sindaco eletto”. Ma, soprattutto, è l'unica soluzione conforme allo spirito della norma. Infatti, una volta venuta meno la possibilità del candidato sindaco miglior perdente di ricoprire la carica di consigliere comunale, viene a mancare la ragione delle prededuzione prevista dalla legge, e quindi troveranno applicazione i normali criteri di calcolo previsti per l'assegnazione dei seggi. Non avrebbe infatti alcuna ragionevolezza, per contro, assegnare il seggio in surroga al candidato della stessa lista del soggetto decaduto o rinunciatario che ha ricevuto meno voti di altro candidato di altra lista.
Da quanto precede, discende che non sono individuabili altri soggetti controinteressati che potrebbero anche potenzialmente vantare il diritto a subentrare nella carica in luogo della resistente.
3. Merito.
3.1 Inquadramento sistematico.
Come osservato in premessa, parte ricorrente deduce l'incompatibilità della resistente con l'incarico di consigliere comunale in applicazione dell'art. 10 co. 1 n.2 della legge della regione
Sicilia 24 giugno 1986, n. 31. La norma in parola stabilisce, nella parte qui d'interesse, che non può ricoprire la carica di consigliere comunale “…2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della
Regione”.
La disposizione è pressoché identica a quella contenuta dall'art. 63 co. 1 n. 2 d.lgs. n. 267 del
2000 (c.d. TUEL), prima prevista dall'art. 3 comma 1 n. 2 della legge 23 aprile 1981 n. 154. Pertanto, come correttamente affermato dalla parti in causa, gli indirizzi giurisprudenziali espressi con riferimento alla legge nazionale sono validi nell'esegesi del caso di specie.
Ebbene, dal punto di vista sistematico, è stato chiarito che le cause di “incompatibilità di interessi” di cui all'art. 63 del TUEL, quale quella contestata nel caso di specie, sono previste al fine di assicurare il corretto adempimento del mandato elettivo da parte dell'eletto alla carica pubblica e, quindi, prevalentemente, di garantire la realizzazione degli interessi tutelati dall'art. 97 comma 1
Cost., secondo cui “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
5 assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione” (cfr. Cass. 550/2004). La ratio dunque della causa di incompatibilità in esame “consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità”
(così, Corte Costituzionale, sent. n. 44 del 1997; cfr. anche sentt. nn. 450 del 2000 e 220 del 2003).
Peraltro, già in termini generali, l'art. 78 comma 1 del TUEL, nel disciplinare lo status degli amministratori locali (quali individuati nel precedente art. 77 commi 1 e 2) e, più in particolare, i loro
“doveri”, sancisce, che il loro comportamento, “nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione”. Inoltre il successivo comma 5 stabilisce che ai consiglieri comunali “è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province”.
E' stato anche individuato il fondamento costituzionale della previsione delle cause di incompatibilità di interessi all'esercizio della carica di amministratore locale, oltreché nell'art. 97 comma 1, anche nell'art. 51 comma 1 primo periodo Cost., secondo il quale “tutti i cittadini dell'uno
e dell'altro sesso possono accedere... alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. Ciò significa che il diritto di accesso alle cariche elettive non è incondizionato, ma si realizza e può essere esercitato solo in presenza di detti requisiti. In ogni caso, la giurisprudenza della Corte costituzionale è ferma nel ritenere che il diritto di elettorato passivo - quale diritto politico fondamentale, intangibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile tra quelli
“inviolabili”, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost. - può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali parimenti fondamentali e generali (quali, appunto, quelli tutelati dall' art. 97 comma 1 Cost.: cfr. ex multis Corte costituzionale, sentt. nn. 235 del 1988, 539 del 1990 e 141 del 1996). Pertanto, ogni limitazione al diritto medesimo ha carattere di “eccezione” rispetto al generale e fondamentale principio del libero accesso, in condizioni di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive (cfr. sentt. nn. 166 del
1972 e 1020 del 1988), sicché il legislatore, nello stabilire i requisiti di eleggibilità, è tenuto a tipizzarli con determinatezza e precisione, sufficienti ad evitare, quanto più possibile, situazioni di persistente incertezza, troppo frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata, pari capacità elettorale passiva dei cittadini (cfr. sent. n. 166 del 1972). Fermo il divieto di interpretazione analogica in materia di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, le relative disposizioni possono, tuttavia, essere interpretate, nel rispetto del canone della ragionevolezza, in senso “estensivo” rispetto alla mera littera legis (cfr. la fattispecie di incompatibilità di interessi esaminata dalla Corte costituzionale nella sent. n. 44 del
6 1997 cit., segnatamente nel n. 5 del Considerato in diritto). Tali principi sono stati recepiti dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr. sentt. nn. 489 del 2000 e 1073 del 2001), che ha confermato la legittimità del ricorso alla interpretazione “estensiva” delle disposizioni che stabiliscono cause di ineleggibilità.
Ora, l'art. 63 comma 1 n. 2 del TUEL, nello stabilire la descritta causa di “incompatibilità di interessi”, pone, ai fini della sua sussistenza, una duplice, concorrente condizione: la prima, di natura soggettiva;
la seconda, di natura oggettiva (cfr. Cass. n.550/2004 già cit.).
Quanto alla condizione soggettiva, è necessario che il soggetto - di cui si sostiene l'incompatibilità all'esercizio della carica elettiva - rivesta la qualità di “titolare” (ad es., di impresa individuale), o di “amministratore” (ad es., di società di persone o di capitali), ovvero di “dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento.
In secondo luogo, il legislatore prevede - come condizione “oggettiva”, che deve necessariamente concorrere con quella “soggettiva” per la sussistenza della causa di "incompatibilità di interessi" - che il soggetto, rivestito di una della predette qualità, in tanto è incompatibile, in quanto
“ha parte... in servizi, nell'interesse del comune”.
Con riferimento all'interpretazione del senso normativo di tale espressione, la giurisprudenza di legittimità ha ormai raggiunti esiti esegetici consolidati, sviluppati attraverso l'analisi delle locuzioni che la compongono.
In tal senso, è stato affermato che, se si pone l'accento sul termine “parte” della locuzione
“aver parte” e lo si correla alla successiva locuzione “nell'interesse del comune”, appare chiaro che la locuzione “aver parte” allude alla contrapposizione tra interesse “particolare” del soggetto, in ipotesi incompatibile, ed interesse del comune, istituzionalmente “generale”, in relazione alle funzioni attribuitegli (cfr., ad es., art. 13 del TUEL), e, quindi, allude alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all'esercizio “imparziale” della carica elettiva. In altri termini se, per la fattispecie qui d'interesse, un dipendente “ha parte”, nel senso ora indicato, in un servizio o appalto al quale l'ente locale è “interessato”, lo stesso non è idoneo, secondo la previsione tipica del legislatore, ad adempiere “imparzialmente” i doveri connessi all'esercizio della carica elettiva.
Inoltre, la più complessa locuzione “aver parte in [qualche cosa]” non può assumere altro senso - “fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” (art. 12 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale) - che quello di “parteciparvi insieme con altri”,
“prendervi parte”, mentre - com'è noto - la diversa locuzione “esser parte di [qualche cosa]” vuol dire esserne uno degli elementi costitutivi (ad es., "parte" di un contratto).
7 Ancora, l'espressione “avere parte” è stata intesa in una connotazione e un senso il più possibile esteso e flessibile al fine di potervi ricomprendere forme di partecipazione eterogenee e attività che l'amministrazione comunale fa e considera proprie anche se non implicano l'esercizio di potestà autoritative. Sicché, il servizio svolto nell'interesse del comune, in questa prospettiva, può comprendere una qualsiasi attività istituzionale o una fase di essa organizzata in servizio. Ciò ha condotto a ritenere che “Una valutazione che non può essere fuorviata dalla imposizione di limiti categoriali non previsti dal legislatore, come quello della intensità e organicità dell'inserimento nel servizio ovvero della soggezione o meno a direttive da parte del titolare di esso o ancora alla utilizzazione di strutture e risorse proprie dell'amministrazione comunale. A ben vedere si tratta, in tutti i casi, di connotati dell'esercizio dell'attività, qualificabile come servizio in quanto
l'amministrazione decide di farla e considerarla propria o, come avviene nel caso in esame, potrà successivamente decidere di farla propria all'esito di una sua valutazione di merito. La sussistenza di tali connotati è irrilevante ai fini dell'indagine che qui interessa, la quale si fonda, come si è detto, sull'esigenza di accertare se l'attività svolta sia in grado di porre il soggetto, a cui l'attività deve essere attribuita, in condizione di conflitto potenziale con l'esercizio imparziale della carica elettiva
a cui è stato successivamente chiamato” (così Cass. n. 28504/2011).
Detto altrimenti, non può essere esclusa l'incompatibilità se il soggetto partecipa al servizio in una sua fase di programmazione e non può assumere autonomamente decisioni vincolanti, ma presta una qualche attività con la quale contribuisce allo svolgimento di una fase del servizio.
In definitiva, dunque, la disposizione in esame (“colui che ha parte in servizi nell'interesse del comune”) si riferisce al soggetto che, rivestito di una delle predette qualità soggettive, partecipi - eventualmente insieme con altri soggetti, anche pubblici - ad un “servizio pubblico”, così inteso, come portatore di un proprio specifico e “particolare” interesse contrapposto a quello “generale” dell'ente locale e, quindi, potenzialmente confliggente con l'esercizio "imparziale" della carica elettiva. Accertamento chiaramente riservato al giudice, che è tenuto a vagliare le circostanze della concreta fattispecie sottopostagli, anche tenuto conto del particolare servizio pubblico e della modalità di “partecipazione” ad esso del soggetto della cui assunta incompatibilità si discute.
3.2 Caso di specie.
In armonia con i principi che precedono, il Collegio ritiene integrata, nei confronti dell'odierna resistente, la situazione di incompatibilità di interessi tipizzata dalla disposizione in esame.
Risultano, invero, in via documentale le seguenti circostanze:
- , giusta Determinazione Amministratore Unico n. 227 del 29 marzo Controparte_1
2022 e contratto di lavoro del'1 aprile 2022, è stata assunta come Responsabile Tecnico dell'Impianti
8 Srr ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l., inquadrata al livello 8°, Area Tecnico-amministrativa, del “CCNL Nettezza Urbana Aziende Municipalizzate”;
- segnatamente, il CCNL in parola prevede che appartengano a tale inquadramento i
“Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la direzione e/o con
i quadri. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello 7, con ampia autonomia decisionale e un alto grado di competenze specialistiche sono preposti alla guida, al coordinamento e al controllo di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale” (cfr. all. 19 al ricorso);
- la resistente, stante l'inquadramento contrattuale, è stata nominata dall'Amministratore
Unico della Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.L., “Responsabile Persona_1
Unico del procedimento del sevizio di gestione integrata dei rifiuti per tutti i Comuni dell'ambito, in prosecuzione dell'attività già svolta” (cfr. all. 12 al ricorso);
- la stessa, infatti, rivestiva l'incarico di RUP quando era Dirigente del , CP_3 CP_3
distaccata per un anno presso la Srr ATO 4 Caltanissetta provincia Sud S.r.L., prima dell'assunzione presso la Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.L.;
- il e la SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.L. hanno sottoscritto CP_3
contratto di affidamento diretto del servizio in favore della Impianti SSR ATO 4 Caltanissetta
Provincia Sud S.r.L., cioè della società di cui è dipendente (cfr. contratto Controparte_1 attuativo di cui all'all. 6, nonché proposta e delibera di presa d'atto del di cui agli CP_3
all,.ti 8 e 9 al ricorso);
- la resistente svolge attualmente la funzione di RUP per i servizi di gestione dei rifiuti dei comuni del territorio dell'ATO 4 (cfr., a titolo esemplificativo, determine di cui agli all.ti 37, 40, 42,
44 e 45 alla comparsa di costituzione dell'elettore . Controparte_2
Dalle evidenze documentali riportate, ad onta delle generiche deduzioni espresse dalla resistente, emerge che la resistente riveste la carica di RUP nei processi di gestione di tutti i servizi svolti in favore dei comuni del territorio, quindi anche del Comune di Gela. Peraltro, l'attribuzione dell'incarico di RUP è ammessa dalla stessa resistente in seno alla propria memoria (cfr. pag. 14).
Mentre il riferimento alla presenza di altro soggetto dipendente del comune, segnatamente PE
, con la stessa carica di RUP, oltre a non essere circostanziata, non esclude lo svolgimento
[...] dell'incarico da parte della ricorrente, come dimostrato dalla produzione documentale citata.
Ciò posto, osserva il Tribunale che il nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 36/2023 ha introdotto all'art. 15 la figura del Responsabile Unico del Progetto, il c.d. “RUP”, il quale, ai sensi del comma 5, “…assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che
9 siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi”. A sua volta, l'art. 6 dell'allegato
I.2 precisa che “Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori”; mentre l'art. 8 stabilisce i “Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione”, finalizzati alla corretta esecuzione dell'appalto.
Ora, alla luce delle caratteristiche delle attività lavorative svolte dalla resistente, risulta del tutto evidente la sussistenza della condizione soggettiva e di quella oggettiva di incompatibilità
d'interessi con la carica di consigliere comunale.
Invero, attesa la nomina a RUP, appare evidente che la resistente, già al momento della tornata elettorale in questione, versava in una situazione di incompatibilità con la carica di consigliere comunale, sussistendo la condizione soggettiva rappresentata dall'essere dipendente della società appaltatrice del servizio di raccolta dell'esercizio con poteri di coordinamento delle attività aziendali attinenti allo svolgimento di un servizio pubblico reso nei confronti del CP_3
Quanto al profilo oggettivo, la “partecipazione” al servizio reso in favore del CP_3
Parte è evidente, svolgendo la stessa i compiti propri del senza che declini in senso avverso la circostanza che le proprie determinazioni debbano poi essere avallate dall'amministratore della
Impianti SRR ATO 4, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità ricordata. Tale posizione, dunque, manifesta un conflitto, anche solo potenziale, tra gli interessi particolari del “partecipante” eletto alla carica di consigliere comunale e quelli generali connessi all'esercizio della carica stessa. Mentre non coglie nel segno l'osservazione della resistente secondo la quale l'interesse antagonista dovrebbe essere “personale”, posto che, come ampiamente illustrato, l'istituto dell'incompatibilità è diretto a evitare situazioni, ancorché astratte, di concorrenza tra interesse dell'ente pubblico e quello della società di cui si è dipendenti.
Del resto, appare irrilevante la natura della società appaltatrice del servizio, posto che
“l'esigenza dell'imparzialità e trasparenza dell'attività dell'eletto per l'amministrazione, di cui all'art.
97 Cost., va garantita pure quando la partecipazione alla gestione dei servizi nell'interesse del si realizzi attraverso una società con capitale pubblico appartenente in parte allo stesso ente CP_3 locale nel quale è stato eletto l'amministratore” (Cass., sez. I, 4 dicembre 2003, n. 18513), indirizzo che si pone nel solco della costante interpretazione in senso estensivo delle norme relative alle cause di incompatibilità, nell'ottica di valorizzarne la ratio, e per ciò di impedire a soggetti che si pongano nei confronti dell'ente locale in posizione di conflitto di interessi analoga a quella normativamente prevista di conservare la carica elettiva (cfr. Cass. civ. Sez. I. n. 11959/2003).
10 Peraltro, che possa sussistente un pericolo che le attività di consigliere comunale possano entrare in contrasto con quelle della datrice di lavoro appare ancora più evidente alla luce del dettato dell'art. 42 TUEL, che affida al consiglio comunale, tra le sue prerogative, quella di “indirizzo e controllo” della “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” (cfr. lett. e).
Né, infine, a confutazione, potrebbe venire in soccorso la disciplina relativa al dovere di astensione degli amministratori locali, dettata dall'art. 78 comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000, ed alle relative deroghe, come accennato in memoria da . Infatti, posto che tale Controparte_1
disposizione stabilisce che gli amministratori locali “devono astenersi dal prender parte alla discussione ed alla votazione di delibera riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado” e che “l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”, è del tutto evidente che il conflitto di interessi quivi previsto attiene a specifiche situazioni di incompatibilità che possono eventualmente verificarsi nel corso dello svolgimento delle funzioni pubbliche connesse all'esercizio della carica elettiva (cfr., ad es. e da ultimo, Cons. St., sez.
IV, n. 2826 del 2003). Invece, il conflitto d'interessi disciplinato dalla disposizione applicabile alla fattispecie riguarda una situazione di potenziale incompatibilità di interessi che esiste già al momento della elezione e che ha carattere non occasionale, ma stabile, e che, quindi, è considerata dal legislatore come ragione di “inquinamento originario rispetto allo stesso esercizio imparziale della carica” (cfr. Cass n. 550/2004, già cit.).
4. Conclusioni e spese.
Alla luce delle motivazioni che precedono, va dichiarata la decadenza della resistente dalla carica di consigliere comunale del in conseguenza della sussistenza della dedotta CP_3
incompatibilità ex art. 10 co. 1 n. 2 l.r. Sicilia n. 31/86; nonché il diritto alla surroga in capo al ricorrente, . Parte_1
In proposito, non è pregevole l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente in relazione alla competenza del Consiglio Comunale di declaratoria d'incompatibilità, essendo la stessa normativa, all'art. 14 co.
7 - come peraltro riconosciuto dall'omologo art. 70 TUEL
-, a riconoscere il diritto di proporre al Tribunale l'azione di decadenza. Né esiste alcuna ragione giuridica che vieti l'accertamento giudiziale del diritto di altro candidato a surrogare il consigliere decaduto nella carica.
11 Le spese di lite, stante la complessità della controversia, sia in fatto che in diritto, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Gela, in composizione collegiale, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso;
dichiara la decadenza di dalla carica di consigliere comunale del Controparte_1
; CP_3 CP_3
dichiara il diritto di a subentrare nella carica di consigliere Comunale per la quale Parte_1
è stata proclamata la predetta resistente;
condanna il ad assumere gli atti consequenziali necessari alla surroga di CP_3
come consigliere comunale. Parte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e per la trasmissione in copia la presente sentenza al Sindaco di Gela, siccome previsto dall'art.22 co. 6 d.lgs. n. 150/2011.
Così deciso in Gela, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Accardo dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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