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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/06/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati dott. Michele Prencipe Presidente dott. Emma Manzionna Consigliere dott. Alessandra Piliego Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 1497/2024 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione per revocazione ex art. 395, 1° comma, n.4, c.p.c. avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, I sezione civile, n. 1317/2024 pubblicata il 16.10.2024, promossa da:
quale socio accomandatario (avv.ti Parte_1 Parte_1
Barile Giuseppe, Corleto Francesco)
CONTRO
(avv.to Catena Pasqualino) Controparte_1
PG in sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
La società e quale socio accomandatario Parte_1 Parte_1
hanno impugnato per revocazione la sentenza della Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, n.
1317/2024 pubblicata il 16.10.2024 reiettiva del reclamo proposto avverso il decreto di revoca del pagina 1 di 4 provvedimento di apertura della procedura di concordato preventivo e la contestuale sentenza dichiarativa di apertura della Liquidazione Giudiziale.
Con detta pronuncia la Corte di Appello valorizzava, in particolare, l'assenza di informazioni utili ai fini di un'adeguata valutazione della proposta di concordato non essendo state considerate le conseguenze derivanti dall'escussione delle garanzie pubbliche.
Argomentava, al riguardo, che l'aver previsto nel piano l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati e di quelli chirografari nella misura del 33,33% rendeva alquanto verosimile l'escussione da parte della Banca finanziatrice delle garanzie statali, con la conseguente surroga del Fondo “MCC” ed il rischio di insufficienza dell'attivo concordatario, tenuto conto dell'impegno assunto dalla debitrice al completo soddisfacimento dei creditori privilegiati.
Precisava che tale “avverabile eventualità” avrebbe dovuto imporre la costituzione di un apposito fondo rischi “ quantitativamente congruo alla tutt'altro che trascurabile entità dei crediti garantiti dal
MCC, i quali risultano, nella loro consistenza, autonomamente in grado di alterare significativamente, in caso di escussione delle garanzie sussidiarie, il complessivo equilibrio economico del programma concordatario…” (vd. sentenza n. 1317/2024 pagg. 13 e 14).
Avverso detta pronuncia sono stati articolati i seguenti motivi revocatori:
1) errata presupposizione del fatto che l'entità dei crediti garantiti dal MCC sarebbe “tutt'altro che trascurabile … potendosi, pertanto, tralasciare ogni questione in ordine alla residuale incidenza” dei crediti garantiti dal Confidi;
2) errata presupposizione della inesistenza di “un apposito fondo rischi … quantitativamente congruo rispetto al credito MCC”
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento della revocazione con vittoria di spese.
Si costituiva la Liquidazione Giudiziale contestando la fondatezza dell'avversa impugnazione ed instando per il rigetto.
Anche il PG in sede si è espresso per il rigetto.
All'udienza del 24.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta non può trovare accoglimento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare;
non anche quando si assume che la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione pagina 2 di 4 od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass., sez. 2, 22/06/2007, n.
14608; Cass., sez. 3, 28/06/2005, n. 13915; Cass., sez. 2, 15/05/2002, n. 7064 ).
L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio (Cass., Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013, in motivazione richiamata da Sez. 3 - , Ordinanza n. 7584 del 21/03/2025).
Orbene, nel caso di specie, i motivi di revocazione sono inidonei ad integrare l'errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ.
Ed infatti, con il primo motivo gli impugnanti ravvisano l'errore revocatorio nell'aver il Collegio giudicante ritenuto “tutt'altro che trascurabile entità dei crediti garantiti dal MCC” il che costituirebbe il frutto di un errato apprezzamento della documentazione probatoria in atti.
In realtà, il suindicato passaggio motivazionale sottende un attento vaglio critico delle risultanze probatorie in atti, potendo integrare, al più, un vizio logico della motivazione ma non già un errore revocatorio nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul presupposto della predetta “tutt'altro che trascurabile entità dei crediti garantiti dal MCC” e della conseguente idoneità ad alterare significativamente, in caso di escussione delle garanzie sussidiarie, il complessivo equilibrio economico del programma concordatario, il Collegio ha ritenuto necessaria la previa costituzione di un apposito fondo rischio “quantitativamente congruo” nella specie mancante.
Secondo gli impugnanti, invece, la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare le risultanze documentali prodotte in sede di reclamo attestanti la predisposizione nel piano, a tale titolo, dell'importo di € 11.131,91.
In realtà, come emerge dalla relazione dell'Asseveratore ex art.161 co.3 l.f. … si fa unicamente riferimento allo stanziamento di un “fondo rischi” di €11.131,91 allo scopo di “coprire” eventuali scostamenti tra il fabbisogno concordatario e la disponibilità presunta nell'arco temporale dei novantasei mesi dalla data di omologa pari ad €569.976,15.”
Non è stato previsto nel piano un “fondo rischi finalizzato a fronteggiare l'evenienza della possibile escussione delle garanzie sussidiarie pubbliche”.
In ogni caso, il passaggio della motivazione oggetto del secondo motivo ha natura valutativa avendo il Collegio rimarcato l'insussistenza di un fondo rischi “quantitativamente congruo” il che lascia logicamente ritenere che la previsione dell'importo di € 11.131,91 fosse nota ma ritenuta del tutto inadeguata.
pagina 3 di 4 Il rigetto dell'impugnazione comporta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali nei confronti della Liquidazione Giudiziale (valore indeterminabile, complessità bassa e parametri minimi).
Ricorrono, altresì, i presupposti per il pagamento, a carico dell'impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P Q M
La Corte d'Appello di Bari, I sezione civile, pronunciando definitivamente sulla revocazione innanzi indicata, così provvede:
- rigetta la revocazione proposta;
- condanna la società quale Parte_2
socio accomandatario in solido al pagamento, in favore della Liquidazione Giudiziale, delle spese del grado che liquida in € 4.996,00 oltre rfs del 15%, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bari del 26.06.2025
Il Presidente
Dott. Michele Prencipe
Il Consigliere est.
Dott. Alessandra Piliego
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati dott. Michele Prencipe Presidente dott. Emma Manzionna Consigliere dott. Alessandra Piliego Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 1497/2024 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione per revocazione ex art. 395, 1° comma, n.4, c.p.c. avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, I sezione civile, n. 1317/2024 pubblicata il 16.10.2024, promossa da:
quale socio accomandatario (avv.ti Parte_1 Parte_1
Barile Giuseppe, Corleto Francesco)
CONTRO
(avv.to Catena Pasqualino) Controparte_1
PG in sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
La società e quale socio accomandatario Parte_1 Parte_1
hanno impugnato per revocazione la sentenza della Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, n.
1317/2024 pubblicata il 16.10.2024 reiettiva del reclamo proposto avverso il decreto di revoca del pagina 1 di 4 provvedimento di apertura della procedura di concordato preventivo e la contestuale sentenza dichiarativa di apertura della Liquidazione Giudiziale.
Con detta pronuncia la Corte di Appello valorizzava, in particolare, l'assenza di informazioni utili ai fini di un'adeguata valutazione della proposta di concordato non essendo state considerate le conseguenze derivanti dall'escussione delle garanzie pubbliche.
Argomentava, al riguardo, che l'aver previsto nel piano l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati e di quelli chirografari nella misura del 33,33% rendeva alquanto verosimile l'escussione da parte della Banca finanziatrice delle garanzie statali, con la conseguente surroga del Fondo “MCC” ed il rischio di insufficienza dell'attivo concordatario, tenuto conto dell'impegno assunto dalla debitrice al completo soddisfacimento dei creditori privilegiati.
Precisava che tale “avverabile eventualità” avrebbe dovuto imporre la costituzione di un apposito fondo rischi “ quantitativamente congruo alla tutt'altro che trascurabile entità dei crediti garantiti dal
MCC, i quali risultano, nella loro consistenza, autonomamente in grado di alterare significativamente, in caso di escussione delle garanzie sussidiarie, il complessivo equilibrio economico del programma concordatario…” (vd. sentenza n. 1317/2024 pagg. 13 e 14).
Avverso detta pronuncia sono stati articolati i seguenti motivi revocatori:
1) errata presupposizione del fatto che l'entità dei crediti garantiti dal MCC sarebbe “tutt'altro che trascurabile … potendosi, pertanto, tralasciare ogni questione in ordine alla residuale incidenza” dei crediti garantiti dal Confidi;
2) errata presupposizione della inesistenza di “un apposito fondo rischi … quantitativamente congruo rispetto al credito MCC”
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento della revocazione con vittoria di spese.
Si costituiva la Liquidazione Giudiziale contestando la fondatezza dell'avversa impugnazione ed instando per il rigetto.
Anche il PG in sede si è espresso per il rigetto.
All'udienza del 24.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta non può trovare accoglimento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare;
non anche quando si assume che la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione pagina 2 di 4 od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass., sez. 2, 22/06/2007, n.
14608; Cass., sez. 3, 28/06/2005, n. 13915; Cass., sez. 2, 15/05/2002, n. 7064 ).
L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio (Cass., Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013, in motivazione richiamata da Sez. 3 - , Ordinanza n. 7584 del 21/03/2025).
Orbene, nel caso di specie, i motivi di revocazione sono inidonei ad integrare l'errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ.
Ed infatti, con il primo motivo gli impugnanti ravvisano l'errore revocatorio nell'aver il Collegio giudicante ritenuto “tutt'altro che trascurabile entità dei crediti garantiti dal MCC” il che costituirebbe il frutto di un errato apprezzamento della documentazione probatoria in atti.
In realtà, il suindicato passaggio motivazionale sottende un attento vaglio critico delle risultanze probatorie in atti, potendo integrare, al più, un vizio logico della motivazione ma non già un errore revocatorio nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul presupposto della predetta “tutt'altro che trascurabile entità dei crediti garantiti dal MCC” e della conseguente idoneità ad alterare significativamente, in caso di escussione delle garanzie sussidiarie, il complessivo equilibrio economico del programma concordatario, il Collegio ha ritenuto necessaria la previa costituzione di un apposito fondo rischio “quantitativamente congruo” nella specie mancante.
Secondo gli impugnanti, invece, la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare le risultanze documentali prodotte in sede di reclamo attestanti la predisposizione nel piano, a tale titolo, dell'importo di € 11.131,91.
In realtà, come emerge dalla relazione dell'Asseveratore ex art.161 co.3 l.f. … si fa unicamente riferimento allo stanziamento di un “fondo rischi” di €11.131,91 allo scopo di “coprire” eventuali scostamenti tra il fabbisogno concordatario e la disponibilità presunta nell'arco temporale dei novantasei mesi dalla data di omologa pari ad €569.976,15.”
Non è stato previsto nel piano un “fondo rischi finalizzato a fronteggiare l'evenienza della possibile escussione delle garanzie sussidiarie pubbliche”.
In ogni caso, il passaggio della motivazione oggetto del secondo motivo ha natura valutativa avendo il Collegio rimarcato l'insussistenza di un fondo rischi “quantitativamente congruo” il che lascia logicamente ritenere che la previsione dell'importo di € 11.131,91 fosse nota ma ritenuta del tutto inadeguata.
pagina 3 di 4 Il rigetto dell'impugnazione comporta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali nei confronti della Liquidazione Giudiziale (valore indeterminabile, complessità bassa e parametri minimi).
Ricorrono, altresì, i presupposti per il pagamento, a carico dell'impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P Q M
La Corte d'Appello di Bari, I sezione civile, pronunciando definitivamente sulla revocazione innanzi indicata, così provvede:
- rigetta la revocazione proposta;
- condanna la società quale Parte_2
socio accomandatario in solido al pagamento, in favore della Liquidazione Giudiziale, delle spese del grado che liquida in € 4.996,00 oltre rfs del 15%, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bari del 26.06.2025
Il Presidente
Dott. Michele Prencipe
Il Consigliere est.
Dott. Alessandra Piliego
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