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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/06/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 472/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 472/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. STELLA SCARNICCI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. STELLA SCARNICCI
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI,
[...] P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 8.4.2025, ricorre nei Parte_1
confronti dell' , esponendo che ha lavorato alle dipendenze dello CP_1
stabilimento di San GI AL (AR), notoriamente Controparte_2
caratterizzata dalla diffusa presenza di amianto;
che con ricorso depositato in data 7.7.2011, già in pensione, adiva l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto ai benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge
257/92, con conseguente rivalutazione contributiva del periodo di esposizione all'amianto e condanna dell' alla corrispondente rivalutazione dell'anzianità CP_1
contributiva ai fini del conseguimento della pensione di anzianità; il Giudice del lavoro adìto, la Dott.ssa Monica Nicito, emetteva sentenza n. 298 del 25. 9.2014, con la quale accoglieva il ricorso e condannava l' a rivalutare il periodo di CP_1
lavoro di esposizione all'amianto, ai fini delle prestazioni pensionistiche;
che il successivo procedimento di secondo grado confermava la pronuncia di prime cure;
che l' proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CP_1
Corte di Appello di Firenze, Sezione Lavoro, n. 99/2016, pubblicata il 26.5.2016; che la Corte di Cassazione, VI Sez., con sentenza n. 13513/2018 del 7.3.2018, accoglieva il gravame medesimo, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese di lite, alla Corte d'Appello di Firenze;
che tuttavia l' CP_1
non provvedeva mai a riassumere il relativo giudizio dinanzi alla Corte di
Appello di Firenze e, pertanto, il relativo giudizio si estingueva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 393 c.p.c.; che in data 18.11.2024 l' notificava CP_1
comunicazione n. 5494896284 1 - 1, mediante la quale intimava il recupero delle somme indebitamente percepite su pensione cat. VO n. 10038098, per una somma di € 15.766,08.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che ha eseguito la sentenza di I grado che lo condannava alla rivalutazione contributiva e ha proceduto al ricalcolo del trattamento pensionistico relativo;
che è legittimato alla ripetizione delle maggiori somme versate sul trattamento pensionistico ricalcolato con la maggiorazione contributiva di cui al contenzioso del 2011.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2 Orbene, le sentenze di primo e secondo grado favorevoli al ricorrente sono state regolarmente impugnate da parte dell' fino ad arrivare di fronte alla CP_1
Corte di cassazione. Quest'ultima cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese di lite, alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.
Tuttavia, è pacifico che le parti non hanno mai provveduto a riassumere il relativo giudizio nel termine di 3 mesi, così come statuto all'art. 393 c.p.c.
Gli artt. 392, 393 e 394 c.p.c. disciplinano il giudizio di rinvio, cioè il giudizio che ha luogo a seguito della sentenza con la quale la Corte di
Cassazione, accogliendo il ricorso promosso da una delle parti, provveda a cassare la sentenza impugnata senza però ritenere sussistenti i presupposti per poter decidere essa stessa nel merito (art. 384, co. 2, c.p.c.).
In base all'art. 393 c.p.c., la riassunzione del processo davanti al giudice del rinvio è onere della parte, a pena di estinzione del giudizio. Qualora tale onere non venga assolto nel termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione, si determina l'estinzione del giudizio e il venir meno della sentenza d'appello e di primo grado.
Con riferimento, quindi, alle somme corrisposte in esecuzione di sentenza favorevole al pensionato, poi riformata in un successivo grado di giudizio o comunque travolta dall'estinzione del giudizio, devono essere restituite all'Ente erogatore.
Allorché si verifichi l'estinzione del giudizio, sorge automatico l'obbligo di restituzione di quanto versato dalla parte soccombente in esecuzione della sentenza, in quanto con l'estinzione del giudizio viene a mancare la causa giustificativa del pagamento effettuato dall'Istituto (cfr. Cass. Civile, Sez. III, n.
829/2007; Cass. Civile, Sez. III, n. 21992/2007; Cass. Civile, Sez. Lavoro, n.
14178/2009). L' , infatti, a seguito della sentenza sfavorevole provvede al CP_1
pagamento solo ed esclusivamente in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex art. 431 c.p.c. Si tratta, dunque, di somme percepite dal pensionato nella piena consapevolezza della loro provvisorietà.
3 Ed inoltre, deve escludersi l'errore imputabile all'istituto previdenziale nel pagamento effettuato in esecuzione di una sentenza oggetto di riforma nei gradi successivi. In tali casi il pagamento viene disposto iussu iudicis e non già per iniziativa dell'ente: pertanto, va escluso che esso possa essere causalmente riconducibile ad errore dell'istituto (cfr. Cass. n. 11208/2003).
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate stante l'esistenza di difformi orientamenti di legittimità e di merito.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 11/06/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 472/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. STELLA SCARNICCI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. STELLA SCARNICCI
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI,
[...] P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 8.4.2025, ricorre nei Parte_1
confronti dell' , esponendo che ha lavorato alle dipendenze dello CP_1
stabilimento di San GI AL (AR), notoriamente Controparte_2
caratterizzata dalla diffusa presenza di amianto;
che con ricorso depositato in data 7.7.2011, già in pensione, adiva l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto ai benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge
257/92, con conseguente rivalutazione contributiva del periodo di esposizione all'amianto e condanna dell' alla corrispondente rivalutazione dell'anzianità CP_1
contributiva ai fini del conseguimento della pensione di anzianità; il Giudice del lavoro adìto, la Dott.ssa Monica Nicito, emetteva sentenza n. 298 del 25. 9.2014, con la quale accoglieva il ricorso e condannava l' a rivalutare il periodo di CP_1
lavoro di esposizione all'amianto, ai fini delle prestazioni pensionistiche;
che il successivo procedimento di secondo grado confermava la pronuncia di prime cure;
che l' proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CP_1
Corte di Appello di Firenze, Sezione Lavoro, n. 99/2016, pubblicata il 26.5.2016; che la Corte di Cassazione, VI Sez., con sentenza n. 13513/2018 del 7.3.2018, accoglieva il gravame medesimo, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese di lite, alla Corte d'Appello di Firenze;
che tuttavia l' CP_1
non provvedeva mai a riassumere il relativo giudizio dinanzi alla Corte di
Appello di Firenze e, pertanto, il relativo giudizio si estingueva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 393 c.p.c.; che in data 18.11.2024 l' notificava CP_1
comunicazione n. 5494896284 1 - 1, mediante la quale intimava il recupero delle somme indebitamente percepite su pensione cat. VO n. 10038098, per una somma di € 15.766,08.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che ha eseguito la sentenza di I grado che lo condannava alla rivalutazione contributiva e ha proceduto al ricalcolo del trattamento pensionistico relativo;
che è legittimato alla ripetizione delle maggiori somme versate sul trattamento pensionistico ricalcolato con la maggiorazione contributiva di cui al contenzioso del 2011.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2 Orbene, le sentenze di primo e secondo grado favorevoli al ricorrente sono state regolarmente impugnate da parte dell' fino ad arrivare di fronte alla CP_1
Corte di cassazione. Quest'ultima cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese di lite, alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.
Tuttavia, è pacifico che le parti non hanno mai provveduto a riassumere il relativo giudizio nel termine di 3 mesi, così come statuto all'art. 393 c.p.c.
Gli artt. 392, 393 e 394 c.p.c. disciplinano il giudizio di rinvio, cioè il giudizio che ha luogo a seguito della sentenza con la quale la Corte di
Cassazione, accogliendo il ricorso promosso da una delle parti, provveda a cassare la sentenza impugnata senza però ritenere sussistenti i presupposti per poter decidere essa stessa nel merito (art. 384, co. 2, c.p.c.).
In base all'art. 393 c.p.c., la riassunzione del processo davanti al giudice del rinvio è onere della parte, a pena di estinzione del giudizio. Qualora tale onere non venga assolto nel termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione, si determina l'estinzione del giudizio e il venir meno della sentenza d'appello e di primo grado.
Con riferimento, quindi, alle somme corrisposte in esecuzione di sentenza favorevole al pensionato, poi riformata in un successivo grado di giudizio o comunque travolta dall'estinzione del giudizio, devono essere restituite all'Ente erogatore.
Allorché si verifichi l'estinzione del giudizio, sorge automatico l'obbligo di restituzione di quanto versato dalla parte soccombente in esecuzione della sentenza, in quanto con l'estinzione del giudizio viene a mancare la causa giustificativa del pagamento effettuato dall'Istituto (cfr. Cass. Civile, Sez. III, n.
829/2007; Cass. Civile, Sez. III, n. 21992/2007; Cass. Civile, Sez. Lavoro, n.
14178/2009). L' , infatti, a seguito della sentenza sfavorevole provvede al CP_1
pagamento solo ed esclusivamente in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex art. 431 c.p.c. Si tratta, dunque, di somme percepite dal pensionato nella piena consapevolezza della loro provvisorietà.
3 Ed inoltre, deve escludersi l'errore imputabile all'istituto previdenziale nel pagamento effettuato in esecuzione di una sentenza oggetto di riforma nei gradi successivi. In tali casi il pagamento viene disposto iussu iudicis e non già per iniziativa dell'ente: pertanto, va escluso che esso possa essere causalmente riconducibile ad errore dell'istituto (cfr. Cass. n. 11208/2003).
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate stante l'esistenza di difformi orientamenti di legittimità e di merito.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 11/06/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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