Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 118/2025
N. R.G. 780/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 780/2024, avverso la sentenza n.
42/2024, del Tribunale di US IZ, Dott.ssa Francesca La Russa, promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Sirio Parte_1 CodiceFiscale_1
Solidoro del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.
APPELLANTE
C/
MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - (C.F.: , in persona P.IVA_1
del Ministro in carica, per l (C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per l' (C.F.: Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con la difesa e P.IVA_3 pagina 1 di 18
, presso i cui uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1, P.IVA_4
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
TUTTI I DOCENTI ISCRITTI NELLA SECONDA E TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE
DEGLI Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Nel merito: ACCOGLIERE IL PRESENTE APPELLO ED ANNULLARE E/O RIFORMARE E/O
DICHIARARE LA NULLITA' dell'impugnata sentenza ove occorra previa rimessione al primo giudice;
per lo effetto, ove occorra previa disapplicazione degli atti gravati ed indicati in epigrafe, ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto del ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie provinciali della Prima Fascia delle GPS di , per le classi di concorso di CP_2
interesse. ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento; fatta salva in ogni caso ogni altra o diversa statuizione secondo Giustizia.
Con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio.
PER L'APPELLATO
pagina 2 di 18 Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare le pretese avversarie in quanto inammissibili o comunque infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per le ragioni illustrate in narrativa, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado , docente precario in possesso del titolo di Laurea Parte_1
e dei 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche (doc. n. 6 fasc. ricorrente), previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal d.lgs. n. 59/2017, ha esposto di essere inserito nella Seconda Fascia
delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di (doc. n. 4 fasc. ricorrente) e di CP_2
avere stipulato un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 9/9/2022 e cessazione al 31/8/2023 presso l'Istituto Comprensivo “G.A. Bossi” di US IZ (doc. n. 5 fasc.
ricorrente).
Ha chiesto, anche previa disapplicazione delle ordinanze n. 60/2020 e n. 112/2022 e del DM
858 del 21.7.2020 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti,
l'accertamento del proprio diritto al possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 CFU, utili per l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS per la classe di concorso: A030 (Musica nella scuola secondaria di I grado), AJ56 (Strumento
musicale nella scuola secondaria di I° grado - pianoforte) e A029 (Musica nella scuola secondaria di II grado).
Il Tribunale di US IZ, uniformandosi e condividendo i diversi precedenti di questa
Corte di Appello, ha rigettato il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
pagina 3 di 18 Nello specifico, richiamati l'art. 1 co. 110 della L. 107/2015, l'art. 5 d.lgs. 59/2017, il DM
74/2017 ha ritenuto che il dato letterale di tali norme evidenzi che occorre distinguere tra requisiti di accesso alla graduatoria e requisiti di accesso al concorso.
Pertanto, ha ritenuto che non può dichiararsi che parte ricorrente sia in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU.
Ha, condiviso, inoltre, quanto argomentato da parte resistente relativamente all'ulteriore considerazione che non può ritenersi violata la normativa eurounitaria, posto che nel caso di specie non viene in contestazione il diritto ad esercitare la professione di docente, poiché i docenti in possesso della laurea e dei 24 CFU non sono affatto esclusi dall'insegnamento, ma vi sono ammessi, sia pure in una posizione inferiore rispetto ai docenti dotati dello specifico titolo abilitante.
Con ricorso in appello il ha proposto impugnazione avverso la sentenza. Pt_1
Con un primo articolato motivo di gravame: “Errores in iudicando – errores in procedendo -
_ingiustizia manifesta -omessa decisione su un punto decisivo della controversia – violazione art. 111 cost. - violazione e-o falsa applicazione della l. n. 107 del 2015 - violazione e-o falsa applicazione dlgs 59/2017 – violazione e-o falsa applicazione l. n. 159/2019 - violazione e-o falsa applicazione l. n. 145/2018 - illogicita' manifesta – violazione artt. 1, 2, 3, 4, 97 cost -
violazione del principio di non contraddizione –violazione della direttiva 70/99ce – violazione del principio del buon andamento ex art. 97 cost- violazione dell' art. 3 della costituzione.
1. Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 e dell'art. 569
del d.lgs. 287/1994.”
pagina 4 di 18 Nell'ottica dell'appello la normativa primaria di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 59/2017 prevede che ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, sino ad oggi riservate ai titolari di abilitazioni TFA e PAS, possa avvenire con il possesso della Laurea oltre i 24 crediti formativi universitari in discipline antropo - psico pedagogiche: “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare,
aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo -psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche” (art.5, D.lgs. n.
59/2017).
L'appellante, pertanto, è in possesso del predetto requisito congiunto, ossia del titolo accademico oltre i 24 CFU e di cui sei in ciascuno dei seguenti ambiti disciplinari:
1) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; 2) antropologia;
3) psicologia;
4)
metodologie e tecnologie didattiche.
L'impugnata sentenza trascura che la predetta scelta del legislatore risponde ad un criterio organizzativo molto più logico e concreto rispetto ai precedenti corsi oramai aboliti e mai più
attivati a pieno regime.
pagina 5 di 18 In particolare, il conseguimento della Laurea oltre i 24 CFU avviene mediante il superamento di ordinari e selettivi esami accademici nelle aree di cui al predetto art. 5 del D.lgs. n.
59/2017.
Pertanto, il possesso dei 24 CFU, unitamente al titolo accademico, permette di accedere nella
Prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ed ai piani di reclutamento, al pari dei docenti che senza il predetto titolo abbiano svolto il relativo servizio.
Secondo motivo di appello: “Errores in iudicando e in procedendo – omessa lettura sillogistica della normativa – illogicità manifesta – violazione del principio di non contraddizione –
carenza istruttoria – violazione della direttiva comunicazione 70/99ce.”
Rileva che, in primo grado è stato evidenziato come i docenti Laureati con 24 CFU, ivi compreso l'odierno appellante, possono essere ammessi a partecipare ai corsi di sostegno
(c.d. TFA Sostegno), ai quali è possibile accedere soltanto se il docente sia già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, proprio perché il titolo di sostegno è un quid pluris rispetto all'abilitazione per insegnare nella materia comune.
Ne deriva che se la parte istante non fosse in possesso del titolo abilitante, non potrebbe di certo accedere ai corsi di sostegno.
Ebbene, il , però, ammette ai corsi di sostegno i docenti abilitati sia con i percorsi CP_4
TFA/PAS e sia i Laureati con 24 CFU;
al contrario, se i docenti con la Laurea ed i 24 CFU
non fossero in possesso dell'abilitazione, non potrebbero di certo avere accesso.
Non soddisfa dunque l'interpretazione del Giudice di prima istanza, in quanto è lo stesso che ha permesso l'accesso al concorso di specializzazione sul sostegno ai laureati CP_4
pagina 6 di 18 con 24 CFU al pari dei docenti con TFA e PAS: cosa che di certo non sarebbe stata possibile se la laurea con 24 CFU non fossero ritenuti abilitanti.
Terzo motivo di censura: Errores in iudicando e in procedendo - omessa trasmissione degli atti alla corte costituzionale o alla corte di giusitzia europea - violazione art. 97 cost. –
violazione art. 1,2,3,4 cost. – violazione direttiva comunitaria 70/99ce – violazione del principio del merito – violazione del principio di non discriminazione.
Ad avviso del ricorrente in primo grado, la normativa in argomento, debba essere rimessa al vaglio della Consulta, ove non fosse stata possibile la lettura costituzionalmente orientata della norma.
Sul punto, tuttavia, il giudice di prime cure non ha dubitato della legittimità costituzionale della normativa primaria.
Pertanto l'odierno appellante solleva anche in sede di appello la questione di legittimità
costituzionale.
Chiede, nell'ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte di Appello non dovesse condividere il medesimo orientamento che è maturato presso altri Fori, quanto meno, la compensazione delle spese sia per la novità della questione, sia per il dislivello che esiste tra le parti in causa e sia soprattutto in ragione del contrasto giurisprudenziale in corso.
Si è costituito in giudizio il con memoria difensiva del Controparte_5
30.09.2024, resistendo all'appello.
Il Collegio, rilevato che parte appellante aveva richiesto nell'atto di appello di poter effettuare la notifica ai litisconsorti in primo grado ex art. 151 c.p.c., ha disposto che il Parte_1
integrasse il contraddittorio ai terzi controinteressati, tramite pubblicazione sul sito WEB del pagina 7 di 18 e della Corte di Appello di Milano;
la notifica degli atti è stata eseguita, come CP_4
autorizzato.
All'udienza dell'11.02.2025, dopo la discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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Il ricorso in appello è infondato, per cui va rigettato.
Questa Corte si è già pronunciata diverse volte in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente.
In particolare, con la sentenza n. 362/2022, le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., non sussistendo ragioni per discostarsene, si è affermato:
“Appare utile richiamare la normativa in materia: la legge delega 107/2015, all'art. 1, co. 110
stabilisce che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami,
di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto pagina 8 di 18 su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.”
Il d. lgs. n. 59/2017, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega, all'art. 5, rubricato
“Requisiti di accesso”, prevede che “1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-
pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello,
oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
pagina 9 di 18 b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma
4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo,
unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma
416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado.
4. Con decreto del , sono, altresì, Controparte_6
individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
pagina 10 di 18 4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.”
Il dato letterale è chiaro nel prevedere che per accedere al concorso per docente, il candidato debba possedere contemporaneamente il necessario titolo di studio e i 24 crediti formativi nelle discipline antro- psico-pedagogiche.
L'art. 2 del d.m. 374/2017 è invece volto ad indicare i titoli necessari per l'accesso alla II e III
fascia delle graduatorie di circolo e di istituto: “ l. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del
Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e
D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi l e 1bis, del decreto del
[...]
n. 249/2010; 4) diploma rilasciato per la frequenza dei Controparte_7
corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al
Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui pagina 11 di 18 al Decreto del Ministro 6 agosto 1999 n. 20l; 5) Controparte_6
diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge
21 dicembre 1999, n.508, che dell' ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed
è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al
D.M. n. 39/1998 e s.m.i.; 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni;
7) laurea in Scienze della formazione primaria valida,
per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria;
8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico
2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto,
esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare
Ministeriale Il febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la
Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico
1997-1998 aventi valore abilitante.
Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla
Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo
pagina 12 di 18 linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la
Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal ai sensi del Controparte_7
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28
gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni;
Il) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del
Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n.
5274 citata in premessa. Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016
nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo dì accesso, l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio
Ordinamento. Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo”.
Infine, il Regolamento (d.m. 131/2007) richiamato dal primo comma dell'art. 2 sopra riportato,
all'art. 5 rubricato “Graduatorie di circolo e di istituto”, stabilisce che “1. Il dirigente scolastico,
ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3. 2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal pagina 13 di 18 vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine,
composte come segue: I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.
Mentre l'art. 1 comma 110 della legge delega si limita a prevedere la necessità
dell'abilitazione per partecipare al concorso senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti,
l'art. 5 d.lgs 59/2017 nell'usare la congiunzione “oppure”, invece di esplicitare che nel genere più ampio dei titoli abilitanti sono da ricomprendersi anche i CFU che seguono una laurea magistrale, differenzia nettamente i titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso.
Acclarata l'insussistenza di una norma primaria a fondamento della pretesa di parte ricorrente, non paiono fondate le argomentazioni circa la irragionevole disparità di trattamento che l'interpretazione letterale delle norme comporterebbe: sussistono infatti differenze sostanziali tra i titoli abilitanti contemplati dall'ordinamento ed i CFU, in quanto i primi postulano l'avvenuto utile espletamento di un tirocinio didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali che, invece, non constano essere previsti per l'ottenimento dei CFU.
Né, ad avviso della Corte sussiste alcuna incompatibilità con riguardo alla normativa sovranazionale invocata dall'appellato, secondo cui l'abilitazione, anche alla luce del sistema pagina 14 di 18 normativo comunitario, non integrerebbe requisito per lo svolgimento della professione di docente essendo mere procedure amministrative di reclutamento;
in realtà sembra innegabile che la previsione di esperienze didattiche e formative sia stata concepita in funzione formativa e non risulti pertanto assimilabile a mera procedura di contingentamento degli accessi alla professione.
In altri termini, premesso che per l'iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie è
necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per quanto concerne il semplice possesso di laurea ovvero di 24 cfu - in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018) - deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento.
Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA;
d. m. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio
2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114,
della L. n. 107 del 2015 sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti") e quella del dottorato di ricerca così
come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse.
Dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di 'percorsi' rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili.
pagina 15 di 18 Può quindi concludersi che i requisiti per partecipare al concorso siano cosa diversa dai requisiti per l'accesso alle graduatorie: si tratta di norme che non sono in contrasto tra di loro,
essendo volte a disciplinare procedure diverse.
Come condivisibilmente statuito anche dal TAR Roma con la pronuncia n. 7152/19, “La
partecipazione al concorso è cosa diversa ontologicamente funzionalmente dall' iscrizione nelle graduatorie degli abilitati, la quale ultima postula il possesso del requisito dell'abilitazione atteso che ad essa graduatoria la PA attinge per conferire incarichi di insegnamento;
viceversa il mero possesso del diploma di laurea congiunta e 24 CFU non garantisce affatto che il docente sia in possesso di idoneità abilitativa ad insegnare. Invero
per poter aspirare a sottoscrivere contratti di insegnamento deve non solo essere ammesso ai concorsi a cattedra, ma altresì superare tali concorsi. E' solo il superamento del concorso al quale il docente laureato e formato con 24 crediti ha diritto di partecipare, che conferisce idoneità di insegnare. Ragion per cui la posizione dell'insegnante meramente facoltizzato a partecipare ad un concorso che non è dato sapere se vincerà non può essere equiparata a quella di un insegnante che è scritto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto alle quali ha avuto accesso previa selezione pubblica;
docente che è, quindi, ex lege considerato dall'
ordinamento in possesso dell'idoneità alla funzione di docente.”
ln linea con i principi sopra esposti è anche la recente pronuncia di Cassazione intervenuta su tematica assimilabile quanto ai principi a quella oggetto di causa, con enunciazione del seguente principio di diritto: “In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007,
vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi pagina 16 di 18 universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie”. ( Cass. n.7084 del 06.03.2024)
In relazione al terzo motivo di gravame, per omessa trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale per violazione dell'art. 97 Cost., la stessa sentenza n. 7084/24 così si è
espressa:
“Neppure hanno pregio le difese del controricorrente, che prospetta una potenziale illegittimità
costituzionale di un'interpretazione della normativa rilevante in materia che porti ad un esito per lui negativo della controversia per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Infatti, nessuna violazione della Costituzione è ipotizzabile con riferimento ai parametri menzionati, atteso che la posizione degli abilitati è chiaramente differente rispetto a quella dei non abilitati e che è
interesse della P.A. valorizzare coloro che, oltre a conseguire il necessario titolo di studio per partecipare al concorso pubblico, affrontano un ulteriore percorso formativo.”
In conclusione, assorbita ogni altra questione, le domande proposte da non Parte_1
meritano accoglimento.
La novità e la complessità della questione e l'esistenza di pronunce contrastanti sul tema oggetto di controversia consentono l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 42/2024 del Tribunale di US IZ.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
pagina 17 di 18 Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L. 228/12.
Milano 11 Febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
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