Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 13/06/2025, n. 11611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11611 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11611/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07655/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7655 del 2024, proposto da
SE RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Samuele Miedico, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Scipione Ammirato n. 102;
contro
Agenzia delle Entrate, Formez Pa, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale MB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale MB, Fernanda Favilla, Gloria Li Rosi, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della valutazione (pari a 21,43 punti) della prova scritta della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria indetta con nota prot. n. 272034 del 2023, pubblicata sul sito istituzionale in data 24/07/2023, a firma del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso in particolare:
• degli esiti della prova scritta pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione resistente in data 17/01/2024 nonché dei relativi elenchi suddivisi per regione dei candidati idonei;
• il questionario sottoposto al ricorrente, in particolar modo nella parte in cui sono state somministrate domande formulate in maniera erronea e/o capziosa e/o tale da risultare corrette più risposte;
• i verbali di estremi ignoti inerenti alle attività svolte dalla Commissione giudicatrice in occasione della correzione e della valutazione delle prove scritte dei candidati ed in specie del ricorrente;
• la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente;
• la graduatoria finale di merito e la graduatoria dei vincitori, approvate e pubblicate sul sito istituzionale dell’amministrazione resistente in data 13/05/2024, oltreché la nota prot. n. 65744/2024 di approvazione delle suddette graduatorie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Formez Pa e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale MB;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 272034 del 24 luglio 2023 veniva indetta una procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria.
Il bando prevedeva un’unica fase selettiva, disciplinata dall’art. 6, consistente nella somministrazione di un questionario a risposta multipla composto da 70 quesiti.
Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:
- risposta esatta +0,43 punti;
- risposta mancante 0 punti;
- risposta errata -0,08 punti.
Al fine di superare la prova scritta i candidati dovevano ottenere almeno il punteggio di 21/30.
Le prove si svolgevano dal 22 al 24 novembre 2023 e il successivo 30 novembre veniva pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia l’elenco nazionale anonimo degli esiti della prova.
In sostanza, per tutti i partecipanti alla prova veniva riportato un codice identificativo, noto solo al singolo candidato, con il relativo punteggio.
Inoltre, tutti i candidati, dalla medesima data, potevano accedere con le proprie credenziali all’area riservata della piattaforma Concorsi Smart del Formez PA, al fine di visionare la propria prova e conoscere il punteggio conseguito.
Tenuto conto, poi, che non erano previste ulteriori prove selettive, in data 17 gennaio 2024, venivano pubblicati i punteggi in forma anonima, distinti per Regione di partecipazione, dei candidati che avevano riportato un punteggio pari o superiore a 21/30.
In tal modo il ricorrente, che aveva partecipato al concorso per i posti banditi nella regione MB (alla quale erano state originariamente assegnate 900 posizioni), poteva rilevare di essere rientrato tra gli idonei non vincitori, avendo riportato il punteggio di 21,43.
In data 14 maggio 2024, l’Amministrazione resistente pubblicava sul proprio sito istituzionale la graduatoria finale di merito per la Direzione Regionale della MB, nella quale il ricorrente figura tra gli idonei non vincitori.
In data 24 maggio 2024, l’Agenzia adottava un provvedimento di rettifica del bando con il quale, a seguito di pronunce di questo Tar (nn. 6328, 6329, 6331, 6332, 6362, 6380, 6388, 6389, del 2 aprile 2024), veniva soppresso il punto 7.4 dell’originario bando, il quale prevedeva che, ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dall’art. 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sarebbero stati considerati idonei i candidati collocati in ciascuna graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi.
Con il medesimo atto veniva stabilito, in ragione della rilevata disponibilità di sufficienti facoltà assunzionali e al fine di evitare ulteriori contenziosi, l’aumento dei posti previsti nelle Direzioni Regionali e Uffici centrali per un numero pari a quello dei candidati aventi titolo alla riserva dei posti per ciascun ambito e non ricompresi per merito tra i vincitori.
Il ricorrente, che in tale graduatoria si è collocato al 1860 posto, ha dunque proposto il gravame in esame lamentando l’erronea formulazione dei quesiti 4 e 67 e l’illegittimo mancato riconoscimento della riserva di posti in favore di coloro che hanno concluso il periodo di servizio civile, domandando la consequenziale attribuzione alla sua prova del punteggio aggiuntivo (corrispondente alle due risposte per i quesiti dei quali ha chiesto l’annullamento, con detrazione della penalità attribuita, sempre con riferimento ai due quesiti, per le risposte ritenute errate) e il riconoscimento della riserva.
L’Agenzia delle entrate, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e infondato.
Alla camera di consiglio del 1° agosto 2024 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio.
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare il Collegio ritiene di respingere l’eccezione di irricevibilità formulata dalla difesa erariale, pur condivisa in precedenti decisioni della sezione (sentenze nn. 8756 del 7 maggio 2025 e 1908 del 29 gennaio 2025), alla luce della rimeditazione della questione recentemente operata dal Collegio con riferimento agli effetti della nota prot. n. 224448 del 9 maggio 2024 di rettifica del bando, con la quale è stata eliminata la previsione che poneva un limite percentuale alla possibilità di scorrimento (originariamente fissata al 20% dei posti assegnabili) ed è stato aumentato il numero di posti previsto per le singole regioni (cfr. sentenze nn. 11390, 11391, 11392, 11393 e 11394 dell’11 giugno 2025.).
In tali decisioni il Collegio ha osservato come, seppure a seguito della pubblicazione, in data 17 gennaio 2024, dei punteggi in forma anonima, distinti per Regione di partecipazione, dei candidati che avevano riportato un punteggio pari o superiore a 21/30, i concorrenti erano consapevoli di essere collocati tra gli idonei non vincitori, gli stessi non avevano, a quel momento, “ interesse a ricorrere, atteso che, anche con la maggiorazione del punteggio derivante dal quesito (in tesi) erroneo, non avrebbe [ro] potuto in alcun modo rientrare tra i vincitori, in ragione del numero di posti assegnato alla Regione [...] e del limite posto allo scorrimento in virtù del (all’epoca) vigente punto 7.4 del bando. L’interesse è, dunque, sorto a seguito della pubblicazione della rettifica del bando del 24 maggio 2024, che, ampliando le possibilità di scorrimento della graduatoria, in ragione del disposto aumento dei posti per singola regione e dell’eliminazione della previsione di applicazione della disciplina tagliaidonei, ha reso attuale e concreto un interesse che alla data del 17 gennaio 2024 era privo dei detti connotati ”.
Va del pari respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso, formulata dalla difesa erariale con la memoria depositata in data 18 aprile 2025, in ragione della mancata impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva di merito ed elenco dei vincitori per la MB pubblicato in data 5 agosto 2024, prot. n. 10702.
Osserva in proposito il Collegio che per la regione MB, diversamente da quanto avvenuto per la regione ZI (con riferimento alla quale – come osservato dalla Sezione con le sentenze del 19 marzo 2025, n. 5695 e del 3 giugno 2025, n. 10755 – la graduatoria approvata all’esito delle prove asincrone è stata adottata previa valutazione e decisione su diverse istanze di riesame, importando in sostanza, una rielaborazione della graduatoria medesima, con consequenziale necessità di proporre motivi aggiunti), con la graduatoria definitiva di merito contenente l’elenco dei vincitori pubblicata in data 5 agosto 2024 (prot. n. 10702), l’amministrazione si è limitata a dare atto dell’esito negativo delle due prove asincrone calendarizzate, senza procedere ad alcuna nuova valutazione e senza modificare la graduatoria precedentemente adottata e impugnata da parte ricorrente (sulla non necessità di impugnare con motivi aggiunti graduatorie che non importino il riesercizio della discrezionalità amministrativa, cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 19 settembre 2024, n. 7685).
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto solo con riferimento alla contestazione del quesito n. 67, del quale il ricorrente ha sostenuto, in sintesi, l’erroneità o, quantomeno, l’ambiguità.
Il quesito oggetto di contestazione risultava così formulato: “ Nelle società a responsabilità limitata, al momento del perfezionamento dell’atto costitutivo (art. 2464 c.c.):
• Il capitale deve essere sottoscritto e versato integralmente;
• Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura minima del 25%; i conferimenti in denaro, di beni in natura e i crediti devono essere effettuati integralmente
• Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura del 25%, anche per quanto riguarda i conferimenti di beni in natura e i crediti ”.
Il ricorrente ha fornito la risposta 3, mentre l’amministrazione ha ritenuto corretta la risposta 2.
Osserva il Collegio come, conformemente a consolidata giurisprudenza in materia di procedure selettive basate su quiz a risposta multipla, la discrezionalità dell’Amministrazione nell’individuazione delle domande da sottoporre ai candidati è sindacabile da questo Giudice solo nei limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso (cfr. tra le più recenti, sentenza T.A.R. ZI, Roma, sez. III bis, 22 luglio 2024, n. 14938), mentre, quanto alle risposte individuate per le singole domande, l’ambito di discrezionalità si riduce nel senso che una sola dev’essere la risposta esatta (cfr. Sentenza Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; T.A.R. ZI, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628); infatti, “ risulta imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione ” (cfr. sentenza Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).
Più precisamente “ in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta <oggettivamente> esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l’ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatt a” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; nonché Consiglio di Stato, sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158; Consiglio di Stato, sez. VI, 22 settembre 2015, n. 4432).
Nella fattispecie nessuna delle risposte fornite risulta essere quella sicuramente esatta.
L’art. 2464 del codice civile, richiamato nel quesito medesimo, dispone:
“ [I]. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
[II]. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
[III]. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
[IV]. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo (2) almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto (2). Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione (3) bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione (3) con il versamento del corrispondente importo in danaro.
[V]. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
[VI]. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
[VII]. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.”
Dalla piana lettura della norma, del quesito e delle opzioni di risposta fornite emergono:
a) l’intrinseca contraddittorietà dell’opzione ritenuta corretta dall’amministrazione, che, nella medesima risposta, menziona la necessità del versamento nella misura minima del 25%, affermando poi, con sostanziale riferimento a tutti i diversi tipi di conferimento, che gli stessi devono essere integralmente effettuati;
b) la ricorrenza di ulteriori profili di ambiguità – erroneità della risposta ritenuta corretta dalla Commissione laddove afferma che i conferimenti in danaro debbano essere integralmente versati, atteso che, ai sensi del comma quarto dell’art. 2464, detti conferimento debbono essere versati nella misura del 25%, salvo che si tratti di costituzione con atto unilaterale (circostanza tuttavia non specificata nel quesito, ma neppure da questo esclusa, ciò che rendeva non erronea la risposta fornita dal ricorrente ove riferibile alla detta ipotesi).
Di tale ultima criticità, in particolare, appare consapevole la stessa amministrazione, che per rendere coerente la risposta indicata come corretta con il dato normativo, nella memoria di costituzione illustra la differenza, quanto ai conferimenti in danaro, tra le società costituite da più soggetti e quelle costituite con atto unilaterale, specificazione, tuttavia, assente nel quesito e nella risposta b).
Il candidato, di conseguenza, leggendo le tre opzioni di risposta indicate, si è in concreto trovato a dover scegliere quella approssimativamente meno errata e/o meno incompleta, e non l’unica incontenstabilmente esatta secondo la normativa di riferimento.
La censura va invece respinta con riferimento al quesito n. 4, riguardante lo scopo delle società, che non presenta profili né di erroneità né di semplice ambiguità.
Il quesito era così formulato:
“ Secondo lo scopo le società si distinguono in:
a) Società commerciali e società non commerciali.
b) Società di persone e società di capitali.
c) Società lucrative e società cooperative ”.
Il ricorrente ha fornito la risposta 1, mentre l’amministrazione ha ritenuto corretta la risposta 3.
In proposito occorre considerare che l’art. 2247 c.c. dispone che “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili ”.
La norma, come puntualmente evidenziato dalla difesa erariale, viene costantemente interpretata nel senso che tutte le società devono avere uno scopo di lucro, altrimenti non potrebbe parlarsi di società ma di enti di tipo associativo.
Lo scopo di lucro può poi manifestarsi in due modi diversi: soggettivo e oggettivo.
Nel primo caso si sarà di fronte a una società lucrativa, che persegue uno scopo di lucro soggettivo, consistente nella produzione di utili da distribuire ai soci.
Nel secondo caso una società mutualistica (o cooperativa), che persegue uno scopo di lucro in senso oggettivo, atteso che i soci non traggono un vantaggio dalla distribuzione di utili, ma dalla possibilità loro offerta di acquistare beni o servizi (cooperative di consumo) oppure di reperire occasioni di lavoro (cooperative di produzione e lavoro) a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.
Risulta, per contro, erronea la risposta indicata dal ricorrente, riferibile all’oggetto e non allo scopo societario.
Va del pari respinta la censura con la quale il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento, in suo favore, della riserva in ragione dell’avvenuto espletamento, da parte sua, del Servizio civile Nazionale, invocando una sostanziale equiparazione con il Servizio civile Universale.
Come già osservato dal Collegio, proprio con riferimento alla procedura in esame, la pretesa equiparazione del Servizio civile nazionale al Servizio civile universale invocata ai fini della applicazione della (diversa) riserva di posti di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 40\2017, non può essere condivisa, in ragione del fatto che il citato art. 18 è “ norma eccezionale, di stretta interpretazione, parzialmente derogatoria della ordinaria disciplina per l’accesso al pubblico impiego, derivante dal combinato disposto degli articoli 51 e 97 della Costituzione ” (cfr., da ultimo, Tar ZI, Roma, sez. II, 14 maggio 2025, n. 9209).
In particolare, in ordine alla non equiparabilità tra i due servizi, il Collegio ha osservato quanto segue:
“ Come noto, detta norma, come modificata dall’art. 1 comma 9-bis del decreto legge n. 44\2023, nel testo risultante dalla conversione in legge, prevede che “A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (…)”.
La differenza tra i le due forme di servizio civile succedutesi nel tempo è evidente.
Il Servizio civile nazionale è stato istituito dalla legge n. 311 del 2000, che al Capo I prevede: “1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a: a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale; c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli 3; d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.”
Alla luce di tale norma fondante risulta evidente che l’istituto si pone, sotto lo specifico profilo dell’alternatività tra due prestazioni personali imposte, in linea di continuità con la legge n. 772\1972, che aveva introdotto il servizio civile sostitutivo di quello obbligatorio di leva per “Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto”.
Non rileva in questa sede che tra l’istituto disciplinato dalla legge n. 772\1972 e quello previsto dalla legge n. 311\2000 vi fossero delle rilevantissime differenze, ed innanzitutto quella per cui il primo derivava da una valutazione discrezionale dell’Autorità militare “circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente” (art. 3), mentre al secondo erano ammessi “i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate” (art. 4 L. 64\2001), senza valutazioni discrezionali da parte del Ministero della Difesa (anche perché le competenze amministrative in materia erano state contestualmente trasferite all’Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230).
Ciò che rileva è, invece, che anche il Servizio civile nazionale costituiva, al pari di quello sostitutivo di cui alla legge n. 772\1972, prestazione personale integrante assolvimento dell’obbligo di difesa della Patria alternativa al servizio obbligatorio di leva, imposta (art. 23 Cost.) a coloro che avessero manifestato obiezione di coscienza al servizio militare.
La cesura di carattere normativo tra i due istituti posti in comparazione da parte ricorrente ha dunque il suo presupposto logico necessario nella intervenuta abolizione del servizio militare obbligatorio di leva per i cittadini di sesso maschile, avvenuta ad opera dell’art. 3 della legge n. 331\2000 e del conseguente decreto legislativo delegato n. 215\2001, che all’art. 7, come modificato dall’art. 1 della L. n. 226\2004, ha disposto la sospensione del servizio obbligatorio di leva a far data dal primo gennaio 2005.
In virtù di tale mutato quadro normativo, la prestazione del Servizio Civile Universale da parte dei volontari prescinde del tutto da motivazioni di carattere etico, religioso o filosofico, e, soprattutto, non rientra tra le prestazioni personali imposte a determinate categorie di cittadini, in quanto ha, per l’appunto, base volontaria, come prevede chiaramente l’art. 8 della Legge delega n. 106\2016, che, nel delineare i criteri cui si è poi attenuto il decreto legislativo delegato n. 40\2017, dispone, per quanto qui rileva: “1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione; b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a princìpi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione; c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria; (…) h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo; (…)”.
Più puntualmente, l’art. 14 del d.lgs. n. 40\2017 espressamente indica che “Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età”.
Unico rilevante tratto in comune con gli istituiti di cui si è detto in precedenza, dunque, è quello per cui anche la prestazione del Servizio civile universale costituisce attività di difesa della Patria: con la definitiva acquisizione di civiltà per cui tale difesa è oramai del tutto svincolata dalla prestazione del servizio militare come forma necessitata della stessa, ma può, con almeno pari dignità rispetto a quest’ultimo, essere declinata anche in una delle attività previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 40\2017 quali settori di intervento, ossia “a) assistenza; b) protezione civile; c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; d) patrimonio storico, artistico e culturale; e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport; f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.”
Ed infatti C. Cost. n. 171\2018 ha affermato che “Il sacro dovere di difesa della Patria, configurato dall'art. 52 Cost. alla luce del principio di solidarietà espresso nell'art. 2 Cost., ha un'estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare, comprendendo altresì forme di difesa civile, concorrenti con quella armata, con ciò rafforzando il senso di appartenenza alla comunità nazionale e realizzando in tal modo una difesa non meno pregnante, collegandosi intimamente e indissolubilmente all'appartenenza alla comunità nazionale.”
Tale affermazione, ad avviso del Collegio, accentua la differenza tra il servizio civile nazionale, che ancora costituiva prestazione personale imposta alternativa al servizio militare, e il servizio civile universale, improntato alla ratio di fondo per cui la tale difesa si attua anche su base volontaria mediante le attività di cui si è detto e non come prestazione personale imposta in alternativa al servizio militare.
Ne deriva l’infondatezza dei motivi di ricorso sulla pretesa doverosa equiparazione tra il SCN e il SCU, in quanto le su esposte differenze strutturali non possono essere colmate da una richiesta lettura sostanzialistica dei due istituti (che, come visto, sono solo parzialmente equiparabili), né dal tratto comune della comune finalità della difesa della Patria.
In quest’ottica, quindi, va letta la norma speciale sulla riserva dei posti, che peraltro è stata inserita in un provvedimento legislativo finalizzato, come dagli atti parlamentari, a rafforzare le PP.AA. anche per il tramite dell’assunzione di giovani lavoratori; di talché è corretto darne un’applicazione soltanto pro-futuro, correlata al nuovo istituto del SCU ”.
Le dette argomentazioni valgono pure ad escludere la ricorrenza dei lamentati profili di incostituzionalità dell’art. 18, comma 4, del d. lgs. n. 40 del 2017, per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, pure prospettata in gravame.
Il ricorso va pertanto accolto in parte, solo con riferimento alla censurata erroneità del quesito 67, rimettendo all’amministrazione l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO