Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/1988, n. 2864
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Sentenza 11 aprile 1988

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Nella disciplina della legge 3 gennaio 1981 n. 6, in materia di previdenza per gli ingegneri ed architetti, il soggetto che goda, per un pregresso rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, ed in virtù dell'iscrizione alla corrispondente Forma di previdenza obbligatoria, di un trattamento pensionistico, non può esimersi, ove svolga con continuità la libera professione di ingegnere od architetto, dall'Obbligo della iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza istituita con legge 4 marzo 1958 n. 179, indipendentemente dal fatto che, per ragioni soggettive, non possa conseguire con certezza o per intero i vantaggi previdenziali previsti, atteso che il suddetto Obbligo deriva dal solo Esercizio continuativo dell'attività professionale e dalla relativa capacità contributiva, cui si riconnette un dovere di solidarietà, all'interno del sistema previdenziale di categoria, in corrispondenza dei principi posti dagli artt. 2 e 38 della Costituzione. ( Conf 6638/86, mass n 448793).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/1988, n. 2864
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2864
    Data del deposito : 11 aprile 1988

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