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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1040 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
nata il [...], a [...] Parte_1 Per_1
(Brasile), ivi residente, in Rua Adelaide Cabreira Bilheiro, n.80, Jardim Novo Prudentino;
CP_1
nato il [...], a [...] , Stato di AN AO (Brasile), residente a [...]
[...] Per_1
Feijò, Stato di AN AO (Brasile), in Rua Darci Camargo Lima, n. 132, Vila Nova, in proprio e quale legale rappresentante di , nata il [...], a [...] , Stato di AN CP_2 Per_1
AO (Brasile), residente in [...], Stato di AN AO (Brasile), in Rua Darci Camargo
Lima, n. 132, Vila Nova;
nato il [...], a [...] , Stato di Controparte_3 Per_1
AN AO (Brasile), ivi residente, in Rua IT RT ND Jr n. 1025, Vila Libertade, in proprio e quale legale rappresentante di , nata a [...] , Stato di AN CP_4 Per_1
AO (Brasile), il 13.10.2010, ivi residente, in Rua IT RT ND Jr n. 1025, Vila
Libertade; nata il [...], a [...] , Stato di AN Parte_2 Per_1
AO (Brasile), ivi residente, in Rua Antonio Ruiz n. 411, Jardim ANta Eliza, in proprio e quale legale rappresentante di nata il [...], a [...] Parte_3 Persona_2
, Stato di AN AO (Brasile), ivi residente, in Rua Antonio Ruiz n. 411, Jardim ANta Per_1
Eliza; in Rua Antonio Ruiz n. 411, Jardim ANta Eliza;
1 nata il [...], a [...] , Stato di AN AO (Brasile), residente a Parte_4 Per_1
Regente Feijò, Stato di AN AO (Brasile), in Rua Oscar Peterline n. 40, Vila São Bento;
[...]
nata il [...], a [...], Stato di AN AO (Brasile), ivi residente in [...]Controparte_5
Nossa Senõra das Mercès n. 633, apartamento 144, Vila das Mercès; nato Parte_5
il 29.03.2003, a AN AO, Stato di AN AO (Brasile), ivi residente in [...]das
Mercès n. 633, apartamento 144, Vila das Mercès, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Pirillo
(C.F.: ; e dall'avv. Elvira Pirillo (C.F.: CodiceFiscale_1 Email_1
; PEC: , come da procure conferite, tutti CodiceFiscale_2 Email_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dei suddetti difensori, in Corigliano - Rossano, località
Rossano, via Michele Bianchi, 51 (i difensori dichiarano di volere ricevere tutte le comunicazioni e notifiche del processo ai suddetti loro indirizzi di PEC nonché al fax n. 0983/526333). -
RICORRENTI-
E
, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_6
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore,
34 (PEC - Posta Elettronica Certificata: Email_3
- RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_6 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di nato il giorno 11.8.1871 nel Persona_3
Comune di Cardinale, provincia di Catanzaro, nel Regno d'Italia, figlio di e CP_7
, come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita rilasciato il Controparte_8
6.9.2022 (all. 4), il quale emigrava in Brasile, dove, il 20.04.1907, sposava Persona_4
(all.5), e dove poi decedeva il 21.11.1958,(all.6), senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, come provato da certificato negativo di
2 naturalizzazione rilasciato il 30.01.2023 dal Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica della Repubblica Federativa del Brasile, Dipartimento di Migrazioni, in lingua portoghese, apostillato e tradotto in italiano (all.to n. 7).
Dalla unione di e di nasceva il loro figlio legittimo il Persona_3 Persona_4 CP_7
Per_ 28.02.1908, (all. 8). Il 9.07.1932 (indicato anche come ) si univa in CP_7
matrimonio con (all.to 9), mentre, poi, lo stesso decedeva dopo molti anni in data Controparte_9
10.01.1985, (all. 10). Dalla unione di con nasceva il loro figlio Per_6 Controparte_10
legittimo il 24.10.1939,(all.11), il quale il 12.09.1970 si univa in matrimonio con Persona_7 [...]
(che da quel momento prendeva il nome di ,(all.n. 12). Dalla CP_11 Parte_6
unione di e di nasceva il loro figlio legittimo il Persona_7 Parte_6 CP_1
17.03.1973 (all. 13), il quale in data 21.12.1996, si sposava con che da quel Controparte_12
momento assumeva il nome di (all.14) e dalla unione di costoro nasceva la loro Persona_8
figlia legittima il 10.12.1999 (all. n. 15), anche lei qui ricorrente e, successivamente Parte_4 nasceva l'altra loro figlia legittima, il 28.09.2005 (all.to n. 16). Persona_9
Dalla unione di con (così indicata nel certificato che segue), Persona_10 CP_13
nasceva il 27.12.1941 (all. n. 17), il quale, poi, in data 27.9.1974 si univa Persona_11
in matrimonio con , (all. n. 18), e dal matrimonio di costoro nasceva Persona_12
il 03.10.1982 (all. n. 19), qui ricorrente, che a seguito di relazione di fatto Persona_13
con , generava nato il [...], (all. n. 20), anche Persona_14 Parte_5
egli qui ricorrente. A parte che dalla unione di con CP_7 Persona_3 Persona_4
(o Sotto, come indicato nel certificato seguente), nasceva il loro figlio legittimo
[...] Per_15
il 03.01.1918,(all. n. 21), il quale, poi, il 14.11.1942 si sposava con ,
[...] Persona_16
(all.n. 22), in cui viene indicato come ”; dal matrimonio di ed Per_17 CP_14 Per_16
nasceva il loro figlio legittimo il 18.03.1943, (all. n. 23), il quale, poi, si
[...] Persona_18
sposava con aggiungendo questa dal matrimonio il cognome del marito al CP_15
proprio,(all. n. 24), e dalla unione di costoro nasceva la loro figlia legittima Parte_2
il 13.11.1984, (all. n. 25), qui ricorrente, la quale, in data 27.02.2010 si sposava con
[...]
dal quale successivamente ha divorziato,(all. n. 26, recante Persona_19
l'annotazione a margine del divorzio in data 5/2/2014).
Dalla suddetta ricorrente nasceva poi, a seguito di relazione di fatto con Persona_20
, la loro figlia il 03.11.2018, (all. n. 27).
[...] Persona_21
3 Dal matrimonio di (indicato anche come ” nel certificato seguente) e Persona_15 Per_22
, nasceva l'altro loro figlio legittimo il 29.11.1943, (all. n. 28), che Persona_16 Persona_23
poi, in data 08.07.1967 si univa in matrimonio con (all. n. 29). Persona_24
Dal matrimonio di e nasceva il loro figlio legittimo Persona_23 Controparte_16 [...]
il 19.03.1969, (all.to n. 30), il quale, da relazione di fatto con CP_3 Controparte_17
, aveva una figlia a nome nata il [...], (all. n. 31), ricorrente.
[...] Parte_1
si sposava, poi, il 28.8.1999 con (all. n. 32), e dal Parte_7 Persona_25
matrimonio di costoro nasceva la loro figlia legittima il 13.10.2010 (all. n. 33), CP_4
mentre, da parte sua, si sposava in data 26.12.2012 con Parte_1 Persona_26
, aggiungendo da tale momento al proprio cognome quello del marito, (all. n. 34).
[...]
Rappresentavano di aver inoltrato domanda al Consolato Generale d'Italia di AN AO e di nona ver ricevuto risposta.
Il si costitutiva in giudizio chiedendo la compensazione delle relative spese Controparte_6
in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 13 novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato nel Comune di Cardinale, provincia di Catanzaro, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la
4 sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma1, c.c. del 1865).
La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso
(doc.2).
In merito al riconoscimento dello status richiesto rileva la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009
“tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recentissime pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 24.08.2022 n. 25317/2022 e 25318/2022 che sul tema ha rinviato alla Corte
d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame: secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande
5 naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_8
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_9
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Parte_8
6 bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_6 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
nata il [...], a [...] Parte_1 Per_1
(Brasile);
nato il [...], a [...]; CP_1 Per_1
, nata il [...], a [...]; CP_2 Per_1
nato il [...], a [...] , Stato di AN AO (Brasile); Controparte_3 Per_1
, nata a [...] , Stato di AN AO (Brasile), il 13.10.2010; CP_4 Per_1
nata il [...], a [...] Parte_2 Per_1
(Brasile);
nata il [...], a [...] , Stato di AN Parte_10 Per_1
AO (Brasile);
nata il [...], a [...]; Parte_4 Per_1
nata il [...], a [...], Stato di AN AO (Brasile); Controparte_5
nato il [...], a [...], Stato di AN AO (Brasile). Parte_5
2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_6
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
7 3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 13-11-2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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