Decreto cautelare 3 agosto 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00429/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00818/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 818 del 20-OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione,-OMISSIS-. “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS- e -OMISSIS- (-OMISSIS-) costituita per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio presso l-OMISSIS- anzidetto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa emanazione di misure cautelari,
1) degli esiti finali degli esami di Stato conclusivi del -OMISSIS-, contenuti in apposito documento denominato “albo esiti finali”, redatto in data-OMISSIS-, a firma del Presidente della -OMISSIS-, affisso all’albo scolastico dell-OMISSIS- indicato in epigrafe il-OMISSIS-, attraverso il quale-OMISSIS--OMISSIS-è stato reso edotto di non aver superato gli esami di Stato;
2) del -OMISSIS-relativa all’attribuzione del voto finale, redatto in data-OMISSIS-, a firma del Segretario e del Presidente della -OMISSIS-, conosciuto in data -OMISSIS--OMISSIS-, riportante la deliberazione di bocciatura-OMISSIS-
3) del giudizio di bocciatura-OMISSIS-
4) del verbale della -OMISSIS- d’esame relativo allo svolgimento dei colloqui ed all’attribuzione dei punteggi,
nonché per l’annullamento di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto
ed il risarcimento del danno subìto dall’alunno per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 20-OMISSIS- il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che il ricorrente non risulta avere interesse all’accoglimento della prima censura, stante la valutazione ampiamente negativa conseguita nella prova finale;
- che il secondo ed il terzo motivo appaiono generici, stante la mancanza di riferimenti alla specifica posizione del ricorrente;
- che il quarto, il quinto e il sesto motivo appaiono infondati;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che per la peculiarità della fattispecie, sussistono le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 20-OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.