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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
R.G. 770 / 2025
Il Giudice, nella persona del dott. Filippo Palumbo, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 18/03/2025,
- letti gli atti di causa;
- vista la richiesta, pervenuta a questa A.G. il 17.03.2025 alle ore
13:27, di convalida del provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio emesso il 15/03/2025 dal
Questore di Roma notificato in pari data alle ore 13:30 nei confronti di , generalizzato Controparte_1 come in atti, C.U.I.: ; P.IVA_1
- preso atto che il Prefetto di Terni, con provvedimento in data
27.01.2025 e notificato in pari data, ha disposto,
l'allontanamento del cittadino comunitario per motivi afferen- ti la pubblica sicurezza, disponendo che lo stesso lasciasse il territorio nazionale entro trenta giorni ai sensi dell'art. 20, comma 10, d.lgs. 30/2007, precisando che in caso di tratteni- mento oltre il termine indicato il Questore disporrà
l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento ai sensi dell'art. 20 comma 12 del predetto d.lgs. 30/2007;
- preso atto che, a seguito di ciò e verificata l'inottemperanza dell'ordine di allontanamento, il Questore di Roma, con il provvedimento di cui si chiede la convalida, ha disposto l'esecuzione dell'allontanamento immediato e il trattenimento del predetto cittadino comunitario presso il c.p.r. di Palazzo
San Gervasio per il tempo strettamente necessario alla rimo- zione degli impedimenti all'accompagnamento immediato;
- rilevato che risultano presenti tutti i presupposti per la richiesta convalida, atteso che l'art. 20, comma 12, d.lgs. 30/2007 pre- vede che nel caso – come quello di specie – di mancata ottem- peranza ad un ordine di allontanamento volontario, il Questo-
Pag. 1 di 5 re dia luogo all'esecuzione immediata dell'allontanamento;
- osservato che, come noto, il controllo dell'autorità giudiziaria or- dinaria sul provvedimento del questore deve essere limitato alla regolarità e tempestività della misura accompagnatoria adottata dal questore, senza che il giudice della convalida debba e possa esercitare un controllo sulle ragioni dell'allon- tanamento, salvo verificare l'esistenza e l'efficacia del decreto prefettizio di allontanamento (Corte di Cassazione Sez. 6, Or- dinanza n. 25660 del 17/12/2010 per cui non spetta «al giudice della convalida della misura temporanea o coercitiva altro che un controllo diretto sulle condizioni giustificatrici la misura stessa e un controllo incidentale, esterno, di esistenza ed effi- cacia dell'atto di espulsione-allontanamento presupposto, e non certo una verifica di persuasività delle ragioni di pubblica sicurezza che indussero ad allontanare il cittadino comunita- rio»; conf. Corte di Cassazione Sez. 6, Ordinanza n. 25657 del
17/12/2010 e Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4834 del
28/02/2011);
- osservato, ancora, che, con riguardo in generale all'accompa- gnamento alla frontiera degli stranieri, la S.C. ha avuto modo di chiarire che la motivazione del giudice «ancorché sommaria, deve rendere trasparente l'effettività del compito di garanzia affidato al giudice, con la conseguenza che da essa deve evin- cersi che questi abbia esercitato il controllo tanto sul provve- dimento di espulsione quale atto presupposto, suscettibile di verifica nella sua esistenza e nella sua efficacia, quanto sui motivi che abbiano indotto l'amministrazione procedente a di- sporre quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione amministrativa consistente nell'accompagnamento alla fron- tiera a mezzo di forza pubblica» (Corte di Cassazione Sez. 1,
Sentenza n. 5715 del 29/02/2008) e che la Suprema Corte ha pure rammentato che «l'accompagnamento alla frontiera inci- de sul bene della libertà personale ed esige, pertanto, il rispet- to delle garanzie di cui all'art. 13 Cost., applicabile anche agli
Pag. 2 di 5 stranieri, benché non in regola con le norme che ne consento- no l'ingresso o la permanenza in Italia, dato il carattere uni- versale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umani» (Corte di Cassazione n. 5715/2008 cit.);
- considerato, tuttavia, che se è indubbio che secondo l'orienta- mento della Suprema Corte non spetti al giudice della conva- lida alcuna valutazione di merito in ordine al decreto di allon- tanamento, spettando al solo giudice dell'espulsione provvede- re alla convalida dello stesso (Corte di Cassazione Sez. 1, Sen- tenza n. 3268 del 14/02/2006), si deve ritenere che una volta verificata la sussistenza e l'efficacia dell'atto presupposto, competa pienamente al giudice della convalida il vaglio dei motivi che hanno indotto l'amministrazione procedente a di- sporre quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione amministrativa consistente nell'accompagnamento alla fron- tiera a mezzo di forza pubblica;
- osservato che, nel caso di specie, non si verte nell'ipotesi di diret- ta disposizione dell'accompagnamento immediato a mezzo del- la forza pubblica, ai sensi del comma 11 dell'art. 20 d.lgs.
30/2007, ma alla diversa ipotesi di cui ai commi 10 e 12, in cui l'accompagnamento immediato consegue alla mancata ottem- peranza di un precedente allontanamento “volontario” entro un termine assegnato dal Prefetto;
- ritenuto pertanto che la sede in cui contestare la sussistenza dei presupposti dell'allontanamento avrebbe dovuto essere quella dell'impugnazione, con eventuale richiesta di sospensiva, del primo decreto di allontanamento “volontario” entro trenta giorni dal T.N., emesso ai sensi del comma 10 dell'art. 20
d.lgs. 30/2007, dal Prefetto di Terni il 27.01.2025 e notificato allo straniero, impugnazione che non è stata avanzata nel ca- so di specie, non potendo tale circostanza trovare giustifica-
Pag. 3 di 5 zione nell'asserito smarrimento del predetto decreto di allon- tanamento da parte del cittadino straniero, atteso che anche tale evenienza avrebbe potuto essere oggetto di una richiesta di rimessione in termini al giudice competente per l'impugnazione del decreto di allontanamento, circostanze in nessun modo allegate o dedotte, né tanto meno provate da parte del cittadino straniero;
- ritenuto, pertanto, che non possano assumere rilievo dirimente le relative deduzioni difensive in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'allontanamento, a fronte della verifica dell'assenza di una valida giustificazione per la mancata ot- temperanza al decreto di allontanamento entro trenta giorni emesso dal Prefetto di Terni, a cui è conseguito il provvedi- mento del Questore di Roma di esecuzione immediata dell'allontanamento a mezzo della forza pubblica, e il correlato trattenimento, di cui in questa sede si chiede la convalida;
- osservato, poi, che non possa accogliersi la deduzione difensiva circa la mancata allegazione delle richieste di nulla-osta alle diverse Autorità Giudiziarie interessate in relazione ai proce- dimenti penali pendenti a carico del trattenuto, atteso che nel decreto di trattenimento il Questore ha dato atto di aver ri- chiesto il nulla osta alle A.G. procedenti e lo stesso deve rite- nersi concesso essendo decorse le 48 ore di cui all'art. 20-bis, comma 2, d.lgs. 30/2007, che richiama l'art. 13, comma 3,
d.lgs. 286/1998, norme applicabili nel caso di specie trattando- si di straniero sottoposto a procedimento penale che non si trova in stato di custodia cautelare in carcere;
- ritenuto, dunque, che il vaglio dei motivi che hanno indotto l'amministrazione procedente a disporre quella peculiare mo- dalità esecutiva dell'espulsione amministrativa consistente nell'accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica debba condurre all'accoglimento della richiesta di convalida, atteso che non emerge alcuna valida giustificazione all'inottemperanza al decreto di allontanamento entro trenta
Pag. 4 di 5 giorni emesso dal Prefetto di Terni il 27.01.2025 – neppure impugnato dall'interessato nella sede competente –, per cui ri- sulta coerente con il combinato disposto dei commi 10 e 12 dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 che il Questore di Roma abbia dispo- sto l'esecuzione immediata dell'allontanamento a mezzo della forza pubblica, e il correlato trattenimento, di cui in questa sede si chiede la convalida;
P.Q.M.
- CONVALIDA il provvedimento emesso dal Questore di Roma il
15.03.2025 nei confronti di , Controparte_1 generalizzato come in atti, C.U.I.: , per il tempo Nume_1 strettamente necessario all'esecuzione dell'allontanamento immediato;
- MANDA con urgenza alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Dato il 19/03/2025, ore 10:40
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 5 di 5
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
R.G. 770 / 2025
Il Giudice, nella persona del dott. Filippo Palumbo, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 18/03/2025,
- letti gli atti di causa;
- vista la richiesta, pervenuta a questa A.G. il 17.03.2025 alle ore
13:27, di convalida del provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio emesso il 15/03/2025 dal
Questore di Roma notificato in pari data alle ore 13:30 nei confronti di , generalizzato Controparte_1 come in atti, C.U.I.: ; P.IVA_1
- preso atto che il Prefetto di Terni, con provvedimento in data
27.01.2025 e notificato in pari data, ha disposto,
l'allontanamento del cittadino comunitario per motivi afferen- ti la pubblica sicurezza, disponendo che lo stesso lasciasse il territorio nazionale entro trenta giorni ai sensi dell'art. 20, comma 10, d.lgs. 30/2007, precisando che in caso di tratteni- mento oltre il termine indicato il Questore disporrà
l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento ai sensi dell'art. 20 comma 12 del predetto d.lgs. 30/2007;
- preso atto che, a seguito di ciò e verificata l'inottemperanza dell'ordine di allontanamento, il Questore di Roma, con il provvedimento di cui si chiede la convalida, ha disposto l'esecuzione dell'allontanamento immediato e il trattenimento del predetto cittadino comunitario presso il c.p.r. di Palazzo
San Gervasio per il tempo strettamente necessario alla rimo- zione degli impedimenti all'accompagnamento immediato;
- rilevato che risultano presenti tutti i presupposti per la richiesta convalida, atteso che l'art. 20, comma 12, d.lgs. 30/2007 pre- vede che nel caso – come quello di specie – di mancata ottem- peranza ad un ordine di allontanamento volontario, il Questo-
Pag. 1 di 5 re dia luogo all'esecuzione immediata dell'allontanamento;
- osservato che, come noto, il controllo dell'autorità giudiziaria or- dinaria sul provvedimento del questore deve essere limitato alla regolarità e tempestività della misura accompagnatoria adottata dal questore, senza che il giudice della convalida debba e possa esercitare un controllo sulle ragioni dell'allon- tanamento, salvo verificare l'esistenza e l'efficacia del decreto prefettizio di allontanamento (Corte di Cassazione Sez. 6, Or- dinanza n. 25660 del 17/12/2010 per cui non spetta «al giudice della convalida della misura temporanea o coercitiva altro che un controllo diretto sulle condizioni giustificatrici la misura stessa e un controllo incidentale, esterno, di esistenza ed effi- cacia dell'atto di espulsione-allontanamento presupposto, e non certo una verifica di persuasività delle ragioni di pubblica sicurezza che indussero ad allontanare il cittadino comunita- rio»; conf. Corte di Cassazione Sez. 6, Ordinanza n. 25657 del
17/12/2010 e Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4834 del
28/02/2011);
- osservato, ancora, che, con riguardo in generale all'accompa- gnamento alla frontiera degli stranieri, la S.C. ha avuto modo di chiarire che la motivazione del giudice «ancorché sommaria, deve rendere trasparente l'effettività del compito di garanzia affidato al giudice, con la conseguenza che da essa deve evin- cersi che questi abbia esercitato il controllo tanto sul provve- dimento di espulsione quale atto presupposto, suscettibile di verifica nella sua esistenza e nella sua efficacia, quanto sui motivi che abbiano indotto l'amministrazione procedente a di- sporre quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione amministrativa consistente nell'accompagnamento alla fron- tiera a mezzo di forza pubblica» (Corte di Cassazione Sez. 1,
Sentenza n. 5715 del 29/02/2008) e che la Suprema Corte ha pure rammentato che «l'accompagnamento alla frontiera inci- de sul bene della libertà personale ed esige, pertanto, il rispet- to delle garanzie di cui all'art. 13 Cost., applicabile anche agli
Pag. 2 di 5 stranieri, benché non in regola con le norme che ne consento- no l'ingresso o la permanenza in Italia, dato il carattere uni- versale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umani» (Corte di Cassazione n. 5715/2008 cit.);
- considerato, tuttavia, che se è indubbio che secondo l'orienta- mento della Suprema Corte non spetti al giudice della conva- lida alcuna valutazione di merito in ordine al decreto di allon- tanamento, spettando al solo giudice dell'espulsione provvede- re alla convalida dello stesso (Corte di Cassazione Sez. 1, Sen- tenza n. 3268 del 14/02/2006), si deve ritenere che una volta verificata la sussistenza e l'efficacia dell'atto presupposto, competa pienamente al giudice della convalida il vaglio dei motivi che hanno indotto l'amministrazione procedente a di- sporre quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione amministrativa consistente nell'accompagnamento alla fron- tiera a mezzo di forza pubblica;
- osservato che, nel caso di specie, non si verte nell'ipotesi di diret- ta disposizione dell'accompagnamento immediato a mezzo del- la forza pubblica, ai sensi del comma 11 dell'art. 20 d.lgs.
30/2007, ma alla diversa ipotesi di cui ai commi 10 e 12, in cui l'accompagnamento immediato consegue alla mancata ottem- peranza di un precedente allontanamento “volontario” entro un termine assegnato dal Prefetto;
- ritenuto pertanto che la sede in cui contestare la sussistenza dei presupposti dell'allontanamento avrebbe dovuto essere quella dell'impugnazione, con eventuale richiesta di sospensiva, del primo decreto di allontanamento “volontario” entro trenta giorni dal T.N., emesso ai sensi del comma 10 dell'art. 20
d.lgs. 30/2007, dal Prefetto di Terni il 27.01.2025 e notificato allo straniero, impugnazione che non è stata avanzata nel ca- so di specie, non potendo tale circostanza trovare giustifica-
Pag. 3 di 5 zione nell'asserito smarrimento del predetto decreto di allon- tanamento da parte del cittadino straniero, atteso che anche tale evenienza avrebbe potuto essere oggetto di una richiesta di rimessione in termini al giudice competente per l'impugnazione del decreto di allontanamento, circostanze in nessun modo allegate o dedotte, né tanto meno provate da parte del cittadino straniero;
- ritenuto, pertanto, che non possano assumere rilievo dirimente le relative deduzioni difensive in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'allontanamento, a fronte della verifica dell'assenza di una valida giustificazione per la mancata ot- temperanza al decreto di allontanamento entro trenta giorni emesso dal Prefetto di Terni, a cui è conseguito il provvedi- mento del Questore di Roma di esecuzione immediata dell'allontanamento a mezzo della forza pubblica, e il correlato trattenimento, di cui in questa sede si chiede la convalida;
- osservato, poi, che non possa accogliersi la deduzione difensiva circa la mancata allegazione delle richieste di nulla-osta alle diverse Autorità Giudiziarie interessate in relazione ai proce- dimenti penali pendenti a carico del trattenuto, atteso che nel decreto di trattenimento il Questore ha dato atto di aver ri- chiesto il nulla osta alle A.G. procedenti e lo stesso deve rite- nersi concesso essendo decorse le 48 ore di cui all'art. 20-bis, comma 2, d.lgs. 30/2007, che richiama l'art. 13, comma 3,
d.lgs. 286/1998, norme applicabili nel caso di specie trattando- si di straniero sottoposto a procedimento penale che non si trova in stato di custodia cautelare in carcere;
- ritenuto, dunque, che il vaglio dei motivi che hanno indotto l'amministrazione procedente a disporre quella peculiare mo- dalità esecutiva dell'espulsione amministrativa consistente nell'accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica debba condurre all'accoglimento della richiesta di convalida, atteso che non emerge alcuna valida giustificazione all'inottemperanza al decreto di allontanamento entro trenta
Pag. 4 di 5 giorni emesso dal Prefetto di Terni il 27.01.2025 – neppure impugnato dall'interessato nella sede competente –, per cui ri- sulta coerente con il combinato disposto dei commi 10 e 12 dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 che il Questore di Roma abbia dispo- sto l'esecuzione immediata dell'allontanamento a mezzo della forza pubblica, e il correlato trattenimento, di cui in questa sede si chiede la convalida;
P.Q.M.
- CONVALIDA il provvedimento emesso dal Questore di Roma il
15.03.2025 nei confronti di , Controparte_1 generalizzato come in atti, C.U.I.: , per il tempo Nume_1 strettamente necessario all'esecuzione dell'allontanamento immediato;
- MANDA con urgenza alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Dato il 19/03/2025, ore 10:40
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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