Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Rossana Guzzo Presidente
2) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2049 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa
DA
, nato in [...], l'[...] (C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Francesco Bruno;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(P. iva. Controparte_1
), in persona del suo Commissario legale rapp.te pro-tempore P.IVA_1 CP_2 rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Giovanni Liguori;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: per l'attore in riassunzione: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Nel merito -accogliere la domanda di risarcimento del danno iatrogeno differenziale proposta dal sig. , limitatamente alla sola componente del danno da sofferenza interiore, da liquidarsi Parte_1 nella somma di € 5.967,48, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
conseguentemente, condannare l' di al Controparte_3 CP_4 risarcimento dei danni subiti dal sig. in conseguenza dell'illecito imputabile a Parte_1 quest'ultima, integralmente o, in via subordinata, tenuto conto di quanto già corrisposto dall' CP_5
a titolo del solo danno biologico;
Condannare, ex art. 91 c.p.c., l'
[...]
di al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, Controparte_3 CP_4 del secondo grado di giudizio e quelle relative al giudizio di Cassazione. Condannare ex art. 91 c.p.c.
l' di al pagamento delle spese Controparte_3 CP_4 legali relative al presente giudizio. Con distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente difensore, il quale ha anticipato tutte le spese fino ad oggi sostenute dall'attore e non ha
Per la convenuta in riassunzione: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO rigettata ogni contraria istanza, Nel merito: ritenere e dichiarare non sussistente la componente del danno da sofferenza interiore, danno morale e comunque non sufficientemente provato per tutte le motivazioni di cui in parte motiva. In via di estremo subordine, nella denegata a e non temuta ipotesi di accertamento della suddetta voce di danno, ridurre il quantum anche in virtù del principio di proporzionalità diretta (Cass. 25164/2020). Con vittoria spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 6054/2017 del 20 novembre 2017, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, rigettò la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_3 subito a causa dell'imperita installazione di un'artroprotesi da parte dei sanitari della convenuta.
A tanto pervenne il giudice di prime cure, pur ritenendo provata la negligenza dei sanitari dell'azienda sanitaria convenuta, affermando che il risarcimento dovuto, pari ad euro 16.992,00, risultasse però ricompreso e integralmente soddisfatto nella rendita di euro 248,04 mensili - riconosciuta da al danneggiato - in ragione della circostanza che l'evento lesivo traeva origine CP_5 da un infortunio sul lavoro.
2. Avverso tale sentenza, propose appello con atto di citazione notificato il 19 dicembre Pt_1
2017, sulla scorta di tre motivi di appello, con i quali si dolse della falsa applicazione degli artt. 1916,
2043 c.c. e dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 ed evidenziò che:
➢ l' non avrebbe potuto eccepire alcuna compensazione in relazione Controparte_3 all'indennizzo corrisposto da , in mancanza di una dichiarazione di surroga nel CP_5 credito proveniente dall'Istituto;
➢ l'indennizzo corrisposto, in ogni caso, non potesse ritenersi satisfattivo del danno iatrogeno differenziale patito, in quanto non ricompreso nell'indennizzo già riconosciuto;
➢ la pronunciata compensazione delle spese di lite, per i motivi suddetti, fosse radicalmente erronea.
3. Con sentenza n. 1212/2020 del 18 agosto 2020, la Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, rigettò l'impugnazione proposta, ritenendo infondata la doglianza relativa all'assenza di una dichiarazione di surroga e ribadendo che il risarcimento stabilito da risultasse, a tutti CP_5 gli effetti, compensativo di ogni danno subito dall'appellante.
4. Avverso tale sentenza, propose ricorso in Cassazione, sulla scorta di un unico motivo di Pt_1 impugnazione, con cui evidenziò che: ➢ con l'atto introduttivo del giudizio aveva domandato la condanna della al CP_6 risarcimento sia del danno biologico che “delle voci di danno non patrimoniale non previste dalla tabella ; CP_5
➢ non indennizza il danno biologico temporaneo, né il danno morale, con la CP_5 conseguenza che, rispetto a tali voci di danno, non avrebbe potuto operare la cd. compensatio lucri cum damno, applicata invece dai giudici di merito.
5.Con ordinanza n. 23767/2022, pubblicata il 29 luglio 2022, la Suprema Corte accolse il ricorso proposto, affermando che non potesse considerarsi interamente satisfattivo del danno non patrimoniale, subito da l'indennizzo riconosciuto da . Pt_1 CP_5
Difatti, tenuto conto che , ai sensi del d.lgs. 38/2000, non assicura né il danno biologico CP_5 temporaneo né il danno morale, alcuna compensazione poteva ritenersi effettuata in relazione a tali poste risarcitorie.
La Suprema Corte cassò, quindi, la sentenza impugnata con rinvio, onerando il giudice di merito di provvedere sulla domanda di risarcimento del danno c.d. complementare, accertandone l'esistenza e l'entità.
6. Con atto di citazione del 29 novembre 2022, ha riassunto il giudizio, Parte_1 demandando a questa Corte, in conformità della decisione della Suprema Corte, di accertare il danno subito - nei limiti del danno da sofferenza interiore - e stabilirne l'entità, in tal modo riformando la sentenza di primo grado.
7. Ristabilito il contraddittorio anche in questa fase, con comparsa del 9 marzo 2023 si è costituita l' ed ha resistito alle avverse pretese. Controparte_7
8. In assenza di incombenti istruttori, all'udienza del 24 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
9. Occorre premettere che, nell'accogliere il ricorso dell' e nel cassare la sentenza Pt_1 impugnata, la Suprema Corte ha rinviato a questa Corte affinché accertasse l'esistenza e l'entità del cd. “danno complementare” e, dunque, dei pregiudizi morali e biologici temporanei subiti.
a dunque riassunto il giudizio, domandando l'accertamento del danno subito, nei limiti Pt_1 del solo danno da sofferenza interiore.
Quindi, affrontando l'appello interposto a suo tempo da , con atto di citazione Parte_1 del 19 dicembre 2017 (avverso la sentenza n. 6054/2017, resa dal Tribunale di Palermo) è opportuno precisare, anzitutto, che il thema decidendum del presente giudizio deve intendersi limitato alle domande non coperte da giudicato interno e iproposte in sede di riassunzione.
E', pertanto ed in primo luogo, precluso a questa Corte l'esame del primo motivo di gravame, nonché del secondo motivo al di là dell'accertamento del cd. danno biologico differenziale, già rigettato nella richiamata sentenza n. 1212/2020 e non impugnato in sede di legittimità
In secondo luogo, relativamente al secondo motivo di gravame, è parimenti precluso l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del cd. danno biologico temporaneo, giacché la domanda non è stata esattamente riproposta in sede di riassunzione.
Residuando, dunque, in ordine al secondo motivo, l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del danno morale sofferto - definito dall'attore alla stregua di “danno da sofferenza interiore” – questo non può che essere deciso in virtù del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, essendo onere di questa Corte di Appello accertare l'esistenza e l'entità, nei limiti anzidetti, del cd. “danno complementare”.
In ultimo, residua parimenti l'esame del terzo motivo di impugnazione, relativo all'asserita erronea liquidazione delle spese del primo giudizio, anch'esso puntualmente oggetto di riassunzione.
10. Cò debitamente premesso, in ordine al secondo motivo di impugnazione, videnzia Pt_1 che:
➢ il Tribunale non avrebbe accertato l'esistenza del danno iatrogeno differenziale, che non può considerarsi ricompreso nell'indennizzo corrisposto da;
CP_5
➢ l'esistenza del danno da sofferenza interiore da lui patito era stato compiutamente provato nel corso del primo grado di giudizio, oltre ad essere suffragato da comuni massime di esperienza;
➢ l'aggravamento della macro lesione da lui subita, stimabile in un ulteriore 3% di invalidità permanente, riconducibile all'imperito trattamento medico eseguito dall'A.O., dimostrerebbe ulteriormente la sussistenza del danno da sofferenza interiore, avendo cagionato un peggioramento più che proporzionale delle proprie condizioni di salute;
➢ ai fini della liquidazione del danno - che rappresenta un'operazione aritmetica estranea alla fattispecie astratta dell'illecito - occorre fare uso della nuova Tabella Unica
Nazionale, sebbene entrata in vigore successivamente alla verificazione del danno.
Il motivo è in gran parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Come già evidenziato nell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte, si definisce danno complementare quel pregiudizio che, pur costituendo un danno risarcibile dal punto di vista del diritto civile, non è oggetto di indennizzo da parte dell' CP_5
Tale tipologia di danno, pertanto, può anche definirsi “differenziale”, poiché trova la sua ragion d'essere nella percentuale di danno – morale e non solo - residuata in esito alla tutela indennitaria offerta dall'assicuratore sociale, e può avere origine da eventi di malpractice medica (cd. danno differenziale iatrogeno).
In considerazione delle peculiarità della vicenda e delle domande proposte occorre, dunque, accertare, in primo luogo, se, a seguito dell'imperita esecuzione del trattamento medico, l'appellante
- già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica - sia stato sottoposto ad un intervento imperitamente eseguito.
E, conseguentemente, se da tale trattamento sia derivata una compromissione ulteriore rispetto a quella che sarebbe comunque residuata, comportando un danno aggiuntivo e, dunque, evitabile.
In secondo luogo, occorre accertare se tale danno aggiuntivo sia qualificabile alla stregua di un danno morale che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità “consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (Cass. sez. 3 ord. n. 9006 del 21.03.2022).
Tanto premesso, ambo i requisiti sussistono nella fattispecie in esame.
Anzitutto, come già evidenziato nella sentenza di prime cure e non oggetto di gravame da parte dell' costituisce dato pacifico e coperto da giudicato che l'inidonea condotta professionale CP_6 dei medici della struttura abbia provocato ad un danno biologico permanente ulteriore, Parte_1 stimabile nel tre per cento (3%) dell'integrità psico-fisica totale.
Difatti, appare chiaramente appurato nella CTU, disposta in prime cure, che la dismetria longitudinale per allungamento, riscontrata nell'arto operato nel paziente e pari a circa tre centimetri, si sia verificata in una misura eccessiva, ben oltre i limiti delle differenze metriche che si attestano nell'ordinaria chirurgia artroprotesica, costituendo - a parere dell'ausiliario nominato - un esito prevedibile e prevenibile.
Pertanto, sulla base di tali risultanze e all'esito di un giudizio controfattuale ex post, è dimostrato che, laddove il trattamento medico-chirurgico fosse stato eseguito con la dovuta perizia,
l'invalidità permanente dell'Abdul si sarebbe attestata al sedici per cento, rispetto ai diciannove punti percentuali invece riscontrati.
Quindi, se il trauma subito può certamente avere dato causa ad una sofferenza interiore in capo all'appellante, indipendente e non dovuta all'operato dei medici dell' la percentuale di CP_6 invalidità eccedente ed evitabile, riconducibile all'imperizia medica, ha aggravato la sofferenza psichica del paziente, ingiustamente esposto ad un danno ulteriore a quello atteso.
Sul punto, è opportuno rilevare che, in base ai documenti allegati e sottoposti all'esame del
CTU, è dimostrato che la cospicua dismetria longitudinale dell'arto inferiore sinistro ha inciso sulla deambulazione dell'appellante, giacché, in occasione della visita ortopedica del 26 giugno 2013 presso la , veniva rilevata una “notevole ipermetria >3cm all'arto inferiore Sn Controparte_8 con conseguente deambulazione con zoppia”.
Ne consegue, dunque, che quandanche una corretta esecuzione dell'intervento non avesse potuto scongiurare il rischio di sviluppare una forma di zoppia, appare verosimile che l'eccessivo allungamento del femore abbia reso certa la claudicazione del paziente, nonché accentuato l'instabilità del passo.
Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, occorre “considerare come la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale comporti, come diretta conseguenza, che la sua esistenza non corrisponda sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato;
da qui la necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna
l'attenta considerazione, da parte del giudice, della categoria delle 'massime di esperienza'” (Cass. sez. 3 ord. n. 20661 del 2024).
Avuto riguardo di tale condivisibile principio, ai fini dell'accertamento del danno lamentato, pertanto, non può non tenersi in considerazione anche l'età non avanzata dell'appellante, trentaquattrenne al momento dell'evento lesivo.
Sicché, utilizzando comuni massime di esperienza, può ritenersi che l'evitabile peggioramento oltre misura della propria andatura, con ripercussioni facilmente intuibili nella propria libertà di movimento - imponendo, peraltro, l'utilizzo di plantari di spessore più elevati del previsto
- abbia potuto influire, in un soggetto, certamente non avanti negli anni, nell'avere cagionato un'apprezzabile sofferenza interiore.
Tanto considerato, per quanto concerne la liquidazione del danno morale, al fine di determinare i criteri per individuarne l'entità, è opportuno tenere conto dei principi espressi in merito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale tale pregiudizio “pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato” (Cass. sez. 3 ord. n. 20661 del 2024).
Solo dopo avere appurato l'esistenza dei presupposti per il danno iatrogeno, i criteri per la liquidazione del danno differenziale (già indicati da Cass. n. 6341 del 2014,) sono quelli per cui, in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.
Quindi la liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, e cioè con riferimento alla percentuale complessiva del danno (N1), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, da cui sottrarre quella non imputabile all'errore medico (N2), il cui risultato (N3) postula una liquidazione “per sottrazione”, tra il primo e il secondo valore numerico (N1-N2). (Cass. 21261 del 2024; Cass., sez. 3, ord. n. 4680 del
22/02/2025)
La liquidazione del danno differenziale si avrà, quindi, convertendo entrambe le anzidette percentuali in una somma di denaro per poi procedere, infine, a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (Cass. n. 20894 del 2024).
E', quindi, opportuno rilevare che, sempre secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito”
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022).
Non è, però, possibile procedere – come richiesto dall'appellante nelle difese conclusione - alla liquidazione sulla scorta della nuova Tabella Unica Nazionale, approvata con Decreto Presidente della Repubblica 13/01/2025, n. 12 in virtù della norma transitoria (Art. 5) alla cui stregua “
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
Facendo, quindi, uso delle tabelle del Tribunale di Milano il danno morale per un biologico del 19 % in soggetto di 34 anni al tempo del fatto è pari ad euro 20.492,00 mentre il danno morale per un biologico del 16 % in soggetto di 34 anni al tempo del fatto è pari ad euro 14.240,00 con la conseguenza che il danno iatrogeno è pari ad euro 6252,00.
Avendo, però, l'appellante quantificato e chiesto il ristoro nella somma di euro 5379,00 (“o nella minore somma spettante”) non è possibile riconoscere un importo maggiore di quello richiesto, nemmeno per effetto degli effetti della svalutazione monetaria.
11. Passando, ora, all'esame del terzo motivo di impugnazione, relativo alla lamentata statuizione erronea sulle spese del primo grado di giudizio, la doglianza è destinata ad essere assorbita dall'accoglimento parziale del secondo motivo di appello dal momento che, secondo il pacifico insegnamento della Corte Suprema, la soccombenza – a cui l'art. 91 Cpc ricollega l'onere delle spese processuali – va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la decisione relativa alle spese contenuta nella prima decisione è travolta, e dunque detto giudice, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza (Cass. 3964/2003; si vedano inoltre le più recenti Cass. 1775/2017 e 14916/2020, per le quali il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Più in particolare il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021).
Ne consegue che la statuizione sulle spese deve seguire per tutte le fasi il principio di soccombenza, applicabile, dunque, anche per le spese di questo grado e di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, in esito al rinvio disposto dalla Corte Suprema di
Cassazione, con ordinanza n. 23767/2022, pubblicata il 29 luglio 2022, così provvede: in riforma della sentenza n. 6054/2017 del 20 novembre 2017, resa dal Tribunale di Palermo ed appellata da con atto di citazione del 19 dicembre 2017, condanna l' Parte_1 [...] al pagamento in favore dell'appellante, Controparte_3 per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma di euro 5.379,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo;
condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante liquidate per il primo grado in complessivi euro 2.540,00 per compensi, per il grado di appello in complessivi euro
1984,00 per compensi, per il giudizio di Cassazione in complessivi euro 1541,00 per compensi, per il giudizio di rinvio in complessivi euro 1984,00 per compensi, per tutte le fasi oltre contributo unificato pagato e accessori come per legge, con distrazione in favore dell' avv. Francesco Bruno dichiaratosi antistatario;
pone in via definitiva a carico dell'appellata le spese di c.t.u. liquidate dal Tribunale.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 24 aprile 2025
Il consigliere estensore La Presidente
Alfonso Pinto Rossana Guzzo