Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/04/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento sommario R.G. n. 1648/2024, ex artt. 84 e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto di liquidazione emesso dalla Corte di Appello di Bari –II sez. penale, datato 5.12.2024, proposto dall' Avv. , (c.f. domiciliato in Bari alla Via G. Parte_1 C.F._1
Palmieri n. 8 ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Napoli n. 312/O presso e nello studio dell'avv. Maurizio Tullio che lo rappresenta e difende), già difensore nominato ex officio, nel procedimento penale n. 4808/15 R.G. N.R., n. 625/17 RG C.A., n. 7592/2023 R.G. Cass (35404/23 RG sent. Cass.) a carico di . Controparte_1
Ha dedotto l'opponente che:
✓ l'avv. è stato nominato difensore di ufficio di Parte_1 Controparte_1
e in tale qualità lo ha assistito innanzi alla Corte di Appello II sezione penale di Bari, giudizio nel quale è stata confermata la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Foggia, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 81 e 337 cod. proc. pen.), commesso il 13 aprile
2015;
✓ avverso la suddetta sentenza, attraverso l'Avv. Giuseppe Fiorito, sostituto processuale iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti, l'Avv. (che non è iscritto nell'albo Pt_1 speciale) ha proposto ricorso per cassazione.
✓ Disposta la trattazione scritta del procedimento, la VI Sezione Penale della Suprema Corte, ritenuto ammissibile il ricorso, ha dichiarato l'estinzione del reato contestato per sopraggiunta prescrizione;
✓ le esperite procedure necessarie per il recupero degli onorari relativi alle attività espletate, non hanno dato frutto, risultando irreperibile. Controparte_1
In data 4.11.2024 l'Avv. , all'esito della propria attività, depositava Istanza di liquidazione Pt_1 dei compensi e delle spese ex art. 82 D.P.R. 30/05/02 n. 115, essendosi conclusa la fase del
Procedimento di impugnazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, innanzi alla Corte di
Appello di Bari II Sezione penale, con allegata dettagliata nota specifica e documenti comprovanti l'attività svolta.
In data 5.12.2024, la Corte di Appello emetteva decreto di liquidazione ove si legge: “ritenuto che nella specie, avuto riguardo all'attività difensiva svolta concretamente, al tempo necessario per la preparazione, al numero di udienze di effettiva trattazione, alla rapida definizione del procedimento, all'entità delle questioni trattate, alla contestazione mossa dalla pubblica accusa ed all'esito del giudizio, possano essere riconosciuti euro 480,00 per fase di studio, euro 1320,00 per fase
e dunque in totale euro 2120,00 importo ridotto di
1/3 ex art. 106 bis cit. ad euro e da incrementare per le spese generali, nonché per iva e cap;
P.Q.M.
liquida in favore dell'Avv. per le attività svolte nel suindicato procedimento Parte_1 penale dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione la complessiva somma di euro 2120,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CAP e IV A, come per legge”, avverso la quale è stata proposta opposizione.
Il , ritualmente citato presso l'Avvocatura dello Stato Distrettuale in Sede si Controparte_2
è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 22.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con l'opposizione l'avv. ha dedotto che la Corte di Appello avrebbe, Pt_1
✓ senza adeguatamente motivare sul punto, liquidato gli onorari secondo i minimi tariffari nel calcolo degli onorari dovuti, sottostimato, quindi ingiustificatamente, l'attività difensiva svolta;
✓ omesso di disporre il rimborso delle spese occorse per il recupero delle somme dovute.
Ha chiesto pertanto l'Avv. la riforma dell'impugnato Decreto e dunque: Pt_1
“- in riforma dell'opposto decreto della II sezione della Corte di Appello di Bari del 05/12/2024, notificato in pari data, dichiarare dovuta all'avv. la complessiva somma di € Parte_1
4.874,09 (quattromilaottocentosettantaquattro/09), oltre rimborso forfettario del 15%, CAP e IVA, ove dovuta, così imputata:
- € 4.221,33 (quattromiladuecentoventuno/33), totale complessivo per l'attività difensiva penale, calcolata sulla base dei medi tariffari della tabella n.15 dei parametri forensi (D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M 147/2022), in relazione alle competenza della Corte di Cassazione per le fasi di studio (€ 945,00), introduttiva (€ 2.646,00) e decisionale (€ 2.741,00), per un totale di € 6.332,00, ridotto di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. 115/02), oltre le spese generali al 15% e del CAP, con la previsione dell'ulteriore calcolo dell'IVA, che andrebbe ad aggiungersi al predetto totale, ove fosse dovuta;
- € 615,00 (seicentoquindici/00), per i rimborsi delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure, non andate a buon fine, di recupero del credito (procedimento monitorio e atto di precetto), calcolate sulla base dei valori tariffari medi delle tabelle dei parametri forensi (DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M 147/2022), per la procedura monitoria (€ 473,00) e in relazione all'atto di precetto (€ 142,00), oltre le spese generali al 15% e del CAP, con la previsione dell'ulteriore calcolo dell'IVA, che andrebbe ad aggiungersi al predetto totale ove fosse dovuta;
- € 37,76 (trentasette/76) quale rimborso delle spese documentate, per il costo della racc. A/R n.
200515880706 del 15/09/2023, della racc. A/R inviata all'UNEP di Foggia, del pagamento in contrassegno per la restituzione dell'atto di precetto, nonché dei diritti di copia;
- per l'effetto condannare il , in persona del al pagamento in Controparte_2 CP_3 favore dell'avv. della complessiva somma di € 4.874,09 Parte_1
(quattromilaottocentosettantaquattro/09), ovvero di quell'altra che riterrà di liquidare, da imputare come al punto che precede, oltre le spese generali al 15% e del CAP, con la previsione dell'ulteriore calcolo dell'IVA, che andrebbe ad aggiungersi al predetto totale, ove fosse dovuta;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da liquidare senza decurtazione alcuna, essendo la disposizione prevista all'art. 91 c.p.c. non riferibile al D.P.R. 115/02 (ex multis Cass.
7028/22 del 3/03/2022), perché l'opposizione è proposta dall'avvocato per fare valere un Pt_1 proprio diritto ed è pertanto distinta dal procedimento penale in cui aveva prestato il patrocinio.
- in subordine, ove la Ecc.ma Corte ritenga infondata la doglianza, sul punto relativo alla richiesta dei soli onorari relativi all'attività difensiva penale, si chiede Voglia provvedere alla liquidazione della somma che riterrà di Giustizia ovvero, in via estremamente gradata, la conferma delle statuizioni contenute nel decreto opposto, nel punto relativo alla liquidazione delle competenze per l'attività penale;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da liquidare senza decurtazione alcuna, essendo la disposizione prevista all'art. 91 c.p.c. non riferibile al D.P.R. 115/02 (ex multis Cass.
7028/22 del 3/03/2022), perché l'opposizione è proposta dall'avvocato per fare valere un Pt_1 proprio diritto ed è pertanto distinta dal procedimento penale in cui aveva prestato il patrocinio”
*****
L'opposizione è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ritiene questo giudicante che correttamente la Corte di Appello ha tenuto conto dei valori medi delle tabelle di cui al DM 55/14 ed altresì correttamente è stata disposta la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/02.
Condivisibilmente è stata disposta anche la dimidiazione dei compensi ai sensi dell'art. 12 del DM
55/14, riduzione derivante dalla non particolare complessità dell'attività svolta, considerato che la
Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso per motivi diversi da quelli portati alla sua attenzione dalla difesa, segnatamente per il maturarsi della prescrizione, argomentando sulla mancanza di elementi per poter disporre il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 comma 2 cpp.
La Cassazione nello specifico ha affermato – cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40326 del 27/09/2007 Cc.
(dep. 31/10/2007 ) Rv. 237786 - 01– che “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1,
l'onorario e le spese sono liquidati "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti...": la media dei valori tariffari funge, quindi, solo da limite superiore invalicabile, il minimo essendo determinato da quello indicato nelle medesime tariffe.. È erroneo, perciò, l'assunto gravatorio secondo cui "la liquidazione deve avvenire nella media tariffaria", dovendo invece la stessa determinarsi tra il minimo e la media di tali valori, "tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
Va rilevato come l'art. 12 del DM 55/14 prevede che “1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Ancor più di recente - cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 4048 del 14/02/2024 (Rv. 670370 - 01) – il
Supremo Collegio ha chiarito che “ In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo”.
Il provvedimento in esame si ritiene abbia tenuto nel debito conto le attività poste in essere in concreto dall'avvocato (e per lui del suo sostituto, avv. FIORITO) nel giudizio di Pt_1 legittimità, peraltro esauritosi nell'arco di una sola udienza e conclusosi con la dichiarazione di estinzione.
Il provvedimento opposto, sul punto, va pertanto confermato.
Va invece accolto il ricorso limitatamente alla mancata corresponsione delle spese per il recupero degli onorari.
In tema di difesa d'ufficio, il ricorso al procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per richiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare – cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
31820 del 05/12/2019 (Rv. 656260 - 01)-.
Costituisce principio consolidato (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 5041 del 26/02/2024
(Rv. 670376 - 01) che “ Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, al riconoscimento anche delle spese sostenute per difendersi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato dal soggetto a cui favore ha prestato l'attività difensiva, in coerenza con la ratio dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel predetto procedimento si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato”.
Vanno pertanto corrisposte all'Avvocato le spese per il procedimento monitorio nella Pt_1 misura di complessivi € 615,00, oltre il rimborso delle spese non esenti, per € 37,76, e delle spese esenti, per € 2,96, oltre le spese forfetarie nella misura del 15%, oneri e contributi di legge. Le spese seguono la soccombenza1 e stante il parziale accoglimento dell'opposizione vanno compensate per la metà e poste a carico, per la restante parte, del opposto liquidate in CP_2 dispositivo, con riferimento al valore del motivo accolto, secondo i parametri di cui al DM 147/22 (I scaglione valori minimi in considerazione dell'oggettiva semplicità delle questioni trattate).
PQM
Il Presidente delegato accoglie in parte l'opposizione e in riforma del decreto opposto, liquida in favore dell'Avv. , oltre alle somme come già liquidate a titolo di onorari e accessori, le spese Pt_1 relative all'esperito procedimento monitorio liquidate in complessivi € 615,00 oltre il rimborso delle spese non esenti, per € 37,76, e delle spese esenti, per € 2,96; e le spese forfetarie nella misura del
15%, oneri e contributi di legge.
Condanna il opposto al pagamento in favore dell'Avv. della metà delle spese del CP_2 Pt_1 presente giudizio, liquidate, per l'intero, in € 337,00 oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Dichiara compensata fra le parti la rimanente metà delle spese.
Così deciso in Bari, 22.04.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del
2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale;
ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese". (Sez. 2 - , Ordinanza n. 4082 del 14/02/2024, Rv. 670316 - 01)