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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/06/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4659 del Ruolo Generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 6 maggio 2025, avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
C.F. , nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Roberta Zucchetti e Benedetta Barberi Nucci entrambe del Foro di Perugia, ma elettivamente domiciliata in Pistrino di Citerna (PG), Viale Italia n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Benedetta Barberi Nucci, in virtù di mandato in calce al ricorso (p.e.c.
; Email_1
Ricorrente
CONTRO
C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in ID alla Piazza XXV Aprile, 25 presso e nello studio dell'Avv. Paolo
Spantini che lo rappresenta e difende per procura conferita su separato supporto cartaceo congiunto alla comparsa di costituzione (p.e.c. ; Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la : “disporre l'affidamento condiviso, come per legge, Pt_1 ER della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale dove ha sempre vissuto, con regolamentazione del diritto di visita del padre compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e personali della minore nonché nel rispetto delle eIGenze ER e necessità proprie e relative all'età adolescenziale di , secondo le modalità del piano genitoriale proposto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c. (doc.5); assegnare alla IG.ra , quale genitore collocatario, la casa familiare sita Parte_1 in ID (PG) Via Roberto Morelli n. 11, dove quindi continuerà ad abitare con la figlia ER minore e con il figlio maggiorenne che, per sua esplicita volontà, ha scelto di ER2 rimanervi insieme alla sorella ed alla madre;
stabilire che gli arredi, mobili e suppellettili dell'abitazione familiare, nonché tutto quanto attualmente ivi contenuto, ad esclusione dei beni prettamente personali di entrambi i coniugi, rimangano nella proprietà esclusiva della ricorrente;
porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere un contributo economico CP_1 necessario al concorso per il mantenimento dei figli, che sarà articolato come segue in conseguenza del fatto che il figlio maggiorenne ha trovato una occupazione lavorativa a tempo determinato. Pertanto fino a che il figlio percepisce uno stipendio (come ora) ER2 nulla sia dovuto per tale titolo e per tale soggetto da parte del padre, obbligo che, invece, riprenderà automaticamente dal mese entro il quale il detto lavoro non dovesse più continuare, fermo l'obbligo paterno di concorso per la figlia minore. Quindi il contributo del padre per il mantenimento dei figli sarà così articolato:
- nell'ipotesi che il figlio non lavori, € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) mensili per ER2 entrambi i figli;
- nell'ipotesi che il figlio lavori, € 350,00(trecentocinquanta/00) mensili per la figlia ER2 ER;
Le somme quale contributo indiretto per il mantenimento dei figli, saranno rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, e dovranno essere corrisposte entro il
5 di ogni mese;
disporre che il versi il contributo non corrisposto per il mese di giugno a titolo di CP_1 mantenimento indiretto della figlia minore, nonché integri gli importi versati per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre per un totale di € 650,00 (seicentocinquanta); stabilire che i genitori avranno a loro carico nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie da sostenere per la prole, che dovranno essere preventivamente concordate tra di loro, fatte salve eventuali ragioni d'urgenza, e rispettivamente rimborsate dietro
l'esibizione dei documenti giustificativi;
disporre l'obbligo a carico di entrambi i genitori di comunicare eventuali variazioni di residenza ed autorizzare reciprocamente il rilascio dei rispettivi passaporti;
porre a carico del marito un contributo per il mantenimento della moglie di € 200,00
(duecento/00), in virtù degli impegni di spesa mensili della ricorrente, tenuto conto che la stessa deve corrispondere le rate di un mutuo ipotecario contratto in costanza di matrimonio per esposizioni debitorie dei coniugi e di cui il è garante, nonché di altre rate relative CP_1
a finanziamenti accesi per le eIGenze della famiglia e tutt'ora ad esclusivo carico della IG.ra
. Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge”; per il : “(…) nell'insistere sulla ovvia dichiarazione di separazione con spese CP_1 compensate, rebus sic stantibus riferito agli aspetti economici sui quali si addensano nere nuvole stante la crisi del settore automotive con scenari prospettati ai dipendenti come il
da far accapponare la pelle, si confermano i contenuti precettivi di cui ai punti da CP_1 uno a quattro della anzidetta ordinanza.
Ovviamente niente mantenimento per la moglie.
Se controparte insistesse per il proprio mantenimento e gli venisse respinto come da noi sostenuto, spese vinte”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non sono pervenute conclusioni.
SVOLGIMENTO IN FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La IG.ra , con ricorso depositato il 20.11.23, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione dal marito , riferendo: di avere con lui contratto matrimonio il CP_1
ER 18.7.988 e che dall'unione sono nati, nel 2003 e nel 2008, i figli e , quest'ultima ER2
ancora minorenne;
che ormai da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più una unione affettiva e sentimentale, e che la crisi, culminata nell'allontanamento del marito della casa coniugale, era stata causata dal disinteresse da lui verso la cura dei figli e la gestione della casa. I rapporti tra i coniugi si erano ulteriormente deteriorati dopo la fine della coabitazione perché il marito usava nei propri confronti epiteti ER gravemente offensivi, con l'effetto di destabilizzare la figlia minore , che più volte aveva manifestato di non volerlo incontrare.
La ricorrente ha aggiunto di lavorare presso una società con stipendio di circa euro 1350,00 e che il marito - che percepisce dalla propria attività lavorativa stipendio di euro 1.600,00 - ultimamente aveva rifiutato di far fronte al pagamento di un mutuo (dell'importo mensile di euro 418,00) che i coniugi avevano contratto nel 2017 per far fronte a esposizioni debitorie comuni (intestato solo alla moglie, con garanzia fideiussoria del marito). Ha poi riferito che nonostante le parti avessero concordato che il marito versasse per il mantenimento della figlia la somma di euro 250,00 mensili, i pagamenti negli ultimi mesi erano stati irregolari e per somme inferiori. Ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ER
ad entrambi i genitori con collocazione presso la casa coniugale, da assegnarsi ad essa ricorrente ed ove sarebbe rimasto a vivere anche il figlio maggiorenne occupato al ER2 momento del deposito del ricorso. Ha chiesto quantificare l'assegno di mantenimento per i figli in euro 550,00 mensili nell'ipotesi in cui non dovesse più lavorare ed in euro 350,00 ER2
ER per la sola figlia . Ha poi chiesto prevedersi assegno di euro 200,00 mensili in proprio favore, in considerazione degli impegni di spesa cui deve far fronte.
1.2 Il IG. si è costituito con comparsa di costituzione depositata il 2.2.24, nella CP_1
quale ha esposto come la disastrosa situazione economica della famiglia, gravata da una serie di prestiti, fosse dovuta alla moglie, che lo aveva convinto, per la sua mania di sperperi, a plurime spese e a ricorrere continuamente al credito e a piccoli prestiti, che riducevano di ben
816,00 euro mensili il proprio stipendio di euro 1.400,00, e che la moglie lo aveva anche costretto a lasciare la casa coniugale con false promesse di futura riconciliazione. Ha aggiunto che non era stato possibile trovare un accordo sulle condizioni della separazione perché la moglie ingiustificatamente si opponeva al fatto che lui percepisse la metà dell'assegno unico per la figlia minore ed ha lamentato che la moglie avesse sottoposto la figlia a un “lavaggio del
ER cervello”, ostacolando di fatto il rapporto, con il risultato che appariva quasi in imbarazzo e diffidente nell'incontrarlo. Per tale ragione ha chiesto che si attivasse un percorso di sostegno psicologico a sostegno della figlia “con l'obiettivo di far capire alla madre che non bisogna denigrare in forma diretta o indiretta o in via subliminale la figura del padre”. Ha concluso opponendosi a qualunque ipotesi di contribuzione al mantenimento della moglie, ma ha dichiarato il proprio accordo sulla pronuncia di affido condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre ed assegnazione a lei della casa coniugale;
ha chiesto quantificare in euro 250,00 l'importo dovuto quale contributo ordinario di mantenimento per la figlia.
1.3 All'udienza di prima comparizione, tenuta il 2.4.24, venivano sentite le parti, tentandone senza esito la conciliazione, e veniva fissata successiva udienza per procedere ad ascolto della figlia minore. All'esito, con ordinanza del 17.7.24, venivano adottati i provvedimenti provvisori.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c. all'udienza del 6.5.25, ove è stata rimessa al collegio.
***
2. L'esame degli atti e il tenore delle difese rispettivamente svolte rendono palese che è irrimediabilmente venuta meno quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, sì da non apparire percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. La domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, deve essere dunque accolta, con conseguenti annotazioni di legge.
2.1 Venendo alle statuizioni accessorie deve darsi atto che non vi è contrasto tra le parti
ER riguardo la pronuncia di affidamento condiviso della figlia (di anni 16) ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre e conseguente assegnazione a lei della casa coniugale. Non è dubbio doversi provvedere in conformità al sostanziale accordo delle parti su detti aspetti, che delineano un assetto senza dubbio conforme all'interesse della minore.
Ritiene poi il collegio che possano essere integralmente confermate, riguardo la disciplina delle occasioni di visita e le statuizioni economiche, le previsioni contenute nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., che rimetteva ai liberi accordi tra padre e figlia gli incontri e quantificava in euro 300,00 mensili l'importo dovuto dal a titolo di contributo ordinario al suo CP_1
mantenimento, oltre alla metà delle spese straordinarie da sostenersi nel suo interesse.
Nella relazione tra padre e figlia, secondo quanto riferito già all'udienza del 26.6.24, si è verificato un miglioramento, tanto che il difensore del aveva dichiarato di ritenere CP_1
superflua la richiesta, inizialmente avanzata, di intervento del Servizio Sociale.
La previsione di incontri liberi tra padre e figlia trova invero la sua ragione giustificativa nella ER opportunità di rispettare una precisa richiesta di , che in udienza aveva chiesto di non essere imbrigliata in un calendario rigido che decidesse per lei quando avrebbe dovuto vedere il padre (“Io vorrei poter decidere in autonomia i giorni che lo vedo, vorrei potermi organizzare in libertà con lui, non vorrei avere una regolamentazione rigida”, v. verbale udienza 26.6.24).
Va anche confermato in capo al l'obbligo di versare assegno di mantenimento per la CP_1
figlia nella misura di euro 300,00 mensili, che tiene conto delle molteplici eIGenze di spesa ER legate al mantenimento di una giovane dell'età di e del fatto che la stessa è di fatto collocata per tempi del tutto prevalenti presso la madre, sì da essere del tutto minimale il contributo offerto dal padre al suo mantenimento diretto. Al mantenimento ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel suo interesse, per la cui individuazione e gestione potrà essere di aiuto alle parti la lettura del Protocollo in uso presso l'Ufficio.
Nulla deve disporsi per il figlio maggiorenne che, secondo quanto riferito dalle parti, ER2
svolge regolare attività lavorativa. E' infine da evidenziare come non sussistano i presupposti per prevedere un assegno di mantenimento in favore della , che svolge regolare attività lavorativa dalla quale Pt_1 percepisce stipendio mensile non IGnificativamente dissimile da quello percepito dal coniuge.
Le spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento e del suo esito, sono da compensare integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 22.7.1975, e nato a [...] il [...], autorizzandoli per l'effetto CP_1
a vivere separati serbandosi reciproco rispetto. ER 2) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con collocazione abitativa prevalente presso la madre, alla quale per l'effetto assegna la casa coniugale, sita in ID.
ER 3) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che vorrà accordandosi con lei e dandone avviso alla madre.
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del presente ER provvedimento, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia , la somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche ed extra-scolastiche, da sostenersi nel suo interesse.
5) Spese di lite compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di conIGlio del 16 maggio 2025.
Il Giudice rel.
Il Presidente
Ilenia Miccichè
Gaia Muscato
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4659 del Ruolo Generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 6 maggio 2025, avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
C.F. , nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Roberta Zucchetti e Benedetta Barberi Nucci entrambe del Foro di Perugia, ma elettivamente domiciliata in Pistrino di Citerna (PG), Viale Italia n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Benedetta Barberi Nucci, in virtù di mandato in calce al ricorso (p.e.c.
; Email_1
Ricorrente
CONTRO
C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in ID alla Piazza XXV Aprile, 25 presso e nello studio dell'Avv. Paolo
Spantini che lo rappresenta e difende per procura conferita su separato supporto cartaceo congiunto alla comparsa di costituzione (p.e.c. ; Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la : “disporre l'affidamento condiviso, come per legge, Pt_1 ER della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale dove ha sempre vissuto, con regolamentazione del diritto di visita del padre compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e personali della minore nonché nel rispetto delle eIGenze ER e necessità proprie e relative all'età adolescenziale di , secondo le modalità del piano genitoriale proposto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c. (doc.5); assegnare alla IG.ra , quale genitore collocatario, la casa familiare sita Parte_1 in ID (PG) Via Roberto Morelli n. 11, dove quindi continuerà ad abitare con la figlia ER minore e con il figlio maggiorenne che, per sua esplicita volontà, ha scelto di ER2 rimanervi insieme alla sorella ed alla madre;
stabilire che gli arredi, mobili e suppellettili dell'abitazione familiare, nonché tutto quanto attualmente ivi contenuto, ad esclusione dei beni prettamente personali di entrambi i coniugi, rimangano nella proprietà esclusiva della ricorrente;
porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere un contributo economico CP_1 necessario al concorso per il mantenimento dei figli, che sarà articolato come segue in conseguenza del fatto che il figlio maggiorenne ha trovato una occupazione lavorativa a tempo determinato. Pertanto fino a che il figlio percepisce uno stipendio (come ora) ER2 nulla sia dovuto per tale titolo e per tale soggetto da parte del padre, obbligo che, invece, riprenderà automaticamente dal mese entro il quale il detto lavoro non dovesse più continuare, fermo l'obbligo paterno di concorso per la figlia minore. Quindi il contributo del padre per il mantenimento dei figli sarà così articolato:
- nell'ipotesi che il figlio non lavori, € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) mensili per ER2 entrambi i figli;
- nell'ipotesi che il figlio lavori, € 350,00(trecentocinquanta/00) mensili per la figlia ER2 ER;
Le somme quale contributo indiretto per il mantenimento dei figli, saranno rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, e dovranno essere corrisposte entro il
5 di ogni mese;
disporre che il versi il contributo non corrisposto per il mese di giugno a titolo di CP_1 mantenimento indiretto della figlia minore, nonché integri gli importi versati per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre per un totale di € 650,00 (seicentocinquanta); stabilire che i genitori avranno a loro carico nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie da sostenere per la prole, che dovranno essere preventivamente concordate tra di loro, fatte salve eventuali ragioni d'urgenza, e rispettivamente rimborsate dietro
l'esibizione dei documenti giustificativi;
disporre l'obbligo a carico di entrambi i genitori di comunicare eventuali variazioni di residenza ed autorizzare reciprocamente il rilascio dei rispettivi passaporti;
porre a carico del marito un contributo per il mantenimento della moglie di € 200,00
(duecento/00), in virtù degli impegni di spesa mensili della ricorrente, tenuto conto che la stessa deve corrispondere le rate di un mutuo ipotecario contratto in costanza di matrimonio per esposizioni debitorie dei coniugi e di cui il è garante, nonché di altre rate relative CP_1
a finanziamenti accesi per le eIGenze della famiglia e tutt'ora ad esclusivo carico della IG.ra
. Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge”; per il : “(…) nell'insistere sulla ovvia dichiarazione di separazione con spese CP_1 compensate, rebus sic stantibus riferito agli aspetti economici sui quali si addensano nere nuvole stante la crisi del settore automotive con scenari prospettati ai dipendenti come il
da far accapponare la pelle, si confermano i contenuti precettivi di cui ai punti da CP_1 uno a quattro della anzidetta ordinanza.
Ovviamente niente mantenimento per la moglie.
Se controparte insistesse per il proprio mantenimento e gli venisse respinto come da noi sostenuto, spese vinte”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non sono pervenute conclusioni.
SVOLGIMENTO IN FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La IG.ra , con ricorso depositato il 20.11.23, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione dal marito , riferendo: di avere con lui contratto matrimonio il CP_1
ER 18.7.988 e che dall'unione sono nati, nel 2003 e nel 2008, i figli e , quest'ultima ER2
ancora minorenne;
che ormai da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più una unione affettiva e sentimentale, e che la crisi, culminata nell'allontanamento del marito della casa coniugale, era stata causata dal disinteresse da lui verso la cura dei figli e la gestione della casa. I rapporti tra i coniugi si erano ulteriormente deteriorati dopo la fine della coabitazione perché il marito usava nei propri confronti epiteti ER gravemente offensivi, con l'effetto di destabilizzare la figlia minore , che più volte aveva manifestato di non volerlo incontrare.
La ricorrente ha aggiunto di lavorare presso una società con stipendio di circa euro 1350,00 e che il marito - che percepisce dalla propria attività lavorativa stipendio di euro 1.600,00 - ultimamente aveva rifiutato di far fronte al pagamento di un mutuo (dell'importo mensile di euro 418,00) che i coniugi avevano contratto nel 2017 per far fronte a esposizioni debitorie comuni (intestato solo alla moglie, con garanzia fideiussoria del marito). Ha poi riferito che nonostante le parti avessero concordato che il marito versasse per il mantenimento della figlia la somma di euro 250,00 mensili, i pagamenti negli ultimi mesi erano stati irregolari e per somme inferiori. Ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ER
ad entrambi i genitori con collocazione presso la casa coniugale, da assegnarsi ad essa ricorrente ed ove sarebbe rimasto a vivere anche il figlio maggiorenne occupato al ER2 momento del deposito del ricorso. Ha chiesto quantificare l'assegno di mantenimento per i figli in euro 550,00 mensili nell'ipotesi in cui non dovesse più lavorare ed in euro 350,00 ER2
ER per la sola figlia . Ha poi chiesto prevedersi assegno di euro 200,00 mensili in proprio favore, in considerazione degli impegni di spesa cui deve far fronte.
1.2 Il IG. si è costituito con comparsa di costituzione depositata il 2.2.24, nella CP_1
quale ha esposto come la disastrosa situazione economica della famiglia, gravata da una serie di prestiti, fosse dovuta alla moglie, che lo aveva convinto, per la sua mania di sperperi, a plurime spese e a ricorrere continuamente al credito e a piccoli prestiti, che riducevano di ben
816,00 euro mensili il proprio stipendio di euro 1.400,00, e che la moglie lo aveva anche costretto a lasciare la casa coniugale con false promesse di futura riconciliazione. Ha aggiunto che non era stato possibile trovare un accordo sulle condizioni della separazione perché la moglie ingiustificatamente si opponeva al fatto che lui percepisse la metà dell'assegno unico per la figlia minore ed ha lamentato che la moglie avesse sottoposto la figlia a un “lavaggio del
ER cervello”, ostacolando di fatto il rapporto, con il risultato che appariva quasi in imbarazzo e diffidente nell'incontrarlo. Per tale ragione ha chiesto che si attivasse un percorso di sostegno psicologico a sostegno della figlia “con l'obiettivo di far capire alla madre che non bisogna denigrare in forma diretta o indiretta o in via subliminale la figura del padre”. Ha concluso opponendosi a qualunque ipotesi di contribuzione al mantenimento della moglie, ma ha dichiarato il proprio accordo sulla pronuncia di affido condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre ed assegnazione a lei della casa coniugale;
ha chiesto quantificare in euro 250,00 l'importo dovuto quale contributo ordinario di mantenimento per la figlia.
1.3 All'udienza di prima comparizione, tenuta il 2.4.24, venivano sentite le parti, tentandone senza esito la conciliazione, e veniva fissata successiva udienza per procedere ad ascolto della figlia minore. All'esito, con ordinanza del 17.7.24, venivano adottati i provvedimenti provvisori.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c. all'udienza del 6.5.25, ove è stata rimessa al collegio.
***
2. L'esame degli atti e il tenore delle difese rispettivamente svolte rendono palese che è irrimediabilmente venuta meno quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, sì da non apparire percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. La domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, deve essere dunque accolta, con conseguenti annotazioni di legge.
2.1 Venendo alle statuizioni accessorie deve darsi atto che non vi è contrasto tra le parti
ER riguardo la pronuncia di affidamento condiviso della figlia (di anni 16) ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre e conseguente assegnazione a lei della casa coniugale. Non è dubbio doversi provvedere in conformità al sostanziale accordo delle parti su detti aspetti, che delineano un assetto senza dubbio conforme all'interesse della minore.
Ritiene poi il collegio che possano essere integralmente confermate, riguardo la disciplina delle occasioni di visita e le statuizioni economiche, le previsioni contenute nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., che rimetteva ai liberi accordi tra padre e figlia gli incontri e quantificava in euro 300,00 mensili l'importo dovuto dal a titolo di contributo ordinario al suo CP_1
mantenimento, oltre alla metà delle spese straordinarie da sostenersi nel suo interesse.
Nella relazione tra padre e figlia, secondo quanto riferito già all'udienza del 26.6.24, si è verificato un miglioramento, tanto che il difensore del aveva dichiarato di ritenere CP_1
superflua la richiesta, inizialmente avanzata, di intervento del Servizio Sociale.
La previsione di incontri liberi tra padre e figlia trova invero la sua ragione giustificativa nella ER opportunità di rispettare una precisa richiesta di , che in udienza aveva chiesto di non essere imbrigliata in un calendario rigido che decidesse per lei quando avrebbe dovuto vedere il padre (“Io vorrei poter decidere in autonomia i giorni che lo vedo, vorrei potermi organizzare in libertà con lui, non vorrei avere una regolamentazione rigida”, v. verbale udienza 26.6.24).
Va anche confermato in capo al l'obbligo di versare assegno di mantenimento per la CP_1
figlia nella misura di euro 300,00 mensili, che tiene conto delle molteplici eIGenze di spesa ER legate al mantenimento di una giovane dell'età di e del fatto che la stessa è di fatto collocata per tempi del tutto prevalenti presso la madre, sì da essere del tutto minimale il contributo offerto dal padre al suo mantenimento diretto. Al mantenimento ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel suo interesse, per la cui individuazione e gestione potrà essere di aiuto alle parti la lettura del Protocollo in uso presso l'Ufficio.
Nulla deve disporsi per il figlio maggiorenne che, secondo quanto riferito dalle parti, ER2
svolge regolare attività lavorativa. E' infine da evidenziare come non sussistano i presupposti per prevedere un assegno di mantenimento in favore della , che svolge regolare attività lavorativa dalla quale Pt_1 percepisce stipendio mensile non IGnificativamente dissimile da quello percepito dal coniuge.
Le spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento e del suo esito, sono da compensare integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 22.7.1975, e nato a [...] il [...], autorizzandoli per l'effetto CP_1
a vivere separati serbandosi reciproco rispetto. ER 2) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con collocazione abitativa prevalente presso la madre, alla quale per l'effetto assegna la casa coniugale, sita in ID.
ER 3) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che vorrà accordandosi con lei e dandone avviso alla madre.
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del presente ER provvedimento, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia , la somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche ed extra-scolastiche, da sostenersi nel suo interesse.
5) Spese di lite compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di conIGlio del 16 maggio 2025.
Il Giudice rel.
Il Presidente
Ilenia Miccichè
Gaia Muscato