Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 08/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 195/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 195/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elett.te dom.te in Gorizia, al Corso Verdi n. 75, CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'avv. ANGELILLI GIANFRANCO, dal quale sono rappresentate e difense in virtù di procura in atti
- ATTRICI
E
(c.f.: ), elett.te dom.to in CP_1 C.F._3
Monfalcone, alla VIA ROMA 49, presso lo studio dell'avv. Vito Susanna e dell'avv. Pamela Borghese, dalle quali e rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
- CONVENUTO
Oggetto: divisione di beni ereditari e resa del conto.
Conclusioni: Nelle note scritte depositate il 14.10.2024, le attrici hanno chiesto, nel merito, in via principale, contrariis reiectis, respingersi le domande avversarie in quanto inammissibili o prescritte e procedersi alla vendita dell'intero compendio e alla divisione e assegnazione della somma
ricavata in ragione di 1/3 indivisa parte per ciascun coerede, con condanna alle spese del convenuto.
In via istruttoria, il difensore delle attrici ha chiesto, previa modifica dell'ordinanza del 18.07.2024, di cui si fa istanza, dichiararsi inammissibili i testi e i capitoli di prova orale formulati dal convenuto;
ammettere la documentazione dimessa;
disporre CTU volta a stimare i beni ricompresi nella comunione ereditaria e a formare le porzioni per cui è causa.
Nelle note scritte depositate il 14.10.2025, il convenuto ha chiesto, nel merito:
1) accertare e dichiarare che la vendita effettuata in data 30/11/2006, tra il GN e è simulata per essere, in realtà, una _2 Parte_1
donazione;
2) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, con l'attribuzione a ciascun erede della quota di 1/3, tenendo conto di quanto già ricevuto in vita dalla GNa per effetto del contratto simulato dd. 30/11/2006; Parte_1
3) rigettare la proposta divisionale formulata delle ricorrenti;
4) condannare a restituire al GN , nella sua Parte_2 CP_1
qualità di erede del padre, un terzo della somma 82.033,81 ovvero, la somma diversa, maggiore o minore, che risulterà in causa o che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali dal 14/8/2013 al saldo;
5) spese di lite rifuse.
In via istruttoria, il convenuto ha reiterato le istanze istruttorie non ammesse con ordinanza dd. 5/1/2024 e ha insistito per l'espletamento di CTU al fine di determinare il reale valore dei beni immobili oggetto del ricorso nonché il valore del bene immobile oggetto del contratto di compravendita dd.
30/11/2006 alla data del decesso del GN . _2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 27.2.2023, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio il fratello per lo Parte_2 CP_1
scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei beni relitti dai loro
- 2 -
genitori, esponendo che, in data 26.3.1996, era deceduta a Gorizia, ab intestato, la madre nata a [...], il [...], lasciando Persona_1
quali eredi il marito , con la quota di 1/3 e i suoi tre figli, con la _2
quota di 2/9 ciascuno, e successivamente, il 14.8.2013, era deceduto a
Gorizia, ab intestato, il padre , nato il [...] a _2
Opacchiasella, lasciando, quali eredi, le odierne parti, con la quota di 1/3 ciascuno.
Le attrici, dopo aver compiutamente individuato i beni ricompresi nella comunione ereditaria, il cui valore è stato stimato in complessivi €
428.215,18, sulla base della perizia a firma del geom. Persona_2 hanno chiesto l'assegnazione dell'intero compendio ereditario al convenuto, con liquidazione, da parte di quest'ultimo, in favore di ciascuna di esse, del valore della quota di 1/3, quantificata, per difetto, in € 130.000,00 ciascuna o, in subordine, procedersi alla divisione del compendio ereditario secondo il seguente progetto divisionale: a) l'assegnazione, in favore di esse attrici, in comunione tra loro, per la quota di ½ ciascuna, casa di abitazione (p.c. .166 - sub 1, di categoria catastale A/7) sita in Doberdò del Lago, frazione Ferletti n.
64, con giardino, l'antistante deposito e l'annessa stalla (p.c. .166 - sub 3, di categoria C/2 e sub 2, di categoria C/6), nonché i terreni individuati alle p.c.e.
168/1 (iscritta nel c.t. 3° della P.T. 327 di Vallone) del valore di euro
9.072,00, p.c.e. 165/2 (iscritta nel c.t. 1° della P.T. 327 di Vallone, di nessun valore in quanto strada), p.c.e. 165/3 (iscritta nel c.t. 1° della P.T. 327 di
Vallone) e p.c.e.168/4 (iscritta nel c.t. 3° della P.T. 327 di Vallone, di nessun valore in quanto strada), beni del valore stimato complessivo di € 309.941,50;
b) l'assegnazione al convenuto dei restanti beni, costituiti da CP_1 terreni agricoli e boschivi del valore stimato di € 118.273,68, con la corresponsione, da parte di ciascuna attrice, in favore del convenuto, dell'importo di € 12.232,36, a titolo di conguaglio.
Si è costituito nel presente giudizio , il quale, senza opporsi alla CP_1
domanda di divisione, non ha inteso aderire alla proposta di divisione
- 3 -
formulata dalla controparte, contestando il valore attribuito ai beni immobili ereditari, ritenuto eccessivo, e ha chiesto accertarsi il carattere simulato della vendita dell'immobile, sito in Doberdò del Lago, Località Vallone, attualmente individuato alla P.T. 552 di Vallone, c.t. 1) p.c.e. 8/1, in favore della sorella che era di proprietà del padre , in quanto Pt_1 _2
acquistato con denaro proprio del de cuius, in considerazione dei prelievi di somme di denaro, effettuati da quest'ultimo il 30.11.2006 e il 05.01.2007, per la complessiva somma di € 13.200,00 (v. doc. 2 parte convenuta).
Da ultimo, il convenuto ha formulato domanda di resa del conto con riferimento alla gestione del conto corrente n. C01-1- 4000001171, intestato a
, dal 5 giugno 2007 alla data del decesso del padre, nei confronti _2 di con condanna di quest'ultima alla restituzione, in proprio Parte_2 favore, della quota di 1/3 dell'importo 82.033,81 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., le attrici hanno eccepito l'inammissibilità
o comunque l'infondatezza delle domande formulate dalla controparte e hanno chiesto “procedere alla vendita dell'intero compendio e alla divisione
e assegnazione della somma ricavata in ragione di 1/3 indivisa parte per ciascun coerede, con condanna alle spese del convenuto-resistente”.
La causa è stata istruita con il deposito di documenti e l'espletamento della prova testimoniale.
In via preliminare, vanno rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con conferma dell'ordinanza del 05.01.2024, alla cui motivazione si rinvia.
Nel merito, si discute nella presente sede della successione di Per_1
nata a [...], il [...] e deceduta ab intestato, il 26.3.1996 a
[...]
Gorizia, lasciando quali eredi il marito , per la quota di 1/3, e i _2
suoi tre figli e con la quota di 2/9 ciascuno, Parte_1 Pt_2 CP_1
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nonché della successione di , nato il [...] a [...] e _2
deceduto a Gorizia il 14.08.2013, anch'egli ab intestato, lasciando quali eredi le odierne parti per la quota di 1/3 ciascuno.
Si rileva, tuttavia, che, pur essendosi aperte due successioni distinte, si procederà a un'unica divisione, in mancanza di contrasto, sul punto, tra le parti.
Ciò posto, occorre, in via prioritaria, esaminare la domanda con la quale il convenuto ha chiesto accertarsi il carattere simulato della vendita dell'immobile sito in Doberdò del Lago, Località Vallone, individuato alla PT
P.T. di Vallone n. 552, c.t. 1, p.c.e. 8/1, da parte di la quale Parte_1
deve ritenersi strumentale alla richiesta del convenuto di sottoporre a collazione la pretesa donazione dissimulata posta in essere dal de cuius.
Orbene, la domanda è meritevole di accoglimento, atteso che l'esistenza della donazione indiretta si desume dal prelievo, in contanti, da parte del de cuius, dal conto corrente allo stesso intestato, della complessiva somma di €
13.200,00 in date prossime alla stipula del contratto di compravendita e più precisamente il 30.11.2006 e il 05.01.2007, risultanti dall'estratto del conto corrente in atti (v. doc. 3 del convenuto).
Per converso, non ha allegato né tanto meno provato di aver Parte_1
acquistato il suddetto immobile con denaro proprio, essendosi limitata ad eccepire, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., l'inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione dell'azione, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “quando la declaratoria di simulazione sia richiesta non per far valere il diritto alla quota di riserva ma al solo scopo dell'acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, in vista della determinazione delle quote dei condividenti e senza che avvenga addotta alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione della relativa azione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato
(cfr. Cass. 21 febbraio 2007 n. 4021; più di recente, Cassazione civile sez. II,
29/02/2016, n.3932).
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L'eccezione non può, tuttavia, essere accolta, in quanto proposta, tardivamente nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., atteso che avrebbe dovuto essere sollevata alla prima udienza di trattazione, alla luce di quanto previsto dall'art. 183 c. 5 c.p.c., nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del
26/11/2019), come, peraltro, emerge dalla comparsa conclusionale, nella parte in cui il difensore delle attrici afferma che: “Nella prima memoria, le attrici contestavano la domanda riconvenzionale relativa all'asserita simulazione contrattuale della compravendita stipulata il 30.11.2006 tra e _2
, oltre a eccepirne la prescrizione, essendo trascorsi più di dieci Parte_1 anni dall'intavolazione della proprietà a nome dell'acquirente” (v. pag. 3 della comparsa conclusionale”.
In conclusione, il Tribunale accoglie la domanda proposta da CP_1 di collazione dell'immobile sito in Doberdò del Lago, Località Vallone, individuato alla P.T. 552 di Vallone c.t. 1, p.c.e. 8/1, oggetto di donazione indiretta, da parte del padre , in favore di _2 Parte_1 disponendone l'imputazione del valore alla porzione della donataria, ai sensi dell'art. 746 c.c., in mancanza di istanza di quest'ultima di conferimento in natura.
Con separata ordinanza, si provvede alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Le spese di lite saranno regolamentate all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di , così provvede: Parte_2 CP_1
1) dichiara aperta la successione legittima di nata a Persona_1
Gradisce, il 21.07.1940 deceduta a Gorizia il 26.03.1996 e di
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, nato a [...] il [...] e _2
deceduto a Gorizia il 14.08.2013;
2) dichiara che eredi di ai sensi dell'art. 581 c.c., Persona_1
erano il marito per la quota di 1/3 e i tre figli _2 Pt_1
e con la quota di 2/9
[...] Parte_2 CP_1
ciascuno;
3) dichiara che eredi di , ai sensi dell'art. 566 c.c., sono _2
i suoi tre figli e con Parte_1 Parte_2 CP_1
la quota di 1/3 ciascuno;
4) dichiara la natura di donazione indiretta del trasferimento, in favore di da parte di , dell'immobile Parte_1 _2
sito in Doberdò del Lago, Località Vallone, individuato alla PT
552 di Vallone, c.t. 1, p.c.e. 8/1 e, per l'effetto, in accoglimento della domanda di collazione, ne dispone l'imputazione del valore alla porzione della donataria Parte_1
5) provvede alla rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
6) spese al definitivo.
Così deciso in Gorizia, il 7.4.2025
Il Giudice
(dott.ssa Laura Di Lauro)
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