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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/07/2024, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 437/2022
I^ Sezione Civile II Collegio
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Relatore
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 437/2022 del ruolo generale e promossa
DA
(c.f. ), in proprio nella sua veste di Parte_1 C.F._1
garante, nonché in qualità di erede del defunto SInor (c.f. Persona_1
), nonché la SI.ra (c.f. C.F._2 Parte_2
), anch'essa in qualità di erede del defunto SI. C.F._3 Persona_1
, rappresentate e difese dall'Avv. Renzo Merlini del Foro di Macerata ed
[...]
elettivamente domiciliate presso il suo studio legale in Macerata, Corso Cavour n. 5
- appellanti -
CONTRO
(p.iva ), quale incorporante per fusione la Controparte_1 P.IVA_1
(in forma abbreviata ) in persona Controparte_2 Controparte_3
del Procuratore Speciale Dott. nella sua qualità di legale Controparte_4
rappresentante di rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_5 Gaeta del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Camerino (MC) Via Le Mosse
- appellato -
OGGETTO
appello avverso la sentenza n. 1041/2021 pubblicata il 04/11/2021 dal
Tribunale Ordinario di Macerata in materia di nullità del contratto di mutuo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti e : “Piaccia all'Ill.mo Parte_1 Parte_2
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, per le ragioni esposte in narrativa:
- accertare e dichiarare l'invalidità a tit olo di nullità parziale del contratto di finanziamento di cui in premessa, con riferimento alle clausole di determinazione e applicazione degli interessi in quanto convenuti in misura superiore a quella legale, in violazione della L. 7 marzo 1996 n. 108 e dell'art. 1815 c.c.;
- accertare e dichiarare, per l'effetto, non dovuti interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, secondo comma c.c.;
- condannare l'istituto di credito convenuto, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, alla restituzione a favore del sig. Persona_1
degli importi indebitamente percepiti dalla medesima
[...] CP_3 convenuta a titolo di interessi e spese non dovuti, quantificabili in € 59.917,63
(Importo rivalutato al 30/06/2016) ovvero nella diversa misura, minore o maggiore, che verrà accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo effettivo;
- in subordine, accertare e dichiarare l'invalidità a tit olo di nullità parziale del contratto di finanziamento di cui in premessa, con riferimento alle clausole di determinazione e applicazione degli interessi, in quanto convenuti in pag. 2/8 violazione degli artt. 1346, 1325, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 c.c. e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o violazione dell'art. 2 lettera a) e dell'art. 3 della L. 10 ottobre 1990 n.287 e/o violazione del comma 4 dell'art. 117 TUB, per indicazione infedele del TAEG e per le causali di cui in narrativa. Per l'effetto condannare pars convenuta alla restituzione a favore del SI. Persona_1
degli importi indebitamente per cepiti a titolo di interessi e spese
[...] non dovuti, quantificabili in € 28.294,64 (importo rivalutato al 30/06/2016) ovvero nella diversa misura, minore o maggiore, che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria nel frattempo verificatas i ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo effettivo;
– accertare e dichiarare l'esatto saldo dare e avere del rapporto di finanziamento di cui in premessa, sulla base delle contestazioni infra proposte e di quanto verrà accertato in corso di causa anche con apposita CTU;
- per l'effetto, per le causali di cui in narrativa, dichiarare la signora Pt_1
liberata da ogni tipo di garanzia prestata in merito al finanziamento di
[...]
cui in premessa.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato "Piaccia alla Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, confermare la sentenza del Tribunale di Macerata n.1041/2021 e rigettare la domanda di parte appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per tutti i motivi esposti in narrativa, con conseguente condanna alla rifusione delle spese e compensi del presente grado di giudizio".
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 14/09/2016, i SIg.ri e Persona_1 Parte_1
anche quale garante, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale civile di Macerata, la pag. 3/8 (successivamente per fusione è intervenuta la Controparte_6 Controparte_7
) al fine di far dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario
[...]
stipulato in data 03/10/2008, per l'importo di euro 180.000,00,; deducevano la invalidità delle clausole di determinazione e applicazione degli interessi in misura superiore a quella legale, in violazione della L. 108/1996 e dell'art. 1815 c.c., invocavano la gratuità del mutuo, e chiedevano quindi la condanna dell'istituto di credito alla restituzione in favore degli attori degli importi indebitamente percepiti a titoli di interessi. In subordine, parte attrice chiedeva di accertare e far dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di finanziamento sopraindicato, con riferimento alle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi, in quanto convenuti in violazione degli articoli 1346, 1325, 1418 e 1419 c.c., nonché per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per violazione dell'art. 2 lettera a) e dell'articolo 3 della L. 287/1990 e/o per violazione dell'articolo 117 comma 4 TUB, per indicazione infedele del TAEG con conseguente condanna della convenuta alla restituzione a favore dell'attore degli importi indebitamente percepiti a titolo di interessi e spese non dovute. Infine, parte attrice chiedeva di far dichiarare la liberazione della SI.ra da ogni tipo di Parte_1
garanzia prestata in merito al finanziamento di cui in premessa per le ragioni sopraesposte.
Si costituiva in giudizio l'Istituto di credito contestando nel Controparte_8
merito ogni domanda perché infondata in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto.
Il Giudice di primo grado, sulla base della CTU tecnico- contabile ammessa al fine di verificare la sussistenza di eventuali condizioni pattizie illegittime con riguardo alla eccepita usurarietà dei tassi di interesse, ha rigettato ogni domanda proposta da parte attrice, compensando le spese di lite tra le parti.
In data 28 aprile 2022, le SI.ra in proprio nella sua veste di garante Parte_1
nonché in qualità di erede del defunto SI. e la SI.ra Persona_1 Parte_2 anch'essa in qualità di erede del defunto SI. proponevano
[...] Persona_1
atto di appello dinanzi codesta Corte per ottenere l'integrale riforma della sentenza n.
pag. 4/8 1041/2021. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dei Controparte_7
motivi di appello formulati da parte appellante.
La causa è stata trattenuta a sentenza all'esito dell'udienza del 26.03.2024, celebrata mediante il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Con il primo motivo di appello gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che l'errata indicazione del TAEG/ISC comporti la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB.
Il motivo è infondato.
Sul tema questa Corte non può che richiamare la sentenza di legittimità n. 39169 del
9/12/2021, in cui si afferma che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”. In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento premettendo che l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il credito;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la Suprema Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale pag. 5/8 effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC all'interno dei contratti di mutuo stipulati da parte appellata non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, comma 7, lett. a), T.U.B..
È bene rilevare, come ribadito dal Tribunale di Torino nella sentenza del 14 Novembre
2018, che “la nullità delle clausole contrattuali è prevista dal legislatore per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6, TUB espressamente prevede che, ove il TAEG non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente
Pa coimputati nell' ) sono da considerarsi nulle”, tuttavia il contratto di mutuo di cui in premessa non può essere qualificato come tale in quanto l'art. 125-bis/TUB va necessariamente coordinato con l'art. 122/TUB, comma 1, lett. A) che pone una soglia massima di importo a 75.000,00 euro, pertanto esso si collocherebbe al di fuori di tale previsione legislativa.
Con il secondo motivo gli appellanti ritengono che il Giudice di prime cure abbia errato laddove ha escluso che nel calcolo del TAEG la commissione di estinzione anticipata.
Anche questo motivo è infondato.
Al riguardo questa Corte si limita a rilevare come la Suprema Corte, superando il contrasto creatosi nella giurisprudenza di merito sul punto, ha affermato che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass. n. 7352 del pag. 6/8 07/03/2022). La Cassazione infatti, dopo aver ribadito “la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito ai fini della determinazione del tasso soglia”, non essendo “accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni”, ha ritenuto di non poter sommare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori. “La prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente»
(arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.
Pertanto, non ravvisandosi ipotesi di usura che possano inficiare la validità ed efficacia del rapporto contrattuale in esame, per le argomentazioni sopra esposte, il motivo non merita accoglimento.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, si lamenta la nullità ed inefficacia delle garanzie personali rilasciate in sede di stipula dalla SI.ra . Parte_1
Il motivo è infondato.
Parte appellante sul punto richiama la giurisprudenza che afferma l'inefficacia, oltreché la liberazione dei garanti, nel caso di violazione da parte della Banca del canone della pag. 7/8 buona fede contrattuale in conseguenza di un'attività creditizia anomala ed illegittima.
Occorre, tuttavia, precisare che tale giurisprudenza risulta essere del tutto inconferente rispetto al caso di specie. Infatti, non risulta essere stata esplicata da parte dell'Istituto di credito in questione alcuna attività creditizia anomala e fraudolenta, essendo stata esclusa da parte del CTU l'usurarietà dei tassi applicati nel contratto di mutuo de quo.
Né, d'altra parte, altre condotte contrarie ai principi di correttezza e buona fede da parte della Banca appellata sono state allegate e provate da parte appellante con la conseguenza che anche tale motivo di doglianza deve essere rigettato.
L'appello va quindi rigettato.
La condanna alle spese di lite del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di avverso la Parte_1 Parte_2 Controparte_5
sentenza n. 1041 del 04/11/2021 pronunciata dal Tribunale di Macerata, così decide:
- rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
- condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
di lite del presente grado di giudizio in favore di Controparte_5
che si liquidano in € 2.977,00 + € 1.911,00 + € 5.103,00 oltre
[...]
rimborso forfettario al 15 % IVA e CAP come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 30.05.2002, modificato dalla L. n. 228 del
24.12.2012 in capo agli appellanti;
Ancona, 02.07.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 437/2022
I^ Sezione Civile II Collegio
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Relatore
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 437/2022 del ruolo generale e promossa
DA
(c.f. ), in proprio nella sua veste di Parte_1 C.F._1
garante, nonché in qualità di erede del defunto SInor (c.f. Persona_1
), nonché la SI.ra (c.f. C.F._2 Parte_2
), anch'essa in qualità di erede del defunto SI. C.F._3 Persona_1
, rappresentate e difese dall'Avv. Renzo Merlini del Foro di Macerata ed
[...]
elettivamente domiciliate presso il suo studio legale in Macerata, Corso Cavour n. 5
- appellanti -
CONTRO
(p.iva ), quale incorporante per fusione la Controparte_1 P.IVA_1
(in forma abbreviata ) in persona Controparte_2 Controparte_3
del Procuratore Speciale Dott. nella sua qualità di legale Controparte_4
rappresentante di rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_5 Gaeta del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Camerino (MC) Via Le Mosse
- appellato -
OGGETTO
appello avverso la sentenza n. 1041/2021 pubblicata il 04/11/2021 dal
Tribunale Ordinario di Macerata in materia di nullità del contratto di mutuo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti e : “Piaccia all'Ill.mo Parte_1 Parte_2
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, per le ragioni esposte in narrativa:
- accertare e dichiarare l'invalidità a tit olo di nullità parziale del contratto di finanziamento di cui in premessa, con riferimento alle clausole di determinazione e applicazione degli interessi in quanto convenuti in misura superiore a quella legale, in violazione della L. 7 marzo 1996 n. 108 e dell'art. 1815 c.c.;
- accertare e dichiarare, per l'effetto, non dovuti interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, secondo comma c.c.;
- condannare l'istituto di credito convenuto, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, alla restituzione a favore del sig. Persona_1
degli importi indebitamente percepiti dalla medesima
[...] CP_3 convenuta a titolo di interessi e spese non dovuti, quantificabili in € 59.917,63
(Importo rivalutato al 30/06/2016) ovvero nella diversa misura, minore o maggiore, che verrà accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo effettivo;
- in subordine, accertare e dichiarare l'invalidità a tit olo di nullità parziale del contratto di finanziamento di cui in premessa, con riferimento alle clausole di determinazione e applicazione degli interessi, in quanto convenuti in pag. 2/8 violazione degli artt. 1346, 1325, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 c.c. e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o violazione dell'art. 2 lettera a) e dell'art. 3 della L. 10 ottobre 1990 n.287 e/o violazione del comma 4 dell'art. 117 TUB, per indicazione infedele del TAEG e per le causali di cui in narrativa. Per l'effetto condannare pars convenuta alla restituzione a favore del SI. Persona_1
degli importi indebitamente per cepiti a titolo di interessi e spese
[...] non dovuti, quantificabili in € 28.294,64 (importo rivalutato al 30/06/2016) ovvero nella diversa misura, minore o maggiore, che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria nel frattempo verificatas i ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo effettivo;
– accertare e dichiarare l'esatto saldo dare e avere del rapporto di finanziamento di cui in premessa, sulla base delle contestazioni infra proposte e di quanto verrà accertato in corso di causa anche con apposita CTU;
- per l'effetto, per le causali di cui in narrativa, dichiarare la signora Pt_1
liberata da ogni tipo di garanzia prestata in merito al finanziamento di
[...]
cui in premessa.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato "Piaccia alla Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, confermare la sentenza del Tribunale di Macerata n.1041/2021 e rigettare la domanda di parte appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per tutti i motivi esposti in narrativa, con conseguente condanna alla rifusione delle spese e compensi del presente grado di giudizio".
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 14/09/2016, i SIg.ri e Persona_1 Parte_1
anche quale garante, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale civile di Macerata, la pag. 3/8 (successivamente per fusione è intervenuta la Controparte_6 Controparte_7
) al fine di far dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario
[...]
stipulato in data 03/10/2008, per l'importo di euro 180.000,00,; deducevano la invalidità delle clausole di determinazione e applicazione degli interessi in misura superiore a quella legale, in violazione della L. 108/1996 e dell'art. 1815 c.c., invocavano la gratuità del mutuo, e chiedevano quindi la condanna dell'istituto di credito alla restituzione in favore degli attori degli importi indebitamente percepiti a titoli di interessi. In subordine, parte attrice chiedeva di accertare e far dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di finanziamento sopraindicato, con riferimento alle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi, in quanto convenuti in violazione degli articoli 1346, 1325, 1418 e 1419 c.c., nonché per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per violazione dell'art. 2 lettera a) e dell'articolo 3 della L. 287/1990 e/o per violazione dell'articolo 117 comma 4 TUB, per indicazione infedele del TAEG con conseguente condanna della convenuta alla restituzione a favore dell'attore degli importi indebitamente percepiti a titolo di interessi e spese non dovute. Infine, parte attrice chiedeva di far dichiarare la liberazione della SI.ra da ogni tipo di Parte_1
garanzia prestata in merito al finanziamento di cui in premessa per le ragioni sopraesposte.
Si costituiva in giudizio l'Istituto di credito contestando nel Controparte_8
merito ogni domanda perché infondata in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto.
Il Giudice di primo grado, sulla base della CTU tecnico- contabile ammessa al fine di verificare la sussistenza di eventuali condizioni pattizie illegittime con riguardo alla eccepita usurarietà dei tassi di interesse, ha rigettato ogni domanda proposta da parte attrice, compensando le spese di lite tra le parti.
In data 28 aprile 2022, le SI.ra in proprio nella sua veste di garante Parte_1
nonché in qualità di erede del defunto SI. e la SI.ra Persona_1 Parte_2 anch'essa in qualità di erede del defunto SI. proponevano
[...] Persona_1
atto di appello dinanzi codesta Corte per ottenere l'integrale riforma della sentenza n.
pag. 4/8 1041/2021. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dei Controparte_7
motivi di appello formulati da parte appellante.
La causa è stata trattenuta a sentenza all'esito dell'udienza del 26.03.2024, celebrata mediante il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Con il primo motivo di appello gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che l'errata indicazione del TAEG/ISC comporti la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB.
Il motivo è infondato.
Sul tema questa Corte non può che richiamare la sentenza di legittimità n. 39169 del
9/12/2021, in cui si afferma che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”. In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento premettendo che l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il credito;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la Suprema Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale pag. 5/8 effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC all'interno dei contratti di mutuo stipulati da parte appellata non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, comma 7, lett. a), T.U.B..
È bene rilevare, come ribadito dal Tribunale di Torino nella sentenza del 14 Novembre
2018, che “la nullità delle clausole contrattuali è prevista dal legislatore per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6, TUB espressamente prevede che, ove il TAEG non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente
Pa coimputati nell' ) sono da considerarsi nulle”, tuttavia il contratto di mutuo di cui in premessa non può essere qualificato come tale in quanto l'art. 125-bis/TUB va necessariamente coordinato con l'art. 122/TUB, comma 1, lett. A) che pone una soglia massima di importo a 75.000,00 euro, pertanto esso si collocherebbe al di fuori di tale previsione legislativa.
Con il secondo motivo gli appellanti ritengono che il Giudice di prime cure abbia errato laddove ha escluso che nel calcolo del TAEG la commissione di estinzione anticipata.
Anche questo motivo è infondato.
Al riguardo questa Corte si limita a rilevare come la Suprema Corte, superando il contrasto creatosi nella giurisprudenza di merito sul punto, ha affermato che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass. n. 7352 del pag. 6/8 07/03/2022). La Cassazione infatti, dopo aver ribadito “la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito ai fini della determinazione del tasso soglia”, non essendo “accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni”, ha ritenuto di non poter sommare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori. “La prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente»
(arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.
Pertanto, non ravvisandosi ipotesi di usura che possano inficiare la validità ed efficacia del rapporto contrattuale in esame, per le argomentazioni sopra esposte, il motivo non merita accoglimento.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, si lamenta la nullità ed inefficacia delle garanzie personali rilasciate in sede di stipula dalla SI.ra . Parte_1
Il motivo è infondato.
Parte appellante sul punto richiama la giurisprudenza che afferma l'inefficacia, oltreché la liberazione dei garanti, nel caso di violazione da parte della Banca del canone della pag. 7/8 buona fede contrattuale in conseguenza di un'attività creditizia anomala ed illegittima.
Occorre, tuttavia, precisare che tale giurisprudenza risulta essere del tutto inconferente rispetto al caso di specie. Infatti, non risulta essere stata esplicata da parte dell'Istituto di credito in questione alcuna attività creditizia anomala e fraudolenta, essendo stata esclusa da parte del CTU l'usurarietà dei tassi applicati nel contratto di mutuo de quo.
Né, d'altra parte, altre condotte contrarie ai principi di correttezza e buona fede da parte della Banca appellata sono state allegate e provate da parte appellante con la conseguenza che anche tale motivo di doglianza deve essere rigettato.
L'appello va quindi rigettato.
La condanna alle spese di lite del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di avverso la Parte_1 Parte_2 Controparte_5
sentenza n. 1041 del 04/11/2021 pronunciata dal Tribunale di Macerata, così decide:
- rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
- condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
di lite del presente grado di giudizio in favore di Controparte_5
che si liquidano in € 2.977,00 + € 1.911,00 + € 5.103,00 oltre
[...]
rimborso forfettario al 15 % IVA e CAP come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 30.05.2002, modificato dalla L. n. 228 del
24.12.2012 in capo agli appellanti;
Ancona, 02.07.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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