TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 29/07/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 352
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 352/2022 R.G.
PROMOSSO DA
(n. a Caltagirone il 20/05/1956 e ivi res. in Via Nicolò Palmeri Parte_1
n.
3 - c.f. ) rappresentato e difeso dal sottoscritto AVV. GIANLUIGI C.F._1
PARRINELLO;
RICORRENTE
CONTRO
(n. a Caltagirone il 07/03/1950 ed ivi res. in via Nicolò Controparte_1
Palmeri n. 3 – c.f. , difeso dall'Avv. Francesco Bellino;
C.F._2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 05.03.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, con note scritte tempestivamente depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 16.3.2022 la sig.ra adiva questo Tribunale al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito sig. con Controparte_1 il quale aveva contratto matrimonio in data 03/07/1981 e dalla cui unione sono nati 4 figli, oggi tutti maggiorenni e autonomi.
La ricorrente esponeva che la crisi coniugale e la successiva determinazione di procedere a chiedere la separazione era da imputarsi esclusivamente al marito, il quale da qualche anno aveva cominciato ad allontanarsi con sempre più frequenza dalla casa coniugale, passando lunghi periodi in Romania, salvo poi rientrare a casa e ripartire nuovamente dopo poco.
La gravità della condotta del coniuge era ancor più determinata dalla circostanza che nei lunghi periodi di assenza, il lasciava la moglie senza alcun mezzo di CP_1 sostentamento economico, giacchè la ricorrente, priva di titolo di studio e da sempre priva di occupazione, aveva sempre potuto contare sul mantenimento del marito – oggi percettore di pensione INPS per circa euro 1.800 lordi mensili – e, attualmente, sull'aiuto dei figli.
Per tutte queste ragioni, la ricorrente domandava che in primo luogo venisse dichiarata la separazione addebitabile al marito. In secondo luogo, domandava che venisse posto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, versando alla CP_1 stessa un importo pari ad euro 850,00 mensili. Domandava inoltre la assegnazione a sé della casa coniugale sita a Caltagirone in via Palmeri n. 3.
Si costituiva in giudizio il sig. , con comparsa di costituzione del 27.5.2022, CP_1 il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava fermamente le circostanze esposte dalla ricorrente, negando di aver mai abbandonato la casa coniugale, non potendo così qualificarsi i viaggi in Romania, dai quali aveva sempre fatto ritorno. Si opponeva pertanto alla domanda di addebito della separazione.
Dal punto di vista economico, sosteneva che non vi erano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della moglie, attesa la scarsità delle proprie risorse reddituali ed evidenziando che la moglie avrebbe comunque potuto richiedere la pensione sociale o altri emolumenti equipollenti. In subordine, si dichiarava disponibile a versare un contributo economico non superiore a euro 250,00 mensili. In ogni caso, domandava che venisse rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, richiesta dalla moglie.
2 All'esito della udienza presidenziale del 4.7.2022, ove il Presidente non assumeva determinazioni provvisorie, la causa veniva rinviata dinanzi al giudice istruttore per la prosecuzione.
Evasi i termini ex art. 183 c.p.c., rigettate le richieste di prova orale, il Giudice istruttore riteneva la causa già matura per la decisione e pertanto veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
§
Sullo status
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sulla domanda di addebito
La domanda di addebito della separazione, avanzata dalla ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata.
È noto che la giurisprudenza è costante nell'affermare che "La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi" (Cass. n. 25843/213), ovvero "che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza" (Cass. n.
14840/2006), sicchè diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c.,
"lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale" (Cass. n. 18074/2014).
3 Corre dunque l'obbligo di rammentare il preciso onere della prova che, invece, grava sulla parte che assume la verificazione delle condotte inosservanti ai fini dell'addebito, di allegare le circostanze specifiche che ne comprovino non solo la sussistenza ma anche il legame causale tra il verificarsi di tali condotte e la sopraggiunta intollerabilità della prosecuzione della convivenza e del rapporto coniugale.
Ed allora, nel caso di specie, proprio il tenore delle reciproche accuse e il conflitto che emerge dalla stessa lettura degli opposti atti di causa, lungi dal consentire l'individuazione del coniuge a cui la separazione sia addebitabile, a ben vedere, mostrano come le origini della crisi coniugale, che ha condotto le parti ad esperire domanda di separazione giudiziale, siano in realtà risalenti e che le responsabilità per la disgregazione del rapporto siano, con ogni probabilità, reciproche.
La stessa ricorrente, d'altra parte, pur riferendo i continui allontanamenti del marito in Romania nel corso degli ultimi due anni, ha nondimeno menzionato il fatto che ormai da diversi anni l'armonia coniugale era stata compromessa da una progressiva incompatibilità caratteriale e, per altro verso, è di per sé incontestato che il fatto che il trascorresse lunghi periodi lontano da casa, CP_1 non può essere equiparato a un effettivo abbandono della casa coniugale, ove comunque sempre faceva rientro. Né la sig.ra ha saputo fornire prove specifiche e circostanziate a sostegno delle Pt_1 proprie doglianze, espresse per il vero molto genericamente, atteso che le prove orali indicate dalla stessa nelle memorie istruttorie erano state formulate in termini parimenti del tutto generici e dunque inconducenti ai fini della decisione.
La domanda di addebito deve pertanto essere rigettata.
Sulle domande di natura economica e assegnazione della casa coniugale
Va in primo luogo rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale, avanzata dalla ricorrente, essendo del tutto pacifico e incontestato che i 4 figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, per come espressamente riferito anche dalla stessa ricorrente.
Come noto il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato invece alla presenza di figli minori di età, ovvero di figli maggiorenni ma ancora non autonomi economicamente, sul presupposto quindi che gli stessi continuino a vivere nella casa familiare, prevalendo l'esigenza di preservare il legame anche abitativo della prole.
In mancanza di tali elementi, nessun provvedimento potrà essere assunto in ordine all'assegnazione dell'immobile, la cui destinazione sarà regolata dalle ordinarie norme in materia di comunione.
4 Può invece trovare accoglimento la domanda della ricorrente in ordine al mantenimento chiesto per sé stessa e a carico del marito, dovendosi tuttavia limitare il relativo importo in euro 400,00 mensili, valendo le seguenti considerazioni.
Come noto, la ratio della funzione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole si rinviene nella necessità di ricostituire tendenzialmente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, pur nella consapevolezza che tale obiettivo sarà – appunto- solo tendenziale, atteso che la rottura della stessa convivenza inevitabilmente comporta una alterazione
(anche) delle condizioni economiche di ciascuna parte che non potrà essere integralmente ricomposta in sede giudiziale.
Orbene, i dati relativi alle condizioni reddituali dei coniugi sono gli elementi da prendere a base per individuare, in un primo momento l'an della domanda, quindi (in caso di accertamento positivo), il suo quantum.
Fattori di pari importanza da considerare sono poi la durata del matrimonio, il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza dello stesso così come la astratta capacità lavorativa del coniuge richiedente l'assegno anche in relazione alle soggettive condizioni di vita, di età e di salute.
Nel caso di specie, è di per sé incontestato che la ricorrente per tutta la durata del matrimonio (41 anni) non abbia mai svolto attività lavorativa, essendosi maggiormente dedicata alla cura della famiglia. Per contro, il sig. era l'unico impiegato in una occupazione lavorativa e CP_1 oggi è percettore di una pensione INPS per circa euro 1.800 lordi mensili, potendo contare su un reddito annuale complessivo pari a circa euro 23.600 (cfr. dichiarazioni reddituali allegate alla comparsa di costituzione).
Non può parimenti trascurarsi la circostanza che la sig.ra , oggi quasi 70 enne, è priva di un Pt_1 titolo di studio e non ha mai avuto alcuna esperienza lavorativa, tutte circostanze che, unitamente alla età, obiettivamente rendono difficile un inserimento nel mondo del lavoro.
Alla luce di tutte queste circostanze, dunque, si ritiene che può riconoscersi in capo alla stessa il diritto a percepire un contributo al proprio mantenimento, nell'importo di euro 400 mensili in capo al marito, in omaggio alla persistenza di un dovere di solidarietà post-coniugale che non viene meno con la separazione.
L'importo così determinato deve ritenersi congruo, a parere del Collegio, tenuto conto che la ricorrente non ha depositato alcuna dichiarazione reddituale aggiornata, non potendosi escludere dunque che la predetta comunque percepisca anche forme di sostentamento, quali reddito di
5 inclusione o pensione sociale, a cui verosimilmente può comunque accedere, essendo d'altra parte verosimile che la stessa abbia qualche forma di reddito, essendo da anni priva del sostegno economico del marito.
Le spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della natura dello stesso, può disporsi la integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. RIGETTA la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
3. NULLA DISPONE in ordine alla assegnazione della casa coniugale;
4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, Parte_1
l'importo di euro 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5. COMPENSA le spese del presente giudizio tra le parti;
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 28.7.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 352/2022 R.G.
PROMOSSO DA
(n. a Caltagirone il 20/05/1956 e ivi res. in Via Nicolò Palmeri Parte_1
n.
3 - c.f. ) rappresentato e difeso dal sottoscritto AVV. GIANLUIGI C.F._1
PARRINELLO;
RICORRENTE
CONTRO
(n. a Caltagirone il 07/03/1950 ed ivi res. in via Nicolò Controparte_1
Palmeri n. 3 – c.f. , difeso dall'Avv. Francesco Bellino;
C.F._2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 05.03.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, con note scritte tempestivamente depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 16.3.2022 la sig.ra adiva questo Tribunale al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito sig. con Controparte_1 il quale aveva contratto matrimonio in data 03/07/1981 e dalla cui unione sono nati 4 figli, oggi tutti maggiorenni e autonomi.
La ricorrente esponeva che la crisi coniugale e la successiva determinazione di procedere a chiedere la separazione era da imputarsi esclusivamente al marito, il quale da qualche anno aveva cominciato ad allontanarsi con sempre più frequenza dalla casa coniugale, passando lunghi periodi in Romania, salvo poi rientrare a casa e ripartire nuovamente dopo poco.
La gravità della condotta del coniuge era ancor più determinata dalla circostanza che nei lunghi periodi di assenza, il lasciava la moglie senza alcun mezzo di CP_1 sostentamento economico, giacchè la ricorrente, priva di titolo di studio e da sempre priva di occupazione, aveva sempre potuto contare sul mantenimento del marito – oggi percettore di pensione INPS per circa euro 1.800 lordi mensili – e, attualmente, sull'aiuto dei figli.
Per tutte queste ragioni, la ricorrente domandava che in primo luogo venisse dichiarata la separazione addebitabile al marito. In secondo luogo, domandava che venisse posto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, versando alla CP_1 stessa un importo pari ad euro 850,00 mensili. Domandava inoltre la assegnazione a sé della casa coniugale sita a Caltagirone in via Palmeri n. 3.
Si costituiva in giudizio il sig. , con comparsa di costituzione del 27.5.2022, CP_1 il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava fermamente le circostanze esposte dalla ricorrente, negando di aver mai abbandonato la casa coniugale, non potendo così qualificarsi i viaggi in Romania, dai quali aveva sempre fatto ritorno. Si opponeva pertanto alla domanda di addebito della separazione.
Dal punto di vista economico, sosteneva che non vi erano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della moglie, attesa la scarsità delle proprie risorse reddituali ed evidenziando che la moglie avrebbe comunque potuto richiedere la pensione sociale o altri emolumenti equipollenti. In subordine, si dichiarava disponibile a versare un contributo economico non superiore a euro 250,00 mensili. In ogni caso, domandava che venisse rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, richiesta dalla moglie.
2 All'esito della udienza presidenziale del 4.7.2022, ove il Presidente non assumeva determinazioni provvisorie, la causa veniva rinviata dinanzi al giudice istruttore per la prosecuzione.
Evasi i termini ex art. 183 c.p.c., rigettate le richieste di prova orale, il Giudice istruttore riteneva la causa già matura per la decisione e pertanto veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
§
Sullo status
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sulla domanda di addebito
La domanda di addebito della separazione, avanzata dalla ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata.
È noto che la giurisprudenza è costante nell'affermare che "La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi" (Cass. n. 25843/213), ovvero "che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza" (Cass. n.
14840/2006), sicchè diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c.,
"lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale" (Cass. n. 18074/2014).
3 Corre dunque l'obbligo di rammentare il preciso onere della prova che, invece, grava sulla parte che assume la verificazione delle condotte inosservanti ai fini dell'addebito, di allegare le circostanze specifiche che ne comprovino non solo la sussistenza ma anche il legame causale tra il verificarsi di tali condotte e la sopraggiunta intollerabilità della prosecuzione della convivenza e del rapporto coniugale.
Ed allora, nel caso di specie, proprio il tenore delle reciproche accuse e il conflitto che emerge dalla stessa lettura degli opposti atti di causa, lungi dal consentire l'individuazione del coniuge a cui la separazione sia addebitabile, a ben vedere, mostrano come le origini della crisi coniugale, che ha condotto le parti ad esperire domanda di separazione giudiziale, siano in realtà risalenti e che le responsabilità per la disgregazione del rapporto siano, con ogni probabilità, reciproche.
La stessa ricorrente, d'altra parte, pur riferendo i continui allontanamenti del marito in Romania nel corso degli ultimi due anni, ha nondimeno menzionato il fatto che ormai da diversi anni l'armonia coniugale era stata compromessa da una progressiva incompatibilità caratteriale e, per altro verso, è di per sé incontestato che il fatto che il trascorresse lunghi periodi lontano da casa, CP_1 non può essere equiparato a un effettivo abbandono della casa coniugale, ove comunque sempre faceva rientro. Né la sig.ra ha saputo fornire prove specifiche e circostanziate a sostegno delle Pt_1 proprie doglianze, espresse per il vero molto genericamente, atteso che le prove orali indicate dalla stessa nelle memorie istruttorie erano state formulate in termini parimenti del tutto generici e dunque inconducenti ai fini della decisione.
La domanda di addebito deve pertanto essere rigettata.
Sulle domande di natura economica e assegnazione della casa coniugale
Va in primo luogo rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale, avanzata dalla ricorrente, essendo del tutto pacifico e incontestato che i 4 figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, per come espressamente riferito anche dalla stessa ricorrente.
Come noto il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato invece alla presenza di figli minori di età, ovvero di figli maggiorenni ma ancora non autonomi economicamente, sul presupposto quindi che gli stessi continuino a vivere nella casa familiare, prevalendo l'esigenza di preservare il legame anche abitativo della prole.
In mancanza di tali elementi, nessun provvedimento potrà essere assunto in ordine all'assegnazione dell'immobile, la cui destinazione sarà regolata dalle ordinarie norme in materia di comunione.
4 Può invece trovare accoglimento la domanda della ricorrente in ordine al mantenimento chiesto per sé stessa e a carico del marito, dovendosi tuttavia limitare il relativo importo in euro 400,00 mensili, valendo le seguenti considerazioni.
Come noto, la ratio della funzione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole si rinviene nella necessità di ricostituire tendenzialmente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, pur nella consapevolezza che tale obiettivo sarà – appunto- solo tendenziale, atteso che la rottura della stessa convivenza inevitabilmente comporta una alterazione
(anche) delle condizioni economiche di ciascuna parte che non potrà essere integralmente ricomposta in sede giudiziale.
Orbene, i dati relativi alle condizioni reddituali dei coniugi sono gli elementi da prendere a base per individuare, in un primo momento l'an della domanda, quindi (in caso di accertamento positivo), il suo quantum.
Fattori di pari importanza da considerare sono poi la durata del matrimonio, il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza dello stesso così come la astratta capacità lavorativa del coniuge richiedente l'assegno anche in relazione alle soggettive condizioni di vita, di età e di salute.
Nel caso di specie, è di per sé incontestato che la ricorrente per tutta la durata del matrimonio (41 anni) non abbia mai svolto attività lavorativa, essendosi maggiormente dedicata alla cura della famiglia. Per contro, il sig. era l'unico impiegato in una occupazione lavorativa e CP_1 oggi è percettore di una pensione INPS per circa euro 1.800 lordi mensili, potendo contare su un reddito annuale complessivo pari a circa euro 23.600 (cfr. dichiarazioni reddituali allegate alla comparsa di costituzione).
Non può parimenti trascurarsi la circostanza che la sig.ra , oggi quasi 70 enne, è priva di un Pt_1 titolo di studio e non ha mai avuto alcuna esperienza lavorativa, tutte circostanze che, unitamente alla età, obiettivamente rendono difficile un inserimento nel mondo del lavoro.
Alla luce di tutte queste circostanze, dunque, si ritiene che può riconoscersi in capo alla stessa il diritto a percepire un contributo al proprio mantenimento, nell'importo di euro 400 mensili in capo al marito, in omaggio alla persistenza di un dovere di solidarietà post-coniugale che non viene meno con la separazione.
L'importo così determinato deve ritenersi congruo, a parere del Collegio, tenuto conto che la ricorrente non ha depositato alcuna dichiarazione reddituale aggiornata, non potendosi escludere dunque che la predetta comunque percepisca anche forme di sostentamento, quali reddito di
5 inclusione o pensione sociale, a cui verosimilmente può comunque accedere, essendo d'altra parte verosimile che la stessa abbia qualche forma di reddito, essendo da anni priva del sostegno economico del marito.
Le spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della natura dello stesso, può disporsi la integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. RIGETTA la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
3. NULLA DISPONE in ordine alla assegnazione della casa coniugale;
4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, Parte_1
l'importo di euro 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5. COMPENSA le spese del presente giudizio tra le parti;
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 28.7.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
6 7