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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 13957/2024 R.G.
* * *
Oggi 01/04/2025 h. 15.00 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv.ti LESCA e MORDIGLIA ROBERTO per parte convenuta: avv. LUCA MONTALBANO in sost avv. ZACCHEO MASSIMO
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti e contesta le difese della convenuta. parte convenuta: richiama le conclusioni in atti e contesta le difese avversarie.
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 13957/2024, promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino alla via Fabro n. 2 presso Parte_1
lo studio dell'avv. Roberto Mordiglia che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Alessandro Lesca come da procura alle liti in atti;
Parte opponente contro
e per essa qui rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma al Viale di Villa Grazioli Controparte_3
presso lo studio degli avv.ti Massimo Zaccheo e Alessia Ferruccio che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
Parte opposta e nei confronti di elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. Controparte_4
715 presso lo studio dell'avv. Gianni Scarpato che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Terza pignorata
* * * Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 e 618 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte opponente (debitore esecutato): “nel merito, in via principale: dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi opposto;
accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate dalla quale Controparte_2
mandataria della e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia Controparte_1
dell'atto di pignoramento pressi terzi opposto disporre, per i motivi di cui al presente atto,
in ragione delle suddette declaratorie lo svincolo delle somme dovute dalla CP_4
alla IG . In via subordinata, dichiarare, per i motivi di
[...] Parte_1
cui al presente atto, l'inesistenza del diritto della Controparte_2
quale mandataria della di procedere all'esecuzione in odio alla IG Controparte_1
per l'importo di € 86.219,79 e per l'effetto rideterminare l'importo Parte_1
di spettanza della convenuta nei limiti di quanto eventualmente provato in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge dei quali tutti si chiede sin d'ora la distrazione in favore dei legali antistatari”.
* * *
per parte convenuta opposta (creditore procedente): “, insiste nel rigetto di tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni meglio esposte negli scritti difensivi versati in atti da intendersi, in questa sede, ritrascritti. Con il favore delle spese di lite”.
* * *
per terza pignorata: “emettere qualsiasi provvedimento che ritenga più opportuno”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Opposizione ex art. 617, comma secondo, c.p.c.
1.1. Notificazione dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento.
Come già rilevato nella fase sommaria, la notificazione dell'atto di precetto è stata effettuata ai sensi dell'art 140 c.p.c. e si è “perfezionata per compiuta giacenza in data 29.1.2024, ad un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica del debitore sita in Torino via Monastir n.
48 come risulta da certificato storico di residenza sin dal 14.6.2023…il convenuto opposto ha prodotto certificato di residenza (doc 8 resistente), formato in data antecedente la data della notifica contestata, che indica al 28.9.2023, quale indirizzo coretto, quello di Torino
via Virgilio n. 11 utilizzato dal creditore per notificare il precetto a gennaio 2024, ma che la evidenzia documentale non è sufficiente a superare la presunzione nascente dal certificato storico di residenza prodotto dell'opponente (doc 3 ricorrente) che attesta il cambio di residenza in via Monastir sin dal 14.6.2023; infatti non vi è la prova che al momento della notifica del precetto il debitore risiedesse anagraficamente in via Virgilio 11 a Torino”
(ordinanza g.e. 2 luglio 2024).
La tesi esposta dalla creditrice procedente in questo giudizio secondo cui la domanda sarebbe inammissibile per difetto di querela di falso non è condivisibile in quanto devono ritenersi assistite da fede fino a querela di falso soltanto le attestazioni dell'ufficiale postale che riguardano circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale
(cfr Cass. civ., Sez. II, 10 maggio 2023, n. 12577, nella quale si è esclusa tale natura al contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum") e “la relata di notifica non fa fede fino a querela di falso circa l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario” (Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2013, n.
19021).
In tema di notifica ex art. 140 c.p.c., la Corte di Cassazione ha spiegato che “la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione,
compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione” (Cass. civ., Sez.
III, 2 settembre 2022, n. 25885).
Parimenti non è possibile far conseguire le conseguenze della discrasia tra i due certificati a danno del destinatario poiché, a fronte dell'allegazione dell'omessa ricezione della notificazione dell'atto di precetto, era onere della creditrice procedente dimostrare di averlo notificato presso la residenza effettiva della debitrice esecutata e non può neppure ritenersi che la stessa abbia utilizzato la diligenza necessaria poiché il certificato è stato richiesto in data 28 settembre 2023 e l'atto di precetto è stato portato in notificazione soltanto nel mese di gennaio 2024, ossia oltre tre mesi rispetto all'estrazione di copia.
Non solo.
Nella relata di notificazione dell'atto di pignoramento datato aprile 2024 presso l'indirizzo di via Viriglio n. 11 di Torino l'agente dichiara che “da tempo risulta trasferita come da informazioni assunte in loco”, a differenza di quanto riscontrato per la notificazione eseguita in via Monastir n. 48 Torino poiché in occasione del primo accesso in data 24 aprile 2024
l'agente si era limitato a dichiarare di non aver rinvenuto il destinatario, tanto che aveva dato corso agli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c., poi non andati a buon fine visto che la raccomanda non è stata consegnata per “irreperibilità” del destinatario (doc. 9 parte convenuta).
Come bene richiamato dal giudice dell'esecuzione, “la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell'opposizione,
quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui” (Cass. civ., Sez. III, 16 ottobre 2017, n. 24291).
Per questi motivi
si ritiene che la nullità dell'atto di precetto e, di conseguenza,
l'insussistenza del presupposto per l'azione esecutiva.
1.2 Qualificazione dei titoli esecutivi quali mutui fondiari.
Come bene evidenziato dalla difesa della creditrice procedente, le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione hanno statuito che “il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs.
n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è,
dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria),
che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. civ., Sez. Unite, 16 novembre 2022, n. 33719, nonché Cass. civ.,
Sez. III, 20 marzo 2023, n. 7949).
Nella fattispecie, peraltro, le allegazioni in punto superamento della soglia finanziabile erano addirittura generiche ed errate poiché è evidente che il valore che deve essere utilizzato quale parametro è quello dell'immobile alla data di stipulazione dell'atto e non quello eventualmente molto inferiore al quale il bene è stato venduto in sede esecutiva e la difesa di parte opposta ha provato che il valore dichiarato nella polizza assicurativa all'epoca sottoscritta era di € 140.000,00 a fronte dell'erogazione della somma di € 100.000,00 (doc.
15 parte convenuta)
Da ciò conseguente l'infondatezza della doglianza di parte opponente relativa all'omessa notificazione dei titoli esecutivi.
2. Opposizioni ex art. 615, comma secondo, c.p.c.
2.1 Legittimazione ad agire.
La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti
ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277; nonché Cass.
civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944, nella quale si è spiegato che ove il debitore ceduto
contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
Nel caso in esame la difesa dell'opponente non ha contestato l'esistenza dei contratti di mutuo ed ha svolto delle generiche asserzioni circa l'assenza della prova della legittimazione ad agire;
per contro, la difesa del creditore procedente ha depositato i due atti di mutuo, l'atto di fusione di Banca Carime spa in e la cessione dei crediti CP_5 [...]
nonché procura speciale conferita a per il CP_6 Controparte_2
recupero giudiziale (doc. 1-3-4-5-6-).
Infine, come illustrato in comparsa di costituzione, “i crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista pubblicata, nel rispetto dell'art 7.1 della Legge n.130/99, in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto;
in particolare, la lista con l'elenco delle posizioni cedute è riportata nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Foglio delle Inserzioni n. 86 del 26.07.2018 (doc. 4) che rimanda all'indirizzo: https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx, fino a loro estinzione.
Ed ancora, tramite il link https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-
Banca.aspx, è possibile accedere direttamente alla lista delle posizioni cedute e verificare la presenza, all'interno della lista medesima, del numero identificativo (ndg. 4560891) della sofferenza intestata alla sig.ra . Pt_1
Per questi motivi
risulta ampiamente documentata la legittimazione ad agire della creditrice procedente.
2.2 Prescrizione dei crediti.
La difesa di parte opposta ha allegato ma non ha provato di aver notificato alla debitrice opponente l'atto di precetto propedeutico alla procedura esecutiva immobiliare poiché dalla lettura della notificazione di cui al doc. 18 risulta che l'atto non è stato notificato alla ditta individuale debitrice poiché “la ditta non è più corrente ed il legale rappresentante pare essere trasferito”. Tale atto era stato invece correttamente notificato ai terzi datori di ipoteca e garanti in data 7 e 12 maggio 2012, con conseguente interruzione della prescrizione anche nei confronti della debitrice principale ex art. 1310 c.c. (doc. 18)
Per quanto attiene invece all'affermazione della difesa della creditrice opposta secondo cui
“la notifica di un pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt.
602 c.p.c. e ss., produce comunque l'effetto di interrompere la prescrizione del credito azionato (art. 2943 c.c., comma 1), e di sospenderne il decorso (art. 2945 c.c., comma 2),
anche nei confronti del debitore diretto”, si puntualizza quanto segue.
La Corte di Cassazione ha circoscritto tale efficacia all'ipotesi in cui “il debitore principale sia coinvolto nel processo esecutivo, sia pure con le particolarità del caso e con la peculiarità
del "contraddittorio imperfetto" che contraddistingue la materia. Occorrerà, dunque, che
almeno un atto del processo di espropriazione gli sia portato a conoscenza, ai sensi dell'art.
604, secondo comma, cod. proc. civ., perché questo è il modo stabilito dalla legge per assicurare al debitore la conoscenza del fatto che il creditore stia esercitando in sede esecutiva i diritti connessi all'ipoteca sull'immobile di proprietà altrui che garantisce il suo debito” (Cass. civ., Sez.III, 5 giugno 2020, n. 10808, nella quale si è spiegato che
“l'osservanza dell'art. 604, secondo comma, cod. proc. civ. è condizione necessaria e sufficiente affinché l'azione esecutiva contro il terzo proprietario interrompa la prescrizione del diritto garantito e ne sospenda il decorso per tutta la durata del processo esecutivo. In
difetto delle relative comunicazioni, invece, il creditore non potrà invocare nei confronti del debitore l'efficacia interruttiva e sospensiva dell'azione espropriativa intrapresa contro il terzo proprietario”).
Nella fattispecie la difesa del creditore procedente non ha provato di aver notificato un atto ex art. 604, secondo comma, c.p.c. alla debitrice opponente e non ha neppure provato la data di inizio dell'esecuzione immobiliare, non avendo depositato la trascrizione dell'atto di pignoramento ma soltanto al c.t.u. esperita in tale processo (doc. 14).
Poiché gli atti di mutuo risalgono al 5 settembre 2007 e 9 maggio 2008 e l'unico atto interruttivo della prescrizione è la notificazione dell'atto di precetto ai condebitori in data
12 maggio 2012, non essendo stati correttamente notificati gli atti successivi (cfr doc. 8 e
18), ne consegue l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nell'atto di precetto e del pignoramento presso terzi della cui legittimità si discute.
Attesa tale conclusione, si evidenzia altresì che l'eventuale accoglimento della tesi di parte convenuta opposta circa la regolarità della notificazione dell'atto di precetto in contestazione (doc. 8), o comunque la sua eventuale sanatoria, non sarebbe rilevante poiché
comunque avvenuto in data successiva al decorso decennale della prescrizione maturata in data 11 maggio 2022.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra parte opponente e parte opposta (art. 91 c.p.c.)
e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del grado di difficoltà della causa,
degli incombenti svolti e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del
2014 (scaglione da € 52.001,01 ad € 260.000,00; tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti attesa l'assenza di istruttoria orale e la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. con il deposito di brevi note scritte). Attesa la necessità di chiamata in causa del terzo alla luce delle recenti decisioni della Corte
di Cassazione in tema di litisconsorzio necessario nei confronti del terzo pignorato e rilevata l'assenza di domande di parte opponente nei confronti di tale parte processuale, si dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
visto l'art. 281 sexies c.p.c.
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto:
accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nell'atto di precetto;
accerta e dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento notificato al terzo pignorato in data
16 aprile 2024;
visto l'art. 91 c.p.c.,
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta al pagamento a favore di parte opponente delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.387,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale) ed € 145,00 per esposti,
oltre accessori di legge come richiesti, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
visto l'art. 92 c.p.c.
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite tra parte opponente e terza pignorata.
Torino, 1° aprile 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 13957/2024 R.G.
* * *
Oggi 01/04/2025 h. 15.00 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv.ti LESCA e MORDIGLIA ROBERTO per parte convenuta: avv. LUCA MONTALBANO in sost avv. ZACCHEO MASSIMO
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti e contesta le difese della convenuta. parte convenuta: richiama le conclusioni in atti e contesta le difese avversarie.
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
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Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 13957/2024, promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino alla via Fabro n. 2 presso Parte_1
lo studio dell'avv. Roberto Mordiglia che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Alessandro Lesca come da procura alle liti in atti;
Parte opponente contro
e per essa qui rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma al Viale di Villa Grazioli Controparte_3
presso lo studio degli avv.ti Massimo Zaccheo e Alessia Ferruccio che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
Parte opposta e nei confronti di elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. Controparte_4
715 presso lo studio dell'avv. Gianni Scarpato che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Terza pignorata
* * * Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 e 618 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte opponente (debitore esecutato): “nel merito, in via principale: dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi opposto;
accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate dalla quale Controparte_2
mandataria della e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia Controparte_1
dell'atto di pignoramento pressi terzi opposto disporre, per i motivi di cui al presente atto,
in ragione delle suddette declaratorie lo svincolo delle somme dovute dalla CP_4
alla IG . In via subordinata, dichiarare, per i motivi di
[...] Parte_1
cui al presente atto, l'inesistenza del diritto della Controparte_2
quale mandataria della di procedere all'esecuzione in odio alla IG Controparte_1
per l'importo di € 86.219,79 e per l'effetto rideterminare l'importo Parte_1
di spettanza della convenuta nei limiti di quanto eventualmente provato in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge dei quali tutti si chiede sin d'ora la distrazione in favore dei legali antistatari”.
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per parte convenuta opposta (creditore procedente): “, insiste nel rigetto di tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni meglio esposte negli scritti difensivi versati in atti da intendersi, in questa sede, ritrascritti. Con il favore delle spese di lite”.
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per terza pignorata: “emettere qualsiasi provvedimento che ritenga più opportuno”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Opposizione ex art. 617, comma secondo, c.p.c.
1.1. Notificazione dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento.
Come già rilevato nella fase sommaria, la notificazione dell'atto di precetto è stata effettuata ai sensi dell'art 140 c.p.c. e si è “perfezionata per compiuta giacenza in data 29.1.2024, ad un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica del debitore sita in Torino via Monastir n.
48 come risulta da certificato storico di residenza sin dal 14.6.2023…il convenuto opposto ha prodotto certificato di residenza (doc 8 resistente), formato in data antecedente la data della notifica contestata, che indica al 28.9.2023, quale indirizzo coretto, quello di Torino
via Virgilio n. 11 utilizzato dal creditore per notificare il precetto a gennaio 2024, ma che la evidenzia documentale non è sufficiente a superare la presunzione nascente dal certificato storico di residenza prodotto dell'opponente (doc 3 ricorrente) che attesta il cambio di residenza in via Monastir sin dal 14.6.2023; infatti non vi è la prova che al momento della notifica del precetto il debitore risiedesse anagraficamente in via Virgilio 11 a Torino”
(ordinanza g.e. 2 luglio 2024).
La tesi esposta dalla creditrice procedente in questo giudizio secondo cui la domanda sarebbe inammissibile per difetto di querela di falso non è condivisibile in quanto devono ritenersi assistite da fede fino a querela di falso soltanto le attestazioni dell'ufficiale postale che riguardano circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale
(cfr Cass. civ., Sez. II, 10 maggio 2023, n. 12577, nella quale si è esclusa tale natura al contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum") e “la relata di notifica non fa fede fino a querela di falso circa l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario” (Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2013, n.
19021).
In tema di notifica ex art. 140 c.p.c., la Corte di Cassazione ha spiegato che “la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione,
compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione” (Cass. civ., Sez.
III, 2 settembre 2022, n. 25885).
Parimenti non è possibile far conseguire le conseguenze della discrasia tra i due certificati a danno del destinatario poiché, a fronte dell'allegazione dell'omessa ricezione della notificazione dell'atto di precetto, era onere della creditrice procedente dimostrare di averlo notificato presso la residenza effettiva della debitrice esecutata e non può neppure ritenersi che la stessa abbia utilizzato la diligenza necessaria poiché il certificato è stato richiesto in data 28 settembre 2023 e l'atto di precetto è stato portato in notificazione soltanto nel mese di gennaio 2024, ossia oltre tre mesi rispetto all'estrazione di copia.
Non solo.
Nella relata di notificazione dell'atto di pignoramento datato aprile 2024 presso l'indirizzo di via Viriglio n. 11 di Torino l'agente dichiara che “da tempo risulta trasferita come da informazioni assunte in loco”, a differenza di quanto riscontrato per la notificazione eseguita in via Monastir n. 48 Torino poiché in occasione del primo accesso in data 24 aprile 2024
l'agente si era limitato a dichiarare di non aver rinvenuto il destinatario, tanto che aveva dato corso agli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c., poi non andati a buon fine visto che la raccomanda non è stata consegnata per “irreperibilità” del destinatario (doc. 9 parte convenuta).
Come bene richiamato dal giudice dell'esecuzione, “la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell'opposizione,
quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui” (Cass. civ., Sez. III, 16 ottobre 2017, n. 24291).
Per questi motivi
si ritiene che la nullità dell'atto di precetto e, di conseguenza,
l'insussistenza del presupposto per l'azione esecutiva.
1.2 Qualificazione dei titoli esecutivi quali mutui fondiari.
Come bene evidenziato dalla difesa della creditrice procedente, le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione hanno statuito che “il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs.
n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è,
dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria),
che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. civ., Sez. Unite, 16 novembre 2022, n. 33719, nonché Cass. civ.,
Sez. III, 20 marzo 2023, n. 7949).
Nella fattispecie, peraltro, le allegazioni in punto superamento della soglia finanziabile erano addirittura generiche ed errate poiché è evidente che il valore che deve essere utilizzato quale parametro è quello dell'immobile alla data di stipulazione dell'atto e non quello eventualmente molto inferiore al quale il bene è stato venduto in sede esecutiva e la difesa di parte opposta ha provato che il valore dichiarato nella polizza assicurativa all'epoca sottoscritta era di € 140.000,00 a fronte dell'erogazione della somma di € 100.000,00 (doc.
15 parte convenuta)
Da ciò conseguente l'infondatezza della doglianza di parte opponente relativa all'omessa notificazione dei titoli esecutivi.
2. Opposizioni ex art. 615, comma secondo, c.p.c.
2.1 Legittimazione ad agire.
La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti
ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277; nonché Cass.
civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944, nella quale si è spiegato che ove il debitore ceduto
contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
Nel caso in esame la difesa dell'opponente non ha contestato l'esistenza dei contratti di mutuo ed ha svolto delle generiche asserzioni circa l'assenza della prova della legittimazione ad agire;
per contro, la difesa del creditore procedente ha depositato i due atti di mutuo, l'atto di fusione di Banca Carime spa in e la cessione dei crediti CP_5 [...]
nonché procura speciale conferita a per il CP_6 Controparte_2
recupero giudiziale (doc. 1-3-4-5-6-).
Infine, come illustrato in comparsa di costituzione, “i crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista pubblicata, nel rispetto dell'art 7.1 della Legge n.130/99, in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto;
in particolare, la lista con l'elenco delle posizioni cedute è riportata nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Foglio delle Inserzioni n. 86 del 26.07.2018 (doc. 4) che rimanda all'indirizzo: https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx, fino a loro estinzione.
Ed ancora, tramite il link https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-
Banca.aspx, è possibile accedere direttamente alla lista delle posizioni cedute e verificare la presenza, all'interno della lista medesima, del numero identificativo (ndg. 4560891) della sofferenza intestata alla sig.ra . Pt_1
Per questi motivi
risulta ampiamente documentata la legittimazione ad agire della creditrice procedente.
2.2 Prescrizione dei crediti.
La difesa di parte opposta ha allegato ma non ha provato di aver notificato alla debitrice opponente l'atto di precetto propedeutico alla procedura esecutiva immobiliare poiché dalla lettura della notificazione di cui al doc. 18 risulta che l'atto non è stato notificato alla ditta individuale debitrice poiché “la ditta non è più corrente ed il legale rappresentante pare essere trasferito”. Tale atto era stato invece correttamente notificato ai terzi datori di ipoteca e garanti in data 7 e 12 maggio 2012, con conseguente interruzione della prescrizione anche nei confronti della debitrice principale ex art. 1310 c.c. (doc. 18)
Per quanto attiene invece all'affermazione della difesa della creditrice opposta secondo cui
“la notifica di un pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt.
602 c.p.c. e ss., produce comunque l'effetto di interrompere la prescrizione del credito azionato (art. 2943 c.c., comma 1), e di sospenderne il decorso (art. 2945 c.c., comma 2),
anche nei confronti del debitore diretto”, si puntualizza quanto segue.
La Corte di Cassazione ha circoscritto tale efficacia all'ipotesi in cui “il debitore principale sia coinvolto nel processo esecutivo, sia pure con le particolarità del caso e con la peculiarità
del "contraddittorio imperfetto" che contraddistingue la materia. Occorrerà, dunque, che
almeno un atto del processo di espropriazione gli sia portato a conoscenza, ai sensi dell'art.
604, secondo comma, cod. proc. civ., perché questo è il modo stabilito dalla legge per assicurare al debitore la conoscenza del fatto che il creditore stia esercitando in sede esecutiva i diritti connessi all'ipoteca sull'immobile di proprietà altrui che garantisce il suo debito” (Cass. civ., Sez.III, 5 giugno 2020, n. 10808, nella quale si è spiegato che
“l'osservanza dell'art. 604, secondo comma, cod. proc. civ. è condizione necessaria e sufficiente affinché l'azione esecutiva contro il terzo proprietario interrompa la prescrizione del diritto garantito e ne sospenda il decorso per tutta la durata del processo esecutivo. In
difetto delle relative comunicazioni, invece, il creditore non potrà invocare nei confronti del debitore l'efficacia interruttiva e sospensiva dell'azione espropriativa intrapresa contro il terzo proprietario”).
Nella fattispecie la difesa del creditore procedente non ha provato di aver notificato un atto ex art. 604, secondo comma, c.p.c. alla debitrice opponente e non ha neppure provato la data di inizio dell'esecuzione immobiliare, non avendo depositato la trascrizione dell'atto di pignoramento ma soltanto al c.t.u. esperita in tale processo (doc. 14).
Poiché gli atti di mutuo risalgono al 5 settembre 2007 e 9 maggio 2008 e l'unico atto interruttivo della prescrizione è la notificazione dell'atto di precetto ai condebitori in data
12 maggio 2012, non essendo stati correttamente notificati gli atti successivi (cfr doc. 8 e
18), ne consegue l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nell'atto di precetto e del pignoramento presso terzi della cui legittimità si discute.
Attesa tale conclusione, si evidenzia altresì che l'eventuale accoglimento della tesi di parte convenuta opposta circa la regolarità della notificazione dell'atto di precetto in contestazione (doc. 8), o comunque la sua eventuale sanatoria, non sarebbe rilevante poiché
comunque avvenuto in data successiva al decorso decennale della prescrizione maturata in data 11 maggio 2022.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra parte opponente e parte opposta (art. 91 c.p.c.)
e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del grado di difficoltà della causa,
degli incombenti svolti e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del
2014 (scaglione da € 52.001,01 ad € 260.000,00; tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti attesa l'assenza di istruttoria orale e la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. con il deposito di brevi note scritte). Attesa la necessità di chiamata in causa del terzo alla luce delle recenti decisioni della Corte
di Cassazione in tema di litisconsorzio necessario nei confronti del terzo pignorato e rilevata l'assenza di domande di parte opponente nei confronti di tale parte processuale, si dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
visto l'art. 281 sexies c.p.c.
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto:
accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nell'atto di precetto;
accerta e dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento notificato al terzo pignorato in data
16 aprile 2024;
visto l'art. 91 c.p.c.,
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta al pagamento a favore di parte opponente delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.387,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale) ed € 145,00 per esposti,
oltre accessori di legge come richiesti, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
visto l'art. 92 c.p.c.
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite tra parte opponente e terza pignorata.
Torino, 1° aprile 2025.
Il giudice
Ivana Peila