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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/09/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4114/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 4114/2021 promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Pamela Maietta
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi CP_1 C.F._1
Vitale e Giuseppe Armenante
APPELLATO
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliana Senatore e Antonino Cascone
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Parte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di e del
[...] CP_1 Controparte_2 con riferimento alla sentenza n. 255/2021 (r.g. n. 2084/2020) del Giudice di Pace di
[...] pubblicata il 16.02.2021. Controparte_2
In primo grado aveva impugnato l'estratto di ruolo di cui alla cartella di CP_1
pagina 1 di 10 pagamento n. 10020110042136547000 di euro 2.129,02 relativa al mancato pagamento di un credito avente natura tributaria (in particolare per omesso pagamento tassa smaltimento rifiuti anni 2007 e 2008) chiedendo accertarsi l'inesistenza del citato debito in forza della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.
Ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria e non già quella tributaria e riconosciuto l'interesse dell'attore a proporre un'azione di mero accertamento negativo del credito tributario, il Giudice di pace ha accolto la domanda e condannato l al pagamento delle CP_3 spese di lite.
Con l'atto di appello il la riscossione ha in via pregiudiziale eccepito Controparte_4 il difetto di giurisdizione del Giudice di primo grado del Giudice Tributario ed in ogni caso l'inammissibilità dell'azione proposta dall'odierno appellato, tenuto conto della regolare notifica della cartella avvenuta il 17.06.2011 a mani di familiare convivente del destinatario (in particolare, la figlia) con documentazione allegata agli atti non validamente disconosciuta dalla controparte, e/o comunque della carenza di un interesse giuridicamente rilevante a proporre un'azione di mero accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia minaccia di atti esecutivi da parte dell' CP_3
Con comparsa di costituzione del 10.02.2022, l'appellato sosteneva in via CP_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sottolineava l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento e per l'effetto chiedeva l'integrale conferma della decisione di primo grado.
Regolarmente citato a comparire in giudizio, l'ente impositore con Controparte_2 comparsa di costituzione del 15.02.2022, ad integrale sostegno dell'appello, ribadiva la presenza agli atti della prova documentale piena della intervenuta notificazione dei titoli posti a fondamento della cartella esattoriale impugnata e concludeva per la riforma della sentenza di primo grado perché infondata in fatto e in diritto.
Tanto premesso, l'appello va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione del giudice di primo grado, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Salerno ex articolo 2 del Dlgs 546/1992.
Al riguardo appare opportuno richiamare il dato normativo, nonché la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
In particolare:
- l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie pagina 2 di 10 comunque denominati […] Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”;
- l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”;
- con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento
o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”;
- con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”;
- con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre cose - che “[…] alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di pagina 3 di 10 conoscenza della cartella o dell'intimazione”;
- da ultimo, con le decisioni nn. 21642/2021 e 8465/2022 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno ribadito che alla alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione
“dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Orbene, il giudice di primo grado ha ritenuto che a partire dalla decisione n. 114/2018 e sulla base dei successivi arresti giurisprudenziali di legittimità, tutte le questioni relative a fatti successivi alla notifica della cartella o dell'avviso ricadessero automaticamente nella giurisdizione del giudice ordinario.
Trattasi di una ricostruzione che non merita accoglimento poiché in contrasto con il dato normativo ove si consideri che, come sopra osservato, l'art. 2 del d. lgs. n. 546/1999 esclude dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1972, prevedendo che per queste ultime trovano applicazione le disposizione di cui al citato d.p.r., il quale si riferisce espressamente all'espropriazione forzata avviata dall'a.d.e.r. sulla base del ruolo ed ai poteri – anche sospensivi – del giudice dell'esecuzione (cfr. artt. 49 e ss.).
Difatti, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Viceversa, ove – come nel caso di specie – l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successivo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Ad una diversa ricostruzione non conducono nè la pronuncia n. 114/2018, né la successiva giurisprudenza di legittimità.
Difatti, con la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 la
Consulta ha soltanto ampliato i motivi di opposizione ex art. 615 co. 2 cp.c. proponibili davanti pagina 4 di 10 al giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) nell'ipotesi in cui il concessionario per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione esattoriale, giacché prima di tale pronuncia additiva l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. poteva avere ad oggetto soltanto “la pignorabilità dei beni” (cfr. art. 57).
Tale sistema è stato ritenuto incostituzionale dal giudice delle leggi in quanto impediva al contribuente di far valere davanti al giudice ordinario (lo si ripete, quale giudice dell'esecuzione) quei fatti successivi alla notifica della cartella o dell'avviso verificatisi prima della notifica del pignoramento ma non più sussumibili davanti al giudice tributario proprio perché l'esecuzione era ormai iniziata (la Consulta cita a titolo esemplificativo i seguenti esempi di fatti successivi alla notifica della cartella e precedenti la notifica del pignoramento: avvio dell'azione esecutiva esattoriale durante la moratoria di 120 giorni introdotta dall'art. 7, comma 1 lett. m del d.l. n. 70/2011, adempimento del debito tributario, sopravvenuta causa di estinzione dello stesso per essersi il contribuente avvalso di misure di favore quale la cd.
“rottamazione” delle cartelle ex art. 6 del d.l. m. 193/2016).
In particolare, nella citata pronuncia si legge che “laddove la censura della parte assoggettata a riscossione esattoriale non radichi una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario e quindi sussista la giurisdizione del giudice ordinario, l'impossibilità di far valere innanzi al giudice dell'esecuzione l'illegittimità della riscossione mediante opposizione all'esecuzione, essendo ammessa soltanto l'opposizione con cui il contribuente contesti la mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura e non anche quella con cui egli contesti il diritto di procedere alla riscossione, confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall'art. 24 Cost. e nei confronti della pubblica amministrazione dall'art. 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva”.
A tale pronuncia si è uniformata anche la Corte di Cassazione se sol si considera che, nel richiamare la citata sentenza n. 114/2018 e nel decidere sul riparto di giurisdizione in ipotesi nelle quali il contribuente aveva sollevato questioni inerenti a fatti successivi alla notifica della cartella, i giudici di legittimità hanno affermato la giurisdizione tributaria ove l'esecuzione non era ancora iniziata (è questo il caso di Cass. civ. nn. 1394/2021,
21642/2021 e 8465/2022) e, viceversa, quella ordinaria ove vi era già stata la notifica del pignoramento esattoriale (è questo il caso di Cass. civ. n. 7822/2020, la quale fa riferimento ad una pretesa sostanziale tributaria azionata “in executivis”).
Quanto, poi, alla sentenza n. 34447/2019, dalla stessa questo giudice ritiene di pagina 5 di 10 discostarsi nel senso che, se merita adesione il principio da essa richiamato secondo cui
“quando la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata” (cfr. pag. 7), tuttavia non possono condividersi gli ulteriori assunti contenuti nella pronuncia, ossia che (cfr. punto 4.4. della sentenza a pag.
10):
1) “l'ammissibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (tra le quali è compresa anche l'opposizione a precetto) dinanzi al giudice dell'esecuzione per contestare il diritto di procedere alla riscossione coattiva, sulla base di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo e, quindi, a valle della notifica della cartella di pagamento, è coerente con la natura di quest'ultima che, a norma dell'art. 25 del
d.P.R. n. 602 del 1973, assolve in un solo atto le funzioni svolte dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica (tra le tante,
Cass., sez. III, n. 3021 del 2018)”;
2) “se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU n. 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass. SU n. 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa (art. 2 d. Igs. n. 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella”.
Difatti, il punto motivazionale di cui al punto 1 che precede non appare in linea con il dato normativo, ove si consideri che ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. l'opposizione a precetto
(rectius, opposizione preventiva all'esecuzione) non si propone dinanzi al giudice dell'esecuzione – non essendo l'esecuzione ancora stata promossa – bensì con atto di citazione davanti al giudice della cognizione “competente per materia o valore e per territorio
a norma dell'articolo 27” (art. 615 co. 1 c.p.c.).
Quanto all'affermazione contenuta al suindicato punto 2, essa è condivisibile soltanto ove si precisi che la notifica della cartella determina il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario sempreché l'esecuzione sia già iniziata (condizione imposta dall'art. 2 co. 1 seconda pagina 6 di 10 parte d. lgs. n. 546/1999) e che prima dell'inizio dell'esecuzione esattoriale non vi fosse un atto successivo alla cartella e precedente al pignoramento - es. iscrizione di ipoteca o fermo di beni mobili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1999 – suscettibile di essere impugnato davanti al giudice tributario (condizione imposta dalla sentenza n. 114/2018 della Consulta).
Del resto, nella citata decisione n. 34447/2019 la Suprema Corte ha motivato la soluzione adottata in materia fallimentare valorizzando “la natura di procedura esecutiva di carattere universale della procedura concorsuale” (cfr. punto 4.5 della sentenza) e ciò senza considerare che in seno alla materia fallimentare l'art. 52 co. 2 L.F. prevede una vis attractiva del Tribunale fallimentare in ordine all'accertamento dei crediti concorsuali (anche vantati dall' , laddove una disposizione di analogo tenore non si rinviene al di fuori di tale CP_3 peculiare settore della giurisdizione ordinaria.
Da ultimo occorre osservare che con la recente pronuncia n. 16986/2022, nel risolvere un conflitto di giurisdizione in favore del giudice tributario (anche stavolta con riferimento ad una controversia rispetto alla quale l'esecuzione forzata non era ancora iniziata), la Suprema
Corte ha affermato che “se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
I medesimi principi sono stati affermati dalle recenti pronunce a sezioni unite nn.
35116/2022 e 30666/2022, essendo stata anche in questi casi affermata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della cartella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo “alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella” (in questi termini Cass. civ. n.
30666/2022).
In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione
è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone pagina 7 di 10 azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n.
114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001
"sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del 2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr.
Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018).
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che in primo grado l'attore ha adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito tributario in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' CP_3
Ebbene, avendo ad oggetto la controversia un credito di natura tributaria (quale è la riscossione di tassa smaltimento rifiuti) e non essendo stata avviata alcuna esecuzione esattoriale, l'appello proposto dall' merita accoglimento, in Parte_1
pagina 8 di 10 quanto la giurisdizione sull'odierna controversia spetta al giudice tributario ai sensi dell'art. 2 co. 1 primo periodo del d. lgs. n. 546/1999.
Del resto, proprio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al giudice speciale si assume riservata, quale giudice esclusivo del rapporto tributario, ogni controversia sulla interpretazione e applicazione delle leggi tributarie, tra le quali implicitamente rientrano quelle concernenti la ricognizione dei termini legali di prescrizione dei tributi e la verifica in concreto del loro decorso ai fini dell'estinzione di ogni pretesa fiscale, così come in via consequenziale la verifica della eventuale e successiva soddisfazione del credito tributario;
ciò sul presupposto che, in questi casi, ad essere in discussione è pur sempre la debenza o meno del tributo (tra le altre Cass. civ. nn. 23832/2007, 14648/2017, 8770/2016, 10668/2019, etc.).
Il rilevato difetto di giurisdizione in capo al giudice primo grado giustifica l'omesso esame delle ulteriori questioni dibattute tra le parti anche in punto di ammissibilità dell'appello, presupponendo le stesse che il giudice adito sia munito di giurisdizione a decidere la controversia (e ciò senza considerare che, con riferimento all'eccezione di inappellabilità delle sentenze del GdP eventualmente decise ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., la violazione delle norme in punto di riparto di giurisdizione rientra tra le ipotesi derogatorie di cui all'art. 339 co.
3 c.p.c. e che, sotto un diverso profilo, nel caso di specie risulta rispettato l'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. tra le altre Cass. civ. n. 13535/2018, considerando che nel caso di specie non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. eccepita dall'appellato, trattandosi di disposizione che non esige dall'appellante un progetto alternativo di sentenza, bensì la mera indicazione delle questioni e dei punti contestati: cfr. Cass. civ. n. 15274/2019).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n. 9929/2014).
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato CP_1
e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014
(come modificati dal d.m. n. 3772018).
La chiusura in rito del giudizio giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
La peculiarità della questione e le soluzioni non sempre immediatamente intellegibili adottate in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità giustificano, altresì, la compensazione di 2/3 delle spese di lite di primo e secondo grado.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Parte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
3) condanna al pagamento in favore dell' CP_1 Parte_1
e del di 1/3 delle spese di lite relative al primo
[...] Controparte_5 grado di giudizio, che si liquidano in euro 50,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. condanna al pagamento in favore dell' CP_1 Parte_1
e del dei di 1/3 delle spese di lite relative al presente
[...] CP_2 giudizio, che si liquidano in euro 125,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. compensa per i restanti 2/3 le spese di primo e secondo grado.
Si comunichi.
30.08.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 4114/2021 promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Pamela Maietta
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi CP_1 C.F._1
Vitale e Giuseppe Armenante
APPELLATO
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliana Senatore e Antonino Cascone
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Parte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di e del
[...] CP_1 Controparte_2 con riferimento alla sentenza n. 255/2021 (r.g. n. 2084/2020) del Giudice di Pace di
[...] pubblicata il 16.02.2021. Controparte_2
In primo grado aveva impugnato l'estratto di ruolo di cui alla cartella di CP_1
pagina 1 di 10 pagamento n. 10020110042136547000 di euro 2.129,02 relativa al mancato pagamento di un credito avente natura tributaria (in particolare per omesso pagamento tassa smaltimento rifiuti anni 2007 e 2008) chiedendo accertarsi l'inesistenza del citato debito in forza della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.
Ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria e non già quella tributaria e riconosciuto l'interesse dell'attore a proporre un'azione di mero accertamento negativo del credito tributario, il Giudice di pace ha accolto la domanda e condannato l al pagamento delle CP_3 spese di lite.
Con l'atto di appello il la riscossione ha in via pregiudiziale eccepito Controparte_4 il difetto di giurisdizione del Giudice di primo grado del Giudice Tributario ed in ogni caso l'inammissibilità dell'azione proposta dall'odierno appellato, tenuto conto della regolare notifica della cartella avvenuta il 17.06.2011 a mani di familiare convivente del destinatario (in particolare, la figlia) con documentazione allegata agli atti non validamente disconosciuta dalla controparte, e/o comunque della carenza di un interesse giuridicamente rilevante a proporre un'azione di mero accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia minaccia di atti esecutivi da parte dell' CP_3
Con comparsa di costituzione del 10.02.2022, l'appellato sosteneva in via CP_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sottolineava l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento e per l'effetto chiedeva l'integrale conferma della decisione di primo grado.
Regolarmente citato a comparire in giudizio, l'ente impositore con Controparte_2 comparsa di costituzione del 15.02.2022, ad integrale sostegno dell'appello, ribadiva la presenza agli atti della prova documentale piena della intervenuta notificazione dei titoli posti a fondamento della cartella esattoriale impugnata e concludeva per la riforma della sentenza di primo grado perché infondata in fatto e in diritto.
Tanto premesso, l'appello va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione del giudice di primo grado, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Salerno ex articolo 2 del Dlgs 546/1992.
Al riguardo appare opportuno richiamare il dato normativo, nonché la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
In particolare:
- l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie pagina 2 di 10 comunque denominati […] Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”;
- l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”;
- con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento
o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”;
- con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”;
- con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre cose - che “[…] alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di pagina 3 di 10 conoscenza della cartella o dell'intimazione”;
- da ultimo, con le decisioni nn. 21642/2021 e 8465/2022 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno ribadito che alla alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione
“dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Orbene, il giudice di primo grado ha ritenuto che a partire dalla decisione n. 114/2018 e sulla base dei successivi arresti giurisprudenziali di legittimità, tutte le questioni relative a fatti successivi alla notifica della cartella o dell'avviso ricadessero automaticamente nella giurisdizione del giudice ordinario.
Trattasi di una ricostruzione che non merita accoglimento poiché in contrasto con il dato normativo ove si consideri che, come sopra osservato, l'art. 2 del d. lgs. n. 546/1999 esclude dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1972, prevedendo che per queste ultime trovano applicazione le disposizione di cui al citato d.p.r., il quale si riferisce espressamente all'espropriazione forzata avviata dall'a.d.e.r. sulla base del ruolo ed ai poteri – anche sospensivi – del giudice dell'esecuzione (cfr. artt. 49 e ss.).
Difatti, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Viceversa, ove – come nel caso di specie – l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successivo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Ad una diversa ricostruzione non conducono nè la pronuncia n. 114/2018, né la successiva giurisprudenza di legittimità.
Difatti, con la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 la
Consulta ha soltanto ampliato i motivi di opposizione ex art. 615 co. 2 cp.c. proponibili davanti pagina 4 di 10 al giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) nell'ipotesi in cui il concessionario per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione esattoriale, giacché prima di tale pronuncia additiva l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. poteva avere ad oggetto soltanto “la pignorabilità dei beni” (cfr. art. 57).
Tale sistema è stato ritenuto incostituzionale dal giudice delle leggi in quanto impediva al contribuente di far valere davanti al giudice ordinario (lo si ripete, quale giudice dell'esecuzione) quei fatti successivi alla notifica della cartella o dell'avviso verificatisi prima della notifica del pignoramento ma non più sussumibili davanti al giudice tributario proprio perché l'esecuzione era ormai iniziata (la Consulta cita a titolo esemplificativo i seguenti esempi di fatti successivi alla notifica della cartella e precedenti la notifica del pignoramento: avvio dell'azione esecutiva esattoriale durante la moratoria di 120 giorni introdotta dall'art. 7, comma 1 lett. m del d.l. n. 70/2011, adempimento del debito tributario, sopravvenuta causa di estinzione dello stesso per essersi il contribuente avvalso di misure di favore quale la cd.
“rottamazione” delle cartelle ex art. 6 del d.l. m. 193/2016).
In particolare, nella citata pronuncia si legge che “laddove la censura della parte assoggettata a riscossione esattoriale non radichi una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario e quindi sussista la giurisdizione del giudice ordinario, l'impossibilità di far valere innanzi al giudice dell'esecuzione l'illegittimità della riscossione mediante opposizione all'esecuzione, essendo ammessa soltanto l'opposizione con cui il contribuente contesti la mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura e non anche quella con cui egli contesti il diritto di procedere alla riscossione, confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall'art. 24 Cost. e nei confronti della pubblica amministrazione dall'art. 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva”.
A tale pronuncia si è uniformata anche la Corte di Cassazione se sol si considera che, nel richiamare la citata sentenza n. 114/2018 e nel decidere sul riparto di giurisdizione in ipotesi nelle quali il contribuente aveva sollevato questioni inerenti a fatti successivi alla notifica della cartella, i giudici di legittimità hanno affermato la giurisdizione tributaria ove l'esecuzione non era ancora iniziata (è questo il caso di Cass. civ. nn. 1394/2021,
21642/2021 e 8465/2022) e, viceversa, quella ordinaria ove vi era già stata la notifica del pignoramento esattoriale (è questo il caso di Cass. civ. n. 7822/2020, la quale fa riferimento ad una pretesa sostanziale tributaria azionata “in executivis”).
Quanto, poi, alla sentenza n. 34447/2019, dalla stessa questo giudice ritiene di pagina 5 di 10 discostarsi nel senso che, se merita adesione il principio da essa richiamato secondo cui
“quando la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata” (cfr. pag. 7), tuttavia non possono condividersi gli ulteriori assunti contenuti nella pronuncia, ossia che (cfr. punto 4.4. della sentenza a pag.
10):
1) “l'ammissibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (tra le quali è compresa anche l'opposizione a precetto) dinanzi al giudice dell'esecuzione per contestare il diritto di procedere alla riscossione coattiva, sulla base di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo e, quindi, a valle della notifica della cartella di pagamento, è coerente con la natura di quest'ultima che, a norma dell'art. 25 del
d.P.R. n. 602 del 1973, assolve in un solo atto le funzioni svolte dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica (tra le tante,
Cass., sez. III, n. 3021 del 2018)”;
2) “se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU n. 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass. SU n. 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa (art. 2 d. Igs. n. 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella”.
Difatti, il punto motivazionale di cui al punto 1 che precede non appare in linea con il dato normativo, ove si consideri che ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. l'opposizione a precetto
(rectius, opposizione preventiva all'esecuzione) non si propone dinanzi al giudice dell'esecuzione – non essendo l'esecuzione ancora stata promossa – bensì con atto di citazione davanti al giudice della cognizione “competente per materia o valore e per territorio
a norma dell'articolo 27” (art. 615 co. 1 c.p.c.).
Quanto all'affermazione contenuta al suindicato punto 2, essa è condivisibile soltanto ove si precisi che la notifica della cartella determina il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario sempreché l'esecuzione sia già iniziata (condizione imposta dall'art. 2 co. 1 seconda pagina 6 di 10 parte d. lgs. n. 546/1999) e che prima dell'inizio dell'esecuzione esattoriale non vi fosse un atto successivo alla cartella e precedente al pignoramento - es. iscrizione di ipoteca o fermo di beni mobili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1999 – suscettibile di essere impugnato davanti al giudice tributario (condizione imposta dalla sentenza n. 114/2018 della Consulta).
Del resto, nella citata decisione n. 34447/2019 la Suprema Corte ha motivato la soluzione adottata in materia fallimentare valorizzando “la natura di procedura esecutiva di carattere universale della procedura concorsuale” (cfr. punto 4.5 della sentenza) e ciò senza considerare che in seno alla materia fallimentare l'art. 52 co. 2 L.F. prevede una vis attractiva del Tribunale fallimentare in ordine all'accertamento dei crediti concorsuali (anche vantati dall' , laddove una disposizione di analogo tenore non si rinviene al di fuori di tale CP_3 peculiare settore della giurisdizione ordinaria.
Da ultimo occorre osservare che con la recente pronuncia n. 16986/2022, nel risolvere un conflitto di giurisdizione in favore del giudice tributario (anche stavolta con riferimento ad una controversia rispetto alla quale l'esecuzione forzata non era ancora iniziata), la Suprema
Corte ha affermato che “se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
I medesimi principi sono stati affermati dalle recenti pronunce a sezioni unite nn.
35116/2022 e 30666/2022, essendo stata anche in questi casi affermata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della cartella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo “alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella” (in questi termini Cass. civ. n.
30666/2022).
In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione
è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone pagina 7 di 10 azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n.
114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001
"sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del 2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr.
Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018).
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che in primo grado l'attore ha adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito tributario in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' CP_3
Ebbene, avendo ad oggetto la controversia un credito di natura tributaria (quale è la riscossione di tassa smaltimento rifiuti) e non essendo stata avviata alcuna esecuzione esattoriale, l'appello proposto dall' merita accoglimento, in Parte_1
pagina 8 di 10 quanto la giurisdizione sull'odierna controversia spetta al giudice tributario ai sensi dell'art. 2 co. 1 primo periodo del d. lgs. n. 546/1999.
Del resto, proprio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al giudice speciale si assume riservata, quale giudice esclusivo del rapporto tributario, ogni controversia sulla interpretazione e applicazione delle leggi tributarie, tra le quali implicitamente rientrano quelle concernenti la ricognizione dei termini legali di prescrizione dei tributi e la verifica in concreto del loro decorso ai fini dell'estinzione di ogni pretesa fiscale, così come in via consequenziale la verifica della eventuale e successiva soddisfazione del credito tributario;
ciò sul presupposto che, in questi casi, ad essere in discussione è pur sempre la debenza o meno del tributo (tra le altre Cass. civ. nn. 23832/2007, 14648/2017, 8770/2016, 10668/2019, etc.).
Il rilevato difetto di giurisdizione in capo al giudice primo grado giustifica l'omesso esame delle ulteriori questioni dibattute tra le parti anche in punto di ammissibilità dell'appello, presupponendo le stesse che il giudice adito sia munito di giurisdizione a decidere la controversia (e ciò senza considerare che, con riferimento all'eccezione di inappellabilità delle sentenze del GdP eventualmente decise ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., la violazione delle norme in punto di riparto di giurisdizione rientra tra le ipotesi derogatorie di cui all'art. 339 co.
3 c.p.c. e che, sotto un diverso profilo, nel caso di specie risulta rispettato l'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. tra le altre Cass. civ. n. 13535/2018, considerando che nel caso di specie non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. eccepita dall'appellato, trattandosi di disposizione che non esige dall'appellante un progetto alternativo di sentenza, bensì la mera indicazione delle questioni e dei punti contestati: cfr. Cass. civ. n. 15274/2019).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n. 9929/2014).
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato CP_1
e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014
(come modificati dal d.m. n. 3772018).
La chiusura in rito del giudizio giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
La peculiarità della questione e le soluzioni non sempre immediatamente intellegibili adottate in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità giustificano, altresì, la compensazione di 2/3 delle spese di lite di primo e secondo grado.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Parte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
3) condanna al pagamento in favore dell' CP_1 Parte_1
e del di 1/3 delle spese di lite relative al primo
[...] Controparte_5 grado di giudizio, che si liquidano in euro 50,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. condanna al pagamento in favore dell' CP_1 Parte_1
e del dei di 1/3 delle spese di lite relative al presente
[...] CP_2 giudizio, che si liquidano in euro 125,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. compensa per i restanti 2/3 le spese di primo e secondo grado.
Si comunichi.
30.08.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi
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