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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 8832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8832 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE LAVORO
N. 24116/2024 R.Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15.09.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa T R A
, elettivamente domiciliato in Viale Giuseppe Mazzini n. 113 presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Massimo Oddo (C.F. , che lo rappresenta e difende per delega in C.F._1 calce al ricorso, PEC Email_1
RICORRENTE E
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Pia Teti in forza di mandato generale alle liti, n. 37875/7313 del 22.03.2024, rogito dr. Notaio in Roma ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale Metropolitano, via Cesare Beccaria n 29, Roma, PEC: t;
Email_2
RESISTENTE Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come da odierna udienza;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 24.06.2024, il ricorrente in epigrafe indicato rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 5, L. n. 222/1984; ; che il CTU nella precedente fase del giudizio ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dei suddetti benefici;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 5 Legge n. 222/1984. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo di “Accertare e dichiarare che il ricorrente è invalido al 100% ed è in possesso dei requisiti che lo ammettono al godimento delle prestazioni assistenziali di cui all'art. 5, L. n. 222/1984; 2) Per l'effetto di tale declaratoria, condannare l in persona del legale CP_1 rapp.te pro-tempore, alla corresponsione dell'assegno di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa o in subordine, da quella di presentazione del presente ricorso. 3) Vittoria di spese ed onorari di giudizio.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che preliminarmente CP_1 eccepiva l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso e nel merito contestava la fondatezza della domanda in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese, competenze ed onorari. Nel corso dell'udienza del 15.09.2025, il procuratore di parte ricorrente ha precisato che come dalla narrativa del ricorso la prestazione invocata fosse relativa alla sussistenza delle condizioni ex art. 1 L. 18/80. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di una CTU medico legale è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento. Il ricorrente ha tempestivamente depositato atto di contestazione entro il termine di legge di trenta giorni ed ha tempestivamente depositato il presente ricorso in data 24.06.2024 entro l'ulteriore termine di 30 gg. decorrente dalla formulazione delle contestazioni. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il C.T.U. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari legittimanti i benefici di cui all'art. 5, L. n. 222/1984. Le denunce mosse alla perizia da parte ricorrente denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, non semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del pagina 2 di 4 dato patologico ed il calore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004). Non si verte, insomma, nell'ipotesi di c.d. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. Alla luce delle suesposte considerazioni, nella presente fase del giudizio è stata disposta nuova perizia medico-legale, all'esito della quale il C.T.U. nominato ha accertato che il ricorrente risulta “ Il complesso patologico dal quale è affetto il periziato configura il diritto ai benefici relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80, non essendo il ricorrente in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita. Trattandosi di condizione progressivamente invalidante, si ritiene che la decorrenza del beneficio possa essere ragionevolmente identificata nel settembre 2024.”. Sebbene oggetto del ricorso fossero i benefici dell'articolo 5 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, riguardanti l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, la domanda, all'udienza del 15.09.2025 è stata precisata circa la sussistenza delle condizioni ex art. 1 L. 18/80. Il ctu del presente procedimento ha risposto ai requisiti riguardanti l'art. L. 18/80, ed il complesso patologico è rispondente. L'accertamento effettuato, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, non avendo ricevuto in questa sede alcuna idonea contestazione ed avendo il C.T.U. tenuto adeguatamente conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo. La circostanza che il ricorrente si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare dell'indennità dell'articolo 1 della Legge 18/80, determina che possa disporsi in questa sede la condanna dell' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto di spettanza a tale titolo. In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono giusti motivi di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti nonché tenuto conto delle ragioni della decisione, che hanno consentito il solo parziale accoglimento della domanda a far data, si badi bene, da un momento successivo a quello sia della domanda amministrativa sia dalla proposizione del giudizio di ATP, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti. Né a diversa conclusione - ai fini della individuazione di un profilo di soccombenza di parte resistente valutabile in sede di regolamentazione delle spese del giudizio - potrebbe nella specie pervenirsi affermando la sussistenza, in capo all' di un obbligo di procedere d'ufficio ad una verifica circa CP_1 un eventuale aggravamento della posizione sanitaria complessiva di parte ricorrente successivamente al momento della visita medica effettuata in sede amministrativa ed anche nel corso dell'odierno giudizio, e ciò sia in difetto di qualsivoglia obbligo di legge in tal senso, sia in quanto, più a monte, le visite mediche in sede amministrativa (diverse da quelle di verifica) possono essere legittimamente disposte solo previa domanda dell'interessato. Le spese di C.T.U. della presente fase, invece, devono essere compensate stante il riconoscimento positivo del requisito, ma successivo alla domanda amministrativa prot. 7000.15/06/2022.0327319. CP_1
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'articolo 1 della Legge 18/80, dal settembre 2024; compensa le spese di lite, stante il riconoscimento positivo, ma successivo;
pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della presente fase e di quelle relative CP_1 all'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separati decreti.
Roma, 15.09.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Angela Damiani
il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio dell'UPP dr. Lorenzo Maria Gatta
pagina 4 di 4
N. 24116/2024 R.Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15.09.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa T R A
, elettivamente domiciliato in Viale Giuseppe Mazzini n. 113 presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Massimo Oddo (C.F. , che lo rappresenta e difende per delega in C.F._1 calce al ricorso, PEC Email_1
RICORRENTE E
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Pia Teti in forza di mandato generale alle liti, n. 37875/7313 del 22.03.2024, rogito dr. Notaio in Roma ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale Metropolitano, via Cesare Beccaria n 29, Roma, PEC: t;
Email_2
RESISTENTE Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come da odierna udienza;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 24.06.2024, il ricorrente in epigrafe indicato rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 5, L. n. 222/1984; ; che il CTU nella precedente fase del giudizio ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dei suddetti benefici;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 5 Legge n. 222/1984. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo di “Accertare e dichiarare che il ricorrente è invalido al 100% ed è in possesso dei requisiti che lo ammettono al godimento delle prestazioni assistenziali di cui all'art. 5, L. n. 222/1984; 2) Per l'effetto di tale declaratoria, condannare l in persona del legale CP_1 rapp.te pro-tempore, alla corresponsione dell'assegno di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa o in subordine, da quella di presentazione del presente ricorso. 3) Vittoria di spese ed onorari di giudizio.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che preliminarmente CP_1 eccepiva l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso e nel merito contestava la fondatezza della domanda in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese, competenze ed onorari. Nel corso dell'udienza del 15.09.2025, il procuratore di parte ricorrente ha precisato che come dalla narrativa del ricorso la prestazione invocata fosse relativa alla sussistenza delle condizioni ex art. 1 L. 18/80. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di una CTU medico legale è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento. Il ricorrente ha tempestivamente depositato atto di contestazione entro il termine di legge di trenta giorni ed ha tempestivamente depositato il presente ricorso in data 24.06.2024 entro l'ulteriore termine di 30 gg. decorrente dalla formulazione delle contestazioni. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il C.T.U. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari legittimanti i benefici di cui all'art. 5, L. n. 222/1984. Le denunce mosse alla perizia da parte ricorrente denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, non semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del pagina 2 di 4 dato patologico ed il calore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004). Non si verte, insomma, nell'ipotesi di c.d. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. Alla luce delle suesposte considerazioni, nella presente fase del giudizio è stata disposta nuova perizia medico-legale, all'esito della quale il C.T.U. nominato ha accertato che il ricorrente risulta “ Il complesso patologico dal quale è affetto il periziato configura il diritto ai benefici relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80, non essendo il ricorrente in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita. Trattandosi di condizione progressivamente invalidante, si ritiene che la decorrenza del beneficio possa essere ragionevolmente identificata nel settembre 2024.”. Sebbene oggetto del ricorso fossero i benefici dell'articolo 5 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, riguardanti l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, la domanda, all'udienza del 15.09.2025 è stata precisata circa la sussistenza delle condizioni ex art. 1 L. 18/80. Il ctu del presente procedimento ha risposto ai requisiti riguardanti l'art. L. 18/80, ed il complesso patologico è rispondente. L'accertamento effettuato, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, non avendo ricevuto in questa sede alcuna idonea contestazione ed avendo il C.T.U. tenuto adeguatamente conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo. La circostanza che il ricorrente si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare dell'indennità dell'articolo 1 della Legge 18/80, determina che possa disporsi in questa sede la condanna dell' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto di spettanza a tale titolo. In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono giusti motivi di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti nonché tenuto conto delle ragioni della decisione, che hanno consentito il solo parziale accoglimento della domanda a far data, si badi bene, da un momento successivo a quello sia della domanda amministrativa sia dalla proposizione del giudizio di ATP, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti. Né a diversa conclusione - ai fini della individuazione di un profilo di soccombenza di parte resistente valutabile in sede di regolamentazione delle spese del giudizio - potrebbe nella specie pervenirsi affermando la sussistenza, in capo all' di un obbligo di procedere d'ufficio ad una verifica circa CP_1 un eventuale aggravamento della posizione sanitaria complessiva di parte ricorrente successivamente al momento della visita medica effettuata in sede amministrativa ed anche nel corso dell'odierno giudizio, e ciò sia in difetto di qualsivoglia obbligo di legge in tal senso, sia in quanto, più a monte, le visite mediche in sede amministrativa (diverse da quelle di verifica) possono essere legittimamente disposte solo previa domanda dell'interessato. Le spese di C.T.U. della presente fase, invece, devono essere compensate stante il riconoscimento positivo del requisito, ma successivo alla domanda amministrativa prot. 7000.15/06/2022.0327319. CP_1
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'articolo 1 della Legge 18/80, dal settembre 2024; compensa le spese di lite, stante il riconoscimento positivo, ma successivo;
pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della presente fase e di quelle relative CP_1 all'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separati decreti.
Roma, 15.09.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Angela Damiani
il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio dell'UPP dr. Lorenzo Maria Gatta
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