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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 378/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 378/2023 promossa da:
IN PROPRIO E QUALE EREDE DI (C.F. Parte_1 Persona_1
), C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BLUNDO ROBERTO
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. TINARELLI MARIA GRAZIA C.F. ), Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. TINARELLI MARIA GRAZIA C.F. , Controparte_3 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. TINARELLI MARIA GRAZIA APPELLATO
IN PUNTO A: RIASSUNZIONE EX ART. 392 CPC a seguito della Ordinanza n. 2272 della
Suprema Corte di Cassazione resa il 16.12.2022 e pubblicata in data 25.1.2023, nel giudizio
RG. 21748/2018 tra le parti in epigrafe, che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di
Bologna n. 1268/2018 che aveva confermato la sentenza del Tribunale civile di Bologna n.
2592/11
Assegnata a decisione in data 29.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Bologna, all'esito della dichiarazione di incompetenza a conoscere dell'intera lite del Giudice di Pace dinanzi al quale era stata originariamente proposta la causa, e , quali proprietarie di Persona_1 Parte_1 appartamento al secondo piano dell'edificio di via Tasso 14 in Bologna, evocavano in giudizio
, e per sentire: i) accertare e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
dichiarare che i platani piantati nel giardino dei convenuti si trovavano a una distanza inferiore ai tre metri dal confine;
ii) condannare i convenuti a estirpare gli alberi posti a distanza inferiore a quella stabilita dal codice;
iii) in subordine condannare gli stessi a tagliare in altezza tali alberi al di sotto del balcone di parte attrice e recidere i rami protesi all'interno del cortile con obbligo di potarli regolarmente;
iv) condannarli alle spese di lite. CP_4
Si costituivano i convenuti i quali eccepivano alla parte attrice il difetto di legittimazione attiva, lamentando che le attrici non erano proprietarie di alcun bene in confine con il cortile in cui risultavano piantati i platani (vi era tra le due proprietà una striscia di terreno di proprietà di terzi ove le attrici riconoscevano di avere una mera servitù di passaggio per l'accesso ad autorimessa , e la carenza di interesse, essendo le piante CP_4
regolarmente potate e di dimensioni tali da non arrecare alcun disturbo;
nel merito, contestavano la fondatezza delle domande azionate chiedendone il rigetto, con condanna alle spese di giudizio, oltre a quella ex art. 96 cpc.
Acquisita la documentazione tecnica ed anche fotografica relativa ai beni oggetto di causa ed espletate le prove orali, il Tribunale, all'esito di discussione, emetteva sentenza n. 2592/2011 con cui accoglieva l'eccezione principale dei convenuti di carenza di legittimazione attiva,
“non essendo le attrici titolari della proprietà del fondo in confine con quello dove sono piantati gli alberi”, ma solo titolari di servitù di passaggio “sulla striscia di terreno che separa le due proprietà”. Aggiungeva il Tribunale che “Tale servitù di passaggio è finalizzata all'accesso all'autorimessa che è posta sul confine tra la proprietà dei convenuti e quella del CP_4
delle attrici solo per la parte finale sulla quale non insistono alberi”. E che, “anche a voler CP_5 configurare solo come ipotesi di ragionamento un confine tra il balcone delle attrici e il fondo dei convenuti, in tal caso la distanza di legge non risulterebbe violata risultando questa superiore a quella prescritta”.
pagina 2 di 11 Avverso la sentenza proponevano gravame e , le quali affermavano Persona_1 Parte_1
(per la prima volta in appello) di essere proprietarie della striscia di terreno oggetto di controversia e producevano, a tal fine, atto di compravendita del 10.3.1981 – dichiarando di averne avuto la disponibilità solo in data successiva alla sentenza impugnata – con cui le
Sigg.re e avevano acquistato, da Parte_2 Parte_3 [...]
già proprietario dell'intera palazzina di Via T. Tasso n. 16, una porzione di soli 60 CP_6 mq della stradina di accesso al garage (di cui al mappale 863 del Foglio 72), di talchè le appellanti restavano comproprietarie della restante area di confine e non titolari di mera servitù.
Si costituivano in appello i Sigg.ri rilevando la novità dei motivi e l'ingiustificato CP_1
deposito di nuovo documento, ribadendo la carenza di legittimazione attiva e di interesse delle appellanti, stante l'acquisto delle Sigg.re e della complessiva Parte_2 Pt_3
estensione dell'area di confine (cortile/stradina di accesso ad autorimessa) per mq 192.
Insistevano, altresì, per la carenza di interesse delle appellanti alla domanda di potatura degli alberi, avendo provato, con la documentazione fotografica prodotta, di avervi sempre provveduto.
Precisate le conclusioni e assunta la causa in decisione, con sentenza n. 1268/2018, codesta
Corte di Appello rigettava l'impugnazione proposta sia in considerazione della violazione del divieto dello jus novorum, sia in considerazione della ritenuta mancanza di valore del nuovo documento depositato dalle appellanti stante la “produzione di segno contrario di parte appellata che ne ha rilevato l'erroneità”. Aggiungeva la Corte che, “con le produzioni fotografiche e documentali in primo grado, parte convenuta ha comprovato che gli alberi sono stati sottoposti a drastica potatura non appena ottenuti i necessari permessi amministrativi, come rilevato dal Primo
Giudice talché anche l'aspetto della lamentata turbativa è privo di fondamento”.
Avverso la sentenza, e proponevano ricorso per Cassazione che la Parte_1 Parte_4
Suprema Corte accoglieva, cassando la sentenza di appello con rinvio (Ordinanza n.
2272/2023 del 16.12.2022, pubblicata il 25.01.2023).
Assumeva la Cassazione che “il divieto di proporre domande nuove in appello implica che è preclusa la facoltà di avanzare pretese che involgano la trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda proposta in primo grado, ma non quella di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del rapporto (cfr tra le varie Sez. 2 – Sentenza n. 6854 del 16.3.2017). Nel caso pagina 3 di 11 in esame è pacifico che le attrici avessero domandato, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'estirpazione di alberi piantati in violazione della distanza legale dal confine. Gli elementi costitutivi della domanda erano dunque immutati, mentre si trattava solo di verificare, in appello, se il documento prodotto fosse indispensabile per dimostrare la legittimazione attiva (e cioè se le attrici fossero comproprietarie dell'immobile a tutela del quale agivano)”.
Affermava inoltre che “il documento prodotto in appello (atto per notaio era finalizzato a Per_2
dimostrare proprio la legittimazione attiva, cioè quel che – ad avviso del primo giudice – era rimasto indimostrato e quindi la Corte d'Appello doveva verificarne l'indispensabilità ai sensi dell'art. 345
c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, ma non lo ha fatto”; rilevando che “nè può infatti dirsi che tale verifica sia stata compiuta, laddove la Corte di merito si limita ad affermare, in un rigo e mezzo di motivazione, che il documento prodotto è stato destituito di ogni valore dalla produzione di segno contrario della parte appellata, che ne ha rilevato l'erroneità (cfr pag. 5 sentenza impugnata), senza spiegarne le ragioni”.
“Irrilevante è poi la mera affermazione della drastica potatura risultante dalle foto perché la norma sulle distanze (art. 892 ultimo comma cc) consente di evitare l'estirpazione attraverso il controllo dell'altezza delle piante, ma solo quando essa non ecceda la sommità del muro divisorio (situazione che spettava certamente ai convenuti di dimostrare)”.
Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dinanzi a questa Corte dalla signora Pt_1
in proprio e quale erede della sorella la quale rassegnava le seguenti
[...] Pt_4
conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento della domanda attrice e applicando i principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, dichiarare che i platani piantati nel giardino dei Signori e siti in Via Tasso n. 14 e posti sul confine CP_1 CP_2 Controparte_3 con il , si trovano a distanza inferiore ai tre metri dal confine;
Controparte_7 condannare i Sigg.ri e ad estirpare gli alberi di platano posti ad CP_1 CP_2 Controparte_8 una distanza dal confine inferiore a quella stabilita dall'art. 892 c.c.; In subordine, condannare i signori
e a tagliare tali alberi in altezza secondo quanto disposto dall'art. CP_1 CP_2 Controparte_3
892 c.p.c.; in ulteriore subordine, condannare i signori e a CP_1 CP_2 Controparte_3 tagliare in altezza, al di sotto dell'altezza del balcone delle attrici, tali alberi e a recidere i rami che si protendono oltre il confine all'interno del cortile del Condominio ove risiede la signora con Pt_1
obbligo di potarli regolarmente;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
pagina 4 di 11 Si costituivano i Sigg.ri , e chiedendo l'integrale rigetto Controparte_1 CP_2 CP_3
delle domande proposte e la condanna della Sig.ra alle spese del giudizio e al Pt_1
risarcimento dei danni ex art. 96, n. 3 cpc. Ribadivano la mancanza di legittimazione attiva dell'appellante, non risultando dimostrata la proprietà in capo alla medesima, né dell'intero mappale 863, né della porzione specificatamente ubicata proprio in fronte agli alberi di platano piantati dai Sigg.ri insistevano per l'assenza di indispensabilità e CP_1 rilevanza dell'atto pubblico di acquisto del 10.03.1981 a rogito Notaio depositato Per_2
solo in appello, risultando confermato anche da tale documento che il suddetto mappale è soggetto a servitù di passaggio funzionale all'accesso al vano ad uso autorimessa a favore della proprietà della predetta autorimessa;
eccepivano l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda di condanna alla potatura degli alberi, essendo stata, tale domanda, riproposta solo nelle conclusioni dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio, e risultando comunque la carenza di documentato attuale interesse e legittimazione dell'appellante.
Rinviata per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte, la causa, previa sostituzione del giudice relatore, veniva assunta in decisione con i termini di legge per gli scritti difensivi a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si precisa che i casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 cpc, ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica;
ne consegue che l'obbligo di astensione sancito dal n. 4 del citato articolo nei confronti del giudice che abbia conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, vertente su un oggetto analogo, anche se riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni (Cass. Sez. II, ord. n. 15268 del 5.06.2019; Cass. Sez. I, sent. n. 22930 del
29.09.2017; Cass. Sez. II, ord. n. 2593 del 10.02.2015; Cass. Sez. lav., sent. n. 4024 del
23.02.2006). L'aver “conosciuto della causa” non costituisce un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio (Cass. Sez. I, sent. n. 27924 del 31.10.2018). pagina 5 di 11 Non sussiste, pertanto, violazione dell'obbligo di astensione del giudice ai sensi dell'art. 51, n.
4 cpc, quando i giudizi di cui egli ha conosciuto in precedenza sono distinti e non costituiscono gradi diversi dello stesso processo (Cass. Sez. III,ord. n. 25089 del 18.09.2024; si veda anche Cass. Sez. I, ord. n. 2309 del 26.08.2024); né in tale ipotesi sussistono gravi ragioni di convenienza, rilevanti come motivo di ricusazione.
Nel caso de quo non ci troviamo di fronte ad alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 51 co. 1 cpc per l'astensione obbligatoria del giudice relatore ed, in particolare, quanto alla ipotesi di cui al n. 4 della citata norma, il giudice stesso non ha partecipato alla decisione della precedente fase o grado del procedimento;
né susistono “gravi ragioni di convenienza” per essere autorizzati alla astensione.
*
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2272/2023 pubblicata il 25.01.2023 ha stabilito che il divieto di proporre domande nuove in appello non precluderebbe la facoltà di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del rapporto e ha affermato che l'intestata Corte avrebbe omesso la verifica del carattere di indispensabilità, ai sensi dell'art. 345 cpc, dell'atto di compravendita a rogito Notaio del 10.03.1981 tra il Sig. Per_2 [...]
(già proprietario dell'intera palazzina di Via T. Tasso n. 16) e le Sigg.re CP_6 Parte_2
e depositato solo in allegato all'atto di appello e da cui le
[...] Parte_3
appellanti avrebbero fatto derivare la loro qualità di proprietarie, oltre che dell'autorimessa di
Via Torquato Tasso n. 16, anche dell'area della strada in confine (di cui al mappale 863 del
Foglio 72) e dunque la loro legittimazione ad agire.
In sostanza, afferma la Suprema Corte, “deve ritenersi che i giudici di merito abbiano errato allorché hanno ritenuto “nuova” sia la deduzione della titolarità, in capo alle appellanti, della comproprietà dello stradello (…) sia la produzione della documentazione attestante tale circostanza senza dapprima valutarne l'indispensabilità”, e ciò proprio in ragione del fatto che “il documento prodotto in appello (atto per notaio era finalizzato a dimostrare proprio la legittimazione Per_2 attiva, cioè quel che -ad avviso del primo giudice- era rimasto indimostrato e, quindi, la Corte d'Appello doveva verificarne l'indispensabilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, ma non lo ha fatto”.
pagina 6 di 11 Spetta dunque a questo Collegio, una volta interpretata la locuzione "indispensabili ai fini della decisione della causa" che si legge nel previgente testo del cit. art. 345, comma 3, cpc, applicabile ratione temporis al caso di specie, valutare se il documento nuovo allegato in appello (compravendita a rogito Notaio del 10.03.1981) rientri in tale concetto e Per_2
possa dunque trovare ingresso nel giudizio.
Le Sezioni Unite della Cassazione, in sostanziale continuità con le pronunce n. 8202 e n. 8203 del 2005 delle stesse Sezioni Unite, hanno espresso il seguente principio di diritto: "Prova nuova indispensabile di cui al testo dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., previgente rispetto alla novella di cui all'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del
2012, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado"(Cass. SS.UU. 4 maggio 2017, n. 10790).
Il concetto di indispensabilità nella versione applicabile ratione temporis va dunque interpretato come influenza causale più incisiva della rilevanza, con la conseguenza che vanno ritenuti ammissibili quei documenti e mezzi di prova nuovi che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti dotati di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti ai fini della decisione della controversia.
Ed allora, la prova di un fatto che tende a dimostrare proprio la legittimazione attiva negata in primo grado ha l'attitudine a dissipare lo stato di incertezza sul fatto controverso e dunque la titolarità, in capo alle di un diritto di proprietà o di un diritto di servitù sulla striscia Pt_1
di terreno/stradello di accesso ad autorimessa (mappale 863) che separa le due proprietà delle parti in causa.
Il documento nuovo prodotto in appello (atto pubblico di compravendita tra e CP_9
le sig.re e del 10.03.1981 a rogito notaio Rep. 26025) nell'essere Parte_2 Pt_3 Per_2 finalizzato a dimostrare proprio la legittimazione attiva, andava dunque in astratto fatto entrare nel processo, se idoneo a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi.
pagina 7 di 11 Orbene, tale atto pubblico ha rinviato, per la determinazione della porzione ceduta del cortile di via Tasso 16 (Foglio 72, mapp. 863), di accesso all'autorimessa mapp. 102, e dunque per la descrizione del bene oggetto della vendita, alla documentazione tecnica (estratto di mappa allegato C al contratto 10.03.1981, atto di approvazione dell'atto di frazionamento dell'originario unico mappale 102 da cui derivano l'attuale più piccolo mappale 102 e il mappale 863 - le dimensioni sono rappresentate in scala grafica di 1:1000) ad esso allegata, sottoscritta dalle parti e dunque parte integrante della dichiarazione di volontà dei contraenti.
La rappresentazione grafica espressa nell'estratto di mappa allegato all'atto di acquisto delle sig.re e mostra in modo evidente l'effettiva consistenza dell'area cortiliva Parte_2 Pt_3
(mapp. 863 rispetto al mapp. 102) e cioè che la porzione di terreno dalle stesse acquistato, costituita dalla stradina che conduce all'autorimessa di proprietà di alcuni condomini, in confine con la proprietà è identificata con l'intera estensione del mappale 863. CP_1
Tale fatto trova conferma nella previsione contenuta nello stesso atto pubblico secondo cui “la corte mappale 863 con questo atto venduta è sottoposta a servitù di passaggio a favore dell'autorimessa insistente sul mappale 102 di proprietà del venditore e altri”, senza alcuna precisazione in ordine al fatto che tale servitù sia limitata a solo parte della superficie del mappale medesimo.
Vi è poi l'indicazione dei confini del mappale compravenduto.
L'atto pubblico li individua con “beni del venditore, beni beni e cortile CP_1 Per_3 Pt_1 condominiale”, il che conferma che l'intera corte di cui al mappale 863 era stata, nella volontà delle parti, oggetto della compravendita.
Peraltro, anche lo stesso atto di acquisto dell'appartamento di Via Tasso 16 piano 2 da parte delle sig.re (atto pubblico 5.03.1981 a rogito Notaio Rep. 74787) riconosce loro Pt_1 Per_4
solo una servitù di passaggio e transito pedonale e veicolare sull'intero stradello (mappale
863) di accesso alla autorimessa (mappale 102), escludendo loro il diritto di proprietà, anche solo su una porzione del mappale 863. Con la comproprietà in ragione di ¼ sul vano uso autorimessa privata (mappale 102), le avevano infatti acquistato “comprensivamente a Pt_1 tutte le relative aderenze, sovrastanze e pertinenze dei beni in oggetto, azioni, usi, comunioni e diritti inerenti, servitù attive e passive se vi sono e come sono, queste ultime purché abbiano legale ragione di esistere ed in particolare la servitù attiva di passaggio per pedoni e veicoli nell'area distinta in catasto al foglio 72 col mappale 863”.
pagina 8 di 11 Va comunque aggiunto che anche a voler riconoscere (e così non è, alla luce di quanto sopra detto e della espressa statuizione: “le parti danno atto che la corte mappale 863 è sottoposta a servitù di passaggio a favore dell'autorimessa insistente sul mappale 102 di proprietà del venditore e altri, con l'obbligo per questi ultimi di concorrere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria pro-quote”) che dall'atto pubblico del 10.03.1981 a rogito Notaio (documento Per_2
prodotto in appello) risulterebbe ceduta a e solo una porzione del mappale Pt_3 Parte_2
863, e solo su di essa graverebbe la servitù di passaggio, mentre altra parte sarebbe rimasta di proprietà e degli condomini, non vi è comunque allegazione alcuna né prova che la Pt_1
ubicazione della porzione di mappale rimasta in comproprietà sia quella confinante con la porzione di cortile su cui insistono gli alberi di platano per cui è stata denunciata la violazione delle distanze dal confine, con conseguente domanda di estirpazione.
In sostanza, non vi sarebbe comunque la prova della violazione della distanza di 3 metri dal confine che legittimerebbe la domanda di estirpazione, stante il carattere imprecisato del posizionamento effettivo della pretesa residua porzione del mappale 863 e dunque l'impossibilità della misurazione.
Da quanto detto, l'irrilevanza del documento nuovo depositato nel grado di appello del presente giudizio ai fini della dimostrazione della legittimazione attiva alla domanda di estirpazione dei platani che, in quanto neppure provata o non sufficiente provata, per richiamare il lessico utilizzato dalla Cassazione nella ordinanza di rinvio, non consente comunque l'accoglimento della domanda principale di cui all'art. 894 cc per violazione della distanza legale dal confine (art. 892 cc).
Resta assorbito il rilievo del controllo dell'altezza delle piante che non ecceda la sommità del muro divisorio (ult. co. art. 892 cc), presupponendo anche tale obbligo il diritto di proprietà in capo a chi propone la domanda, titolo che, anche all'esito della verifica dell'indispensabilità del nuovo documento prodotto, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione con la ordinanza di rinvio, non è stato dimostrato.
Quanto infine alla condanna, ai sensi dell'art. 896 cc, a recidere i rami protesi all'interno del cortile ove risiede la sig.ra con obbligo di potarli regolarmente, va rilevato che i limiti e Pt_1
l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla decisione di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza) o di pagina 9 di 11 constatato errore del principio di diritto affermato. Trattasi di "processo chiuso", il cui oggetto
è la decisione della causa nei capi cassati della sentenza di merito.
Orbene, l'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione non ha statuito sulla richiesta di cui all'art. 896 cc, limitando la pronuncia alla diversa domanda di estirpazione e a quella alternativa (“attraverso il controllo dell'altezza delle piante”) di potatura, in presenza di muro divisorio sul confine (art. 892 ult. co. cc).
Le sig.re del resto, nel giudizio di appello (R.G. 477/2012) definito con la sentenza n. Pt_1
1268/2018 cassata con rinvio, non hanno proposto specifiche censure limitatamente alla decisione o omessa decisione, di cui alla sentenza di primo grado (T. Bologna sent.
2592/2011), sulla domanda di recisione “in orizzontale” dei rami protesi sul proprio balcone e neppure sulla circostanza, accertata dal primo giudice, della potatura degli alberi “sì da contenere il fastidio delle attrici”. E il richiamo alla stessa, peraltro nelle sole conclusioni dell'atto di riassunzione di cui al presente giudizio, non è di per sé idoneo a superare il giudicato formato sul punto.
La domanda ex art. 896 cpc è pertanto inammissibile;
in ogni caso non risulterebbe comunque provato l'interesse attuale alla decisione sul punto, stante la ribadita non contestata affermazione del giudice di prime cure circa la intervenuta potatura degli alberi in pendenza di giudizio.
*
Fermo restando, allora, il principio di diritto espresso nella ordinanza n. 2272/2023 depositata in data 25.01.2023, nel giudizio RG 21748/18, con cui la Suprema Corte di Cassazione ha accolto i due motivi di ricorso proposti da e dalla defunta cassando Parte_1 Parte_4
con rinvio la decisione della Corte d'Appello di Bologna n. 1268/2018, va confermata la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2592/11.
Restano ferme dunque le statuizioni in tema di violazioni delle distanze già contenute nelle decisioni di merito intervenute.
*
Non può essere accolta la domanda a titolo di condanna dell'appellante in riassunzione ex art. 96, co. 3 cpc, come richiesta dagli appellati, non essendo ravvisabile, nella condotta processuale della consapevolezza della manifesta infondatezza delle proprie pretese. Pt_1
Del resto, è la stessa Suprema Corte ad aver cassato con rinvio la sentenza dinanzi ad essa pagina 10 di 11 impugnata, avendo ravvisato delle “mancanze” da parte dei giudici di merito, così determinando la prosecuzione del giudizio. E ciò indipendentemente dall'esito dello stesso.
*
L'esito complessivo del giudizio, tenuto conto della sua riassunzione a seguito dell'ordinanza di rinvio della Cassazione che ha accolto i due motivi di ricorso e, tuttavia, la conferma delle statuizioni dei giudici di merito all'esito della verifica richiesta dalla Suprema Corte, consente di disporre la compensazione delle spese di lite tanto del giudizio di Cassazione quanto di quello di rinvio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento in solido, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il presente giudizio, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU.
20.09.2019 n. 23535; Cass. Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, accertata la non indispensabilità, ai sensi dell'art. 345 cpc ratione temporis applicabile, del nuovo documento prodotto in appello (atto pubblico del 10.03.1981 a rogito notaio Per_2
Rep. 26025), conferma la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2592/11; compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento in solido, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il presente giudizio, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile il 7.07.2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 378/2023 promossa da:
IN PROPRIO E QUALE EREDE DI (C.F. Parte_1 Persona_1
), C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BLUNDO ROBERTO
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. TINARELLI MARIA GRAZIA C.F. ), Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. TINARELLI MARIA GRAZIA C.F. , Controparte_3 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. TINARELLI MARIA GRAZIA APPELLATO
IN PUNTO A: RIASSUNZIONE EX ART. 392 CPC a seguito della Ordinanza n. 2272 della
Suprema Corte di Cassazione resa il 16.12.2022 e pubblicata in data 25.1.2023, nel giudizio
RG. 21748/2018 tra le parti in epigrafe, che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di
Bologna n. 1268/2018 che aveva confermato la sentenza del Tribunale civile di Bologna n.
2592/11
Assegnata a decisione in data 29.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Bologna, all'esito della dichiarazione di incompetenza a conoscere dell'intera lite del Giudice di Pace dinanzi al quale era stata originariamente proposta la causa, e , quali proprietarie di Persona_1 Parte_1 appartamento al secondo piano dell'edificio di via Tasso 14 in Bologna, evocavano in giudizio
, e per sentire: i) accertare e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
dichiarare che i platani piantati nel giardino dei convenuti si trovavano a una distanza inferiore ai tre metri dal confine;
ii) condannare i convenuti a estirpare gli alberi posti a distanza inferiore a quella stabilita dal codice;
iii) in subordine condannare gli stessi a tagliare in altezza tali alberi al di sotto del balcone di parte attrice e recidere i rami protesi all'interno del cortile con obbligo di potarli regolarmente;
iv) condannarli alle spese di lite. CP_4
Si costituivano i convenuti i quali eccepivano alla parte attrice il difetto di legittimazione attiva, lamentando che le attrici non erano proprietarie di alcun bene in confine con il cortile in cui risultavano piantati i platani (vi era tra le due proprietà una striscia di terreno di proprietà di terzi ove le attrici riconoscevano di avere una mera servitù di passaggio per l'accesso ad autorimessa , e la carenza di interesse, essendo le piante CP_4
regolarmente potate e di dimensioni tali da non arrecare alcun disturbo;
nel merito, contestavano la fondatezza delle domande azionate chiedendone il rigetto, con condanna alle spese di giudizio, oltre a quella ex art. 96 cpc.
Acquisita la documentazione tecnica ed anche fotografica relativa ai beni oggetto di causa ed espletate le prove orali, il Tribunale, all'esito di discussione, emetteva sentenza n. 2592/2011 con cui accoglieva l'eccezione principale dei convenuti di carenza di legittimazione attiva,
“non essendo le attrici titolari della proprietà del fondo in confine con quello dove sono piantati gli alberi”, ma solo titolari di servitù di passaggio “sulla striscia di terreno che separa le due proprietà”. Aggiungeva il Tribunale che “Tale servitù di passaggio è finalizzata all'accesso all'autorimessa che è posta sul confine tra la proprietà dei convenuti e quella del CP_4
delle attrici solo per la parte finale sulla quale non insistono alberi”. E che, “anche a voler CP_5 configurare solo come ipotesi di ragionamento un confine tra il balcone delle attrici e il fondo dei convenuti, in tal caso la distanza di legge non risulterebbe violata risultando questa superiore a quella prescritta”.
pagina 2 di 11 Avverso la sentenza proponevano gravame e , le quali affermavano Persona_1 Parte_1
(per la prima volta in appello) di essere proprietarie della striscia di terreno oggetto di controversia e producevano, a tal fine, atto di compravendita del 10.3.1981 – dichiarando di averne avuto la disponibilità solo in data successiva alla sentenza impugnata – con cui le
Sigg.re e avevano acquistato, da Parte_2 Parte_3 [...]
già proprietario dell'intera palazzina di Via T. Tasso n. 16, una porzione di soli 60 CP_6 mq della stradina di accesso al garage (di cui al mappale 863 del Foglio 72), di talchè le appellanti restavano comproprietarie della restante area di confine e non titolari di mera servitù.
Si costituivano in appello i Sigg.ri rilevando la novità dei motivi e l'ingiustificato CP_1
deposito di nuovo documento, ribadendo la carenza di legittimazione attiva e di interesse delle appellanti, stante l'acquisto delle Sigg.re e della complessiva Parte_2 Pt_3
estensione dell'area di confine (cortile/stradina di accesso ad autorimessa) per mq 192.
Insistevano, altresì, per la carenza di interesse delle appellanti alla domanda di potatura degli alberi, avendo provato, con la documentazione fotografica prodotta, di avervi sempre provveduto.
Precisate le conclusioni e assunta la causa in decisione, con sentenza n. 1268/2018, codesta
Corte di Appello rigettava l'impugnazione proposta sia in considerazione della violazione del divieto dello jus novorum, sia in considerazione della ritenuta mancanza di valore del nuovo documento depositato dalle appellanti stante la “produzione di segno contrario di parte appellata che ne ha rilevato l'erroneità”. Aggiungeva la Corte che, “con le produzioni fotografiche e documentali in primo grado, parte convenuta ha comprovato che gli alberi sono stati sottoposti a drastica potatura non appena ottenuti i necessari permessi amministrativi, come rilevato dal Primo
Giudice talché anche l'aspetto della lamentata turbativa è privo di fondamento”.
Avverso la sentenza, e proponevano ricorso per Cassazione che la Parte_1 Parte_4
Suprema Corte accoglieva, cassando la sentenza di appello con rinvio (Ordinanza n.
2272/2023 del 16.12.2022, pubblicata il 25.01.2023).
Assumeva la Cassazione che “il divieto di proporre domande nuove in appello implica che è preclusa la facoltà di avanzare pretese che involgano la trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda proposta in primo grado, ma non quella di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del rapporto (cfr tra le varie Sez. 2 – Sentenza n. 6854 del 16.3.2017). Nel caso pagina 3 di 11 in esame è pacifico che le attrici avessero domandato, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'estirpazione di alberi piantati in violazione della distanza legale dal confine. Gli elementi costitutivi della domanda erano dunque immutati, mentre si trattava solo di verificare, in appello, se il documento prodotto fosse indispensabile per dimostrare la legittimazione attiva (e cioè se le attrici fossero comproprietarie dell'immobile a tutela del quale agivano)”.
Affermava inoltre che “il documento prodotto in appello (atto per notaio era finalizzato a Per_2
dimostrare proprio la legittimazione attiva, cioè quel che – ad avviso del primo giudice – era rimasto indimostrato e quindi la Corte d'Appello doveva verificarne l'indispensabilità ai sensi dell'art. 345
c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, ma non lo ha fatto”; rilevando che “nè può infatti dirsi che tale verifica sia stata compiuta, laddove la Corte di merito si limita ad affermare, in un rigo e mezzo di motivazione, che il documento prodotto è stato destituito di ogni valore dalla produzione di segno contrario della parte appellata, che ne ha rilevato l'erroneità (cfr pag. 5 sentenza impugnata), senza spiegarne le ragioni”.
“Irrilevante è poi la mera affermazione della drastica potatura risultante dalle foto perché la norma sulle distanze (art. 892 ultimo comma cc) consente di evitare l'estirpazione attraverso il controllo dell'altezza delle piante, ma solo quando essa non ecceda la sommità del muro divisorio (situazione che spettava certamente ai convenuti di dimostrare)”.
Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dinanzi a questa Corte dalla signora Pt_1
in proprio e quale erede della sorella la quale rassegnava le seguenti
[...] Pt_4
conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento della domanda attrice e applicando i principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, dichiarare che i platani piantati nel giardino dei Signori e siti in Via Tasso n. 14 e posti sul confine CP_1 CP_2 Controparte_3 con il , si trovano a distanza inferiore ai tre metri dal confine;
Controparte_7 condannare i Sigg.ri e ad estirpare gli alberi di platano posti ad CP_1 CP_2 Controparte_8 una distanza dal confine inferiore a quella stabilita dall'art. 892 c.c.; In subordine, condannare i signori
e a tagliare tali alberi in altezza secondo quanto disposto dall'art. CP_1 CP_2 Controparte_3
892 c.p.c.; in ulteriore subordine, condannare i signori e a CP_1 CP_2 Controparte_3 tagliare in altezza, al di sotto dell'altezza del balcone delle attrici, tali alberi e a recidere i rami che si protendono oltre il confine all'interno del cortile del Condominio ove risiede la signora con Pt_1
obbligo di potarli regolarmente;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
pagina 4 di 11 Si costituivano i Sigg.ri , e chiedendo l'integrale rigetto Controparte_1 CP_2 CP_3
delle domande proposte e la condanna della Sig.ra alle spese del giudizio e al Pt_1
risarcimento dei danni ex art. 96, n. 3 cpc. Ribadivano la mancanza di legittimazione attiva dell'appellante, non risultando dimostrata la proprietà in capo alla medesima, né dell'intero mappale 863, né della porzione specificatamente ubicata proprio in fronte agli alberi di platano piantati dai Sigg.ri insistevano per l'assenza di indispensabilità e CP_1 rilevanza dell'atto pubblico di acquisto del 10.03.1981 a rogito Notaio depositato Per_2
solo in appello, risultando confermato anche da tale documento che il suddetto mappale è soggetto a servitù di passaggio funzionale all'accesso al vano ad uso autorimessa a favore della proprietà della predetta autorimessa;
eccepivano l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda di condanna alla potatura degli alberi, essendo stata, tale domanda, riproposta solo nelle conclusioni dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio, e risultando comunque la carenza di documentato attuale interesse e legittimazione dell'appellante.
Rinviata per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte, la causa, previa sostituzione del giudice relatore, veniva assunta in decisione con i termini di legge per gli scritti difensivi a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si precisa che i casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 cpc, ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica;
ne consegue che l'obbligo di astensione sancito dal n. 4 del citato articolo nei confronti del giudice che abbia conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, vertente su un oggetto analogo, anche se riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni (Cass. Sez. II, ord. n. 15268 del 5.06.2019; Cass. Sez. I, sent. n. 22930 del
29.09.2017; Cass. Sez. II, ord. n. 2593 del 10.02.2015; Cass. Sez. lav., sent. n. 4024 del
23.02.2006). L'aver “conosciuto della causa” non costituisce un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio (Cass. Sez. I, sent. n. 27924 del 31.10.2018). pagina 5 di 11 Non sussiste, pertanto, violazione dell'obbligo di astensione del giudice ai sensi dell'art. 51, n.
4 cpc, quando i giudizi di cui egli ha conosciuto in precedenza sono distinti e non costituiscono gradi diversi dello stesso processo (Cass. Sez. III,ord. n. 25089 del 18.09.2024; si veda anche Cass. Sez. I, ord. n. 2309 del 26.08.2024); né in tale ipotesi sussistono gravi ragioni di convenienza, rilevanti come motivo di ricusazione.
Nel caso de quo non ci troviamo di fronte ad alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 51 co. 1 cpc per l'astensione obbligatoria del giudice relatore ed, in particolare, quanto alla ipotesi di cui al n. 4 della citata norma, il giudice stesso non ha partecipato alla decisione della precedente fase o grado del procedimento;
né susistono “gravi ragioni di convenienza” per essere autorizzati alla astensione.
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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2272/2023 pubblicata il 25.01.2023 ha stabilito che il divieto di proporre domande nuove in appello non precluderebbe la facoltà di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del rapporto e ha affermato che l'intestata Corte avrebbe omesso la verifica del carattere di indispensabilità, ai sensi dell'art. 345 cpc, dell'atto di compravendita a rogito Notaio del 10.03.1981 tra il Sig. Per_2 [...]
(già proprietario dell'intera palazzina di Via T. Tasso n. 16) e le Sigg.re CP_6 Parte_2
e depositato solo in allegato all'atto di appello e da cui le
[...] Parte_3
appellanti avrebbero fatto derivare la loro qualità di proprietarie, oltre che dell'autorimessa di
Via Torquato Tasso n. 16, anche dell'area della strada in confine (di cui al mappale 863 del
Foglio 72) e dunque la loro legittimazione ad agire.
In sostanza, afferma la Suprema Corte, “deve ritenersi che i giudici di merito abbiano errato allorché hanno ritenuto “nuova” sia la deduzione della titolarità, in capo alle appellanti, della comproprietà dello stradello (…) sia la produzione della documentazione attestante tale circostanza senza dapprima valutarne l'indispensabilità”, e ciò proprio in ragione del fatto che “il documento prodotto in appello (atto per notaio era finalizzato a dimostrare proprio la legittimazione Per_2 attiva, cioè quel che -ad avviso del primo giudice- era rimasto indimostrato e, quindi, la Corte d'Appello doveva verificarne l'indispensabilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, ma non lo ha fatto”.
pagina 6 di 11 Spetta dunque a questo Collegio, una volta interpretata la locuzione "indispensabili ai fini della decisione della causa" che si legge nel previgente testo del cit. art. 345, comma 3, cpc, applicabile ratione temporis al caso di specie, valutare se il documento nuovo allegato in appello (compravendita a rogito Notaio del 10.03.1981) rientri in tale concetto e Per_2
possa dunque trovare ingresso nel giudizio.
Le Sezioni Unite della Cassazione, in sostanziale continuità con le pronunce n. 8202 e n. 8203 del 2005 delle stesse Sezioni Unite, hanno espresso il seguente principio di diritto: "Prova nuova indispensabile di cui al testo dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., previgente rispetto alla novella di cui all'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del
2012, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado"(Cass. SS.UU. 4 maggio 2017, n. 10790).
Il concetto di indispensabilità nella versione applicabile ratione temporis va dunque interpretato come influenza causale più incisiva della rilevanza, con la conseguenza che vanno ritenuti ammissibili quei documenti e mezzi di prova nuovi che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti dotati di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti ai fini della decisione della controversia.
Ed allora, la prova di un fatto che tende a dimostrare proprio la legittimazione attiva negata in primo grado ha l'attitudine a dissipare lo stato di incertezza sul fatto controverso e dunque la titolarità, in capo alle di un diritto di proprietà o di un diritto di servitù sulla striscia Pt_1
di terreno/stradello di accesso ad autorimessa (mappale 863) che separa le due proprietà delle parti in causa.
Il documento nuovo prodotto in appello (atto pubblico di compravendita tra e CP_9
le sig.re e del 10.03.1981 a rogito notaio Rep. 26025) nell'essere Parte_2 Pt_3 Per_2 finalizzato a dimostrare proprio la legittimazione attiva, andava dunque in astratto fatto entrare nel processo, se idoneo a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi.
pagina 7 di 11 Orbene, tale atto pubblico ha rinviato, per la determinazione della porzione ceduta del cortile di via Tasso 16 (Foglio 72, mapp. 863), di accesso all'autorimessa mapp. 102, e dunque per la descrizione del bene oggetto della vendita, alla documentazione tecnica (estratto di mappa allegato C al contratto 10.03.1981, atto di approvazione dell'atto di frazionamento dell'originario unico mappale 102 da cui derivano l'attuale più piccolo mappale 102 e il mappale 863 - le dimensioni sono rappresentate in scala grafica di 1:1000) ad esso allegata, sottoscritta dalle parti e dunque parte integrante della dichiarazione di volontà dei contraenti.
La rappresentazione grafica espressa nell'estratto di mappa allegato all'atto di acquisto delle sig.re e mostra in modo evidente l'effettiva consistenza dell'area cortiliva Parte_2 Pt_3
(mapp. 863 rispetto al mapp. 102) e cioè che la porzione di terreno dalle stesse acquistato, costituita dalla stradina che conduce all'autorimessa di proprietà di alcuni condomini, in confine con la proprietà è identificata con l'intera estensione del mappale 863. CP_1
Tale fatto trova conferma nella previsione contenuta nello stesso atto pubblico secondo cui “la corte mappale 863 con questo atto venduta è sottoposta a servitù di passaggio a favore dell'autorimessa insistente sul mappale 102 di proprietà del venditore e altri”, senza alcuna precisazione in ordine al fatto che tale servitù sia limitata a solo parte della superficie del mappale medesimo.
Vi è poi l'indicazione dei confini del mappale compravenduto.
L'atto pubblico li individua con “beni del venditore, beni beni e cortile CP_1 Per_3 Pt_1 condominiale”, il che conferma che l'intera corte di cui al mappale 863 era stata, nella volontà delle parti, oggetto della compravendita.
Peraltro, anche lo stesso atto di acquisto dell'appartamento di Via Tasso 16 piano 2 da parte delle sig.re (atto pubblico 5.03.1981 a rogito Notaio Rep. 74787) riconosce loro Pt_1 Per_4
solo una servitù di passaggio e transito pedonale e veicolare sull'intero stradello (mappale
863) di accesso alla autorimessa (mappale 102), escludendo loro il diritto di proprietà, anche solo su una porzione del mappale 863. Con la comproprietà in ragione di ¼ sul vano uso autorimessa privata (mappale 102), le avevano infatti acquistato “comprensivamente a Pt_1 tutte le relative aderenze, sovrastanze e pertinenze dei beni in oggetto, azioni, usi, comunioni e diritti inerenti, servitù attive e passive se vi sono e come sono, queste ultime purché abbiano legale ragione di esistere ed in particolare la servitù attiva di passaggio per pedoni e veicoli nell'area distinta in catasto al foglio 72 col mappale 863”.
pagina 8 di 11 Va comunque aggiunto che anche a voler riconoscere (e così non è, alla luce di quanto sopra detto e della espressa statuizione: “le parti danno atto che la corte mappale 863 è sottoposta a servitù di passaggio a favore dell'autorimessa insistente sul mappale 102 di proprietà del venditore e altri, con l'obbligo per questi ultimi di concorrere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria pro-quote”) che dall'atto pubblico del 10.03.1981 a rogito Notaio (documento Per_2
prodotto in appello) risulterebbe ceduta a e solo una porzione del mappale Pt_3 Parte_2
863, e solo su di essa graverebbe la servitù di passaggio, mentre altra parte sarebbe rimasta di proprietà e degli condomini, non vi è comunque allegazione alcuna né prova che la Pt_1
ubicazione della porzione di mappale rimasta in comproprietà sia quella confinante con la porzione di cortile su cui insistono gli alberi di platano per cui è stata denunciata la violazione delle distanze dal confine, con conseguente domanda di estirpazione.
In sostanza, non vi sarebbe comunque la prova della violazione della distanza di 3 metri dal confine che legittimerebbe la domanda di estirpazione, stante il carattere imprecisato del posizionamento effettivo della pretesa residua porzione del mappale 863 e dunque l'impossibilità della misurazione.
Da quanto detto, l'irrilevanza del documento nuovo depositato nel grado di appello del presente giudizio ai fini della dimostrazione della legittimazione attiva alla domanda di estirpazione dei platani che, in quanto neppure provata o non sufficiente provata, per richiamare il lessico utilizzato dalla Cassazione nella ordinanza di rinvio, non consente comunque l'accoglimento della domanda principale di cui all'art. 894 cc per violazione della distanza legale dal confine (art. 892 cc).
Resta assorbito il rilievo del controllo dell'altezza delle piante che non ecceda la sommità del muro divisorio (ult. co. art. 892 cc), presupponendo anche tale obbligo il diritto di proprietà in capo a chi propone la domanda, titolo che, anche all'esito della verifica dell'indispensabilità del nuovo documento prodotto, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione con la ordinanza di rinvio, non è stato dimostrato.
Quanto infine alla condanna, ai sensi dell'art. 896 cc, a recidere i rami protesi all'interno del cortile ove risiede la sig.ra con obbligo di potarli regolarmente, va rilevato che i limiti e Pt_1
l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla decisione di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza) o di pagina 9 di 11 constatato errore del principio di diritto affermato. Trattasi di "processo chiuso", il cui oggetto
è la decisione della causa nei capi cassati della sentenza di merito.
Orbene, l'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione non ha statuito sulla richiesta di cui all'art. 896 cc, limitando la pronuncia alla diversa domanda di estirpazione e a quella alternativa (“attraverso il controllo dell'altezza delle piante”) di potatura, in presenza di muro divisorio sul confine (art. 892 ult. co. cc).
Le sig.re del resto, nel giudizio di appello (R.G. 477/2012) definito con la sentenza n. Pt_1
1268/2018 cassata con rinvio, non hanno proposto specifiche censure limitatamente alla decisione o omessa decisione, di cui alla sentenza di primo grado (T. Bologna sent.
2592/2011), sulla domanda di recisione “in orizzontale” dei rami protesi sul proprio balcone e neppure sulla circostanza, accertata dal primo giudice, della potatura degli alberi “sì da contenere il fastidio delle attrici”. E il richiamo alla stessa, peraltro nelle sole conclusioni dell'atto di riassunzione di cui al presente giudizio, non è di per sé idoneo a superare il giudicato formato sul punto.
La domanda ex art. 896 cpc è pertanto inammissibile;
in ogni caso non risulterebbe comunque provato l'interesse attuale alla decisione sul punto, stante la ribadita non contestata affermazione del giudice di prime cure circa la intervenuta potatura degli alberi in pendenza di giudizio.
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Fermo restando, allora, il principio di diritto espresso nella ordinanza n. 2272/2023 depositata in data 25.01.2023, nel giudizio RG 21748/18, con cui la Suprema Corte di Cassazione ha accolto i due motivi di ricorso proposti da e dalla defunta cassando Parte_1 Parte_4
con rinvio la decisione della Corte d'Appello di Bologna n. 1268/2018, va confermata la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2592/11.
Restano ferme dunque le statuizioni in tema di violazioni delle distanze già contenute nelle decisioni di merito intervenute.
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Non può essere accolta la domanda a titolo di condanna dell'appellante in riassunzione ex art. 96, co. 3 cpc, come richiesta dagli appellati, non essendo ravvisabile, nella condotta processuale della consapevolezza della manifesta infondatezza delle proprie pretese. Pt_1
Del resto, è la stessa Suprema Corte ad aver cassato con rinvio la sentenza dinanzi ad essa pagina 10 di 11 impugnata, avendo ravvisato delle “mancanze” da parte dei giudici di merito, così determinando la prosecuzione del giudizio. E ciò indipendentemente dall'esito dello stesso.
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L'esito complessivo del giudizio, tenuto conto della sua riassunzione a seguito dell'ordinanza di rinvio della Cassazione che ha accolto i due motivi di ricorso e, tuttavia, la conferma delle statuizioni dei giudici di merito all'esito della verifica richiesta dalla Suprema Corte, consente di disporre la compensazione delle spese di lite tanto del giudizio di Cassazione quanto di quello di rinvio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento in solido, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il presente giudizio, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU.
20.09.2019 n. 23535; Cass. Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, accertata la non indispensabilità, ai sensi dell'art. 345 cpc ratione temporis applicabile, del nuovo documento prodotto in appello (atto pubblico del 10.03.1981 a rogito notaio Per_2
Rep. 26025), conferma la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2592/11; compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento in solido, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il presente giudizio, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile il 7.07.2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
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