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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6055 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3237/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Presidente
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di rinvio dopo la cassazione della sentenza n. 7176/2018, iscritta al n. 3237 del ruolo per gli affari civili contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Prof. Roberto Carleo in virtù di procura allegata all'atto di citazione in riassunzione ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale sito in
Roma, via Luigi Luciani n. 1
RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv.ti Paolo Palmisano e Annunziata Palombella giusta procura in calce alla memoria di costituzione e difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dei difensori, sito in Roma, via G.B Martini n. 3
RESISTENTE
r.g. n. 3237/2024 1 OGGETTO: Opposizione ex art. 187-septies comma 4 D.L.vo 58/1998 e succ. mod.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
- in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa dalla Corte di Appello n. 7176/2018 all'esito del giudizio r.g. 628/2016;
- nel merito, in ossequio all'ordinanza di rinvio della Corte di cassazione emessa in data
16 aprile 2024 all'esito del giudizio iscritto al numero di r.g. 14598/2019, rideterminare la sanzione irrogata dalla al sig. in misura pari a 40.000,00 CP_1 Parte_1
euro o in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia con conseguente condanna dalla controparte alla ripetizione di quanto sino ad oggi versato in eccedenza dall'attore, oltre interessi;
- ancora nel merito, condannare la alla ripetizione delle spese legali liquidate con CP_1
la sentenza n. 7176/2018 emessa dalla Corte di Appello di Roma.
Con vittoria di spese, spese generali, diritti ed onorari del presente giudizio, del giudizio innanzi la Corte di Appello di Roma r.g. 628/2016 e del giudizio innanzi la Corte di cassazione r.g. 14598/2019”.
Per la resistente:
“La chiede che codesta ecc.ma Corte d'appello voglia provvedere: CP_1
- alla declaratoria di inammissibilità ovvero alla reiezione, in quanto infondata, della istanza di sospensione;
- nel merito, alla rideterminazione nell'ambito dei nuovi limiti edittali della sanzione pecuniaria qui impugnata, in misura congrua rispetto alla gravità dell'illecito accertato.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie”.
r.g. n. 3237/2024 2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. , attinto dalla delibera n. 19279 del 29.07.2015 Parte_1 CP_1
che gli irrogava la sanzione pecuniaria di € 200.000,00 e la sanzione interdittiva di cui all'art. 187-quater comma 1 D.L.vo n. 58/1998 per la violazione dell'art. 187-ter comma 3 lett. a) e b) D.L.vo n. 58/1998, per avere, quale dipendente di
Magna Capital Limited, in concorso con dipendente di BNL Persona_1
preposto allo svolgimento dell'attività di specialist su , realizzato tra il Pt_2
26.06.2012 e il 27.11.2012, per conto di BNL e Magna Capital, delle operazioni concordate su obbligazioni negoziate nel sistema multilaterale di negoziazione
EuroTLX per quantitativi rilevanti che avevano fissato il prezzo delle obbligazioni a un livello artificiale e che erano idonee, altresì, a fornire indicazioni fuorvianti circa la domanda, l'offerta e il prezzo delle stesse obbligazioni, ha proposto opposizione al provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 187-septies comma 4 D.L.vo 58/1998 dinanzi alla Corte d'Appello di
Roma.
L'opposizione era incentrata esclusivamente sull'entità della sanzione irrogata, avendo il lamentato la mancata applicazione della disciplina Pt_1
legislativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento sanzionatorio, in particolare dell'art. 6 comma 3 D.L.vo n. 72/2015, che aveva abrogato l'art. 39 comma 3 legge n. 262/2005, il quale aveva previsto la quintuplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal T.U.F., in violazione del principio tempus regit actum, dell'art. 7 CEDU e degli artt. 3 e
117 Cost., in ragione della natura sostanzialmente penale della sanzione, sollecitando nel caso in cui la Corte non avesse aderito ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 legge n. 689/1981 e dell'art. 6 commi 2 e
3 D.L.vo n. 72/2015 la rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
2. La Corte d'Appello, in diversa composizione, con sentenza n. 7176/2018 pubblicata il 15.12.2018, ha respinto il ricorso, osservando che: (i) l'art. 1 comma
1 legge n. 689/1981, come costantemente interpretato dalla Suprema Corte (v.
Cass. n. 13433/2016, Cass. n. 1105/2012, Cass. n. 29411/2011), esclude sulla base dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia l'applicabilità della r.g. n. 3237/2024 3 disciplina posteriore più favorevole, pur se entrata in vigore prima dell'adozione del provvedimento sanzionatorio;
(ii) non si rinviene nel quadro delle garanzie apprestate dalla CEDU l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata da parte degli ordinamenti interni degli Stati membri del principio di retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative né, d'altro canto, può ravvisarsi un tale vincolo che trovi fondamento nella nostra Carta
Costituzionale; (iii) la portata della nota sentenza CEDU del 04.03.2014 (causa
GR VE c/ Italia) è limitata ai temi del ne bis in idem e del diritto ad un equo processo e non ne consegue un'automatica estensione dei principi propri della materia penale a quella degli illeciti amministrativi;
(iv) in materia penale, come ha chiarito la Corte Costituzionale, ha copertura costituzionale (art. 25
Cost.) il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, intesa come nuova norma incriminatrice o come modifica in senso sfavorevole al reo del trattamento sanzionatorio, mentre il principio della retroattività della norma penale più favorevole, che solo a partire dalla nota sentenza OL (sentenza del 17.09.2009) la Corte EDU ha ritenuto trovi fondamento nell'art. 7 della
Convenzione, non ha copertura costituzionale e ad esso può derogarsi con legge ordinaria, sicché può ritenersi ragionevole e giustificata la deroga in funzione dell'esigenza di valori, quali quelli tutelati dalla norma violata nel caso di specie, il regolare funzionamento dei mercati e la fiducia del pubblico nei mercati;
(v) non può, infine, pervenirsi alla riduzione della sanzione in considerazione delle condizioni economiche del trasgressore, avendo la CP_1
valutato tutti i parametri di gravità oggettiva e soggettiva di cui all'art. 11 legge n. 689/1981.
3. Avverso l'indicata sentenza il ha proposto ricorso per cassazione, Pt_1
fondato su un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art.187-ter comma 3 lett. a) e b) D.L.vo n. 58/98 e dell'art.39 comma 3 della legge n.
262/2005, in quanto la Corte d'Appello avrebbe erroneamente confermato la sanzione irrogata dalla ritenendo non estensibile il principio penale CP_1
della retroattività della lex mitior alla sanzione applicata, mentre, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2019 avrebbe dovuto rideterminare la sanzione nella misura di € 40.000, pari al doppio del minimo edittale, per effetto r.g. n. 3237/2024 4 della sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 6 comma 3 D.L.vo n. 72/2015, che aveva escluso l'applicazione alle sanzioni amministrative del T.U.F. della quintuplicazione prevista dall'art. 39 comma 3 legge n. 262/2005.
4. La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con ordinanza n.
10280/2024, pubblicata il 16.04.2024, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte anche per le spese del giudizio di legittimità, rilevando che: (i) la natura sostanzialmente penale della sanzione prevista dall'art. 187-ter TUF, riconosciuta ai sensi dell'art. 50 della Carta dei
Diritti fondamentali dell'Unione Europea dalla Corte di Giustizia dell'UE, e l'applicazione del principio di retroattività della lex mitior anche alle sanzioni amministrative aventi natura penale, riconosciuta dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 63/2019), impongono una diversa valutazione sulla sanzione da applicare e la rimessione della causa alla Corte d'Appello; (ii) la Corte di
Cassazione non può decidere la causa nel merito, non potendo giudicare in base ai medesimi accertamenti e apprezzamenti di fatto ma dovendosi pronunciare su questioni non esaminate nella pregressa fase;
(iii) seguendo il consolidato orientamento della Cassazione penale in tema di effetti delle modifiche del trattamento sanzionatorio, nel rideterminare la pena, il giudice ha il solo obbligo di rimodularla nell'ambito della nuova cornice edittale, non essendo tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità.
5. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha, quindi, Parte_1
riassunto la causa, invocando la rideterminazione della sanzione secondo i criteri già adottati dalla riducendone, dunque, l'importo ad euro CP_1
40.000,00, pari al doppio dell'attuale minimo edittale, pena la violazione del divieto di reformatio in pejus.
Ad avviso del ricorrente, si perverrebbe al medesimo risultato anche facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 11 legge n. 689/1981, tenendo conto, in particolare, dell'entità contenuta dei profitti conseguiti (54.000 euro circa), dell'assenza di precedenti a suo carico e delle sue condizioni economiche.
Il ha richiesto in limine la sospensione dell'efficacia esecutiva della Pt_1
sentenza cassata, ribadendo l'ammissibilità della stessa istanza, per il vero già presentata ex art. 373 c.p.c. nelle more del giudizio di cassazione e respinta dalla r.g. n. 3237/2024 5 Corte d'Appello in diversa composizione.
6. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha richiesto, in primo luogo, la reiezione dell'istanza di inibitoria per le seguenti ragioni: 1) la sentenza della
Corte d'Appello di Roma n. 7176/2018 non è suscettibile di sospensione, essendo stata annullata per effetto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
10280/2024 all'origine del presente giudizio di rinvio;
2) il titolo esecutivo azionato nei confronti del ricorrente è rappresentato dalla delibera Consob n.
19279/2015, recante l'ingiunzione di pagamento della sanzione di € 200.000 nei confronti del ricorrente ed avente efficacia immediatamente esecutiva ex art. 18, comma 7, l. 689/1981, la quale non viene meno per effetto dell'opposizione, salvo sospensione disposta dal Giudice nel giudizio di opposizione.
Ha soggiunto, a conforto dell'infondatezza dell'istanza di inibitoria spiegata da controparte, l'insussistenza nel caso di specie del requisito del pericolo di irreparabile danno a carico del soggetto sanzionato, anche in considerazione della natura qualificata del soggetto percipiente, l'Erario, che farebbe ragionevolmente escludere il pericolo di irrepetibilità degli importi eventualmente pagati dal sig. in eccedenza. Pt_1
La resistente ha richiesto, altresì, in ragione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 63/2019 la rideterminazione della sanzione pecuniaria inflitta al entro i limiti della sopravvenuta e più favorevole cornice edittale Pt_1
(euro 20.000 – euro 5.000.000), avuto riguardo alla gravità dell'illecito accertato, da valutarsi tanto in astratto quanto in concreto, nonché ai contrassegni oggettivi e soggettivi della condotta manipolativa e sulla scorta dei principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività imposti dal diritto dell'Unione europea.
In specie, ha valorizzato: 1) la significativa variazione dei prezzi che derivava dalla manipolazione delle obbligazioni Magna Capital;
2) la conseguente incidenza sugli scambi complessivi giornalieri;
3) la reiterazione della condotta manipolativa per un lasso temporale considerevole (26 giugno / 27 novembre
2012);
4. l'imputazione della condotta a titolo di dolo.
La inoltre, ha evocato la natura discrezionale del potere CP_1
giurisdizionale di quantificazione, da esercitarsi, motivatamente, sulla base dei parametri declinati dall'art. 11 dalla l. 689/1981 (così Cass. n. 6625/2020; Cass. n.
21176/2019 e n. 5357/2018) e, dunque, ha contestato la richiesta avanzata dal Di
r.g. n. 3237/2024 6 di rideterminare automaticamente l'entità della sanzione nella misura di Pt_1
euro 40.000, importo corrispondente al doppio del minimo edittale più favorevole sopravvenuto (euro 20.000), così da riprodurre il rapporto tra il minimo edittale applicabile sotto la vigenza della precedente normativa (euro
100.000) e la sanzione in concreto comminata (euro 200.000).
7. Tanto premesso, la Corte ritiene che l'opposizione sia parzialmente fondata e che debba essere accolta con conseguente nuova quantificazione della sanzione pecuniaria irrogata nei confronti del con la delibera Pt_1 CP_1
n. 19279 del 29.07.2015 nella misura di euro 100.000,00 per le considerazioni che di seguito si passeranno in rassegna.
8. In primo luogo, viene in rilievo la natura sostanzialmente penale della sanzione amministrativa.
In particolare, a partire dalla nota sentenza del 4.03.2014 sul caso “GR
VE”, la Corte EDU ha ritenuto che le sanzioni previste di cui all'art. 187 ter
T.U.F. per le condotte di abuso di mercato devono essere catalogate come sanzioni sostanzialmente penali in ragione del bene giuridico tutelato
(l'integrità dei mercati e la fiducia degli investitori) e del grado di severità e, dunque, di afflittività delle misure repressive previste, pecuniarie, interdittive ed ablatorie.
Tale qualificazione si fonda sui criteri declinati dalla stessa Corte di
Strasburgo nella sentenza Engel dell'08.06.1976, quali, alternativamente, la qualificazione giuridico-formale dell'infrazione nel diritto interno, la natura dell'infrazione e degli interessi presidiati, il carattere o il grado di severità della sanzione.
I detti criteri interpretativi sono stati condivisi dalla Corte di giustizia a partire dalla sentenza del 26.02.2013 C-617/108 c. Parte_3 Persona_2
, nella quale il divieto di bis in idem previsto dall'art. 50 CDFUE
[...]
veniva esteso alle sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali.
Dal riconoscimento della natura sostanzialmente penale della misura repressiva deriva l'applicazione delle garanzie convenzionali, europee e costituzionali che presidiano la materia penale, tra le altre i principi del favor rei
e della retroattività della lex mitior, i quali trovano fondamento nell'art. 7 CEDU,
r.g. n. 3237/2024 7 nell'art. 49 della Carta di Nizza oltre che nell'art. 3 della Costituzione italiana.
Una rilevante applicazione del principio della retroattività della lex mitior alle sanzioni amministrative punitive si rinviene nella sentenza n. 63/2019 nella quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 72 del 2015 nella parte in cui ha escluso l'applicazione retroattiva dell'art. 6, comma 3 del menzionato decreto, il quale aveva abrogato il meccanismo della quintuplicazione esteso dall'art. 39, comma 3 della l. n. 262 del 2005 alle sanzioni amministrative previste dal T.U.F., con particolare riferimento all'illecito disciplinato dall'art. 187-bis.
A fondamento della declaratoria, il Giudice delle leggi ha rilevato che il principio del favor rei deve applicarsi unicamente alle sanzioni amministrative qualificate come sostanzialmente penali (e non già indistintamente alla generalità delle sanzioni amministrative nei termini già precisati nella sentenza n. 193/2016) ai fini dell'estensione delle garanzie apprestate dalla CEDU alle misure repressive penali;
che il principio di retroattività della lex mitior non ha valenza assoluta, ma può essere derogato al fine di tutelare controinteressi di rilievo costituzionale;
e che tali eventuali deroghe sono suscettibili di un vaglio positivo di ragionevolezza non ravvisabile nell'art. 6 comma 2 d.lgs. n. 72 del
2015 là dove ha escluso, irragionevolmente, l'applicazione retroattiva del trattamento sanzionatorio più mite all'illecito previsto dall'art. 187-bis.
9. Quanto, poi, agli effetti sui giudizi pendenti della declaratoria di incostituzionalità, la Corte di cassazione, in relazione alla fattispecie di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis T.U.F. (ma con statuizione che può estendersi anche all'illecito di cui all'art. 187-ter T.U.F.), ha evidenziato che l'applicazione della lex mitior impone una diversa valutazione in ordine alla sanzione da applicare (in tal senso, Cass. Civ., Sez. II, sentenza 12.05.2020 n.
8782).
Il Giudice della nomofilachia ha, altresì, precisato che il Giudice dell'opposizione non possa esimersi dalla rivalutazione della congruità della pena, in ossequio ai principi di uguaglianza e proporzionalità, alla luce dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità anche qualora la sanzione in concreto irrogata si collochi all'interno della cornice edittale stabilita dalla nuova normativa (sul punto, Cass. Civ., Sez. II, sentenza r.g. n. 3237/2024 8 n. 4524/2021; Cass. civ., sentenza n. 4521/2022).
Anche la Corte Costituzionale ha evidenziato che il principio di proporzionalità della pena deve estendersi alle sanzioni amministrative;
in particolare, nella sentenza n. 112/2019 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 187-sexies del T.U.F. nella parte in cui prevedeva la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, misura ablatoria che si affiancava a quella pecuniaria di eccezionale gravità in considerazione della severità della cornice edittale.
Secondo il Giudice delle leggi, la comminazione della misura ablatoria di carattere obbligatorio escludeva valutazioni di sorta tanto dell'autorità amministrativa quanto di quella giurisdizionale, conducendo, così, a risultati manifestamente sproporzionati.
10. Sulla scorta della giurisprudenza richiamata, questa Corte è chiamata a rideterminare la sanzione da irrogare al Sig. sulla base della Pt_1
sopravvenuta e più mite cornice edittale ed avuto riguardo ai contrassegni oggettivi e soggetti della condotta posta in essere dal ricorrente, al fine ultimo di quantificare una pena congrua e proporzionata all'entità del fatto.
Più nel dettaglio, parte ricorrente, ma anche la stessa invita la Corte CP_1
alla quantificazione della sanzione sulla base dei parametri di cui all'art. 11 l.
689/1981, quali la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione od attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.
In ogni caso, il ricorrente ritiene che la sanzione debba essere rideterminata nella misura di euro 40.000, corrispondente al doppio del minimo edittale sopravvenuto e più favorevole (euro 20.000), atteso che l'importo originario è di euro 200.000 pari al doppio del minimo edittale vigente al momento della commissione dell'illecito; di tal ché, ad avviso del ricorrente, si manterrebbe la proporzione di 1:5 tra la sanzione originaria e quella ricalcolata in sede di opposizione in coerenza con l'abrogazione del meccanismo di quintuplicazione.
Il ricorrente, dunque, richiede un intervento di quantificazione, per così dire,
a rime obbligate al fine, secondo le sue deduzioni, di non incorrere nel divieto di reformatio in peius.
Tali considerazioni non possono essere condivise.
r.g. n. 3237/2024 9 Nell'ordinanza che ha cassato con rinvio la sentenza n. 7176/2018, la Corte di
Cassazione ha, infatti, messo in rilievo la natura discrezionale del potere giurisdizionale di rideterminazione della sanzione in conseguenza dell'entrata in vigore del trattamento sanzionatorio più favorevole ovvero all'esito di un giudizio di legittimità.
Segnatamente, secondo il Giudice della nomofilachia, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione del Testo unico bancario o del Testo unico finanziario il giudice gode del potere discrezionale di quantificare l'entità della sanzione entro i limiti edittali previsti dalla norma, commisurandola all'effettiva gravità del fatto concreto, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti;
tale statuizione non è censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come nella determinazione si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della legge n. 689/1981 (in tal senso, Cass. Civ., sez. II, 17 luglio 2024, n. 19716).
Come, peraltro, chiarito dalla stessa Suprema Corte nell'ordinanza n.
10280/2024, la rimodulazione entro i limiti della cornice edittale più favorevole deve realizzarsi nel rispetto dei parametri declinati dall'art. 133 c.p., in ossequio all'orientamento della giurisprudenza penale di legittimità in tema di effetti delle modifiche del trattamento sanzionatorio, il quale ultimo trova applicazione al caso di specie in ragione della natura sostanzialmente penale della sanzione.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che il giudice non è tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità (così anche, Cass. Pen. 29431/2018; conf. Cass. Pen. 3481/2019, Cass. Pen. 51130/2019).
Giova sul punto sottolineare che i parametri di cui all'art. 133 c.p. e dell'art. 11 della legge n.689/1981 sono grosso modo sovrapponibili;
essi sono tesi a valorizzare le caratteristiche concrete della fattispecie al fine di comminare una pena congrua e proporzionata all'entità del fatto concreto.
Orbene, sulla scorta di tali parametri la Corte ritiene che al Sig. Pt_1
debba essere applicata la sanzione di euro 100.000,00, avuto riguardo, come condivisibilmente argomentato da parte resistente, ai contrassegni oggettivi e r.g. n. 3237/2024 10 soggettivi della condotta manipolativa accertata dalla nella fase CP_1
istruttoria del procedimento sanzionatorio (cfr. pagg. 84-85 delibera CP_1
n. 19279/2015).
Tali profili non sono stati contestati dal , il quale ultimo ha Pt_1
impugnato la delibera n. 19279/2015 censurando esclusivamente la quantificazione della sanzione basata sulla cornice edittale vigente all'epoca del perfezionamento dell'illecito, non avendo articolato alcuna allegazione in relazione al procedimento sanzionatorio ovvero ai presupposti della sanzione sulla cui sussistenza può ritenersi, invero, formato il giudicato.
Segnatamente, viene in rilievo l'entità della condotta e le relative conseguenze sugli scambi complessivi giornalieri: la condotta manipolativa ha determinato una significativa variazione di prezzo, posto che la differenza tra il prezzo delle vendite di Magna Capital ed il prezzo medio degli scambi nelle sedute oggetto di contestazione è risultata compresa tra +0,01 % e + 0,21 % e che in numerose sedute il prezzo al quale sono state concluse le operazioni è stato il prezzo massimo infragiornaliero;
il tutto ha avuto un'incidenza sugli scambi complessivi giornalieri compresa tra il 10,58% ed il 63,64%.
Va, altresì, valorizzata ai fini della rimodulazione della sanzione la reiterazione dell'illecito nel lasso temporale ricompreso tra il 26 giugno ed il 27 novembre 2012: non si è trattato, dunque, di un episodio isolato ma di una condotta che si è protratta per un arco temporale considerevole.
Viene, inoltre, in rilievo l'ammontare del profitto conseguito da Magna
Capital (euro 54.928); in riferimento all'entità di quest'ultimo, si ritiene che verrebbe meno l'efficacia dissuasiva e punitiva della sanzione se essa fosse di importo inferiore ovvero di poco superiore al profitto illecitamente conseguito.
Infine, la ha accertato l'elevata consistenza dell'elemento soggettivo CP_1
doloso della condotta manipolativa;
tale profilo non può essere trascurato in sede di quantificazione della sanzione, tenuto conto anche delle competenze tecnico-professionali possedute dal Sig. in qualità di consulenze Pt_1
finanziario esperto. Il carattere deliberato della condotta manipolativa posta in essere in concorso con il Sig. emerge in modo granitico dalle Per_1
conversazioni trascritte - e non contestate- a pag. 38 e ss. della delibera impugnata versata in atti.
r.g. n. 3237/2024 11 Quanto ancora alle condizioni economiche del soggetto sanzionato, la Corte ritiene che il Sig. possa sostenere i ratei mensili di circa 2.200,00, Pt_1
importo previsto nel piano di ammortamento predisposto dall'Agenzia delle entrate offerto in comunicazione da parte ricorrente, a fronte della retribuzione netta di € 6.500,00 riscontrabile dalla busta paga depositata dallo stesso ricorrente, prese in considerazione tutte le spese personali e familiari documentate per un totale di circa € 5.000,00 (vedasi all. nn. 7-8-9-10-11-12-13 atto di citazione in riassunzione).
Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene € 100.000,00 sanzione congrua e proporzionata all'entità e gravità dell'illecito, ridotto, dunque, della metà
l'importo in origine quantificato dalla non incorrendo dunque in CP_1
alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus.
11. Il ha, altresì, richiesto la ripetizione degli importi eventualmente Pt_1
versati in favore dell'Erario in eccedenza ex art. 2033 c.c.
Ebbene, tale domanda non può essere accolta per quanto si dirà nel prosieguo.
Parte ricorrente, più nel dettaglio, ha offerto in comunicazione un prospetto in formato excel riepilogativo delle rate già scadute e di quelle future, ciascuna comprensiva di interessi moratori e di oneri di riscossione. Trattasi di un piano di rateizzazione predisposto dall' , la quale, tra l'altro, non è Controparte_2
parte del presente giudizio di opposizione, in accoglimento dell'istanza presentata dal (sul punto, all. n. 16 atto di citazione in riassunzione). Pt_1
Quest'ultimo, tuttavia, non ha dato prova, della quale era onerato, dei pagamenti effettuati, esemplificando per il tramite del deposito dell'estratto debitorio;
ne deriva l'impossibilità di statuire l'importo sinora effettivamente corrisposto dal ricorrente in favore dell'Erario.
A tutto voler concedere, non può in questa sede stabilirsi qual è la somma in eccedenza eventualmente versata dal , anche in considerazione del Pt_1
necessario ricalcolo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione.
Si impone, dunque, il rigetto della domanda di ripetizione di indebito articolata da parte ricorrente ex art. 2033 c.c. per mancato assolvimento dell'onere della prova.
12. Per ciò che concerne, infine, la regolamentazione delle spese, occorre r.g. n. 3237/2024 12 rilevare che: (i) l'opposizione è stata proposta solo in punto di rideterminazione
(o meglio, di riduzione) del trattamento sanzionatorio;
(ii) l'opponente ha conseguito una riduzione della sanzione in misura tuttavia inferiore a quanto da lui invocato ed è soccombente sulla domanda di ripetizione. Ne discende la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite sia per il giudizio di opposizione che per il presente giudizio che per il giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina la sanzione irrogata nei confronti di con Delibera n. Parte_1 CP_1
19279 del 29.07.2015 nella misura di euro 100.000,00;
2) Rigetta la domanda di ripetizione di indebito articolata dal ricorrente;
3) Dichiara compensate per intero tra le parti le spese di lite del giudizio di opposizione, del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma, il 21.10.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Gianluca Mauro Pellegrini
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT
Dott.ssa Giulia Claudia Barboni.
r.g. n. 3237/2024 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Presidente
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di rinvio dopo la cassazione della sentenza n. 7176/2018, iscritta al n. 3237 del ruolo per gli affari civili contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Prof. Roberto Carleo in virtù di procura allegata all'atto di citazione in riassunzione ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale sito in
Roma, via Luigi Luciani n. 1
RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv.ti Paolo Palmisano e Annunziata Palombella giusta procura in calce alla memoria di costituzione e difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dei difensori, sito in Roma, via G.B Martini n. 3
RESISTENTE
r.g. n. 3237/2024 1 OGGETTO: Opposizione ex art. 187-septies comma 4 D.L.vo 58/1998 e succ. mod.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
- in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa dalla Corte di Appello n. 7176/2018 all'esito del giudizio r.g. 628/2016;
- nel merito, in ossequio all'ordinanza di rinvio della Corte di cassazione emessa in data
16 aprile 2024 all'esito del giudizio iscritto al numero di r.g. 14598/2019, rideterminare la sanzione irrogata dalla al sig. in misura pari a 40.000,00 CP_1 Parte_1
euro o in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia con conseguente condanna dalla controparte alla ripetizione di quanto sino ad oggi versato in eccedenza dall'attore, oltre interessi;
- ancora nel merito, condannare la alla ripetizione delle spese legali liquidate con CP_1
la sentenza n. 7176/2018 emessa dalla Corte di Appello di Roma.
Con vittoria di spese, spese generali, diritti ed onorari del presente giudizio, del giudizio innanzi la Corte di Appello di Roma r.g. 628/2016 e del giudizio innanzi la Corte di cassazione r.g. 14598/2019”.
Per la resistente:
“La chiede che codesta ecc.ma Corte d'appello voglia provvedere: CP_1
- alla declaratoria di inammissibilità ovvero alla reiezione, in quanto infondata, della istanza di sospensione;
- nel merito, alla rideterminazione nell'ambito dei nuovi limiti edittali della sanzione pecuniaria qui impugnata, in misura congrua rispetto alla gravità dell'illecito accertato.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie”.
r.g. n. 3237/2024 2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. , attinto dalla delibera n. 19279 del 29.07.2015 Parte_1 CP_1
che gli irrogava la sanzione pecuniaria di € 200.000,00 e la sanzione interdittiva di cui all'art. 187-quater comma 1 D.L.vo n. 58/1998 per la violazione dell'art. 187-ter comma 3 lett. a) e b) D.L.vo n. 58/1998, per avere, quale dipendente di
Magna Capital Limited, in concorso con dipendente di BNL Persona_1
preposto allo svolgimento dell'attività di specialist su , realizzato tra il Pt_2
26.06.2012 e il 27.11.2012, per conto di BNL e Magna Capital, delle operazioni concordate su obbligazioni negoziate nel sistema multilaterale di negoziazione
EuroTLX per quantitativi rilevanti che avevano fissato il prezzo delle obbligazioni a un livello artificiale e che erano idonee, altresì, a fornire indicazioni fuorvianti circa la domanda, l'offerta e il prezzo delle stesse obbligazioni, ha proposto opposizione al provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 187-septies comma 4 D.L.vo 58/1998 dinanzi alla Corte d'Appello di
Roma.
L'opposizione era incentrata esclusivamente sull'entità della sanzione irrogata, avendo il lamentato la mancata applicazione della disciplina Pt_1
legislativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento sanzionatorio, in particolare dell'art. 6 comma 3 D.L.vo n. 72/2015, che aveva abrogato l'art. 39 comma 3 legge n. 262/2005, il quale aveva previsto la quintuplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal T.U.F., in violazione del principio tempus regit actum, dell'art. 7 CEDU e degli artt. 3 e
117 Cost., in ragione della natura sostanzialmente penale della sanzione, sollecitando nel caso in cui la Corte non avesse aderito ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 legge n. 689/1981 e dell'art. 6 commi 2 e
3 D.L.vo n. 72/2015 la rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
2. La Corte d'Appello, in diversa composizione, con sentenza n. 7176/2018 pubblicata il 15.12.2018, ha respinto il ricorso, osservando che: (i) l'art. 1 comma
1 legge n. 689/1981, come costantemente interpretato dalla Suprema Corte (v.
Cass. n. 13433/2016, Cass. n. 1105/2012, Cass. n. 29411/2011), esclude sulla base dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia l'applicabilità della r.g. n. 3237/2024 3 disciplina posteriore più favorevole, pur se entrata in vigore prima dell'adozione del provvedimento sanzionatorio;
(ii) non si rinviene nel quadro delle garanzie apprestate dalla CEDU l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata da parte degli ordinamenti interni degli Stati membri del principio di retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative né, d'altro canto, può ravvisarsi un tale vincolo che trovi fondamento nella nostra Carta
Costituzionale; (iii) la portata della nota sentenza CEDU del 04.03.2014 (causa
GR VE c/ Italia) è limitata ai temi del ne bis in idem e del diritto ad un equo processo e non ne consegue un'automatica estensione dei principi propri della materia penale a quella degli illeciti amministrativi;
(iv) in materia penale, come ha chiarito la Corte Costituzionale, ha copertura costituzionale (art. 25
Cost.) il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, intesa come nuova norma incriminatrice o come modifica in senso sfavorevole al reo del trattamento sanzionatorio, mentre il principio della retroattività della norma penale più favorevole, che solo a partire dalla nota sentenza OL (sentenza del 17.09.2009) la Corte EDU ha ritenuto trovi fondamento nell'art. 7 della
Convenzione, non ha copertura costituzionale e ad esso può derogarsi con legge ordinaria, sicché può ritenersi ragionevole e giustificata la deroga in funzione dell'esigenza di valori, quali quelli tutelati dalla norma violata nel caso di specie, il regolare funzionamento dei mercati e la fiducia del pubblico nei mercati;
(v) non può, infine, pervenirsi alla riduzione della sanzione in considerazione delle condizioni economiche del trasgressore, avendo la CP_1
valutato tutti i parametri di gravità oggettiva e soggettiva di cui all'art. 11 legge n. 689/1981.
3. Avverso l'indicata sentenza il ha proposto ricorso per cassazione, Pt_1
fondato su un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art.187-ter comma 3 lett. a) e b) D.L.vo n. 58/98 e dell'art.39 comma 3 della legge n.
262/2005, in quanto la Corte d'Appello avrebbe erroneamente confermato la sanzione irrogata dalla ritenendo non estensibile il principio penale CP_1
della retroattività della lex mitior alla sanzione applicata, mentre, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2019 avrebbe dovuto rideterminare la sanzione nella misura di € 40.000, pari al doppio del minimo edittale, per effetto r.g. n. 3237/2024 4 della sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 6 comma 3 D.L.vo n. 72/2015, che aveva escluso l'applicazione alle sanzioni amministrative del T.U.F. della quintuplicazione prevista dall'art. 39 comma 3 legge n. 262/2005.
4. La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con ordinanza n.
10280/2024, pubblicata il 16.04.2024, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte anche per le spese del giudizio di legittimità, rilevando che: (i) la natura sostanzialmente penale della sanzione prevista dall'art. 187-ter TUF, riconosciuta ai sensi dell'art. 50 della Carta dei
Diritti fondamentali dell'Unione Europea dalla Corte di Giustizia dell'UE, e l'applicazione del principio di retroattività della lex mitior anche alle sanzioni amministrative aventi natura penale, riconosciuta dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 63/2019), impongono una diversa valutazione sulla sanzione da applicare e la rimessione della causa alla Corte d'Appello; (ii) la Corte di
Cassazione non può decidere la causa nel merito, non potendo giudicare in base ai medesimi accertamenti e apprezzamenti di fatto ma dovendosi pronunciare su questioni non esaminate nella pregressa fase;
(iii) seguendo il consolidato orientamento della Cassazione penale in tema di effetti delle modifiche del trattamento sanzionatorio, nel rideterminare la pena, il giudice ha il solo obbligo di rimodularla nell'ambito della nuova cornice edittale, non essendo tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità.
5. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha, quindi, Parte_1
riassunto la causa, invocando la rideterminazione della sanzione secondo i criteri già adottati dalla riducendone, dunque, l'importo ad euro CP_1
40.000,00, pari al doppio dell'attuale minimo edittale, pena la violazione del divieto di reformatio in pejus.
Ad avviso del ricorrente, si perverrebbe al medesimo risultato anche facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 11 legge n. 689/1981, tenendo conto, in particolare, dell'entità contenuta dei profitti conseguiti (54.000 euro circa), dell'assenza di precedenti a suo carico e delle sue condizioni economiche.
Il ha richiesto in limine la sospensione dell'efficacia esecutiva della Pt_1
sentenza cassata, ribadendo l'ammissibilità della stessa istanza, per il vero già presentata ex art. 373 c.p.c. nelle more del giudizio di cassazione e respinta dalla r.g. n. 3237/2024 5 Corte d'Appello in diversa composizione.
6. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha richiesto, in primo luogo, la reiezione dell'istanza di inibitoria per le seguenti ragioni: 1) la sentenza della
Corte d'Appello di Roma n. 7176/2018 non è suscettibile di sospensione, essendo stata annullata per effetto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
10280/2024 all'origine del presente giudizio di rinvio;
2) il titolo esecutivo azionato nei confronti del ricorrente è rappresentato dalla delibera Consob n.
19279/2015, recante l'ingiunzione di pagamento della sanzione di € 200.000 nei confronti del ricorrente ed avente efficacia immediatamente esecutiva ex art. 18, comma 7, l. 689/1981, la quale non viene meno per effetto dell'opposizione, salvo sospensione disposta dal Giudice nel giudizio di opposizione.
Ha soggiunto, a conforto dell'infondatezza dell'istanza di inibitoria spiegata da controparte, l'insussistenza nel caso di specie del requisito del pericolo di irreparabile danno a carico del soggetto sanzionato, anche in considerazione della natura qualificata del soggetto percipiente, l'Erario, che farebbe ragionevolmente escludere il pericolo di irrepetibilità degli importi eventualmente pagati dal sig. in eccedenza. Pt_1
La resistente ha richiesto, altresì, in ragione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 63/2019 la rideterminazione della sanzione pecuniaria inflitta al entro i limiti della sopravvenuta e più favorevole cornice edittale Pt_1
(euro 20.000 – euro 5.000.000), avuto riguardo alla gravità dell'illecito accertato, da valutarsi tanto in astratto quanto in concreto, nonché ai contrassegni oggettivi e soggettivi della condotta manipolativa e sulla scorta dei principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività imposti dal diritto dell'Unione europea.
In specie, ha valorizzato: 1) la significativa variazione dei prezzi che derivava dalla manipolazione delle obbligazioni Magna Capital;
2) la conseguente incidenza sugli scambi complessivi giornalieri;
3) la reiterazione della condotta manipolativa per un lasso temporale considerevole (26 giugno / 27 novembre
2012);
4. l'imputazione della condotta a titolo di dolo.
La inoltre, ha evocato la natura discrezionale del potere CP_1
giurisdizionale di quantificazione, da esercitarsi, motivatamente, sulla base dei parametri declinati dall'art. 11 dalla l. 689/1981 (così Cass. n. 6625/2020; Cass. n.
21176/2019 e n. 5357/2018) e, dunque, ha contestato la richiesta avanzata dal Di
r.g. n. 3237/2024 6 di rideterminare automaticamente l'entità della sanzione nella misura di Pt_1
euro 40.000, importo corrispondente al doppio del minimo edittale più favorevole sopravvenuto (euro 20.000), così da riprodurre il rapporto tra il minimo edittale applicabile sotto la vigenza della precedente normativa (euro
100.000) e la sanzione in concreto comminata (euro 200.000).
7. Tanto premesso, la Corte ritiene che l'opposizione sia parzialmente fondata e che debba essere accolta con conseguente nuova quantificazione della sanzione pecuniaria irrogata nei confronti del con la delibera Pt_1 CP_1
n. 19279 del 29.07.2015 nella misura di euro 100.000,00 per le considerazioni che di seguito si passeranno in rassegna.
8. In primo luogo, viene in rilievo la natura sostanzialmente penale della sanzione amministrativa.
In particolare, a partire dalla nota sentenza del 4.03.2014 sul caso “GR
VE”, la Corte EDU ha ritenuto che le sanzioni previste di cui all'art. 187 ter
T.U.F. per le condotte di abuso di mercato devono essere catalogate come sanzioni sostanzialmente penali in ragione del bene giuridico tutelato
(l'integrità dei mercati e la fiducia degli investitori) e del grado di severità e, dunque, di afflittività delle misure repressive previste, pecuniarie, interdittive ed ablatorie.
Tale qualificazione si fonda sui criteri declinati dalla stessa Corte di
Strasburgo nella sentenza Engel dell'08.06.1976, quali, alternativamente, la qualificazione giuridico-formale dell'infrazione nel diritto interno, la natura dell'infrazione e degli interessi presidiati, il carattere o il grado di severità della sanzione.
I detti criteri interpretativi sono stati condivisi dalla Corte di giustizia a partire dalla sentenza del 26.02.2013 C-617/108 c. Parte_3 Persona_2
, nella quale il divieto di bis in idem previsto dall'art. 50 CDFUE
[...]
veniva esteso alle sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali.
Dal riconoscimento della natura sostanzialmente penale della misura repressiva deriva l'applicazione delle garanzie convenzionali, europee e costituzionali che presidiano la materia penale, tra le altre i principi del favor rei
e della retroattività della lex mitior, i quali trovano fondamento nell'art. 7 CEDU,
r.g. n. 3237/2024 7 nell'art. 49 della Carta di Nizza oltre che nell'art. 3 della Costituzione italiana.
Una rilevante applicazione del principio della retroattività della lex mitior alle sanzioni amministrative punitive si rinviene nella sentenza n. 63/2019 nella quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 72 del 2015 nella parte in cui ha escluso l'applicazione retroattiva dell'art. 6, comma 3 del menzionato decreto, il quale aveva abrogato il meccanismo della quintuplicazione esteso dall'art. 39, comma 3 della l. n. 262 del 2005 alle sanzioni amministrative previste dal T.U.F., con particolare riferimento all'illecito disciplinato dall'art. 187-bis.
A fondamento della declaratoria, il Giudice delle leggi ha rilevato che il principio del favor rei deve applicarsi unicamente alle sanzioni amministrative qualificate come sostanzialmente penali (e non già indistintamente alla generalità delle sanzioni amministrative nei termini già precisati nella sentenza n. 193/2016) ai fini dell'estensione delle garanzie apprestate dalla CEDU alle misure repressive penali;
che il principio di retroattività della lex mitior non ha valenza assoluta, ma può essere derogato al fine di tutelare controinteressi di rilievo costituzionale;
e che tali eventuali deroghe sono suscettibili di un vaglio positivo di ragionevolezza non ravvisabile nell'art. 6 comma 2 d.lgs. n. 72 del
2015 là dove ha escluso, irragionevolmente, l'applicazione retroattiva del trattamento sanzionatorio più mite all'illecito previsto dall'art. 187-bis.
9. Quanto, poi, agli effetti sui giudizi pendenti della declaratoria di incostituzionalità, la Corte di cassazione, in relazione alla fattispecie di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis T.U.F. (ma con statuizione che può estendersi anche all'illecito di cui all'art. 187-ter T.U.F.), ha evidenziato che l'applicazione della lex mitior impone una diversa valutazione in ordine alla sanzione da applicare (in tal senso, Cass. Civ., Sez. II, sentenza 12.05.2020 n.
8782).
Il Giudice della nomofilachia ha, altresì, precisato che il Giudice dell'opposizione non possa esimersi dalla rivalutazione della congruità della pena, in ossequio ai principi di uguaglianza e proporzionalità, alla luce dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità anche qualora la sanzione in concreto irrogata si collochi all'interno della cornice edittale stabilita dalla nuova normativa (sul punto, Cass. Civ., Sez. II, sentenza r.g. n. 3237/2024 8 n. 4524/2021; Cass. civ., sentenza n. 4521/2022).
Anche la Corte Costituzionale ha evidenziato che il principio di proporzionalità della pena deve estendersi alle sanzioni amministrative;
in particolare, nella sentenza n. 112/2019 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 187-sexies del T.U.F. nella parte in cui prevedeva la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, misura ablatoria che si affiancava a quella pecuniaria di eccezionale gravità in considerazione della severità della cornice edittale.
Secondo il Giudice delle leggi, la comminazione della misura ablatoria di carattere obbligatorio escludeva valutazioni di sorta tanto dell'autorità amministrativa quanto di quella giurisdizionale, conducendo, così, a risultati manifestamente sproporzionati.
10. Sulla scorta della giurisprudenza richiamata, questa Corte è chiamata a rideterminare la sanzione da irrogare al Sig. sulla base della Pt_1
sopravvenuta e più mite cornice edittale ed avuto riguardo ai contrassegni oggettivi e soggetti della condotta posta in essere dal ricorrente, al fine ultimo di quantificare una pena congrua e proporzionata all'entità del fatto.
Più nel dettaglio, parte ricorrente, ma anche la stessa invita la Corte CP_1
alla quantificazione della sanzione sulla base dei parametri di cui all'art. 11 l.
689/1981, quali la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione od attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.
In ogni caso, il ricorrente ritiene che la sanzione debba essere rideterminata nella misura di euro 40.000, corrispondente al doppio del minimo edittale sopravvenuto e più favorevole (euro 20.000), atteso che l'importo originario è di euro 200.000 pari al doppio del minimo edittale vigente al momento della commissione dell'illecito; di tal ché, ad avviso del ricorrente, si manterrebbe la proporzione di 1:5 tra la sanzione originaria e quella ricalcolata in sede di opposizione in coerenza con l'abrogazione del meccanismo di quintuplicazione.
Il ricorrente, dunque, richiede un intervento di quantificazione, per così dire,
a rime obbligate al fine, secondo le sue deduzioni, di non incorrere nel divieto di reformatio in peius.
Tali considerazioni non possono essere condivise.
r.g. n. 3237/2024 9 Nell'ordinanza che ha cassato con rinvio la sentenza n. 7176/2018, la Corte di
Cassazione ha, infatti, messo in rilievo la natura discrezionale del potere giurisdizionale di rideterminazione della sanzione in conseguenza dell'entrata in vigore del trattamento sanzionatorio più favorevole ovvero all'esito di un giudizio di legittimità.
Segnatamente, secondo il Giudice della nomofilachia, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione del Testo unico bancario o del Testo unico finanziario il giudice gode del potere discrezionale di quantificare l'entità della sanzione entro i limiti edittali previsti dalla norma, commisurandola all'effettiva gravità del fatto concreto, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti;
tale statuizione non è censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come nella determinazione si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della legge n. 689/1981 (in tal senso, Cass. Civ., sez. II, 17 luglio 2024, n. 19716).
Come, peraltro, chiarito dalla stessa Suprema Corte nell'ordinanza n.
10280/2024, la rimodulazione entro i limiti della cornice edittale più favorevole deve realizzarsi nel rispetto dei parametri declinati dall'art. 133 c.p., in ossequio all'orientamento della giurisprudenza penale di legittimità in tema di effetti delle modifiche del trattamento sanzionatorio, il quale ultimo trova applicazione al caso di specie in ragione della natura sostanzialmente penale della sanzione.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che il giudice non è tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità (così anche, Cass. Pen. 29431/2018; conf. Cass. Pen. 3481/2019, Cass. Pen. 51130/2019).
Giova sul punto sottolineare che i parametri di cui all'art. 133 c.p. e dell'art. 11 della legge n.689/1981 sono grosso modo sovrapponibili;
essi sono tesi a valorizzare le caratteristiche concrete della fattispecie al fine di comminare una pena congrua e proporzionata all'entità del fatto concreto.
Orbene, sulla scorta di tali parametri la Corte ritiene che al Sig. Pt_1
debba essere applicata la sanzione di euro 100.000,00, avuto riguardo, come condivisibilmente argomentato da parte resistente, ai contrassegni oggettivi e r.g. n. 3237/2024 10 soggettivi della condotta manipolativa accertata dalla nella fase CP_1
istruttoria del procedimento sanzionatorio (cfr. pagg. 84-85 delibera CP_1
n. 19279/2015).
Tali profili non sono stati contestati dal , il quale ultimo ha Pt_1
impugnato la delibera n. 19279/2015 censurando esclusivamente la quantificazione della sanzione basata sulla cornice edittale vigente all'epoca del perfezionamento dell'illecito, non avendo articolato alcuna allegazione in relazione al procedimento sanzionatorio ovvero ai presupposti della sanzione sulla cui sussistenza può ritenersi, invero, formato il giudicato.
Segnatamente, viene in rilievo l'entità della condotta e le relative conseguenze sugli scambi complessivi giornalieri: la condotta manipolativa ha determinato una significativa variazione di prezzo, posto che la differenza tra il prezzo delle vendite di Magna Capital ed il prezzo medio degli scambi nelle sedute oggetto di contestazione è risultata compresa tra +0,01 % e + 0,21 % e che in numerose sedute il prezzo al quale sono state concluse le operazioni è stato il prezzo massimo infragiornaliero;
il tutto ha avuto un'incidenza sugli scambi complessivi giornalieri compresa tra il 10,58% ed il 63,64%.
Va, altresì, valorizzata ai fini della rimodulazione della sanzione la reiterazione dell'illecito nel lasso temporale ricompreso tra il 26 giugno ed il 27 novembre 2012: non si è trattato, dunque, di un episodio isolato ma di una condotta che si è protratta per un arco temporale considerevole.
Viene, inoltre, in rilievo l'ammontare del profitto conseguito da Magna
Capital (euro 54.928); in riferimento all'entità di quest'ultimo, si ritiene che verrebbe meno l'efficacia dissuasiva e punitiva della sanzione se essa fosse di importo inferiore ovvero di poco superiore al profitto illecitamente conseguito.
Infine, la ha accertato l'elevata consistenza dell'elemento soggettivo CP_1
doloso della condotta manipolativa;
tale profilo non può essere trascurato in sede di quantificazione della sanzione, tenuto conto anche delle competenze tecnico-professionali possedute dal Sig. in qualità di consulenze Pt_1
finanziario esperto. Il carattere deliberato della condotta manipolativa posta in essere in concorso con il Sig. emerge in modo granitico dalle Per_1
conversazioni trascritte - e non contestate- a pag. 38 e ss. della delibera impugnata versata in atti.
r.g. n. 3237/2024 11 Quanto ancora alle condizioni economiche del soggetto sanzionato, la Corte ritiene che il Sig. possa sostenere i ratei mensili di circa 2.200,00, Pt_1
importo previsto nel piano di ammortamento predisposto dall'Agenzia delle entrate offerto in comunicazione da parte ricorrente, a fronte della retribuzione netta di € 6.500,00 riscontrabile dalla busta paga depositata dallo stesso ricorrente, prese in considerazione tutte le spese personali e familiari documentate per un totale di circa € 5.000,00 (vedasi all. nn. 7-8-9-10-11-12-13 atto di citazione in riassunzione).
Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene € 100.000,00 sanzione congrua e proporzionata all'entità e gravità dell'illecito, ridotto, dunque, della metà
l'importo in origine quantificato dalla non incorrendo dunque in CP_1
alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus.
11. Il ha, altresì, richiesto la ripetizione degli importi eventualmente Pt_1
versati in favore dell'Erario in eccedenza ex art. 2033 c.c.
Ebbene, tale domanda non può essere accolta per quanto si dirà nel prosieguo.
Parte ricorrente, più nel dettaglio, ha offerto in comunicazione un prospetto in formato excel riepilogativo delle rate già scadute e di quelle future, ciascuna comprensiva di interessi moratori e di oneri di riscossione. Trattasi di un piano di rateizzazione predisposto dall' , la quale, tra l'altro, non è Controparte_2
parte del presente giudizio di opposizione, in accoglimento dell'istanza presentata dal (sul punto, all. n. 16 atto di citazione in riassunzione). Pt_1
Quest'ultimo, tuttavia, non ha dato prova, della quale era onerato, dei pagamenti effettuati, esemplificando per il tramite del deposito dell'estratto debitorio;
ne deriva l'impossibilità di statuire l'importo sinora effettivamente corrisposto dal ricorrente in favore dell'Erario.
A tutto voler concedere, non può in questa sede stabilirsi qual è la somma in eccedenza eventualmente versata dal , anche in considerazione del Pt_1
necessario ricalcolo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione.
Si impone, dunque, il rigetto della domanda di ripetizione di indebito articolata da parte ricorrente ex art. 2033 c.c. per mancato assolvimento dell'onere della prova.
12. Per ciò che concerne, infine, la regolamentazione delle spese, occorre r.g. n. 3237/2024 12 rilevare che: (i) l'opposizione è stata proposta solo in punto di rideterminazione
(o meglio, di riduzione) del trattamento sanzionatorio;
(ii) l'opponente ha conseguito una riduzione della sanzione in misura tuttavia inferiore a quanto da lui invocato ed è soccombente sulla domanda di ripetizione. Ne discende la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite sia per il giudizio di opposizione che per il presente giudizio che per il giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina la sanzione irrogata nei confronti di con Delibera n. Parte_1 CP_1
19279 del 29.07.2015 nella misura di euro 100.000,00;
2) Rigetta la domanda di ripetizione di indebito articolata dal ricorrente;
3) Dichiara compensate per intero tra le parti le spese di lite del giudizio di opposizione, del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma, il 21.10.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Gianluca Mauro Pellegrini
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT
Dott.ssa Giulia Claudia Barboni.
r.g. n. 3237/2024 13