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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/12/2025, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
25/11/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. RUGGIERO EDMONDO
- Ricorrente – contro
“ In persona del sindaco pro tempore Controparte_1
Rapp.r e dif dall'Avv. Ilaria Gualano
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10/02/2023 ha adito questo Parte_1
TRIBUNALE esponendo:
→ di lavorare, quale responsabile dell'unità organizzativa Area II -Economico
Finanziaria alle dipendenze del con contratto a tempo CP_1 CP_1
indeterminato, “Categoria D/1 posizione economica D/3 - profilo professionale
Istruttore Direttivo Contabile” del C.C.N.L. relativo al personale del comparto
Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
→ di essere stata riconfermata nel suddetto incarico anche per le annualità 2012,
2013 e 2104 giusti i decreti della Giunta Comunale, percependo annualmente la c.d. retribuzione o indennità di posizione per complessivi euro 11.000,00, ed in ultimo con decreto n. 3 del 28.1.2020;
→ che l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V) per l'anno 2021 sulla base del punteggio pari a 96 punti complessivi attribuito nella scheda di graduazione alla posizione organizzativa di cui è titolare, ha quantificato la relativa indennità di posizione in euro 16.000,00
→ Che illegittimamente la giunta Comunale con delibera n. 94 del 16.11.2021 aveva riconosciuto tale retribuzione solo a decorrere dal 1.11.2021 e non già per l'intera annualità;
→ Che, inoltre, non aveva mai percepito la cd retribuzione o indennità di risultato relativa agli anni 2012, 2013 e 2014.
Per tali ragioni, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio asserito diritto a percepire l'indennità di posizione per l'anno 2021 pari a complessivi euro 5.076,96 (al netto di quanto già percepito a tale titolo) nonché la liquidazione dell'indennità di risultato per gli anni 2012, 2013 e 2014 pari a complessivi euro 8.250,00.
Il convenuto, si è (ritualmente e tempestivamente) costituito, deducendo CP_1
l'infondatezza del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO
2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr.
CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708).
E' stato altresì rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att.
c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione» (sic CASS. SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021 N° 29017; conf. CASS. SEZ. V, 31
GENNAIO 2019 N° 2861 e CASS. LAV. 6 SETTEMBRE 2016 N° 17640).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO
2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_2
Tanto premesso, il ricorso risulta fondato, ma limitatamente a quanto di ragione.
Opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso nella sentenza N° 3051/2024 (R.G. n° 1084/2023), emessa in data 12.12.2024 dal
Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, dott.ssa Viesti, richiamata da parte convenuta nelle note ex art 127 ter cpc e comunque depositata in data 13 maggio 2025, trattandosi di pronunzia emessa in relazione a fattispecie identica e basata su motivazioni assolutamente congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Quanto alle spese di giudizio, si ritiene che a cagione della soccombenza reciproca, possano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso limitatamente alla domanda di indennità di risultato per le annualità 2012, 2013 e 2014, e per l'effetto condanna il in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della ricorrente della predetta indennità quantificata in € 8.250,00 oltre interessi come per legge;
-rigetta per il resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Taranto, 1 dicembre 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
25/11/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. RUGGIERO EDMONDO
- Ricorrente – contro
“ In persona del sindaco pro tempore Controparte_1
Rapp.r e dif dall'Avv. Ilaria Gualano
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10/02/2023 ha adito questo Parte_1
TRIBUNALE esponendo:
→ di lavorare, quale responsabile dell'unità organizzativa Area II -Economico
Finanziaria alle dipendenze del con contratto a tempo CP_1 CP_1
indeterminato, “Categoria D/1 posizione economica D/3 - profilo professionale
Istruttore Direttivo Contabile” del C.C.N.L. relativo al personale del comparto
Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
→ di essere stata riconfermata nel suddetto incarico anche per le annualità 2012,
2013 e 2104 giusti i decreti della Giunta Comunale, percependo annualmente la c.d. retribuzione o indennità di posizione per complessivi euro 11.000,00, ed in ultimo con decreto n. 3 del 28.1.2020;
→ che l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V) per l'anno 2021 sulla base del punteggio pari a 96 punti complessivi attribuito nella scheda di graduazione alla posizione organizzativa di cui è titolare, ha quantificato la relativa indennità di posizione in euro 16.000,00
→ Che illegittimamente la giunta Comunale con delibera n. 94 del 16.11.2021 aveva riconosciuto tale retribuzione solo a decorrere dal 1.11.2021 e non già per l'intera annualità;
→ Che, inoltre, non aveva mai percepito la cd retribuzione o indennità di risultato relativa agli anni 2012, 2013 e 2014.
Per tali ragioni, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio asserito diritto a percepire l'indennità di posizione per l'anno 2021 pari a complessivi euro 5.076,96 (al netto di quanto già percepito a tale titolo) nonché la liquidazione dell'indennità di risultato per gli anni 2012, 2013 e 2014 pari a complessivi euro 8.250,00.
Il convenuto, si è (ritualmente e tempestivamente) costituito, deducendo CP_1
l'infondatezza del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO
2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr.
CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708).
E' stato altresì rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att.
c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione» (sic CASS. SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021 N° 29017; conf. CASS. SEZ. V, 31
GENNAIO 2019 N° 2861 e CASS. LAV. 6 SETTEMBRE 2016 N° 17640).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO
2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_2
Tanto premesso, il ricorso risulta fondato, ma limitatamente a quanto di ragione.
Opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso nella sentenza N° 3051/2024 (R.G. n° 1084/2023), emessa in data 12.12.2024 dal
Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, dott.ssa Viesti, richiamata da parte convenuta nelle note ex art 127 ter cpc e comunque depositata in data 13 maggio 2025, trattandosi di pronunzia emessa in relazione a fattispecie identica e basata su motivazioni assolutamente congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Quanto alle spese di giudizio, si ritiene che a cagione della soccombenza reciproca, possano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso limitatamente alla domanda di indennità di risultato per le annualità 2012, 2013 e 2014, e per l'effetto condanna il in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della ricorrente della predetta indennità quantificata in € 8.250,00 oltre interessi come per legge;
-rigetta per il resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Taranto, 1 dicembre 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)