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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 03/07/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 274 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 03.06.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. VALENTE MARIO, giusta procura in Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. IZZI CARLO, giusta Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: pagamento compensi ed eccezione di compensazione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. 1. Con ricorso depositato il 02.07.2021, adiva il Tribunale di Isernia Parte_1 per opporsi al d.i. n. 40/2021 emesso dal Tr a il 19.05.2021. Rappresentava, in fatto, che:
- ad istanza di veniva notificato a in data 5.6.2021, il Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo emesso il 19.5.2021 dal tribunale di Isernia Sez. Lavoro nella procedura monitoria n. 215/2021 R.G.L. per la somma di € 1.970,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e spese della procedura liquidate in € 225,00 oltre accessori);
- a base del decreto ingiuntivo veniva indicato il mancato pagamento dell'ultima busta paga, relativa al mese di agosto 2020, a titolo di TFR, relativo al rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e l'odierna opponente;
- avverso tale decreto veniva proposta opposizione, sulla base dell'eccezione di compensazione con crediti vantati da verso la stessa lavoratrice per Parte_1
l'acquisto di capi di abbigliamento e di un prestito in denaro. Si costituiva in giudizio la sig.ra , chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1
e la conferma del decreto ingiun La causa, istruita con l'escussione testimoniale dei signori (teste di Testimone_1 parte opponente), e (teste di parte oppo ta per la Testimone_2 discussione all'udienza del 04.06.2025, trattata in modalità cartolare, e decisa tenuto conto delle note già depositate dalle parti.
**** 2. L'opposizione merita di essere respinta. L'opponente non ha contestato l'esistenza del credito, risultante peraltro dalla busta paga in possesso della lavoratrice, ma ha eccepito l'esistenza di un fatto estintivo dello stesso, ossia di un contro credito da porre in compensazione che risulterebbe, a suo dire, dai documenti n. 2 e 3. Ebbene, dette schede, delle quali l'opposta ha contestato non la propria firma ma la conformità all'originale, non sono idonee a costituire prova di una ricognizione di debito, in quanto la firma apposta dalla lavoratrice è sempre posta in corrispondenza della voce dello stipendio corrisposto;
una parentesi graffa la riconduce poi anche ad altre voci, che tuttavia potrebbero essere state apposte in seguito. In particolare, è verosimile che la ditta Movida s.r.l. abbia pattuito con la sig.ra Parte_2 che le avrebbe corrisposto mensilmente la somma di € 900,00 - a pre
[...] rto indicato in busta paga, perché l'importo di € 900,00 (pattuito quale retribuzione da corrispondere) è sempre stato indicato a sinistra della scheda ed a destra, nella medesima riga, la sig.ra ha apposto la propria firma, in corrispondenza
_1 della somma ed attestando l'im e le è stato versato. Infatti : a. lo 04.08.2017 la sig.ra ha ricevuto la somma di € 90,00 ed ha apposto la firma
_1 sul medesimo rigo;
b. lo 06/09/2017 la sig.ra ha ricevuto la somma di € 460,00 ed ha apposto la
_1 firma sul medesimo rigo;
c. lo 06/10/2017 la sig.ra doveva ricevere la somma di € 400,00, ha preso un
_1 capo di abbigliamento del i € 77,00 ed ha apposto la firma in corrispondenza della somma di € 323,00 ricevuta;
d. il 21.12.2017 la sig.ra ricevuto la somma di € 166,00 per 13a mensilità, oltre
_1 ad € 160,00 a titolo di bonus ed ha apposto la forma in corrispondenza della somma di € 326,00 ricevuta;
e. lo 06.04.2018 la sig.ra ha ricevuto la somma di € 880,00 ed ha Controparte_1 apposto la firma sul med firma ha apposta sul rigo successivo dove viene indicato il capo di abbigliamento;
del resto, alcuna somma viene richiesta e/o decurtata successivamente per tale capo di abbigliamento, considerato che in data 08.05.2018 la sig.ra riceve la somma di € 880,00; Controparte_1
f. lo 08.06.2018 la ha ricevuto la somma di € 880,00 ed ha Controparte_1 acquistato abiti per un 0; tant'è che ella appone la firma in corrispondenza del rigo dove viene indicata la somma di € 863,00; g. lo 07.07.2018 la sig.ra doveva ricevere l'importo di € 880,00; la Controparte_1 stessa ha acquistato un ab evuto un bonifico di € 770,00 ed le è stata corrisposta la somma di € 97,00 (880,00 - 770,00 -13,00) quale differenza;
h. il 17.05.2019 la sig.ra doveva ricevere la somma di € 900,00, le è stato _1 corrisposto un bonifico di e le è stata consegnata la somma di € 90,00; i. il 12.06.2019 la sig.ra doveva ricevere la somma di € 900,00, le è stato _1 bonificato un importo di e con la restante somma di € 39,00 (rectius 40 – 42) ha acquistato una tuta;
j. il 20.07.2019 la sig.ra doveva ricevere la somma di € 900,00, le è stato _1 corrisposto un bonifico di e le è stata consegnata la somma di € 90,00; k. il 17.08.2019 la sig.ra doveva ricevere la somma di € 900,00, le è stato _1 corrisposto un bonifico di € 839,00 e le è stata consegnata la somma di € 61,00. Alcuna detrazione viene fatta per un abito che avrebbe acquistato pari un importo pari ad € 259,00, tant'è che neppure il mese successivo alcuna somma le viene detratta per alcun capo acquistato;
l. Il 17.10.2019, infatti la sig.ra doveva ricevere la somma di € 900,00, le è stato _1 corrisposto un bonifico di € 8 quista un capo dell'importo di € 49,00 e le viene corrisposta la differenza di € 12,00, come attestato dalla forma apposta accanto a tale importo. Parte opponente, per provare il credito, si è avvalsa della sola testimonianza del sig.
marito dell'amministratrice della nonché persona che si è Testimone_1 Parte_1
alla compilazione delle schede non si vede, pertanto, come possa considerarsi dirimente ai fini della prova tale testimonianza. Infine, può essere valorizzata la circostanza per la quale tra le parti è intercorso un tentativo di conciliazione, giorno 08.02.2021, presso la sede dell'Ispettorato di Isernia, nel corso della quale il datore di lavoro ha riconosciuto alla sig.ra la Controparte_1 somma (al netto) di € 1.600,00 a titolo di TFR, impegnandosi a cor te mensili;
in quella occasione, nulla ha richiesto o eccepito in relazione ad presunta somma a titolo di pagamento per vestiti che la dipendente avrebbe preso. Sono irrilevanti le contestazioni di parte opponente alla testimonianza di , Testimone_2 perché il credito vantato dalla lavoratrice è documentale e non contestat , invece, provare l'esistenza del
contro
-credito da porre in compensazione, onere che non è stato assolto. L'opposizione, dunque, deve essere rigettata, e confermato il d.i impugnato.
3. Le asserzioni di parte opposta circa il maggiore orario di lavoro prestato esulano dall'oggetto del presente giudizio, e non verranno dunque prese in considerazione.
4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, nella misura minima del parametro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 40/2021 emesso dal Tribunale di Isernia il 19.05.2021;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 _1
, che liquida in euro 1.278,00, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per
[...] legge.
Così deciso in Isernia, il 03.07.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 274 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 03.06.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. VALENTE MARIO, giusta procura in Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. IZZI CARLO, giusta Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: pagamento compensi ed eccezione di compensazione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. 1. Con ricorso depositato il 02.07.2021, adiva il Tribunale di Isernia Parte_1 per opporsi al d.i. n. 40/2021 emesso dal Tr a il 19.05.2021. Rappresentava, in fatto, che:
- ad istanza di veniva notificato a in data 5.6.2021, il Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo emesso il 19.5.2021 dal tribunale di Isernia Sez. Lavoro nella procedura monitoria n. 215/2021 R.G.L. per la somma di € 1.970,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e spese della procedura liquidate in € 225,00 oltre accessori);
- a base del decreto ingiuntivo veniva indicato il mancato pagamento dell'ultima busta paga, relativa al mese di agosto 2020, a titolo di TFR, relativo al rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e l'odierna opponente;
- avverso tale decreto veniva proposta opposizione, sulla base dell'eccezione di compensazione con crediti vantati da verso la stessa lavoratrice per Parte_1
l'acquisto di capi di abbigliamento e di un prestito in denaro. Si costituiva in giudizio la sig.ra , chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1
e la conferma del decreto ingiun La causa, istruita con l'escussione testimoniale dei signori (teste di Testimone_1 parte opponente), e (teste di parte oppo ta per la Testimone_2 discussione all'udienza del 04.06.2025, trattata in modalità cartolare, e decisa tenuto conto delle note già depositate dalle parti.
**** 2. L'opposizione merita di essere respinta. L'opponente non ha contestato l'esistenza del credito, risultante peraltro dalla busta paga in possesso della lavoratrice, ma ha eccepito l'esistenza di un fatto estintivo dello stesso, ossia di un contro credito da porre in compensazione che risulterebbe, a suo dire, dai documenti n. 2 e 3. Ebbene, dette schede, delle quali l'opposta ha contestato non la propria firma ma la conformità all'originale, non sono idonee a costituire prova di una ricognizione di debito, in quanto la firma apposta dalla lavoratrice è sempre posta in corrispondenza della voce dello stipendio corrisposto;
una parentesi graffa la riconduce poi anche ad altre voci, che tuttavia potrebbero essere state apposte in seguito. In particolare, è verosimile che la ditta Movida s.r.l. abbia pattuito con la sig.ra Parte_2 che le avrebbe corrisposto mensilmente la somma di € 900,00 - a pre
[...] rto indicato in busta paga, perché l'importo di € 900,00 (pattuito quale retribuzione da corrispondere) è sempre stato indicato a sinistra della scheda ed a destra, nella medesima riga, la sig.ra ha apposto la propria firma, in corrispondenza
_1 della somma ed attestando l'im e le è stato versato. Infatti : a. lo 04.08.2017 la sig.ra ha ricevuto la somma di € 90,00 ed ha apposto la firma
_1 sul medesimo rigo;
b. lo 06/09/2017 la sig.ra ha ricevuto la somma di € 460,00 ed ha apposto la
_1 firma sul medesimo rigo;
c. lo 06/10/2017 la sig.ra doveva ricevere la somma di € 400,00, ha preso un
_1 capo di abbigliamento del i € 77,00 ed ha apposto la firma in corrispondenza della somma di € 323,00 ricevuta;
d. il 21.12.2017 la sig.ra ricevuto la somma di € 166,00 per 13a mensilità, oltre
_1 ad € 160,00 a titolo di bonus ed ha apposto la forma in corrispondenza della somma di € 326,00 ricevuta;
e. lo 06.04.2018 la sig.ra ha ricevuto la somma di € 880,00 ed ha Controparte_1 apposto la firma sul med firma ha apposta sul rigo successivo dove viene indicato il capo di abbigliamento;
del resto, alcuna somma viene richiesta e/o decurtata successivamente per tale capo di abbigliamento, considerato che in data 08.05.2018 la sig.ra riceve la somma di € 880,00; Controparte_1
f. lo 08.06.2018 la ha ricevuto la somma di € 880,00 ed ha Controparte_1 acquistato abiti per un 0; tant'è che ella appone la firma in corrispondenza del rigo dove viene indicata la somma di € 863,00; g. lo 07.07.2018 la sig.ra doveva ricevere l'importo di € 880,00; la Controparte_1 stessa ha acquistato un ab evuto un bonifico di € 770,00 ed le è stata corrisposta la somma di € 97,00 (880,00 - 770,00 -13,00) quale differenza;
h. il 17.05.2019 la sig.ra doveva ricevere la somma di € 900,00, le è stato _1 corrisposto un bonifico di e le è stata consegnata la somma di € 90,00; i. il 12.06.2019 la sig.ra doveva ricevere la somma di € 900,00, le è stato _1 bonificato un importo di e con la restante somma di € 39,00 (rectius 40 – 42) ha acquistato una tuta;
j. il 20.07.2019 la sig.ra doveva ricevere la somma di € 900,00, le è stato _1 corrisposto un bonifico di e le è stata consegnata la somma di € 90,00; k. il 17.08.2019 la sig.ra doveva ricevere la somma di € 900,00, le è stato _1 corrisposto un bonifico di € 839,00 e le è stata consegnata la somma di € 61,00. Alcuna detrazione viene fatta per un abito che avrebbe acquistato pari un importo pari ad € 259,00, tant'è che neppure il mese successivo alcuna somma le viene detratta per alcun capo acquistato;
l. Il 17.10.2019, infatti la sig.ra doveva ricevere la somma di € 900,00, le è stato _1 corrisposto un bonifico di € 8 quista un capo dell'importo di € 49,00 e le viene corrisposta la differenza di € 12,00, come attestato dalla forma apposta accanto a tale importo. Parte opponente, per provare il credito, si è avvalsa della sola testimonianza del sig.
marito dell'amministratrice della nonché persona che si è Testimone_1 Parte_1
alla compilazione delle schede non si vede, pertanto, come possa considerarsi dirimente ai fini della prova tale testimonianza. Infine, può essere valorizzata la circostanza per la quale tra le parti è intercorso un tentativo di conciliazione, giorno 08.02.2021, presso la sede dell'Ispettorato di Isernia, nel corso della quale il datore di lavoro ha riconosciuto alla sig.ra la Controparte_1 somma (al netto) di € 1.600,00 a titolo di TFR, impegnandosi a cor te mensili;
in quella occasione, nulla ha richiesto o eccepito in relazione ad presunta somma a titolo di pagamento per vestiti che la dipendente avrebbe preso. Sono irrilevanti le contestazioni di parte opponente alla testimonianza di , Testimone_2 perché il credito vantato dalla lavoratrice è documentale e non contestat , invece, provare l'esistenza del
contro
-credito da porre in compensazione, onere che non è stato assolto. L'opposizione, dunque, deve essere rigettata, e confermato il d.i impugnato.
3. Le asserzioni di parte opposta circa il maggiore orario di lavoro prestato esulano dall'oggetto del presente giudizio, e non verranno dunque prese in considerazione.
4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, nella misura minima del parametro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 40/2021 emesso dal Tribunale di Isernia il 19.05.2021;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 _1
, che liquida in euro 1.278,00, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per
[...] legge.
Così deciso in Isernia, il 03.07.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio